§ 6.3.62 - L.R. 11 marzo 2003, n. 3.
Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:11/03/2003
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Quadro finanziario di riferimento).
Art. 2.  (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi di carattere continuativo o ricorrente e pluriennale).
Art. 3.  (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa).
Art. 4.  (Reiscrizione di somme a destinazione specifica).
Art. 5.  (Conservazione di stanziamenti).
Art. 6.  (Autorizzazione all’assunzione di nuove obbligazioni).
Art. 7.  (Cofinanziamento regionale).
Art. 8.  (Integrazioni alle autorizzazioni di spesa).
Art. 9.  (Finalizzazioni stanziamenti di spesa).
Art. 10.  (Fondo regionale autonomia scolastica).
Art. 11.  (Fondo regionale occupazione).
Art. 12.  (Modifiche alla l.r. 19 dicembre 2001, n. 35).
Art. 13.  (Realizzazione di strumenti di programmazione).
Art. 14.  (Fondo per la montagna).
Art. 15.  (Modifica alla l.r. 24 dicembre 1998, n. 45).
Art. 16.  (Rinnovo autorizzazioni).
Art. 17.  (Fondo di rotazione per la progettazione).
Art. 18.  (Manutenzione idraulica).
Art. 19.  (Rinegoziazione dei mutui regionali di edilizia agevolata).
Art. 20.  (Ambienti fonoassorbenti).
Art. 21.  (Dati statistici).
Art. 22.  (Modifiche alla l.r. 4 febbraio 2003, n. 2).
Art. 23.  (Asili nido).
Art. 24.  (Modifiche alla l.r. 2 giugno 1992, n. 21).
Art. 25.  (Modifica alla l.r. 13 novembre 2001, n. 27).
Art. 26.  (Modifiche denominazioni capitoli).
Art. 27.  (Interventi a sostegno attività teatrali).
Art. 28.  (Emissione buoni obbligazionari regionali).
Art. 29.  (Gestione del debito e cartolarizzazioni).
Art. 30.  (Anticipazioni di cassa per le ASL).
Art. 31.  (Variazioni agli stanziamenti relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale).
Art. 32.  (Attuazione dei programmi comunitari).
Art. 33.  (Attuazione del decentramento amministrativo).
Art. 34.  (Rateizzazione recupero crediti).
Art. 35.  (Semplificazioni procedurali).
Art. 36.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 6.3.62 - L.R. 11 marzo 2003, n. 3.

Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2003).

(B.U. 17 marzo 2003, n. 22).

 

Art. 1. (Quadro finanziario di riferimento).

     1. Per il periodo 2003/2005 le entrate a legislazione vigente sono stimate:

     a) anno 2003: euro 2.873.194.355,82;

     b) anno 2004: euro 2.552.856.900,28;

     c) anno 2005: euro 2.623.005.769,28.

 

     Art. 2. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi di carattere continuativo o ricorrente e pluriennale).

     1. Ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 6 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), l’entità delle spese per l’esecuzione di leggi regionali che prevedono l’attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita, per l’anno 2003, negli importi indicati nella tabella “A” allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa).

     1. Per l’anno 2003, è autorizzato il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, per gli importi determinati nella misura indicata nella tabella “B” allegata alla presente legge.

 

     Art. 4. (Reiscrizione di somme a destinazione specifica).

     1. L’elenco delle somme a destinazione specifica da reiscrivere sugli stanziamenti di competenza delle UPB dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003, ai sensi dell’articolo 36 della l.r. 31/2001, è stabilito in relazione al contenuto dell’allegata tabella “D”.

     2. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata a reiscrivere le economie accertate, i recuperi e i rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali.

 

     Art. 5. (Conservazione di stanziamenti).

     1. Le somme disponibili sugli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2002 inclusi nell’allegata tabella “E”, non impegnate a norma dell’articolo 46 della l.r. 31/2001 entro il termine dell’esercizio medesimo, sono conservate nel conto dei residui per essere impegnate nel corso dell’esercizio 2003.

 

     Art. 6. (Autorizzazione all’assunzione di nuove obbligazioni).

     1. Per l’anno 2003, è consentita l’assunzione di obbligazioni a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa, elencate nella tabella “F”, e per gli importi a fianco di ciascuna indicati, sempreché le obbligazioni stesse non vengano a scadenza prima dell’anno 2004.

 

     Art. 7. (Cofinanziamento regionale).

