§ 3.3.40 - L.R. 14 settembre 1987, n. 37.
Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 istruzione
Data:14/09/1987
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Finalità).
Art. 3.  (Interventi).
Art. 4.  (Destinatari).
Art. 5.  (Enti di gestione).
Art. 6.  (Statuti degli enti).
Art. 7.  (Organi degli enti).
Art. 8.  (Consiglio di amministrazione).
Art. 9.  (Funzioni del consiglio di amministrazione).
Art. 10.  (Modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione).
Art. 11.  (Scioglimento del consiglio di amministrazione).
Art. 12.  (Presidente dell'ente).
Art. 13.  (Composizione del collegio dei revisori dei conti).
Art. 14.  (Competenze del collegio dei revisori dei conti).
Art. 15.  (Direttore dell'ente).
Art. 16.  (Mezzi finanziari e patrimonio dell'ente).
Art. 17.  (Controllo).
Art. 18.  (Procedimento di controllo).
Art. 19.  (Programmazione regionale).
Art. 20.  (Commissione regionale per il diritto allo studio).
Art. 21.  (Funzioni della Giunta regionale).
Art. 22.  (Assegno di studio).
Art. 23.  (Criteri per l'attribuzione dell'assegno di studio).
Art. 24.  (Divieto di cumulo).
Art. 25.  (Studenti portatori di handicaps).
Art. 26.  (Borse di studio).
Art. 27.  (Prestiti d'onore).
Art. 28.  (Sussidi straordinari).
Art. 29.  (Contributi per la frequenza di corsi di laurea e di diploma).
Art. 30.  (Domande di contributo).
Art. 31.  (Concessione del contributo).
Art. 32.  (Contributo per spese di viaggio).
Art. 33.  (Regolamento di organizzazione e di gestione dei servizi).
Art. 34.  (Partecipazione al costo dei servizi).
Art. 35.  (Criteri di accertamento del reddito).
Art. 36.  (Falsità nella dichiarazione).
Art. 37.  (Servizi abitativi).
Art. 38.  (Norme per l'ammissione a servizi abitativi).
Art. 39.  (Servizi mense).
Art. 40.  (Commissione di controllo).
Art. 41.  (Facilitazioni di trasporto).
Art. 42.  (Servizi sanitari e di medicina preventiva).
Art. 43.  (Servizio editoriale e librario).
Art. 44.  (Servizi per attività culturali, ricreative e turistiche).
Art. 45.  (Servizi sportivi).
Art. 46.  (Servizio di orientamento professionale).
Art. 47.  (Norma transitoria).
Art. 48.  (Trasferimento delle funzioni e dei beni).
Art. 49.  (Stato giuridico del personale).
Art. 50.  (Tasse e contributi).
Art. 51.  (Norma finanziaria).


§ 3.3.40 - L.R. 14 settembre 1987, n. 37.

Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della

Sardegna.

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto).

     Con la presente legge la Regione Sarda, nell'esercizio delle competenze delegate ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, disciplina la materia dell'assistenza scolastica a favore degli studenti universitari, nel rispetto dell'autonomia e del pluralismo delle istituzioni, ed in conformità con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale.

 

     Art. 2. (Finalità).

     In armonia con quanto disposto dagli artt. 3, 33, 34 della Costituzione gli interventi previsti dalla presente legge sono volti a:

     - promuovere l'accesso e facilitare la frequenza dei corsi universitari, post-universitari e d'istruzione superiore;

     - permettere il raggiungimento dei più alti gradi d'istruzione e di preparazione professionale agli studenti capaci e meritevoli, rimuovendo gli ostacoli d'ordine economico e sociale che a ciò si frappongono;

     - favorire l'orientamento verso facoltà, istituti d'istruzione superiore, corsi post-universitari le cui materie d'insegnamento siano coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e con la realtà produttiva e sociale della Sardegna.

     La realizzazione di tali finalità avviene mediante la collaborazione della Regione con gli enti locali, le Università, e gli Istituti di istruzione superiore.

 

     Art. 3. (Interventi).

     Le finalità di cui al precedente art. 2 sonò perseguite mediante l'attuazione dei seguenti interventi:

     1) assegni di studio e borse di studio;

     2) servizi abitativi,

     3) prestiti d'onore;

     4) servizi di mensa;

     5) facilitazioni di trasporto;

     6) servizi di orientamento professionale;

     7) servizi editoriali e librari;

     8) servizi per attività culturali, ricreative e turistiche;

     9) servizi sanitari e di medicina preventiva;

     10) servizi di promozione sportiva;

     11) servizi speciali per studenti portatori di handicaps;

     12) servizi intesi a facilitare la frequenza dei soggetti di cui all'ultimo comma dell'articolo seguente;

     13) ogni altro servizio utile a favorire l'attuazione del diritto allo studio.

 

     Art. 4. (Destinatari).

     Delle prestazioni e dei servizi di cui al precedente art. 3 possono fruire gli studenti iscritti a corsi di laurea e di diploma, scuole e corsi di perfezionamento tenuti presso le Università e gli Istituti superiori di cui agli artt. 1, 20 e 198 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, che operano nel territorio della Regione anche mediante sezioni staccate, nonché gli studenti iscritti ai corsi delle Accademie di belle arti che operano nel territorio della Regione anche mediante sezioni staccate [1].

