§ 4.7.81 - L.R. 15 settembre 1989, n. 56.
Istituzione del Parco delle Orobie Bergamasche.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:15/09/1989
Numero:56


Sommario
Art. 1.  Istituzione del Parco.
Art. 2.  Confini.
Art. 3.  Ente Gestore.
Art. 4.  Comitato di coordinamento.
Art. 5.  Statuto del Consorzio e regolamento organico.
Art. 6.  Direttore.
Art. 7.  Formazione del piano territoriale di coordinamento.
Art. 8.  Sub-delega di funzioni amministrative.
Art. 9.  Comitato Scientifico.
Art. 10.  Norme di salvaguardia.
Art. 11.  Norme procedurali per la disciplina dei boschi e norme transitorie.
Art. 12.  Vigilanza.


§ 4.7.81 - L.R. 15 settembre 1989, n. 56. [1]

Istituzione del Parco delle Orobie Bergamasche.

(B.U. 20 settembre 1989, n. 38, 3° suppl. ord.).

 

     Art. 1. Istituzione del Parco.

     1. Nell'ambito del territorio delle Alpi Orobie è istituito il «Parco delle Orobie Bergamasche», ai sensi del Titolo II, capo II, della L.R. 30 novembre 1983 n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale, e successive modificazioni».

     2. La Regione, in conformità alle indicazioni dell'art. 3 della L.R. 30 novembre 1983, n. 16, riconosce per le aree di cui al successivo art. 2, e per quanto di propria competenza, la priorità degli investimenti nei settori dell'agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi dagli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua, della tutela dell'equilibrio e del ripopolamento faunistico, del recupero dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione, dell'edilizia rurale, del turismo, delle opere igieniche, ivi compresi l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei reflui, la bonifica di aree degradate ed il risanamento delle acque, delle infrastrutture e delle attrezzature sociali.

     3. I fini generali della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e ambientali, di cui all'art. 1 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86 si perseguono tramite:

     a) conservazione attiva di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o foreste, di formazioni geo-paleontologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, attraverso la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;

     b) sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra l'uomo e l'ambiente e la salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto con particolare riguardo ai valori antropologici, archeologici storici, architettonici, e al settore agro-silvo-zootecnico;

     c) promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti;

     d) fruizione sociale turistica e ricreativa intesa in senso compatibile con gli ecosistemi naturali;

     e) promozione di attività di ricerca scientifica con particolare riguardo a quella interdisciplinare, di educazione e di informazione e ricreative.

 

     Art. 2. Confini.

     1. Il parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 (allegato 1), che costituisce parte integrante della presente Legge.

     2. (Omissis) [2].

     3. I confini del parco sono delimitati a cura dell'Ente Gestore del parco di cui al successivo art. 3, da tabelle con la scritta «Parco delle Orobie Bergamasche», aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

 

          Art. 3. Ente Gestore.

     1. La gestione del parco è affidata ad un Consorzio tra: la Comunità Montana di Valle Brembana, la Comunità Montana di Valle Seriana Superiore, la Comunità Montana di Valle di Scalve, la Provincia di Bergamo.

     2. Il Consorzio del Parco ha provvisoriamente, sede in Bergamo. Il Consorzio del Parco, una volta costituito, potrà individuare una sede diversa.

     3. Gli Organi del Consorzio del parco sono:

     a) l'Assemblea del Consorzio, costituita dai Presidenti delle Comunità Montane e della Provincia di cui al precedente primo comma o da loro delegati, da cinque rappresentanti per ogni Comunità Montana di cui allo stesso primo comma, (dei quali almeno due di minoranza), da cinque rappresentanti della Provincia (dei quali almeno due di minoranza);

     b) il Consiglio Direttivo, composto da 7 rappresentanti, inclusi il Presidente e il Vice Presidente, di cui almeno due della minoranza, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti;

     c) il Presidente ed il Vice Presidente, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza di voti.

     4. Il Consorzio, per l'esercizio delle funzioni amministrative che possono essere svolte in forma decentrata, nonché per l'attuazione del piano territoriale di coordinamento, si avvale, anche mediante delega per singoli settori, delle Comunità Montane, secondo le modalità stabilite dalla presente Legge, dallo Statuto consortile e dal piano territoriale di coordinamento del parco.

     5. In particolare, per la progettazione esecutiva e di dettaglio, nonché per gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione generale del parco di cui all'art. 17 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, il Consorzio opera mediante delega alle Comunità Montane e, in subordine, ai Comuni, sulla base di apposite convenzioni.