     1. Per il cofinanziamento regionale di programmi statali sono autorizzate, per l’anno 2003, le seguenti spese:

     a) euro 516.456,89 a carico dell’UPB 3.20.04 per gli interventi di cui alla legge 215/1992;

     b) euro 154.937,00 a carico dell’UPB 3.20.05 per l’attuazione del programma statale di cui all’articolo 12 del d.p.r. 314/2000;

     c) euro 158.035,81 a carico dell’UPB 3.09.06 per gli interventi previsti dalla legge 499/1999;

     d) euro 1.859.245,00 a carico dell’UPB 5.28.08 per gli interventi previsti dall’articolo 71 della legge 448/1998;

     e) euro 513.724,74 a carico dell’UPB 4.22.01 per gli interventi previsti dal programma INFEA;

     f) euro 200.000,00 a carico dell’UPB 4.23.02 per il completamento della rete di monitoraggio qualità aria-ambiente;

     g) euro 200.000,00 a carico dell’UPB 4.23.02 per gli interventi previsti dalla legge 166/2002;

     h) euro 103.300,00 a carico dell’UPB 5.31.06 per la realizzazione del piano di utilizzo dei fondi UMTS per lo sviluppo del SBN nel territorio regionale;

     i) euro 130.000,00 a carico dell’UPB 3.12.02 per gli interventi volti alla realizzazione del programma tetti fotovoltaici.

 

     Art. 8. (Integrazioni alle autorizzazioni di spesa).

     1. Per le finalità di cui all’articolo 11 della legge 431/1998 è autorizzata la spesa di euro 79.017,90 a valere sul capitolo di bilancio 42603104/2003.

     2. Per la prosecuzione del rimborso agli Enti locali delle rate dei mutui accesi per la realizzazione di parcheggi, compresi nel programma decennale definito ai sensi dell’articolo 3 della legge 122/1989, così come riportato nell’allegato 5 del programma regionale del trasporto pubblico locale, è autorizzata, per l’anno 2003, la spesa di euro 1.020.976,73. La somma occorrente è iscritta a carico dell’UPB 4.27.04 dello stato di previsione della spesa.

     3. Per le spese dell’Osservatorio regionale per le politiche sociali, istituito con del. giunta reg. 1° agosto 2001, n. 1768, ai sensi della legge 328/2000, è autorizzata, per l’anno 2003, la spesa di euro 43.898,84 a carico dell’UPB 5.29.07.

     4. Per la copertura della spesa necessaria per il gruppo di lavoro in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al d.p.c.m. 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), istituito con del. giunta reg. 18 dicembre 2000, n. 2769, è autorizzata, per l’anno 2003, la spesa di euro 87.797,67 a carico dell’UPB 5.29.07.

     5. Per la concessione ai Comuni singoli o associati e alle IPAB di contributi per gli interventi destinati alle strutture socio-assistenziali e alle finalità di cui alla l.r. 6 novembre 2002, n. 20, è autorizzata, per l’anno 2003, la spesa di euro 3.000.000,00 a carico dell’UPB 5.30.02.

     6. È autorizzata la spesa di euro 400.000,00 per la concessione di contributi a soggetti in condizione di disabilità e di euro 100.000,00 per azioni rivolte ai soggetti anziani. La somma di euro 500.000,00 è iscritta nell’UPB 5.30.07.

     7. Per la concessione di un contributo straordinario allo Sferisterio, è autorizzata, per l’anno 2003, la spesa di euro 500.000,00 a carico dell’UPB 5.31.04.

     8. Per la concessione di un contributo per il miglioramento architettonico e per l’adeguamento della sicurezza della struttura teatrale “Le Muse” di Ancona, è autorizzata, per l’anno 2003, la spesa di euro 100.000,00 a carico dell’UPB 5.31.04.

     9. Per la concessione di un contributo per il miglioramento e la messa a norma delle strutture teatrali regionali, è autorizzata, per l’anno 2003, la spesa di euro 200.000,00 a carico dell’UPB 5.31.04.

     10. Per il finanziamento del programma di investimenti delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere delle Marche, è autorizzata, per l’anno 2003, la spesa di euro 20.000.000,00 a carico dell’UPB 5.28.08.

     11. Per il rimborso agli enti locali delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti sponda, è autorizzata, per l’anno 2003, la spesa di euro 1.000.000,00 a carico dell’UPB 2.08.09.

