§ 2.3.284 - L.R. 13 novembre 2008, n. 16.
Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 26 marzo 2008, n. 4, 26 marzo 2008, n. 5 e 27 marzo 2008, n. 6. Assestamento del bilancio di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:13/11/2008
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Saldo finanziario)
Art. 2.  (Copertura finanziaria)
Art. 3.  (Fondi da reiscrivere)
Art. 4.  (Fondi perenti)
Art. 5.  (Modifica all’articolo 10 della legge regionale 27 marzo 2008, n. 6)
Art. 6.  (Modifica all’articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4)
Art. 7.  (Modifiche alle tabelle allegate alle leggi regionali 26 marzo 2008, n. 4 e 27 marzo 2008, n. 6)
Art. 8.  (Integrazioni alla legge regionale 26 marzo 2008, n. 5)
Art. 9.  (Avvio delle misure 226 e 227 del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013)
Art. 10.  (Variazioni di bilancio)


§ 2.3.284 - L.R. 13 novembre 2008, n. 16.

Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 26 marzo 2008, n. 4, 26 marzo 2008, n. 5 e 27 marzo 2008, n. 6. Assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l’esercizio 2007 - Art. 45 e art. 82 - comma 6 - della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13.

(B.U. 14 novembre 2008, n. 52)

 

TITOLO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2008

 

Art. 1. (Saldo finanziario)

1. Ai sensi del comma 2, dell’articolo 37, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria) e successive modifiche ed integrazioni, il saldo finanziario negativo alla chiusura dell’esercizio finanziario 2007, è accertato in euro 98.982.833,80. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

 

     Art. 2. (Copertura finanziaria)

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all’articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della legge regionale 27 marzo 2008, n. 6 (Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010), la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all’effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all’importo complessivo di euro 98.982.833,80, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2008 e con onere massimo di ammortamento di euro 150.000,00 per l’anno 2008 e di euro 9.000.000,00 dal 2009 in poi.

2. All’onere conseguente dal comma 1 si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2008 e successivi, del bilancio pluriennale 2008-2010.

3. Per gli effetti di cui all’articolo 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario), nonché del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1 è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella F) allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. (Fondi da reiscrivere)

1. L’ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l’anno 2008, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell’esercizio 2007, a norma dell’articolo 82, comma 6 della l.r. 13/2000, è accertato in euro 941.418.643,90, come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.

 

     Art. 4. (Fondi perenti)

1. Per gli effetti di cui all’articolo 42, comma 3, della l.r. 13/2000, è approvata la tabella D), allegata alla presente legge, contenente l’elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2007 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell’esercizio 2008 e di cui all’articolo 3.

 

TITOLO II

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE

LEGGI REGIONALI 26 MARZO 2008, N. 4, 26 MARZO 2008, N. 5 E 27 MARZO 2008, N. 6

 

     Art. 5. (Modifica all’articolo 10 della legge regionale 27 marzo 2008, n. 6)

1. Ai commi 1, 4 e 7 dell’articolo 10, della l.r. 6/2008 la parola: “quaranta” è sostituita con la seguente: “trenta”.

 

     Art. 6. (Modifica all’articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4)

1. Al comma 1 dell’articolo 10, della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2008 e del bilancio pluriennale 2008/2010. Legge finanziaria 2008), l’importo di “euro 92.000,00” è sostituito con il seguente: “euro 281.874,14”.

 

     Art. 7. (Modifiche alle tabelle allegate alle leggi regionali 26 marzo 2008, n. 4 e 27 marzo 2008, n. 6)

1. Alla tabella C) della l.r. 4/2008, relativa a stanziamenti in relazione a disposizioni di legge di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella G).

2. Alla tabella D) della l.r. 4/2008, relativa a importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spese a carattere pluriennale, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella H).

3. La tabella H), della l.r. 6/2008, relativa alla destinazione del mutuo per il ripiano dei bilanci dal 2006 al 2007, è sostituita dalla allegata tabella F).

4. La tabella E), della l.r. 6/2008, relativa alla destinazione del mutuo di euro 56.000.500,00, è sostituita dalla allegata tabella E).

5. La tabella F), della l.r. 6/2008, relativa alla situazione dei mutui e prestiti, è sostituita dalla allegata tabella N).

6. La tabella L), della l.r. 6/2008, relativa a entrate e spese tra loro correlate, è sostituita dalla allegata tabella I).

7. La tabella M), della l.r. 6/2008, relativa alle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2008, è sostituita dalla allegata tabella L).

8. La tabella O), della l.r. 6/2008, relativa alle spese da effettuarsi da parte degli Enti locali per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione per l’anno 2008, è sostituita dalla allegata tabella M).

