§ 1.4.e99 - Regolamento 11 dicembre 2008, n. 1237.
Regolamento (CE) n. 1237/2008 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 recante attuazione del regolamento (CE) n. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:11/12/2008
Numero:1237


Sommario
Art. 1. All’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1043/2005, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 1.4.e99 - Regolamento 11 dicembre 2008, n. 1237.

Regolamento (CE) n. 1237/2008 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi

(G.U.U.E. 12 dicembre 2008, n. L 334)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

 

considerando quanto segue:

 

(1) A norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione [2], ove una merce sia stata usata per fabbricare la merce esportata, il tasso di restituzione da prendere in considerazione per calcolare l’importo relativo a ciascuno dei prodotti di base, ai prodotti ottenuti dalla trasformazione dei prodotti di base o ai prodotti equiparati ad una delle due categorie precedenti, che siano stati usati per fabbricare la merce esportata è quello applicabile in caso di esportazione della prima merce allo stato naturale.

 

(2) A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005 ove ciò sia reso necessario dalla situazione del commercio internazionale dell’ovoalbumina, dei codici NC 35021190 e 35021990, oppure dalle specifiche esigenze di alcuni mercati, la restituzione per tali merci può essere differenziata a seconda della loro destinazione.

 

(3) Il combinato disposto dell’articolo 5, paragrafo 3, e dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005 può causare l’errata interpretazione in base alla quale le merci contenenti l’ingrediente ovoalbumina, esportate in paesi terzi, in particolare in Giappone, Corea del Sud, Malaysia, Thailandia, Taiwan e nelle Filippine, possono beneficiare del tasso di restituzione più elevato applicabile esclusivamente alle esportazioni di ovoalbumina allo stato naturale verso tali destinazioni.

 

(4) Per motivi di chiarezza e per tutelare gli interessi finanziari della Comunità è quindi opportuno chiarire che unicamente le esportazioni di ovoalbumina allo stato naturale possono beneficiare del tasso di restituzione più elevato fissato per tali destinazioni a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005.

 

(5) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1043/2005.

 

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

All’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1043/2005, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. Le restituzioni per le caseine del codice NC 350110, i caseinati del codice NC 35019090 o l’ovoalbumina dei codici NC 35021190 e 35021990, esportata allo stato naturale, possono essere differenziate a seconda della loro destinazione se ciò è reso necessario:

 

a) dalla situazione del commercio internazionale di tali merci; o

 

b) dalla specifiche esigenze di alcuni mercati."

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

 

[2] GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.