§ 4.1.24 - L.R. 1 luglio 1991, n. 20.
Norme integrative per l'attuazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, concernente: «Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale».


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:01/07/1991
Numero:20


Sommario
Art.  1. Norma transitoria
Art.  2. Contributi ai Comuni per gli studi delle zone turistiche predispostiprima del 22 dicembre 1989
Art.  3. Disposizioni per i piani attuativi
Art.  4. Mancata determinazione sulla domanda di concessione da parte del Sindaco
Art.  5. Mancata determinazione sull’istanza di autorizzazione a lottizzare o di stipula della convenzione
Art.  6. Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45
Art.  7. Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.
Art.  8. Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.
Art.  9. Modifiche dell’articolo 29 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (condotta urbanistica)
Art.  10. Modifiche dell’articolo 30 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45
Art.  11. Modifica dell’articolo 31 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.
Art.  12. Modifica dell’articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.
Art.  13. Modifica del titolo VI della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.
Art.  14. Modifica dell’articolo 41 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45
Art.  15. Norma finanziaria.


§ 4.1.24 - L.R. 1 luglio 1991, n. 20.

Norme integrative per l'attuazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, concernente: «Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale».

 

TITOLO 1

(INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1989, N. 45)

 

     Art. 1. Norma transitoria

1. Gli strumenti urbanistici comunali, generali ed attuativi, compresi gli studi di disciplina delle zone turistiche, adottati dal Consiglio comunale entro il 21 dicembre 1989, seguono il procedimento di formazione stabilito per ciascuno di essi dalle disposizioni vigenti in materia alla suddetta data previo parere del Comitato tecnico regionale per l’urbanistica.

2. Gli strumenti di cui al precedente comma sono comunque sottoposti per i loro contenuti alle norme di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.

3. Le norme di cui ai precedenti commi hanno validità un anno.

 

     Art. 2. Contributi ai Comuni per gli studi delle zone turistiche predispostiprima del 22 dicembre 1989

1. I contributi ai Comuni per gli studi delle zone turistiche predisposti prima del 22 dicembre 1989, nonché per la predisposizione del Piano degli accessi pubblici al mare, previsto dall’articolo 29 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, di cui al primo comma dell’articolo 59 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, sono erogati secondo le modalità previste dal secondo comma dell’articolo 41 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.

 

     Art. 3. Disposizioni per i piani attuativi

1. Per l’edificazione nelle zone omogenee C, D, F e G è obbligatoria la predisposizione del piano attuativo.

2. Nelle zone omogenee A, prive di strumento attuativo vigente, gli interventi di demolizione nonché quelli di ricostruzione sono subordinati alla redazione di un piano attuativo esteso almeno all’intero isolato.

3. Uno o più proprietari qualora dimostrino l’impossibilità, per mancanza di assenso degli altri proprietari, di predisporre un piano attuativo possono, previa autorizzazione del Comune, predisporre il piano esteso alla intera area. In tale ipotesi il piano si attuerà per stralci funzionali convenzionabili separatamente e i relativi oneri di urbanizzazione saranno ripartiti tra i diversi proprietari.

 

     Art. 4. Mancata determinazione sulla domanda di concessione da parte del Sindaco [1]

1. Nel caso in cui, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza di concessione o dalla presentazione dei documenti aggiuntivi richiesti, il Sindaco non abbia espresso le proprie determinazioni, l’interessato può avanzare istanza all’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, per l’intervento sostitutivo.

2. Entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza l’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica invita il Sindaco a pronunciarsi nei successivi 15 giorni.

3. Scaduto infruttuosamente detto termine, l’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica procede, nei 10 giorni successivi, con proprio decreto, alla nomina di un Commissario ad acta che si pronuncia sulla domanda di concessione, entro 30 giorni dalla data del ricevimento dell’incarico, sentita la Commissione edilizia.

 

     Art. 5. Mancata determinazione sull’istanza di autorizzazione a lottizzare o di stipula della convenzione [2]

1. Nel caso in cui, trascorsi 180 giorni dalla data di presentazione del piano di lottizzazione o dei documenti aggiuntivi richiesti, il Consiglio comunale non abbia deliberato sulla lottizzazione, l’interessato può avanzare istanza all’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica per l’intervento sostitutivo.

2. Entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza l’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica invita l’Amministrazione comunale a pronunciarsi nei successivi 30 giorni.

3. Scaduto infruttuosamente detto termine, l’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, procede, nei 10 giorni successivi, con proprio decreto alla nomina di un Commissario ad acta che provvede a convocare, entro 60 giorno dal ricevimento dell’incarico, il Consiglio comunale per l’esame del piano e ad adottare gli ulteriori provvedimenti sostitutivi che si rendessero necessari.

4. Nel caso in cui, trascorsi 60 giorni dal perfezionamento della procedura amministrativa di approvazione della lottizzazione, il Sindaco non abbia provveduto alla stipula della relativa convenzione, l’interessato può avanzare istanza all’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, il quale, previo invito al Sindaco ad adempiere entro un termine di 30 giorni e scaduto infruttuosamente detto termine, procede nei 10 giorni successivi alla nomina del Commissario ad acta, che provvede, entro 60 giorni dal ricevimento dell’incarico, alla stipula della convenzione, avvalendosi, ove necessario, dell’opere di un notaio libero professionista.

