§ 38.7.65 - D.L. 22 luglio 1996, n. 389.
Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.7 edilizia residenziale pubblica
Data:22/07/1996
Numero:389


Sommario
Art. 1.  Utilizzo delle maggiori entrate da fondi ex Gescal.
Art. 2.  Accelerazione delle procedure finanziarie per i programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica.
Art. 3.  Programmi di riqualificazione urbana e programmi ex art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
Art. 4.  Accelerazione delle procedure.
Art. 5.  Indagini concernenti la fattibilità e la compatibilità degli interventi con la tutela degli interessi storici, artistici, architettonici ed archeologici.
Art. 6.  Destinazione dei fondi di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'art. 3della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 7.  Alloggi da destinare in locazione nelle zone ad alta tensione abitativa.
Art. 8.  Esperti.
Art. 9.  Tasso di interesse per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Art. 10.  Modalità di versamento dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dell'estinzione di altri diritti.
Art. 11.  Anagrafe degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Art. 12.  Interpretazione autentica.
Art. 13.  Interventi in materia di edilizia statale.
Art. 14.  Accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere di edilizia scolastica.
Art. 15.  Ordinanze per fronteggiare situazioni di grave crisi ambientale.
Art. 16.  Interventi in materia ambientale.
Art. 17.  Norme per la tutela del suolo.
Art. 18.  Entrata in vigore.


§ 38.7.65 - D.L. 22 luglio 1996, n. 389. [1]

Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale.

(G.U. 24 luglio 1996, n. 172).

 

Capo I

NORME DI SOSTEGNO E RILANCIO DELL'EDILIZIA PUBBLICA

 

Art. 1. Utilizzo delle maggiori entrate da fondi ex Gescal.

     1. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono così utilizzate:

     a) lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, come modificato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 302 del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, che verranno versati all'entrata dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui all'art. 3, primo capoverso;

     b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'art. 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalità di cui al punto 4.3 della delibera CIPE 10 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1995;

     c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali;

     d) lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994, da utilizzare per le finalità di cui all'art. 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nonché per la realizzazione, da parte degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, di alloggi di edilizia agevolata da cedere in locazione per uso abitativo al fine di garantire la mobilità di lavoratori dipendenti. A quest'ultima finalità le regioni destinano non meno di lire 200 miliardi dei suddetti fondi;

     e) lire 17 miliardi per la finalità di cui all'art. 5.

     2. Con i fondi di cui all'art. 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere finanziati interventi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana.

     3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per l'individuazione delle particolari categorie sociali destinatarie degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma 1, lettera c).

 

     Art. 2. Accelerazione delle procedure finanziarie per i programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica.

     1. I programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'art. 3, comma 7- bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi all'annualità 1989, i cui lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto per il mancato rilascio della concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 30 settembre 1996. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.), nei trenta giorni successivi, trasmette alle regioni l'elenco dei programmi per i quali non è stata rilasciata la concessione edilizia. Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nomina un commissario ad acta, il quale provvede entro i successivi trenta giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari ad acta, nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine, trasmettono al segretariato generale del C.E.R. l'elenco dei programmi costruttivi per i quali è stata rilasciata la concessione edilizia. Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione, il segretariato generale del C.E.R. procede alla revoca dei relativi finanziamenti.

     2. I programmi sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata, previsti dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 30 settembre 1996. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del C.E.R., previa diffida ad adempiere all'operatore affidatario del programma, procede alla revoca del finanziamento. In caso di mancato rilascio della concessione edilizia, si applica la procedura di cui al comma 1.

     3. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 2, per i quali i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati completati, si applicano, in deroga alle procedure finanziarie già stabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretariato generale del C.E.R. e gli operatori affidatari dei programmi suddetti, le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994.

Per la quota parte di lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano i massimali di costo di cui ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori.

Alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui sopra si provvede con le disponibilità derivanti dai fondi residui e dalle economie già realizzate sui programmi stessi, nonché con le minori spese derivanti dalle rinunce e revoche dai programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Fatti salvi gli accantonamenti per adeguamento delle aliquote IVA, eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'art. 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     4. I finanziamenti per l'edilizia agevolata già assegnati in attuazione dei programmi straordinari previsti dall'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resisi disponibili per effetto di provvedimenti di revoca, sono utilizzati per l'assegnazione definitiva di contributi che sono stati già deliberati ai sensi delle stesse leggi. Eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'art. 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ivi compresi i fondi destinati dalla delibera CIPE 30 luglio 1991 al completamento del programma di cui al decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7.

     5. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'art. 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali è stata data applicazione alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono revocati qualora i lavori, relativi a detti interventi, non siano iniziati entro e non oltre il 30 settembre 1996.

     6. Il termine del 31 dicembre 1995 di cui all'art. 22, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è prorogato al 31 dicembre 1996.

 

     Art. 3. Programmi di riqualificazione urbana e programmi ex art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

     1. [2].

     2. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'art. 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni, ancorché non ratificati, sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso art. 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La ratifica di detti programmi deve comunque avvenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, decorsi i quali il programma viene escluso dalla attribuzione dello stesso finanziamento. In ogni caso i finanziamenti non possono essere liquidati in pendenza della ratifica. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui all'art. 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tale fine viene accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo.

 

     Art. 4. Accelerazione delle procedure. [3]

 

     Art. 5. Indagini concernenti la fattibilità e la compatibilità degli interventi con la tutela degli interessi storici, artistici, architettonici ed archeologici.

     1. Per l'attuazione dei programmi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), e dell'art. 2, possono essere svolte indagini concernenti la fattibilità degli interventi e la compatibilità degli stessi con la tutela degli interessi storici, artistici, architettonici ed archeologici. Gli accertamenti che si rendono necessari per la tutela di detti interessi sono affidati dal comune nel rispetto della normativa sugli appalti e sulla base delle indicazioni formulate dall'Amministrazione preposta alla tutela dell'interesse stesso.

     2. Al relativo onere si fa fronte esclusivamente con i fondi di cui all'art. 1, comma 1, lettera e).

 

     Art. 6. Destinazione dei fondi di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'art. 3della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     1. Il 30 per cento dei fondi di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è utilizzato dal Ministero dei lavori pubblici per la progettazione e la realizzazione, anche sperimentale, di percorsi finalizzati alla eliminazione di barriere architettoniche nei collegamenti fra zone urbane di rilevante interesse per presenze storiche, artistiche, religiose o per sedi di attrezzature di servizi. Il predetto importo è versato all'entrata dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

 

     Art. 7. Alloggi da destinare in locazione nelle zone ad alta tensione abitativa.

     1. Il prezzo di acquisto degli immobili destinati all'uso abitativo può essere stabilito con riferimento al valore catastale degli stessi, vigente nell'anno di acquisizione, oppure può essere determinato in misura pari al valore locativo dell'immobile calcolato sulla base dei parametri di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, con possibilità di aumentare il prezzo così ottenuto fino al 20 per cento.

     2. Sono abrogati il sesto comma dell'art. 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e i commi 8 e 9 dell'art. 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.

 

     Art. 8. Esperti.

     1. Gli esperti di cui all'art. 8, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere scelti anche tra gli iscritti all'albo previsto dall'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507.

 

     Art. 9. Tasso di interesse per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. [4]

 

     Art. 10. Modalità di versamento dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dell'estinzione di altri diritti. [5]

 

     Art. 11. Anagrafe degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. [6]

 

     Art. 12. Interpretazione autentica.

     1. Le competenze attribuite al Comitato per l'edilizia residenziale dall'art. 6, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, devono intendersi comprensive della determinazione e della revisione dei limiti di reddito da applicare ai programmi ed agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresa la revisione dei limiti di reddito di cui agli articoli 20 e 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 13. Interventi in materia di edilizia statale.

