§ 1.4.D94 – Regolamento 30 giugno 2005, n. 1043.
Regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:30/06/2005
Numero:1043


Sommario
Art.  1.
Art. 2.      1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
Art. 3.      1. La fecola di patate, codice NC 1108 13 00, direttamente ottenuta dalle patate, ad esclusione dei sottoprodotti, è equiparata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco.
Art. 4.      Il regolamento (CE) n. 800/1999 si applica in aggiunta alle disposizioni del presente regolamento.
Art. 5.      1. L'importo della restituzione versata per la quantità, determinata conformemente alla sezione 2, di ciascuno dei prodotti di base esportati sotto forma di una stessa merce si ottiene [...]
Art. 6.      Per quanto riguarda le merci, la quantità di ciascuno dei prodotti di base da prendere in considerazione per calcolare l'importo della restituzione, qui di seguito denominata «quantità di [...]
Art. 7.      Se viene impiegato un prodotto di base allo stato naturale o un prodotto equiparato, la quantità di riferimento è la quantità effettivamente impiegata per fabbricare la merce esportata, tenendo [...]
Art. 8.      Se viene impiegato un prodotto al quale si applica l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure il regolamento (CE) n. 1785/2003, la quantità di riferimento è la quantità effettivamente [...]
Art. 9.      Salva l'applicazione dell'articolo 11, se viene impiegato uno dei prodotti seguenti, la quantità di riferimento per ognuno dei prodotti di base è pari alla quantità stabilita dalle autorità [...]
Art. 10.      Ai fini dell'applicazione degli articoli da 6 a 9, sono considerati come effettivamente impiegati i prodotti utilizzati allo stato naturale nel processo di fabbricazione delle merci esportate. [...]
Art. 11.      Per quanto riguarda le merci elencate nell'allegato III, la quantità di riferimento in chilogrammi di prodotto di base per 100 kg di merce è quella indicata in tale allegato in corrispondenza di [...]
Art. 12.      1. Ai fini della determinazione delle quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati si applicano i paragrafi 2 e 3.
Art. 13.      1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, possono essere trascurate le perdite pari o inferiori al 2 % in peso inerenti alla produzione della merce.
Art. 14.      La fissazione del tasso di restituzione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e delle disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti di cui all'articolo [...]
Art. 15.      1. Il tasso della restituzione è determinato tenendo conto, in particolare, degli elementi seguenti:
Art. 16.      Per quanto riguarda la fecola di patate, del codice NC 1108 13 00, il tasso della restituzione è fissato separatamente, in equivalente granturco, con la procedura prevista dall'articolo 25 del [...]
Art. 17.      La restituzione per gli amidi, dei codici NC da 1108 11 00 a 1108 19 90, o per i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1784/2003, derivanti dalla trasformazione di detti [...]
Art. 18.      1. Se il tenore di estratto secco della fecola di patate equiparata all'amido di granturco ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, è pari o superiore all'80 %, il tasso della restituzione [...]
Art. 19.      1.
Art. 20.      1. Il tasso di restituzione è quello in vigore il giorno in cui le merci vengono esportate, a meno che non ricorra una delle situazioni seguenti:
Art. 21.      Quando vengono esportate merci di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2571/97, il tasso di restituzione applicabile ai prodotti lattiero-caseari è quello vigente per [...]
Art. 22.      1. Gli Stati membri rilasciano ai richiedenti, qualunque sia il loro luogo di stabilimento nella Comunità, titoli di restituzione validi nella Comunità intera.
Art. 23.      1. Il regolamento (CE) n. 1291/2000 si applica ai titoli di restituzione di cui al presente regolamento.
Art. 24.      1. La domanda di titolo di restituzione ed il titolo stesso devono essere redatti conformemente al modulo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000 e devono indicare l'importo in [...]
Art. 25.      Il versamento delle restituzioni per i cereali sottoposti a controllo doganale per la produzione delle bevande alcoliche di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 è subordinato alla [...]
Art. 26.      Fatto salvo l'articolo 27, il titolo di restituzione non è trasferibile.
Art. 27.      1. Gli obblighi derivanti dai titoli non sono trasferibili.
Art. 28.      1. In caso di domanda di trasferimento da parte del titolare o in caso di retrocessione da parte del cessionario, l'autorità emittente o l'organismo designato da ciascuno Stato membro registra [...]
Art. 29.      Le domande di fissazione anticipata dei tassi di restituzione devono riguardare tutti i tassi di restituzione applicabili.
Art. 30.      Il titolare del titolo di restituzione può chiedere un estratto del titolo rilasciato sul modulo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000. Tale domanda deve contenere le [...]
Art. 31.      1. Il rilascio del titolo di restituzione obbliga il titolare a chiedere restituzioni pari all'importo per il quale il titolo è stato rilasciato e relativamente ad esportazioni effettuate [...]
Art. 32.      1. Ciascun esportatore deve compilare una domanda specifica di pagamento ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999. Tale domanda deve essere presentata [...]
Art. 33.      I titoli di restituzione rilasciati per un esercizio finanziario possono essere chiesti in sei serie distinte. Le domande di titoli possono essere presentate non oltre le date seguenti:
Art. 34.      Gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione le domande di titoli entro le date seguenti:
Art. 35.      1. L'importo totale per il quale si possono rilasciare titoli di restituzione per ciascun esercizio finanziario viene determinato conformemente al paragrafo 2.
Art. 36.      L'importo totale con riferimento al quale possono essere rilasciati titoli per ciascuna delle serie di cui all'articolo 33 è pari al:
Art. 37.      1. Qualora l'importo totale delle domande ricevute relativamente a ciascuno dei periodi interessati superi il massimale di cui all'articolo 35, la Commissione stabilisce un coefficiente di [...]
Art. 38.      1. Se rimangono disponibili importi stabiliti in conformità dell'articolo 35, la Commissione, tramite pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea effettuata entro il 10 agosto, [...]
Art. 38 bis. 
Art. 39.      1. I titoli di restituzione sono validi dalla data del rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000.
Art. 40.      Il regolamento (CE) n. 2298/2001 della Commissione si applica alle domande di titoli di restituzione e ai titoli di restituzione rilasciati per l'esportazione di merci nell'ambito di operazioni [...]
Art. 41.      1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000, si applicano i paragrafi da 2 a 11 del presente articolo.
Art. 42.      Fermo restando l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1291/2000, dai titoli registrati come validi in un singolo Stato membro possono essere ricavati estratti validi in tutta la Comunità.
Art. 43.      Le domande di titoli di restituzione non riguardanti operazioni di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 40 sono valide solo qualora una cauzione pari al 25 % dell'importo richiesto sia stata [...]
Art. 44.      1. In caso di applicazione di un coefficiente di riduzione a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, o dell'articolo 38, paragrafo 3, lettera a), è immediatamente svincolata una parte della [...]
Art. 45.      1. Se il titolo o un estratto del titolo è restituito all'autorità emittente entro un periodo corrispondente ai primi due terzi del termine di validità, la relativa cauzione da incamerare è [...]
Art.  46.
Art. 47.      1. L'articolo 46 non si applica né alle esportazioni effettuate nel quadro di operazioni internazionali di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo, né alle consegne [...]
Art. 48.      Entro il 5 e il 20 di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi delle restituzioni versate a norma dell'articolo 46 rispettivamente dal 16 alla fine del mese precedente [...]
Art.  49.
Art. 50.      In deroga all'articolo 49 e di concerto con le autorità competenti, la dichiarazione dei prodotti o delle merci impiegate può essere sostituita da una dichiarazione cumulativa delle quantità di [...]
Art. 51.      L'esportatore che non presenti la dichiarazione di cui all'articolo 49 o che non fornisca informazioni sufficienti a sostegno della dichiarazione non può ottenere la restituzione.
Art. 52.      1. L'articolo 49 non si applica alle quantità di prodotti agricoli determinate ai sensi dell'allegato III, con le seguenti eccezioni:
Art. 53.      1. In conformità degli articoli 49 e 50, per le merci dei codici NC 0405 20 10, 0405 20 30, da 1806 90 60 a 1806 90 90, 1901 o 2106 90 98 contenenti un'alta percentuale di prodotti [...]
Art.  54.
Art.  55.
Art. 56.      1. Gli Stati membri, entro la fine del mese seguente ciascun mese dell'anno solare, comunicano alla Commissione, attraverso il sito web sicurizzato del Data Exchange System (DEX), informazioni [...]
Art.  57.
Art. 58.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 1.4.D94 – Regolamento 30 giugno 2005, n. 1043. [1]

Regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi.

(G.U.U.E. 5 luglio 2005, n. L 172).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 3615/92 della Commissione del 15 dicembre 1992 relativo alla determinazione delle quantità di prodotti agricoli da computare nel calcolo delle restituzioni all'esportazione di merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 3223/93 della Commissione del 25 novembre 1993 relativo a taluni dati statistici riguardanti le restituzioni pagate per l'esportazione di determinati prodotti agricoli sotto forma di merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione del 13 luglio 2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo, riguardano tutti l'esportazione di taluni prodotti agricoli sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato. La maggior parte di tali regolamenti sono stati modificati più volte e in modo sostanziale. Occorre modificare tutti i regolamenti sopra menzionati e, per motivi di chiarezza, semplificazione ed efficienza amministrativa, è opportuno sostituirli con un unico testo.

     (2) I regolamenti (CEE) n. 2771/75, (CE) n. 1255/1999, (CE) n. 1260/2001, (CE) n. 1784/2003 e (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, relativi all'organizzazione comune del mercato nei settori delle uova, del latte e prodotti lattiero-caseari, dello zucchero, dei cereali e del riso, stabiliscono che, in quanto necessario a consentire l'esportazione dei prodotti agricoli considerati sotto forma di determinate merci trasformate non comprese nell'allegato I del trattato in base ai corsi o ai prezzi praticati sul mercato mondiale per tali prodotti, la differenza tra questi corsi o prezzi e quelli praticati all'interno della Comunità può essere colmata mediante restituzioni all'esportazione. La concessione di restituzioni per tutti questi prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato sia oggetto di regole comuni.

     (3) Le restituzioni all'esportazione devono essere versate per le merci ottenute direttamente da prodotti di base, da prodotti derivati dalla trasformazione di prodotti di base e da prodotti equiparati ad una di queste due categorie. È opportuno stabilire le modalità di fissazione dell'importo della restituzione all'esportazione in ciascuno dei casi suddetti.

     (4) Per garantire una corretta applicazione delle disposizioni previste dai regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati e relative alla concessione di restituzioni all'esportazione, tali restituzioni non devono essere versate per prodotti provenienti da paesi terzi ed impiegati nella fabbricazione di merci che vengono esportate dopo aver circolato liberamente nella Comunità.

     (5) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione  ha stabilito regole comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli. Occorre tuttavia chiarire in quale modo tali regole vadano applicate alle merci non comprese nell'allegato I del trattato.

     (6) Il rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Comunità comporta che le restituzioni concesse sulle esportazioni di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato non possono superare le restituzioni che potrebbero essere versate ove tali prodotti fossero esportati allo stato naturale. È opportuno tener conto di tale principio quando si stabiliscono i tassi delle restituzioni e le regole di assimilazione.

     (7) Il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche, prevede che il tasso della restituzione all'esportazione sia quello vigente il giorno in cui i cereali destinati alla fabbricazione di bevande alcoliche vengono assoggettati a controllo. Pertanto l'assoggettamento a controllo doganale di cereali destinati alla fabbricazione delle bevande alcoliche di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 deve essere considerato equivalente all'esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione.

     (8) Le bevande alcoliche sono considerate, rispetto ad altre merci, meno sensibili al prezzo dei prodotti agricoli impiegati per la fabbricazione. Tuttavia, il protocollo 19 dell'Atto di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca prevede che debbano essere adottate le misure necessarie per agevolare l'utilizzo dei cereali comunitari nella fabbricazione di bevande alcoliche derivate da cereali.

     (9) La fecola di patate deve essere equiparata all'amido di granturco ai fini della determinazione delle restituzioni all’esportazione. Tuttavia, ove il prezzo della fecola di patate sia notevolmente inferiore a quello dell'amido di granturco, deve sussistere la possibilità di fissare per essa un tasso di restituzione specifico.

     (10) Per essere ammessi alle restituzioni, i prodotti agricoli impiegati, e in particolare le merci ottenute da tali prodotti, devono essere esportati; qualsiasi deroga a tale norma deve essere interpretata restrittivamente. Tuttavia, è possibile che durante la fabbricazione delle merci i produttori subiscano perdite di materie prime per le quali sono stati pagati prezzi comunitari, mentre le perdite subite dai produttori stabiliti fuori della Comunità sono limitate ai prezzi del mercato mondiale. Inoltre, durante la fabbricazione di alcune merci si ottengono sottoprodotti di valore nettamente diverso da quello del prodotto principale. In taluni casi, questi sottoprodotti possono essere utilizzati solo come alimenti per animali. Pertanto occorre stabilire regole comuni per la definizione delle quantità di prodotti effettivamente impiegati nel processo di fabbricazione della merce esportata.

     (11) Numerose merci, fabbricate da una determinata impresa in condizioni tecniche ben definite e dotate di caratteristiche e qualità costanti, sono oggetto di correnti regolari di esportazione. Al fine di snellire le formalità di esportazione, è opportuno adottare per tali merci una procedura semplificata che consenta al fabbricante di comunicare alle autorità competenti le informazioni che tali autorità ritengono necessarie circa le condizioni di fabbricazione delle merci. Se le quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati per fabbricare le merci esportate sono registrate presso le autorità competenti, è opportuno che tale registrazione sia confermata annualmente al fine di ridurre i rischi relativi alla mancata comunicazione della modifica di tali quantità.

     (12) Poiché molti prodotti agricoli sono soggetti a variazioni naturali e stagionali, la percentuale di prodotti agricoli contenuta nelle merci esportate può variare. Per tale motivo l'importo della restituzione deve essere stabilito sulla base delle quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati nella produzione delle merci esportate. Tuttavia, per alcune merci dalla composizione semplice e relativamente costante è opportuno, a fini di semplificazione amministrativa, che l'importo della restituzione venga determinato in base a quantità fisse di prodotti agricoli.