 

TITOLO 2

(MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1989, N. 45)

 

     Art. 6. Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45

1. All’articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"3. I piani territoriali paesistici debbono essere redatti:

a) per l’intero ambito territoriale costiero ai sensi degli articoli 12 e 13 della presente legge;

b) per gli ambiti territoriali individuati ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, e 8 agosto 1985, n. 431.

Essi possono, altresì , essere estesi ad ulteriori ambiti territoriali".

 

     Art. 7. Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.

1. Al primo comma dell’articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) sono fatte salve le opere di urbanizzazione e di servizio pubblico o comunque di preminente interesse pubblico. Sono altresì fatte salve le opere alberghiere ricettive così come definite nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, purché ricadenti oltre la fascia di 150 metri dal mare, previo nulla osta della Giunta regionale ed autorizzazione di cui all’articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il nulla osta della Giunta regionale, relativo alle opere alberghiere ricettive, così come definite nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, è rilasciato, su proposta dell’Assessore dell’urbanistica, previo parere dell’Assessorato del turismo."

 

     Art. 8. Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.

1. All’articolo 19, primo comma, della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"1) il Regolamento edilizio".

 

     Art. 9. Modifiche dell’articolo 29 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (condotta urbanistica)

1. L’articolo 29 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, è così modificato:

- il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e nei consorzi fra gli stessi può essere istituita, previo nulla osta del competente Assessorato regionale, la condotta urbanistica".

- il terzo comma, lettera b), è così integrato:

"b) da uno o più esperti di pianificazione urbanistica e territoriale laureati in ingegneria o architettura o in giurisprudenza in scienze agrarie o forestali o geologia".

 

     Art. 10. Modifiche dell’articolo 30 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45

1. L’articolo 30 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, è così modificato ed integrato:

- al primo comma, lettera a), le parole "urbanistica, tutela dell’ambiente e materie giuridiche" sono sostituite dalle parole "materia urbanistica, paesistica, tutela dell’ambiente e materie giuridiche connesse";

- dopo il secondo comma è aggiunto il seguente

"3. La Sezione di cui al comma precedente per lo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi del Servizio urbanistica dell’Assessorato regionale competente";

- al terzo comma, lettera a), le parole "urbanistica, tutela dell’ambiente e materie giuridiche" sono sostituite dalle parole "materia urbanistica, paesistica, tutela dell’ambiente e materie giuridiche connesse";

- dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"5. La Sezione di cui al comma precedente, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi del Settore circoscrizionale del Servizio urbanistica dell’Assessorato regionale competente".

 

     Art. 11. Modifica dell’articolo 31 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.

1. All’articolo 31 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, nel primo comma, la lettera b), è così sostituita:

"b) i Settori circoscrizionali del Servizio urbanistica e del Servizio regionale di vigilanza in materia edilizia, alle dipendenze dell’Assessorato regionale dell’Urbanistica".

 

     Art. 12. Modifica dell’articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.

1. All’articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, nel primo comma, lettera c), le parole "urbanistica, tutela dell’ambiente e materie giuridiche" sono sostituite dalle parole "Materia urbanistica, paesistica, tutela dell’ambiente e materie giuridiche connesse".

 

     Art. 13. Modifica del titolo VI della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.

1. La rubrica del titolo VI della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, è così modificata: le parole "delle bellezze naturali" sono sostituite dalle parole "del paesaggio e dei beni ambientali".

 

     Art. 14. Modifica dell’articolo 41 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45

1. All’articolo 41 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"3. I benefici di cui ai precedenti commi sono erogati a favore dei Comuni anche allo scopo di favorire il funzionamento delle condotte urbanistiche".

 

     Art. 15. Norma finanziaria.

1. Alle spese derivanti dall’applicazione dell’articolo 14 si fa fronte con le risorse già destinate alla concessione delle provvidenze previste dall’articolo 41 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.

2. Le spese derivanti dall’applicazione dell’articolo 11 della presente legge sono valutate in annue lire 36.000.000 e fanno carico ai capitoli 02016 e 02023 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1992 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

3. Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1991 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE

Capitolo 03016 -

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13)

L. 36.0000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2) della tabella A allegata alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria).

In aumento

02 - ASSESSORATO AFFARI GENERALI

Capitolo 02016 -

Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell’Amministrazione regionale( L.R. 17 agosto 1978, n. 51; L.R. 4 settembre 1978, n. 57; L.R.1 giugno 1979 n. 47; L.R. 28 febbraio 1981, n. 10; L.R. 28 luglio 1981, n. 25; L.R. 28 novembre 1981, n. 39; L.R. 19 novembre 1982, n. 42; L.R. 8 maggio 1984, n. 18; L.R. 25 giugno 1984, n. 33 art. 3; L.R. 5 agosto 1985, n. 17; L.R. 5 novembre 1985, n. 26; L.R. 26 agosto 1988, n. 32 e L.R. 24 ottobre 1988, n. 35 (spesa obbligatoria)

L. 33.000.000

Capitolo 02023 -

Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale (spesa obbligatoria)

L. 3.000.000

04 - ASSESSORATO ENTI LOCALI

Capitolo 04159

(Denominazione variata) - Contributi per la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici locali e l’adeguamento degli stessi alla pianificazione regionale (art. 41, L.R. 22 dicembre 1989, n. 45); contributi per i piani di razionalizzazione del traffico urbano (art. 59 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13); contributi ai Comuni per il funzionamento delle condotte urbanistiche (art. 14 della presente legge).


[1] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 23 aprile 2015, n. 8.

[2] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 23 aprile 2015, n. 8.