     Di tali prestazioni e servizi possono fruire altresì studenti iscritti alle facoltà di cui all'art. 10, n. 2, della l. 25 marzo 1985, n. 121, operanti in Sardegna, all'atto della definizione delle procedure ivi previste.

     Nell'attuazione degli interventi è garantita la parità di trattamento, indipendentemente dalla Regione di provenienza dei destinatari.

     Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi e coloro ai quali sia stata riconosciuta la qualità di rifugiato politico sono legittimati a fruire degli interventi di cui alla presente legge secondo i principi della vigente legislazione nazionale.

 

TITOLO II

NORME DI ORGANIZZAZIONE

 

     Art. 5. (Enti di gestione).

     Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3 della presente legge sono istituiti nei comuni sede di Ateneo appositi enti denominati enti regionali per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.), aventi personalità giuridica di diritto pubblico.

     Gli enti - dotati di autonomia amministrativa, contabile e di gestione

- realizzano, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale

ed in collaborazione con le Università e gli Istituti superiori, gli

interventi di cui al precedente art. 3.

     Le modalità di funzionamento degli enti sono disciplinate dalla presente legge, dallo statuto e dal regolamento interno.

     Gli enti si articolano in uffici - anche decentrati - strutturati per raggruppamenti di attività affini.

 

     Art. 6. (Statuti degli enti).

     Gli statuti - predisposti dal consiglio di amministrazione degli enti a maggioranza assoluta dei componenti - sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale.

     Gli statuti stabiliscono:

     1) le modalità di elezione dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché i casi di revoca, decadenza e sostituzione dei medesimi;

     2) le modalità di convocazione, di adunanza e di votazione relative all'attività del consiglio di amministrazione;

     3) quanto altro previsto dalla presente legge.

 

     Art. 7. (Organi degli enti).

     Sono organi degli enti il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 8. (Consiglio di amministrazione).

     Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

     1) tre rappresentanti della Regione, di cui uno designato dalla Giunta regionale e due eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ad un solo nominativo;

     2) un rappresentante per ogni Comune sede di Ateneo eletto dai rispettivi consigli comunali. Qualora trascorrano 180 giorni dalla richiesta di designazione senza che il Comune interessato provveda ad eleggere il proprio rappresentante e fino a che non intervenga l'elezione, la rappresentanza del Comune nel consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U. viene garantita dal Sindaco [2];

     3) il rettore di ciascuna Università od un suo delegato;

     4) tre rappresentanti del corpo docente eletti dalle rispettive categorie;

     5) tre rappresentanti degli studenti, che siano in corso di laurea all'atto dell'elezione, eletti dagli studenti medesimi.

     La durata del consiglio di amministrazione di ciascun E.R.S.U. è pari a quella dei consigli di amministrazione delle rispettive Università.

     Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore.

     Ai componenti il consiglio di amministrazione competono le indennità previste per gli enti del primo gruppo del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 1986, n. 165 e i rimborsi previsti per gli amministratori degli enti regionali.

     Ai componenti dei Consigli di Amministrazione che siano docenti universitari o ricercatori a tempo pieno, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni, e del decreto legge 2 maggio 1987, n. 57, convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 1987, n. 158, spetta esclusivamente, a titolo di rimborso spese, il gettone di presenza di cui alla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, nella misura prevista dalla lettera c) del terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale n. 27 citata [3].

     In sede di prima applicazione della presente legge, vengono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione, in rappresentanza del corpo docente ai sensi del precedente n. 4), i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nelle elezioni indette con decreti del Presidente della Giunta regionale 30 maggio 1988, n. 77, e 22 giugno 1988, n. 119, e successive modifiche [3].

 

     Art. 9. (Funzioni del consiglio di amministrazione).

     Il consiglio di amministrazione dell'ente ha le seguenti funzioni:

     - predispone lo statuto e le sue modifiche;

     - nomina il direttore;

     - propone la pianta organica alla Giunta regionale, che l'approva, sentita la competente Commissione consiliare;

     - delibera i regolamenti relativi al funzionamento degli organi interni, agli affari inerenti il personale ed alla gestione dei servizi;

     - approva il bilancio di previsione;

     - approva i conti consuntivo e patrimoniale entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario;

     - delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;

     - delibera sull'acquisto di beni immobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati, e sulle relative autorizzazioni;

     - delibera su ogni altro provvedimento di competenza dell'ente per il quale non sia espressamente prevista la competenza degli altri organi.

 

     Art. 10. (Modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione).

     Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi, o, in via straordinaria, su iniziativa del presidente o su richiesta di cinque suoi componenti.

     Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti il consiglio.

     Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice, ad eccezione di quelle concernenti lo statuto e le sue modifiche, per le quali è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

 

     Art. 11. (Scioglimento del consiglio di amministrazione).

     In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative, di prescrizioni programmatiche o di direttive da parte del consiglio di amministrazione, si procede al suo scioglimento con decreto del Presidente della Giunta; su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentita la competente Commissione consiliare.

     Contestualmente la Giunta provvede alla nomina di un commissario per la gestione dell'ente.

     Entro 90 giorni dalla data di scioglimento del consiglio deve procedersi alla sua ricostituzione.