     (13) Nel fissare il tasso di restituzione per i prodotti di base o per i prodotti equiparati, è opportuno tenere conto delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o di altre misure applicabili aventi effetti analoghi, in conformità alla pertinente normativa sull'organizzazione comune dei mercati.

     (14) Merci con caratteristiche simili potrebbero essere state ricavate da materie di base diverse grazie all'impiego di varie tecniche. È opportuno che gli esportatori indichino la natura delle materie di base e facciano determinate dichiarazioni in merito al procedimento di fabbricazione, ove ciò sia necessario per stabilire se esista un diritto alla restituzione o quale tasso di restituzione vada applicato.

     (15) Nel calcolare le quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati, occorre prendere in considerazione il tenore di materia secca nel caso degli amidi e di certi sciroppi di glucosio o di maltodestrina.

     (16) Ove ciò sia reso necessario dalla situazione del commercio mondiale, dalle specifiche esigenze di alcuni mercati o da accordi commerciali internazionali, deve essere possibile differenziare la restituzione per determinate merci a seconda della destinazione.

     (17) La gestione degli importi delle restituzioni che possono essere concesse, nel corso di un anno finanziario, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato può comportare la necessità di stabilire tassi diversi per le esportazioni, con o senza fissazione anticipata del tasso di restituzione, in base all'evoluzione dei mercati comunitari e di quelli mondiali.

     (18) L'importo delle restituzioni che possono essere concesse nel corso di un anno finanziario è limitato in base agli impegni internazionali assunti dalla Comunità. È necessario dare agli operatori la possibilità di esportare a condizioni note in anticipo le merci non incluse nell'allegato I del trattato. In particolare, essi devono poter essere certi che tali esportazioni possono beneficiare di una restituzione nel rispetto degli impegni assunti dalla Comunità. Qualora ciò non sia più possibile, gli esportatori devono essere informati con sufficiente anticipo. Il rilascio di titoli di restituzione consente di seguire le domande di restituzione e di garantire ai titolari un rimborso pari all'importo per il quale il titolo è stato rilasciato, purché siano soddisfatte le altre condizioni in materia di restituzione previste dalle norme comunitarie. Devono essere adottate misure gestionali per il sistema dei titoli di restituzione. In particolare, occorre prevedere un coefficiente di riduzione da applicare nelle ipotesi in cui le domande di titoli di restituzione superino gli importi disponibili. Per certi casi è opportuno prevedere la sospensione del rilascio di titoli di restituzione.

     (19) I titoli di restituzione servono a garantire il rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Comunità. Inoltre essi consentono di stabilire in anticipo quale restituzione possa essere versata per i prodotti agricoli impiegati nella fabbricazione di merci esportate verso paesi terzi. Il fine di tali titoli è parzialmente diverso da quello dei titoli rilasciati per l'esportazione di prodotti di base allo stato naturale oggetto di impegni internazionali che implicano restrizioni quantitative. Occorre pertanto precisare quali disposizioni generali applicabili ai titoli nel settore agricolo — attualmente contenute nel regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione del 9 giugno 2000 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli  — non debbano essere applicate ai titoli di restituzione.

     (20) Inoltre occorre precisare in quale modo si applichino ai titoli di restituzione determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 riguardanti certi titoli i quali fissano in anticipo la restituzione all'esportazione e vengono chiesti con riferimento ad una gara d'appalto indetta in un paese terzo importatore. Generalmente i tassi di restituzione sono fissati o modificati il giovedì. Per ridurre il rischio che vengano presentate domande di fissazione anticipata a scopo speculativo, le domande di fissazione anticipata presentate il giovedì devono considerarsi presentate il giorno lavorativo successivo.

     (21) È necessario stabilire le condizioni alle quali può essere svincolata la cauzione relativa ai titoli rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione del 22 luglio 1985 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli. Occorre precisare quali siano gli obblighi che, costituendo esigenze principali, richiedono il deposito di una cauzione e specificare quali prove, fornite a dimostrazione dell'adempimento di tali obblighi, diano diritto allo svincolo della cauzione.

     (22) Le domande di titoli rischiano di superare l'importo totale che può essere attribuito. L'anno finanziario deve quindi essere suddiviso in periodi, in modo da poter rilasciare titoli sia agli operatori che esportano alla fine dell'anno finanziario sia a quelli che esportano all'inizio dell'anno finanziario. Se del caso, occorre applicare un coefficiente di riduzione a tutti gli importi richiesti in un dato periodo.

     (23) Per quanto riguarda il pagamento delle restituzioni, alcuni tipi di esportazioni non sono sottoposti a limiti derivanti da impegni internazionali assunti dalla Comunità. Chi effettua tali esportazioni deve pertanto essere esonerato dall'obbligo di presentare un titolo di restituzione.

     (24) La maggior parte degli esportatori in questione riceve restituzioni per un importo inferiore a 75 000 euro l'anno. Complessivamente, le esportazioni di cui trattasi rappresentano solo una parte modesta dell'importo globale delle restituzioni versate per i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato. È opportuno prevedere la possibilità di esonerare tali esportatori dall'obbligo di presentare un titolo di restituzione. Tuttavia, per impedire abusi è necessario limitare l'applicazione di tale esonero allo Stato membro nel quale è stabilito l'esportatore.

     (25) Occorre istituire un sistema di controlli fondato sul principio secondo cui, in occasione di ogni esportazione, l'esportatore deve dichiarare alle autorità competenti le quantità di prodotti impiegati per fabbricare le merci esportate. Le autorità competenti devono adottare i provvedimenti che ritengono necessari per verificare l'esattezza di tali dichiarazioni.

     (26) Può accadere che le autorità incaricate di verificare la dichiarazione dell'esportatore non dispongano di prove sufficienti per accogliere la dichiarazione delle quantità impiegate, nonostante questa sia fondata su un'analisi chimica. Una situazione del genere rischia di presentarsi soprattutto quando le merci da esportare sono state fabbricate in uno Stato membro diverso da quello di esportazione. È pertanto necessario che le autorità competenti dello Stato membro di esportazione possano, se necessario, ottenere direttamente dalle autorità competenti degli altri Stati membri tutte le informazioni che queste ultime possano avere circa le modalità di fabbricazione delle merci.

     (27) È opportuno consentire agli operatori, di concerto con le autorità competenti dello Stato membro in cui le merci sono fabbricate, di fare una dichiarazione semplificata indicando cumulativamente le quantità dei prodotti impiegati, purché gli operatori stessi tengano a disposizione di dette autorità informazioni particolareggiate sui prodotti.

     (28) Non sempre l'esportatore delle merci, specie quando non ne è il fabbricante, può conoscere con esattezza le quantità di prodotti agricoli impiegati per le quali può chiedere il versamento della restituzione. Pertanto l'esportatore non è sempre in grado di dichiarare tali quantità. È dunque necessario prevedere, a titolo sussidiario, un sistema di calcolo della restituzione di cui l'interessato possa chiedere l'applicazione limitatamente a determinate merci, basato sull'analisi chimica delle merci e su un'apposita tabella.

     (29) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari, consente la vendita a prezzo ridotto di burro e di crema alle industrie che fabbricano determinati prodotti. È opportuno tener conto di tale possibilità quando si calcolano le restituzioni in base ad analisi chimiche.

     (30) L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 800/1999 prevede che non sia concessa alcuna restituzione ove i prodotti non siano di sana e leale qualità commerciale il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione. Per garantire che questa regola sia uniformemente applicata, deve essere precisato che i prodotti contemplati dall'articolo 1 della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte oppure dall'articolo 1 della direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti  e riportati nell'allegato II del presente regolamento, devono essere preparati conformemente a tali direttive e recare il richiesto bollo sanitario.

     (31) Il combinato disposto del paragrafo 10 e del paragrafo 12 dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 limita a certe merci aventi un elevato contenuto di latte la condizione che i prodotti lattiero-caseari, per i quali sono versate restituzioni all'esportazione, siano d'origine comunitaria. È dunque opportuno prevedere misure per l’attuazione ed il controllo di tale norma.

     (32) L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 800/1999 dispone che i prodotti agricoli di base e le merci possono restare assoggettati al regime di prefinanziamento della restituzione per un periodo pari al massimo al rimanente periodo di validità del titolo d'esportazione. Tuttavia i titoli di restituzione rilasciati verso la fine dell'esercizio finanziario hanno un periodo di validità più breve, che non può, a causa degli impegni internazionali della Comunità, superare il 30 settembre. Per assicurare una sufficiente flessibilità, che consenta agli esportatori di utilizzare appieno i titoli di restituzione di breve durata, è opportuno adottare misure specifiche per tali titoli nella misura in cui questi limitano alla rimanente durata del titolo d'esportazione il periodo durante il quale i prodotti agricoli di base e le merci possono restare in regime di prefinanziamento della restituzione.

     (33) È opportuno garantire un'applicazione uniforme in tutta la Comunità delle disposizioni relative al versamento delle restituzioni per merci non incluse nell'allegato I del trattato. A tal fine è opportuno che ogni Stato membro informi gli altri Stati membri, tramite la Commissione, dei mezzi di controllo cui fa ricorso sul suo territorio per i vari tipi di merci esportate.

     (34) È necessario che la Commissione possa monitorare in modo soddisfacente le misure adottate per quanto riguarda il versamento delle restituzioni all'esportazione. Pertanto la Commissione deve poter disporre di determinate informazioni statistiche trasmesse dalle autorità competenti degli Stati membri. È opportuno specificare la forma ed il contenuto di tali informazioni.

     (35) Occorre prevedere tempi adeguati per consentire il passaggio dal regime amministrativo dei titoli di restituzione istituito dal regolamento (CE) n. 1520/2000 al regime istituito dal presente regolamento. Conseguentemente, il presente regolamento va applicato alle domande presentate dall'8 luglio 2005 per titoli utilizzabili a decorrere dal 1° ottobre 2005.

     (36) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 per quanto riguarda il sistema di restituzioni all'esportazione istituito a norma del regolamento (CEE) n. 2771/75, del regolamento (CE) n. 1255/1999, del regolamento (CE) n. 1260/2001, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e del regolamento (CE) n. 1785/2003. Esso si applica all'esportazione tanto dei prodotti di base figuranti nell'allegato I del presente regolamento, qui di seguito denominati «prodotti di base», quanto dei prodotti derivati dalla trasformazione di tali prodotti di base e dei prodotti equiparati ad una delle due categorie precedenti conformemente all'articolo 3 del presente regolamento, quando tali prodotti vengono esportati sotto forma di merci non incluse nell'allegato I del trattato ma elencate in uno degli atti seguenti:

     a) l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75;

     b) l'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999;

     c) l'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001;

     d) l'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003;

     e) l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.

     Tali merci, qui di seguito denominate «merci», sono elencate nell'allegato II del presente regolamento.

     2. La restituzione all’esportazione di cui al paragrafo 1 non viene concessa per le merci messe in libera pratica ai sensi dell'articolo 24 del trattato e poi riesportate.

     Non si concedono restituzioni quando tali merci vengono esportate dopo essere state trasformate oppure quando vengono incorporate in altre merci.

     3. Eccetto per i cereali, non vengono versate restituzioni per i prodotti impiegati nella fabbricazione di alcol contenuto nelle bevande alcoliche di cui all'allegato II, rientranti nel codice NC 2208.

 

     Art. 2.

     1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

     1) «esercizio finanziario» il periodo che va dal 1° ottobre di un anno al 30 settembre di quello successivo;

     2) «anno finanziario» il periodo che va dal 16 ottobre di un anno al 15 ottobre di quello successivo;

     3) «aiuto alimentare» le operazioni di aiuto alimentare che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso durante i negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, qui di seguito denominato «l'accordo»;

     4) «residui» i prodotti del processo di fabbricazione che abbiano una composizione sensibilmente diversa da quella delle merci effettivamente esportate e che non possono essere commercializzati;

     5) «sottoprodotti» i prodotti o le merci ottenuti durante il processo di fabbricazione che hanno composizione o caratteristiche diverse da quelle delle merci effettivamente esportate e che possano essere commercializzati;

     6) «perdite» le quantità di prodotti o merci, risultanti dalla fase del processo di fabbricazione nella quale i prodotti agricoli sono impiegati allo stato naturale, che siano diverse dalle quantità di merci effettivamente esportate, dai residui e dai sottoprodotti e che non possano essere commercializzate.

     2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punti 4), 5) e 6), non si considerano commercializzati i prodotti ottenuti durante il processo di fabbricazione che abbiano una composizione diversa da quella delle merci effettivamente esportate e che siano venduti a un prezzo che corrisponda esclusivamente alle spese sostenute per la loro eliminazione.

     Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punto 6), sono equiparati alle perdite i prodotti o le merci risultanti dal processo di fabbricazione che possano essere ceduti, a titolo oneroso o gratuito, solo come mangimi per animali.

 

     Art. 3.

     1. La fecola di patate, codice NC 1108 13 00, direttamente ottenuta dalle patate, ad esclusione dei sottoprodotti, è equiparata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco.

     2. Il siero di latte, codici NC da 0404 10 48 a 0404 10 62, non concentrato è equiparato, anche qualora sia congelato, al siero di latte in polvere di cui all'allegato I; tale siero di latte in polvere è qui di seguito denominato «gruppo 1».

     3. I prodotti seguenti sono equiparati al latte in polvere, di cui all'allegato I, avente tenore di materie grasse non superiore all'1,5 % e qui di seguito denominato «gruppo 2»:

     a) il latte e i prodotti lattiero-caseari, codici NC 0403 10 11, 0403 90 51 e 0404 90 21, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, anche congelati, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte non superiore allo 0,1 %;

     b) il latte e i prodotti lattiero-caseari, codici NC 0403 10 11, 0403 90 11 e 0404 90 21, in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte non superiore all'1,5 %.

