§ 5.2.76 - L.R. 5 settembre 2000, n. 25.
Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 ed al bilancio pluriennale 2000/2002 - II provvedimento di variazione con modifiche di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:05/09/2000
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Residui attivi e passivi).
Art. 2.  (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2000).
Art. 3.  (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1999).
Art. 4.  (Reiscrizioni di economie vincolate).
Art. 5.  (Rideterminazione delle spese in annualità).
Art. 6.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 7.  (Disposizioni non finanziarie e modificazioni alle ll.rr. 34/1972 e 21/1996).
Art. 8.  (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/78, rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e accantonamenti a fondi globali).
Art. 9.  (Clausola d'urgenza).


§ 5.2.76 - L.R. 5 settembre 2000, n. 25. [1]

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 ed al bilancio pluriennale 2000/2002 - II provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali.

(B.U. 8 settembre 2000, n. 36 - 2° S.O.).

 

Art. 1. (Residui attivi e passivi).

     1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1999, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1999. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 1999 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, sono indicate a livello di capitolo nell'allegato "A".

 

     Art. 2. (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2000).

     1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2000 viene determinato in L. 3.418.189.816 in conformità con quanto disposto dall'articolo unico, comma 2, della legge di approvazione del "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1999 ai sensi dell'art. 51 dello Statuto regionale".

     2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 la voce "Fondo iniziale di cassa" è determinata in L. 3.418.189.816.

     3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, la dotazione finanziaria di cassa del capitolo 5.3.1.1.736 "Fondo di riserva del bilancio di cassa" è incrementata di L. 3.418.189.816.

 

     Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1999).

     1. Il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 1999 è determinato in L. 953.917.581.330. Esso risulta quale differenza fra il saldo positivo per l'anno 1999 di L. 4.965.064.465.504, di cui al punto 8, comma 1 dell'articolo unico della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1999 e l'avvenuta utilizzazione anticipata dello stesso saldo finanziario per complessive L. 5,918.982.046.834 in conseguenza delle seguenti operazioni:

     a) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, ai sensi dell'art. 50 della l.r. n. 34/78 e sue successive modificazioni ed integrazioni, di spese per un importo complessivo di L. 4.110.377.130.818 con i decreti del Presidente della Giunta regionale n. 3715 del 16 febbraio 2000, allegati n. 1, 2 e 4; n. 4763 del 28 febbraio 2000; n. 6626 del 16 marzo 2000 allegato A e n. 8391 del 31 marzo 2000, allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9;

     b) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, ai sensi dell'art. 70-bis, ottavo comma, della l.r. n. 34/78 e sue successive modificazioni ed integrazioni, di spese per un importo complessivo di L. 175.480.720.949 con i decreti del Presidente della Giunta regionale n. 3715 del 16 febbraio 2000, allegato 3 e n. 8391 del 31 marzo 2000 allegato 7;

     c) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, ai sensi dell'art. 71, sesto comma, della l.r. n. 34/78 e sue successive modificazioni ed integrazioni, di spese per un importo complessivo di L. 1.633.124.195.067 con i decreti del Presidente della Giunta regionale n. 1441 del 25 gennaio 2000 e n. 6626 del 16 marzo 2000 allegato B e n. 8391 del 31 marzo 2000, allegato 8.

     2. Alla copertura del disavanzo di amministrazione del 1999, al netto della parte prevista in bilancio e corrispondente a L. 196.537.181.330 si provvede mediante la contrazione di mutui per un importo complessivo pari alla somma suddetta.

     3. I mutui di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore a 15 anni, saranno contratti ad un tasso massimo non superiore al 5% effettivo annuo con inizio dell'ammortamento a decorrere dal 1 gennaio 2001.

     4. Nel caso di operazioni di mutuo a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al comma 3 è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

     5. La giunta regionale assume il mutuo autorizzato con propria deliberazione alle condizioni e nei limiti di cui ai precedenti commi.

     6. L'ammortamento dei mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 8 della l.r. 15 gennaio 2000, n. 4, non potrà decorrere da data anteriore al 1 gennaio 2001 e sarà contratto ad un tasso massimo non superiore al 5%.

     7. Agli oneri di ammortamento per gli anni 2001 e 2002 valutati in L. 95,555 milioni per ogni 1000 milioni di prestito contratto, si provvede con gli stanziamenti dell'obiettivo 5.1.1. "Oneri finanziari" del bilancio pluriennale.

     8. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, sono apportate le seguenti variazioni:

     STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.1.4410 "Mutui per la copertura del disavanzo relativo agli esercizi precedenti" è incrementata di L. 196.537.181.330.

     STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

     - la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 "Saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio precedente" è incrementata di L. 953.917.581.330;

     - la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 "Saldo finanziario negativo presunto dell'esercizio precedente" è ridotta di L. 757.380.400.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.1.1.1.541 "Spese per il pagamento della quota interessi di ammortamento dei mutui" è ridotta di L. 24.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.1.1.1.668 "Spese per il pagamento della quota capitale di ammortamento dei mutui" è ridotta di L. 29.387.000.000;

     - la dotazione finanziaria di cassa del capitolo 5.3.1.1.736 "Fondo di riserva del bilancio di cassa" è incrementata di L. 196.537.181.330.

