§ 5.2.50 - R.R. 20 dicembre 2006, n. 13.
Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:20/12/2006
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Caratteristiche e destinazione degli edifici).
Art. 3.  (Sicurezza, igiene, funzionalità dell’ambiente, tutela del benessere).
Art. 4.  (Caratteristiche generali di qualità dei servizi).
Art. 5.  (Definizione).
Art. 6.  (Standard di base e funzionalità degli spazi).
Art. 7.  (Tabelle dietetiche e pasti).
Art. 8.  (Ricettività).
Art. 9.  (Apertura annuale e orario giornaliero).
Art. 10.  (Definizione).
Art. 11.  (Funzioni).
Art. 12.  (Centri per bambine e bambini).
Art. 13.  (Funzionalità e standard di base degli spazi interni ed esterni).
Art. 14.  (Ricettività).
Art. 15.  (Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi).
Art. 16.  (Centri per bambine e bambini e famiglie).
Art. 17.  (Standard di base e funzionalità degli spazi interni ed esterni).
Art. 18.  (Ricettività).
Art. 19.  (Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi).
Art. 20.  (Spazi gioco).
Art. 21.  (Funzionalità e standard di base degli spazi gioco).
Art. 22.  (Ricettività).
Art. 23.  (Metodologia e moduli operativi per la qualità dei servizi).
Art. 24.  (Centri ricreativi).
Art. 25.  (Ricettività).
Art. 26.  (Sezioni integrate tra nido e scuola dell’infanzia)
Art. 26 bis.  (Funzionalità e standard di base delle sezioni integrate tra nido e scuola dell’infanzia)
Art. 26 ter.  (Ricettività delle sezioni integrate)
Art. 26 quater.  (Adeguamento delle sezioni integrate già attive)
Art. 27.  (Servizi di sostegno alle funzioni genitoriali).
Art. 28.  (Funzionalità e standard di base degli spazi dei servizi di sostegno alle funzioni genitoriali).
Art. 29.  (Nidi e micronidi aziendali o interaziendali).
Art. 30.  (Funzionalità degli spazi dei nidi e micronidi aziendali o interaziendali).
Art. 31.  (Tabelle dietetiche e pasti dei nidi e dei micronidi aziendali o interaziendali).
Art. 32.  (Ricettività).
Art. 33.  (Apertura annuale e orario giornaliero).
Art. 34.  (Autorizzazione).
Art. 35.  (Requisiti per l’autorizzazione).
Art. 36.  (Vigilanza e controllo).
Art. 37.  (Sospensione e revoca dell’autorizzazione).
Art. 38.  (Obblighi informativi relativi alla autorizzazione).
Art. 39.  (Norma di prima applicazione).
Art. 40.  (Regolamenti comunali).
Art. 41.  (Personale dei servizi).


§ 5.2.50 - R.R. 20 dicembre 2006, n. 13. [1]

Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

(B.U. 27 dicembre 2006, n. 59 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Il presente regolamento detta le norme di attuazione in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia nonché, in attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia), le modalità per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-educativi stessi.

 

TITOLO I

CARATTERISTICHE GENERALI DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

 

     Art. 2. (Caratteristiche e destinazione degli edifici).

     1. I servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui all’articolo 1 sono ubicati, in un’area facilmente accessibile, a ciò esclusivamente destinata, nella quale tutti gli spazi, interni ed esterni, sono conformi alla normativa statale e regionale vigente, con riferimento sia alla struttura sia alle componenti della struttura stessa.

     2. Nella struttura destinata ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, qualora l’edificio sia realizzato su più piani, è preferibile che i locali destinati alle bambine e ai bambini siano accorpati su un unico piano.

     3. Ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, ubicati in edifici non destinati esclusivamente a tale uso è assicurata, comunque, autonomia funzionale con una distinta via di accesso.

     4. Il comune competente per territorio individua, in relazione alle caratteristiche dell’edificio, i casi in cui le funzioni del servizio socio-educativo per la prima infanzia possono essere condivise con altri servizi che utilizzano il medesimo edificio.

 

     Art. 3. (Sicurezza, igiene, funzionalità dell’ambiente, tutela del benessere).

     1. Le strutture destinate ai servizi socio-educativi per la prima infanzia rispettano i requisiti di agibilità, igiene e sicurezza fissati dalla normativa vigente.

