§ 57.1.32 - D.L. 10 giugno 1994, n. 370.
Interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:10/06/1994
Numero:370


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni recate dall'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1993, n. 484, sono prorogate per l'anno [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 57.1.32 - D.L. 10 giugno 1994, n. 370. [1]

Interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica.

(G.U. 14 giugno 1994, n. 137)

 

     Art. 1.

     1. Le disposizioni recate dall'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1993, n. 484, sono prorogate per l'anno scolastico 1994-95.

     2. Il limite massimo di mille unità di cui all'art. 456, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per le utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, presso uffici, enti ed associazioni, è ridotto, per l'anno scolastico 1994-1995, a 750 unità. Per il medesimo anno scolastico alle utilizzazioni presso le università degli studi ed altri istituti di istruzione superiore, ivi compresi gli istituti superiori di educazione fisica, per ricerche attinenti alle metodologie pedagogiche e, per gli istituti superiori di educazione fisica, anche per compiti di direzione tecnica, si fa luogo nel limite massimo di 80 unità.

     3. Resta ferma la possibilità di disporre comandi di personale della scuola presso l'Istituto superiore di educazione fisica di Roma e presso gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati, purchè con oneri a loro carico, secondo quanto disposto dall'art. 1-ter del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1993, n. 484.

     3-bis. E' istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, l'Osservatorio per la dispersione scolastica, composto dai rappresentanti degli organismi nazionali, regionali e locali competenti in materia, con compiti di valutazione degli interventi attuati e dei risultati conseguiti. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo rappresentante. Il Ministro ne determina la composizione con proprio regolamento, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Osservatorio si avvale della collaborazione dell'ufficio studi e programmazione del Ministero. L'istituzione e il funzionamento del predetto Osservatorio non determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale [2] .

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 8 agosto 1994, n. 496.

[2]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.