     12. Per lo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni con le Camere di commercio è autorizzata, per l’anno 2003, la spesa di euro 400.000,00 a carico dell’UPB 3.13.01.

     13. Per il finanziamento dei programmi di intervento a favore dei paesi in via di sviluppo, è autorizzata, per l’anno 2003, la spesa di euro 500.000,00 a carico dell’UPB 3.14.08.

     14. Per la realizzazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della l.r. 1o giugno 1999, n. 17, del progetto “Includ - Interreg III B, area Cadses”, tramite l’integrazione del programma SVIM 2003 di cui all’articolo 7, comma 2, della legge medesima, è autorizzata, per l’anno 2003, la spesa di euro 266.000,00 a carico dell’UPB 3.14.05.

     15. È autorizzata, per l’anno 2003, la spesa di euro 5.000,00, per la sperimentazione di terapie non convenzionali, non comprese nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001. La somma occorrente è iscritta a carico della UPB 5.28.12 dello stato di previsione della spesa.

     16. Per il contributo straordinario alle spese di gestione del Museo della Resistenza di Caldarola, per l’anno 2003, è autorizzata la spesa di euro 25.000,00. La somma è iscritta a carico dell’UPB 5.31.03.

 

          Art. 9. (Finalizzazioni stanziamenti di spesa).

     1. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 3.18.01 per gli interventi in materia di promozione turistica è comprensivo della somma di euro 51.645,69 da destinarsi all’iniziativa “Quintana” di Ascoli Piceno ed euro 30.000,00 per il Carnevale di Fano.

     2. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 5.31.01 è comprensivo della somma di euro 100.000,00 da destinarsi alle iniziative culturali del Teatro delle Muse.

     3. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 3.13.02 per gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 17 della l.r. 20 maggio 1997, n. 33, così come modificata dalla l.r. 23 febbraio 2000, n. 14, è finalizzato, nella misura di euro 30.987,00, al finanziamento della graduatoria dei beneficiari, approvata con d.d.s. 19 dicembre 2002, n. 471, così come modificata a seguito di accoglimento di istanza di riesame.

     4. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 4.27.01 può essere utilizzato anche per oneri relativi all’esercizio 2002 fino al limite massimo di euro 9.800.000,00.

     5. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 3.10.01 è finalizzato, quanto a euro 100.000,00, alla corresponsione di un contributo alla Comunità montana del Catria e Nerone per la gestione dell’Azienda speciale consortile del Catria.

     6. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 4.25.01 è comprensivo della somma di euro 206.582,75 da destinarsi alle spese per l’avvio della Riserva naturale della Sentina così come previsto al punto 4 del “Programma triennale regionale aree protette (PTRAP) 2001/2003” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 25 luglio 2001, n. 41.

     7. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 4.25.02 è comprensivo della somma di euro 51.645,69 da destinarsi alle spese per la Riserva naturale di Ripa Bianca istituita con deliberazione del Consiglio regionale 22 gennaio 2003, n. 85.

     8. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 3.14.07 è comprensivo della somma di euro 60.000,00 da destinarsi all’“Università della Pace” di cui all’articolo 15 della l.r. 18 giugno 2002, n. 9.

 

     Art. 10. (Fondo regionale autonomia scolastica).

     1. Le linee di indirizzo per la presentazione dei progetti a sostegno dell’autonomia scolastica e della politica di integrazione tra i sistemi di istruzione-formazione-lavoro, finanziati con le risorse iscritte nell’UPB 3.21.03 a carico del relativo capitolo e con quelle dell’obiettivo 3 del FSE, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari.

 

     Art. 11. (Fondo regionale occupazione).

     1. Le linee di indirizzo per la presentazione dei progetti del piano annuale delle politiche del lavoro, finanziati con le risorse del FSE ob. 3 e anche con le UPB 3.20.04, 3.20.05, 3.21.01, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari.

 

     Art. 12. (Modifiche alla l.r. 19 dicembre 2001, n. 35).

     1. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all’IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive) è aggiunto il seguente:

     “4 bis. A decorrere dal periodo di imposta 2004 l’aliquota di cui al comma 3 è ridotta al 3,25 per cento per le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381.”.

     2. Al comma 5 dell’articolo 1 della l.r. 35/2001 dopo le parole “della legge 381/1991” sono aggiunte le parole “e a decorrere dal periodo d’imposta 2004 è ulteriormente ridotta al 2,25 per cento”.