 

     Art. 12. (Presidente dell'ente).

     Il consiglio di amministrazione nella prima riunione elegge tra i suoi membri, con votazioni separate, il presidente ed il vice presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

     Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, da esecuzione alle delibere del consiglio medesimo, provvede all'ordinaria amministrazione, firma gli atti ed i documenti.

     Nei casi di necessità ed urgenza e qualora non sia possibile convocare il consiglio, adotta - sentito il direttore - i provvedimenti di competenza del consigliere stesso, ad eccezione degli atti a contenuto generale, sottoponendoli a ratifica in occasione della prima seduta consiliare.

     In caso di assenza o d'impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente.

 

     Art. 13. (Composizione del collegio dei revisori dei conti).

     Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio regionale con votazioni separate e con voto limitato a un solo nominativo, scelti fra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

     I componenti il collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica per il periodo di durata del consiglio di amministrazione.

     Il presidente del collegio dei revisori dei conti è eletto dal collegio stesso fra i tre membri effettivi.

     Ai componenti il collegio dei revisori competono le indennità previste per gli enti del primo gruppo dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 1986, n. 165 e i rimborsi previsti per gli amministratori degli enti regionali.

 

     Art. 14. (Competenze del collegio dei revisori dei conti).

     Il collegio dei revisori dei conti :

     1) verifica i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, predisponendo altresì la relazione illustrativa;

     2) controlla la gestione economica e finanziaria dell'ente;

     3) presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'ente.

     Il presidente del collegio o un revisore suo delegato ha facoltà di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

 

     Art. 15. (Direttore dell'ente).

     Il direttore dell'E.R.S.U., scelto tra i funzionari direttivi in servizio di ruolo presso l'Ente, è nominato dal consiglio di amministrazione con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti.

     Il direttore dirige il personale, sovraintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi, cura gli atti contabili ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dal regolamento dell'ente.

 

     Art. 16. (Mezzi finanziari e patrimonio dell'ente).

     L'ente dispone dei seguenti mezzi finanziari:

     a) finanziamento della Regione per il funzionamento dell'ente e per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;

     b) tasse e contributi di cui all'art. 50 della presente legge;

     c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali;

     d) entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi.

     Il patrimonio dell'ente, destinato al raggiungimento delle finalità istituzionali, è costituito da:

     - i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Opera universitaria all'atto del decreto ministeriale di trasferimento di cui all'art. 33, comma terzo, del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348;

     - i beni mobili ed immobili acquistati dall'ente con i contributi regionali di cui alla lett. a), del comma precedente;

     - i beni mobili ed immobili acquistati per effetto di donazioni, eredità e legati.

 

     Art. 17. (Controllo).

     Il controllo sugli atti degli enti è esercitato dalla Giunta regionale secondo le modalità previste per gli enti strumentali della Regione.

     Sono sottoposte al controllo anche di merito le deliberazioni concernenti il regolamento organico del personale, i regolamenti di amministrazione, di contabilità e di economato, il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo, l'alienazione e l'acquisto di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito e di azioni, l'accettazione di donazioni, eredità e legati, i contratti e le altre trasformazioni e riduzioni del patrimonio di importo superiore a lire 100.000.000, le emissioni di prestiti e di obbligazioni, la assunzione di mutui e prestiti, le liti attive e passive, le transazioni.

     Il controllo di merito è teso ad assicurare la coerenza delle delibere degli enti con gli indirizzi ed i programmi della Giunta e del Consiglio regionale.

 

     Art. 18. (Procedimento di controllo).

     Le deliberazioni indicate dall'articolo precedente ad eccezione di quelle relative ai bilanci preventivi, alle variazioni ai bilanci ed ai rendiconti, per i quali si applica l'art. 34 della l.r. 5 maggio 1983, n. 11 divengono esecutive qualora entro 30 giorni dal loro ricevimento non venga pronunciato dalla Giunta l'annullamento per vizi di legittimità, ovvero la non approvazione per motivi di merito.

     Le deliberazioni soggette al solo controllo di legittimità devono essere trasmesse alla Giunta entro 10 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza.

     Le predette deliberazioni diventano esecutive qualora non venga pronunciato l'annullamento per vizi di legittimità entro 20 giorni dalla data di ricevimento.

     I termini di cui al primo ed al terzo comma rimangono sospesi qualora vengano richiesti ulteriori elementi istruttori. In tal caso la Giunta deve provvedere entro 20 giorni dalla data di ricevimento degli elementi integrativi.

 

TITOLO III

FUNZIONI DELLA REGIONE

 

     Art. 19. (Programmazione regionale).

     Entro il mese di marzo di ogni anno la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e previo parere della Commissione regionale di cui al successivo art. 20, approva il piano di interventi per il diritto allo studio universitario.

     Il piano, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, indica gli obiettivi da realizzarsi, in via prioritaria e determina l'ammontare dei finanziamenti globali per ciascun E.R.S.U.

     Il piano, inoltre, stabilisce le direttive per l'organizzazione e la gestione degli interventi da parte degli E.R.S.U. e per il loro coordinamento con i servizi del diritto allo studio nella scuola di ogni ordine e grado, con i servizi socio sanitari e di educazione permanente, nonché con quelli delle altre istituzioni culturali.

