§ 4.7.21 - L.R. 16 settembre 1983, n. 82.
Istituzione del parco regionale della Valle del Lambro. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:16/09/1983
Numero:82


Sommario
Art. 1.  Istituzione del parco.
Art. 2.  Confini.
Art. 3.  Ente di gestione.
Art. 4.  Statuto del consorzio.
Art. 5.  Direttore.
Art. 5 bis.  Personale.
Art. 6.  Formazione del piano territoriale.
Art. 7.  Riserva naturale «Riva orientale del lago d'Alserio».
Art. 8.  Norme di salvaguardia.
Art. 9.  Norma transitoria.


§ 4.7.21 - L.R. 16 settembre 1983, n. 82. [1]

Istituzione del parco regionale della Valle del Lambro. [2]

(B.U. 19 settembre 1983, n. 37, 2° suppl. ord.).

 

     Art. 1. Istituzione del parco. [3]

     1. È istituito il parco regionale della Valle del Lambro, ai sensi del titolo II, capo II della legge regionale «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale».

 

     Art. 2. Confini.

     1. Il parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 (allegato A), così come descritte nell'allegato B, che formano parte integrante della presente legge.

     2. I confini del parco sono delimitati a cura del consorzio di cui al successivo art. 3, da tabelle con la scritta «Parco Valle Lambro», aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della predetta legge regionale.

 

     Art. 3. Ente di gestione.

     1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Albavilla, Albiate, Alserio, Anzano del Parco, Arcore, Arosio, Besana Brianza, Biassono, Bosisio Parini, Briosco, Carate Brianza, Cesana Brianza, Costa Masnaga, Eupilio, Erba, Giussano, Inverigo, Lambrugo, Lesmo, Lurago d'Erba, Macherio, Merone, Monguzzo, Monza, Nibionno, Pusiano, Rogeno, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, le province di Como e di Milano, la provincia di Lecco e i comuni di Correzzana e di Casatenovo [4].

     2. Sono membri dell'assemblea i presidenti dei consorzi di depurazione «Alto Lambro e Piani d'Erba» e «Alto Lambro».

     3. Il consorzio del parco ha sede a Triuggio.

     4. I comuni interessati funzionalmente all'attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l'assemblea consortile a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 

     Art. 4. Statuto del consorzio.

     1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:

     a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;

     b) l'istituzione di un comitato scientifico;

     c) forme e modalità di periodica consultazione - anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea - delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole.

 

     Art. 5. Direttore.

     1. Il direttore del parco è nominato, per la durata di cinque anni, tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità e può essere riconfermato.

     2. La nomina è disposta dall'assemblea del consorzio, previo avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.

     3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che rivestono la carica di direttore di altro parco nazionale o regionale.

     4. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.

 

          Art. 5 bis. Personale. [5]

     1. Fino a quando non si provvederà alla determinazione della pianta organica, il consorzio si avvale di personale messo a disposizione dalla regione e dagli enti consorziati, ovvero di personale assunto a tempo determinato, con le procedure previste dalla vigente legislazione regionale in materia.

 

     Art. 6. Formazione del piano territoriale.

     1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato secondo le modalità previste dall'art. 19 della legge regionale di cui al precedente art. 1.

 

     Art. 7. Riserva naturale «Riva orientale del lago d'Alserio».

     1. Il consorzio gestisce anche la riserva naturale «Riva orientale del lago d'Alserio», istituita ai sensi dell'art. 37 della legge regionale di cui al precedente art. 1.

 

     Art. 8. Norme di salvaguardia.

     1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti o da altre leggi regionali, all'interno del perimetro del parco, fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale e comunque per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi [6].

     2. Nelle zone agricole è consentita la costruzione delle sole strutture edilizie strettamente pertinenti la conduzione di fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 7 giugno 1980, n. 93, limitatamente ad imprese agricole che abbiano le seguenti caratteristiche:

     - imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;

     - imprese dedite all'allevamento di bovini, equini, ovini, ovvero ad allevamenti avicoli o cunicoli, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;

     - imprese dedite all'allevamento di suini, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 20 quintali di peso vivo di bestiame.

     3. Le imprese di cui al comma precedente possono altresì esercitare attività di trasformazione dei prodotti, purché le materie prime trasformate provengano per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo o di allevamento.

     4. All'esterno del perimetro dei centri edificati di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, non sono consentiti:

     a) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, urbani ed agricoli, per le quali è comunque richiesta la concessione edilizia;

     b) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;

     c) la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua;

     d) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per l'ammasso di stallatico in attesa di interramento per la normale pratica agronomica;

     e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella viaria e turistica.

