§ 4.7.73 - L.R. 16 aprile 1988, n. 17.
Istituzione del Parco dell'Oglio Sud.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:16/04/1988
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Istituzione del Parco.
Art. 2.  Confini.
Art. 3.  Ente di gestione.
Art. 4.  Statuto del Consorzio.
Art. 5.  Direttore.
Art. 6.  Personale.
Art. 7.  Formazione del piano territoriale.
Art. 8.  Riserva naturale «Le Bine».
Art. 9.  Comitato di coordinamento.
Art. 10.  Norme di salvaguardia.
Art. 11.  Relazione di compatibilità ambientale.
Art. 12.  Norma transitoria.
Art. 13.      (Omissis)


§ 4.7.73 - L.R. 16 aprile 1988, n. 17. [1]

Istituzione del Parco dell'Oglio Sud.

(B.U. 20 aprile 1988, n. 16, 1° suppl. ord.).

 

 

Titolo I

ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE DELL'OGLIO SUD

 

Art. 1. Istituzione del Parco.

     1. E' istituito il Parco naturale dell'Oglio Sud ai sensi del capo II, titolo II, della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», e successive modificazioni.

 

     Art. 2. Confini.

     1. Il parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 (Allegato A), così come descritte nell'Allegato B, che formano parte integrante della presente Legge.

     2. I confini del parco sono delimitati, a cura del Consorzio di cui al successivo art. 4, da tabelle con la scritta «Parco dell'Oglio Sud» aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

 

     Art. 3. Ente di gestione.

     1. La gestione del parco è affidata ad un Consorzio fra i Comuni di: Ostiano, Pessina Cremonese, Volongo, Isola Dovarese, Casalromano, Drizzona, Piadena, Canneto sull'Oglio, Calvatone, Acquanegra sul Chiese, Bozzolo, San Martino dell'Argine, Marcaria, Gazzuolo, Commessaggio, Viadana e le Province di Cremona e Mantova.

 

     Art. 4. Statuto del Consorzio.

     1. Lo Statuto del Consorzio deve prevedere:

     a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;

     b) l'istituzione di un comitato scientifico;

     c) forme e modalità di periodica consultazione con scadenza almeno semestrale, anche attraverso la partecipazione alle riunioni dell'assemblea, su invito del Presidente del Consorzio, senza voto deliberativo, dei rappresentanti delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, ed in particolare di quelle agricole, nonché dei rappresentanti dei Consorzi di bonifica ed irrigazione.

 

     Art. 5. Direttore.

     1. Il direttore tecnico del parco è nominato, per la durata di cinque anni, tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità e può essere confermato.

     2. La nomina è disposta dall'assemblea del Consorzio, previo avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.

     3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che rivestono la carica di direttore di altro parco nazionale o regionale. L'assunzione della carica di direttore tecnico del parco dell'Oglio sud comporta la decadenza dall'eventuale carica di direttore tecnico di altro parco nazionale o regionale.

     4. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo del Consorzio.

 

     Art. 6. Personale.

     1. Fino a quando non si provvederà alla determinazione della pianta organica, il Consorzio può avvalersi di personale messo a disposizione dalla Regione e dagli Enti consorziati, ovvero di personale assunto a tempo determinato, con le procedure previste dalla vigente legislazione regionale in materia.

 

     Art. 7. Formazione del piano territoriale.

     1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal Consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Legge ed è approvato secondo le modalità previste dall'art. 19 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

     2. In deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 22 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, il gruppo di esperti in problemi di tutela ambientale e di pianificazione territoriale è costituito dalla Giunta Regionale sentito il comitato di cui al secondo comma del succitato art. 22.

 

     Art. 8. Riserva naturale «Le Bine».

     1. Il Consorzio gestisce anche la riserva naturale «Le Bine», istituita ai sensi dell'art. 37 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

     2. Fino all'insediamento degli organi consortili la gestione della riserva è affidata, in base ad apposita convenzione stipulata con la Regione ai sensi dell'art. 13 della succitata Legge Regionale, ad un'Associazione naturalistica indicata nella deliberazione istitutiva della riserva.

 

     Art. 9. Comitato di coordinamento.

