§ 6.6.1E - Legge 22 febbraio 1973, n. 37.
Proroga dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, recante norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:6. Appalti
Capitolo:6.6 disciplina generale
Data:22/02/1973
Numero:37


Sommario
Art. 1.      Il termine stabilito dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, recante norme per la revisione prezzi degli appalti di opere pubbliche, è fissato al 31 dicembre 1973
Art. 2.      Per tutti i lavori appaltati, o affidati dalle amministrazioni o aziende di Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici, comprese le amministrazioni [...]


§ 6.6.1E - Legge 22 febbraio 1973, n. 37.

Proroga dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, recante norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche.

(G.U. 26 marzo 1973, n. 78)

 

     Art. 1.

     Il termine stabilito dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, recante norme per la revisione prezzi degli appalti di opere pubbliche, è fissato al 31 dicembre 1973 [1] .

     Le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, continuano ad applicarsi anche ai lavori appaltati, concessi o affidati dopo il 31 marzo 1972 e fino all'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     Per tutti i lavori appaltati, o affidati dalle amministrazioni o aziende di Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici, comprese le amministrazioni indicate nel secondo comma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa, secondo le norme che la regolano, con esclusione di qualsiasi patto in contrario o in deroga.

 


[1]  Termine  prorogato al 31 dicembre 1975, con effetto 1° gennaio 1974, dall'art. 6, L. 19 gennaio 1974, n. 9 .