§ 4.7.19 - L.R. 16 settembre 1983, n. 80.
Istituzione del Parco regionale dell'Adda Nord [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:16/09/1983
Numero:80


Sommario
Art. 1.  Istituzione del parco.
Art. 2.  Confini.
Art. 3.  Ente di gestione.
Art. 4.  Statuto del consorzio.
Art. 5.  Direttore.
Art. 5 bis.  Personale.
Art. 6.  Formazione del piano territoriale.
Art. 7.  Comitato di coordinamento.
Art. 8.  Norme di salvaguardia.
Art. 9.  Norma transitoria.


§ 4.7.19 - L.R. 16 settembre 1983, n. 80. [1]

Istituzione del Parco regionale dell'Adda Nord [2].

(B.U. 19 settembre 1983, n. 37 - 2 suppl. ord.).

 

     Art. 1. Istituzione del parco.

     1. E' istituito il «Parco regionale dell'Adda Nord», ai sensi del titolo II, capo II, della legge regionale «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ambientale» [3].

 

     Art. 2. Confini.

     1. Il parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:10.000 (allegato A), così come descritte dall'allegato B, che formano parte integrante della presente legge.

     2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all'art. 3 della presente legge, da tabelle con la scritta «Parco Adda Nord», aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della predetta legge regionale.

 

     Art. 3. Ente di gestione.

     1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Airuno, Bottanuco, Brivio, Calco, Calolziocorte, Calusco d’Adda, Canonica d’Adda, Capriate S. Gervasio, Casirate d’Adda, Cassano d’Adda, Cisano Bergamasco, Cornate d’Adda, Fara-Gera d’Adda, Galbiate, Garlate, Imbersago, Lecco, Malgrate, Medolago, Merate, Monte Marenzo, Olginate, Paderno d’Adda, Pescate, Pontida, Robbiate, Solza, Suisio, Trezzo d’Adda, Trucazzano, Vaprio d’Adda, Vercurago, Verderio Superiore, Villa d’Adda e le Province di Bergamo, Lecco e Milano [4].

     2. Il consorzio del parco ha sede a Trezzo d'Adda.

     3. I comuni interessati funzionalmente all'attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l'assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 

     Art. 4. Statuto del consorzio.

     1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:

     a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;

     b) l'istituzione di un comitato scientifico;

     c) forme e modalità di periodica consultazione - anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea - delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole.

 

     Art. 5. Direttore.

     1. Il direttore del parco è nominato, per la durata di cinque anni, tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità e può essere riconfermato.

     2. La nomina è disposta dall'assemblea del consorzio, previo avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.

     3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che rivestono la carica di direttore di altro parco nazionale o regionale.

     4. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.

 

          Art. 5 bis. Personale. [5]

     1. Fino a quando non si provvederà alla determinazione della pianta organica, il consorzio si avvale di personale messo a disposizione dalla regione e dagli enti consorziati, ovvero di personale assunto a tempo determinato, con le procedure previste dalla vigente legislazione regionale in materia.

 

     Art. 6. Formazione del piano territoriale.

     1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato secondo le modalità di cui all'articolo 19 della legge regionale di cui al precedente art. 1.

 

     Art. 7. Comitato di coordinamento.

     1. Al fine di realizzare un'unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del parco dell'Adda Sud, è costituito, entro 30 giorni dalla data di costituzione dei relativi consorzi, un comitato di coordinamento composto da:

     - l'assessore regionale competente, o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;

     - i presidenti dei consorzi dei parchi dell'Adda Nord e dell'Adda Sud.

     2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del «Servizio tutela ambiente naturale e parchi» della giunta regionale.

     3. Compete al comitato:

     - assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di gestione e dei regolamenti d'uso;

     - coordinare l'attività dei consorzi;

     - esprimere parere alla giunta regionale, quando richiesto, sugli atti che interessino il territorio dei due parchi.