 

     Art. 13. (Realizzazione di strumenti di programmazione).

     1. Tutte le previsioni per spese di programmazione e di pianificazione stabilite dalle leggi regionali di spesa sono abolite.

     2. È autorizzata, per l’anno 2003, la spesa di euro 596.533,13 per l’affidamento di incarichi, studi, ricerche e consulenze per la realizzazione degli strumenti di programmazione. La somma è iscritta a carico dell’UPB 2.07.03.

 

     Art. 14. (Fondo per la montagna).

     1. È istituito, per l’anno 2003, il fondo regionale per la montagna, nel quale confluiscono:

     a) la quota di competenza della Regione del fondo nazionale per il 2002 pari ad euro 1.210.511,20;

     b) lo stanziamento disposto a carico dell’UPB 1.06.04 dello stato di previsione della spesa pari ad euro 935.045,22.

     2. Alla Regione è riservata una quota del fondo per un ammontare pari a:

     a) euro 25.000,00 quale contributo alla delegazione regionale dell’UNCEM;

     b) euro 51.645,69 quale contributo alla Comunità montana zona D/2.

     3. Le Comunità montane sono autorizzate ad impiegare gli stanziamenti a valere sull’UPB 1.06.04 dello stato di previsione della spesa per le azioni previste dalla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12 e dalla l.r. 20 giugno 1997, n. 35.

 

     Art. 15. (Modifica alla l.r. 24 dicembre 1998, n. 45).

     1. All’articolo 28 della l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 (Riordino del trasporto pubblico regionale e locale) è aggiunto il seguente comma:

     “2. La titolarità dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale extra urbano è mantenuta in capo alla Regione fino alla scadenza del 31 dicembre 2003.”.

 

     Art. 16. (Rinnovo autorizzazioni). [1]

     1. È rinnovata, per l’anno 2003, l’autorizzazione del limite d’impegno, di durata massima ventennale, di cui all’articolo 13 della l.r. 5 maggio 1997, n. 28, (quarta annualità), limitatamente ad euro 113.723,81 ed agli interventi di cui all’articolo 14, comma 1, della l.r. 28 novembre 2001, n. 30. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo, prorogati al 30 marzo 2003 dall’articolo 9, comma 4, della l.r. 25 novembre 2002, n. 25, sono nuovamente stabiliti al 30 settembre 2003, pena decadenza dal contributo stesso. Il limite d’impegno di euro 113.723,81, con decorrenza dall’anno 2004 e termine nell’anno 2023, farà carico per ciascun esercizio finanziario ai capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 20813242 del bilancio 2003.

     2. È rinnovata, per l’anno 2003, l’autorizzazione del limite d’impegno di euro 2.065.827,60, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2004 e termine nell’anno 2023, di cui all’articolo 14 della l.r. 5 maggio 1998, n. 12, integrata di euro 405.418,67 di cui all’articolo 8, comma 7, della l.r. 11 maggio 1999, n. 7. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreto del Dirigente del servizio lavori pubblici del 17 settembre 1998, n. 612 (lista di attesa quarta annualità), prorogati al 30 marzo 2003 dall’articolo 9, comma 4, della l.r. 25/2002, sono nuovamente stabiliti al 30 settembre 2003, pena decadenza dal contributo stesso. Il limite di impegno di euro 2.471.246,27, per massimo venti anni, farà carico per ciascun esercizio finanziario ai capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 20813242 del bilancio 2003.

     3. È rinnovata, per l’anno 2003, l’autorizzazione del limite d’impegno di euro 2.169.118,98, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2004 e termine nell’anno 2023, di cui all’articolo 9 della l.r. 7/1999, integrata di euro 2.065.827,60 con l’articolo 14 della l.r. 30 novembre 1999, n. 32 (quinta annualità, lista di attesa quinta annualità e sesta annualità). I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreti del Dirigente del servizio lavori pubblici del 3 agosto 1999, n. 855, del 21 dicembre 1999, n. 1451 e del 17 maggio 2001, n. 478, prorogati al 30 marzo 2003 dall’articolo 9, comma 4, della l.r. 25/2002, sono nuovamente stabiliti al 30 settembre 2003, pena decadenza dal contributo stesso. Il limite d’impegno di euro 4.234.946,58, per massimo venti anni, farà carico per ciascun esercizio finanziario ai capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 20813242 del bilancio 2003.