     5. E' vietato inoltre in tutto il territorio del parco:

     a) il livellamento dei terrazzamenti dei declivi;

     b) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

     c) l'allestimento di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;

     d) la riduzione a coltura delle aree boschive, ivi compresa l'introduzione delle colture artificiali del pioppo o di altra specie arborea a rapido accrescimento;

     e) la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali paludi, torbiere, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei fiumi e dei laghi, ivi comprese le praterie ed i boschi inondati lungo le rive;

     f) la navigazione da diporto con natanti a motore, ad eccezione delle attività gestite dal comitato olimpico nazionale italiano sul lago di Pusiano.

     6. Le prescrizioni di cui all'art. 8 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9, relative al taglio di piante isolate, di giardini e filari stradali, sono estese a tutto il territorio del parco.

     7. Lungo le sponde dei torrenti Bevera e Pegorino e dei laghi di Alserio e Pusiano si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 39 e 42 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51.

     8. E' vietata l'apertura di nuove cave.

     9. E' vietata l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale, che possono essere autorizzate, sentito il consorzio del parco, dalla data di formazione dei suoi organi.

     10. L'allestimento dei campeggi stabili è disciplinato dalla L.R. 10 dicembre 1981, n. 71.

     11. E' vietato l'allestimento e l'ampliamento dei villaggi turistici, di cui alla L.R. 10 dicembre 1981, n. 71.

 

     Art. 9. Norma transitoria.

     1. Fino alla data di elezione del presidente del consorzio, le competenze allo stesso attribuite dalla L.R. 27 gennaio 1977, n. 9, spettano al presidente della giunta regionale.

 

 

ALLEGATO A

Planimetria in scala 1:25.000

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO B

Istituzione del parco regionale della Valle del Lambro [7]

 

Relazione descrittiva dei confini

 

     La descrizione parte dall'intersezione dei confini amministrativi dei comuni di Merone, Monguzzo ed Erba, in prossimità della località Ponte Nuovo e percorre il parco in senso antiorario.

     Viene pertanto descritta da nord a sud la sponda destra (occidentale), e da sud a nord la sponda sinistra (orientale) del Lambro.

A) Sponda destra (descrizione da nord a sud)

     Erba - Il confine del parco segue in direzione nord la ferrovia F.N.M. per Canzo-Asso, coincidendo con il confine comunale fra Erba e Merone, fino all'altezza dell'acquedotto «Ciceri»; prosegue quindi in direzione ovest- nord-ovest, seguendo sentieri di campagna e limiti di mappali, fino alla strada Erba-Alserio; si porta quindi su viale Brianza fino al confine comunale in modo da inglobare la vasta piana verde che circonda il lago di Alserio e la riserva naturale «Riva orientale del lago di Alserio»; il confine del parco prosegue quindi lungo il confine comunale fra Erba e Albavilla in direzione del lago fino ad incontrare nuovamente la strada per Alserio, includendo il versante erbese della valle di Carcano.

     Albavilla - Il tratto di parco nel territorio di Albavilla è compreso fra il lago e la strada Erba-Alserio, con inclusione della valle che passa a nord della frazione Carcano inferiore.

     Alserio - La strada Erba-Alserio forma il confine del parco, escludendo l'edificato di Alserio e immettendosi sulla strada per Anzano del Parco in direzione sud; in località «Guiasca» viene esclusa una porzione edificata fino al confine comunale.

     Anzano del Parco - Il confine del parco ripiega in direzione del nucleo storico di Anzano, in modo da includere la villa «Carcano» ed escludere il centro abitato; quindi in direzione sud, raggiunge la ferrovia Como-Lecco, che viene seguita fino alla «Cascina Tarchini» ed al confine comunale.

     Monguzzo - Sempre lungo la ferrovia viene interessata una breve porzione del territorio di Monguzzo.

     Lurago d'Erba (I parte) - Il confine del parco segue la ferrovia fino al passaggio a livello della strada Valassina, che viene percorsa in direzione sud fino alla «cascina Casalta»; prosegue quindi ad est includendo la località «I Ronchi» e raggiungendo poi il confine comunale.

     Lambrugo - Viene esclusa la località «Cadea» e, proseguendo verso sud, si costeggia il centro edificato fino alla località «cascina Giulia»; il confine si porta quindi in direzione del Lambro, per escludere le adiacenti costruzioni industriali e raggiungere il confine comunale, che segue in senso orario fino a «cascina Pamelasca».