     4. I prodotti seguenti sono equiparati al latte in polvere, di cui all'allegato I, avente tenore di materie grasse del 26 % e qui di seguito denominato «gruppo 3»:

     a) il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero-caseari, codici NC 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 90 51, 0403 90 53, 0404 90 21 e 0404 90 23, non concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, anche congelati, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte superiore allo 0,1 % ma inferiore o pari al 6 %;

     b) il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero-caseari, codici NC 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 90 13, 0403 90 19, 0404 90 23 e 0404 90 29, in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte superiore all'1,5 % ma inferiore al 45 %.

     Tuttavia, a richiesta dell'interessato e con l'accordo dell'autorità competente, i prodotti di cui alle lettere a) e b) del primo comma possono essere equiparati:

     a) al gruppo 2 per quanto riguarda la parte non grassa del tenore di sostanza secca del prodotto;

     b) al burro, figurante nell'allegato I e qui di seguito denominato «gruppo 6», per quanto riguarda il tenore di materia grassa butirrica del prodotto.

     5. I prodotti seguenti sono equiparati al gruppo 6:

     a) il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero-caseari, codici NC 0403 10 19, 0403 90 59, 0404 90 23 e 0404 90 29, non concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 %;

     b) il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero-caseari, codici NC 0403 10 19, 0403 90 19 e 0404 90 29, in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte non inferiore al 45 %;

     c) il burro e le altre materie grasse del latte aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte non inferiore al 62 % ma diverso dall'82 %, codici NC 0405 10, 0405 20 90, 0405 90 10 e 0405 90 90.

     6. Il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero-caseari, dei codici NC da 0403 10 11 a 0403 10 19, da 0403 90 51 a 0403 90 59 e da 0404 90 21 a 0404 90 29, concentrati, che non siano né in polvere né in granuli né in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sono equiparati, per quanto riguarda la parte non grassa del tenore di sostanza secca del prodotto, al gruppo 2. La parte costituita da materia grassa butirrica in tali prodotti è equiparata al gruppo 6.

     Il primo comma si applica anche ai formaggi e ai latticini.

     7. Il riso semigreggio, codice NC 1006 20, e il riso semilavorato, dei codici NC da 1006 30 21 a 1006 30 48, sono equiparati al riso lavorato, codici NC da 1006 30 61 a 1006 30 98.

     8. I prodotti seguenti, se soddisfano le condizioni poste dal regolamento (CE) n. 1260/2001 e dal regolamento (CE) n. 2135/95 per il versamento della restituzione nel caso in cui vengano esportati allo stato naturale, sono equiparati allo zucchero bianco del codice NC 1701 99 10:

     a) lo zucchero greggio di barbabietola o di canna, codice NC 1701 11 90 o 1701 12 90, contenente, allo stato secco, almeno il 92 % in peso di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;

     b) gli zuccheri dei codici NC 1701 91 00 o 1701 99 90;

     c) i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001, escluse le miscele parzialmente ottenute da prodotti oggetto del regolamento (CE) n. 1784/2003;

     d) i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento (CE) n. 1260/2001, escluse le miscele parzialmente ottenute da prodotti oggetto del regolamento (CE) n. 1784/2003.

 

     Art. 4.

     Il regolamento (CE) n. 800/1999 si applica in aggiunta alle disposizioni del presente regolamento.

 

CAPO II

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE

 

SEZIONE 1

Metodo di calcolo

 

     Art. 5.

     1. L'importo della restituzione versata per la quantità, determinata conformemente alla sezione 2, di ciascuno dei prodotti di base esportati sotto forma di una stessa merce si ottiene moltiplicando tale quantità per il tasso di restituzione relativo al prodotto di base, calcolato per unità di peso conformemente alla sezione 3.

     2. Quando, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, vengono fissati tassi di restituzione diversi per un determinato prodotto di base, va calcolato un importo separato per ciascuna delle quantità del prodotto di base cui è applicabile un tasso di restituzione distinto.

     3. Ove una merce sia stata usata per fabbricare la merce esportata, il tasso di restituzione da prendere in considerazione per calcolare l'importo relativo a ciascuno dei prodotti di base, ai prodotti ottenuti dalla trasformazione dei prodotti di base o ai prodotti equiparati, a norma dell'articolo 3, ad una delle due categorie precedenti, che siano stati usati per fabbricare la merce esportata, è quello applicabile in caso di esportazione della prima merce allo stato naturale.

 

SEZIONE 2

Quantità di riferimento

 

     Art. 6.

     Per quanto riguarda le merci, la quantità di ciascuno dei prodotti di base da prendere in considerazione per calcolare l'importo della restituzione, qui di seguito denominata «quantità di riferimento», è determinata in conformità degli articoli 7, 8 e 9, salvo che sia fatto riferimento all'allegato III o si applichi l'articolo 51, secondo comma.

 

     Art. 7.

     Se viene impiegato un prodotto di base allo stato naturale o un prodotto equiparato, la quantità di riferimento è la quantità effettivamente impiegata per fabbricare la merce esportata, tenendo conto dei tassi di conversione di cui all'allegato VII.

 

     Art. 8.

     Se viene impiegato un prodotto al quale si applica l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure il regolamento (CE) n. 1785/2003, la quantità di riferimento è la quantità effettivamente impiegata per fabbricare le merci esportate, adeguata in modo che corrisponda ad una certa quantità del prodotto di base applicando i coefficienti di cui all'allegato V del presente regolamento, purché il prodotto rientri in una delle seguenti categorie:

     a) il prodotto deriva dalla trasformazione di un prodotto di base o di un prodotto equiparato a tale prodotto di base;

     b) il prodotto è equiparato ad un prodotto derivato dalla trasformazione di un prodotto di base;

     c) il prodotto deriva dalla trasformazione di un prodotto equiparato ad un prodotto derivante dalla trasformazione di un prodotto di base.

     Tuttavia, per quanto riguarda l'alcol di cereali contenuto nelle bevande alcoliche del codice NC 2208, la quantità di riferimento è pari a 3,4 kg di orzo per volume percentuale di alcol proveniente dai cereali, per ettolitro di bevanda alcolica esportata.

 

     Art. 9.

     Salva l'applicazione dell'articolo 11, se viene impiegato uno dei prodotti seguenti, la quantità di riferimento per ognuno dei prodotti di base è pari alla quantità stabilita dalle autorità competenti in conformità dell'articolo 49:

     a) un prodotto non compreso nell'allegato I del trattato e ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di cui all'articolo 7 o all'articolo 8 del presente regolamento;

     b) un prodotto ottenuto dalla miscela o dalla trasformazione di vari prodotti di cui all'articolo 7 o all'articolo 8 oppure ottenuto dalla miscela o dalla trasformazione di prodotti di cui alla lettera a) del presente comma.

     La quantità di riferimento viene determinata sulla base della quantità di prodotto effettivamente impiegata nella fabbricazione delle merci esportate. Ai fini del calcolo di tale quantità, si applicano i tassi di conversione di cui all'allegato VII oppure, se del caso, le modalità particolari di calcolo, i rapporti di equivalenza e i coefficienti di cui all'articolo 8.

     Tuttavia, per quanto riguarda le bevande alcoliche a base di cereali contenute nelle bevande alcoliche del codice NC 2208, la quantità di riferimento è 3,4 kg di orzo per volume percentuale di alcol proveniente dai cereali, per ettolitro di bevanda alcolica esportata.

 

     Art. 10.

     Ai fini dell'applicazione degli articoli da 6 a 9, sono considerati come effettivamente impiegati i prodotti utilizzati allo stato naturale nel processo di fabbricazione delle merci esportate. Se tuttavia in una delle fasi del processo di fabbricazione di tali merci un prodotto di base è a sua volta trasformato in un altro prodotto di base più elaborato, impiegato in una fase successiva, solo quest'ultimo prodotto di base è considerato come effettivamente impiegato.

     Le quantità di prodotti effettivamente impiegati ai sensi del primo comma devono essere determinate per ciascuna merce esportata.

     Tuttavia, nel caso di merci oggetto di correnti regolari di esportazione, fabbricate da una determinata impresa in condizioni tecniche ben definite e dotate di caratteristiche e qualità costanti, le quantità possono essere determinate, d'intesa con le autorità competenti, sulla base della formula di fabbricazione di tali merci oppure sulla base delle quantità medie di prodotti impiegati, durante un periodo determinato, nella fabbricazione di una data quantità di tali merci. Le quantità di prodotti così determinate rimangono la base di calcolo finché non interviene una modifica nelle condizioni di fabbricazione delle merci considerate. Salvo in caso di autorizzazione formale da parte dell'autorità competente, le quantità di prodotti così determinate devono essere confermate almeno una volta l'anno.

 

     Art. 11.

     Per quanto riguarda le merci elencate nell'allegato III, la quantità di riferimento in chilogrammi di prodotto di base per 100 kg di merce è quella indicata in tale allegato in corrispondenza di ciascuna di tali merci.

     Tuttavia, per le paste fresche i quantitativi di prodotti di base indicati nell'allegato III devono essere ridotti alla quantità equivalente di paste secche moltiplicando tali quantitativi per il tenore di estratto secco espresso in percentuale e dividendoli per 88.

     Nel caso in cui le merci siano state fabbricate in parte usando prodotti per i quali la restituzione all'esportazione è disciplinata dai regolamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e in parte usando altri prodotti, la quantità di riferimento relativa al primo gruppo di prodotti è determinata conformemente agli articoli da 6 a 10.

 

     Art. 12.

     1. Ai fini della determinazione delle quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati si applicano i paragrafi 2 e 3.

     2. Ogni prodotto agricolo, impiegato ai sensi dell'articolo 10, che dia diritto ad una restituzione e che scompaia durante il normale processo di fabbricazione, a esempio trasformandosi in vapore, in fumo oppure in polveri o ceneri non recuperabili, dà diritto alla restituzione per l’intera quantità impiegata.

     3. Le quantità di merci che non vengano effettivamente esportate non danno diritto a restituzioni per quanto riguarda le quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati, fermo restando l’articolo 13, paragrafo 1.

     Se tali merci hanno la stessa composizione di quelle effettivamente esportate, può essere applicata una riduzione proporzionale delle quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati per fabbricare le merci effettivamente esportate.

 

     Art. 13.

     1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, possono essere trascurate le perdite pari o inferiori al 2 % in peso inerenti alla produzione della merce.

     La soglia del 2 % è calcolata come rapporto tra il peso della sostanza secca di tutte le materie prime impiegate, previa detrazione delle quantità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, ed il peso della sostanza secca delle merci effettivamente esportate, oppure applicando un qualsiasi altro metodo di calcolo appropriato alle condizioni di produzione delle merci.

     2. Ove la perdita inerente alla produzione superi il 2 %, la perdita in eccesso non dà diritto a restituzione per le quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri possono riconoscere perdite maggiori che siano debitamente comprovate. Gli Stati membri comunicano alla Commissione in quali casi le autorità competenti hanno riconosciuto perdite maggiori e i motivi di tale riconoscimento.

     3. Le quantità effettivamente impiegate di prodotti agricoli incorporati nei residui sono prese in considerazione ai fini del versamento delle restituzioni.

     4. Ove si ottengano sottoprodotti, devono essere determinate le quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati da attribuire rispettivamente alla merce esportata e ai sottoprodotti.

 

SEZIONE 3

Tassi di restituzione

 

     Art. 14.

     La fissazione del tasso di restituzione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e delle disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, viene effettuata mensilmente per 100 kg di prodotto di base.

     Tuttavia, il tasso della restituzione applicabile alle uova di volatili da cortile in guscio, fresche o conservate, nonché alle uova sgusciate e ai tuorli d'uovo, idonei al consumo umano, freschi, essiccati o altrimenti conservati, non zuccherati, è fissato per un periodo identico a quello preso in considerazione per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati allo stato naturale.

 

     Art. 15.

     1. Il tasso della restituzione è determinato tenendo conto, in particolare, degli elementi seguenti:

     a) i costi medi sostenuti dalle industrie di trasformazione per procurarsi i prodotti di base sul mercato comunitario e i prezzi praticati sul mercato mondiale;

     b) il livello della restituzione all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato I del trattato e fabbricati in condizioni analoghe;

     c) la necessità di garantire condizioni eque di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti di paesi terzi in regime di perfezionamento attivo;

     d) l'evoluzione tanto delle spese quanto dei prezzi nella Comunità e sul mercato mondiale;

     e) il rispetto dei limiti risultanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

     2. Nel fissare i tassi di restituzione, si tiene eventualmente conto delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente applicabili, in tutti gli Stati membri e conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore considerato, ai prodotti di base o ai prodotti equiparati.

     3. All'esportazione delle merci del codice NC 3505 10 50 è applicato un tasso ridotto qualora per il prodotto di base, impiegato durante il presunto periodo di fabbricazione delle merci a norma del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, spetti una restituzione alla produzione. Il tasso ridotto è fissato in conformità dell'articolo 14 del presente regolamento.

 

     Art. 16.

     Per quanto riguarda la fecola di patate, del codice NC 1108 13 00, il tasso della restituzione è fissato separatamente, in equivalente granturco, con la procedura prevista dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e applicando i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del presente regolamento. I quantitativi di fecola di patate impiegati sono convertiti in quantitativi equivalenti di granturco in conformità dell'articolo 8 del presente regolamento.

     Per quanto riguarda le miscele di D-glucitolo (sorbitolo), dei codici NC 2905 44 e 3824 60, se l'interessato non indica, nella dichiarazione di cui all'articolo 49, le informazioni richieste dall'articolo 52, paragrafo 1, lettera d), o non comprova la dichiarazione con una documentazione soddisfacente, il tasso della restituzione è quello vigente per il prodotto di base cui si applica il tasso meno elevato.

 

     Art. 17.

     La restituzione per gli amidi, dei codici NC da 1108 11 00 a 1108 19 90, o per i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1784/2003, derivanti dalla trasformazione di detti amidi, è versata soltanto su presentazione di una dichiarazione del fornitore di tali prodotti attestante che questi ultimi sono stati ottenuti direttamente da cereali, patate o riso, escludendo qualsiasi uso di sottoprodotti derivanti dalla fabbricazione di altri prodotti agricoli o merci.

     La dichiarazione vale, fino a revoca, per tutte le forniture provenienti dallo stesso fabbricante. Essa è controllata conformemente all'articolo 49.

