§ 42.5.41 - Legge 19 gennaio 1974, n. 9.
Liquidazione della GESCAL, dell'ISES e dell'INCIS e proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.5 soppressione e trasformazione
Data:19/01/1974
Numero:9


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per i lavori pubblici provvede, mediante appositi comitati dotati di autonomia patrimoniale e contabile:
Art. 2.      I fondi necessari per la realizzazione delle opere e dei programmi di cui al precedente articolo 1, compresi quelli relativi all'attuazione del servizio sociale di cui all'articolo 14 della [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Il personale utilizzato presso il Ministero dei lavori pubblici ai sensi del quinto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, può essere [...]
Art. 5.      I contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versati, per un ulteriore periodo di quattro mesi, a decorrere dal 1° gennaio 1974, [...]
Art. 6. 
Art. 7.      Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 1° giugno 1971, n. 291, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 marzo 1974.
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1974.


§ 42.5.41 - Legge 19 gennaio 1974, n. 9. [1]

Liquidazione della GESCAL, dell'ISES e dell'INCIS e proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

(G.U. 11 febbraio 1974, n. 39).

 

     Art. 1.

     Il Ministro per i lavori pubblici provvede, mediante appositi comitati dotati di autonomia patrimoniale e contabile:

     a) alla liquidazione delle situazioni attive e passive della GESCAL, dello ISES e dell'INCIS;

     b) al completamento dei programmi deliberati dai predetti enti anteriormente al 31 dicembre 1972, già appaltati o in corso di appalto, nonchè al graduale trasferimento del patrimonio e dei programmi degli enti stessi alle amministrazioni ed enti di competenza, entro il 31 dicembre 1974, in base agli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

     Ciascuno dei comitati di cui al presente articolo è composto:

     a) da due esperti in materia giuridica ed economica designati dal Ministro per i lavori pubblici;

     b) da due funzionari designati dal Ministro per il tesoro, dei quali uno della Ragioneria generale dello Stato e l'altro della Direzione generale del tesoro;

     c) da un funzionario designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

     d) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

     I comitati sono nominati dal Ministro per i lavori pubblici e presieduti dallo stesso o da un suo delegato. Alla emanazione degli atti di amministrazione e di spesa il comitato delega uno dei suoi componenti.

     Sulle attività dei comitati di cui al presente articolo la Corte dei conti esercita il controllo a norma dell'articolo 12 della legge 11 marzo 1958, n. 259.

 

          Art. 2.

     I fondi necessari per la realizzazione delle opere e dei programmi di cui al precedente articolo 1, compresi quelli relativi all'attuazione del servizio sociale di cui all'articolo 14 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, occorrenti fino al completo trasferimento del personale agli enti destinatari, nonchè per il funzionamento degli uffici e dei comitati di cui alla presente legge, sono prelevati dalle disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed erogati secondo le modalità fissate dal Ministro per i lavori pubblici nei limiti delle necessità accertate dal Ministro per i lavori pubblici di intesa con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 3. [2]

     I compiti relativi al completamento del programma di costruzione ed alle assegnazioni degli alloggi di cui al piano triennale approvato per gli esercizi 1972-73-74 ai sensi della legge 20 dicembre 1960, n. 1676, vengono affidati agli istituti autonomi per le case popolari competenti per il territorio, fino al 31 dicembre 1974.

     Nei casi in cui gli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio non svolgono funzioni di stazione appaltante, rimangono in vita per gli stessi compiti e fino alla stessa data i comitati provinciali di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

 

          Art. 4.

     Il personale utilizzato presso il Ministero dei lavori pubblici ai sensi del quinto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, può essere destinato al CER ed ai comitati di cui all'articolo 1 della presente legge.

 

          Art. 5.

     I contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versati, per un ulteriore periodo di quattro mesi, a decorrere dal 1° gennaio 1974, nelle misure e secondo le modalità previste dalle leggi stesse concernenti il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

 

          Art. 6.

     Il termine di cui all'articolo 1 della legge 22 febbraio 1973, n. 37, è prorogato al 31 dicembre 1978 [3].

 

          Art. 7.

     Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 1° giugno 1971, n. 291, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 marzo 1974.

 

          Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1974.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Per una proroga del termine di cui al presente articolo vedi l'art. 4 del D.L. 14 dicembre 1974, n. 658.

[3] Comma così modificato dall'art. 10 bis del D.L. 13 agosto 1975, n. 376.