     2. Le strutture destinate ai servizi socio-educativi per la prima infanzia assicurano un’agevole fruibilità degli spazi ed arredi rispondenti per numero e caratteristiche all’età delle bambine e dei bambini e alle esigenze connesse con lo svolgimento delle specifiche attività previste.

 

     Art. 4. (Caratteristiche generali di qualità dei servizi).

     1. Il personale di cui agli articoli 17 e 18 della l.r. 30/2005 assicura il funzionamento dei servizi socioeducativi per la prima infanzia.

     2. I servizi socio-educativi per la prima infanzia svolgono la loro attività sulla base di un progetto educativo elaborato ed aggiornato dal soggetto titolare e/o gestore del servizio e di un regolamento che ne esplicita le modalità di funzionamento.

     3. La partecipazione delle famiglie alle scelte educative è assicurata mediante la previsione di incontri perio dici, per la presentazione del progetto educativo alle famiglie utenti nonché mediante incontri di verifica sulle attività del servizio.

     4. I soggetti preposti al coordinamento pedagogico ed organizzativo di cui all’articolo 18 della l.r. 30/2005 promuovono l’elaborazione e la verifica del progetto educativo ed organizzativo dei vari servizi, il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità socio-educative offerte alle bambine, ai bambini e alle famiglie.

 

TITOLO II

NIDI D’INFANZIA

SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO

NUOVE TIPOLOGIE SPERIMENTALI DI SERVIZI

 

CAPO I

NIDI D’INFANZIA

 

     Art. 5. (Definizione).

     1. Il nido d’infanzia di cui all’articolo 3 della l.r. 30/2005 è un servizio educativo e sociale d’interesse pubblico aperto a tutte le bambine e i bambini di età compresa tra i tre e i trentasei mesi.

 

     Art. 6. (Standard di base e funzionalità degli spazi).

     1. Gli spazi interni del nido d’infanzia sono costituiti da:

     a) servizi generali quali lavanderia, dispensa e ripostigli;

     b) cucina per la preparazione del pasto all’interno del nido d’infanzia o apposito locale per la conservazione e suddivisione del cibo in porzioni;

     c) spazi riservati alle bambine e ai bambini;

     d) spazi riservati al personale del nido d’infanzia e ai genitori.

     2. Per le bambine e i bambini fino al primo anno di età, è obbligatoria la preparazione del pasto all’interno del nido.

     3. In caso di nido d’infanzia aggregato ad altri servizi educativi o scolastici possono essere utilizzati i servizi di mensa di questi ultimi, che devono comunque garantire la preparazione di uno specifico menù giornaliero, fermo restando quanto previsto al comma 2.

     4. Gli spazi riservati alle bambine e ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:

     a) accoglienza;

     b) gioco;

     c) pranzo;

     d) riposo;

     e) cambio e servizi igienici.

     5. Gli spazi riservati alle bambine e ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l’impegno non occasionale delle bambine e dei bambini in attività di piccolo gruppo.

     6. Gli spazi riservati al personale del nido d’infanzia e ai genitori consistono in:

     a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;

     b) spogliatoi;

     c) servizi igienici.

     7. Il rapporto minimo superficie utile netta e ricettività è fissato in metri quadrati otto virgola cinque per ogni bambina o bambino ammissibile [2].

     8. Il servizio nido d’infanzia deve disporre di spazi esterni alla struttura, idonei ad un’agevole fruizione da parte delle bambine e dei bambini.

     9. Il comune competente per territorio può autorizzare il funzionamento del servizio di cui al comma 1 in strutture con spazi esterni insufficienti, qualora possano essere utilizzati spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura facilmente accessibili, controllabili e idonei.

 

     Art. 7. (Tabelle dietetiche e pasti).

     1. I soggetti titolari e/o gestori del servizio adottano tabelle dietetiche approvate dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

     2. I pasti devono consentire un’alimentazione diversificata, nel rispetto delle differenze religiose e di eventuali intolleranze alimentari certificate e favorire la graduale introduzione di cibi biologici.

     3. I pasti possono essere parzialmente o totalmente prodotti all’esterno della struttura solo per le bambine e i bambini di età superiore all’anno.

     4. Il nido d’infanzia, per i pasti prodotti all’esterno della struttura, deve:

     a) disporre di un terminale di cucina attrezzato in rapporto al numero delle bambine, dei bambini e degli operatori;

     b) mantenere la qualità del cibo e procedere alla distribuzione dello stesso con modalità concordate con il centro di produzione pasti individuato dal gestore della struttura;

     c) garantire cibo con caratteristiche di gradibilità.