 

     Art. 18.

     1. Se il tenore di estratto secco della fecola di patate equiparata all'amido di granturco ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, è pari o superiore all'80 %, il tasso della restituzione all'esportazione è quello fissato conformemente all'articolo 14. Se il tenore di estratto secco è inferiore all'80 %, il tasso della restituzione è quello fissato conformemente all'articolo 14, moltiplicato per 1/80 del tenore effettivo di estratto secco espresso in percentuale.

     Per tutti gli altri amidi, se il tenore di estratto secco è pari o superiore all'87 %, il tasso della restituzione all'esportazione è quello fissato conformemente all'articolo 14. Se il tenore di estratto secco è inferiore all'87 %, il tasso della restituzione è quello fissato conformemente all'articolo 14, moltiplicato per 1/87 del tenore effettivo di estratto secco espresso in percentuale.

     Se il tenore di estratto secco degli sciroppi di glucosio o di maltodestrina, dei codici NC 1702 30 59, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 o 2106 90 55, è pari o superiore al 78 %, il tasso della restituzione all'esportazione è quello fissato conformemente all'articolo 14. Se il tenore di estratto secco di tali sciroppi è inferiore al 78 %, il tasso della restituzione è quello fissato conformemente all'articolo 14, moltiplicato per 1/78 del tenore effettivo di estratto secco espresso in percentuale.

     2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, il tenore di estratto secco degli amidi è determinato applicando il metodo di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione e il tenore di sostanza secca degli sciroppi di glucosio o di maltodestrina è determinato applicando il metodo 2 di cui all'allegato II della direttiva 79/796/CEE della Commissione o qualsiasi altro metodo di analisi adeguato che offra almeno le stesse garanzie.

     3. Nella dichiarazione di cui all'articolo 49 il richiedente deve indicare il tenore di estratto secco degli amidi o degli sciroppi di glucosio o di maltodestrina impiegati.

 

     Art. 19.

     1. Le restituzioni per le caseine del codice NC 350110, i caseinati del codice NC 35019090 o l’ovoalbumina dei codici NC 35021190 e 35021990, esportata allo stato naturale, possono essere differenziate a seconda della loro destinazione se ciò è reso necessario:

a) dalla situazione del commercio internazionale di tali merci; o

b) dalla specifiche esigenze di alcuni mercati [2].

     2. Per le merci dei codici NC 1902 11 00, 1902 19 e 1902 40 10, il tasso di restituzione può essere differenziato a seconda della destinazione.

     3. La restituzione può variare a seconda che il tasso sia o meno fissato in anticipo conformemente all'articolo 29.

 

     Art. 20.

     1. Il tasso di restituzione è quello in vigore il giorno in cui le merci vengono esportate, a meno che non ricorra una delle situazioni seguenti:

     a) è stata chiesta, conformemente all'articolo 29, la fissazione anticipata del tasso di restituzione;

     b) è stata fatta domanda conformemente all'articolo 41, paragrafo 2, e il tasso di restituzione è stato fissato in anticipo il giorno in cui è stata presentata la domanda di titolo di restituzione.

     2. Qualora si applichi il sistema di fissazione anticipata del tasso di restituzione, il tasso in vigore il giorno della presentazione della domanda di fissazione anticipata è applicato all'esportazione effettuata successivamente a tale data durante il periodo di validità del titolo di restituzione, conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, secondo comma. Tuttavia, le domande di fissazione anticipata presentate il giovedì sono considerate presentate il giorno lavorativo successivo.

     Il tasso di restituzione è adeguato con modalità identiche a quelle stabilite in materia di fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti di base esportati allo stato naturale, ma applicando i coefficienti di conversione fissati nell'allegato V per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

     3. Gli estratti di titoli di restituzione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1291/2000, non possono essere oggetto di fissazione anticipata indipendentemente dai titoli da cui sono ricavati.

 

     Art. 21.

     Quando vengono esportate merci di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2571/97, il tasso di restituzione applicabile ai prodotti lattiero-caseari è quello vigente per l’impiego di prodotti lattiero-caseari a prezzo ridotto, a meno che l'esportatore fornisca la prova che le merci non contengono prodotti lattiero-caseari a prezzo ridotto.

 

CAPO III

TITOLI DI RESTITUZIONE

 

SEZIONE 1

Disposizioni generali

 

     Art. 22.

     1. Gli Stati membri rilasciano ai richiedenti, qualunque sia il loro luogo di stabilimento nella Comunità, titoli di restituzione validi nella Comunità intera.

     Il titolo di restituzione garantisce il pagamento della restituzione, purché siano rispettate le condizioni di cui al capo V. Esso può includere la fissazione anticipata dei tassi di restituzione. I titoli sono validi per un solo esercizio finanziario.

     2. Il versamento delle restituzioni per i prodotti di base esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II o per i cereali sottoposti a controllo doganale per la produzione delle bevande alcoliche di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 è subordinato alla presentazione di un titolo di restituzione emesso in conformità dell'articolo 24 del presente regolamento.

     Il primo comma non si applica né alle forniture di cui all'articolo 4, paragrafo 1, terzo trattino, all’articolo 36, paragrafo 1, all’articolo 40, paragrafo 1, all’articolo 44, paragrafo 1, ed all’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, né alle esportazioni di cui al capo IV del presente regolamento.

     3. Il versamento della restituzione nell'ambito del sistema di fissazione anticipata di cui all'articolo 20, paragrafo 2, è subordinato alla presentazione di un titolo di restituzione contenente la fissazione anticipata dei tassi di restituzione.

 

     Art. 23.

     1. Il regolamento (CE) n. 1291/2000 si applica ai titoli di restituzione di cui al presente regolamento.

     2. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 relative ai diritti e agli obblighi derivanti dai titoli di restituzione espressi in quantità si applicano, mutatis mutandis, ai diritti e agli obblighi derivanti dai titoli di restituzione espressi in euro di cui al presente regolamento, tenendo presente il disposto dell'allegato VI del presente regolamento.

     3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'articolo 8, paragrafi 2 e 4, gli articoli 9, 12 e 14, l'articolo 18, paragrafo 1, gli articoli 21, 24, 32, 33 e 35, l'articolo 36, paragrafo 5, e gli articoli 42, 46, 47 e 50 del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applicano ai titoli di restituzione di cui al presente regolamento.

     4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 40 e 41 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli che scadono il 30 settembre non può essere prorogata. In tal caso il titolo deve essere annullato riguardo agli importi non chiesti per causa di forza maggiore e la relativa cauzione deve essere svincolata.

 

     Art. 24.

     1. La domanda di titolo di restituzione ed il titolo stesso devono essere redatti conformemente al modulo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000 e devono indicare l'importo in euro.

     Tali documenti devono essere compilati conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato VI del presente regolamento.

     2. Quando il richiedente non intende effettuare esportazioni da uno Stato membro diverso da quello in cui chiede il titolo di restituzione, l'autorità competente può conservare il titolo di restituzione, in particolare sotto forma di fascicolo informatico. In tal caso l'autorità competente comunica al richiedente che il suo titolo di restituzione è stato registrato e gli fornisce le informazioni indicate sulla copia del titolo di restituzione rilasciata al titolare (qui di seguito denominata «esemplare n. 1»). La copia del titolo di restituzione in possesso dell'ente emittente, qui di seguito denominata «esemplare n. 2», non viene rilasciata.

     L'autorità competente registra tutte le informazioni figuranti nei titoli di restituzione di cui alle sezioni III e IV dell'allegato VI nonché gli importi chiesti in forza del titolo.

 

     Art. 25.

     Il versamento delle restituzioni per i cereali sottoposti a controllo doganale per la produzione delle bevande alcoliche di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 è subordinato alla presentazione di un titolo di restituzione emesso in conformità dell'articolo 24 del presente regolamento.

     Ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, tali cereali sono considerati esportati.

 

     Art. 26.

     Fatto salvo l'articolo 27, il titolo di restituzione non è trasferibile.

 

     Art. 27.

     1. Gli obblighi derivanti dai titoli non sono trasferibili.

     I diritti derivanti dai titoli possono essere ceduti dal titolare durante il periodo di validità di questi ultimi, purché il trasferimento abbia luogo a favore di un solo cessionario per ciascun titolo o estratto e purché il nome e l'indirizzo del cessionario accettante siano indicati, al più tardi all'atto della presentazione della domanda, nella casella 20 del modulo di cui all'articolo 24. Il trasferimento riguarda gli importi non ancora imputabili al titolo o all'estratto.

     Prima dell'emissione del titolo, nella casella 22 deve essere inserita la dicitura seguente, completata conformemente ai dati relativi alla domanda: «I diritti possono eventualmente essere trasferiti a … (nome e indirizzo del cessionario)».

     Se nella domanda di titolo non sono stati indicati il nome e l'indirizzo di un cessionario, deve essere sbarrata la casella 6.

     2. In deroga al paragrafo 1, l'obbligo di indicare il nome e l'indirizzo del cessionario nella casella 20 del modulo di domanda non sussiste con riferimento ai titoli di restituzione utilizzabili dal 1° giugno e riguardanti merci da esportare prima del 1° ottobre. In questi titoli di restituzione non deve essere sbarrata la casella 6.

     3. Il cessionario non può trasferire a sua volta i diritti, ma può retrocederli al titolare.

     In tal caso l'autorità emittente inserisce nella casella 6 del titolo una delle diciture di cui all'allegato VIII.

 

     Art. 28.

     1. In caso di domanda di trasferimento da parte del titolare o in caso di retrocessione da parte del cessionario, l'autorità emittente o l'organismo designato da ciascuno Stato membro registra sul titolo o, se del caso, sull'estratto:

     a) il nome e l'indirizzo del cessionario indicato conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, o la dicitura di cui all'articolo 27, paragrafo 3;

     b) la data del trasferimento o della retrocessione, certificata mediante apposizione del proprio timbro.

     2. Gli effetti del trasferimento o della retrocessione decorrono dalla data della registrazione di cui al paragrafo 1, lettera b).

 

     Art. 29.

     Le domande di fissazione anticipata dei tassi di restituzione devono riguardare tutti i tassi di restituzione applicabili.

     La domanda di fissazione anticipata può essere presentata contemporaneamente alla domanda del titolo di restituzione oppure dopo la concessione di quest'ultimo.

     Le domande di fissazione anticipata sono presentate conformemente alla sezione II dell'allegato VI usando il modulo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000. La fissazione anticipata non può riguardare le esportazioni effettuate prima del giorno di presentazione della domanda.

     Le domande di fissazione anticipata presentate il giovedì sono considerate presentate il giorno lavorativo successivo.

 

     Art. 30.

     Il titolare del titolo di restituzione può chiedere un estratto del titolo rilasciato sul modulo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000. Tale domanda deve contenere le informazioni di cui all'allegato VI, sezione II, punto 3, del presente regolamento.

     L'importo per il quale viene chiesto l'estratto deve essere registrato sul titolo originale.

 

     Art. 31.

     1. Il rilascio del titolo di restituzione obbliga il titolare a chiedere restituzioni pari all'importo per il quale il titolo è stato rilasciato e relativamente ad esportazioni effettuate durante il periodo di validità del titolo stesso. Per garantire il rispetto di tale obbligo è costituita la cauzione di cui all'articolo 43.

     2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 sono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

     Le esigenze principali sono considerate soddisfatte se l'esportatore ha trasmesso la domanda specifica relativa a merci esportate durante il periodo di validità del titolo di restituzione conformemente all'articolo 32 e all'allegato VI, sezione V, del presente regolamento.

     Salvo forza maggiore, la domanda specifica, ove non sia costituita dalla dichiarazione di esportazione, deve essere presentata entro tre mesi dalla scadenza del titolo di restituzione e deve recare il numero di quest'ultimo.

     Se il termine di tre mesi di cui al terzo comma non è rispettato, l'obbligo di cui alla prima frase del paragrafo 1 non può essere considerato adempiuto. Conseguentemente, la cauzione di cui all'articolo 43 è incamerata per l'importo in questione.

     3. La prova dell’adempimento dell’esigenza principale è fornita presentando all'autorità competente l'esemplare n. 1 del titolo di restituzione, debitamente annotato conformemente all'articolo 32. La prova va fornita entro la fine del nono mese successivo alla fine del periodo di validità del titolo di restituzione. La cauzione di cui all'articolo 43 viene incamerata in proporzione all'importo per il quale la prova non è stata fornita entro tale termine.

 

     Art. 32.

     1. Ciascun esportatore deve compilare una domanda specifica di pagamento ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999. Tale domanda deve essere presentata all'autorità di pagamento insieme con i titoli corrispondenti, salvo che questi ultimi siano registrati conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, del presente regolamento.

     L'autorità competente può decidere di non considerare come domanda specifica la pratica relativa al versamento della restituzione di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.

     L'autorità competente può considerare come domanda specifica la dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999. In tal caso la data di ricezione della domanda specifica da parte dell’autorità di pagamento, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, è costituita dalla data in cui tale autorità ha ricevuto la dichiarazione di esportazione. Negli altri casi la domanda specifica deve contenere i dati della dichiarazione di esportazione.

     2. L'autorità di pagamento determina l'importo richiesto sulla base delle informazioni contenute nella domanda specifica, fondandosi esclusivamente sulla quantità e sulla natura dei prodotti di base esportati e sui tassi di restituzione applicabili. Nella dichiarazione di esportazione questi dati devono essere indicati esplicitamente o con un riferimento inequivocabile.

     L'autorità di pagamento annota tale importo sul titolo di restituzione entro tre mesi dal ricevimento della domanda specifica.

     L'imputazione del titolo si effettua a tergo dell'esemplare n. 1; nelle caselle 28, 29 e 30, è indicato l'importo in euro anziché la quantità.

     Il terzo comma si applica, mutatis mutandis, ai titoli conservati in forma elettronica.

     3. Dopo l'imputazione, se il titolo di restituzione non è registrato, l'esemplare n. 1 viene restituito al titolare o conservato dall'autorità di pagamento su richiesta dell'esportatore.

