§ 98.1.27490 - D.L. 14 dicembre 1974, n. 658 .
Proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e modifiche e integrazioni alla legge 27 giugno 1974, n. 247


Settore:Normativa nazionale
Data:14/12/1974
Numero:658


Sommario
Art. 1.      I contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni e integrazioni, sono versati fino al 31 dicembre 1975 nelle misure e secondo le [...]
Art. 2.      Il termine previsto dal primo comma dell'art. 17 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, è prorogato al 31 marzo 1975
Art. 2. bis  [4]
Art. 3.      All'art. 18 del decrteto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, sono soppresse le parole «con proprio decreto»
Art. 4.      Il termine previsto dall'art. 3 della legge 19 gennaio 1974, n. 9, è prorogato fino al completamento delle opere comprese nei programmi disposti dal comitato istituito [...]
Art. 4. bis  [5]
Art. 4. ter  [6]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27490 - D.L. 14 dicembre 1974, n. 658 [1] .

Proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e modifiche e integrazioni alla legge 27 giugno 1974, n. 247

(G.U. 19 dicembre 1974, n. 322)

 

     Art. 1.

     I contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni e integrazioni, sono versati fino al 31 dicembre 1975 nelle misure e secondo le modalità previste dalle leggi stesse concernenti il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

     La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 15 novembre 1974 [2] .

 

          Art. 2.

     Il termine previsto dal primo comma dell'art. 17 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, è prorogato al 31 marzo 1975 [3] .

     Al predetto art. 17 è aggiunto il seguente comma:

     «Per il completamento dei programmi dei soppressi enti nazionali di edilizia deliberati anteriormente al 31 dicembre 1972 e non appaltati entro il 31 dicembre 1974, provvedono gli I.A.C.P. provinciali competenti per territorio con le norme di cui al primo comma».

 

          Art. 2. bis [4]

     Il comune di Ancona provvede all'attuazione dei programmi straordinari di costruzione nonché degli interventi di ristrutturazione edilizia e di risanamento nel centro storico della città di Ancona già deliberati dalla GESCAL ai sensi degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del D.L. 4 marzo 1972, n. 25, convertito nella L. 16 marzo 1972, n. 88, e dell'articolo 20 del D.L. 6 ottobre 1972, n. 552, convertito nella L. 2 dicembre 1972, n. 734, nonché alle eventuali varianti che si rendessero necessarie in sede esecutiva.

     I fondi già stanziati per tali interventi sono posti a disposizione ed accreditati al comune di Ancona.

     Il Ministero dei lavori pubblici ed il Comitato per l'edilizia residenziale sono autorizzati a disporre gli stanziamenti integrativi che si rendano necessari per sopravvenuti maggiori oneri e per completare i programmi di cui al primo comma.

     Rimangono ferme tutte le altre disposizioni previste dagli articoli 14, 15, 16 e 18 del D.L. 4 marzo 1972, n. 25, convertito nella L. 16 marzo 1972, n. 88, e dall'articolo 20 del D.L. 6 ottobre 1972, n. 552, convertito nella L. 2 dicembre 1972, n. 734, intendendosi la GESCAL sostituita dal comune di Ancona.

     Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su richiesta del comune di Ancona, il personale trasferito ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, e dell'articolo 23 del D.L. 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella L. 27 giugno 1974, n. 247, può essere utilizzato presso il comune stesso per le esigenze connesse all'attuazione del predetto programma, fino ad un massimo di venti unità.

     L'utilizzazione di cui al precedente comma non pregiudica l'inquadramento del personale trasferito presso l'ente di destinazione, che ha luogo a tutti gli effetti dal 1° gennaio 1975.

     Finché il personale predetto non sia effettivamente utilizzato dagli enti di destinazione, le relative retribuzioni gravano sui fondi destinati alla realizzazione degli interventi sopra specificati.

 

          Art. 3.

     All'art. 18 del decrteto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, sono soppresse le parole «con proprio decreto».

     Allo stesso articolo è aggiunto il seguente comma:

     «Con la procedura di cui al comma precedente, per gli interventi da realizzare dagli I.A.C.P., per far fronte ai maggiori oneri derivanti da variazione dei tassi di interesse dei mutui, il Ministro per i lavori pubblici può disporre l'adeguamento del contributo concesso ai sensi delle disposizioni vigenti, fermo restando che per i mutui contratti dagli I.A.C.P. con enti finanziatori diversi dalla Cassa depositi e prestiti l'integrazione può essere accordata fino ad un massimo di tre punti superiori al saggio di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti».

 

          Art. 4.

     Il termine previsto dall'art. 3 della legge 19 gennaio 1974, n. 9, è prorogato fino al completamento delle opere comprese nei programmi disposti dal comitato istituito dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, soppresso con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

     L'attività dei comitati prevista dal secondo comma del predetto articolo cessa il 31 dicembre 1974.

 

          Art. 4. bis [5]

     Per sopperire alle esigenze di cui all'articolo 18 del D.L. 2 maggio 1974, n. 115 convertito nella L. 27 giugno 1974, n. 247, nel testo integrato ai sensi del precedente articolo 3, il limite d'impegno autorizzato per l'anno 1975 ai sensi dell'articolo 19 del citato D.L. 2 maggio 1974, n. 115, ed iscritto al capitolo 8247 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno medesimo è elevato da 2 miliardi a 17 miliardi di lire.

     Alla copertura del maggiore onere di 15 miliardi di lire derivante dall'applicazione del precedente comma, si provvede con riduzione per corrispondente importo del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1975.

     Agli stessi fini, per il 1976 si provvede mediante iscrizione della somma di 5 miliardi di lire nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno. Inoltre con la legge di approvazione del bilancio relativo all'anno 1976 sarà stabilito lo stanziamento necessario per assicurare l'integrale finanziamento delle opere appaltate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e del primo comma dell'articolo 2 del presente decreto.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4. ter [6]

     I comitati di liquidazione degli enti edilizi soppressi ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, cessano dalla loro attività entro il 31 maggio 1975.

     Le ulteriori operazioni sono compiute dal competente ufficio del Ministero del tesoro.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 15 febbraio 1975, n. 7.

[2]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[3]  Termine prorogato al 30 settembre 1975 dall'art. 3 della L. 27 maggio 1975, n. 166.

[4]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[5]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[6]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.