§ 1.4.e84 - Regolamento 20 ottobre 2006, n. 1580.
Regolamento (CE) n. 1580/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 recante attuazione del regolamento (CE) n. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:20/10/2006
Numero:1580


Sommario
Art. 1.      All'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1043/2005 sono aggiunti i seguenti paragrafi da 3 a 6:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella


§ 1.4.e84 - Regolamento 20 ottobre 2006, n. 1580.

Regolamento (CE) n. 1580/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi

(G.U.U.E. 21 ottobre 2006, n. L 291)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

     (1) Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione e insieme all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento, il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli è applicabile ai prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato.

     (2) Conformemente all'articolo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 800/1999 il diritto alla restituzione si costituisce all'atto dell'importazione in un paese terzo determinato, se per tale paese terzo si applica un tasso di restituzione differenziato.

     (3) Gli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 stabiliscono le condizioni per il pagamento della restituzione differenziata, con particolare riferimento ai documenti da fornire a riprova dell'arrivo a destinazione delle merci.

     (4) L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 800/1999 stabilisce che gli Stati membri possono, in determinate circostanze, dispensare gli esportatori dalla presentazione delle prove di cui all'articolo 16 del suddetto regolamento, ad eccezione del documento di trasporto.

     (5) Il volume delle domande specifiche rispetto alla concessione delle restituzioni a norma del regolamento (CE) n.

     1043/2005 è elevato. La maggior parte delle merci oggetto delle domande sono prodotte in condizioni tecniche chiaramente definite, hanno caratteristiche e qualità costanti, seguono flussi regolari di esportazione e hanno formule di produzione che sono state registrate e confermate dalle autorità competenti.

     (6) Alla luce di tali circostanze speciali e allo scopo di semplificare l'onere amministrativo relativo alla concessione delle restituzioni all'esportazione a norma del regolamento (CE) n. 1043/2005 è opportuno adottare disposizioni speciali che danno una maggiore flessibilità agli Stati membri rispetto a quelle di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 800/1999 nella misura in cui rientrino nei limiti massimi entro i quali gli Stati membri possono dispensare gli Stati membri dalla presentazione delle prove di cui all'articolo 16 di quest'ultimo regolamento.

     (7) È pertanto opportuno, se le merci sono confezionate per la vendita al dettaglio o se le merci seguono flussi regolari di esportazione ben stabiliti riguardanti esportazioni dallo stesso esportatore di merci dello stesso codice NC allo stesso destinatario, conferire agli Stati membri la flessibilità, a loro discrezione, di dispensare gli esportatori dalla presentazione delle prove di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999, a condizione che gli esportatori siano obbligati a presentare tali prove in seguito a controlli casuali.

     (8) Occorre pertanto garantire da un lato che gli Stati membri possono stabilire che le suddette esenzioni siano limitate alle operazioni cui sono destinate e, dall'altro, che i singoli esportatori conoscano in anticipo le merci e le operazioni per le quali lo Stato membro è preparato a concedere il beneficio di tali condizioni più flessibili.

     Quindi è opportuno disporre la gestione da parte degli Stati membri di una procedura di autorizzazione mediante la quale possano controllare le merci e le operazioni per cui sono disposti a consentire condizioni più flessibili.

     (9) È opportuno disporre che le esenzioni concesse a norma di tali disposizioni siano considerate fattori di rischio di cui tenere conto ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Garanzia. Inoltre, qualora gli Stati membri richiedano una documentazione specifica in base ai fattori di rischio, è opportuno che applichino i principi stabiliti dal regolamento (CE) n. 3122/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che stabilisce i criteri per l'analisi di rischio relativa ai prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione .

