§ 2.3.31 - L.R. 18 giugno 1977, n. 43.
Contributi per l'assistenza medico-generica ai coltivatori diretti pensionati, proroga delle provvidenze di cui alla legge regionale 7 maggio 1976, n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta
Data:18/06/1977
Numero:43


Sommario
Art. 1.      In attesa della riforma sanitaria ed a partire dall'1 gennaio 1976, la Regione contribuisce ad assicurare, secondo le norme della presente legge, l'assistenza medico-generica ai coltivatori [...]
Art. 2.      Per le finalità di cui al precedente art. 1 la Regione eroga alle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti un contributo annuo per ogni pensionato e familiare a carico di lire 13.000.
Art. 3.      L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione provvederà, con proprio decreto, alla istituzione, presso ciascuna sede di cassa mutua provinciale coltivatori diretti, di commissioni così [...]
Art. 4.      Il versamento dei contributi avverrà da parte della Regione in rate quadrimestrali anticipate in ragione del numero dei pensionati iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente risultante dagli [...]
Art. 5.      Le provvidenze di cui alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 67, sono prorogate fino al 30 giugno 1977.
Art. 6.      La commissione di cui all'art. 4 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 67, è presieduta dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione o da un suo delegato e si riunisce almeno due [...]
Art. 7.      Qualora gli oneri di cui agli articoli 2 e 5 fossero assunti in tutto o in parte a carico del bilancio dello Stato, i benefici di cui alla presente legge saranno limitati alla quota [...]
Art. 8.      La Regione siciliana anticipa contributi in favore delle casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti i cui iscritti, a seguito del terremoto del gennaio 1968, sono stati [...]
Art. 9.      I contributi di cui all'art. 8 saranno pari al carico dei ruoli non riscossi dei contributi capitario ed integrativo di cui all'art. 22, lettere c e d, della legge 22 novembre 1954, n. 1136, [...]
Art. 10.      L'ammontare del carico dei ruoli di riscossione di cui al precedente art. 9 sarà fornito dai competenti uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati.
Art. 11.      Le casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti restituiranno alla Regione, ad avvenuta riscossione, l'ammontare dei contributi alle stesse attribuiti dallo Stato a seguito della [...]
Art. 12.      La Regione in ogni momento può adottare iniziative intese ad accertare la regolarità della gestione, nonché i criteri e le modalità di erogazione.
Art. 13. 
Art. 14.      Per le finalità di cui agli articoli 2, 5 e 8 della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, rispettivamente la spesa di lire 1.600 [...]
Art. 15.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.


§ 2.3.31 - L.R. 18 giugno 1977, n. 43.

Contributi per l'assistenza medico-generica ai coltivatori diretti pensionati, proroga delle provvidenze di cui alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 67, ed erogazione di contributi in favore delle casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti dei comuni colpiti dal terremoto del gennaio 1968.

(G.U.R. 21 giugno 1977, n. 27).

 

Art. 1.

     In attesa della riforma sanitaria ed a partire dall'1 gennaio 1976, la Regione contribuisce ad assicurare, secondo le norme della presente legge, l'assistenza medico-generica ai coltivatori diretti pensionati.

 

     Art. 2.

     Per le finalità di cui al precedente art. 1 la Regione eroga alle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti un contributo annuo per ogni pensionato e familiare a carico di lire 13.000.

     Qualora tali contributi risultino superiori al costo medio pro-capite sostenuto nell'anno precedente, i contributi medesimi saranno erogati fino a concorrenza di detto costo medio pro-capite, calcolato provincia per provincia.

     E' fatto obbligo alle casse mutue provinciali di trasmettere alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, il consuntivo delle spese sostenute nell'anno precedente per l'assistenza prevista dalla presente legge.

 

     Art. 3.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione provvederà, con proprio decreto, alla istituzione, presso ciascuna sede di cassa mutua provinciale coltivatori diretti, di commissioni così composte:

     a) dal presidente della cassa mutua provinciale, con funzioni di presidente;

     b) dal direttore della cassa mutua provinciale coltivatori diretti;

     c) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei coltivatori diretti.

     Le commissioni di cui al precedente comma esprimono il proprio parere sul costo medio pro-capite della assistenza medico-generica e sugli elenchi degli aventi diritto di cui al successivo art. 4.

 

     Art. 4.

     Il versamento dei contributi avverrà da parte della Regione in rate quadrimestrali anticipate in ragione del numero dei pensionati iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente risultante dagli elenchi delle casse mutue provinciali.

     Le casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti provvederanno a ripartire i contributi regionali tra le casse mutue comunali sulla base del numero dei rispettivi iscritti pensionati.

 

     Art. 5.

     Le provvidenze di cui alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 67, sono prorogate fino al 30 giugno 1977.

 

     Art. 6.

     La commissione di cui all'art. 4 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 67, è presieduta dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione o da un suo delegato e si riunisce almeno due volte al mese.

     Con la stessa periodicità si riuniscono le commissioni provinciali istituite con l'art. 3 della presente legge.

 

     Art. 7.

     Qualora gli oneri di cui agli articoli 2 e 5 fossero assunti in tutto o in parte a carico del bilancio dello Stato, i benefici di cui alla presente legge saranno limitati alla quota eventualmente non coperta dallo Stato.

     Le casse mutue provinciali di malattia dei coltivatori diretti restituiranno alla Regione i contributi da questa ricevuti in più.

 

     Art. 8.

     La Regione siciliana anticipa contributi in favore delle casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti i cui iscritti, a seguito del terremoto del gennaio 1968, sono stati esonerati, per effetto del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 182, della legge 5 febbraio 1970, n. 21, del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491, del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, nonché della legge 29 aprile 1976, n. 178, dal pagamento dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136, in attesa che lo Stato provveda alla ripartizione degli stanziamenti previsti dalle citate disposizioni legislative.

 

     Art. 9.

     I contributi di cui all'art. 8 saranno pari al carico dei ruoli non riscossi dei contributi capitario ed integrativo di cui all'art. 22, lettere c e d, della legge 22 novembre 1954, n. 1136, compilati dai competenti uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati degli anni 1975 e 1976.

     Detti contributi saranno versati in unica soluzione alle casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti di cui all'art. 8, secondo le modalità previste dall'art. 24, sesto comma, della richiamata legge 22 novembre 1954, n. 1136.

 

     Art. 10.

     L'ammontare del carico dei ruoli di riscossione di cui al precedente art. 9 sarà fornito dai competenti uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati.

 

     Art. 11.

     Le casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti restituiranno alla Regione, ad avvenuta riscossione, l'ammontare dei contributi alle stesse attribuiti dallo Stato a seguito della ripartizione degli stanziamenti previsti dalle disposizioni legislative richiamate all'art. 8 della presente legge.

     I presidenti delle stesse sono personalmente responsabili della destinazione delle anticipazioni ottenute a termini del precedente art. 8, nonché del rimborso delle medesime che dovrà essere effettuato entro cinque giorni dalla riscossione delle somme liquidate dallo Stato.

 

     Art. 12.

     La Regione in ogni momento può adottare iniziative intese ad accertare la regolarità della gestione, nonché i criteri e le modalità di erogazione.

 

     Art. 13. [1].

 

     Art. 14.

     Per le finalità di cui agli articoli 2, 5 e 8 della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, rispettivamente la spesa di lire 1.600 milioni, di lire 1.200 milioni e di lire 500 milioni.

     All'onere relativo si provvede con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 15.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 11 febbraio 1972, n. 3.