§ 4.7.134 - L.R. 19 gennaio 1996, n. 1.
Modifiche delle leggi regionali istitutive dei parchi Valle del Lambro, Oglio Sud, Oglio Nord, Orobie bergamasche, Orobie valtellinesi, Spina Verde [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:19/01/1996
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Proroga dell'efficacia delle norme di salvaguardia e dei termini per l'adozione del piano territoriale di coordinamento dei parchi regionali Valle del Lambro, Oglio Sud, Oglio Nord, Orobie [...]
Art. 2.  (Modifica ed integrazione della composizione degli enti gestori dei parchi regionali Valle del Lambro, Adda Nord, Adda Sud e dei Colli di Bergamo).
Art. 3.  (Modifica dell'art. 11 della l.r. 15 settembre 1989, n. 57, istitutiva del parco delle Orobie valtellinesi).
Art. 4.  (Abrogazione di norme).
Art. 5.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.7.134 - L.R. 19 gennaio 1996, n. 1. [1]

Modifiche delle leggi regionali istitutive dei parchi Valle del Lambro, Oglio Sud, Oglio Nord, Orobie bergamasche, Orobie valtellinesi, Spina Verde di Como, Adda Nord, Adda Sud, Colli di Bergamo.

(B.U. 20 gennaio 1996, n. 3 - 1° S.O.).

 

Art. 1. (Proroga dell'efficacia delle norme di salvaguardia e dei termini per l'adozione del piano territoriale di coordinamento dei parchi regionali Valle del Lambro, Oglio Sud, Oglio Nord, Orobie bergamasche, Orobie valtellinesi, Spina Verde di Como).

     1. Le norme di salvaguardia per le aree comprese nel territorio dei parchi regionali valle del Lambro, Oglio Sud, Oglio Nord, Orobie bergamasche, Orobie valtellinesi, Spina Verde di Como, di cui rispettivamente all'art. 8 della l.r. 16 settembre 1983, n. 82, all'art. 10 della l.r. 16 aprile 1988, n. 17, all'art. 9 della l.r. 16 aprile 1988, n. 18, all'art. 10 della l.r. 15 settembre 1989, n. 56, all'art. 10 della l.r. 15 settembre 1989, n. 57, all'art. 8 della l.r. 4 marzo 1993, n. 10 e successive modifiche, continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione della proposta di piano territoriale di coordinamento del parco e comunque per non oltre 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. I termini per l'adozione del piano territoriale di coordinamento dei parchi regionali di cui al precedente comma sono prorogati fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge [2].

     3. Qualora l'ente gestore del parco non abbia deliberato l'adozione della proposta di piano entro il termine di cui al precedente secondo comma, vi provvede la giunta regionale ai sensi della l.r. 5 novembre 1993, n. 34 «Formazione ed adozione della proposta di piano territoriale di coordinamento dei parchi da parte della giunta regionale ai sensi dell'art. 19, IV comma della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza ambientale" e proroga delle norme di salvaguardia di cui all'art. 8 della l.r. 16 settembre 1983, n. 82 "Istituzione del parco naturale della Valle del Lambro"».

 

     Art. 2. (Modifica ed integrazione della composizione degli enti gestori dei parchi regionali Valle del Lambro, Adda Nord, Adda Sud e dei Colli di Bergamo).

     1. Nel consorzio di gestione del parco naturale dell'Adda Nord, di cui al primo comma dell'art. 3 della l.r. 16 settembre 1983, n. 80, il comprensorio di Lecco è sostituito dalla provincia di Lecco.

     2. Nel consorzio di gestione del parco naturale dell'Adda Sud, di cui al primo comma dell'art. 3 della l.r. 16 settembre 1983, n. 81, il comprensorio di Lodi è sostituito dalla provincia di Lodi.

     3. Il consorzio di gestione del parco naturale della Valle del Lambro, di cui al primo comma dell'art. 3 della l.r. 16 settembre 1983, n. 82, è integrato dalla provincia di Lecco e dai comuni di Correzzana e di Casatenovo; il piano territoriale di coordinamento del parco della Valle del Lambro individua le parti del territorio di tali comuni da inserire entro i confini del parco ai sensi del terzo comma dell'art. 17, della l.r. 30 novembre 1983, n. 86.

     4. Dal consorzio di gestione del parco dei Colli di Bergamo, di cui al secondo comma dell'art. 1 della l.r. 18 agosto 1977, n. 36, così come modificato dall'art. 1 della l.r. 10 maggio 1990, n. 45, viene esclusa la comunità montana della valle Seriana.

     5. In conformità a quanto disposto dal presente articolo gli enti gestori dei parchi ivi citati adeguano i propri statuti entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. (Modifica dell'art. 11 della l.r. 15 settembre 1989, n. 57, istitutiva del parco delle Orobie valtellinesi). [3]

 

     Art. 4. (Abrogazione di norme).

     1. E' abrogato l'art. 2 della l.r. 25 novembre 1991, n. 27 «Proroga delle norme di salvaguardia di cui all'art. 7 della l.r. 16 settembre 1983, n. 76 "Istituzione del parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate", all'art. 7 della l.r. 16 settembre 1983, n. 79 "Istituzione del parco naturale dell'Adamello" e all'art. 8 della l.r. 16 settembre 1983, n. 82 "Istituzione del parco naturale della Valle del Lambro"».

 

     Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 205 della L.R. 16 luglio 2007, n. 16.

[2] I termini di cui al presente articolo sono prorogati fino al 31 dicembre 1997 per effetto dell'art. 5 della L.R. 9 giugno 1997, n. 17.

[3] Sostituisce il 6° comma, art. 11, della L.R. 15 settembre 1989, n. 57.