     Il piano stabilisce altresì, in correlazione con l'andamento del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT, l'adeguamento annuale delle seguenti voci: limiti di reddito familiare per l'attribuzione degli assegni di studio di cui al successivo art. 22; entità dell'assegno di studio di cui al successivo art. 22; fase di reddito e di disagio cui correlare le tariffe dei servizi ai sensi del successivo art. 34.

     La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può erogare acconti sui finanziamenti regionali destinati agli interventi previsti dalla presente legge per un ammontare complessivo non superiore al 50% della somma già assegnata per ciascun E.R.S.U. nell'anno precedente.

 

     Art. 20. (Commissione regionale per il diritto allo studio). [4]

     E' istituita la Commissione regionale per il diritto allo studio universitario, nominata con decreto del Presidente della Giunta e composta da:

     - l'Assessore regionale della pubblica istruzione o un suo delegato, che la presiede;

     - i rettori delle Università o i loro delegati;

     - presidenti degli E.R.S.U.;

     - i direttori degli E.R.S.U.;

     - i sindaci dei comuni sedi di Ateneo o i loro delegati;

     - i presidenti delle province o i loro delegati;

     - tre studenti per ciascun Ateneo, eletti dagli studenti medesimi;

     - tre docenti per ciascun Ateneo, di cui un ordinario, un associato ed un ricercatore, eletti dal corpo docente;

     - tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

     - tre componenti designati dalle organizzazioni regionali degli imprenditori operanti nei settori agricolo, industriale e commerciale.

     Ove le organizzazioni sindacali e quelle imprenditoriali dei settori agricolo, industriale e commerciale non provvedano alla designazione dei propri rappresentanti entro trenta giorni dalla relativa richiesta da parte dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, la Commissione può essere comunque nominata, fatta salva la possibilità di integrazione in caso di eventuale designazione successiva.

     La commissione dura in carica tre anni.

     In caso di decadenza o cessazione dall'incarico di un componente si procede alla sua sostituzione fino alla scadenza della commissione stessa. Per i componenti di origine elettiva alla sostituzione si provvede mediante il ricorso al primo dei non eletti.

     La commissione si riunisce di diritto il primo giorno non festivo del mese di novembre, nonché su iniziativa dell'Assessore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

     La commissione esprime e formula proposte sulla predisposizione e sulle modalità di attuazione del piano annuale degli interventi; esprime parere sulle deliberazioni degli E.R.S.U. in materia di statuti, regolamenti interni, bilanci di previsione, tariffazione dei servizi; promuove iniziative per lo sviluppo, il miglioramento ed il coordinamento delle attività previste dalla presente legge.

     Ai componenti la commissione spettano le indennità ed i compensi previsti dalla l.r. 11 giugno 1974, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 21. (Funzioni della Giunta regionale).

     La Giunta regionale:

     - esercita le funzioni di vigilanza sull'attività degli E.R.S.U. ai sensi dell'art. 4 della l.r. 7 gennaio 1977, n. 1;

     - delibera, con decreto del suo Presidente, lo scioglimento dei consigli di amministrazione degli E.R.S.U. ai sensi dell'art. 11 della presente legge:

     - delibera, con decreto del suo Presidente, l'indizione delle elezioni per la formazione degli organi di origine elettiva previsti dalla presente legge, fissandone tempi e modalità in accordo con le Università;

     - realizza il servizio di orientamento ed informazione professionale ai sensi del successivo art. 46.

 

TITOLO IV

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

 

CAPO I

PROVVIDENZE DI NATURA PECUNIARIA

 

     Art. 22. (Assegno di studio). [5]

     L'assegno di studio è attribuito per la frequenza di un solo corso di laurea, mediante l'espletamento di un pubblico concorso, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal consiglio di amministrazione dell'ente.

     Sono legittimati a partecipare al concorso coloro che:

     a) appartengono a nuclei familiari aventi un reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non superiore a lire 18.000.000 decurtato dei trattamenti percepiti a titolo di indennità integrativa speciale o di contingenza per una cifra pari all'indennità integrativa speciale degli impiegati civili dello Stato;

     b) abbiano superato il numero di esami stabilito per ogni facoltà dal consiglio di amministrazione di ciascun ERSU in applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, come modificati dall'art. 3, commi terzo e quarto, della legge 21 aprile 1969, n. 162.

     Il reddito si intende comprensivo dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia, ed è elevabile di lire 1.000.000 per ciascun componente a carico.

     L'importo dell'assegno di studio è fissato in lire 500.000 per gli studenti che appartengono a famiglia residente nel Comune ove ha sede l'Università o in località di Comune dalla quale si possa raggiungere quotidianamente la sede medesima; in lire 1.500.000 per gli altri. Il consiglio di amministrazione identifica le località dalle quali si possa raggiungere quotidianamente la sede della Università, in rapporto alla distanza dal centro sede di Ateneo o ai collegamenti per il tramite dei mezzi pubblici di trasporto.

     In costanza dei requisiti di cui al comma secondo l'assegno di studio è confermato sino all'ultimo anno di corso.

