§ 1.6.215 – Regolamento 15 ottobre 1993, n. 2825.
Regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:15/10/1993
Numero:2825


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione relative alla determinazione e alla concessione delle restituzioni all'esportazione per i cereali esportati sotto forma di [...]
Art. 2.      Possono beneficiare delle restituzioni previste dall'articolo 1 i cereali conformi al disposto dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato e che sono utilizzati per la produzione delle bevande [...]
Art. 3.      Ai fini del presente regolamento s'intende per
Art. 4.      1. I quantitativi per i quali è concessa la restituzione sono i quantitativi di cereali sottoposti a controllo, distillati dagli aventi diritto durante un periodo di distillazione determinato e [...]
Art. 5.      Il coefficiente di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è stabilito ogni anno anteriormente al 1o luglio
Art. 6.      1. Il tasso della restituzione applicabile è quello stabilito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3035/80
Art. 7.      1. Quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di alcuni mercati lo esigano, la restituzione viene soppressa per alcune destinazioni
Art. 8.      Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i cereali possono essere sostituiti dal malto
Art. 9.      1. L'avente diritto alla restituzione è un distillatore stabilito nella Comunità
Art. 10.      Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per verificare l'esattezza delle dichiarazioni di cui all'articolo 9, nonché le disposizioni relative al controllo materiale dei cereali, il [...]
Art. 11.      1. I sottoprodotti della trasformazione sono svincolati dal controllo, allorché venga stabilito che non eccedono i quantitativi di sottoprodotti ottenuti abitualmente
Art. 12.      1. La restituzione è versata dallo Stato membro nel quale sono state accettate le dichiarazioni di cui all'articolo 9
Art. 13.      1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, deve essere fornita la prova che i quantitativi di bevande alcoliche conformi al disposto dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato sono stati [...]
Art. 14.      1. Le bevande alcoliche sono contabilizzate come esportate il giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione
Art. 15.      1. Affinché un quantitativo di bevanda alcolica possa essere contabilizzato come esportato, le prove di cui all'articolo 13 devono essere presentate alle autorità designate entro sei mesi dal [...]
Art. 16.      1. Quando si applica il regime di transito comunitario, la circolazione delle bevande di cui all'articolo 13, paragrafo 1 avviene in base alla procedura del transito comunitario esterno
Art. 17.      In caso di applicazione dell'articolo 7, va fornita la prova supplementare che le bevande alcoliche in oggetto sono pervenute alla destinazione per la quale è fissata la restituzione
Art. 18.      1. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo degli organismi competenti per l'applicazione del presente regolamento
Art. 19.      Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18
Art. 20.      Tra il 1 luglio 1993 e la data d'inizio di applicazione dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 5, e dell'articolo 10 del presente regolamento, restano applicabili le disposizioni [...]
Art. 21.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.6.215 – Regolamento 15 ottobre 1993, n. 2825. [1]

Regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche.

(G.U.C.E. 16 ottobre 1993, n. L 258).

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione relative alla determinazione e alla concessione delle restituzioni all'esportazione per i cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche contemplate dall'articolo 13, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e il cui processo obbligatorio di fabbricazione comprende un periodo d'invecchiamento di almeno tre anni.

     2. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio non si applica alle bevande alcoliche di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 2.

     Possono beneficiare delle restituzioni previste dall'articolo 1 i cereali conformi al disposto dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato e che sono utilizzati per la produzione delle bevande alcoliche dei codici NC 2208 30 91 e 2208 30 99, elaborate secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio.

 

     Art. 3.

     Ai fini del presente regolamento s'intende per:

     a) «periodo di distillazione determinato», un periodo corrispondente ad un periodo di distillazione concordato tra il beneficiario e le autorità doganali o altre autorità competenti ai fini di controllo delle accise (periodo fiscale);

     b) «quantitativi totali esportati», i quantitativi di bevande alcoliche rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, esportati verso una destinazione per la quale è applicabile la restituzione. Le prove da apportare sono quelle di cui all'articolo 13;

     c) «quantitativi totali commercializzati», i quantitativi di bevande alcoliche rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, usciti definitivamente dagli impianti di produzione e di magazzinaggio a fini di vendita per il consumo umano;

     d) «assoggettamento a controllo», il fatto di sottoporre i cereali destinati alla fabbricazione delle bevande alcoliche di cui all'articolo 2 ad un regime di controllo doganale o ad un regime amministrativo che presenti garanzie equivalenti.