     9. Le maggiori risorse resesi disponibili per il 2000 sono pari a L. 53.387.000.000 di competenza e di cassa di cui L. 24.000.000.000 di parte corrente e L. 29.387.000.000 in conto capitale.

 

     Art. 4. (Reiscrizioni di economie vincolate).

     1. In relazione all'utilizzo anticipato in sede di bilancio di previsione 2000 della somma di L. 22.014.455.781, corrispondente ad economie degli esercizi precedenti su spese per contributi in annualità, per l'iscrizione sui capitoli relativi a contributi in annualità del medesimo importo complessivo e tenuto conto che con d.p.g.r. n. 8391 del 31 marzo 2000, si è provveduto a reiscrivere sul bilancio per l'esercizio finanziario 2000 il "Fondo per la copertura finanziaria degli oneri per obbligazioni pregresse derivanti da contributi statali in annualità" di cui al capitolo 5.3.3.2.2797 integralmente, senza tener conto del suddetto utilizzo anticipato, al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, sono apportate le seguenti variazioni:

     STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

     - la dotazione finanziaria di competenza della voce 9992 "Quote di economie dell'esercizio precedente da assegnazioni vincolate già iscritte nel corrispondente bilancio di previsione ll.rr. n. 34/78 (art. 50 II comma), n. 55/86 (art. 23)" è ridotta di L. 22.014.455.781;

     STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.3.2.2797 "Fondo per la copertura finanziaria degli oneri per obbligazioni pregresse derivanti da contributi statali in annualità" è ridotta di L. 22.014.455.781;

     - la dotazione finanziaria di cassa del capitolo 5.3.1.1.736 "Fondo di riserva del bilancio di cassa" è incrementata di L. 22.014.455.781.

 

     Art. 5. (Rideterminazione delle spese in annualità).

     1. In conseguenza dei contributi statali di cui ai decreti del Ministero del Tesoro 30 maggio 1989 e 6 dicembre 1991, come risultanti dall'applicazione dei nuovi parametri di cui al decreto del Ministero del Tesoro 21 gennaio 1989, relativi alla semestralità scadente il 30 giugno 2000, destinati al finanziamento del Passante Ferroviario di Milano, nello stato di previsione delle spese del bilancio 2000, sono rideterminati gli stanziamenti di competenza e di cassa dei seguenti capitoli per contributi in annualità:

 

 

Capitolo          2000            2001            2002

4.2.3.2.3833   - 1.000.000.000

4.2.3.2.3035   - 2.200.000.000

4.2.3.2.5117     - 791.518.185

 

 

     2. In relazione ai contributi in annualità in conto abbattimento interessi di cui alle leggi regionali 23/84 e 53/84 (concernenti interventi urgenti rispettivamente nel settore del disinquinamento e in materia di bonifica e tutela delle falde idriche sotterranee), relativi ai mutui il cui piano di ammortamento prevede la decorrenza dell'annualità dall'esercizio finanziario 2001 e 2002, nello stato di previsione delle spese del bilancio per il 2000, sono rideterminati gli stanziamenti di competenza e di cassa dei seguenti capitoli per contributi in annualità:

 

 

Capitolo          2000            2001            2002

4.5.1.2.4747    - 8 500.000.000

4.5.1.2.4748    - 6.000.000.000

 

 

     3. Le maggiori risorse di competenza e di cassa resesi disponibili di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono pari a L. 18.491.518.185 per il 2000.

 

     Art. 6. (Disposizioni finanziarie).

     1. In relazione a quanto disposto dal d.P.R. 22 febbraio 1999, n. 54 "Regolamento recante norme per la riduzione della sovrattassa diesel per il 1999, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448" sono autorizzati per l'esercizio finanziario 2000 l'accertamento e la riscossione della somma di L. 13.127.000.000 quale compensazione a fronte di minori introiti derivanti dalla riduzione della sovrattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786.

     2. In relazione all'alienazione dell'immobile di proprietà regionale "Hotel Grande Bretagne" di Bellagio, già Centro di Formazione Professionale Alberghiero, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2000, il maggior accertamento e riscossione di L. 6.000.000.000.

     3. In relazione al trasferimento alla Regione Lombardia delle risorse finanziarie per la parte relativa alle spese di funzionamento riguardanti i compiti conferiti in precedenza svolti dal settore politiche per l'impiego delle direzioni regionali del lavoro in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 1999 pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25 novembre 1999 e da considerarsi quale rimborso delle spese già sostenute dalla Regione Lombardia sugli appositi capitoli, è autorizzato per l'esercizio finanziario 2000 il recupero di L. 42.216.129 (quota U.R.L.M.O.) a valere sull'assegnazione statale disposta dal decreto suddetto.

     4. In conformità al d.p.g.r. 33438 del 28 giugno 1999, con il quale è data esecuzione al protocollo d'intesa sottoscritto in data 22 febbraio 1999 tra il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Lombardia in materia di trattamento penitenziario, è autorizzata la spesa:

     a) di L. 1.000.000.000 di parte corrente, per l'esercizio finanziario 2000, per l'attività di formazione e aggiornamento del personale anche volontario che opera negli istituti penitenziari e per gli interventi trattamentali;

     b) di L. 6.000.000.000, in conto capitale per il biennio 2001/2002, di cui L. 3.000.000.000 per l'esercizio finanziario 2001 per gli interventi di edilizia penitenziaria.