 

     Art. 8. (Ricettività).

     1. Il comune competente stabilisce la ricettività massima di ciascun nido d’infanzia utilizzando come standard il rapporto numerico superficie utile netta - ricettività, così come fissato all’articolo 6, comma 7. In ciascun nido il numero degli iscritti può essere elevato in ragione del quindici per cento della ricettività.

     2. Il nido d’infanzia può essere aggregato ad altri servizi educativi per l’infanzia.

 

     Art. 9. (Apertura annuale e orario giornaliero).

     1. Il comune competente concorda con i soggetti interessati, il periodo di apertura annuale e l’orario di apertura e di chiusura giornaliera del nido di infanzia.

     2. Il periodo di apertura annuale non può essere, di norma, inferiore a quarantadue settimane.

 

CAPO II

SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO

 

     Art. 10. (Definizione).

     1. I servizi integrativi al nido di cui all’articolo 4 della l.r. 30/2005 costituiscono tipologie di servizi che rispondono ai bisogni diversificati delle famiglie per la cura delle bambine e dei bambini.

 

     Art. 11. (Funzioni).

     1. I servizi integrativi al nido concorrono alla realizzazione del servizio socio-educativo per la prima infanzia.

     2. I servizi di cui al comma 1 si integrano con le finalità dei nidi d’infanzia e perseguono i seguenti obiettivi:

     a) specializzazione e intensificazione della proposta educativa;

     b) diversificazione degli utenti;

     c) flessibilità organizzativa;

     d) articolazione nel tessuto urbano.

     3. I servizi integrativi al nido rispondono alle seguenti finalità:

     a) espandere l’utenza dei servizi per l’infanzia offrendo risposte alla molteplicità dei bisogni espressi dalle bambine, dai bambini e dalle famiglie che non utilizzano il nido;

     b) offrire opportunità educative diversificate così da fornire alle bambine e ai bambini pari opportunità nello sviluppo;

     c) offrire spazi ed esperienze di socialità e di scambio tra genitori ed altri adulti allevanti e opportunità di supporto alle funzioni di cura dei figli e allo sviluppo della competenza genitoriale.

 

     Art. 12. (Centri per bambine e bambini).

     1. I centri per bambine e bambini sono servizi per attività educative, di gioco e culturali, per le bambine e i bambini in età compresa di norma tra i diciotto mesi ed i tre anni.

     2. Il servizio prevede la fruizione continuativa da parte delle bambine e dei bambini, in un luogo di socialità, gioco, comunicazione con i coetanei, nonché di cura, in spazi opportunamente attrezzati e in attività educative che favoriscono un percorso di autonomia e di relazione guidata da personale specializzato.

     3. I centri per bambine e bambini sono privi di servizio di mensa, possono tuttavia garantire il servizio colazione e/o merenda. All’interno degli stessi non si effettua il riposo pomeridiano; devono, comunque, prevedere uno spazio idoneo al riposo dei bambini che ne manifestino la necessità.

 

     Art. 13. (Funzionalità e standard di base degli spazi interni ed esterni).

     1. Gli spazi interni dei centri per bambine e bambini sono costituiti da:

     a) servizi generali;

     b) spazio preparazione merende;

     c) spazi riservati alle bambine e ai bambini;

     d) spazi riservati al personale e ai genitori.

     2. Gli spazi riservati alle bambine e ai bambini assolvono le seguenti funzioni:

     a) accoglienza;

     b) gioco;

     c) cambio e servizi igienici.

     3. Gli spazi riservati alle bambine e ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo; l’articolazione e la suddivisione dello spazio deve garantire la realizzazione di laboratori specializzati, per consentire attività di gruppi diversi.

     4. Gli spazi riservati al personale dei centri per bambine e bambini e ai genitori consistono in:

     a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;

     b) spogliatoi;

     c) servizi igienici.

     5. I servizi dei centri per bambine e bambini devono disporre di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge l’attività, strutturati in modo da permettere ai bambini un’agevole fruizione.

     6. Nel caso in cui il comune competente accerti la mancanza o l’insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, può autorizzare il funzionamento del servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura facilmente accessibili, controllabili ed idonei all’utilizzo.

 

     Art. 14. (Ricettività).

     1. Nei centri per bambine e bambini il rapporto minimo tra superficie utile netta e ricettività è fissato in metri quadrati sette per ogni bambina o bambino ammissibile.