     1. Al fine di realizzare un'unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del Parco dell'Oglio Nord, è costituito, entro 30 giorni dalla data di costituzione dei relativi Consorzi, un comitato di coordinamento composto da:

     a) l'assessore regionale competente, o suo delegato, che svolge le funzioni di Presidente;

     b) i Presidenti dei Consorzi dei Parchi dell'Oglio Nord e dell'Oglio Sud e dei Vice Presidenti.

     2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del «servizio tutela ambiente naturale e parchi» della Giunta Regionale.

     3. Compete al comitato:

     a) assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di gestione e dei regolamenti d'uso;

     b) coordinare l'attività dei consorzi;

     c) esprimere parere alla Giunta Regionale sugli atti che interessano il territorio dei due parchi.

 

     Art. 10. Norme di salvaguardia.

     1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, da altre Leggi Regionali o dagli atti istitutivi delle riserve naturali, all'interno del perimetro del parco, fino alla data di pubblicazione della proposta del piano territoriale e comunque per non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente Legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi.

     2. Le disposizioni del presente articolo, fatti salvi i divieti di cui ai successivi commi 8 e 9, non si applicano, comunque, nelle zone già definite dagli strumenti urbanistici come edificate o edificabili destinate alla residenza, all'industria, all'artigianato e al terziario, nonché nelle relative zone per servizi.

     3. Nelle zone agricole è consentita la costruzione delle sole strutture edilizie strettamente pertinenti la conduzione di fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 7 giugno 1980, n. 93, limitatamente ad imprese agricole che abbiano le seguenti caratteristiche:

     a) imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura e alla floricoltura; per le serre è consentito il rapporto massimo di copertura del 5% della superficie aziendale;

     b) imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, ovvero ad allevamenti avicoli o cunicoli, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;

     c) imprese dedite ad allevamento di suini, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 20 q.li di peso vivo di bestiame.

     Sono soggette ad autorizzazione da parte del Presidente del Consorzio le nuove costruzioni o l'ampliamento di quelle esistenti relative a imprese suinicole con carico di bestiame vivo per ettaro di terreno agricolo compreso tra 20 e 40 q.li.

     4. Le imprese di cui al comma precedente possono altresì esercitare attività di trasformazione dei prodotti, purché le materie prime trasformate provengano prevalentemente dall'attività di coltivazione dei terreni aziendali o dall'attività di allevamento esercitata nei limiti di cui al precedente terzo comma. Nel computo del terreno a disposizione delle imprese agricole e delle imprese cooperative deve essere considerato anche quello ora esistente all'esterno del parco e al servizio delle imprese richiamate.

     5. In tutto il territorio del parco, con esclusione delle zone di cui al precedente secondo comma sono vietati:

     a) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salve le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione, delle aree di allevamento allo stato brado, e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, urbani, agricoli, stalle all'aperto, per le quali è comunque richiesta l'autorizzazione edilizia;

     b) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico;

     c) la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua;

     d) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per l'ammasso di materiali quali stallatico, terricciati, foraggi insilati, fieni, stocchi e paglie, legnami ed altri prodotti aziendali connessi con la normale pratica agronomica;

     e) l'esposizione di cartelli manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella viaria e turistica;

     f) il livellamento dei terrazzamenti e dei declivi, fatta salva la normale sistemazione idraulica ed irrigua dei campi;

     g) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

     h) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;

     i) la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali: paludi, torbiere, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei fiumi e dei laghi, ivi comprese le praterie ed i boschi inondati lungo le rive;

     l) la navigazione dei natanti da diporto con motore di potenza superiore a 15 HP;

     m) per i natanti da diporto aventi propulsione a motore, superare la velocità di 10 km/h;

     n) nelle lanche e nelle mortizze, la navigazione a motore.

     6. Gli interventi anche di carattere colturale che comportino alterazioni alla morfologia del terreno, ovvero trasformazioni dell'uso dei suoli anche non boscati, fatte salve le normali rotazioni agricole - ivi compresa la coltura del pioppo - sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 6 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9.

     7. Il taglio di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree o arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi è soggetto alla disciplina di cui all'art. 8 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9. Sono fatti salvi gli interventi di potatura, scalvatura e ordinaria manutenzione.

