§ 2.3.16 - L.R. 12 febbraio 1973, n. 4.
Integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 1972, n. 3, concernente l'assistenza farmaceutica in favore dei coltivatori diretti.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta
Data:12/02/1973
Numero:4


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.3.16 - L.R. 12 febbraio 1973, n. 4.

Integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 1972, n. 3, concernente l'assistenza farmaceutica in favore dei coltivatori diretti.

(G.U.R. 15 febbraio 1973, n. 8).

 

Art. 1. [1].

 

     Art. 2.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Sostituisce il terzo comma dell'art. 6 della L.R. 11 febbraio 1972, n. 3.