     2. Il centro per bambine e bambini può essere aggregato ad altri servizi educativi per l’infanzia.

 

     Art. 15. (Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi).

     1. Il comune competente concorda con i soggetti interessati, il periodo di apertura annuale e l’orario di apertura e di chiusura giornaliera dei centri per bambine e bambini.

     2. Il periodo di apertura annuale non può essere, di norma, inferiore a quarantadue settimane.

 

     Art. 16. (Centri per bambine e bambini e famiglie).

     1. I centri per bambine e bambini e famiglie sono servizi che si rivolgono a bambine e a bambini da tre a trentasei mesi di età, per attività educative e di gioco accompagnati da genitori o altre figure parentali.

     2. I centri di cui al comma 1 sono un luogo di socialità e di gioco per le bambine e i bambini e gli adulti che li accompagnano in spazi curati e pensati rispetto ai loro bisogni, al fine di garantire non solo attività ludiche ed educative per le bambine e i bambini ma anche spazi di incontro e di confronto tra famiglie e fra generazioni.

     3. I centri per bambine e bambini e le famiglie sono privi di servizio mensa, possono, tuttavia, garantire il servizio merenda. All’interno degli stessi non si effettua il riposo pomeridiano; deve comunque essere previsto uno spazio idoneo al riposo delle bambine e dei bambini che ne manifestino la necessità.

 

     Art. 17. (Standard di base e funzionalità degli spazi interni ed esterni).

     1. Gli spazi interni dei centri per bambine e bambini e famiglie sono costituiti da:

     a) servizi generali;

     b) angolo cottura;

     c) spazi riservati all’accoglienza di adulti e bambini;

     d) spazi riservati al personale.

     2. Gli spazi riservati alle bambine e ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:

     a) accoglienza;

     b) gioco;

     c) cambio e servizi igienici.

     3. Gli spazi riservati alle bambine e ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l’impegno non occasionale delle bambine e dei bambini con attenzione educativa alle attività di piccolo gruppo.

     4. Gli spazi riservati al personale dei centri di cui al comma 1 e ai genitori consistono in:

     a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;

     b) spogliatoi;

     c) servizi igienici.

     5. I centri per bambine e bambini e famiglie devono disporre di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge l’attività, strutturati in modo da permettere alle bambine e ai bambini un’agevole fruizione.

     6. Nel caso in cui il comune competente accerti la mancanza o l’insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, può autorizzare il funzionamento del servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura facilmente accessibili, controllabili ed idonei all’utilizzo.

 

     Art. 18. (Ricettività).

     1. Nei centri per bambine e bambini e famiglie il rapporto minimo tra superficie utile netta e ricettività è fissato in metri quadrati sette per ogni bambina o bambino ammissibile.

     2. I centri per bambine e bambini e famiglie di cui all’articolo 16 possono essere aggregati ad altri servizi educativi per l’infanzia.

 

     Art. 19. (Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi).

     1. Il comune competente concorda con i soggetti interessati, il periodo di apertura annuale e l’orario di apertura e di chiusura giornaliera dei centri per bambine e bambini e famiglie.

 

CAPO III

SPERIMENTAZIONE DI NUOVE TIPOLOGIE DI SERVIZI

 

     Art. 20. (Spazi gioco).

     1. Gli spazi gioco sono servizi a carattere ludico rivolti alle bambine e ai bambini in età compresa tra i dodici mesi e i cinque anni, organizzati con modalità di frequenza secondo criteri di massima flessibilità.

     2. Gli spazi gioco privi di servizio mensa possono garantire il servizio merenda. Se all’interno degli stessi non si effettua il riposo pomeridiano, devono comunque possedere uno spazio idoneo per il riposo dei bambini che ne manifestino la necessità.

 

     Art. 21. (Funzionalità e standard di base degli spazi gioco).

     1. Gli spazi gioco sono costituiti da:

     a) spazi riservati alle bambine e ai bambini per attività di incontro e di gioco sia libere che organizzate;

     b) spazi riservati agli operatori;

     c) spazio per la preparazione della merenda.

     2. Gli spazi gioco riservati alle bambine e ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:

     a) accoglienza;

     b) gioco;

     c) cambio e servizi igienici.

     3. Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l’impegno non occasionale delle bambine e dei bambini in attività di piccolo gruppo.

     4. Gli spazi riservati al personale degli spazi gioco consistono in:

     a) spogliatoi;

     b) servizi igienici.