     4. È rinnovata, per l’anno 2003, l’autorizzazione del limite d’impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2004 e termine nell’anno 2023, di cui all’articolo 8, comma 1, della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (settima annualità). I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreti del Dirigente del servizio lavori pubblici del 27 agosto 2002, n. 879 e del 17 gennaio 2003, n. 12 sono stabiliti al 30 settembre 2003. Il limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario ai capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 20813242 del bilancio 2003.

     5. Sono rinnovate, per l’anno 2003, le autorizzazioni dei limiti di impegno, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2004 e termine nell’anno 2023, di euro 1.032.913,80, di cui all’articolo 9, comma 1, della l.r. 11/2001 (ottava annualità) e di euro 1.291.145,00, di cui all’articolo 13, comma 1, della l.r. 23 aprile 2002, n. 6 (nona annualità). L’individuazione degli interventi ammissibili sarà effettuata con un’unica graduatoria. L’ammontare complessivo dei due limiti di impegno, pari ad euro 2.324.058,80, sarà utilizzato, limitatamente ad euro 1.988.090,70, per il finanziamento degli interventi dell’ottava e nona annualità, considerati cumulativamente. Per la misura del concorso regionale si applicano i commi 3 e 4 dell’articolo 13 della l.r. 6/2002. Limitatamente alla ottava annualità, per le opere realizzate da aziende speciali, aziende municipalizzate, soggetti pubblici di tipo economico ed a carattere imprenditoriale svolgenti attività che generano rientri finanziari autonomi, di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), della l.r. 11/2001, la misura del concorso regionale è quella di cui all’articolo 13, comma 3, lettera b), della l.r. 6/2002. Il limite d’impegno di complessivi euro 2.324.058,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario ai capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 20813242 del bilancio 2003.

     6. È rinnovata, per l’anno 2003, l’autorizzazione del limite d’impegno di euro 516.456,90, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2004 e termine nell’anno 2023, di cui all’articolo 15 della l.r. 5 maggio 1998, n. 12, (opere di rilevanza regionale realizzate dagli Enti locali). I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreto del Dirigente del servizio lavori pubblici del 20 luglio 1999, n. 780, prorogati al 30 marzo 2003 dall’articolo 9, comma 4, della l.r. 25/2002, sono nuovamente stabiliti al 30 settembre 2003, pena decadenza dal contributo stesso. Il limite d’impegno di euro 516.456,90, per massimo venti anni, farà carico per ciascun esercizio finanziario ai capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 20813242 del bilancio 2003.

 

     Art. 17. (Fondo di rotazione per la progettazione).

     1. È istituito, per l’anno 2003, un fondo di rotazione per l’importo complessivo di euro 1.500.000,00 a carico dell’UPB 4.26.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’anno 2003 per fronteggiare le spese per l’elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla l.r. 22 ottobre 2001, n. 22, da sostenersi dai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti come risulta dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell’anno precedente.

     2. Fermo restando il limite della popolazione di cui al comma 1, l’anticipazione è concessa prioritariamente in base alla data di arrivo dell’istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all’istanza del comune con minor numero di abitanti.

     3. I contenuti dell’istanza sono stabiliti dal Dirigente del servizio lavori pubblici.

     4. Il rimborso delle anticipazioni concesse è introitato al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’anno 2003.

     5. I comuni beneficiari rimborsano l’anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell’intervento.

     6. L’anticipazione concessa ed erogata è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 5.

     7. Il provvedimento di concessione dell’anticipazione è revocato qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all’articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17, non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento stesso, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi dal Dirigente del servizio su motivata istanza dell’ente beneficiario.

     8. La possibilità di proroga di cui al comma 7 è estesa alle anticipazioni concesse negli anni precedenti, ancorché i termini siano scaduti.

 

     Art. 18. (Manutenzione idraulica).

     1. La progettazione preliminare degli interventi di manutenzione idraulica dei fiumi è effettuata dalla Regione con la collaborazione delle Province competenti per territorio.

     2. Per la progettazione esecutiva e per la gestione degli appalti e direzione dei lavori, le Province possono avvalersi delle competenti strutture regionali.

 

     Art. 19. (Rinegoziazione dei mutui regionali di edilizia agevolata).

     1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133 a porre in essere ogni azione utile per la rinegoziazione dei tassi di interesse applicati sui mutui per l’edilizia residenziale agevolata accesi da terzi sui quali sussiste il concorso pubblico al pagamento di contributi, ai sensi delle l.r. 8 settembre 1982, n. 36; 15 novembre 1989, n. 27; 10 febbraio 1993, n. 9; 17 dicembre 1993, n. 31 e 30 agosto 1994, n. 38.