     5. Per la realizzazione di una serie di iniziative nell'ambito del progetto "Riscopriamo il Naviglio", è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di L. 50.000.000 utilizzando all'uopo il contributo di pari importo della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde.

     6. In attuazione dell'art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" è istituito nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 il fondo regionale per l'occupazione dei disabili previsto all'art. 14, a cui sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative, i contributi versati dai datori di lavoro ed i contributi di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati come previsto dalla stessa l. 68/99.

     7. Il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde di L. 550.000.000 previsto nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 per il recupero e la sistemazione della "Casa del guardiano delle acque" in Castelletto di Abbiategrasso e ridotto dell'intero importo. Per le stesse finalità è autorizzata per il 2001 la spesa di L. 550.000.000 utilizzando all'uopo il contributo della Fondazione CA.RI.PLO.

     8. Ai sensi dell'art. 4, commi 113 e 118, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, sono istituiti nello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 i capitoli per il trasferimento alle Province delle risorse per il finanziamento del piano dei corsi di formazione professionale anno 2000/2001, attuati mediante i CFP convenzionati e degli Enti Locali di cui alla l.r. 7 giugno 1980, n. 95.

     9. Quale contributo regionale per l'avvio delle attività della Società di Gestione del Risparmio (SGR) costituita come previsto dall'art. 8 bis della l.r. 16 dicembre 1996, n. 35 con il concorso della Regione, attraverso Finlombarda s.p.a., per l'attivazione e la gestione di un fondo mobiliare chiuso, è autorizzata per il biennio 2001/2002 la spesa complessiva di L. 968.135.000 di cui 323.000.000 per il 2001 e L. 645.135.000 per il 2002.

     10. [Il contributo del precedente comma 9 non può superare annualmente il 30% dei costi operativi della società] [2].

     11. Per la costituzione di un fondo di garanzia gestito da Finlombarda s.p.a. per l'abbattimento delle perdite e la salvaguardia del rendimento minimo sugli investimenti del fondo di cui al precedente comma 9 è autorizzata a decorrere dal 2000 la concessione di contributi in annualità di durata decennale di L. 4.000.000.000.

     12. In applicazione dell'art. 30, comma 4, del d.lgs. 112/98 è autorizzata, in attuazione delle finalità della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 36, la spesa di L. 10.000.000.000 per l'esercizio finanziario 2001, quale quota di almeno l'1% delle disponibilità conseguite annualmente ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, per l'attuazione del protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia, il comune di Milano e AEM s.p.a. approvato con d.g.r. n. 18067 del 4 febbraio 2000.

     13. Per consentire l'introito nel bilancio regionale delle quote del fondo regionale per la creazione di imprese da parte di giovani e degli interessi maturati di cui alla l.r 10 dicembre 1986 n. 68, nonché dei finanziamenti per favorire l'avvio di attività imprenditoriali di lavoratori in difficoltà occupazionale e degli interessi maturati di cui alla l.r. 27 aprile 1991, n. 9, leggi abrogate, giacenti presso Finlombarda s.p.a., è autorizzato per il 2000 l'accertamento e la riscossione di L. 5.629.330.235, disponibilità per interessi e di L. 26.369.950.866, disponibilità in capitale, sugli appositi capitoli di entrata al fine di incrementare sui corrispondenti capitoli di spesa le risorse per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) della l.r. 15 gennaio 1999 n. 1.

     14. Per l'avvio del processo di attuazione del buono scuola alle famiglie di cui all'art. 4, comma 121, lett. e) della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa corrente di L. 300.000.000.

     15. E' altresì istituito nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 un capitolo di spesa per l'attribuzione del buono scuola alle famiglie come previsto all'art. 4, comma 121, lett. e) della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1.

     16. Ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 31 marzo 1978, n. 34 ed al fine di assicurare la partecipazione regionale alle spese di parte corrente previste in applicazione dell'accordo di programma quadro in materia di beni culturali fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lombardia, firmato in data 26 maggio 1999, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di L. 150.000.000.

     17. In relazione all'introito delle somme residue alla liquidazione del Consorzio regionale tra gli istituti autonomi per le Case Popolari della Lombardia (C.R.I.A.C.P.L.) di cui all'art. 4, comma 1 bis della l.r. 10 giugno 1996, n. 13, è autorizzato per l'esercizio finanziario 2000 l'accertamento e la riscossione di L. 2.427.000.000.

     18. Per provvedere alla sanzione amministrativa relativa ad irregolarità IVA posta a carico della regione subentrata nei rapporti giuridici relativi alle attività del disciolto Consorzio regionale tra gli istituti autonomi per le Case Popolari della Lombardia (C.R.I.A.C.P.L.), così come disposto dall'art. 4, comma 1 bis della l.r. 10 giugno 1996, n. 13, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di L. 25.000.000.

     19. Il comma 3 dell'art. 5 della l.r. 24 maggio 1985, n. 51 "Partecipazione della Regione Lombardia alla Fondazione delle Stelline" è abrogato.

     20. All'elenco A "Spese autorizzate con legge di bilancio (art. 22, 1° comma, l.r. 34/78)" della l.r. 15 gennaio 2000, n. 4 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000- 2002" è soppresso il capitolo 1.3.2.1.2042 "Contributo di gestione alla Fondazione delle Stelline".