 

     Art. 23. (Criteri per l'attribuzione dell'assegno di studio). [6]

     L'attribuzione dell'assegno è effettuata sulla base del seguente ordine di priorità:

     a) agli studenti appartenenti a famiglie di più disagiate condizioni economiche, con particolare riferimento a quelle il cui reddito derivi da lavoro dipendente o da pensione o da lavoro autonomo le cui condizioni economiche siano equiparabili;

     b) a parità di reddito, agli studenti più meritevoli in base ai voti di profitto;

     c) a parità di merito, agli studenti con famiglia propria e, infine, al più anziano d'età.

     Le priorità indicate al comma precedente sono specificate nel piano annuale previsto dall'art. 19 della presente legge, mediante l'indicazione di coefficienti di reddito e di merito.

     Sulla base dei coefficienti così determinati il consiglio di amministrazione di ciascun ERSU provvede alla formulazione di una graduatoria tra gli aventi diritto.

 

     Art. 24. (Divieto di cumulo).

     L'assegno di studio non è cumulabile con altre forme di contribuzione di natura pecuniaria.

     Lo studente legittimato a godere di più forme di assistenza è tenuto ad esercitare l'opzione.

 

     Art. 25. (Studenti portatori di handicaps).

     Qualora il soggetto legittimato a fruire dell'assegno di studio appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della L. 30 marzo 1971, n. 118, oppure ad altre categorie di disabili protette dalla legge, l'importo dell'assegno può essere elevato con delibera motivata dal consiglio di amministrazione.

     Il diritto all'assegno può essere convertito in:

     - dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato;

     - assegnazione di alloggi;

     - assegnazione di un accompagnatore o di un assistente agli studi;

     - ogni strumento idoneo a superare l'handicap individuale.

     A tale fine il consiglio di amministrazione emana apposito regolamento.

 

     Art. 26. (Borse di studio).

     L'ente può istituire borse di studio annuali, da attribuirsi per concorso a favore degli studenti che - pur trovandosi in condizioni economiche disagiate - non abbiano potuto fruire di altre forme di assistenza.

     L'importo della borsa di studio non può superare i due terzi di quello previsto per l'assegno di studio.

     Possono altresì essere istituite per concorso borse di studio per la preparazione di tesi di laurea e per la frequenza - anche all'estero - di corsi di perfezionamento e di specializzazione in materie di rilevante interesse scientifico e culturale con particolare riguardo agli obiettivi del programma di sviluppo della Regione.

     Le borse di cui al comma precedente sono incompatibili con tutte le altre borse equiparabili o aventi le medesime finalità.

 

     Art. 27. (Prestiti d'onore).

     L'ente può concedere prestiti d'onore agli studenti universitari particolarmente meritevoli, purché abbiano superato gli esami dell'anno accademico precedente previsti dal piano di studi prescelto.

     I prestiti sono concessi a tasso agevolato su delibera del consiglio di amministrazione dell'ente. Quest'ultimo stabilisce altresì le modalità per la restituzione.

 

     Art. 28. (Sussidi straordinari).

     Agli studenti in disagiate condizioni economiche ai sensi del precedente art. 22 che, per gravi motivi di salute o per la frequenza di corsi universitari all'estero, non abbiano potuto ottemperare alle condizioni di cui al secondo comma del medesimo articolo, può essere erogata annualmente, e per un massimo di due anni, una somma comunque non superiore all'importo dell'assegno di studio, con delibera motivata del consiglio di amministrazione dell'ente.

     La deroga è applicabile anche con riferimento alla fruizione dei servizi abitativi di cui all'art. 38.

 

     Art. 29. (Contributi per la frequenza di corsi di laurea e di diploma).

     Agli studenti sardi ed ai figli di lavoratori emigrati all'estero in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 della presente legge che intendano frequentare corsi di laurea e di diploma di cui all'art. 4, non istituiti presso gli Atenei e gli istituti di istruzione superiore operanti nell'Isola, la Regione concede un contributo, pari all'ammontare dell'assegno di studio, qualora presso le sedi prescelte non siano previste forme di assistenza pecuniaria in favore degli studenti universitari.

     Il disposto di cui al comma precedente non si applica per la frequenza di corsi universitari all'estero.

 

     Art. 30. (Domande di contributo).

     Il contributo di cui all'art. precedente è concesso su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il mese di settembre di ogni anno presso l'Assessorato della pubblica istruzione, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 22.

     Alla domanda dovranno essere allegati:

     - copia dell'auto-certificazione di cui al secondo comma dell'art. 35;

     - copia dell'iscrizione presso la sede universitaria o l'istituto di istruzione superiore prescelto;

     - certificato attestante la residenza in Sardegna da almeno cinque anni o, per i figli di lavoratori emigrati, certificato di stato di famiglia e dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 3, n. 4, del decreto assessoriale 29 dicembre 1978, n. 2214.

     Al termine di ogni anno accademico il beneficiario è tenuto a presentare un'attestazione rilasciata dalla sede universitaria o dall'istituto di istruzione superiore frequentati dalla quale risultino gli esami del corso di laurea o di diploma prescelti, il numero di esami sostenuto ed il voto riportato in ciascuno di essi.

 

     Art. 31. (Concessione del contributo).