     4. La cauzione relativa all'importo per cui è stato attribuito il titolo di restituzione all'esportazione di merci può essere svincolata oppure può essere trasferita per garantire il versamento anticipato della restituzione conformemente al capo 2 del regolamento (CE) n. 800/1999.

 

     Art. 33.

     I titoli di restituzione rilasciati per un esercizio finanziario possono essere chiesti in sei serie distinte. Le domande di titoli possono essere presentate non oltre le date seguenti:

     a) il 7 settembre, per i titoli utilizzabili a decorrere dal 1° ottobre;

     b) il 7 novembre, per i titoli utilizzabili a decorrere dal 1° dicembre;

     c) il 7 gennaio, per i titoli utilizzabili a decorrere dal 1° febbraio;

     d) il 7 marzo, per i titoli utilizzabili a decorrere dal 1° aprile;

     e) il 7 maggio, per i titoli utilizzabili a decorrere dal 1° giugno;

     f) il 7 luglio, per i titoli utilizzabili a decorrere dal 1° agosto.

     Gli operatori possono fare domanda di titoli di restituzione soltanto per la serie corrispondente alla prima data limite, tra quelle sopra indicate, successiva al giorno in cui viene presentata la domanda.

 

     Art. 34.

     Gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione le domande di titoli entro le date seguenti:

     a) il 14 settembre, per i titoli di cui all'articolo 33, primo comma, lettera a);

     b) il 14 novembre, per i titoli di cui all'articolo 33, primo comma, lettera b);

     c) il 14 gennaio, per i titoli di cui all'articolo 33, primo comma, lettera c);

     d) il 14 marzo, per i titoli di cui all'articolo 33, primo comma, lettera d);

     e) il 14 maggio, per i titoli di cui all'articolo 33, primo comma, lettera e);

     f) il 14 luglio, per i titoli di cui all'articolo 33, primo comma, lettera f).

 

     Art. 35.

     1. L'importo totale per il quale si possono rilasciare titoli di restituzione per ciascun esercizio finanziario viene determinato conformemente al paragrafo 2.

     2. Dall'importo massimo di restituzioni, determinato conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo, vanno detratti gli elementi seguenti:

     a) l'importo che supera l'importo massimo e che è stato indebitamente versato durante l'anno finanziario precedente;

     b) l'importo riservato per le esportazioni di cui al capo IV del presente regolamento;

     c) gli importi per i quali sono stati rilasciati titoli di restituzione validi per l'esercizio finanziario considerato.

     All'ammontare ottenuto in base al primo comma del presente paragrafo va aggiunto l'importo corrispondente ai titoli rilasciati che siano stati restituiti conformemente all'articolo 45.

     Ove l'importo riservato per le esportazioni di cui al capo IV sia stato sottoutilizzato, l'ammontare risultante dalle operazioni precedenti viene maggiorato di conseguenza.

     Nel determinare l’importo finale si tiene conto delle eventuali incertezze riguardo agli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma.

 

     Art. 36.

     L'importo totale con riferimento al quale possono essere rilasciati titoli per ciascuna delle serie di cui all'articolo 33 è pari al:

     a) 30 % dell'importo calcolato in conformità dell'articolo 35, alla data del 14 settembre, per la serie di cui all'articolo 33, primo comma, lettera a);

     b) 27 % dell'importo calcolato in conformità dell'articolo 35, alla data del 14 novembre, per la serie di cui all'articolo 33, primo comma, lettera b);

     c) 32 % dell'importo calcolato in conformità dell'articolo 35, alla data del 14 gennaio, per la serie di cui all'articolo 33, primo comma, lettera c);

     d) 44 % dell'importo calcolato in conformità dell'articolo 35, alla data del 14 marzo, per la serie di cui all'articolo 33, primo comma, lettera d);

     e) 67 % dell'importo calcolato in conformità dell'articolo 35, alla data del 14 maggio, per la serie di cui all'articolo 33, primo comma, lettera e);

     f) 100 % dell'importo calcolato in conformità dell'articolo 35, alla data del 14 luglio, per la serie di cui all'articolo 33, primo comma, lettera f).

 

     Art. 37.

     1. Qualora l'importo totale delle domande ricevute relativamente a ciascuno dei periodi interessati superi il massimale di cui all'articolo 35, la Commissione stabilisce un coefficiente di riduzione applicabile a tutte le domande presentate entro la data pertinente di cui all'articolo 33, in modo che sia rispettato il massimale stesso.

     La Commissione pubblica il coefficiente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di cui all'articolo 34.

     2. Se la Commissione stabilisce un coefficiente di riduzione, i titoli sono rilasciati per l'importo chiesto, moltiplicato per 1 meno il coefficiente di riduzione stabilito conformemente al paragrafo 1 del presente articolo o all'articolo 38, paragrafo 3, lettera a).

     Tuttavia, per quanto riguarda la serie di cui all'articolo 33, primo comma, lettera f), i richiedenti possono ritirare le loro domande entro i cinque giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del coefficiente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     3. Entro il 1° agosto gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi relativi alle domande di titoli di restituzione ritirate a norma del secondo comma del paragrafo 2.

 

     Art. 38.

     1. Se rimangono disponibili importi stabiliti in conformità dell'articolo 35, la Commissione, tramite pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea effettuata entro il 10 agosto, può ammettere la presentazione di domande di titoli di restituzione a partire dal lunedì successivo per merci da esportare prima del 1° ottobre.

     Qualora venga effettuata tale pubblicazione, si applicano i paragrafi 2 e 3.

     2. Le domande presentate nel corso di una settimana sono notificate dagli Stati membri alla Commissione il martedì seguente. I relativi titoli possono essere rilasciati dal lunedì successivo alla notifica, a meno che la Commissione non disponga altrimenti.

     3. Qualora l'importo totale delle domande pervenute in una determinata settimana superi il rimanente importo disponibile di cui al paragrafo 1, la Commissione può prendere uno o più dei seguenti provvedimenti:

     a) stabilire il coefficiente di riduzione applicabile alle domande di titoli di restituzione, presentate durante la settimana in questione e notificate alla Commissione, con riferimento alle quali non sono ancora stati rilasciati titoli;

     b) ordinare agli Stati membri di respingere le domande presentate durante la settimana in questione e non ancora notificate alla Commissione;

     c) sospendere la presentazione delle domande di titoli di restituzione.

     4. I regolamenti adottati a norma del paragrafo 3 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro quattro giorni dalla notifica delle domande di cui al paragrafo 2.

 

     Art. 38 bis. [3]

     1. Se, dopo la scadenza della data limite per la presentazione delle domande di titoli di restituzione relativa ad una serie di cui all’articolo 33, primo comma, lettere da a) a f), non è stato pubblicato alcun coefficiente di riduzione ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 2, gli operatori possono presentare domande di titoli di restituzione per qualsiasi importo rimanente nella serie stessa riguardo al quale non siano ancora state presentate domande di titoli.

     La domanda deve essere presentata entro la data limite successiva, indicata nell’articolo 33, primo comma, lettere da a) a f).

     2. Le domande presentate nel corso di ciascuna settimana sono notificate dagli Stati membri alla Commissione il martedì successivo. I titoli corrispondenti possono essere rilasciati dal lunedì successivo alla notifica, a meno che la Commissione non disponga altrimenti.

     3. Qualora l’importo totale delle domande pervenute in una determinata settimana superi il rimanente importo disponibile di cui al paragrafo 1, la Commissione può prendere uno o più dei seguenti provvedimenti:

     a) stabilire il coefficiente di riduzione applicabile alle domande di titoli di restituzione, presentate durante la settimana in questione e notificate alla Commissione, in riferimento alle quali non siano ancora stati rilasciati titoli;

     b) ordinare agli Stati membri di respingere le domande presentate durante la settimana in questione e non ancora notificate alla Commissione;

     c) sospendere la presentazione delle domande di titoli di restituzione.

 

     Art. 39.

     1. I titoli di restituzione sono validi dalla data del rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     2. Fatto salvo il secondo comma, i titoli di restituzione sono validi fino all'ultimo giorno del quinto mese successivo al mese in cui è stata fatta la relativa domanda oppure, se l'esercizio finanziario si conclude prima che siano trascorsi i cinque mesi suddetti, fino all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario [4].

     [I tassi di restituzione fissati anticipatamente in conformità dell'articolo 29 rimangono validi fino all'ultimo giorno del quinto mese successivo al mese in cui è stata fatta la domanda di fissazione anticipata oppure, se il periodo di validità del titolo si conclude prima che siano trascorsi cinque mesi, fino all'ultimo giorno del periodo di validità del titolo] [5].

 

     Art. 40.

     Il regolamento (CE) n. 2298/2001 della Commissione si applica alle domande di titoli di restituzione e ai titoli di restituzione rilasciati per l'esportazione di merci nell'ambito di operazioni internazionali di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo.

 

     Art. 41.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000, si applicano i paragrafi da 2 a 11 del presente articolo.

     2. A norma del presente articolo, al di fuori dei periodi di cui agli articoli 33 e 38, dal 1° ottobre di ciascun esercizio finanziario si possono presentare, con riferimento a gare d'appalto pubblicate in un paese terzo importatore, domande di titoli che fissano anticipatamente la restituzione all'esportazione alla data del giorno di presentazione della domanda se la somma degli importi relativi a una stessa gara d'appalto, per i quali uno o più esportatori abbiano presentato domande di titoli di restituzione e per i quali non sia ancora stato emesso alcun titolo, non supera 2 milioni di euro.

     Tuttavia tale massimale può essere portato a 4 milioni di euro se nessuno dei coefficienti di riduzione, pubblicati dall'inizio dell'esercizio finanziario ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, supera il 50 %.

     3. L'importo per il quale si presenta domanda di titoli non può superare la quantità indicata nel bando di gara moltiplicata per il corrispondente tasso di restituzione fissato anticipatamente il giorno in cui si presenta la domanda. Non si tiene conto delle tolleranze o delle opzioni previste nel bando di gara.

     4. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 49, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1291/2000, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione l'importo di ciascun titolo chiesto nonché la data e l'ora di presentazione della domanda.

     5. Ove gli importi notificati ai sensi del paragrafo 4, sommati agli importi per i quali sono già stati domandati uno o più titoli nell'ambito della stessa gara d'appalto, superino il massimale di cui al paragrafo 2, la Commissione comunica agli Stati membri, entro i due giorni lavorativi successivi al ricevimento delle informazioni supplementari di cui al paragrafo 4, che il titolo di restituzione non verrà rilasciato all'operatore.

     6. La Commissione può sospendere l'applicazione del paragrafo 2 qualora la somma degli importi dei titoli di restituzione emettibili conformemente all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 superi 4 milioni di euro in un esercizio finanziario. Le decisioni di sospensione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     7. In deroga all'articolo 39, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, i titoli di restituzione rilasciati conformemente all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 sono validi dal giorno in cui sono emessi ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000. I titoli di restituzione sono validi fino alla fine dell'ottavo mese successivo a quello del rilascio oppure, se detto periodo finisce dopo il 30 settembre, fino al 30 settembre. I tassi fissati in anticipo sono validi fino all'ultimo giorno di validità del titolo.

     8. L'autorità competente, se ha ricevuto la prova, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 1291/2000, che l’organismo banditore ha risolto il contratto per motivi non imputabili all’aggiudicatario e non costituenti forza maggiore, svincola la cauzione qualora il tasso di restituzione prefissato relativo al prodotto di base cui, tra quelli impiegati, si applica la restituzione più elevata sia pari o superiore al tasso di restituzione vigente l'ultimo giorno di validità del titolo.

     9. L'autorità competente, se ha ricevuto la prova, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 9, lettera b), del regolamento (CE) n. 1291/2000, che l'organismo banditore ha imposto all’aggiudicatario modifiche del contratto per motivi a lui non imputabili e non costituenti forza maggiore, può prorogare la validità del titolo e la durata della fissazione anticipata fino al 30 settembre.

     10. Se l'aggiudicatario dell'appalto fornisce la prova, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 9, lettera c), del regolamento (CE) n. 1291/2000 che nel bando di gara o nel contratto concluso a seguito dell'aggiudicazione è prevista una tolleranza o un'opzione per difetto superiore al 5 % e che l'organismo banditore ha fatto valere tale clausola, l'obbligo di esportare è considerato adempiuto se il quantitativo esportato è inferiore di non oltre il 10 % al quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo.

     Il primo comma si applica a condizione che il tasso di restituzione prefissato relativo al prodotto di base cui, tra quelli impiegati, si applica la restituzione più elevata sia pari o superiore al tasso di restituzione vigente l'ultimo giorno di validità del titolo. In tal caso il tasso del 95 % di cui all'articolo 44, paragrafo 4, del presente regolamento è sostituito dal 90 %.

     11. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il termine di 21 giorni di cui all'articolo 49, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è portato a 44 giorni.

 

     Art. 42.

     Fermo restando l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1291/2000, dai titoli registrati come validi in un singolo Stato membro possono essere ricavati estratti validi in tutta la Comunità.

 

SEZIONE 2

Cauzioni

 

     Art. 43.

     Le domande di titoli di restituzione non riguardanti operazioni di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 40 sono valide solo qualora una cauzione pari al 25 % dell'importo richiesto sia stata costituita a norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     La cauzione è svincolata alle condizioni stabilite dall'articolo 44 del presente regolamento.

 

     Art. 44.

     1. In caso di applicazione di un coefficiente di riduzione a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, o dell'articolo 38, paragrafo 3, lettera a), è immediatamente svincolata una parte della cauzione pari al prodotto della cauzione stessa per il coefficiente di riduzione.

     2. Se il richiedente ritira la domanda di titolo conformemente all'articolo 37, paragrafo 2, viene svincolato l'80 % della cauzione originaria.

     3. La cauzione è svincolata per intero dopo che il titolare del titolo abbia chiesto restituzioni pari al 95 % dell'importo per il quale è stato rilasciato il titolo. A richiesta del titolare, gli Stati membri possono svincolare la cauzione in lotti proporzionali agli importi per i quali sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, purché sia stata fornita la prova che è stato chiesto un importo pari ad almeno il 5 % di quello indicato sul titolo.