 

     Art. 4.

     1. I quantitativi per i quali è concessa la restituzione sono i quantitativi di cereali sottoposti a controllo, distillati dagli aventi diritto durante un periodo di distillazione determinato e moltiplicati per un coefficiente, fissato annualmente per ogni Stato membro interessato e applicabile ad ogni avente diritto interessato; tale coefficiente esprime il rapporto medio esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, sulla base della tendenza registrata nell'andamento di tali quantitativi durante il numero di anni corrispondente al periodo medio d'invecchiamento di detta bevanda alcolica.

Per la determinazione dei quantitativi di cereali distillati e del coefficiente, sono esclusi i quantitativi soggetti al regime di perfezionamento attivo.

     2. Ai fini del calcolo del coefficiente, si tiene conto altresì della variazione delle scorte di una delle bevande alcoliche in oggetto.

     3. Il coefficiente può essere differenziato secondo i cereali utilizzati.

     4. Gli organismi competenti rilevano periodicamente il volume delle esportazioni effettuate e il volume delle scorte.

 

     Art. 5.

     Il coefficiente di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è stabilito ogni anno anteriormente al 1o luglio.

Esso si applica dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Il coefficiente in oggetto è fissato sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, relativi al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente quello di determinazione del coefficiente stesso.

 

     Art. 6.

     1. Il tasso della restituzione applicabile è quello stabilito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3035/80.

     2. Il tasso della restituzione e il tasso di conversione agricolo sono quelli validi alla data di assoggettamento a controllo dei cereali. Tuttavia, per i quantitativi distillati in ciascuno dei periodi fiscali di distillazione successivi a quello in cui i cereali sono stati sottoposti a controllo, detti tassi sono quelli vigenti il primo giorno di ogni periodo fiscale di distillazione interessato.

 

     Art. 7.

     1. Quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di alcuni mercati lo esigano, la restituzione viene soppressa per alcune destinazioni.

     2. Nel caso in cui la restituzione venga soppressa in applicazione del paragrafo 1 e nel caso in cui essa sia ripristinata, nonché qualora alcuni mercati non siano più ammissibili al beneficio di restituzioni all'esportazione in seguito alla conclusione di un atto di adesione o di accordi con paesi terzi, il coefficiente di cui all'articolo 4, paragrafo 1 viene adattato. L'adattamento consiste nell'escludere o nell'includere, a seconda dei casi, nei quantitativi totali esportati, presi in considerazione ai fini del calcolo di detto coefficiente, le quantità esportate a destinazione dei mercati per i quali la restituzione è stata soppressa o ripristinata. Il coefficiente adattato si applica a partire dal primo giorno del periodo fiscale di distillazione successivo alla modifica dell'ammissibilità dei mercati in oggetto [2].

 

     Art. 8.

     Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i cereali possono essere sostituiti dal malto.

In tal caso, il coefficiente di conversione del malto in orzo è di 1,30. Tuttavia, quanto il malto posto sotto controllo è malto verde con un tasso di umidità compreso tra il 43% e il 47%, il coefficiente di conversione del malto verde al 6% di umidità è di 0,57.

 

     Art. 9.

     1. L'avente diritto alla restituzione è un distillatore stabilito nella Comunità.

     2. Prima dell'inizio di ogni periodo fiscale di distillazione, il distillatore trasmette alle autorità competenti una dichiarazione recante tutti i dati necessari per il calcolo della restituzione all'esportazione, in particolare:

     a) la designazione dei cereali o del malto secondo la nomenclatura combinata, eventualmente ripartita per partite omogenee;

     b) il peso netto dei prodotti e il tasso di umidità, separatamente per ciascuna partita di cui alla lettera a);

     c) la conferma che i prodotti sono conformi al disposto dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato;

     d) il luogo di magazzinaggio e di distillazione dei prodotti. Durante il periodo fiscale di distillazione, tale dichiarazione può venir attualizzata in funzione dell'andamento del processo di distillazione, onde tener conto dei quantitativi effettivamente distillati in eccesso o in difetto.