     5. Gli spazi gioco dispongono di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge l’attività, strutturati in modo da permettere alle bambine e ai bambini un’agevole fruizione.

     6. Il comune competente, ove accerti la mancanza o l’insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, può autorizzare il funzionamento del servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura facilmente accessibili, controllabili ed idonei all’utilizzo.

 

     Art. 22. (Ricettività).

     1. Negli spazi gioco il rapporto minimo tra superficie utile netta e ricettività è fissato in metri quadrati sette per ogni bambina o bambino ammissibile.

     2. Gli spazi gioco possono essere aggregati ad altri servizi educativi per l’infanzia.

 

     Art. 23. (Metodologia e moduli operativi per la qualità dei servizi).

     1. Il comune competente concorda con i soggetti interessati il periodo di apertura annuale e l’orario di apertura e di chiusura giornaliera degli spazi gioco.

 

     Art. 24. (Centri ricreativi).

     1. I centri ricreativi sono servizi rivolti alle bambine e ai bambini a partire dai tre anni di età, hanno finalità ricreative e di animazione, sono caratterizzati da estemporaneità e occasionalità nella frequenza.

     2. I centri ricreativi prevedono fruizioni temporanee o saltuarie durante la settimana e nei periodi estivi ed una presenza giornaliera per un ristretto numero di ore.

     3. I centri ricreativi sono privi di servizio mensa e all’interno degli stessi non si effettua il riposo pomeridiano.

 

     Art. 25. (Ricettività).

     1. Il comune competente stabilisce la ricettività massima dei centri ricreativi in base alle caratteristiche del progetto educativo dello stesso.

     2. I centri ricreativi possono essere aggregati ad altri servizi educativi per l’infanzia.

 

     Art. 26. (Sezioni integrate tra nido e scuola dell’infanzia) [3]

1. Le sezioni integrate tra nido e scuola dell’infanzia, di seguito denominate sezioni integrate, sono servizi socio-educativi rivolti alle bambine e ai bambini in età compresa tra i ventiquattro mesi e i tre anni, volti ad agevolare il raccordo tra nido e scuola dell’infanzia, promuovendo la continuità tra questi servizi anche attraverso una progettazione comune delle figure professionali coinvolte ed a favorire un inserimento graduale delle bambine e dei bambini alla scuola dell’infanzia. Possono essere frequentate anche dalle bambine e dai bambini che non hanno mai frequentato il nido o altri servizi educativi.

2. Le sezioni integrate possono essere attivate esclusivamente presso una scuola dell’infanzia o un asilo nido. Non possono essere attivate sezioni integrate senza alcun rapporto diretto con le indicate strutture o presso servizi per la prima infanzia diversi da quelli indicati al presente comma.

3. Le figure educative che operano nelle sezioni integrate devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni statali e regionali che disciplinano rispettivamente la scuola dell’infanzia e gli asili nido. Nelle sezioni integrate deve essere prevista anche una funzione di coordinamento pedagogico ed organizzativo.

4. Il personale educativo operante all’interno della sezione integrata deve essere in rapporto massimo di una unità ogni dieci bambine o bambini iscritti, tenendo conto dell’orario di funzionamento giornaliero e dell’articolazione dei turni di lavoro.

5. All’interno della sezione integrata è presente un ausiliario addetto ai servizi generali. È possibile utilizzare anche personale ausiliario della scuola materna o del nido nel quale è inserita la sezione integrata, purché vengano previsti momenti specifici per la pulizia e il riordino.

6. L’ammontare della contribuzione a carico delle famiglie deve essere contenuta in una fascia intermedia tra la retta corrente per gli asili nido e quella per la scuola dell’infanzia.

7. L’orario di funzionamento deve essere flessibile e articolato in un modulo base e/o in modulo di orario prolungato al fine di garantire il servizio per una fascia oraria, di norma, compresa tra le cinque e le dieci ore giornaliere e per cinque giorni alla settimana.

 

     Art. 26 bis. (Funzionalità e standard di base delle sezioni integrate tra nido e scuola dell’infanzia) [4]

1. Lo spazio della sezione integrata non deve essere organizzato come un’aula scolastica. Vanno previsti angoli strutturati per le varie attività quali laboratori grafico-pittorici, motricità, lettura/racconto. La scelta dei materiali per il gioco deve promuovere un’ampia gamma di esperienze consentendo attività differenziate.