     Nell'ambito della somma stanziata annualmente con apposita norma della legge finanziaria, in base al piano annuale di cui all'art. 19, i contributi sono concessi, entro il mese di ottobre di ogni anno, con decreto dell'Assessore della pubblica istruzione, sulla base di una graduatoria formulata secondo i criteri di priorità di cui al precedente art. 23.

 

     Art. 32. (Contributo per spese di viaggio).

     Ai soggetti beneficiari delle provvidenze di cui al precedente art. 29 e con le medesime procedure, la Regione concede altresì una maggiorazione pari al 10% della somma globalmente percepita a titolo di contributo per spese di viaggio.

     La stessa maggiorazione è concessa agli studenti sardi o figli di lavoratori emigrati all'estero che godono di assegni di studio o di altre provvidenze pecuniarie attribuite per concorso in sedi universitarie, per la frequenza di corsi di laurea non esistenti in Sardegna.

     La maggiorazione è altresì concessa ai figli di lavoratori emigrati all'estero in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 per la frequenza presso le sedi universitarie e gli istituti di istruzione superiore della Isola

     Il disposto di cui ai commi precedenti non si applica per la frequenza di corsi universitari all'estero.

 

CAPO II

SERVIZI

 

     Art. 33. (Regolamento di organizzazione e di gestione dei servizi).

     Il consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U. predispone ed approva il regolamento di organizzazione e di gestione dei servizi erogati dall'ente, armonizzandolo con le esigenze di carattere didattico e scientifico delle Università e degli Istituti superiori.

     Il regolamento deve prevedere forme d'incentivazione

dell'associazionismo cooperativo finalizzato alla gestione, da parte dei destinatari della presente legge dei servizi culturali, sportivi ed editoriali.

     Le cooperative costituite per la gestione dei servizi di cui al comma precedente devono essere composte per almeno un terzo da studenti universitari iscritti a non oltre il terzo anno fuori corso del rispettivo corso di laurea.

     Il consiglio di amministrazione procede annualmente alla verifica dei suddetti requisiti.

     Nel regolamento devono altresì essere previste forme di partecipazione degli studenti al controllo sulla gestione dei servizi.

 

     Art. 34. (Partecipazione al costo dei servizi).

     Gli studenti partecipano al costo dei servizi in proporzione del reddito. A tal fine il consiglio di amministrazione determina la tariffazione dei servizi in correlazione con le seguenti tre fasce di reddito:

     - prima fascia: comprende gli studenti appartenenti a nuclei aventi un reddito massimo pari a quello necessario per l'accesso al concorso per l'assegno di studio;

     - seconda fascia: comprende gli studenti appartenenti a nuclei familiari aventi un reddito pari a quello previsto nella prima fascia, maggiorato fino al 50%;

     - terza fascia: comprende gli studenti appartenenti a nuclei familiari aventi un reddito pari a quello previsto nella prima fascia, maggiorato fino al 100%.

     I servizi sono fruiti al prezzo di costo effettivo dagli utenti che risultano al di fuori della terza fascia di reddito.

 

     Art. 35. (Criteri di accertamento del reddito).

     Per l'accertamento del reddito l'ente deve far riferimento a quello dichiarato per l'anno precedente - ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - da tutti i componenti il nucleo familiare dello studente.

     Il reddito è comprovato con le dichiarazioni previste dalla l. 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

     L'ente può avvalersi della facoltà di cui all'art. 7, comma settimo, del d.l. 1º ottobre 1973, n. 580, convertito in l. 30 novembre 1973, n. 776.

     Per gli studenti di nazionalità straniera e per quelli italiani il cui nucleo familiare risiede all'estero il reddito di cui al primo comma è accertato dall'ente sulla base di dichiarazioni rilasciate dagli uffici fiscali dei paesi d'origine o dei paesi stranieri in cui risiede il nucleo familiare, debitamente tradotte, e vistate dall'autorità diplomatica o consolare italiana e munite della attestazione del controvalore in lire italiane.

     Per gli apolidi ed i rifugiati politici le condizioni di reddito sono accertate dall'ente con le modalità più idonee.

 

     Art. 36. (Falsità nella dichiarazione).

     Allo studente che abbia dichiarato il falso o presentato una dichiarazione non corrispondente al vero, fatte salve le eventuali sanzioni penali e disciplinari, è immediatamente interdetto l'accesso al servizio, dal quale rimarrà escluso per tutto il successivo corso di studi.

 

     Art. 37. (Servizi abitativi).

     Gli enti realizzano e gestiscono per gli studenti residenze e collegi universitari. Nel caso in cui tali strutture siano insufficienti rispetto alla domanda di utenza, gli enti hanno facoltà di stipulare convenzioni per l'uso di edifici in proprietà di altri soggetti - pubblici e privati - purché siano garantite agli studenti le medesime condizioni di accesso e di godimento previste per i servizi di alloggio gestiti in forma diretta.

     Presso i centri residenziali di cui al primo comma sono organizzati spazi per servizi collettivi interni, quali biblioteche, sale di svago, sale per riunioni. Il consiglio di amministrazione dell'ente può autorizzare la utenza esterna di tali strutture.

     Mediante accordi e convenzioni il consiglio di amministrazione dell'ente può altresì consentire ad enti locali, associazioni culturali, enti pubblici e privati, l'uso delle strutture abitative per attività culturali e di turismo scolastico compatibili con l'utenza interna.