     4. Se il titolo di restituzione è stato utilizzato per meno del 95 % dell'importo relativamente al quale è stato rilasciato, viene incamerata una parte della cauzione pari al 25 % della differenza tra il 95 % dell'importo per il quale il titolo è stato rilasciato e l'importo effettivamente utilizzato.

     Tuttavia, se l'importo per il quale sono state adempiute le condizioni di cui all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, è inferiore al 5 % dell'importo indicato sul titolo, viene incamerata tutta la cauzione.

     Se l'importo totale della cauzione da incamerare per un determinato titolo è pari o inferiore a 100 euro, lo Stato membro interessato svincola l'intera cauzione.

 

     Art. 45.

     1. Se il titolo o un estratto del titolo è restituito all'autorità emittente entro un periodo corrispondente ai primi due terzi del termine di validità, la relativa cauzione da incamerare è ridotta del 40 %; a tal fine un giorno iniziato conta come un giorno intero.

     Se il titolo o un estratto del titolo è restituito all'autorità emittente entro un periodo corrispondente all'ultimo terzo del termine di validità o durante il mese successivo all'ultimo giorno di tale termine, la cauzione da incamerare è ridotta del 25 %.

     2. Il paragrafo 1 si applica soltanto ai titoli ed agli estratti di titoli restituiti all'autorità emittente durante l'esercizio finanziario per il quale i titoli sono stati rilasciati, e purché la restituzione abbia luogo non oltre il 30 giugno di tale esercizio finanziario.

 

CAPO IV

ESPORTAZIONI NON ACCOMPAGNATE DA TITOLI

 

     Art. 46.

     Per ciascun esercizio finanziario a decorrere dal 1° ottobre 2004, relativamente alle esportazioni non accompagnate da un titolo può essere versata una restituzione entro i limiti di una riserva complessiva di 40 milioni di euro per anno finanziario.

 

     Art. 47.

     1. L'articolo 46 non si applica né alle esportazioni effettuate nel quadro di operazioni internazionali di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo, né alle consegne di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, terzo trattino, all’articolo 36, paragrafo 1, all’articolo 40, paragrafo 1, all’articolo 44, paragrafo 1, e all’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999.

     2. L'articolo 46 si applica alle esportazioni effettuate da operatori a cui non è stato rilasciato alcun titolo di restituzione dall'inizio dell'esercizio finanziario considerato e che non detengono un titolo siffatto il giorno dell'esportazione. Le domande, compresa la domanda relativa all'esportazione considerata, presentate dall'operatore durante l'anno finanziario, a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, non possono dare origine a pagamenti superiori a 75 000 euro.

     Se la dichiarazione d'esportazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 è considerata dall'autorità competente come domanda specifica, può considerarsi come data di tale domanda, previo accordo dell'autorità competente, la data in cui il servizio doganale ha accettato la dichiarazione d'esportazione.

     3. L'articolo 46 si applica solo nello Stato membro in cui è stabilito l'operatore.

 

     Art. 48.

     Entro il 5 e il 20 di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi delle restituzioni versate a norma dell'articolo 46 rispettivamente dal 16 alla fine del mese precedente e dal 1° al 15 del mese in corso. Se in tali periodi non è stata versata nessuna restituzione, gli Stati membri ne informano la Commissione.

     Se la somma degli importi notificati dagli Stati membri raggiunge la cifra di 30 milioni di euro, la Commissione, tenendo conto degli impegni internazionali della Comunità, può sospendere, per un massimo di 20 giorni lavorativi, l'applicazione dell'articolo 46 alle esportazioni non accompagnate da un titolo di restituzione.

     Nelle stesse circostanze la Commissione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3448/93, può sospendere per più di 20 giorni lavorativi l'applicazione dell'articolo 46 del presente regolamento alle esportazioni non accompagnate da un titolo di restituzione.

 

CAPO V

OBBLIGHI A CARICO DELL'ESPORTATORE

 

     Art. 49.

     1. All'atto dell'esportazione, l'interessato deve dichiarare le quantità dei prodotti di base, dei prodotti derivati dalla trasformazione dei prodotti di base e dei prodotti equiparati ad una delle due categorie precedenti conformemente all'articolo 3, che sono stati effettivamente impiegati ai sensi dell'articolo 10 nella fabbricazione delle merci da esportare e per i quali sarà chiesto il versamento di una restituzione; tuttavia, nel caso in cui la composizione delle merci sia stata determinata a norma dell'articolo 10, terzo comma, l'interessato deve far riferimento a tale composizione.

     2. Quando per fabbricare una merce da esportare sono state usate altre merci, la dichiarazione dell'interessato deve indicare la quantità delle merci effettivamente impiegata nonché la natura e la quantità di ognuno dei prodotti di base, dei prodotti derivati dalla trasformazione dei prodotti di base e dei prodotti equiparati ad una delle due categorie precedenti conformemente all'articolo 3, da cui derivano le merci in questione.

     L'interessato corrobora la dichiarazione fornendo alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni che queste ritengano necessari.

     Per verificare l'esattezza della dichiarazione, le autorità competenti utilizzano qualsiasi mezzo adeguato.

     3. Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si espletano le formalità doganali di esportazione, le autorità competenti degli altri Stati membri comunicano direttamente alla suddetta autorità competente tutte le informazioni che siano in grado di ottenere al fine di agevolare il controllo della dichiarazione.

 

     Art. 50.

     In deroga all'articolo 49 e di concerto con le autorità competenti, la dichiarazione dei prodotti o delle merci impiegate può essere sostituita da una dichiarazione cumulativa delle quantità di prodotti impiegati o da un riferimento ad una dichiarazione di tali quantità, qualora le suddette quantità siano state determinate conformemente all'articolo 10, terzo comma, e purché il fabbricante metta a disposizione delle autorità tutte le informazioni necessarie per verificare la dichiarazione.

 

     Art. 51.

     L'esportatore che non presenti la dichiarazione di cui all'articolo 49 o che non fornisca informazioni sufficienti a sostegno della dichiarazione non può ottenere la restituzione.

     Tuttavia, se le merci da esportare rientrano tra quelle elencate nelle colonne 1 e 2 dell'allegato IV, l'interessato può, chiedendolo esplicitamente, ottenere la restituzione. La natura e la quantità dei prodotti di base presi in considerazione per calcolare tale restituzione vengono determinate mediante un'analisi delle merci da esportare e conformemente alla tabella di cui all'allegato IV. L'autorità competente determina le modalità dell’analisi e le informazioni che devono essere fornite a sostegno della domanda.

     Il costo di tale analisi è a carico dell'esportatore.

 

     Art. 52.

     1. L'articolo 49 non si applica alle quantità di prodotti agricoli determinate ai sensi dell'allegato III, con le seguenti eccezioni:

     a) le quantità di prodotti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, esportati sotto forma di merci ottenute in parte da prodotti per i quali il versamento di una restituzione all'esportazione è prevista dai regolamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e in parte da altri prodotti, ai sensi dell’articolo 11, terzo comma;

     b) le quantità di uova o di prodotti a base di uova esportate sotto forma di paste alimentari del codice NC 1902 11 00;

     c) la quantità di sostanza secca delle paste fresche di cui all'articolo 11, secondo comma;

     d) la natura dei prodotti di base effettivamente impiegati nella fabbricazione di D-glucitolo (sorbitolo), codici NC 2905 44 e 3824 60, nonché, se del caso, le proporzioni di D-glucitolo (sorbitolo) ottenute da prodotti amilacei e da saccarosio;

     e) le quantità di caseine esportate sotto forma di merci del codice NC 3501 90 90;

     f) il grado Plato della birra di malto, del codice NC 2202 90 10;

     g) le quantità di orzo non trasformato in malto ammesse dalle autorità competenti.

     La descrizione delle merci di cui all'allegato III, contenuta nella dichiarazione di esportazione e nella domanda di restituzione, deve essere conforme alla nomenclatura di tale allegato.

     2. In sede di analisi di merci ai sensi degli articoli 49, 50 e 51 o ai sensi dei paragrafi 1 o 3 del presente articolo, si applicano i metodi di analisi di cui al regolamento (CEE) n. 4056/87 della Commissione o, in mancanza, quelli previsti per la classificazione nella tariffa doganale comune di merci simili importate nella Comunità.

     3. Nel documento comprovante l'esportazione sono indicate, da un canto, le quantità di merci esportate e, dall'altro, i quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, o un riferimento alla composizione determinata conformemente all'articolo 10, terzo comma. Tuttavia, ove si applichi l'articolo 51, secondo comma, nel documento sono indicate, al posto dei suddetti quantitativi, le quantità dei prodotti di base, figuranti nella colonna 4 dell'allegato IV, corrispondenti ai risultati dell'analisi della merce esportata.

     4. Affinché sia concessa la restituzione, le merci dei codici NC da 0403 10 51 a 0403 10 99, da 0403 90 71 a 0403 90 99, 0405 20 10, 0405 20 30, 2105 00 99, 3502 11 90 e 3502 19 90 devono essere conformi alle prescrizioni dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare devono essere state preparate in uno stabilimento riconosciuto ed essere conformi alle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004. [6]

     5. Ai fini dell'applicazione degli articoli 49 e 50, ciascuno Stato membro informa la Commissione dei controlli ai quali i vari tipi di merci esportate sono sottoposti nel suo territorio. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

 

     Art. 53.

     1. In conformità degli articoli 49 e 50, per le merci dei codici NC 0405 20 10, 0405 20 30, da 1806 90 60 a 1806 90 90, 1901 o 2106 90 98 contenenti un'alta percentuale di prodotti lattiero-caseari dei codici NC 0402 10 19, 0402 21 19, 0405 o 0406, l'interessato deve dichiarare per iscritto che nessuno dei prodotti lattiero-caseari è stato importato da paesi terzi oppure indicare le quantità dei prodotti lattiero-caseari importati da paesi terzi.

     2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, «contenenti un'alta percentuale» significa contenenti almeno 51 chilogrammi di prodotti lattiero-caseari di cui al paragrafo 1 impiegati per la fabbricazione di 100 chilogrammi di merci esportate.

     3. Qualora venga chiesta la determinazione delle quantità a norma dell'articolo 10, terzo comma, l'autorità competente può consentire all’interessato di attestare che non saranno impiegati prodotti lattiero-caseari, ai sensi del paragrafo 1, importati da paesi terzi.

     4. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 e l'attestazione di cui al paragrafo 3 possono essere accettate dall'autorità competente quando questa ritiene che il prezzo pagato per il prodotto lattiero-caseario ai sensi del paragrafo 1 incorporato nelle merci esportate sia uguale o quasi uguale al prezzo corrente sul mercato comunitario per un prodotto equivalente. Nel paragonare i prezzi si tiene conto della data di acquisto del prodotto lattierocaseario.

 

CAPO VI

PAGAMENTO DELLA RESTITUZIONE

 

     Art. 54.

     1. Per le esportazioni effettuate tra il 1° ottobre e il 15 ottobre di ogni anno, il versamento delle restituzioni non può aver luogo prima del 16 ottobre.

     Per le esportazioni effettuate con la presentazione di un titolo di restituzione rilasciato relativamente ad un determinato esercizio finanziario, se la Commissione ritiene che la Comunità rischi di violare i suoi impegni internazionali, i versamenti di restituzioni previsti dopo la fine di tale esercizio non possono aver luogo prima del 16 ottobre. In tal caso il termine di cui all'articolo 49, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 800/1999 può essere portato temporaneamente a tre mesi e quindici giorni con regolamento da pubblicarsi prima del 20 settembre nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 800/1999, con riferimento ai titoli di restituzione utilizzabili dal 1° giugno e riguardanti merci da esportare prima del 1° ottobre, i prodotti di base di cui all'allegato I del presente regolamento possono rimanere sotto controllo doganale, in attesa di essere trasformati, per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento.

     In deroga all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 800/1999, con riferimento ai titoli di restituzione utilizzabili dal 1° giugno e riguardanti merci da esportare prima del 1° ottobre, le merci possono rimanere sottoposte a un regime di deposito doganale o di zona franca per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento.

     3. Per le merci di cui all'allegato II del presente regolamento e in deroga all'articolo 17 del regolamento (CE) n.

     800/1999 l'importo di cui alla lettera b) del primo paragrafo di tale articolo è applicabile indipendentemente dal paese o dal territorio di destinazione delle merci esportate:

     a) nel caso di merci confezionate per la vendita al dettaglio in imballaggi immediati di contenuto non superiore a 2,5 kg o in contenitori con un contenuto non superiore a 2 litri, con un'etichettatura a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che indica l'importatore nel paese di destinazione o il cui testo sia nella lingua ufficiale del paese di destinazione o in una lingua facilmente comprensibile in tale paese;

     b) nei casi in cui un esportatore particolare, almeno 12 volte nei 2 anni precedenti la data di richiesta di autorizzazione a norma del paragrafo 4, esporti merci che hanno lo stesso codice NC di 8 cifre allo stesso destinatario o agli stessi destinatari, contenenti non oltre il 90 % in peso di qualunque prodotto di base singolo per cui è ammissibile la restituzione [7].

     4. Nei casi previsti dal paragrafo 3 gli Stati membri possono, su richiesta, concedere un'autorizzazione formale che dispensa l'esportatore dalla presentazione dei documenti di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999, ad eccezione del documento di trasporto.

     L'autorizzazione di cui al primo comma è valida, se non revocata, per un periodo massimo di due anni ed è rinnovabile.

     Gli Stati membri possono revocare l'autorizzazione a propria discrezione e la ritirano immediatamente qualora abbiano motivi ragionevoli di sospettare che l'esportatore non abbia rispettato le condizioni dell'autorizzazione specifica.

     Le esenzioni concesse a norma del primo comma sono considerate fattori di rischio che vanno presi in considerazione ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4045/89.

     Gli esportatori che usufruiscono dell'esenzione indicano il numero dell'autorizzazione sul documento amministrativo unico e sulla domanda specifica di restituzione di cui all'articolo 32 del presente regolamento [8].