     3. Dopo ogni periodo fiscale di distillazione, il distillatore presenta alle autorità competenti una dichiarazione, in appresso denominata «dichiarazione di distillazione», con la quale conferma di aver distillato, durante il periodo di distillazione considerato, i cereali indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 2, ai fini della fabbricazione di una delle bevande alcoliche in oggetto, e precisa la quantità di prodotti distillati ottenuta. Tale dichiarazione è vidimata dalle autorità preposte al controllo.

     4. La restituzione è pagata quando sia fornita la prova che i cereali sono stati sottoposti a controllo e distillati.

     5. Il peso da prendere in considerazione per il pagamento è il peso netto dei cereali, se il loro tasso di umidità è pari o inferiore al 15%. Se il tasso di umidità dei cereali utilizzati è superiore al 15% e inferiore o pari al 16%, il peso da prendere in considerazione per il pagamento è il peso netto diminuito dell'1%. Se il tasso di umidità dei cereali utilizzati è superiore al 16% e inferiore o pari al 17%, la diminuzione è del 2%. Se il tasso di umidità dei cereali impiegati è superiore al 17%, la diminuzione è del 2% per ogni unità percentuale di umidità che eccede il 15%.

Per il malto, ad esclusione del malto verde di cui all'articolo 8, si prende in considerazione, ai fini del pagamento, il peso netto qualora il suo tasso di umidità sia pari o inferiore al 7%. Se il tasso di umidità del malto utilizzato è superiore al 7% ma inferiore o pari all'8%, il peso da prendere in considerazione per il pagamento è il peso netto diminuito dell'1%. Se il tasso di umidità del malto è superiore all'8%, la diminuzione è del 2% per ogni unità percentuale di umidità eccedente il 7%. Il metodo comunitario di riferimento per determinare il tasso di umidità dei cereali e del malto destinati alla fabbricazione delle bevande alcoliche di cui al presente regolamento è quello che figura nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione.

 

     Art. 10.

     Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per verificare l'esattezza delle dichiarazioni di cui all'articolo 9, nonché le disposizioni relative al controllo materiale dei cereali, il processo di distillazione e l'uso del prodotto distillato ottenuto.

 

     Art. 11.

     1. I sottoprodotti della trasformazione sono svincolati dal controllo, allorché venga stabilito che non eccedono i quantitativi di sottoprodotti ottenuti abitualmente.

     2. Non è concessa alcuna restituzione se i cereali o il malto non sono di qualità sana, leale e mercantile.

 

     Art. 12.

     1. La restituzione è versata dallo Stato membro nel quale sono state accettate le dichiarazioni di cui all'articolo 9.

     2. Il pagamento è eseguito soltanto previa domanda scritta dell'operatore. A tal fine gli Stati membri possono esigere l'impiego di uno speciale formulario.

     3. A pena di decadenza, e salvo in caso di forza maggiore, i documenti necessari per il versamento della restituzione devono essere presentati entro dodici mesi dal giorno in cui le autorità che procedono al controllo hanno vidimato la dichiarazione di distillazione.

     4. Qualora sia fissato un coefficiente adattato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, le restituzioni indebitamente versate a partire dalla data di applicazione di tale coefficiente adattato vengono restituite dagli operatori che ne hanno beneficiato [3].

 

     Art. 13.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, deve essere fornita la prova che i quantitativi di bevande alcoliche conformi al disposto dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato sono stati esportati.

     2. Le prove ammesse sono quelle previste dal regolamento (CEE) n. 3665/87.

     3. Ai fini del presente regolamento, per esportazione s'intende:

     - l'esportazione ai sensi degli articoli 161 e 162 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e

     - le consegne per le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

     4. I prodotti posti in un deposito di approvvigionamento ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 3665/87 si considerano esportati. Quando i prodotti sono stati depositati in tali depositi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 38 a 41 del suddetto regolamento.

 

     Art. 14.

     1. Le bevande alcoliche sono contabilizzate come esportate il giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione.

     2. La dichiarazione presentata al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione reca:

     a) la designazione delle bevande alcoliche secondo la nomenclatura combinata;

     b) i quantitativi di bevande alcoliche da esportare, espressi in litri di alcole;

     c) la composizione delle bevande alcoliche o un riferimento a tale composizione, che consenta di determinare il tipo di cereali utilizzati;

     d) l'indicazione dello Stato membro produttore.

     3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), se la bevanda alcolica è ottenuta da diversi tipi di cereali e se risulta da un'ulteriore miscela, è sufficiente indicarlo nella dichiarazione.