9. L’elenco n. 3 della l.r. 6/2008, relativo alle UPB collegate ai fini delle variazioni compensative, di cui all’articolo 46, comma 4, della l.r. 13/2000, è sostituito dalla allegata tabella O).

 

     Art. 8. (Integrazioni alla legge regionale 26 marzo 2008, n. 5)

1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese) e successive modifiche, è inserito il seguente:

“Art. 1 bis. (Disciplina degli interventi in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia previsti nella legge regionale 26 marzo 2008, n. 4)

1. In attuazione del Documento annuale di programmazione e della legge finanziaria regionale 2008-2010 è istituito un Fondo regionale finalizzato all’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l’accesso e la frequenza presso gli asili nido gestiti da soggetti pubblici o da soggetti privati autorizzati ai sensi del regolamento regionale 20 dicembre 2006, n. 13 (Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socioeducativi per la prima infanzia).

2. La Giunta regionale con proprio atto disciplina annualmente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo attenendosi ai criteri generali che tengono conto della composizione anagrafica delle famiglie, della loro situazione reddituale e patrimoniale, della continuità educativa della frequenza presso i servizi delle bambine e dei bambini iscritti.

3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1, è determinata, per l’anno 2008, in euro 1.500.000,00, con imputazione alla UPB 10.1.008 denominata "Servizi socio-educativi prima infanzia” del bilancio di previsione 2008 parte spesa (cap. 963).

4. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 3 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella UPB 16.1.001 del bilancio di previsione 2008 denominata "Fondi speciali per spese correnti” in corrispondenza del punto 2), lettera A), della tabella A), della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4.

5. Per gli anni 2009 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.”.

2. Dopo l’articolo 6 della l.r. 5/2008, sono inseriti i seguenti:

“Art. 6 bis. (Modifica ed integrazione alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 - Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria)

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 1 della l.r. 36/2007, è aggiunto il seguente:

‘7 bis. Nel rispetto della legislazione tributaria e dei principi di coordinamento con il sistema tributario, la Regione Umbria con regolamento disciplina le fattispecie, le modalità, i termini e le limitazioni per la concessione delle agevolazioni dei tributi ad essa attribuiti.’.

Art. 6 ter. (Modifica ed integrazione alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 27 - Assetto istituzionale ed organizzativo del complesso informatico e telematico del Sistema informativo regionale (S.I.R.) della Regione dell’Umbria)

1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 27/1998, è inserito il seguente:

‘Art. 8 bis. (Personale dipendente)

1. Al Consorzio si applicano, ai fini del rispetto dei limiti quantitativi di spesa e di reclutamento del personale dipendente, le disposizioni previste per la Regione, gli Enti e le Agenzie da questa dipendenti.

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, il Consorzio adegua il proprio Statuto e regolamenti interni entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale approvata con deliberazione consiliare n. 265 dell’11 novembre 2008.’.

Art. 6 quater. (Modifica alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38 – Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento)

1. All’articolo 7, comma 3, della l.r. 38/2007, dopo le parole: “fino alla conclusione delle procedure selettive di stabilizzazione”, eliminare le parole: “previste dallo stesso articolo 2” e aggiungere le seguenti: “e comunque fino all’assunzione a tempo indeterminato in attuazione del piano di stabilizzazione di cui all’articolo 2, comma 1”.

Art. 6 quinquies. (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 – Norme in materia di bonifica)

1. All’articolo 19, comma 4 della l.r. 30/2004 dopo le parole: “che traggono un beneficio” abrogare le seguenti: “diretto e specifico”.

2. All’articolo 20, comma 1 della l.r. 30/2004 dopo le parole: “beneficio di bonifica consiste nel vantaggio” abrogare le seguenti: “diretto e specifico”.

3. All’articolo 20 della l.r. 30/2004 sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5.

4. All’articolo 20 della l.r. 30/2004, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

‘1 bis. Per la qualificazione del beneficio di cui all’articolo 19, comma 4 si rinvia al comma 6, lettera d), punti 1, 2 e 3 dell’intesa sancita in sede di conferenza Stato-Regioni concernente l’attuazione dell’articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, che si allega alla presente legge.’.”.

 

     Art. 9. (Avvio delle misure 226 e 227 del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013)

1. Al fine di garantire l’avvio delle misure 226 e 227, previste dal Piano di Sviluppo Rurale dell’Umbria 2007-2013, in cui la Regione è beneficiario finale, è autorizzata, per l’anno 2008, a titolo di anticipazione sui fondi AGEA del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), la spesa di euro 200.000,00 (UPB 07.2.001-cap. 8303 - Rif. Entrata UPB 4.03.004-cap. 1303).

 

TITOLO III

NORME FINALI

 

     Art. 10. (Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008 e al bilancio pluriennale 2008/2010 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle A) e B), allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme reiscritte ai sensi dell’articolo 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

Tabelle

(Omissis)