     5. Fatto salvo il paragrafo 4, per i casi previsti dal paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri possono dispensare l'esportatore dalla presentazione dei documenti di trasporto per tutte le esportazioni oggetto di un'autorizzazione, a condizione che l'esportatore interessato sia tenuto a presentare i documenti di trasporto per un minimo del 10 % delle dichiarazioni di trasporto, oppure una all'anno a seconda di quale è l'opzione più frequente, selezionate dagli Stati membri che applicano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 3122/94 [9].

     6. Nel caso delle merci di cui all'allegato II del presente regolamento, se la dichiarazione di esportazione è stata accettata entro il 30 settembre 2007 e l'esportatore non è in grado di presentare i documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, le merci sono considerate esportate in un paese terzo su presentazione di una copia del documento di trasporto e uno dei documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 oppure di un documento bancario rilasciato da intermediari autorizzati stabiliti nella Comunità che certifichi che il pagamento dell'esportazione in questione sia stato accreditato al conto dell'esportatore, oppure della prova di pagamento.

     Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 800/1999 gli Stati membri tengono conto delle disposizioni previste al primo comma [10].

 

CAPO VII

OBBLIGO DI NOTIFICA

 

     Art. 55.

     1. Prima del 10 di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     a) gli importi per i quali sono stati restituiti titoli di restituzione durante il mese precedente, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1;

     b) gli importi dei titoli di restituzione che avrebbero dovuto essere versati il mese precedente e per i quali gli obblighi di cui all'articolo 31, paragrafo 1, non sono stati adempiuti a norma dell’articolo 31, paragrafo 2 o 3;

     c) i titoli di restituzione, di cui all'articolo 40, rilasciati il mese precedente;

     d) i titoli di restituzione rilasciati il mese precedente conformemente all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     Gli importi di cui al primo comma, lettera b), vanno suddivisi in base all’esercizio finanziario del titolo di restituzione cui si riferiscono.

     2. Prima del 1° novembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi totali imputati prima del 1° ottobre del medesimo anno ai titoli di restituzione rilasciati durante l'esercizio finanziario che termina il 30 settembre dell'anno solare precedente.

 

     Art. 56.

     1. Gli Stati membri, entro la fine del mese seguente ciascun mese dell'anno solare, comunicano alla Commissione, attraverso il sito web sicurizzato del Data Exchange System (DEX), informazioni statistiche riguardanti le merci oggetto del presente regolamento con riferimento alle quali, durante il mese precedente, siano state concesse restituzioni all'esportazione. Tali informazioni comprendono, oltre al pertinente codice NC di otto cifre:

     a) le quantità di tali merci, in tonnellate o in un'altra unità di misura indicata;

     b) l'importo, in euro o in valuta nazionale, delle restituzioni all'esportazione concesse durante il mese precedente per ognuno dei prodotti agricoli di base interessati;

     c) le quantità, in tonnellate, di ognuno dei prodotti agricoli di base per i quali sono state concesse restituzioni.

     2. Prima del 1° gennaio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi totali delle restituzioni, effettivamente versate fino al 30 settembre dell’anno precedente, che si riferiscano ad esportazioni effettuate durante esercizi finanziari precedenti e che non siano state precedentemente comunicate, precisando a quali esercizi si riferiscono.

     3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le restituzioni versate comprendono gli anticipi. I rimborsi delle restituzioni indebitamente versate sono notificati separatamente.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 57.

     I regolamenti (CEE) n. 3615/92, (CE) n. 3223/93 e (CE) n. 1520/2000 sono abrogati.

     I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IX.

 

     Art. 58.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica alle domande presentate a decorrere dall'8 luglio 2005 per titoli utilizzabili a decorrere dal 1° ottobre 2005.

 

 

ALLEGATO I

Prodotti di base

 

Codice NC

Designazione delle merci

ex04021019

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 % (gruppo 2)

ex04022119

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse pari al 26 % (gruppo 3)

da ex04041002 a ex04041016

Siero di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (gruppo 1)

ex040510

Burro, avente tenore, in peso, di materie grasse pari all'82 % (gruppo 6)

ex04070030

Uova di volatili da cortile, in guscio, fresche o conservate, diverse dalle uova da cova

ex0408

Uova sgusciate e tuorli, adatti ad uso alimentare, freschi, essiccati, congelati o altrimenti conservati, senza aggiunta di zucchero

10011000

Frumento (grano) duro

10019099

Frumento (grano) tenero e frumento segalato non destinato alla semina

10020000

Segala

10030090

Orzo non destinato alla semina

10040000

Avena

10059000

Granturco non destinato alla semina

ex100630

Riso lavorato

10064000

Rotture di riso

10070090

Sorgo da granella, non ibrido, destinato alla semina

17019910

Zuccheri bianchi

ex17021900

Lattosio contenente allo stato secco il 98,5 % di prodotto puro

1703

Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero

 

 

ALLEGATO II

Merci per le quali possono essere concesse restituzioni all'esportazione

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III

Quantità di riferimento di cui all'articolo 11

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV

Merci per le quali la quantità del prodotto di base può essere stabilita

in base ad analisi chimica, con relativa tabella di cui all'articolo 51

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO V

Coefficienti di conversione in prodotti di base relativi ai prodotti di cui all'articolo 8

 

Codice NC

Prodotto agricolo trasformato

Coefficiente

Prodotto di base

11010011

Farine di frumento (grano) duro aventi tenore in cenere, per 100 g, compreso tra:

 

 

 

—0 e 900 mg

1,33

Frumento (grano) duro

 

—901 e 1900 mg

1,09

Frumento (grano) duro

11010015 e 11010090

Farine di frumento (grano) tenero e di spelta aventi tenore in cenere, per 100 g, compreso tra:

 

 

 

—0 e 900 mg

1,33

Frumento (grano) tenero

 

—901 e 1900 mg

1,09

Frumento (grano) tenero

11021000

Farina di segala avente tenore in cenere, per 100 g, compreso tra:

 

 

 

—0 e 1400 mg

1,37

Segala

 

—1401 e 2000 mg

1,08

Segala

11022010

Farina di granturco avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %

1,20

Granturco

11022090

Farina di granturco avente tenore, in peso, di sostanze grasse superiore a 1,5 %

1,10

Granturco

11023000

Farina di riso

1,00

Rotture di riso

11029010

Farina di orzo

1,20

Orzo

11029030

Farina di avena

1,20

Avena

11031110

Semole e semolini di frumento (grano) duro

1,42

Frumento (grano) duro

ex11031190

Semole e semolini di frumento (grano) tenero aventi tenore di cenere uguale o inferiore a 600 mg per 100 g

1,37

Frumento (grano) tenero

11031310

Semole e semolini di granturco aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso

1,20

Granturco

11031390

Semole e semolini di granturco aventi tenore di sostanze grasse superiore a 1,5 % in peso

1,20

Granturco

11031910

Semole e semolini di segala

1,00

Segala

11031930

Semole e semolini di orzo

1,55

Orzo

11031940

Semole e semolini di avena

1,80

Avena

11031950

Semole e semolini di riso

1,00

Rotture di riso

11032010

Pellet di segala

1,00

Segala

11032020

Pellet di orzo

1,02

Orzo

11032030

Pellet di avena

1,00

Avena

11032040

Pellet di granturco

1,00

Granturco

11032050

Pellet di riso

1,00

Rotture di riso

11032060

Pellet di frumento (grano)

1,02

Frumento (grano) tenero

11041290

Fiocchi di avena

1,80

Avena

11041910

Cereali schiacciati o in fiocchi di frumento (grano)

1,02

Frumento (grano) tenero

11041930

Cereali schiacciati o in fiocchi di segala

1,40

Segala

11041950

Cereali schiacciati o in fiocchi di granturco

1,44

Granturco

11041969

Fiocchi di orzo

1,40

Orzo

11041991

Fiocchi di riso

1,00

Rotture di riso

11042220

Cereali mondati di avena (decorticati o pilati)

1,60

Avena

11042230

Cereali di avena mondati e tagliati o spezzati (detti "Grütze" o "grutten")

1,70

Avena

11042310

Cereali mondati di granturco (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzati

1,30

Granturco

11042901

Cereali mondati di orzo (decorticati o pilati)

1,50

Orzo

11042903

Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti "Grütze" o "grutten") di orzo

1,50

Orzo

11042905

Cereali perlati di orzo

1,60

Orzo

11042911

Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzati

1,02

Frumento (grano) tenero

11042951

Cereali di frumento (grano) soltanto spezzati

1,00

Frumento (grano) tenero

11042955

Cereali di segala soltanto spezzati

1,00

Segala

11043010

Germi di frumento (grano), interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

0,25

Frumento (grano) tenero

11043090

Germi di altri cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

0,25

Granturco

11071011

Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato in forma di farina

1,78

Frumento (grano) tenero

11071019

Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato in altra forma

1,27

Frumento (grano) tenero

11071091

Malto non torrefatto di altri cereali, presentato in forma di farina

1,78

Orzo

11071099

Malto non torrefatto di altri cereali, presentato in altra forma

1,27

Orzo

11072000

Malto torrefatto

1,49

Orzo

11081100

Amido di frumento (grano)

2,00

Frumento (grano) tenero

11081200

Amido di granturco

1,60

Granturco

11081300

Fecola di patate

1,60

Granturco

11081910

Amido di riso

1,52

Rotture di riso

ex11081990

Amido di orzo o di avena

1,60

Granturco

17023051

Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di glucosio, in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

2,09

Granturco

17023059

Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di glucosio — altri

1,60

Granturco

17023091

Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio, altri, in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

2,09

Granturco

17023099

Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio, altri

1,60

Granturco

17024090

Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, almeno il 20 % e meno del 50 % di fruttosio

1,60

Granturco

ex17029050

Maltodestrina, in forma solida bianca, anche agglomerata

2,09

Granturco

ex17029050

Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina, altri

1,60

Granturco

17029075

Zuccheri e melassi, caramellati, in polvere, anche agglomerati

2,19

Granturco

17029079

Zuccheri e melassi, caramellati, altri

1,52

Granturco

21069055

Sciroppi di glucosio o di maltodestrina, aromatizzati o colorati

1,60

Granturco

 

 

ALLEGATI VI [11]

Istruzioni relative alla domanda, al rilascio e all'utilizzo dei titoli di restituzione

 

     I. DOMANDA DI TITOLO DI RESTITUZIONE

     Sul "Titolo di esportazione o di fissazione anticipata" è apposto un timbro che reca la dicitura "Titolo di restituzione per merci non comprese nell'allegato I". Tali dati possono essere informatizzati.

     Il richiedente compila le caselle 4, 8, 17 e 18 e, se del caso, la casella 7. Nelle caselle 17 e 18 è indicato l'importo in euro.

     Le caselle da 13 a 16 non sono compilate.

     Nella casella 20 il richiedente precisa se preveda di utilizzare il titolo di restituzione esclusivamente nello Stato membro che lo ha rilasciato o se chieda un titolo di restituzione valido in tutta la Comunità.

     I richiedenti appongono nella casella 20 una delle seguenti diciture:

     — “articolo 33”, o un’altra dicitura ammessa dall’autorità competente, qualora la domanda riguardi un titolo ai sensi dell’articolo 33,

     — “articolo 38”, o un’altra dicitura ammessa dall’autorità competente, qualora la domanda riguardi un titolo ai sensi dell’articolo 38,

     — “articolo 38 bis”, o un’altra dicitura ammessa dall’autorità competente, qualora la domanda riguardi un titolo ai sensi dell’articolo 38 bis.

     Il richiedente appone sulla domanda luogo, data e firma.

 

     II. DOMANDA DI FISSAZIONE ANTICIPATA — DOMANDA DI ESTRATTO DI TITOLO DI RESTITUZIONE

     1. Domanda di fissazione anticipata contemporanea alla domanda di titolo di restituzione

     Si veda la sezione I (il richiedente compila la casella 8).

     2. Domanda di fissazione anticipata posteriore al rilascio del titolo di restituzione

     In tal caso l'esportatore compila una domanda come indicato di seguito:

     - nelle caselle 1 e 2 viene indicato il nome dell'organismo che ha rilasciato il titolo di restituzione per il quale è chiesta la fissazione anticipata e il numero di detto titolo;

     - nella casella 4 viene indicato il nome del titolare del titolo;

     - nella casella 8 va apposta una crocetta alla voce "sì".

     3. Le domande di estratti dei titoli di restituzione contengono le seguenti informazioni:

     - nelle caselle 1 e 2, il nome dell'ente che ha rilasciato il titolo di restituzione del quale è chiesto un estratto e il numero di detto titolo;

     - nella casella 4, il nome del titolare del titolo di restituzione;

     - nelle caselle 17 e 18, l'importo in euro chiesto in base all'estratto.

 

     III. RILASCIO DI TITOLI DI RESTITUZIONE CON FISSAZIONE ANTICIPATA UTILIZZABILI IN TUTTA LA COMUNITÀ E RILASCIO DI ESTRATTI DI TITOLI

     Gli esemplari 1 e 2 sono rilasciati secondo i modelli di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     Sul "titolo di esportazione o di fissazione anticipata" è apposto un timbro che reca la dicitura "titolo di restituzione per merci non comprese nell'allegato I".

     Il modulo deve essere compilato nel modo seguente:

     a) La casella 1 contiene il nome e l'indirizzo dell'organismo che rilascia il titolo di restituzione. La casella 2 o la casella 23 contiene il numero del titolo di restituzione, attribuito dall'organismo emittente.

     Se si tratta di un estratto di titolo di restituzione, nella casella 3 compare la dicitura "ESTRATTO", in grassetto e in lettere maiuscole.

     b) La casella 4 contiene il nome e l'indirizzo completo del titolare.

     c) La casella 6 è sbarrata.

     d) La casella 10 contiene la data di presentazione della domanda del titolo di restituzione e la casella 11 indica l'importo della cauzione fissata in applicazione dell'articolo 43.

     e) La casella 12 indica l'ultimo giorno di validità.

     f) Le caselle da 13 a 16 sono sbarrate.

     g) Le caselle 17 e 18 sono compilate sulla base dell'importo determinato a norma degli articoli da 33 a 38.

     h) La casella 19 è sbarrata.

     i) La casella 20 contiene le eventuali indicazioni previste nella domanda.

     j) La casella 21 è compilata conformemente alla domanda.

     k) La casella 22 contiene la dicitura "utilizzabile dal…" conformemente a quanto disposto dall'articolo 33 o dall'articolo 38.

     l) La casella 23 è compilata.

     m) La casella 24 è sbarrata.