 

     Art. 8. Norme di salvaguardia.

     1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, all'interno del perimetro del parco, fino alla data di pubblicazione della proposta del piano territoriale e comunque per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi [6].

     2. Nelle zone agricole è consentita la costruzione delle sole strutture edilizie strettamente pertinenti la conduzione di fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 7 giugno 1980, n. 93, limitatamente alle imprese agricole che abbiano le seguenti caratteristiche:

     - imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;

     - imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovvero ad allevamenti avicoli o cunicoli, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;

     - imprese dedite all'allevamento di suini, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 20 quintali di peso vivo di bestiame.

     3. Le imprese di cui al comma precedente possono altresì esercitare attività di trasformazione dei prodotti, purché le materie prime trasformate provengano per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo o di allevamento.

     4. All'esterno del perimetro dei centri edificati di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 non sono consentiti:

     a) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, urbani ed agricoli, per le quali è comunque richiesta la concessione edilizia;

     b) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;

     c) la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua;

     d) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione dell'ammasso di stallatico in attesa di interramento per la normale pratica agronomica;

     e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella viaria e turistica.

     5. Su tutto il territorio del parco è comunque vietato:

     a) il livellamento dei terrazzamenti dei declivi;

     b) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

     c) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;

     d) la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali paludi, torbiere, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei fiumi e dei laghi, ivi comprese le praterie ed i boschi inondati lungo le rive;

     e) per i natanti da diporto aventi propulsione a motore, superiore la velocità di 10 km/h nel corso del fiume e la potenza di 20 HP nei laghi di Garlate e Olginate;

     f) nelle lanche e nelle mortizze, la navigazione a motore.

     5 bis. E' comunque consentito, sui laghi di Garlate e di Olginate, il transito di natanti lungo l'asse dei laghi, per accedere ai punti di ricovero, rimessaggio e riparazione; la navigazione nei laghi dovrà in ogni caso avvenire a velocità non superiore ai 10 km/h e a una distanza non inferiore ai 100 m dal limite del demanio, fatta eccezione per le manovre di approdo e partenza dai punti di ricovero, rimessaggio e riparazione, per le quali è consentito l'attraversamento della fascia costiera a velocità non superiore a 5 km/h e perpendicolarmente alla linea di costa [7].

     6. Lungo le sponde dei laghi di Garlate e Olginate, si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 39 e 42 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51.

     7. Gli interventi anche di carattere colturale che comportino alterazioni alla morfologia del terreno, ovvero trasformazioni dell'uso dei suoli anche non boscati, fatte salve le normali rotazioni agricole - ivi compresa la coltura del pioppo - sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 6 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9.

     8. E' vietata l'apertura di nuove cave.

     9. E' vietata l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale, che possono essere autorizzate, sentito il consorzio del parco, dalla data della formazione dei suoi organi.

     10. L'allestimento dei campeggi stabili è disciplinato dalla L.R. 10 dicembre 1981, n. 71.

     11. E' vietato l'allestimento e l'ampliamento di villaggi turistici, di cui alla L.R. 10 dicembre 1981, n. 71.

 

     Art. 9. Norma transitoria.

     1. Fino alla data di elezione del presidente del consorzio, le competenze allo stesso attribuite dalla L.R. 27 gennaio 1977, n. 9, come integrate dal settimo comma del precedente art. 8, spettano al presidente della giunta regionale.

 

 

Allegato A

Planimetria in scala 1:10.000

(Omissis).

 

 

Allegato B

Istituzione del Parco regionale dell'Adda Nord[8]

 

Relazione descrittiva dei confini

 

     Il parco dell'Adda Nord è compreso fra il Ponte Nuovo di Lecco a nord ed i limiti amministrativi meridionali dei comuni di Trucazzano e Casirate d'Adda, a sud.

     La descrizione dei confini procede lungo la sponda destra (occidentale) da nord a sud e lungo la sponda sinistra (orientale) da sud a nord.

