§ 4.7.157 - L.R. 9 giugno 1997, n. 17.
Commissariamento dei parchi regionali Oglio Nord, Orobie Bergamasche e Spina Verde di Como.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:09/06/1997
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Funzioni del commissario).
Art. 2.  (Nomina e durata del commissario).
Art. 3.  (Collaborazione degli enti locali).
Art. 4.  (Deroga e modifica alla l.r. 16 settembre 1996, n. 26).
Art. 5.  (Proroga dei termini previsti dalla l.r. 19 gennaio 1996, n. 1 «Modifiche delle leggi regionali istitutive dei parchi Valle del Lambro, Oglio Sud, Oglio Nord, Orobie Bergamasche, Orobie [...]
Art. 6.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.7.157 - L.R. 9 giugno 1997, n. 17. [1]

Commissariamento dei parchi regionali Oglio Nord, Orobie Bergamasche e Spina Verde di Como.

(B.U. 13 giugno 1997, n. 24 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Funzioni del commissario).

     1. Per i parchi regionali Oglio Nord, Orobie Bergamasche e Spina Verde di Como, istituiti rispettivamente con le leggi regionali 16 aprile 1988, n. 18, 15 settembre 1989, n. 56, 4 marzo 1993, n. 10, viene nominato un commissario straordinario regionale con le seguenti funzioni:

     a) adempimenti per l'organizzazione dei consorzi gestori dei parchi ai sensi della l.r. 16 settembre 1996, n. 26 «Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali», esercitando i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dei consorzi;

     b) adempimenti per l'adozione della carta e del regolamento dell'attività venatoria, da approvarsi dalla giunta regionale, previo parere della commissione regionale competente, in sostituzione del regime transitorio per l'esercizio dell'attività venatoria, di cui all'art. 13, comma 5, della l.r. 8 novembre 1996, n. 32;

     c) adempimenti per l'adozione delle proposte dei piani territoriali di coordinamento dei parchi con le procedure di cui all'art. 19 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», esercitando i poteri attribuiti all'assemblea dei consorzi;

     d) adempimenti relativi alla conferenza degli enti locali prevista dall'art. 22, comma 1, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette», in esito alla quale il commissario predispone le delimitazioni delle aree destinate a parco naturale, che vengono proposte immediatamente alla regione per i successivi adempimenti, ai sensi dell'art. 23 della l. 394/1991.

 

     Art. 2. (Nomina e durata del commissario).

     1. Il commissario straordinario di cui all'art. 1 viene nominato con deliberazione della giunta regionale.

     2. Il commissario straordinario può nominare un subcommissario per ciascuno dei parchi regionali dell'Oglio Nord e della Spina Verde di Como e sino a due subcommissari per le Orobie Bergamasche.

     3. Il commissario straordinario rimane in carica fino all'insediamento dell'assemblea consortile ai sensi dell'art. 12, comma 8, della l.r. 16 settembre 1996, n. 26.

 

     Art. 3. (Collaborazione degli enti locali).

     1. I comitati di cui all'art. 22, comma 2, della l.r. 30 novembre 1983, n. 86, composti dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle province e delle comunità montane indicati dalle leggi istitutive dei parchi, collaborano con il commissario straordinario regionale negli adempimenti per l'organizzazione dei consorzi gestori dei parchi.

     2. Le province e le comunità montane continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite dalle leggi istitutive dei parchi e collaborano con il commissario straordinario regionale negli adempimenti per l'adozione delle proposte dei piani territoriali di coordinamento dei parchi.

 

     Art. 4. (Deroga e modifica alla l.r. 16 settembre 1996, n. 26).

     1. La procedura di controllo sostitutivo prevista dal comma 4 dell'art. 12 della l.r. 16 settembre 1996, n. 26 si applica ai parchi di cui alla presente legge solo in relazione al decorso infruttuoso del termine previsto dal comma 3 dello stesso articolo.

     2. [2].

 

     Art. 5. (Proroga dei termini previsti dalla l.r. 19 gennaio 1996, n. 1 «Modifiche delle leggi regionali istitutive dei parchi Valle del Lambro, Oglio Sud, Oglio Nord, Orobie Bergamasche, Orobie valtellinesi, Spina Verde di Como, Adda Nord, Adda Sud, Colli di Bergamo»).

     1. I termini per l'adozione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali Oglio Nord, Orobie Bergamasche e Spina Verde di Como, di cui all'art. 1, comma 2, della l.r. 19 gennaio 1996, n. 1, sono prorogati fino al 31 dicembre 1997.

 

     Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 205 della L.R. 16 luglio 2007, n. 16.

[2] Sostituisce l'art. 12, comma 9, della L.R. 16 settembre 1996, n. 26.