 

     IV. RILASCIO DI TITOLI DI RESTITUZIONE SENZA FISSAZIONE ANTICIPATA UTILIZZABILI IN TUTTA LA COMUNITÀ

     Tali titoli di restituzione vanno compilati come quelli di cui alla sezione III.

     La casella 21 è sbarrata.

     Se il titolare di un titolo di restituzione chiede in un secondo momento la fissazione anticipata dei tassi di restituzione, deve restituire il titolo originale e gli eventuali estratti già rilasciati. Nella casella 22 va quindi inserita e completata la dicitura "Restituzione valida [data …] con fissazione anticipata [data …]".

 

     V. UTILIZZO DEI TITOLI DI RESTITUZIONE

     Quando vengono espletate le formalità di esportazione, nel documento amministrativo unico è apposto il numero dei titoli di restituzione che accompagnano la domanda di restituzione.

     Quando il documento doganale non è un documento amministrativo unico, il documento nazionale indica il numero o i numeri dei titoli che accompagnano la domanda di restituzione.

 

 

ALLEGATO VII

Tassi di conversione da utilizzare per stabilire le quantità di riferimento di cui agli articoli 7 e 9

 

     1. A 100 kg di siero di latte equiparato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, al prodotto pilota del gruppo n. 1 (gruppo 1) corrispondono 6,06 kg di detto prodotto pilota,

     2. a 100 kg di prodotti lattiero-caseari equiparati, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) al prodotto pilota del gruppo n. 2 corrispondono 9,1 kg di detto prodotto pilota,

     3. alla parte non grassa di 100 kg di prodotti lattiero-caseari equiparati, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, o dell'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), al prodotto pilota del gruppo n. 2 corrispondono 1,01 kg di detto prodotto pilota per l'1 % in peso di sostanza secca non grassa contenuta nel prodotto considerato,

     4. alla parte non grassa di 100 kg di formaggio equiparato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, al prodotto pilota del gruppo n. 2 corrispondono 0,8 kg di tale prodotto pilota per l'1 % in peso di sostanza secca non grassa contenuta nel formaggio,

     5. a 100 kg di uno dei prodotti lattiero-caseari equiparati, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, al prodotto pilota del gruppo n. 3, avente tenore, in peso di sostanza secca, di materia grassa del latte inferiore o pari a 27 %, corrispondono 3,85 kg di detto prodotto pilota per l'1 % in peso di materie grasse contenute nel prodotto lattiero-caseario considerato.

     Tuttavia, a richiesta dell'interessato, a 100 kg di latte liquido equiparato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, lettera a), al prodotto pilota del gruppo n. 3, avente tenore, in peso, di materie grasse del latte nel latte liquido inferiore o pari a 3,2 %, corrispondono 3,85 kg di detto prodotto pilota per l'1 % in peso di materie grasse del latte contenute nel prodotto lattiero-caseario considerato,

     6. a 100 kg di sostanza secca contenuta in uno dei prodotti lattiero-caseari equiparati, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, al prodotto pilota del gruppo n. 3, avente tenore, in peso di sostanza secca, di materie grasse del latte superiore a 27 % corrispondono 100 kg di detto prodotto pilota.

     Tuttavia, a richiesta dell'interessato, a 100 kg di latte liquido equiparato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, lettera a), al prodotto pilota del gruppo n. 3, avente tenore, in peso di materie grasse del latte nel latte liquido superiore a 3,2 %, corrispondono 12,32 kg di detto prodotto pilota,

     7. a 100 kg di uno dei prodotti lattiero-caseari equiparati, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, al prodotto pilota del gruppo n. 6 corrispondono 1,22 kg di detto prodotto pilota per l'1 %, in peso, di materie grasse provenienti dal latte contenute nel prodotto lattiero-caseario considerato,

     8. alla parte grassa di 100 kg di uno dei prodotti lattiero-caseari equiparati, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, o dell'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), al prodotto pilota del gruppo n. 6 corrispondono 1,22 kg di detto prodotto pilota per l'1 %, in peso, di materie grasse provenienti dal latte contenute nel prodotto lattiero-caseario considerato,

     9. alla parte grassa di 100 kg di formaggio equiparato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, al prodotto pilota del gruppo n. 6, corrispondono 0,8 kg di tale prodotto pilota per l'1 %, in peso, di materie grasse del latte contenute nel formaggio,

     10. a 100 kg di riso semigreggio a grani tondi, di cui all'articolo 3, paragrafo 7, corrispondono 77,5 kg di riso lavorato a grani tondi,

     11. a 100 kg di riso semigreggio a grani medi o lunghi, di cui all'articolo 3, paragrafo 7, corrispondono 69 kg di riso lavorato a grani lunghi,

     12. a 100 kg di riso semilavorato a grani tondi, di cui all'articolo 3, paragrafo 7, corrispondono 93,9 kg di riso lavorato a grani tondi,

     13. a 100 kg di riso semilavorato a grani medi o lunghi, di cui all'articolo 3, paragrafo 7, corrispondono 93,3 kg di riso lavorato a grani lunghi,

     14. a 100 kg di zucchero greggio, di cui all'articolo 3, paragrafo 8, lettera a), corrispondono 92 kg di zucchero bianco,

     15. a 100 kg di zucchero di cui all'articolo 3, paragrafo 8, lettera b), corrisponde 1 kg di zucchero bianco per 1 % di saccarosio,

     16. a 100 kg di uno dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 8, lettera c), che soddisfano le condizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95, corrisponde 1 kg di zucchero bianco per 1 % di saccarosio (eventualmente aumentato del tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio), determinato come previsto in detto articolo 3,

     17. a 100 kg di sostanza secca, determinata come previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95, contenuta nell'isoglucosio o nello sciroppo di isoglucosio di cui all'articolo 3, paragrafo 8, lettera d), che soddisfa le condizioni dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95, corrispondono 100 kg di zucchero bianco.

 

 

ALLEGATO VIII

Diciture di cui all'articolo 27

 

     Le diciture di cui all'articolo 27 sono le seguenti:

     — in spagnolo: retrocesión al titular, el …

     — in ceco: práva převedena zpět na držitele …

     — in danese: tilbageføring til indehaveren den …

     — in tedesco: Rückübertragung auf den Bescheinigungsinhaber am …

     — in estone: omanikule tagastatud õigused

     — in greco: εκ νέου παραχώρηση στο δικαιούχο στις …

     — in inglese: rights transferred back to the titular holder on [date]

     — in francese: rétrocession au titulaire le …

     — in italiano: retrocessione al titolare in data …

     — in lettone: tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam …

     — in lituano: teisės grąžintos pradiniam turėtojui …

     — in ungherese: A jogok …-tól az eredeti jogosultra szálltak vissza

     — in olandese: aan de titularis geretrocedeerd op …

     — in polacco: prawa przywrócone prawowitemu posiadaczowi …

     — in portoghese: retrocessão ao titular em …

     — in slovacco: práva prenesené späť na držiteľa …

     — in sloveno: Pravice, prenesene nazaj na imetnika …

     — in finlandese: palautus todistuksenhaltijalle …

     — in svedese: återbördad till licensinnehavaren den …

 

 

ALLEGATO IX

Tavola di concordanza

 

Presente regolamento

Regolamento (CE) n. 1520/2000

Regolamento (CE) n. 3223/93

Regolamento (CEE) n. 3615/92

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

 

 

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 18

 

 

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

 

 

Articolo 2, paragrafo 1, punto 1)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

 

 

Articolo 2, paragrafo 1, punto 2)

Articolo 2, paragrafo 1, punto 3)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera d), (in parte)

 

 

Articolo 2, paragrafo 1, punto 4)

 

 

Articolo 1, paragrafo 2, lettere c) e d)

Articolo 2, paragrafo 1, punto 5)

 

 

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1, punto 6)

 

 

Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 2

 

 

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 3, lettera a)

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3, lettera b)

 

 

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3, lettera c)

 

 

Articolo 3, paragrafo 4, primo comma

Articolo 1, paragrafo 3, lettera d)

 

 

Articolo 3, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 1, paragrafo 4

 

 

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 1, paragrafo 3, lettera e)

 

 

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 1, paragrafo 3, lettera f)

 

 

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 1, paragrafo 3, lettera g), (modificato)

 

 

Articolo 3, paragrafo 8

Articolo 1, paragrafo 3, lettera h)

 

 

Articolo 4

Articolo 16, paragrafo 1, primo comma, prima frase

 

 

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 2, primo comma

 

 

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 2, terzo comma

 

 

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 2, quarto comma

 

 

Articolo 6

Articolo 3, paragrafo 1, alinea

 

 

Articolo 7

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

 

 

Articolo 8

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

 

 

Articolo 9

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

 

 

Articolo 10

Articolo 3, paragrafo 2

 

 

Articolo 11

Articolo 3, paragrafo 3, (modificato)

 

 

Articolo 12

 

 

Articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b)

Articolo 13

 

 

Articolo 1, paragrafo 4, lettere c), d), e) e f)

Articolo 14

Articolo 4, paragrafo 1, primo e terzo comma

 

 

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a e)

 

 

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

 

 

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 5

 

 

Articolo 16, primo comma

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

 

 

Articolo 16, secondo comma

Articolo 2, secondo comma

 

 

Articolo 17

Articolo 4, paragrafo 6, lettera a)

 

 

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 6, lettera b)

 

 

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 6, lettera c)

 

 

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 6, lettera d)

 

 

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 7

 

 

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 8

 

 

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 9

 

 

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1, (modificato)

 

 

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

 

 

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 2, sesto comma

 

 

Articolo 21

Articolo 16, paragrafo 3, quarto comma

 

 

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

 

 

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1

 

 

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 2

 

 

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma

 

 

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma

 

 

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 2, (modificato)

 

 

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 3

 

 

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

 

 

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 4, e allegato F, sezione V

 

 

Articolo 25

Articolo 6, paragrafo 5, e articolo 6, paragrafo 1, primo comma

 

 

Articolo 26

Articolo 6, paragrafo 3

 

 

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 6 bis, paragrafo 1

 

 

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 6 bis, paragrafo 1a

 

 

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 6 bis, paragrafo 2

 

 

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 6 bis, paragrafo 3, (modificato)

 

 

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 6 bis, paragrafo 4

 

 

Articolo 29

Articolo 7, paragrafo 2

 

 

Articolo 30

Allegato F, sezione II, punto 3

 

 

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 3

 

 

Articolo 31, paragrafo 2, primo comma

Articolo 7, paragrafo 4, primo comma

 

 

Articolo 31, paragrafo 2, secondo e terzo comma

Articolo 7, paragrafo 4, secondo comma

 

 

Articolo 31, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 7, paragrafo 5, secondo comma

 

 

Articolo 31, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4, terzo comma, (modificato)

 

 

Articolo 32

Allegato F, sezione VI, dal punto 2) al punto 5)

 

 

Articolo 33

Articolo 8, paragrafo 1

 

 

Articolo 34

Articolo 8, paragrafo 2

 

 

Articolo 35

Articolo 8, paragrafo 3, (modificato)

 

 

Articolo 36

Articolo 8, paragrafo 4

 

 

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 5

 

 

Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 6, (modificato)

 

 

Articolo 37, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 7, (modificato)

 

 

Articolo 38

Articolo 8, paragrafo 10, (modificato)

 

 

Articolo 39, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1, (modificato)

 

 

Articolo 39, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2, primo e secondo comma, (modificato)

 

 

Articolo 40

Articolo 10

 

 

Articolo 41

Articolo 10 bis (modificato)

 

 

Articolo 42

Articolo 43

Articolo 11

 

 

Articolo 44

Articolo 12, paragrafi da 1 a 4, (modificato)

 

 

Articolo 45

Articolo 12, paragrafo 5, (modificato)

 

 

Articolo 46

Articolo 14, paragrafo 1, primo comma, (modificato)

 

 

Articolo 47, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma

 

 

Articolo 47, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 2, primo e secondo comma

 

 

Articolo 47, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 2, terzo comma, (modificato)

 

 

Articolo 48

Articolo 14, paragrafo 3, (modificato)

 

 

Articolo 49, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 1, primo comma, seconda frase

 

 

Articolo 49, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma

 

 

Articolo 49, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 1, quinto comma

 

 

Articolo 50

Articolo 16, paragrafo 2

 

 

Articolo 51

Articolo 16, paragrafo 3, primo, secondo e terzo comma

 

 

Articolo 52, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 4, (modificato)

 

 

Articolo 52, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 5

 

 

Articolo 52, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 6

 

 

Articolo 52, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 10

 

 

Articolo 52, paragrafo 5

Articolo 16, paragrafo 7

 

 

Articolo 53

Articolo 17 (modificato)

 

 

Articolo 54, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 8

 

 

Articolo 54, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 9

 

 

Articolo 55, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 4 (modificato)

 

 

Articolo 55, paragrafo 2

Articolo 56, paragrafo 1

Articolo 1, articolo 3, paragrafo 1, (modificato) e articolo 3, paragrafo 2, (modificato)

 

Articolo 56, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 2

 

 

Articolo 56, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 3

 

 

Articolo 57

Articolo 58

Allegato I

Allegato A

Allegato B

 

Allegato II

Allegato B

 

 

Allegato III

Allegato C

 

 

Allegato IV

Allegato D

 

 

Allegato V

Allegato E

 

 

Allegato VI

Parte dell'allegato F

 

 

Allegato VII

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), tassi di conversione, (modificato)

 

 

Allegato VIII

Diciture all'articolo 6 bis, paragrafo 2

 

 

Allegato IX

 


[1] Abrogato dall'art. 54 del Regolamento (UE) n. 578/2010.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1237/2008.

[3] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 544/2006.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 586/2009.

[5] Comma abrogato dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 586/2009.

[6] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 322/2006.

[7] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1580/2006.

[8] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1580/2006.

[9] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1580/2006.

[10] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1580/2006.

[11] Allegato così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 544/2006.