     8. E' vietata l'apertura di nuove cave.

     9. E' vietata l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale, che possono essere autorizzate, sentito il Consorzio del parco, dalla data della formazione dei suoi organi.

     10. E' vietato l'allestimento e l'ampliamento dei campeggi stabili e dei villaggi turistici di cui alla L.R. 10 dicembre 1981, n. 71.

     11. La costruzione di nuove opere destinate all'itticoltura e all'acquacoltura e l'ampliamento delle opere esistenti sono subordinate all'autorizzazione da parte del Presidente del Consorzio.

     12. Per l'esecuzione delle opere di difesa spondale e sistemazione idraulica e delle altre opere previste dagli artt. 97 e 98 del t.u. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, l'amministrazione competente deve acquisire il parere preventivo del Consorzio del parco.

     13. La costruzione e l'ampliamento di strade di collegamento intercomunale, anche se prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, è subordinata al parere favorevole del Consorzio del Parco.

 

     Art. 11. Relazione di compatibilità ambientale.

     1. Ai fini dell'espressione del parere di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 21 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 e fino alla data di entrata in vigore della L.R. relativa all'applicazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale, i progetti di infrastrutture pubbliche ricadenti nel territorio del parco dovranno essere accompagnate da una relazione di compatibilità ambientale, per la parte insistente sul territorio del parco stesso.

     2. La relazione di cui al precedente comma deve essere presentata, da parte del proponente, al Presidente del Consorzio del Parco, il quale, entro i successivi 120 giorni, esprime parere all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, ovvero alla Regione in caso di progetti di infrastrutture di interesse statale, per l'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     3. Sono esclusi dalla presentazione della relazione di compatibilità ambientale i progetti di opere igienico-ambientali, quali fognature e impianti per la depurazione delle acque.

     4. Fino alla data di prima elezione del Presidente del Consorzio del parco, la relazione di cui al presente articolo è presentata alla Provincia e trasmessa in copia al settore Ambiente ed Ecologia della Giunta Regionale.

 

     Art. 12. Norma transitoria.

     1. Fino alla data di prima elezione del Presidente del Consorzio, le competenze allo stesso attribuite dalla L.R. 27 gennaio 1977, n. 9, come integrate dal sesto e dal settimo comma del precedente art. 10, nonché le competenze di autorizzazione di cui al terzo e all'undicesimo comma del medesimo articolo, spettano ai Presidenti delle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

 

 

Titolo II

INTEGRAZIONE ALLE LEGGI REGIONALI 11 GIUGNO 1975, N. 78; 10 SETTEMBRE 1983, NN. 76, 77, 78, 80, 82; 19 MARZO 1984, N. 17; 8 SETTEMBRE 1984, N. 47; 1 GIUGNO 1985, N. 70

 

     Art. 13.

     (Omissis) [2]

 

 

Allegato A

 

Planimetria in scala 1:25.000

 

     (Omissis).

 

 

Allegato B

 

Relazione descrittiva dei confini

 

Sponda destra (descrizione da nord a sud)

 

Pessina Cremonese

     Proseguendo sulla strada che porta a Isola Dovarese si includono C.na Rocca, l'abitato di Villa Rocca, e Monticelli Ripa d'Oglio quindi il confine si attesta per 200 m lungo una roggia in direzione sud piegando poi ad est per 450 m fino alla strada per Isola Dovarese che costituisce anche il confine del Comune.

 

Isola Dovarese

     Seguendo limiti di mappali in direzione est il confine raggiunge l'abitato di Isola Dovarese includendone la parte nord orientale (nucleo storico) per immettersi sulla strada alzaia. Scontornati gli edifici posti in fregio al raccordo tra la strada alzaia e la SP per S. Lorenzo de' Picenardi si segue quest'ultima per 400 m circa quindi ci si appoggia alla Roggia Piave fino a C.na Cidellara. Da qui in avanti il confine del parco coincide con il confine amministrativo tra Isola Dovarese e Torre de' Picenardi fino ad incrociare il colatore Laghetto che si segue sino al confine con Drizzona.

 

Drizzona

     Il tracciato ricalca il percorso del colatore Laghetto fino al confine comunale con Piadena.