A) Sponda destra (descrizione nord-sud)

     Malgrate - Il parco inizia in prossimità del «Ponte Nuovo» di Lecco e comprende verso sud una modesta fascia rivierasca.

     Galbiate - La stessa fascia rivierasca viene interessata in Galbiate con un'ampiezza maggiore, a nord del ponte ANAS in via di costruzione.

     Pescate - Il confine segue la S.S. 36 e comprende la zona parzialmente edificata lungo la riva del lago di Garlate.

     Garlate - La continuità del parco si riduce a pochi metri lungo il conoide sul quale è edificato il centro di Garlate.

     Olginate - A nord della strettoia fra il lago di Garlate e il lago di Olginate e fino al ponte stradale, il parco occupa una fascia con una profondità media di 100 m dalla riva del corpo d'acqua, a sud del ponte stradale per circa 800 m, la fascia si riduce in prossimità del corpo d'acqua per allargarsi successivamente a circa 250 m, fino alla zona industriale posta a nord del ponte ferroviario.

     A sud del ponte ferroviario, il confine del parco coincide con il limite dell'edificazioni industriali e, più a sud ancora, con la S.S. 36 fino al confine comunale.

     Airuno - Il confine del parco aderisce alla S.S. 36 per circa 600 m e successivamente si accosta ai margini della zone di espansione urbana, incorporando tutta la zona agricola verso il fiume.

     Brivio - Immediatamente a sud di Airuno, la fascia del parco si restringe fra i 50 e i 100 m in aderenza ad un insediamento industriale, allargandosi subito dopo, in area agricola con un'ampiezza compresa fra i 200 e i 400 m; si riduce poi alla semplice fascia stradale rivierasca all'altezza del centro storico, fino a sud del ponte della strada Como- Bergamo e si allarga gradualmente a meridione dell'abitato per ricongiungersi alla strada Imbersago-Brivio fino al confine comunale.

     Calco - Nella frazione Arlate, il confine del parco è definito dalla strada Imbersago-Brivio comprendendo recenti edificazioni residenziali fino al confine comunale.

     Merate - Il confine del parco supera verso ovest la strada Imbersago- Brivio, per comprendere una valletta che si estende verso nord-ovest in adiacenza alla cascina S. Martino, fino alla zona verde in prossimità del «Santuario della Madonna del Bosco» in Imbersago.

     Imbersago - Il confine del parco aggira a ovest il santuario lungo un'arteria panoramica: la fascia a parco si restringe raggiungendo la zona cimitero e riportandosi sulla strada Imbersago-Brivio.

     All'incrocio di questa con la S.P. di Robbiate, in località Porto di Imbersago, la fascia si restringe ulteriormente fino a circa 150 m dal fiume, per escludere zone residenziali già sottoposte a pianificazioni esecutive; immediatamente più a sud il parco si allarga nuovamente inglobando tutte le aree agricole fino al confine comunale.

     Robbiate - Il parco confina con l'arteria stradale Robbiate-Imbersago, includendo zone sottoposte a vincolo paesaggistico in base alla L. 1497/1939, ed in particolare il rilievo del monte Robbio; a sud del monte Robbio, il parco occupa la fascia classificata agricola fino al confine comunale.

     Paderno d'Adda - Per un tratto di 300 m a nord ed a sud del ponte, il parco è ridotto all'orlo del terrazzo fluviale; successivamente si allarga a sud, seguendo i limiti di mappali e strade agricole per una fascia variabile fra i 300 ed i 600 m.

     Cornate d'Adda - Il parco continua ad occupare un'ampia fascia agricola fino alla frazione di Porto d'Adda, dove i confini sono tangenti all'area edificata, per allargarsi immediatamente a sud, seguendo prima la strada comunale che collega la frazione di Porto l'Adda al capoluogo e poi un dislivello in direzione sud fino alla strada di collegamento di Cornate con la zona di Villa Paradiso; il parco prosegue verso sud con una fascia di zona agricola avente una profondità, rispetto al ciglio del terrazzo, variante fra i 300 e i 1.000 m.