 

     Art. 15.

     1. Affinché un quantitativo di bevanda alcolica possa essere contabilizzato come esportato, le prove di cui all'articolo 13 devono essere presentate alle autorità designate entro sei mesi dal giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione.

     2. Se le prove non hanno potuto essere presentate entro i termini, nonostante la necessaria diligenza da parte dell'esportatore, può essere concessa una proroga non eccedente, globalmente, i sei mesi. Tuttavia, qualora la prova di avvenuta esportazione venga fornita posteriormente ai termini fissati, in modo che tale esportazione non possa più venir contabilizzata con quelle realizzate nello stesso anno civile, detta esportazione verrà contabilizzata con quelle realizzate nell'anno civile successivo.

 

     Art. 16.

     1. Quando si applica il regime di transito comunitario, la circolazione delle bevande di cui all'articolo 13, paragrafo 1 avviene in base alla procedura del transito comunitario esterno.

     2. Ai sensi del regolamento (CEE) n. 754/76, si considera che le bevande alcoliche di cui all'articolo 13, paragrafo 1 abbiano espletato le formalità doganali di esportazione ai fini della concessione delle restituzioni all'esportazione. Questi prodotti possono essere immessi in libera pratica solo qualora sia rimborsato un importo corrispondente alla restituzione all'esportazione pagata.

 

     Art. 17.

     In caso di applicazione dell'articolo 7, va fornita la prova supplementare che le bevande alcoliche in oggetto sono pervenute alla destinazione per la quale è fissata la restituzione.

In tal caso, la prova dell'importazione in un paese terzo per il quale è prevista la restituzione è la prova di cui agli articoli 17 e 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

 

     Art. 18.

     1. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo degli organismi competenti per l'applicazione del presente regolamento.

     2. Prima del 16 giugno di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati seguenti:

     a) quantitativi di cereali e di malto rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, distillati durante il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, distinti secondo la nomenclatura combinata;

     b) quantitativi di cereali e di malto, distinti secondo la nomenclatura combinata, che hanno formato oggetto del regime di perfezionamento attivo nello stesso periodo;

     c) quantitativi di bevande alcoliche di cui all'articolo 2, distinti secondo le categorie di cui all'articolo 19, i quantitativi esportati e i quantitativi commercializzati nello stesso periodo;

     d) quantitativi di bevande alcoliche ottenute nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, distinti secondo le categorie di cui all'articolo 19, spediti verso i paesi terzi nello stesso periodo;

     e) quantitativi di bevande alcoliche in magazzino al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché quantitativi prodotti nello stesso periodo.

     3. Anteriormente al 16 ottobre, al 16 gennaio e al 16 aprile di ogni anno, gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione i dati indicati alle lettere da a) a d) di cui dispongono per i relativi trimestri.

     4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano i dati necessari per poter applicare l'adattamento del coefficiente di cui all'articolo 7, paragrafo 2 [4].

 

     Art. 19.

     Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18:

     a) il «grain whisky» si considera ottenuto da malto e da cereali;

     b) il «malt whisky» si considera ottenuto esclusivamente da malto;

     c) l'«Irish whiskey» categoria A si considera ottenuto da malto e da cereali. Il malto entra nella composizione per meno del 30%;

     d) l'«Irish whiskey» categoria B si considera ottenuto da orzo e malto, con un minimo del 30% di malto;

     e) la percentuale dei vari tipi di cereali utilizzati per la fabbricazione delle bevande alcoliche di cui all'articolo 14, paragrafo 3 viene stabilita prendendo in considerazione i quantitativi globali dei vari tipi di cereali utilizzati per la fabbricazione delle bevande alcoliche di cui all'articolo 2.

 

     Art. 20.

     Tra il 1 luglio 1993 e la data d'inizio di applicazione dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 5, e dell'articolo 10 del presente regolamento, restano applicabili le disposizioni dell'articolo 1, dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1842/81 della Commissione.

 

     Art. 21.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica dal 1 luglio 1993, tranne l'articolo 8, l'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 5, e l'articolo 10, che si applicano a decorrere dal primo periodo fiscale di distillazione successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.


[1] Abrogato dall'art. 20 del Regolamento (CE) n. 1670/2006.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3098/94.

[3] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3098/94.

[4] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3098/94.