 

Piadena

     Seguendo ancora il colatore Laghetto, all'incrocio con la SS 343 si percorre quest'ultima verso sud per circa 400 m quindi disegnando un ampio anfiteatro costituito dal terrazzo, il confine giunge ad incrociare la nuova circonvallazione fino al suo raccordo con la SS n. 10. Da qui rientrando per circa 500 m allo scopo di escludere la zona industriale ci si ricongiunge nuovamente alla SS n. 10 fino al confine comunale con Calvatone.

 

Calvatone

     Si prosegue sulla SS n. 10 per 500 m circa quindi all'altezza del km 256 piegando sulla sinistra per una strada sterrata ci si dirige a nord-est verso Calvatone che si esclude interamente inglobando invece il solo campo sportivo.

     Seguendo poi verso est una campereccia ci si raccorda attraverso limiti di mappali e un'altra campereccia al Dugale Delmona che si segue in direzione est fino al confine comunale con Bozzolo (loc. Il Bacino).

 

Bozzolo

     Da loc. Il Bacino piegando dapprima verso sud fino a Ca' Motta Segre e poi verso est fino a Ca' Nuova Tezzoglio seguendo una campestre si incrocia la SS n. 10 che si segue verso nord-est per circa 550 m.

     All'incrocio con lo scolo Cavata se ne segue il tracciato fino al confine comunale con S. Martino dall'Argine (loc. Giardino).

 

S. Martino dall'Argine

     Da loc. Giardino mantenendo la strada di servizio di quest'ultima si raggiunge la SP per Marcaria che si segue in direzione nord-est per 200 m circa fino a scontornare l'insediamento produttivo, quindi ripreso lo scolo Cavata lo si segue fino al confine comunale con Gazzuolo.

 

Gazzuolo

     Da qui seguendo una campereccia in direzione sud-est si toccano le località Belvedere e La Motta e continuando nella stessa direzione fino a loc. S. Pietro se ne escludono le abitazioni.

     Il confine del parco si attesta lungo il terrazzo in direzione sud- ovest fino alla strada per Gazzuolo che segue fino ad incrociare la SS 420 in loc. Noce Grassa indi continuando verso sud lungo la strada per Squarzanella giunge fino al confine comunale per Commessaggio.

 

Commessaggio

     Proseguendo sulla stessa strada in loc. I Bugni il confine devia a sud-ovest in direzione C.te Milano fino al confine comunale con Viadana.

 

Viadana

     Seguendo la strada comunale in direzione est-sud-est per 800 metri circa, quindi un canale in direzione sud raggiunge il confine comunale con Sabbioneta e lo mantiene fino a Squarzanella. Da qui il confine del parco segue la sponda destra del Canale Navarolo fino allo stabilimento idrovoro, escludendo quindi l'abitato di S. Matteo delle Chiaviche.

     Infine tenendo la strada per Cizzolo giunto all'altezza delle prime abitazioni il confine piega a sinistra lungo la strada alzaia fino a raggiungere il Po.

 

Sponda sinistra (da sud a nord)

 

Marcaria

     Dal fiume Po in loc. Loiolo il confine del parco seguendo la strada alzaia in direzione nord-ovest per 750 m si innesta sulla comunale per Cesole fino al km 8 dove piega a nord-est per 120 m quindi a nord-ovest per 400 m per comprendere I Bugni della loc. Casetta del Bugno. Presa quindi la strada Buscoldo-Cesole attestandosi sullo scolo Loiolone esclude l'abitato di Cesole per ritornare sulla strada comunale per Canicossa che segue scontornando l'area industriale in loc. Campo Pomo e poi mantiene nuovamente passando a ovest dell'abitato di Campitello fino a c.te Gubertine. Sempre seguendo la stessa strada si raggiunge l'abitato di S. Michele in Bosco intersecandolo fino ad attestarsi sullo scolo Tartaro che materializza il confine fino alla sua intersezione con la SS n. 10.

     Da questo punto seguendo la statale in direzione ovest si interseca l'abitato di Marcaria indi proseguendo sulla strada per Mosio si raggiunge il confine comunale con Acquanegra sul Chiese.