 

     Art. 38. (Norme per l'ammissione a servizi abitativi). [7]

     Alle strutture abitative di accede mediante un pubblico concorso, bandito annualmente dagli enti.

     Possono partecipare al concorso per l'accesso alle strutture abitative gli studenti che risultino iscritti fino al secondo anno fuori corso e che abbiano i requisiti di reddito di cui al precedente art. 22.

     L'ammissione al concorso è subordinata alla presentazione delle autocertificazioni di cui al precedente art. 35.

     Per l'assegnazione degli alloggi il consiglio di amministrazione di ciascun ERSU procede alla formulazione di una graduatoria sulla base dei coefficienti di reddito e di merito di cui al precedente art. 23.

     Una quota degli alloggi disponibili non inferiore ad un quinto deve essere comunque riservata agli iscritti al primo anno di corso.

 

     Art. 39. (Servizi mense).

     Il servizio di mensa è gestito direttamente dagli E.R.S.U. La gestione mediante appalto é ammessa solo in caso d'impossibilità della gestione diretta per carenza di personale o di strutture, purché siano assicurate le medesime forme di controllo previste dall'articolo seguente.

     Sono legittimati a fruire del servizio secondo le modalità di cui agli artt. 19 e 34 della presente legge gli studenti iscritti a non oltre il quarto anno fuori corso. Gli iscritti agli anni successivi possono fruirne al costo reale. Per costo reale si intende il costo diretto riferito a ciascun pasto [8].

     Sono legittimati altresì a fruire del servizio al suo costo reale gli studenti iscritti alle scuole medie superiori dei comuni sede di Ateneo, purché ciò non pregiudichi la funzionalità del servizio né comporti oneri aggiuntivi per l'ente, ed a condizione che lo stesso ente provveda direttamente alla gestione.

     L'utenza del personale universitario docente e non docente, nonché quella dei partecipanti ai dottorati di ricerca sono regolate da apposite convenzioni stipulate tra le università e gli E.R.S.U. nel rispetto del principio dell'erogazione a costo reale.

 

     Art. 40. (Commissione di controllo).

     Per il controllo sulla gestione del servizio di cui all'articolo precedente il consiglio di amministrazione di ciascun E.R.S.U. nomina un'apposita commissione formata da cinque membri. Di essi due sono designati dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, i restanti tre sono scelti tra gli studenti di ciascun Ateneo e designati dai loro rappresentanti in seno al consiglio stesso.

 

     Art. 41. (Facilitazioni di trasporto).

     Gli enti stipulano con le aziende di trasporto apposite convenzioni per l'applicazione di tariffe agevolate a favore degli studenti universitari, nonché per la fruizione gratuita del servizio da parte dei soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 della l. 30 marzo 1971, n. 118.

 

     Art. 42. (Servizi sanitari e di medicina preventiva).

     La dimora per motivi di studio fuori dall'abituale residenza dà diritto ad accedere ai servizi di assistenza e di medicina preventiva dell'unità sanitaria locale nella cui zona è ubicato l'Ateneo ai sensi del quarto comma dell'art. 19 della l. 23 dicembre 1978, n. 833.

     Gli studenti stranieri fruiscono dell'assistenza sanitaria in base al disposto di cui alla lett. a) dell'art. 6 della l. 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 43. (Servizio editoriale e librario).

     Il servizio editoriale e librario ha lo scopo di favorire, in collaborazione con l'Università e nel rispetto dell'autonomia della ricerca scientifica e della pluralità degli orientamenti culturali, la produzione e la diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario, audio-televisivo e di ogni altro tipo di strumento e sussidio didattico destinato ad uso universitario.

     La produzione del materiale sarà effettuata in collaborazione con l'Università.

     Il servizio editoriale e librario può essere gestito anche in forma cooperativa ed associativa.

     Può essere altresì promossa, in collaborazione con l'Università, con enti locali, con enti e istituti pubblici o privati, la costituzione di centri di ascolto audio-televisivo, anche in forma decentrata.

 

     Art. 44. (Servizi per attività culturali, ricreative e turistiche).

     L'ente promuove e favorisce:

     a) l'organizzazione di dibattiti, conferenze, seminari e spettacoli;

     b) la creazione di posti di ritrovo per studenti, dotati di strumenti ricreativi e d'informazione;

     c) gli scambi culturali, i viaggi ed i soggiorni in Italia ed all'estero con finalità di studio.

     I servizi di cui al comma precedente sono organizzati in collaborazione con l'Università e gli enti locali.

 

     Art. 45. (Servizi sportivi).

     L'ente favorisce l'accesso degli studenti agli impianti sportivi universitari nonché a quelli appartenenti o gestiti da enti locali.

     L'ente promuove altresì l'organizzazione di attività sportive ed agonistiche, sia nell'ambito universitario sia in collaborazione con le federazioni sportive.

 

     Art. 46. (Servizio di orientamento professionale).

     Il Servizio di orientamento professionale ha lo scopo di indirizzare gli studenti, compresi coloro che frequentano l'ultima classe delle scuole secondarie superiori, nella scelta degli studi, in relazione alle loro aspirazioni culturali e professionali ed alle possibilità di occupazione.