     1. E' differita al 31 luglio 1996 l'entrata in vigore delle disposizioni degli articoli 4 e 5, limitatamente all'abrogazione delle norme della legge 14 marzo 1968, n. 292, relativa agli interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni immobili statali, del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368.

     2. Il termine di cui all'art. 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 30 giugno 1998 esclusivamente per gli immobili demaniali e per gli edifici di proprietà pubblica.

     3. La spesa di lire 500 milioni prevista dall'art. 3, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è da intendersi relativa anche agli anni 1995 e 1996. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede per l'anno 1995 a carico del capitolo 1159 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e per l'anno 1996 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1124 del medesimo stato di previsione per lo stesso anno 1996.

 

     Art. 14. Accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere di edilizia scolastica.

     1. I sindaci e i presidenti delle amministrazioni provinciali, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, convocano apposite conferenze di servizio ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora nella conferenza non si raggiunga l'unanimità, ove prescritta, anche in conseguenza della mancata comunicazione da parte delle amministrazioni regolarmente convocate, delle proprie valutazioni entro il termine fissato nella convocazione, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del sindaco o del presidente dell'amministrazione provinciale, anche agli effetti di cui al medesimo art. 14, comma 2-bis.

     2. I commissari ad acta nominati ai sensi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'art. 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono:

     a) convocare e presiedere conferenze di servizio finalizzate all'espletamento dei compiti loro assegnati, ivi incluso l'affidamento delle progettazioni; nelle ipotesi di cui al comma 1, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione interessata, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del commissario;

     b) espletare procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi di progettazione per opere che comportino una spesa superiore a 500 milioni, in conformità alle norme comunitarie, anche a valere sull'importo del mutuo concesso.

     3. L'approvazione dei progetti di massima ed esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

     4. La richiesta di cui all'art. 7, comma 8, del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 388, in relazione alle procedure di affidamento o di esecuzione di opere di edilizia scolastica che risultino sospese secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, può essere avanzata, in caso di inerzia dell'ente locale competente, dal commissario ad acta, dal prefetto o dal provveditore agli studi.

     5. In caso di mancata realizzazione delle opere, entro quattro anni dalla nomina del commissario ad acta, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione interessata, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può delegare al commissario i poteri previsti dall'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1994, n. 496, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370.

     6. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per un importo non superiore a 200 miliardi di lire, a comuni e province per interventi di edilizia scolastica da realizzare nelle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'obiettivo 1 indicato nell'allegato 1 al regolamento CEE n. 2081/93, con requisiti di necessità ed urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale, individuati con apposito programma predisposto dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate e approvato dal CIPE. I pareri delle regioni sono espressi entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si intendono resi in senso favorevole. Gli oneri di ammortamento dei mutui vengono assunti a carico del bilancio dello Stato, mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'art. 4, comma 2, del decreto- legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. In caso di mancato affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni dalla data della concessione del mutuo, ai relativi adempimenti provvede un commissario ad acta nominato dalla regione; ove questa non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario ad acta è nominato dal commissario di Governo.

     7. Allo scopo di consentire un più esaustivo utilizzo dei finanziamenti già disposti a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le quote dei finanziamenti autorizzati ai sensi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, comunque disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere riutilizzate nel termine del 30 giugno 1996, secondo le medesime modalità indicate nella legge di riferimento; nello stesso termine, e con le medesime procedure, potrà essere disposta una diversa destinazione dei relativi mutui, ancorché già concessi.

Il termine di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è differito al 30 giugno 1996.