     21. Per la partecipazione della Regione alla Fondazione delle Stelline è autorizzata la spesa di parte corrente di L. 1.640.000.000 per il biennio 2001-2002, di cui L. 820.000.000 per il 2001.

     22. L'onere di L. 820.000.000 di cui al precedente comma per il 2001 e il 2002 trova copertura nel bilancio pluriennale 2000-2002, al "Quadro di previsione delle spese di parte I", Obiettivo 1.3.2. "Altri enti", tabella relativa alle "Previsioni di spesa riferite a leggi operanti".

     23. In relazione al trasferimento alla regione Lombardia della somma di L. 712.875.160 a seguito dell'ordinanza n. 2974 del 15 aprile 1999 dei Ministero dell'Interno, delegato al coordinamento della protezione civile, "Ulteriori disposizioni urgenti per assicurare l'assistenza alle popolazioni coinvolte nelle crisi in atto nelle zone dell'area balcanica attualmente interessate da eventi bellici", che all'art. 1 dispone che le regioni e le province autonome, previe intese con il Dipartimento della Protezione civile, concorrano agli interventi per consentire la realizzazione e la gestione nel territorio albanese, di centri di accoglienza per le popolazioni in fuga dalle zone dell'area balcanica interessate agli eventi bellici, da considerarsi quale rimborso delle spese già sostenute dalla regione Lombardia sul capitolo 2.2.4.1.4796 "Attività di soccorso ed assistenza a favore di soggetti colpiti da calamità od eventi dannosi" di cui agli interventi previsti dalla d.g.r. 4/42467 del 12 aprile 1999 è autorizzato per l'esercizio finanziario 2000 l'accertamento e la riscossione della somma di L. 712.875.160.

     24. In relazione al rinnovo del contratto Rep. 3586/UR del 16 marzo 2000 relativo all'esecuzione del servizio di Tesoreria, che apporta una modifica ai parametri di riferimento dei tassi creditori, la somma prevista nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2000 per interessi attivi sul fondo di cassa regionale è ridotta di L. 7.000.000.000.

     25. Le maggiori risorse di competenza e di cassa resesi disponibili per l'esercizio finanziario 2000 a seguito del presente articolo sono L. 9.834.091.289 di cui L. 7.834.091.289 di parte corrente e L. 2.000.000.000 in conto capitale.

     26. All'onere di L. 17.323.000.000 per il 2001 di cui L. 323.000.000 di parte corrente e L. 17.000.000.000 in conto capitale e di L. 7.645.135.000 per il 2002 di cui L. 645.135.000 di parte corrente e di L. 7.000.000.000 in conto capitale si provvede per pari importo con quota parte delle risorse resesi disponibili di cui all'allegata tabella n. 2 "Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/78".

     27. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 sono apportate le seguenti variazioni:

     STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

     - al titolo 3, categoria 4 è istituito il capitolo 3.4.5321 "Recupero delle somme per interventi volti alla realizzazione e alla gestione nel territorio albanese di centri di accoglienza per le popolazioni interessate dagli eventi bellici" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 712.875.160;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.244 "Interessi attivi sul fondo di cassa regionale" è ridotta di L. 7.000.000.000.

     - al titolo 3, categoria 4 è istituito il capitolo 3.4.5300 "Rimborso dei minori introiti conseguenti alla riduzione della sovrattassa di cui all'art. 8 del d.l. 691/76, convertito, con modificazioni, dalla legge 786/76" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 13.127.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.1.268 "Proventi dalla alienazione di beni immobili" è incrementata di L. 6.000.000.000;

     - al titolo 3, categoria 4 è istituito il capitolo 3.4.5301 "Recupero delle somme per le spese di funzionamento riguardanti i compiti in precedenza svolti dall'URLMO" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 42.216.129;

     - al titolo 3, categoria 5 è istituito il capitolo 3.5.5302 "Contributo della Fondazione Cariplo per delle iniziative nell'ambito del progetto Riscopriamo il Naviglio" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50.000.000;

     - al titolo 3, categoria 7 è istituito per memoria il capitolo 3.7.5303 "Introiti derivanti dagli esoneri parziali, sanzioni e contributi per l'occupazione dei disabili";

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.8.4915 "Restituzione degli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie del fondo di rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo" è incrementata di L. 5.629.330.235;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.8.4916 "Restituzioni delle somme stanziate sul fondo di rotazione ed utilizzate per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo" è incrementata di L. 26.369.950.866;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.8.4952 "Contributo della fondazione Cariplo per il recupero e sistemazione della "Casa del guardiano delle acque" di Castelletto di Abbiategrasso" è ridotta di L. 550.000.000;

     - al titolo 3, categoria 4, è istituito il capitolo 3.4.5304 "Somme residue alla liquidazione del C.R.I.A.C.P.L." con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.427.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 6.1.871 "Recupero delle somme corrisposte ai dipendenti regionali cessati dal servizio a titolo di anticipazione sulla indennità di fine rapporto" è incrementata di L. 8.000.000.000;

     STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

     - all'ambito 2, settore 2, obiettivo 4, è istituito il capitolo 2.2.4.1.5305 "Spese della Regione per l'attività di formazione e aggiornamento del personale, anche volontario, che opera negli istituti penitenziari, nonché per gli interventi trattamentali previsti dal protocollo d'intesa tra il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Lombardia in materia di trattamento penitenziario" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000;