2. Le sezioni integrate possono utilizzare i servizi di mensa del servizio cui sono aggregate.

3. Le sezioni integrate adottano, al fine del servizio mensa, tabelle dietetiche approvate dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio e garantiscono la preparazione di uno specifico menù giornaliero.

4. I pasti devono consentire un’alimentazione diversificata nel rispetto delle problematiche sanitarie individuali e delle differenze religiose e devono favorire la graduale introduzione di cibi biologici.

 

     Art. 26 ter. (Ricettività delle sezioni integrate) [5]

1. Le sezioni integrate hanno una capacità ricettiva minima di sei bambine o bambini e massima di venti bambine o bambini.

2. I locali sede della sezione integrata sono inseriti in un complesso educativo scolastico scuola dell’infanzia o asilo nido.

3. Nell’ambito della struttura sede dell’attività educativa della sezione integrata devono essere individuati gli spazi interni costituiti da:

a) servizi generali;

b) spazi riservati alle bambine e ai bambini;

c) spazi riservati al personale e ai genitori.

4. I servizi generali quali lavanderia, ripostigli, cucina, dispensa e gli spazi riservati al personale e ai genitori - zona per colloqui, riunioni, lavoro individuale e di gruppo, spogliatoi e servizi igienici - possono essere condivisi con le altre tipologie di servizio esistenti all’interno del plesso scolastico.

5. Gli spazi riservati alle bambine e ai bambini della sezione integrata assolvono le seguenti funzioni:

a) accoglienza;

b) gioco;

c) pranzo;

d) riposo;

e) cambio e servizi igienici.

6. Il rapporto minimo tra superficie utile netta degli spazi riservati alle bambine e ai bambini della sezione integrata e ricettività è fissato in quattro metri quadrati per ogni bambina o bambino ammissibile.

7. Gli spazi riservati alle bambine e ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l’impegno non occasionale delle bambine e dei bambini in attività di piccolo gruppo.

 

     Art. 26 quater. (Adeguamento delle sezioni integrate già attive) [6]

1. Le sezioni integrate attivate entro l’anno scolastico 2010-2011 devono adeguarsi alle disposizioni di cui agli articoli 26 bis e 26 ter entro il 31 dicembre 2011.

2. Le sezioni integrate che beneficiano dei finanziamenti ministeriali di cui all’Intesa 14 giugno 2007 devono adeguarsi agli standard di cui agli articoli 26 bis e 26 ter entro un anno dalla conclusione della sperimentazione ministeriale.

 

     Art. 27. (Servizi di sostegno alle funzioni genitoriali).

     1. I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali sono interventi rivolti ai genitori che si configurano come creazione di strutture socio educative per l’infanzia e sostegno al ruolo e alle competenze genitoriali.

     2. I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali assolvono finalità educative nei confronti delle bambine e dei bambini e rivolgono una specifica attenzione a pratiche di relazione con le famiglie finalizzate a promuovere e sostenere il ruolo dei genitori; si caratterizzano come servizi educativi con una connotazione comunitaria e fortemente interattiva nei confronti delle famiglie, dove non solo si fa educazione insieme ma si sostiene la relazione tra genitori e figli.

 

     Art. 28. (Funzionalità e standard di base degli spazi dei servizi di sostegno alle funzioni genitoriali).

     1. I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali si intendono quali spazi famiglie, ovvero luoghi che favoriscono l’aggregazione e la socializzazione delle famiglie e degli adulti per consentire una comunicazione ed una elaborazione delle problematiche genitoriali, della crescita infantile, al fine di promuovere la individuazione e la messa in atto di risorse.

     2. Per le attività dei servizi di sostegno alle funzioni genitoriali sono previsti luoghi informali di condivisione di esperienze e di discussione all’interno degli spazi destinati ai servizi socio educativi per la prima infanzia.

     3. I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali, intesi quali spazi famiglie, debbono altresì intendersi come luoghi di messa in comunicazione dei temi della genitorialità, dell’infanzia e delle relazioni familiari coinvolgendo anche la rete dei diversi soggetti pubblici, privati, dell’associazionismo, del volontariato e della cooperazione sociale operanti in quel territorio.

     4. I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali svolgono le seguenti attività:

     a) azioni formative rivolte agli educatori sui temi della comunicazione e della relazione tra adulti;

     b) progetti di scambio e condivisioni di programmi ed attività tra servizi per la prima infanzia e le famiglie;

     c) programmi di formazione e di lavoro comuni tra educatori e operatori socio assistenziali ed educativi del territorio in un’ottica di lavoro di rete e di prevenzione.

