§ 2.3.14 - L.R. 11 febbraio 1972, n. 3.
Assistenza farmaceutica in favore dei coltivatori diretti.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta
Data:11/02/1972
Numero:3


Sommario
Art. 1.      L'assistenza farmaceutica, in forma diretta o indiretta, è estesa, nel territorio della Regione siciliana, ai coltivatori diretti titolari e coadiuvanti, ai pensionati coltivatori diretti e ai [...]
Art. 2.      Per assicurare l'assistenza farmaceutica prevista nel precedente articolo, l'Amministrazione regionale si avvale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM).
Art. 3.      Hanno diritto all'assistenza farmaceutica i coltivatori diretti titolari, coadiuvanti e i familiari a carico iscritti negli appositi elenchi degli Uffici provinciali dei contributi unificati e i [...]
Art. 4.      Gli aventi diritto fruiscono dell'assistenza farmaceutica prevista dalla presente legge su prescrizione adottata dai medici che prestano la loro opera in applicazione della legge 22 novembre [...]
Art. 5.      L'onere complessivo della spesa per l'assistenza farmaceutica è posto a totale carico del bilancio della Regione e viene determinato moltiplicando il costo medio netto, relativo al complesso dei [...]
Art. 6.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'INAM acconti trimestrali sugli importi dovuti, a norma del precedente articolo 5, per il complesso dei settori.
Art. 7.      Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1 luglio 1972 e sino a quando non saranno emanate apposite provvidenze in materia da parte dello Stato.
Art. 8.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 1.800 milioni per l'anno 1972 e di L. 3.600 milioni per l'anno 1973.
Art. 9.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.


§ 2.3.14 - L.R. 11 febbraio 1972, n. 3.

Assistenza farmaceutica in favore dei coltivatori diretti.

(G.U.R. 12 febbraio 1972, n. 6).

 

Art. 1.

     L'assistenza farmaceutica, in forma diretta o indiretta, è estesa, nel territorio della Regione siciliana, ai coltivatori diretti titolari e coadiuvanti, ai pensionati coltivatori diretti e ai rispettivi familiari a carico [1].

 

     Art. 2.

     Per assicurare l'assistenza farmaceutica prevista nel precedente articolo, l'Amministrazione regionale si avvale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM).

     Restano fermi i criteri, le modalità di erogazione, nonché i controlli adottati al riguardo dal predetto Istituto a norma delle vigenti disposizioni di legge.

 

     Art. 3.

     Hanno diritto all'assistenza farmaceutica i coltivatori diretti titolari, coadiuvanti e i familiari a carico iscritti negli appositi elenchi degli Uffici provinciali dei contributi unificati e i pensionati coltivatori diretti che, come tali, fruiscono di pensione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e i loro familiari a carico.

     Le Casse mutue provinciali dei coltivatori diretti provvedono a comunicare all'INAM i nominativi delle persone che risultano in possesso delle qualifiche indicate nel comma precedente.

     Hanno diritto all'assistenza prevista dalla presente legge anche coloro che, pur essendo in possesso dei requisiti indicati nel primo comma del presente articolo, sono in attesa di essere compresi negli elenchi degli Uffici provinciali del contributi unificati o di essere ammessi a fruire della pensione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Le Casse mutue provinciali dei coltivatori diretti, accertate le condizioni indicate nel comma precedente, provvedono a comunicare all'INAM anche i loro nominativi.

 

     Art. 4.

     Gli aventi diritto fruiscono dell'assistenza farmaceutica prevista dalla presente legge su prescrizione adottata dai medici che prestano la loro opera in applicazione della legge 22 novembre 1954, n. 1136 e successive aggiunte e modificazioni.

 

     Art. 5.

     L'onere complessivo della spesa per l'assistenza farmaceutica è posto a totale carico del bilancio della Regione e viene determinato moltiplicando il costo medio netto, relativo al complesso dei settori, sostenuto dall'INAM in Sicilia per ogni assistito per il numero degli assistibili di cui al precedente art. 3.

     Il costo medio netto è quello che risulta dal conto consuntivo dell'INAM, approvato dai competenti organi, per l'anno al quale l'assistenza si riferisce.

     Nessun'altra spesa è ammessa oltre a quella effettivamente sostenuta dall'INAM per il pagamento dei medicinali.

 

     Art. 6.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'INAM acconti trimestrali sugli importi dovuti, a norma del precedente articolo 5, per il complesso dei settori.

     L'ammontare di detti acconti non può superare l'80 per cento del costo quale risulta dal prodotto tra costo medio netto, relativo al complesso dei settori, sostenuto dall'INAM in Sicilia per ogni assistito, e il 25 per cento del numero degli assistibili a norma dell'articolo 3.

     Per la determinazione dell'ammontare degli acconti previsti nel precedente comma il costo medio netto è quello che risulta dall'ultimo conto consuntivo regolarmente approvato [2].

     La liquidazione finale sarà operata annualmente a chiusura dell'esercizio finanziario.

 

     Art. 7.

     Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1 luglio 1972 e sino a quando non saranno emanate apposite provvidenze in materia da parte dello Stato.

     In ogni caso l'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge avrà termine il 31 dicembre 1973.

 

     Art. 8.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 1.800 milioni per l'anno 1972 e di L. 3.600 milioni per l'anno 1973.

     All'onere ricadente nell'anno finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del cap.

     20911 del bilancio della Regione per l'anno 1971, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

     In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1971 è modificato come appresso:

     Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri, etc.

     Oggetto del provvedimento

     Partita che si riduce:

     - Provvedimenti per l'urbanistica e l'edilizia (in meno) 1.800.000.000 Partita che si aggiunge:

     - Assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti 1.800.000.000 All'onere ricadente nell'anno finanziario 1973 si farà fronte utilizzando il maggiore gettito dell'imposta di ricchezza mobile.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 9.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 18 giugno 1977, n. 43.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 febbraio 1973, n. 4.