§ 1.4.E41 - Regolamento 23 febbraio 2006, n. 322.
Regolamento (CE) n. 322/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 in conseguenza delle disposizioni sull’igiene [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:23/02/2006
Numero:322


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.4.E41 - Regolamento 23 febbraio 2006, n. 322.

Regolamento (CE) n. 322/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 in conseguenza delle disposizioni sull’igiene dei prodotti alimentari e per gli alimenti di origine animale di cui ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004

(G.U.U.E. 24 febbraio 2006, n. L 54).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

     considerando quando segue:

      (1) A decorrere dal 1o gennaio 2006, la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte, e la direttiva n. 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti, sono state abrogate dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sostituite dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

      (2) Per ragioni di chiarezza, è opportuno adattare di conseguenza i riferimenti alle direttive 92/46/CEE e 89/437/CEE contenuti nel regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi.

      (3) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I del trattato,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1043/2005, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Affinché sia concessa la restituzione, le merci dei codici NC da 0403 10 51 a 0403 10 99, da 0403 90 71 a 0403 90 99, 0405 20 10, 0405 20 30, 2105 00 99, 3502 11 90 e 3502 19 90 devono essere conformi alle prescrizioni dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare devono essere state preparate in uno stabilimento riconosciuto ed essere conformi alle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.