     - all'ambito 2, settore 2, obiettivo 5, è istituito il capitolo 2.2.5.2.5306 "Contributi per la realizzazione degli interventi di edilizia penitenziaria previsti dal protocollo intesa tra il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Lombardia in materia di trattamento penitenziario";

     - all'ambito 1, settore 3, obiettivo 3, è istituito il capitolo 1.3.3.1.5307 "Spese per delle iniziative nell'ambito del progetto Riscopriamo il Naviglio" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50.000.000;

     - all'ambito 3, settore 1, obiettivo 1 è istituito per memoria il capitolo 3.1.1.2.5308 "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili";

     - all'ambito 2, settore 5, obiettivo 1 è istituito per memoria il capitolo 2.5.1.1.5309 "Contributi alle Province per le attività di formazione professionale attuate mediante i CFP convenzionati";

     - all'ambito 2, settore 5, obiettivo 1 è istituito per memoria il capitolo 2.5.1.1.5310 "Contributi alle Province per le attività di formazione professionale attuate mediante i CFP degli Enti Locali";

     - all'ambito 3, settore 6, obiettivo 3 è istituito per memoria il capitolo 3.6.3.2.5311 "Spese per l'avvio dell'attività della Società di Gestione del Risparmio - S.G.R.";

     - all'ambito 3, settore 6, obiettivo 3 è istituito il capitolo 3.6.3.2.5312 "Contributi in annualità a Finlombarda s.p.a. per la costituzione di un fondo di garanzia del fondo mobiliare gestito dalla società di Gestione del Risparmio - limite d'impegno 2000 - anni 2000-2009 con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 4.000.000.000;

     - all'ambito 4, settore 3, obiettivo 7, è istituito per memoria il capitolo 4.3.7.2.5313 "Finanziamenti delle spese a carico regionale per l'attuazione del protocollo d'intesa con Comune di Milano e AEM s.p.a. finalizzati all'attuazione di un piano di risparmio energetico e razionale uso dell'energia";

     - all'ambito 2, settore 4, obiettivo 2, è istituito il capitolo 2.4.2.2.5314 "Spese per la definizione di modelli di gestione innovativi per gli interventi previsti nell'accordo di programma quadro sui beni culturali" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 150.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.1.2.4920 "Reimpiego degli interessi maturati sulle disponibilità del fondo di rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo" è incrementata di L. 5.629.330.235;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.1.2.4921 "Reimpiego delle somme restituite del fondo di rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo" è incrementata di L. 26.369.950.866;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.1.4.2.4953 "Spese per il recupero e sistemazione la "Casa del guardiano delle acque" di Castelletto di Abbiategrasso" è ridotta di L. 550.000.000;

     - all'ambito 2, settore 5, obiettivo 2 è istituito per memoria il capitolo 2.5.2.2.5315 "Contributi alle famiglie per l'erogazione del buono scuola";

     - all'ambito 2, settore 5, obiettivo 2 è istituito il capitolo 2.5.2.1.5316 "Spese per l'avvio del processo di attuazione del buono scuola" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 300.000.000;

     - all'ambito 1, settore 2, obiettivo 10, è istituito il capitolo 1.2.10.1.5317 "Sanzione amministrativa per irregolarità IVA in sede di liquidazione C.R.I.A.C.P.L." con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 25.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 6.3.872 "Spese per erogazione di acconto al personale regionale cessato dal servizio della indennità di fine rapporto spettante" è incrementata di L. 8.000.000.000;

     28. Fra i capitoli di nuova istituzione 2.5.1.1.5309 "Contributi alle Province per le attività di formazione professionale attuate mediante i CFP convenzionati" e 2.5.1.1.5310 "Contributi alle Province per le attività di formazione professionale attuate mediante i CFP degli Enti Locali" ed i seguenti capitoli 2.5.1.1.1218 "Spese per il funzionamento dei centri di formazione professionale convenzionati con la regione, nonché spese per le attività di formazione professionale non svolte presso i centri - 2° e 3° quadrimestre anno scolastico in corso", 2.5.1.1.2143 "Spese per il funzionamento dei centri di formazione professionale convenzionati con la regione, nonché spese per le attività di formazione professionale non svolte presso i centri - 1° quadrimestre anno scolastico successivo a quello in corso", 2.5.1.1.4499 "Spese per l'attuazione di iniziative di formazione professionale attuate dalla regione e dagli enti locali - 2° e 3° quadrimestre anno scolastico in corso", 2.5.1.1.4500 "Spese per l'attuazione delle iniziative di formazione professionale attuate dalla regione e dagli enti locali - 1° quadrimestre anno scolastico successivo a quello in corso" e 2.5.1.1.4502 "Spese per l'orientamento e per l'attuazione delle iniziative e delle attività svolte dai centri per l'innovazione tecnico educativa", del gruppo capitoli 2.5.1.1.1218, sono disposte variazioni compensative ai sensi dell'art. 36, comma 7 quinquies, della l.r. 34/1978, con deliberazione di giunta comunicata al Consiglio regionale entro 10 giorni.