     Trezzo sull'Adda - Il parco raggiunge la strada Trezzo-Vimercate fino alle prime edificazioni di Trezzo; si riduce a modesta estensione nel tratto tra il centro storico e la frazione di «Concesa», includendo l'area dell'ansa fluviale ed alcune aree pubbliche; a sud di Concesa il limite del parco segue l'orlo del secondo terrazzo fluviale fino alla strada Vaprio- Trezzo, coincidente con il confine comunale.

     Vaprio d'Adda - Il confine del parco si attesta sulla strada Trezzo- Vaprio fino all'abitato della frazione Gropello, dove si ricongiunge al limite del terrazzamento fluviale, escludendo aree pressoché completamente edificate; il confine coincide con il ciglio del terrazzo fluviale fino a sud della nuova centrale elettrica A.E.M.

     Trucazzano - Il parco si estende a ovest oltre la strada che collega Cassano a Trucazzano, per portarsi in adiacenza ad una prevista futura strada di circonvallazione della frazione di Albignano, includendo nel contempo un'area di cava; a sud di Albignano il confine riprende la strada Cassano-Trucazzano, fino al capoluogo che viene escluso; il confine prosegue quindi a sud, attraverso limiti di mappali paralleli al canale Muzza, ad una distanza fra i 200 e i 400 m dallo stesso fino al confine comunale, coincidente con il limite sud del parco.

B) Sponda sinistra (descrizione sud-nord)

     Casirate d'Adda - La fascia di Casirate rappresenta un tratto di collegamento tra l'area a parco di Rivolta d'Adda (Adda Sud) e la base del terrazzamento fluviale appartenente al territorio del parco Adda Nord.

     Cassano d'Adda - All'altezza della frazione cascine S. Pietro, il confine del parco è rappresentato parzialmente dalla strada P. Cassano- Rivolta d'Adda e più a nord del canale «Retorto», fino alla S.S. n. 11, quindi dal limite del terrazzo fluviale si appoggia alla strada che collega la S.S. n. 11 con Fara-Gera d'Adda.

     Fara-Gera d'Adda - Il confine del parco è rappresentato per un primo tratto dalla S.P. Lodi-Bergamo, che viene abbandonata in coincidenza del centro abitato, inglobando anche alcune aree pubbliche fino ai confini comunali.

     Canonica d'Adda - Il confine del parco si riporta sulla S.P. Lodi- Bergamo ed esclude il centro abitato, lasciando all'interno del parco una fascia rivierasca di pochi metri; solo a nord del ponte di Vaprio la fascia del parco si allarga, includendo un'ampia zona agricola che si estende fino al fiume Brembo, con una profondità di circa 800 m.

     Capriate - San Gervasio - E' inclusa nel parco tutta la zona delimitata a sud dal fiume Brembo, a est dal confine comunale ed a ovest dall'Adda e in tal modo viene interessata l'intera frazione di Crespi; più a nord, per la restante parte dei territori comunale il confine del parco coincide con il ciglio del terrazzamento fluviale.

     Bottanuco - Il confine del parco prosegue lungo il ciglio del terrazzamento fluviale, garantendo una fascia con larghezza media di 500/600 m, che si restringe a 150 m in coincidenza del centro abitato; a nord del centro abitato, la fascia si estende verso est oltre il ciglio del terrazzamento fino alla strada intercomunale Bottanuco-Suisio.

     Suisio - Dalla strada intercomunale Bottanuco-Suisio, il confine del parco si svolge verso ovest, assecondando i movimenti del terrazzamento e aggirando l'abitato, per proseguire verso nord delimitando una fascia di larghezza, pari a circa 400-500 m dalla sponda del fiume.