     8. Fermo restando quanto indicato nell'art. 4 della legge 8 agosto 1994, n. 496, i finanziamenti disposti ai sensi della legge 23 dicembre 1991, n. 430, possono essere revocati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione competente che dovrà formulare il proprio parere nei dieci giorni successivi, qualora, nel termine perentorio del 31 dicembre 1995 gli enti locali, beneficiari degli stessi, non abbiano ancora attivato le formali procedure di richiesta dei rispettivi mutui presso la Cassa depositi e prestiti o, comunque, ove, entro duecento giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essi non siano stati ancora concessi. Le risorse che si renderanno così disponibili saranno riassegnate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attivazione di opere di edilizia scolastica caratterizzate da requisiti di necessità ed urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale, da realizzarsi in regioni anche diverse da quelle di originaria assegnazione dei fondi revocati. Una quota delle medesime risorse, non superiore a lire otto miliardi, può essere utilizzata dal Ministero della pubblica istruzione, per interventi di edilizia scolastica sperimentale, anche sulla base di convenzioni con istituti di ricerca od altri enti di comprovata qualificazione.

 

Capo II

INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE

 

     Art. 15. Ordinanze per fronteggiare situazioni di grave crisi ambientale.

     1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1994 (pubblicate nelle Gazzette Ufficiali n. 75 del 31 marzo 1994 e n. 81 dell'8 aprile 1994), del 23 giugno 1994 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1994), del 7 ottobre 1994 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 1994), del 7 novembre 1994 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 1994), dell'8 novembre 1994 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1994), del 22 novembre 1994 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994), del 4 gennaio 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 1995), del 31 marzo 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1995) e del 14 aprile 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1995), dirette a fronteggiare situazioni di grave crisi ambientale in atto in talune aree del territorio nazionale.

     2. Per le ordinanze di cui al comma 1, per le quali siano già stati effettuati nell'anno 1994 i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato di somme provenienti da disponibilità esistenti su capitoli di spesa e dalla revoca di finanziamenti già destinati ad interventi ambientali, è autorizzata, anche in deroga all'art. 17, comma terzo, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, la riassegnazione dei versamenti stessi al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995.

     3. Per il completamento degli interventi di risanamento della laguna di Orbetello è autorizzata la spesa di lire 8.800 milioni per l'anno 1995, da trasferire all'apposito commissario. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità iscritte al capitolo 7584 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995.

 

     Art. 16. Interventi in materia ambientale.

     1. Per il completamento dei programmi di interventi adottati dalle autorità di bacino e dalle regioni ai sensi dell'art. 2-bis del decreto- legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e al fine di consentire il trasferimento delle risorse previste dalla tabella 3, punti A e B, della delibera CIPE 21 dicembre 1993, relativa al Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 miliardi, in ragione di lire 130 miliardi per l'anno 1995, di lire 15,2 miliardi per l'anno 1996 e di lire 4,8 miliardi per l'anno 1997.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 7708 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     3. Per il completamento dei programmi di interventi adottati ai sensi dell'art. 8 della legge 28 agosto 1989, n. 305, è autorizzata la spesa di lire 5.130 milioni per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede a carico delle proiezioni dello stanziamento del capitolo 7712 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996.

     4. Al fine di completare i programmi di intervento per le aree a rischio di cui all'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 4.870 milioni per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995 e relative proiezioni per l'anno 1997.

     5. Il Ministro dell'ambiente provvede a trasferire le risorse di cui ai commi 1, 3 e 4, ai soggetti interessati, in conformità alla ripartizione disposta con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     6. Le risorse del programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, individuate nella tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993, così come modificata dalle delibere CIPE 3 agosto 1994, 20 dicembre 1994 e 21 dicembre 1995, sono proporzionalmente rideterminate dal Ministero dell'ambiente, relativamente all'anno 1995, sulla base dello stanziamento di lire 291.000 milioni e per gli anni 1996 e 1997, rispettivamente, sulla base degli stanziamenti di lire 238.000 milioni e di lire 290.500 milioni previsti nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, nonché delle disposizioni di cui al comma 4.