 

Acquanegra sul Chiese

     Continuando sulla strada per Mosio e superatone l'abitato si tocca la loc. Le Valli e si continua fino alle prime abitazioni di Acquanegra sul Chiese. Devia quindi a sud in direzione della seriola di Mosio fino ad incontrarla per poi percorrerla in direzione nord-ovest per 350 m prima di piegare a sud-ovest lungo la campereccia che porta alla Fossa di Acquanegra. Percorsa quest'ultima per 200 metri circa devia verso est lungo uno scolatore per poi congiungersi con la Fossa sopracitata che viene seguita in direzione nord-ovest per 300 m. Il confine del parco, abbandonato il corso d'acqua, raggiunge, tramite un colo, la SS 343 in prossimità di C.na «La Fornace». Si segue quest'ultima lungo il nuovo tratto fino al confine comunale.

 

Canneto sull'Oglio

     Dal confine comunale con Acquanegra sul Chiese, il confine del parco prosegue lungo il nuovo tracciato della SS 343 fino a comprendere parzialmente la loc. «Prati Tuguri»; incrociata la campereccia per loc. Valle la si segue verso sud-est fino ad incontrare la vecchia SS 343, che viene percorsa in direzione ovest per 500 m fino ad arrivare alle prime abitazioni di Canneto sull'Oglio.

     Il tracciato prosegue verso sud lungo le linee di demarcazione delle aree previste dal P.R.G. come «zone residenziali» e «insediamenti produttivi». Giunti alla strada che passa a sud del Cimitero si scontorna l'abitato, in direzione nord-ovest, fino alla stazione ferroviaria escludendola.

     Si segue la ferrovia «PR-BS» in direzione nord-est fino ad incrociare la strada per Casalromano e percorrerla per 400 m verso nord prima di immettersi sulla rotabile per loc. Runate.

     Si prosegue su quest'ultima fino a poco prima dell'abitato dove si devia lungo la diramazione che corre sul terrazzo, escludendo Runate, per poi tornare sulla strada fino al confine con Casalromano.

 

Casalromano

     Dal confine amministrativo si prosegue lungo la rotabile sopracitata fino all'incrocio con la strada che collega Isola Dovarese con Casalromano. Si piega verso est per scontornare l'abitato di Fontanella Grazioli attestandosi sul terrazzo fino alla S.C. per Volongo. Il confine del Parco segue quest'ultima fino ad incrociare la seriola Picenarda che coincide con il confine comunale di Volongo.

 

Volongo

     Il confine segue verso nord per 1 km circa la seriola Picenarda e devia ad ovest fino alla biforcazione del canale Molino e della seriola Gambara, segue quest'ultima in direzione sud fino a loc. La Pista.

     Si continua in direzione sud-ovest lungo un terrazzo prima di incrociare e seguire verso nord la campereccia per Volongo.

     Dopo aver percorso sulla sopracitata circa 1 km si devia ad ovest in direzione di C.na S. Faustino per 1 km prima di deviare a sud e poi a ovest fino ad incrociare il confine Comunale con Ostiano.

 

Ostiano

     Il confine del parco prende la strada che da C.na San Faustino arriva fino all'incrocio per l'oratorio di Torricella e in direzione ovest lo oltrepassa per immettersi sulla rotabile per «Il Gazzo».

     Si prosegue in questa direzione per 1 km prima di abbandonare la strada e seguire il terrazzamento morfologico fino ad incrociare la seriola Maestra. Quindi passa a sud dell'abitato in direzione ovest per 450 m prima di deviare a nord fino alla circonvallazione inglobando l'area pubblica fino a piazza Castello inclusa.

     Il confine segue la circonvallazione fino alla loc. Ponte Lupo per poi proseguire sulla strada per Pralboino in direzione nord fino a c.na Fornace; da qui prende la strada che in direzione nord-ovest porta al fiume Mella e arriva al confine comunale e provinciale, che coincide con il limite del confine del Parco dell'Oglio Sud.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 205 della L.R. 16 luglio 2007, n. 16.

[2] Modifica le LL.RR. 11 giungo 1975, n. 78, 16 settembre 1983, nn. 76, 77, 78, 80, 82; 19 marzo 1984, n. 17, 8 settembre 1984, n. 47 e 1 giugno 1985, n. 70.