     Il servizio è realizzato dalla Regione, di concerto con l'Università, avvalendosi delle strutture degli E.R.S.U.

     La Regione fornisce annualmente agli E.R.S.U. dati sulle rilevazioni statistiche relative all'andamento del mercato del lavoro ed agli sbocchi occupazionali.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 47. (Norma transitoria). [9]

     Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono essere perfezionati i procedimenti per l'elezione dei membri dei consigli di amministrazione degli enti e per la loro costituzione, di cui al precedente art. 8.

     Nei tre mesi successivi i consigli di amministrazione degli enti adottano gli statuti e li trasmettono al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 6.

     Fino a quando non sono perfezionati i procedimenti previsti dal presente articolo, le Opere universitarie continuano ad esercitare le funzioni a mezzo dei propri organi.

     Ad integrazione dello stanziamento di L. 4.000.000.000, disposto con l'art. 58 - quarto comma della l.r. 24 febbraio 1987, n. 6 (legge finanziaria), - è autorizzata, nello stesso anno 1987, la concessione di un ulteriore finanziamento di lire 8.330.000.000 (cap. 11078/01) a favore delle Opere universitarie di Cagliari e di Sassari per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma e per gli adempimenti di cui al successivo art. 49, quinto comma.

     In attesa della definizione dei procedimenti di cui all'art. 10, n. 2, della L. 15 marzo 1985, n. 121, gli E.R.S.U. sono autorizzati a stipulare convenzioni con le Facoltà di cui al medesimo articolo, finalizzate a consentire agli studenti ad esse iscritti il godimento dei servizi previsti dalla presente legge.

     Per l'anno accademico 1988-1989, in deroga a quanto stabilito dall'art. 23 della presente legge, i coefficienti di reddito e di merito sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

 

     Art. 48. (Trasferimento delle funzioni e dei beni).

     Le funzioni già spettanti ai sensi dell'art. 189 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, alle Opere universitarie delle Università e degli Istituti di istruzione superiore statali e non statali sono esercitate dalla Regione ai sensi dalla presente legge.

     Gli enti istituiti con la presente legge succedono nella proprietà dei beni mobili ed immobili e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi delle Opere universitarie.

 

     Art. 49. (Stato giuridico del personale).

     Gli E.R.S.U. succedono alle Opere universitarie nei rapporti di impiego concernenti il personale da queste dipendente.

     Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli E.R.S.U. sono equiparati a tutti gli effetti a quelli dei dipendenti dell'Amministrazione regionale.

     Il rapporto di impiego è disciplinato dalla l.r. 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Ai fini previsti dai precedenti commi, gli organi di amministrazione degli E.R.S.U. deliberano il regolamento organico del personale previsto dall'art. 9 entro sessanta giorni dal loro insediamento, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'area regionale, adeguando il regolamento stesso alle norme delle predette leggi regionali, ivi comprese quelle relative all'inquadramento nel nuovo assetto professionale stabilito dalla l.r. 15 gennaio 1986, n. 6. I regolamenti organici adottati ai sensi del presente comma sono approvati contestualmente dalla Giunta regionale.

     Gli organi di amministrazione delle soppresse Opere universitarie provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e durante il regime transitorio di cui al terzo comma dell'art. 47, ad adeguare i preesistenti regolamenti organici alle norme di stato giuridico e di trattamento economico del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, come previste dalla l.r. 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, con effetto della data di trasferimento del personale delle Opere universitarie alla Regione in forza del decreto del Ministero della pubblica istruzione del 22 dicembre 1983 adottato ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

 

     Art. 50. (Tasse e contributi).

     I proventi di natura tributaria a favore della Regione, previsti da disposizioni di legge e costituiti dalle tasse di cui agli artt. 2 e 4 della l. 18 dicembre 1951, n. 1551, sono versati dalle Università e dagli Istituti superiori direttamente al tesoriere dell'ente.

     Le tasse di cui all'art. 190 del testo unico approvato con r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, sono versate direttamente da parte dei singoli contribuenti al tesoriere dell'ente.

 

     Art. 51. (Norma finanziaria).

     Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in lire 19.130.000.000 nell'anno finanziario 1987 ed in lire 13.800.000.000 nell'anno finanziario 1988 ed in quelli successivi.

     (Omissis).

     A partire dall'anno finanziario 1988 si fa fronte alla spesa di lire 13.800.000.000, con l'utilizzazione delle somme assegnate dallo Stato alla Regione per l'attuazione dell'assistenza scolastica a favore degli studenti universitari e con parte delle risorse proprie di carattere permanente, destinate nel 1987 all'applicazione della presente legge.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 78, comma 2, della L.R. 28 aprile 1992, n. 6.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 59 della L.R. 22 gennaio 1990, n. 1.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 7 giugno 1989, n. 28.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 7 giugno 1989, n. 28.

[4] Articolo così modificato dall'art. 78, comma 1, della L.R. 28 aprile 1992, n. 6.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 ottobre 1988, n. 34.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 ottobre 1988, n. 34.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 24 ottobre 1988, n. 34.

[8] Comma così modificato ed integrato dall'art. 4 della L.R. 24 ottobre 1988, n. 34.

[9] Articolo così integrato dall'art. 5 della L.R. 24 ottobre 1988, n. 34.