     Lurago d'Erba (II parte) - Attraverso limiti di mappale in direzione nord, viene raggiunta la S.S. 342 «Briantea» fino all'incrocio con la strada «Valassina» che viene seguita verso sud, in modo da includere la «Villa Sormani» ad escludere le edificazioni all'altezza del semaforo, proseguendo a est fino al confine comunale, in modo da escludere il centro edificato.

     Inverigo - Dalla località «cascina S. Angelo», attraversando la ferrovia, si escludono le aree edificate intorno a Novate e si prosegue quindi a ovest all'altezza del progettato centro sportivo; si segue poi la strada, fino ad includere completamente «S. Maria della Noce» e il parco con la villa della «Rotonda», il cui muro di cinta costituisce il confine del parco fino ad incrociare la ferrovia; verso sud a valle della ferrovia e poi a ovest, si esclude la località «Villa Romanò» con le relative aree di sviluppo urbanistico e si include invece il bosco del «Roccolo»; si escludono poi i centri di «Romano Brianza» e «Guiano», arrivando al confine comunale.

     Arosio - Il confine del parco coincide con la strada Valassina fino al confine comunale.

     Giussano - Il confine del parco prosegue lungo la strada Valassina fino all'altezza di cascina «Lazzaretto», piega a Est escludendo cascina «Peschiera», prosegue in direzione sud-est fino al confine comunale con Verano Brianza all'altezza di cascina «Serenella» che viene esclusa.

     Verano Brianza - Il confine del parco prosegue lungo il confine comunale con Giussano fino all'altezza della strada che collega Verano con la località «Gallazza», quindi prende direzione sud-sud-est lungo limiti di mappali, verso il cimitero (incluso) e poi fino alla Chiesa (inclusa); il confine interessa parte del nucleo storico di Verano, si appoggia alla vecchia strada Carate-Giussano e, attraverso limiti di mappali in direzione sud-sud-ovest, raggiunge il confine comunale.

     Carate Brianza - Dal confine comunale si prosegue in direzione del nucleo abitato, viene inclusa «Villa Negri» e il castello, si raggiunge la strada che collega Carate con Verano, si escludono le edificazioni e si raggiunge il cimitero (incluso); si segue poi la strada parallela al Lambro che congiunge Agliate con Carate, quindi in direzione sud-est si interseca la strada Carate-Besana; procedendo parallelamente al Lambro la fascia a parco si riduce a circa un centinaio di metri, per allargarsi nuovamente verso l'ospedale Vittorio Emanuele III (escluso); raggiunge infine la strada Valassina fino al confine comunale.

     Albiate - Proseguendo sulla strada Valassina, si escludono le prime abitazioni di Albiate, in quanto il confine prende direzione nord-est fino a via Malpensata per proseguire parallelamente al Lambro, ad una distanza di circa 200 m, fino a «Villa Viganò» (inclusa); si piega poi a sud-ovest verso la strada Albiate-Sovico che coincide con il confine comunale.

     Sovico - Si prosegue lungo il confine comunale con Albiate in direzione sud-est fino al cimitero (escluso), quindi in direzione est-nord- est ci si immette sulla strada che da Albiate porta alla località «Pescatore» (inclusa); successivamente, attraverso linee di mappali in direzione sud-est, in confine passa in adiacenza alla strada che dal centro abitato porta al fiume; sempre attraverso linee di mappali, si escludono le cascine «Visconti» e «Belvedere», fino al confine comunale.

     Macherio - In direzione est-sud-est il confine del parco raggiunge il confine comunale con Biassono includendo «cascina Garibaldi» e «Villa Visconti», attraverso limiti di mappale.

     Biassono - Il confine comunale fra Biassono e Macherio costituisce il confine del parco; viene incluso il cimitero di Biassono, quindi in direzione sud-sud-est, attraverso limiti di mappale, viene escluso il centro edificato di Biassono, fino al muro di cinta del parco di Monza, fino a portarsi sulla strada Vedano-Biassono, includendo un'area posta a nord della curva dell'Autodromo, e proseguendo a sud lungo la strada stessa, fino al confine comunale.

     Vedano al Lambro - Viene seguita la strada Biassono-Vedano fino a Villa «Litta-Bolognini» (inclusa); viene escluso il centro edificato di Vedano fino a raggiungere la strada che costituisce il confine comunale con Monza.