     29. Al bilancio pluriennale 2000-2002 al "Quadro di previsione delle entrate" al titolo 3, categoria 8 "Partite che si compensano riferite a spese d'investimento per programmi di sviluppo" le previsioni di entrata sono incrementate di L. 550.000.000 per il 2001.

     30. Al bilancio pluriennale 2000-2002 al "Quadro di previsione delle spese" di parte II "Spese per programmi di sviluppo" sono apportate le seguenti variazioni:

     - all'obiettivo 2.2.5. "Strutture socio assistenziali" tabella relativa alle "Previsioni di spesa riferite a leggi operanti" la previsione di spesa in capitale è incrementata di L. 3.000.000.000 per il 2001 e L. 3.000.000.000 per il 2002;

     - all'obiettivo 3.6.3. "Sostegno servizi finanziari alle imprese", tabella relativa alle "Previsioni di spesa riferite a leggi operanti" le previsioni di spesa correnti sono incrementate di L. 323.000.000 per il 2001 e di L. 645.135.000 per il 2002, e le previsioni di spesa in annualità sono incrementate di L. 4.000.000.000 per il 2001 e L. 4.000.000.000 per il 2002;

     - all'obiettivo 4.1.4. "Edilizia residenziale", tabella relativa alle "Previsioni di spesa riferite a leggi operanti" le previsioni di spesa in capitale sono incrementate di L. 550.000.000 per il 2001;

     - all'obiettivo 4.3.7. "Risparmio energetico" tabella relativa alle previsioni di spesa riferite a leggi operanti le previsioni di spesa in capitale sono incrementate di L. 10.000.000.000 per il 2001.

 

     Art. 7. (Disposizioni non finanziarie e modificazioni alle ll.rr. 34/1972 e 21/1996).

     1. Al fine di potenziare ed assicurare il migliore funzionamento delle attività di coordinamento dei servizi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico istituiti e gestiti dalle province l'articolo 6 della legge regionale 13 luglio 1984, n. 35 "Norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia e sul coordinamento e finanziamento dei servizi provinciali di rilevamento" è così modificato:

(Omissis).

     2. [3].

     3. Per le finalità della l.r. 16 dicembre 1996, n. 35 "Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori", nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 sono istituiti appositi capitoli, uno ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) ed art. 4, l'altro ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), c), d) e d quater).

     4. Per le finalità di cui all'art. 3, commi 2 e 3, della l.r. 22 febbraio 1993, n. 7 "Attuazione regionale della l. 5 ottobre 1991, n. 317 Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato" è istituito nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, apposito capitolo per l'erogazione di contributi per la realizzazione di progetti innovativi concernenti più imprese nell'ambito dei distretti industriali.

     5. [4].

     6. [5].

     7. [6].

     8. [7].

     9. [8].

     10. Il comune di Sondrio conserva comunque la classificazione di territorio montano ad ogni altro effetto di legge.

     11. [9].

     12. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 sono apportate le seguenti variazioni:

     STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

     - la descrizione del capitolo 3.5.4976 "Restituzione compartecipazione Irap da parte dei comuni con il saldo 1998 negativo" è così modificata "Restituzione compartecipazione Irap da parie dei comuni con il saldo negativo".

     STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

     - la descrizione del capitolo 13.1.1.4977 "Utilizzo delle restituzioni dei comuni con saldo 1998 positivo della compartecipazione Irap" è così modificata "Utilizzo delle restituzioni dei comuni con saldo positivo della compartecipazione Irap";

     - all'ambito 3, settore 3 obiettivo 2, è istituito, per memoria, il capitolo 3.3.2.2.5320 "Contributi ad enti pubblici e strutture associative per sviluppare le strutture di servizio alle piccole e medie imprese per la diffusione dell'innovazione e per il trasferimento tecnologico";

     - all'ambito 3, settore 3, obiettivo 3, è istituito, per memoria, il capitolo 3.3.3.2.5318 "Contributi per la realizzazione di progetti per la creazione di nuove imprese operanti nella progettazione e produzione di prodotti e servizi innovativi, per la partecipazione delle piccole e medie imprese ai programmi di ricerca della Unione Europea e dello Stato, per lo svolgimento di stages di giovani neolaureati nelle piccole e medie imprese che realizzano programmi di ricerca e sviluppo tecnologico e per la diffusione ed il consolidamento dell'innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese";

     - all'ambito 3, settore 3, obiettivo 3 è istituito, per memoria, il capitolo 3.3.3.2.5319 "Contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti innovativi concernenti più imprese nell'ambito dei distretti industriali";

     - la descrizione del capitolo 3.6.2.2.4212 "Contributi per la valorizzazione delle risorse imprenditoriali locali e lo sviluppo delle capacità innovative e competitive delle piccole e medie imprese" è così modificata "Contributi per la realizzazione di progetti per favorire la creazione di nuove imprese di progettazione e produzione di prodotti e di servizi" ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 16 dicembre 1996, n. 35 "Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori";

     - la descrizione del capitolo 3.6.2.2.3826 "Contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di programmi di sviluppo e progetti innovativi concernenti più imprese nell'ambito dei distretti industriali" è così modificata "Contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di programmi di sviluppo concernenti più imprese nell'ambito dei distretti industriali" ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 della l.r. 22 febbraio 1993, n. 7 "Attuazione regionale della l. 5 ottobre 1991, n. 317 "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato";