 

     Art. 29. (Nidi e micronidi aziendali o interaziendali).

     1. I nidi e i micronidi aziendali o interaziendali svolgono la stessa funzione ed hanno la stessa finalità dei nidi d’infanzia di cui all’articolo 5, si differenziano per l’accoglienza dei figli dei dipendenti dell’azienda che li realizza; accolgono anche le bambine e i bambini del territorio limitrofo alla struttura.

 

     Art. 30. (Funzionalità degli spazi dei nidi e micronidi aziendali o interaziendali).

     1. Gli spazi interni dei nidi e dei micronidi aziendali o interaziendali sono costituiti da:

     a) servizi generali;

     b) cucina per la preparazione del pasto all’interno del nido o apposito locale per la suddivisione del cibo in porzioni; la preparazione del pasto all’interno del nido è obbligatoria per le bambine e i bambini fino al primo anno di età;

     c) spazi riservati alle bambine e ai bambini;

     d) spazi riservati al personale del nido e ai genitori.

     2. Gli spazi riservati alle bambine e ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:

     a) gioco;

     b) pranzo;

     c) riposo;

     d) cambio e servizi igienici.

     3. Gli spazi riservati alle bambine e ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l’impegno non occasionale delle bambine e dei bambini in attività di piccolo gruppo.

     4. Gli spazi riservati al personale dei nidi e dei micronidi aziendali o interaziendali e ai genitori consistono in:

     a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;

     b) spogliatoi;

     c) servizi igienici.

     5. I servizi nidi e micronidi aziendali o interaziendali devono disporre di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge l’attività, strutturati in modo da permettere alle bambine e ai bambini un’agevole fruizione.

     6. Il comune competente ove accerti la mancanza o l’insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, può autorizzare il funzionamento del servizio stesso qualora sussista la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili ed idonei all’utilizzo.

     7. Il rapporto minimo superficie utile netta-ricettività è fissato in metri quadrati otto virgola cinque per ogni bambina o bambino ammissibile [7].

 

     Art. 31. (Tabelle dietetiche e pasti dei nidi e dei micronidi aziendali o interaziendali).

     1. I soggetti gestori dei nidi e dei micronidi aziendali o interaziendali adottano tabelle dietetiche approvate dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

     2. I pasti devono consentire un’alimentazione diversificata, nel rispetto delle differenze religiose e di eventuali intolleranze alimentari certificate e favorire la graduale introduzione di cibi biologici.

     3. I pasti possono essere parzialmente o totalmente prodotti all’esterno della struttura solo per le bambine e i bambini di età superiore all’anno.

     4. Per i pasti prodotti all’esterno della struttura occorre:

     a) prevedere un terminale di cucina attrezzato in rapporto al numero dei bambini e degli operatori;

     b) garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso attraverso modalità concordate con il centro di produzione pasti, individuato dal gestore della struttura;

     c) prevedere la gradibilità della refezione.

 

     Art. 32. (Ricettività).

     1. Il comune competente stabilisce la ricettività massima di ciascun nido d’infanzia utilizzando come standard il rapporto numerico superficie utile netta-ricettività, così come fissato all’articolo 6, comma 7.

 

     Art. 33. (Apertura annuale e orario giornaliero).

     1. Il comune competente concorda con i soggetti interessati il periodo di apertura annuale e l’orario di apertura e di chiusura giornaliera dei nidi e dei micronidi aziendali o interaziendali.

 

TITOLO IV

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

 

     Art. 34. (Autorizzazione).

     1. Sono soggetti all’autorizzazione di cui all’articolo 12 della l.r. 30/2005 le seguenti tipologie di servizi socioeducativi per la prima infanzia:

     a) i nidi di infanzia;

     b) i centri per bambine e bambini;

     c) i centri per bambine e bambini e famiglie;

     d) gli spazi gioco;

     e) i centri ricreativi;

     f) le sezioni integrate tra nido e scuola dell’infanzia;

     g) i servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;

     h) i nidi e i micronidi aziendali o interaziendali.

     2. L’autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia è rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicato il servizio interessato [8].

     3. Il comune disciplina con proprio regolamento la procedura di autorizzazione al funzionamento di cui al comma 1 definendo i tempi, i modi, gli uffici competenti e la modulistica per la presentazione della domanda [9].