     6. Il piano territoriale di coordinamento del parco indica le attività e gli interventi da delegare ai sensi del precedente quinto comma, nonché le attività e gli interventi di carattere sovralocale, riservati al Consorzio, al quale competono comunque poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo di tutti i soggetti che operano per la realizzazione degli obiettivi del parco ai sensi della presente Legge.

     7. Le Comunità Montane sono anche circoscrizioni di decentramento dei servizi generali del parco. A tal fine il Consorzio può costituire strutture decentrate destinate ad operare specificatamente nel territorio delle singole Comunità Montane e può inoltre avvalersi degli uffici delle Comunità Montane, d'intesa con le stesse.

     8. Le funzioni di cui alle lett. a), b) e d) dell'art. 21, primo comma, della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 sono comunque svolte direttamente dal Consorzio e non possono essere oggetto di delega.

     9. Le spese di funzionamento del Consorzio, dedotta l'aliquota a carico della Provincia, ai sensi del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 «Approvazione del testo unico della Legge Comunale e Provinciale», sono sostenute dalla Regione.

 

     Art. 4. Comitato di coordinamento.

     1. Al fine di realizzare un'unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del confinante Parco delle Orobie Valtellinesi, la Giunta Regionale costituisce, entro 60 giorni dalla data di costituzione dei rispettivi Consorzi, un Comitato di coordinamento composto da:

     a) l'Assessore regionale competente, o un suo delegato, che svolge le funzioni di Presidente;

     b) i Presidenti dei Consorzi dei Parchi delle Orobie Valtellinesi e Bergamasche;

     c) il Direttore del Parco delle Orobie Valtellinesi ed il Direttore del Parco delle Orobie Bergamasche, con voto consultivo.

     2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del «Servizio Tutela Ambiente Naturale e Parchi» della Giunta Regionale.

     3. Compete al Comitato:

     a) assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di settore e di gestione e dei regolamenti d'uso;

     b) coordinare le attività dei Consorzi;

     c) esprimere parere alla Giunta Regionale sugli atti che interessano il territorio di entrambi i parchi.

 

     Art. 5. Statuto del Consorzio e regolamento organico.

     1. Lo Statuto del Consorzio deve prevedere:

     a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un Direttore;

     b) l'istituzione di un Comitato scientifico;

     c) forme e modalità di periodica consultazione - anche attraverso la partecipazione, su invito del Presidente del Consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'Assemblea - delle associazioni culturali, ambientaliste di cui almeno tre, tra quelle individuate ai sensi dell'art. 13, comma primo della Legge 8 luglio 1986, n. 349, naturalistiche, sportive e ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole; a tale scopo dev'essere prevista la costituzione di un apposito comitato consultivo, formato dai rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni sopra indicate, con il compito di esprimere parere obbligatorio al Consorzio sui principali provvedimenti che riguardino la pianificazione territoriale e la programmazione economico- finanziaria del parco, secondo le modalità fissate nello statuto.

     2. Lo statuto del Consorzio deve definire, inoltre, l'ordinamento degli uffici del parco ed il coordinamento con gli uffici delle Comunità Montane e gli uffici del Corpo Forestale dello Stato, prevedendo, in particolare:

     a) l'istituzione e l'organizzazione di uffici periferici del Consorzio, dislocati presso le Comunità Montane;

     b) le modalità di avvalimento degli uffici delle Comunità Montane per l'esercizio di funzioni amministrative riservate al Consorzio;

     c) le modalità di svolgimento delle attività delegate alle Comunità Montane ed in particolare le modalità di impiego e di coordinamento del Servizio di vigilanza ecologica volontaria organizzato dalle Comunità Montane, secondo quanto stabilito dal successivo art. 12;

     d) le forme di collaborazione con il Corpo forestale dello Stato per l'attività di vigilanza nel parco, e per l'esercizio di funzioni tecnico- consultive, ivi compresa l'istituzione, previe le necessarie intese, di specifiche strutture destinate ad operare nel parco e dislocate sul territorio di ciascuna Comunità Montana, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, della L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

     3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, l'Assessore regionale competente convoca, ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, il Comitato composto dal Presidente della Provincia, dai Presidenti delle Comunità Montane indicati al primo comma del precedente art. 3 per la predisposizione dello statuto del Consorzio e gli sottopone una bozza dello statuto stesso.

     4. Per l'attuazione del decentramento di cui al settimo comma del precedente art. 3, il Consorzio determina, nel proprio regolamento organico, gli uffici periferici dislocati presso le Comunità Montane ed i relativi funzionari responsabili.

 

     Art. 6. Direttore.