     2. Per i mutui agevolati di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 29, commi 1 e 3, della legge 133/1999 e nel decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110.

 

     Art. 20. (Ambienti fonoassorbenti).

     1. I contributi ai Comuni di cui alla l.r. 14 novembre 2001, n. 28 (Tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico), sono subordinati all’approvazione dei piani per la redazione dei quali i Comuni potranno avvalersi del fondo di rotazione di cui all’articolo 17 della presente legge, indipendentemente dal numero di abitanti ivi previsto.

 

     Art. 21. (Dati statistici).

     1. Gli oneri e gli adempimenti connessi con l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 21 della l.r. 17/1979 e successive modificazioni, si intendono completamente assolti con l’invio delle comunicazioni di cui all’articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

     2. La Giunta regionale provvede ad organizzare, nel rispetto della l.r. 29 marzo 1999, n. 6, le proprie competenti strutture al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riguardo a rapporti con le autorità statali interessate.

 

     Art. 22. (Modifiche alla l.r. 4 febbraio 2003, n. 2). [2]

     [1. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 4 febbraio 2003, n. 2 (Programma di riordino territoriale ed incentivi alla gestione associata intercomunale di funzioni e servizi) è sostituito dal seguente:

     “1. Per l’anno 2003 è autorizzata la spesa di euro 516.456,90 per i contributi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 4, e di euro 500.000,00 per i contributi di cui alle lettere b) e d) del comma 1 dello stesso articolo 4.”.

     2. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 2/2003 è sostituito dal seguente:

     “3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede:

     a) per la somma di euro 516.456,90 mediante impiego, ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, di quota parte delle somme iscritte nell’UPB 2.08.02 del bilancio di previsione dell’anno 2002, accantonamenti di cui alla partita 1, elenco 2, per euro 260.000,00 e alla partita 5, elenco 2, per euro 256.456,90;

     b) per la somma di euro 200.000,00 mediante impiego, ai sensi dell’articolo 24 della l.r. 31/2001, di quota parte delle somme iscritte nell’UPB 2.08.01 del bilancio di previsione dell’anno 2002, accantonamenti di cui alla partita 4, elenco 1, per euro 148.354,31 e alla partita 5, elenco 1, per euro 51.645,69 e per la somma di euro 300.000,00 mediante impiego di quota parte dello stanziamento dell’UPB 2.08.01 del bilancio di previsione dell’anno 2003, accantonamento di cui alla partita 2, elenco 1, per euro 300.000,00.”.]

 

          Art. 23. (Asili nido).

     1. Il contributo ai Comuni per le spese di gestione, funzionamento e manutenzione, di cui all’articolo 14 della l.r. 3 settembre 1979, n. 30, è stabilito nella misura massima di:

     a) euro 1.550,00 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell’anno precedente;

     b) euro 1.500,00 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione compresa tra 5001 e 15.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell’anno precedente;

     c) euro 1.400,00 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell’anno precedente.

     2. Le somme occorrenti sono iscritte a carico dell’UPB di spesa 5.29.01.

     3. Nella ripartizione del fondo il 4 per cento è riservato per i contributi aggiuntivi ai Comuni che praticano servizi in forma associata e sarà assegnato secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 24. (Modifiche alla l.r. 2 giugno 1992, n. 21).

     1. L’articolo 2 della l.r. 2 giugno 1992, n. 21 (Norme per la promozione di attività di educazione permanente) è sostituito dal seguente:

     “Art. 2. (Corsi di orientamento musicale e centri di educazione permanente).

     1. Le Province autorizzano e finanziano annualmente l’istituzione di corsi di orientamento musicale e l’attuazione di centri di educazione permanente.”.

     2. Gli articoli 3 e 4 della l.r. 21/1992 sono abrogati.

 

     Art. 25. (Modifica alla l.r. 13 novembre 2001, n. 27).

     1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 13 novembre 2001, n. 27 (Coordinamento dei tempi delle città e promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale) è aggiunto il seguente:

     “Art. 5 bis. (Risorse non utilizzate).

