§ 1.4.E49 - Regolamento 31 marzo 2006, n. 544.
Regolamento (CE) n. 544/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:31/03/2006
Numero:544


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.4.E49 - Regolamento 31 marzo 2006, n. 544.

Regolamento (CE) n. 544/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi

(G.U.U.E. 1 aprile 2006, n. L 94).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

     considerando quanto segue:

      (1) In base al regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, i titoli di restituzione rilasciati per un singolo esercizio finanziario possono essere rilasciati separatamente in sei serie. Riguardo a ciascuna di queste serie vige una data limite distinta per la presentazione delle domande. Gli operatori possono presentare le domande di titoli di restituzione solo in relazione alla serie corrispondente alla prima data limite successiva alla data di presentazione.

      (2) Il sistema di assegnazione in serie è stato stabilito per garantire che, quando le domande di titoli di restituzione superano il totale che può essere assegnato, i titoli siano disponibili sia per gli operatori che esportano all’inizio dell’esercizio finanziario sia per quelli che esportano alla fine dello stesso.

      (3) Se, verso la fine dell’esercizio finanziario, una volta completate le sei serie del sistema di assegnazione, rimangono disponibili importi rispetto ai quali possono essere assegnati titoli di restituzione, la Commissione, in virtù dell’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1043/2005, può applicare un sistema di richieste settimanali per l’assegnazione degli importi rimanenti.

      (4) Le recenti riduzioni delle percentuali di restituzione fissate per i prodotti agricoli hanno comportato una diminuzione degli importi per i quali sono stati richiesti titoli di restituzione nell’ambito del sistema di serie. Di conseguenza gli importi riservati alle serie più recenti non sono stati assegnati interamente.

      (5) È pertanto necessario aumentare la flessibilità delle operazioni di esportazione. Nei casi in cui gli importi delle domande di titoli di restituzione relative ad una determinata serie siano inferiori agli importi disponibili per la serie stessa, gli operatori devono poter presentare, su base settimanale, domande di titoli di restituzione relativamente a qualsiasi importo rimanente nell’ambito della serie per il quale non siano ancora state presentate domande di titoli.

      (6) L’applicazione del vigente sistema d’assegnazione settimanale dei titoli di restituzione per l’importo disponibile alla fine dell’esercizio finanziario deve perciò essere estesa all’assegnazione degli importi rimanenti nell’ambito delle singole serie.

      (7) Il regolamento (CE) n. 1043/2005 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

      (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I del trattato,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1043/2005 è modificato come segue.

     1) È inserito il seguente articolo 38 bis:

     «Articolo 38 bis

     1. Se, dopo la scadenza della data limite per la presentazione delle domande di titoli di restituzione relativa ad una serie di cui all’articolo 33, primo comma, lettere da a) a f), non è stato pubblicato alcun coefficiente di riduzione ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 2, gli operatori possono presentare domande di titoli di restituzione per qualsiasi importo rimanente nella serie stessa riguardo al quale non siano ancora state presentate domande di titoli.

     La domanda deve essere presentata entro la data limite successiva, indicata nell’articolo 33, primo comma, lettere da a) a f).

     2. Le domande presentate nel corso di ciascuna settimana sono notificate dagli Stati membri alla Commissione il martedì successivo. I titoli corrispondenti possono essere rilasciati dal lunedì successivo alla notifica, a meno che la Commissione non disponga altrimenti.

     3. Qualora l’importo totale delle domande pervenute in una determinata settimana superi il rimanente importo disponibile di cui al paragrafo 1, la Commissione può prendere uno o più dei seguenti provvedimenti:

     a) stabilire il coefficiente di riduzione applicabile alle domande di titoli di restituzione, presentate durante la settimana in questione e notificate alla Commissione, in riferimento alle quali non siano ancora stati rilasciati titoli;

     b) ordinare agli Stati membri di respingere le domande presentate durante la settimana in questione e non ancora notificate alla Commissione;

     c) sospendere la presentazione delle domande di titoli di restituzione.»

     2) Nell’allegato VI, sezione I, il quinto comma è sostituito dal seguente:

     «I richiedenti appongono nella casella 20 una delle seguenti diciture:

     — “articolo 33”, o un’altra dicitura ammessa dall’autorità competente, qualora la domanda riguardi un titolo ai sensi dell’articolo 33,

     — “articolo 38”, o un’altra dicitura ammessa dall’autorità competente, qualora la domanda riguardi un titolo ai sensi dell’articolo 38,

     — “articolo 38 bis”, o un’altra dicitura ammessa dall’autorità competente, qualora la domanda riguardi un titolo ai sensi dell’articolo 38 bis.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.