     - la descrizione del capitolo 1.1.1.1.290 "Spese per l'indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale" è così modificata "Indennità di carica e di missione dei componenti del consiglio regionale e dei componenti della giunta regionale non consiglieri" ai sensi dell'art. 7 ter della l.r. 23 luglio 1996, n. 17 "Trattamento indennitario dei consiglieri della Regione Lombardia";

     - la descrizione del capitolo 2.5.1.1.4754 "Spese riferite a operazioni formative originariamente non ammesse nei rendiconti" è così modificata "Spese relative ad attività FSE di precedenti annualità derivanti da somme originariamente non riconosciute nei rendiconti o afferenti ad interventi integrativi di assistenza tecnica";

     - la descrizione del capitolo 4.3.3.1.1816 "Spese per l'acquisto diretto, la manutenzione e la gestione delle apparecchiature e delle attrezzature tecniche relative a sistemi di telemisura e per l'acquisizione di servizi e studi per i sistemi regionali di monitoraggio e controllo ambientale e per la diffusione dei dati raccolti" è così modificata "Spese per l'acquisto diretto, la manutenzione e la gestione delle apparecchiature, dei relativi mezzi necessari per le attività di coordinamento e delle attrezzature tecniche relative a sistemi di telemisura e per l'acquisizione di servizi e studi per i sistemi regionali di monitoraggio e controllo ambientale e per la diffusione dei dati raccolti";

     - la descrizione del capitolo 4.3.3.1.525 "Spese per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature e della rete di rilevamento antinquinamento e meteorologica" è così modificata " Spese perla gestione e la manutenzione delle apparecchiature e della rete di rilevamento antinquinamento e meteorologica e dei relativi mezzi di coordinamento";

     - la descrizione del capitolo 1.2.7.1.550 "Spese per competenze dovute agli esperti facenti parte dei comitati di consulenza in materia di legislazione e programmazione" è così modificata "Spese per competenze dovute agli esperti facenti parte di Comitati istituiti dalla Giunta regionale" ai sensi dell'art. 7, comma 1 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16, così come modificato dall'art. 2, comma 1, della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2;

     - la classificazione del capitolo 2.5.1.1.5063 "Programmi operativi relativi all'obiettivo 3 del F.S.E. - cofinanziamento regionale" è modificata in 2.5.1.2.5063.

     13. Tra i seguenti capitoli istituiti ai sensi della l. 399/87 che assegna alfa Regione il fondo nazionale per l'artigianato: 3.3.3.2.2649 "Contributi statali del fondo nazionale per l'artigianato per il finanziamento dei programmi e dei progetti di sostegno e sviluppo delle produzioni artigiane" e 3.3.1.2.3383 "Assegnazioni statali del fondo nazionale per l'artigianato per favore gli insediamenti artigiani nei centri storici" del gruppo capitoli 3.3.3.2.2649, possono essere effettuate variazioni compensative di cui all'art. 36, comma 7 quinquies della l.r. 34/78.

     14. Per le finalità di cui ai precedenti commi 5 e 7, è autorizzata la spesa complessiva di Lire 13.615.600.000 di cui Lire 1.700.000.000 nell'esercizio finanziario 2000, Lire 5.957.800.000 nell'esercizio finanziario 2001 e Lire 5.957.800.000 nell'esercizio finanziario 2002.

     15. All'onere di L. 1.700.000.000 di cui al precedente comma per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione per L. 1.050.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.2.1.544 "Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di servizi normali", per L. 300.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.5.1.1.4318 "Programmi operativi di formazione professionale relativi all'oggettivo 5b del FSE cofinanziamento regionale", e per L. 350.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.7.1.3897 "Spese per incarichi di consulenza e professionali per attività di particolare rilevanza tecnico-scientifica connessi con le funzioni regionali" dello stato di previsione delle spese del bilancio per esercizio finanziario 2000.

     16. L'onere di L. 11.915.600.000 per il 2001 e 2002 di cui al precedente comma 14, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2000/2002 al Quadro di previsione delle spese di parte 1 "Spese per funzioni normali" obiettivo 5.3.2 " Fondi per la riassegnazione dei residui perenti", tabella relativa alle "Previsioni di spesa riferite a leggi operanti".

     17. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.1.1.1.292 "Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari" è incrementata di L. 1.700.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.2.1.544 "Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per esercizio di funzioni normali" è ridotta di L. 1.050.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dei capitolo 2.5.1.1.4318 "Programmi operativi di formazione professionale relativi all'obiettivo 5b del FSE cofinanziamento regionale" è ridotta di L. 300.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.7.1.3897 "Spese per incarichi di consulenza e professionali per attività di particolare rilevanza tecnico-scientifica connessi con le funzioni regionali" è ridotta di L. 350.000.000;

     18. Al bilancio pluriennale 2000/2002 al Quadro di previsione delle spese di parte 1 "Spese per funzioni normali", tabella relativa alle "Previsioni di spesa riferite a leggi operanti" all'obiettivo 1.1.1. "Consiglio regionale" le previsioni di spesa corrente sono incrementate di L. 5.957.800.000 per il 2001 e di L. 5.957.800.000 per il 2002.

 

     Art. 8. (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/78, rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e accantonamenti a fondi globali).

