§ 2.3.28 - L.R. 7 maggio 1976, n. 67.
Contributi in favore delle casse mutue provinciali per i coltivatori diretti.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta
Data:07/05/1976
Numero:67


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere, con propri decreti, contributi alle casse mutue provinciali per i coltivatori diretti allo scopo di assicurare [...]
Art. 2.      Per ottenere i contributi di cui al precedente articolo, le casse mutue sono tenute a presentare apposita documentata relazione dalla quale risulti l'entità delle somme dovute, in applicazione [...]
Art. 3.      I contributi di cui alla presente legge, sentita la Commissione prevista al successivo art. 4, sono corrisposti in misura pari al 70 per cento delle somme dovute sino al 31 dicembre 1975, [...]
Art. 4.      La Commissione di cui all'articolo precedente è così composta:
Art. 5.      I contributi di cui all'art. 1 della presente legge saranno restituiti alla Regione in tutto o in parte nel caso in cui le casse mutue provinciali per i coltivatori diretti otterranno contributi [...]
Art. 6.      Per le finalità della presente legge è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 4.500 milioni.
Art. 7.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. [...]
Art. 8.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.


§ 2.3.28 - L.R. 7 maggio 1976, n. 67.

Contributi in favore delle casse mutue provinciali per i coltivatori diretti. [1]

(G.U.R. 12 maggio 1976, n. 27).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere, con propri decreti, contributi alle casse mutue provinciali per i coltivatori diretti allo scopo di assicurare l'assistenza sanitaria e specialistica.

 

     Art. 2.

     Per ottenere i contributi di cui al precedente articolo, le casse mutue sono tenute a presentare apposita documentata relazione dalla quale risulti l'entità delle somme dovute, in applicazione delle convenzioni vigenti, per le prestazioni specialistiche effettuate sino al 31 dicembre 1975 e di quelle che si prevede dovranno essere erogate per le prestazioni da effettuare sino al 31 dicembre 1976.

 

     Art. 3.

     I contributi di cui alla presente legge, sentita la Commissione prevista al successivo art. 4, sono corrisposti in misura pari al 70 per cento delle somme dovute sino al 31 dicembre 1975, all'atto della presentazione della relazione di cui al precedente articolo.

     La restante quota del 30 per cento unitamente alle spese che vanno dal 1 gennaio 1976 al 31 dicembre 1976 saranno erogate a presentazione dei rispettivi rendiconti previo espresso parere sull'ammissibilità della spesa da parte della Commissione regionale predetta.

 

     Art. 4.

     La Commissione di cui all'articolo precedente è così composta:

     1) dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione o da un suo delegato, che la presiede;

     2) da un dirigente della Ragioneria generale della Regione;

     3) da quattro rappresentanti dei coltivatori diretti di cui uno designato dall'Alleanza coltivatori siciliani, uno dal comitato regionale dell'Unione coltivatori italiani, e due dalla Federazione regionale coltivatori diretti.

     La Commissione, che sarà nominata dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, ha l'obbligo di sentire i rappresentanti provinciali delle organizzazioni predette e il direttore della cassa mutua della provincia interessata.

 

     Art. 5.

     I contributi di cui all'art. 1 della presente legge saranno restituiti alla Regione in tutto o in parte nel caso in cui le casse mutue provinciali per i coltivatori diretti otterranno contributi per l'assistenza sanitaria specialistica da parte dello Stato, in misura pari all'ammontare di questi ultimi.

 

     Art. 6.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 4.500 milioni.

 

     Art. 7.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20913 del bilancio per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 8.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Vedi la L.R. 18 giugno 1977, n. 43.