B) Sponda sinistra (descrizione da sud a nord)

     Monza - Viene seguita la recinzione del parco di Monza, includendo la «Villa Reale». Il confine del parco, lungo la recinzione del parco di Monza, prende la direzione nord e si attesta sul confine comunale di Villasanta.

     Villasanta - All'altezza della località «S. Giorgio» il confine del parco esclude «Villa Nuova», incrocia la roggia «Ghiringhello» quindi a est si porta sulla strada Villasanta-Lesmo che viene percorsa fino al confine comunale.

     Arcore - Dalla strada Villasanta-Lesmo, il confine del parco prende direzione Est, include una piccola porzione di Villasanta, coincide con il confine comunale Arcore-Villasanta e piega a Nord, parallelamente alla strada; si raggiunge il confine comunale con Lesmo, escludendo la località «La Cà».

     Lesmo - Il confine del parco prosegue in direzione nord sulla strada Villasanta-Lesmo, fino alla località «Peregallo», che viene parzialmente inclusa; successivamente si immette sulla nuova strada Arcore-Triuggio fino a Gerno, sottopassando la ferrovia; a Gerno il confine prosegue ad est- nord-est, lungo la strada in salita che porta al centro di Lesmo, includendo «Villa Somaglia»; esclusa poi l'area urbanizzata e presa la strada per Correzzana fino alla «Cascina Redaelli», coincide con il confine comunale e lo segue fino al torrente Pegorino.

     Triuggio - Il confine del parco coincide con il confine comunale fra Triuggio e Correzzana, fino alla località «Zuccone Robasacco», includendo la Villa del Sacro Cuore; attraverso limiti di mappali in direzione nord, poi ovest, incrocia la strada Canonica-Besana Brianza, escludendo la frazione Tregasio di Besana Brianza; prosegue attraverso strade camperecce e limiti di mappale verso nord, parallelamente alla strada «Tregasio- Montesiro», fino al confine comunale.

     Besana Brianza - Mantenendo la stessa direzione nord, il confine del parco raggiunge l'incrocio con la strada Casatenovo-Villa Raverio; tale strada viene percorsa verso ovest fino all'incrocio con la strada Besana- Carate, includendo lo scaricatore della «Brovada»; il confine prosegue fino all'incrocio con la strada per Calò e quindi, attraverso limiti di mappali parallelamente a sud (circa 200 m) della strada Carate-Besana, raggiunge il confine comunale con Carate, dopo aver intersecato la ferrovia. Quindi, in direzione nord-nord-ovest il confine del parco supera «Navora Alta» (inclusa), raggiunge via Costa, che viene seguita verso nord-est, fino alla strada Carate Renate; piega quindi ad ovest verso Vergo in via Silvio Pellico, si immette in via S. Ambrogio fino al confine comunale con Carate, all'altezza della «Cascina S. Antonio»; il confine ripiega poi a nord, parallelamente alla strada per Zoccorino (escluso) e segue l'orlo del terrazzo fluviale in direzione nord-est escludendo «cascina Siserana»; raggiunge quindi nuovamente la strada Carate-Renate, esclude cascina Visconti, si immette nella strada per Naresso, che viene seguita escludendo il solo centro edificato di Naresso Inferiore, e quindi nella strada in direzione nord verso Capriano fino al confine comunale.

     Briosco - Raggiunta «Cascina Ceregallo», il confine del parco prosegue in direzione sud-sud-ovest, esclude «Cascina Mornata» e percorre la strada Briosco-Veduggio; prima in direzione nord, poi ovest esclude Cascina Mombello e include «Cascina Nuova» interseca successivamente la strada Capriano-Romano Brianza, esclude gli insediamenti industriali e il centro di Capriano, poi con segmenti irregolari, passando per la località «S. Sebastiano», raggiunge il confine comunale.

     Veduggio con Colzano - Dal confine comunale verso est, sulla strada Capriano-Veduggio, vengono esclusi il centro edificato di Veduggio e gli insediamenti industriali; si raggiunge la strada per Nibionno fino al confine con la provincia di Como.

     Nibionno - Il confine del parco proviene dalla strada di Veduggio, seguendo il confine provinciale, esclude la località «Gaggio» e gli insediamenti industriali di «Cascina S. Giuseppe», attraversa la strada «Briantea» ed esclude il centro edificato, lasciando all'esterno anche le località «Tabiago», «Cibrone» e «Cibroncello Superiore»; infine, sempre in direzione nord, raggiunge il confine comunale.