     1. Sono autorizzate per il triennio 2000/2002 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i capitoli di cui all'allegata tabella n. 1.

     2. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario per far fronte a spese di funzionamento o già determinate in bilancio ai sensi dell'art. 22 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" sono autorizzate le variazioni allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 come da allegata tabella n. 2.

     3. All'onere complessivo di cui al comma precedente, pari a L. 38.621.788.021 di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 2000, di cui L. 1.275.804.742 in conto capitale e L. 37.345.983.279 di parte corrente, si provvede per la parte in conto capitale con quota parte delle risorse resesi disponibili di cui al precedente art. 6, e per la somma di parte corrente, si provvede per L. 24.000.000.000 con le risorse resesi disponibili di cui al precedente art. 3, per L. 7.834.091.289 con le risorse resesi disponibili di cui al precedente art. 6 e per L. 5.511.891.990 con quota parte delle risorse resesi disponibili con le riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1.

     4. Per il triennio 2000/2002 è autorizzata la spesa complessiva, relativa agli interventi di cui alla tabella n. 3, di L. 379.806.985.510, di cui L. 31.556.573.010 per il 2000, L. 153.307.462.500 per il 2001 e L. 194.942.950.000 per il 2002; le autorizzazioni di parte corrente sono di L. 4.905.569.010 per il 2000; le autorizzazioni in capitale sono di L. 26.651.004.000 per il 2000, le autorizzazioni di parte corrente sono di L. 410.000.000 per il 2001; le autorizzazioni in capitale sono di L. 152.897.462.500 per il 2001 e L. 194.942.950.000 per il 2002.

     5. Alla copertura dell'onere complessivo di L. 31.556.573.010 per competenza e cassa delle spese autorizzate per il 2000 di cui L. 4.905.569.010 di parte corrente e L. 26.651.004.000 in capitale, si provvede per la parte corrente con le rimanenti risorse disponibili derivanti dalle riduzioni di autorizzazioni di spesa di cui al comma 1; per la parte in conto capitale con quota parte delle risorse disponibili di cui all'art. 3.

     6. Con le rimanenti risorse in conto capitale conseguenti alle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 ed alle disponibilità di cui ai precedenti art. 3 comma 9, art. 5 comma 3, art. 6 comma 25, pari complessivamente a L. 351.774.062.135 di competenza e di cassa si provvede alla riduzione dei mutui per la copertura del disavanzo di esercizio previsto al capitolo 5.1.755 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2000.

     7. Alle maggiori spese in conto capitale previste per l'anno 2001, di cui al comma 4 di L. 152.897.462.500 si provvede per L. 41.238.259.808 con le risorse disponibili conseguenti alle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, L. 1.362.783.207 con le rimanenti risorse disponibili di cui alla tabella 2 e per L. 110.296.419.485 si provvede con lo stanziamento del quadro di previsione delle entrate del bilancio pluriennale 2000/2002, relativo all'assunzione di mutui e alla emissione di prestiti obbligazionari all'uopo incrementati per il 2001.

     8. Alle maggiori spese di parte corrente di L. 410.000.000 per il 2001 di cui al comma 4 si provvede con le rimanenti risorse resesi disponibili per lo stesso anno di cui alla tabella 2.

     9. Alle maggiori spese in conto capitale previste per l'anno 2002, di cui al comma 4 per L. 194.942.950.000 si provvede per L. 13.234.455.356 con le rimanenti risorse disponibili di cui alla tabella 2 e per L. 181.708.494.644 si provvede con lo stanziamento del quadro di previsione delle entrate del bilancio pluriennale 2000/2002, relativo all'assunzione di mutui e alla emissione di prestiti obbligazionari all'uopo incrementati per il 2002.

     10. La contrazione dei mutui di cui ai commi 7 e 9 sarà autorizzata con la legge di approvazione del bilancio degli esercizi finanziari 2001 e 2002 in relazione alle effettive esigenze di cassa, secondo quanto previsto dall'art. 44 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     11. Agli oneri di ammortamento per gli anni 2001 e 2002, si provvede con gli stanziamenti dell'obiettivo 5.1.1. "Oneri finanziari" del bilancio pluriennale.

     12. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78, come da specifica indicazione di cui alla tabella 3.

     13. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nell'allegata tabella 3.

 

     Art. 9. (Clausola d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

ALLEGATO A

(Omissis)

 

TABELLA 1

(Omissis)

 

TABELLA 2

(Omissis)

 

TABELLA 3

(Omissis)

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.

[2] Comma abrogato dall’art. 2 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27.

[3] Modifica il comma 14, art. 2 della L.R. 27 novembre 1998, n. 25.

[4] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2001, n. 2. Aggiunge l'art. 2 ter alla L.R. 27 ottobre 1972, n. 34.

[5] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2001, n. 2.

[6] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2001, n. 2. Aggiunge l'art. 27 bis alla L.R. 7 settembre 1996, n. 21.

[7] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2001, n. 2.

[8] Modifica il comma 1, la lettera f), comma 2 e il comma 3 dell'art. 6 della L.R. 19 aprile 1993, n. 13.

[9] Comma abrogato dall’art. 3 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6, dall’art. 31 del R.R. 2 aprile 2003, n. 4 e dall’art. 33 del R.R. 10 febbraio 2004, n. 1.