     1. Il Direttore del parco è assunto tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità, oppure, per chiamata, tra coloro che rivestono la carica di Direttore di altro parco nazionale o regionale.

     2. Il Direttore sovraintende al personale tecnico; è membro di diritto del Comitato scientifico; partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo del Consorzio ed esercita i compiti demandatigli dallo Statuto del Consorzio stesso.

 

     Art. 7. Formazione del piano territoriale di coordinamento.

     1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal Consorzio entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

     2. Il piano territoriale di coordinamento assume anche contenuti, natura ed effetti di piano territoriale paesistico ai sensi della L.R. 27 maggio 1985, n. 57 «Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub-delega ai Comuni».

 

     Art. 8. Sub-delega di funzioni amministrative. [3]

 

     Art. 9. Comitato Scientifico.

     1. Il Comitato scientifico di cui al precedente art. 5, primo comma, lett. b), è nominato dall'Assemblea consortile entro sei mesi dal proprio insediamento ed è composta da esperti nelle discipline naturalistiche, paesaggistiche, agro forestali ed economiche, tra cui almeno un geologo, un botanico, uno zoologo, un agronomo, un forestale ed un esperto di pianificazione territoriale paesistica.

     2. Il Comitato scientifico compete:

     a) formulare indicazioni per la redazione del Piano territoriale di coordinamento e proporre eventuali ricerche scientifiche finalizzate alla conoscenza dell'ambiente compreso nel territorio del parco;

     b) formulare indicazioni per la stesura dei piani di settore e dei regolamenti d'uso;

     c) coadiuvare il Direttore negli indirizzi di gestione del parco;

     d) fornire un supporto conoscitivo e scientifico al Consiglio Direttivo e all'Assemblea tutte le volte che ne è da questi richiesto.

     3. Qualora l'Assemblea del Consorzio non provveda alla nomina del Comitato entro i termini di cui al precedente primo comma, la Giunta Regionale provvede in via sostitutiva entro i successivi 60 giorni.

 

     Art. 10. Norme di salvaguardia. [4]

     1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, e quelle previste dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312, «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale», convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431 e dai provvedimenti attuativi relativi, all'interno del perimetro del parco, fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale di coordinamento e comunque per non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi.

     2. (Omissis) [5].

     3. In tutto il territorio del parco sono consentiti gli interventi relativi all'esecuzione di opere di particolare rilevanza pubblica ovvero sociale previsti dai piani e programmi di cui alla Legge 19 novembre 1987, n. 470.

     4. In tutti i Comuni del Parco, ai fini dell'approvazione di nuovi strumenti urbanistici generali e loro varianti, la Regione deve acquisire il parere dell'Ente gestore del Parco, che deve essere espresso entro novanta giorni dalla data della richiesta regionale; decorso tale termine il parere si intende espresso in modo favorevole.

     5. In tutto il territorio del parco:

     a) non sono consentite varianti agli strumenti urbanistici vigenti che prevedano aumento della popolazione e/o delle superfici a destinazione edificatoria nel parco, eccettuate nuove previsioni di attrezzature pubbliche. Sono fatti salvi gli strumenti urbanistici dei Comuni e delle Comunità Montane già adottati alla data di entrata in vigore della presente Legge;

     b) gli interventi edificatori, ancorché previsti negli strumenti urbanistici, sono sottoposti al parere favorevole dell'Ente gestore del parco. Non sono assoggettati al parere dell'Ente gestore gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'art. 31 lett. a), b), c), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 «Norme per l'edilizia residenziale»;

     c) non sono consentiti:

     - la costruzione di recinzioni delle proprietà, se non con siepi, salve le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, urbani ed agricoli;

     - la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;

     - la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua;

     - l'ammasso anche temporaneo di materiale di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi e dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per le cataste di legname e l'ammasso di stallatico in attesa di interramento per la normale pratica agronomica;

     - l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella viaria e turistica;

     - l'esercizio del motocross e di altre attività sportive comportanti l'uso di mezzi motorizzati, nonché il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali, fatta eccezione per i mezzi di servizio del parco, per i mezzi di servizio di emergenza e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale, nonché per l'accesso alle proprietà private;

     - l'apertura di nuove cave, eccettuato l'ampliamento delle cave in esercizio;

     - l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica o ripristino ambientale, che possono essere autorizzate, sentito l'Ente gestore del parco;

     - la distruzione e l'alterazione delle zone umide, ivi comprese le torbiere.