     Costa Masnaga - Dal confine comunale lungo la strada per Musico, il parco include «Cascina Bellavista» ed esclude le edificazioni di Musico, include una parte di «Tregolo», percorre la strada per Rogeno supera il torrente Vevera e raggiunge il confine comunale.

     Rogeno - Il confine del parco prosegue sulla strada Costa Masnaga- Rogeno, fino all'altezza di «cascina Antonietta», prende la strada Lambrugo-Rogeno, fino all'altezza di «Cascina Carla», include il rilievo posto ad ovest di Rogeno ed esclude il centro abitato; si immette poi sulla strada per «Casletto» fino alla ferrovia Como-Lecco, esclude l'abitato e Casletto fino alla nuova strada per Merone, quindi segue la stessa in direzione est fino al confine comunale.

     Bosisio Parini - Il confine del parco corre in adiacenza alla strada Casletto-Bosisio, fino alla località «Garbagnate Rota», che viene esclusa con le sue edificazioni a carattere industriale ed artigianale rivolte verso il lago di Pusiano; viene quindi inclusa nel parco solo una fascia variante da 100 a 50 m dal lago; a nord di Garbagnate viene ripresa la strada per Bosisio, con la conseguente inclusione del cimitero; alle prime edificazioni di Bosisio, il confine si riporta verso il lago fino a raggiungere la strada in salita per la casa del Parini, includendo in tal modo il vecchio nucleo storico di Bosisio; si prosegue quindi a nord-est fino a raggiungere nuovamente la strada rivierasca in direzione di Cesana Brianza fino al confine comunale.

     Cesana Brianza - Lungo la strada rivierasca, il confine del parco prosegue fino ad escludere i complessi industriali posti nella piana torbosa e raggiungere il confine comunale.

     Pusiano - Escludendo una porzione di zona a lago già compromessa, il confine del parco si riporta sulla strada rivierasca Como-Lecco e la segue in direzione ovest fino al confine comunale con Eupilio.

     Eupilio - Il confine del parco prosegue lungo la strada Como-Lecco fino al confine comunale.

     Erba - Dalla strada Como-Lecco, si segue il confine con Eupilio fino alla roggia «Molinara»; escludendo l'area industriale si ritorna sulla strada Como-Lecco, che viene seguita fino al torrente «Lambrone», in prossimità dell'incrocio con la strada «Valassina»; seguendo il «Lambrone» in direzione sud-est e attraverso segmenti irregolari parallelamente alla Valassina verso la roggia «Gallarana», si raggiunge il confine comunale con Merone.

     Merone - Il confine del parco segue la roggia «Gallarana» in direzione sud-ovest per circa 500 m, attraversa la nuova Valassina, si porta a ovest della vecchia Valassina includendo il progettato parco giochi; raggiunge poi il fiume Lambro e lo segue fino al ponte della strada che collega «Ponte Nuovo» con «Il Maglio», sottopassa la ferrovia, include «Il Maglio» ed esclude il rilievo sul quale è ubicata la cementeria; si immette quindi sulla strada per Baggero-Lambrugo, all'altezza della «Cascina Ceppo», attraversa la ferrovia e raggiunge il confine comunale.

     Monguzzo - Il confine del parco proviene da est sulla strada che da «Cascina Ceppo» porta alla frazione «Nobile», escludendone il complesso edificato, attraversa la strada Valassina, include il castello di Monguzzo ed esclude le località «Cascina Enrichetta» e «Solferino»; piega poi ad est includendo «cascina Nuova», prosegue in direzione est-nord-est per strade consortili, arriva al cimitero (incluso) e, lungo limiti di mappali, raggiunte «Cà del Ponte» e la roggia «Ghiringhella»; dopo circa 150 m ad est, arriva all'intersezione dei confini comunali di Monguzzo-Merone-Erba.

 


[1] Abrogata dall'art. 205 della L.R. 16 luglio 2007, n. 16.

[2] Titolo così sostituito dall’art. 6 della L.R. 9 dicembre 2005, n. 18.

[3] Articolo così modificato dall’art. 6 della L.R. 9 dicembre 2005, n. 18.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 19 gennaio 1996, n. 1.

[5] Articolo aggiunto dalla L.R. 16 aprile 1988, n. 17.

[6] Comma così modificato dalla L.R. 17 aprile 1989, n. 11.

[7] Titolo così sostituito dall’art. 6 della L.R. 9 dicembre 2005, n. 18.