     7. Per l'attuazione degli interventi previsti dai piani di disinquinamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, predisposti anche a stralcio, il Ministero dell'ambiente può utilizzare i moduli procedimentali della programmazione negoziata, così come regolamentata dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predisposizione dei medesimi piani il Ministero dell'ambiente può stipulare accordi di programma con gli enti di cui all'art. 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

     8. Per le maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di progetti di opere il cui valore sia di entità superiore a lire 100 miliardi, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, per le relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per le conseguenti necessità logistiche ed operative, è posto a carico del soggetto committente il progetto, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo, da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per essere riutilizzata anche ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 17. Norme per la tutela del suolo.

     1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'art. 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è differito al 31 dicembre 1995. Le regioni adottano provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti da richiedere con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 1995.

     2. Il termine di cui all'art. 25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, è differito sino alla data di approvazione del piano per il parco ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

     3. Il sovracanone previsto dall'art. 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'art. 1, comma 2, della stessa legge per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice su apposito capitolo in conto entrata del bilancio dello Stato. Le relative somme sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai fini della erogazione agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dallo stesso Ministero dei lavori pubblici, in base ai criteri stabiliti nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono versate nel capitolo di cui alla presente disposizione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire i capitoli di bilancio di cui al presente comma.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative tra i capitoli 3404, 3405, 3406 e 3407 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

     5. Le somme derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei limiti delle risorse disponibili si intendono comprensive, rispettivamente, degli oneri relativi alla organizzazione ed alla partecipazione a convegni e alle spese di rappresentanza e degli oneri connessi alla organizzazione e alla partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale delle autorità di bacino di rilievo nazionale e del bacino sperimentale del fiume Serchio.

     6. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad anticipare alla Regione Campania, a valere sulle risorse allo stesso assegnate per le finalità di cui all'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni, gli importi necessari ad estinguere i crediti esistenti ed accertati alla data del 31 dicembre 1995 in relazione alle cinque gestioni sequestratarie degli impianti di depurazione della Regione Campania, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti esattori di versare i corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione agli enti gestori degli impianti. La materiale corresponsione degli importi è subordinata ad atto formale della Regione Campania, con il quale la stessa assume la consegna dei cinque impianti entro il 31 dicembre 1995 e si impegna ad elaborare un piano finanziario che prevede, a partire dal 1° gennaio 1996, la restituzione degli importi anticipati, nella misura di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. L'attività gestionale relativa ai cinque impianti, esercitata dopo la scadenza di quella contrattualmente a suo tempo prevista, e sino al 31 dicembre 1995, sarà oggetto di apposito accertamento tecnico- amministrativo, cui si provvederà mediante commissioni, ciascuna composta da tre membri, da nominarsi dal Ministro dei lavori pubblici. Gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni saranno a carico delle stesse risorse assegnate al Ministero dei lavori pubblici per le finalità di cui all'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. I compensi spettanti ai membri delle commissioni sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.

     7. Conservano validità ed efficacia le procedure già regolanti l'attività dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, adottate dal commissario ad acta ex art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, nei procedimenti posti in essere relativi all'attività a lui demandata dallo stesso decreto legislativo.

     8. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 8-quater dell'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si applica anche al personale in servizio presso le autorità di bacino di rilievo nazionale in posizione di comando o di distacco o di collocamento fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del comma 8-quater dell'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

     9. [7].

 

     Art. 18. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Il presente decreto non è stato convertito in legge.

[2] Modifica il comma 2, art. 2, della L. 17 febbraio 1992, n. 179.

[3] Sostituisce il comma 8 bis, art. 3, della L. 17 febbraio 1992, n. 179.

[4] Modifica i commi 12 e 18, art. 1, della L. 24 dicembre 1993, n. 560.

[5] Sostituisce il comma 13, art. 1, della L. 24 dicembre 1993, n. 560.

[6] Modifica il comma 6, art. 32, della L. 23 dicembre 1994, n. 724.

[7] Modifica il comma 1, art. 4, della L. 23 dicembre 1992, n. 505.