     - nuove derivazioni di acque pubbliche di competenza regionale, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici».

     d) sono subordinati al parere favorevole dell'Ente gestore del parco:

     - la costruzione e l'ampliamento di strade finalizzate alla conduzione dei fondi e/o al raggiungimento degli insediamenti esistenti, anche se previste dagli strumenti urbanistici vigenti;

     - l'apertura di nuove piste per la pratica dello sci alpino, anche se previste da piani di cui alla L.R. 23 aprile 1985, n. 36 «Ordinamento delle piste per la pratica dello sci ed interventi per il loro sviluppo in Lombardia», e l'allestimento di nuovi impianti di risalita. Non sono comunque consentiti le nuove piste ed impianti di risalita qualora comportino compromissione del patrimonio boschivo, fatto salvo la sostituzione e l'ammodernamento degli impianti esistenti;

     - l'allestimento di campeggi stabiliti dall'art. 19 dalla L.R. 10 dicembre 1981, n. 71 «Disciplina delle aziende ricettive all'aria aperta».

     e) L'accesso a grotte e ad altri fenomeni carsici esistenti nel territorio del parco è consentito, solo per scopo di ricerca e studio, a soggetti appositamente autorizzati dall'Ente gestore del parco.

     6. Fino all'insediamento dell'Ente gestore del parco, i pareri di cui al precedente quinto comma, lett. b) e d) sono rilasciati dalla Comunità Montana competente per territorio. I pareri di cui al presente comma devono essere espressi entro centoventi giorni dalla richiesta; qualora non siano espressi entro tale data si intendono favorevoli.

 

     Art. 11. Norme procedurali per la disciplina dei boschi e norme transitorie.

     1. La disciplina dei complessi boscati e vegetazionali, nel territorio del parco, è stabilita dalla L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 «Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con Legge Regionale.

     2. Il Consorzio del parco, per le competenze ad esso attribuite in materia forestale, può avvalersi, previa convenzione, della collaborazione tecnico-consultiva, del corpo forestale dello Stato, ovvero di enti od istituti di ricerca, ovvero dell'azienda regionale delle foreste.

     3. Nel territorio del parco, gli interventi che comunque comportino un mutamento di destinazione colturale dei boschi ovvero una loro trasformazione d'uso, nonché le opere di sistemazione dei terrazzamenti e dei ciglionamenti dei pendii sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 6 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9.

     4. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico compresi nel parco, qualsiasi attività che comporti un mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 7 del R.D.L.gs. 30 dicembre 1923, n. 3267 «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani».

     5. L'autorizzazione di cui ai precedenti terzo e quarto comma è rilasciata, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9, dal presidente del consorzio del parco.

     6. Fino alla data di adozione del piano territoriale del coordinamento del parco, le competenze attribuite al Presidente del consorzio del parco dalla L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 sono svolte dai presidenti delle comunità montane competenti per territorio.

     7. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le comunità montane designano un funzionario responsabile degli atti istruttori in materia forestale e stabiliscono le necessarie intese con enti ed istituti di ricerca, ovvero con l'azienda regionale delle foreste, ovvero con il corpo forestale dello Stato per la collaborazione tecnico- consultiva di cui al precedente secondo comma.

     8. La giunta regionale emana apposite direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 e determina, nell'ambito del riparto dei fondi previsti dalla L.R. 30 novembre 1983, n. 86, i contributi agli enti competenti per la copertura delle relative spese [6].

 

     Art. 12. Vigilanza.

     1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente legge regionale è esercitata in via primaria dal consorzio del parco, tramite il proprio personale a ciò preposto.

     2. Per l'attività di vigilanza il Consorzio si avvale inoltre, previe opportune intese, delle comunità montane e dei comuni, nonché del corpo forestale dello Stato.

     3. In particolare, in parziale deroga alle disposizioni della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105 «Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica», il consorzio si avvale del servizio di vigilanza ecologica volontaria, affidato alle comunità montane, nel territorio di rispettiva competenza.

     4. In base ai rapporti redatti dai responsabili del Servizio di vigilanza ecologica volontaria, il consorzio predispone il rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente, previsto dall'art. 26, quarto comma, della L.R. 30 novembre 1983 n. 86.

 

 

Cartografia

(Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 205 della L.R. 16 luglio 2007, n. 16.

[2] Comma abrogato dalla L.R. 12 maggio 1990, n. 59.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 aprile 1995, n. 31.

[4] Per la proroga dell'efficacia del presente articolo, vedi l'art. 3 della L.R. 29 gennaio 1999, n. 7.

[5] Comma abrogato dalla L.R. 12 maggio 1990, n. 59.

[6] Articolo così modificato dalla L.R. 12 maggio 1990, n. 59.