     1. Fermi restando i criteri per l’accesso ai contributi previsti agli articoli 4 e 5, le risorse non utilizzate possono essere trasferite indifferentemente per i progetti validamente presentati ai sensi degli articoli 4 e 5 fino al limite dei massimali ammissibili previsti nella presente legge.”.

 

     Art. 26. (Modifiche denominazioni capitoli).

     1. Nelle denominazioni dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale le parole “in situazione di handicap” sono sostituite con le parole “in condizione di disabilità” e la parola “handicap” è sostituita con la parola “disabilità”.

 

     Art. 27. (Interventi a sostegno attività teatrali).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’AMAT una fidejussione regionale decennale fino all’importo annuo di euro 40.000,00 a garanzia del mutuo chirografario preordinato alla copertura dei deficit pregressi.

 

     Art. 28. (Emissione buoni obbligazionari regionali).

     1. Per l'anno 2003 ed in attuazione dell'articolo 31 della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare i programmi relativi a spese d'investimento, in tutto o parzialmente, mediante emissione di Buoni obbligazionari regionali (BOR) ovvero con il ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale o con mutui ordinari [3].

     2. Le condizioni di emissione sono stabilite in:

     a) tasso parametrato o riparametrabile all'EURIBOR;

     b) durata massima quaranta anni;

     c) possibilità del rimborso differito. [4]

     3. Il pagamento degli oneri derivanti dall’utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 è garantito mediante l’iscrizione, nel bilancio regionale di ciascun anno, delle somme occorrenti per il periodo stabilito.

     4. Le spese di cui al comma 3 sono dichiarate obbligatorie.

 

     Art. 29. (Gestione del debito e cartolarizzazioni).

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare iniziative occorrenti per la gestione dell’esposizione debitoria delle Aziende sanitarie al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2002) ovvero per abbreviare i termini di pagamento con conseguente riduzione delle passività finanziarie.

 

     Art. 30. (Anticipazioni di cassa per le ASL).

     1. Le Aziende sanitarie, allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, sono autorizzate ad accendere anticipazioni con il proprio tesoriere, nel limite massimo di due dodicesimi dell’ammontare delle entrate iscritte in bilancio, con esclusione di quelle relative alle partite di giro.

     2. Le anticipazioni devono essere estinte entro l’esercizio finanziario nel quale sono state contratte.

     3. Alla contrazione delle anticipazioni si provvede con atto del direttore dell’Azienda da comunicare alla Regione entro cinque giorni dall’adozione.

 

     Art. 31. (Variazioni agli stanziamenti relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale).

     1. La Giunta regionale è autorizzata, con provvedimenti da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, a variare compensativamente gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l’anno 2003 relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale.

 

     Art. 32. (Attuazione dei programmi comunitari).

     1. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio per l’attuazione dei programmi comunitari, adottati o approvati dagli organismi competenti, utilizzando, per la quota regionale, le somme iscritte a carico dell’UPB di spesa 2.08.02 fino alla concorrenza delle disponibilità della partita prevista per far fronte ai cofinanziamenti UE.

 

          Art. 33. (Attuazione del decentramento amministrativo).

     1. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.

 

     Art. 34. (Rateizzazione recupero crediti). [5]

     [1. La Regione rateizza i recuperi dei crediti regionali di qualsiasi natura, su richiesta dell’interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, documentabili con l’invio dell’ultima denuncia dei redditi.

     2. Il recupero dei crediti avviene con un massimo di trenta rate mensili.

     3. In presenza di particolari, documentate condizioni economiche del debitore, la Regione può rateizzare il proprio credito con un numero superiore di rate.

     4. La richiesta di rateizzazione dopo la notifica della cartella esattoriale avviene con le modalità previste nel d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.

     5. La rateizzazione comporta il computo degli interessi legali calcolati a scalare; in ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.

     6. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine di pagamento fissato dalla Regione, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un’unica soluzione.]

 

     Art. 35. (Semplificazioni procedurali).

     1. Le rettifiche operative attinenti la numerazione dei capitoli e la loro collocazione nelle UPB del bilancio sono effettuate con decreto del Dirigente del servizio bilancio da trasmettersi al Consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini.

 

     Art. 36. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

     TABELLE

     (Omissis)

 


[1] Per una proroga dei termini di cui al presente articolo, vedi l’art. 19 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 19.

[2] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 luglio 2008, n. 18.

[3] Comma così sostituito dall’art. 18 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 19.

[4] Comma così sostituito dall’art. 18 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 19.

[5] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 19.