 

     Art. 35. (Requisiti per l’autorizzazione).

     1. I servizi socio-educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, salvo quanto previsto al comma 2, devono possedere, al fine di ottenere l’autorizzazione di cui all’articolo 34, i requisiti tecnico-strutturali e organizzativi e di qualità previsti dal presente regolamento.

     2. I centri ricreativi e i servizi di sostegno alle funzioni genitoriali, al fine di ottenere l’autorizzazione di cui all’articolo 34, in considerazione della flessibilità organizzativa e del carattere periodico delle attività, devono essere in possesso, esclusivamente, del progetto educativo del servizio.

 

     Art. 36. (Vigilanza e controllo).

     1. Il comune competente svolge funzioni di vigilanza e controllo concernenti il mantenimento dei requisiti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia in possesso dell’autorizzazione.

 

     Art. 37. (Sospensione e revoca dell’autorizzazione).

     1. Il comune territorialmente competente, in caso di accertate violazioni che comportino pregiudizio agli utenti, può disporre la sospensione, previa diffida, dell’autorizzazione.

     2. Il comune territorialmente competente dispone, previa diffida, la revoca dell’autorizzazione qualora accerti il venir meno dei requisiti essenziali, strutturali, funzionali e assistenziali di cui al presente regolamento e qualora il gestore non ottemperi alle prescrizioni nel termine assegnato dal comune.

 

     Art. 38. (Obblighi informativi relativi alla autorizzazione).

     1. Il comune competente acquisisce dal soggetto che richiede l’autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, i dati comprovanti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 35 e li trasmettono al Sistema informativo sociale regionale [10].

     2. Il comune trasmette al Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull’infanzia, entro il 15 aprile di ogni anno, i seguenti dati di consuntivo relativi ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, pubblici e privati autorizzati, riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente [11]:

     a) dati individuali inerenti le bambine i bambini e le famiglie;

     b) numero delle bambine e dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;

     c) numero degli operatori impiegati, distinti in educatori ed operatori ausiliari e relativi titoli di studio posseduti;

     d) periodo di apertura e costo totale del servizio a carico dell’ente titolare e/o gestore del servizio;

     e) ammontare della retta mensile a carico delle famiglie.

 

TITOLO V

NORME FINALI

 

     Art. 39. (Norma di prima applicazione).

     1. I servizi socio-educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, funzionanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono richiedere al comune territorialmente competente l’autorizzazione al funzionamento entro i successivi centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.

     2. Il comune competente rilascia ai soggetti gestori dei servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui al comma 1, un’autorizzazione temporanea al funzionamento per il tempo necessario all’adeguamento dei requisiti tecnico-strutturali, organizzativi e di qualità previsti dal presente regolamento. L’autorizzazione temporanea può avere una durata massima di cinque anni.

 

     Art. 40. (Regolamenti comunali).

     1. I comuni entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, emanano propri regolamenti per le singole tipologie di servizio.

     2. Fino all’adozione dei regolamenti comunali di cui al comma 1, si applica la disciplina di cui al presente regolamento.

 

     Art. 41. (Personale dei servizi).

     1. Il presente regolamento dà attuazione all’articolo 23, comma 4 della l.r. 30/2005, relativamente all’espletamento della funzione di educatore professionale e di educatore animatore ed entra in vigore dal 1° gennaio 2007.


[1] Abrogato dall'art. 28 della L.R. 16 ottobre 2023, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 22 dicembre 2010, n. 9.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 del R.R. 22 dicembre 2010, n. 9.

[4] Articolo inserito dall'art. 3 del R.R. 22 dicembre 2010, n. 9.

[5] Articolo inserito dall'art. 3 del R.R. 22 dicembre 2010, n. 9.

[6] Articolo inserito dall'art. 3 del R.R. 22 dicembre 2010, n. 9.

[7] Comma così modificato dall'art. 4 del R.R. 22 dicembre 2010, n. 9.

[8] Comma così modificato dall'art. 5 del R.R. 22 dicembre 2010, n. 9.

[9] Comma così modificato dall'art. 5 del R.R. 22 dicembre 2010, n. 9.

[10] Comma così modificato dall'art. 6 del R.R. 22 dicembre 2010, n. 9.

[11] Alinea così modificato dall'art. 6 del R.R. 22 dicembre 2010, n. 9.