     (10) Nonostante le disposizioni di esenzione di cui al presente regolamento, le prove richieste a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 devono essere obbligatorie in talune circostanze. Il fatto di subordinare il pagamento delle restituzioni a tali condizioni produce conseguenze sul piano amministrativo e comporta un onere finanziario rilevante, in quanto modifica sensibilmente le procedure amministrative sia per le autorità nazionali che per gli operatori. In alcuni paesi l'ottenimento della prova di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 può porre notevoli problemi di carattere amministrativo. Per alleggerire gli oneri finanziari e amministrativi imposti agli esportatori e consentire alle amministrazioni e agli esportatori di instaurare il nuovo sistema per i prodotti considerati e istituire le procedure necessarie a garantire il corretto svolgimento di tutte le formalità necessarie è opportuno prevedere un periodo di transizione nel quale occorre agevolare la prova dell'espletamento delle formalità doganali di importazione.

     (11) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1043/2005.

     (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     All'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1043/2005 sono aggiunti i seguenti paragrafi da 3 a 6:

     «3. Per le merci di cui all'allegato II del presente regolamento e in deroga all'articolo 17 del regolamento (CE) n.

     800/1999 l'importo di cui alla lettera b) del primo paragrafo di tale articolo è applicabile indipendentemente dal paese o dal territorio di destinazione delle merci esportate:

     a) nel caso di merci confezionate per la vendita al dettaglio in imballaggi immediati di contenuto non superiore a 2,5 kg o in contenitori con un contenuto non superiore a 2 litri, con un'etichettatura a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che indica l'importatore nel paese di destinazione o il cui testo sia nella lingua ufficiale del paese di destinazione o in una lingua facilmente comprensibile in tale paese;

     b) nei casi in cui un esportatore particolare, almeno 12 volte nei 2 anni precedenti la data di richiesta di autorizzazione a norma del paragrafo 4, esporti merci che hanno lo stesso codice NC di 8 cifre allo stesso destinatario o agli stessi destinatari, contenenti non oltre il 90 % in peso di qualunque prodotto di base singolo per cui è ammissibile la restituzione.

     4. Nei casi previsti dal paragrafo 3 gli Stati membri possono, su richiesta, concedere un'autorizzazione formale che dispensa l'esportatore dalla presentazione dei documenti di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999, ad eccezione del documento di trasporto.

     L'autorizzazione di cui al primo comma è valida, se non revocata, per un periodo massimo di due anni ed è rinnovabile.

     Gli Stati membri possono revocare l'autorizzazione a propria discrezione e la ritirano immediatamente qualora abbiano motivi ragionevoli di sospettare che l'esportatore non abbia rispettato le condizioni dell'autorizzazione specifica.

     Le esenzioni concesse a norma del primo comma sono considerate fattori di rischio che vanno presi in considerazione ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n.

     4045/89.

     Gli esportatori che usufruiscono dell'esenzione indicano il numero dell'autorizzazione sul documento amministrativo unico e sulla domanda specifica di restituzione di cui all'articolo 32 del presente regolamento.

     5. Fatto salvo il paragrafo 4, per i casi previsti dal paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri possono dispensare l'esportatore dalla presentazione dei documenti di trasporto per tutte le esportazioni oggetto di un'autorizzazione, a condizione che l'esportatore interessato sia tenuto a presentare i documenti di trasporto per un minimo del 10 % delle dichiarazioni di trasporto, oppure una all'anno a seconda di quale è l'opzione più frequente, selezionate dagli Stati membri che applicano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 3122/94.

     6. Nel caso delle merci di cui all'allegato II del presente regolamento, se la dichiarazione di esportazione è stata accettata entro il 30 settembre 2007 e l'esportatore non è in grado di presentare i documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, le merci sono considerate esportate in un paese terzo su presentazione di una copia del documento di trasporto e uno dei documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 oppure di un documento bancario rilasciato da intermediari autorizzati stabiliti nella Comunità che certifichi che il pagamento dell'esportazione in questione sia stato accreditato al conto dell'esportatore, oppure della prova di pagamento.

     Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 800/1999 gli Stati membri tengono conto delle disposizioni previste al primo comma.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.