     Medolago - Il confine del parco coincide con il ciglio del terrazzamento fluviale, per l'intero stato interessante il comune.

     Solza - Il confine del parco continua lungo il ciglio del terrazzamento fluviale e prosegue lungo la strada consorziale «Rio dell'Adda», per poi puntare verso nord lungo la strada consorziale «Briolo», fino al confine comunale.

     Calusco d'Adda - Il confine del parco segue la nuova arteria stradale est-ovest prevista dallo strumento urbanistico vigente, fino a raggiungere il ciglio del terrazzo fluviale in prossimità del ponte di Paderno; più a nord la fascia a parco si allarga verso est, per una profondità di circa 300 m fino al confine comunale.

     Villa d'Adda - Seguendo limiti determinati prevalentemente da strade campestri, il confine del parco si porta a ridosso dell'abitato, per una profondità di circa 400 m dal fiume, e si restringe poi a nord, escludendo edifici industriali, successivamente il confine segue l'arteria provinciale includendo insediamenti residenziali e deviando poi lungo la strada intercomunale per «Odiago» fino al confine comunale.

     Pontida - Il confine del parco delimita una stretta fascia rivierasca con profondità di 300 m circa.

     Cisano Bergamasco - La fascia del parco nella parte sud ha una profondità di 300 m circa e si restringe bruscamente in località «Sosta» presso il ponte di Brivio, riallargandosi immediatamente più a nord, per inglobare buona parte del rilievo posto a occidente del capoluogo; il confine si riporta poi, all'altezza di insediamenti industriali, a circa 200 m dalla sponda fluviale con andamento costante fino al limite del territorio comunale.

     Monte Marenzo - La fascia a parco viene bruscamente ristretta al confine sud del comune, per escludere insediamenti industriali; tuttavia la presenza della zona umida di Brivio, il cui territorio si estende anche sulla sponda sinistra dell'Adda, assicura una profondità del parco di circa 400 m dalla sponda del fiume; per quanto riguarda il territorio di Monte Marenzo, la fascia a parco si riduce a pochi metri di area di rispetto, adiacente agli insediamenti industriali e al confine della zona umida di Brivio.

     Calolziocorte - Nella parte meridionale di questo comune gli insediamenti di carattere industriale sono tali da escludere una destinazione a parco, ad eccezione di una limitata fascia rivierasca; per contro più a nord alcune aree libere di una certa estensione, intercluse nella zona urbanizzata, sono state inserite nel parco.

     Vercurago - L'estrema densità dell'urbanizzazione non consente la delimitazione di una fascia lungo la riva; la continuità del parco potrà essere in futuro garantita con operazioni tecniche di ristrutturazione; viene comunque inclusa nel parco una limitata porzione rivierasca fino alla spiaggia nord ed al confine comunale.

     Lecco - Il confine del parco coincide con la nuova strada rivierasca rettilinea in direzione nord, includendo, poco a valle del terzo ponte in costruzione, il centro sportivo e le aree verdi adiacenti, a settentrione del terzo ponte, sono state incluse limitate porzioni lungo le rive fino al ponte nuovo e quindi al lago di Lecco.

 


[1] Abrogata dall'art. 205 della L.R. 16 luglio 2007, n. 16.

[2] Titolo così sostituito dall’art. 6 della L.R. 16 dicembre 2004, n. 35.

[3] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 16 dicembre 2004, n. 35.

[4] Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 19 gennaio 1996, n. 1 e così sostituito dall’art. 3 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4.

[5] Articolo aggiunto dalla L.R. 16 aprile 1988, n. 17.

[6] Termine modificato dalla L.R. 22 aprile 1988, n. 19.

[7] Comma aggiunto dalla L.R. 25 marzo 1985, n. 20.

[8] Titolo così sostituito dall’art. 6 della L.R. 16 dicembre 2004, n. 35.