§ 12.4.34 - D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335.
Regolamento per il reperimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.4 cassa depositi e prestiti
Data:04/08/1990
Numero:335


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione e durata.
Art. 2.  Rapporti amministrazione-cittadino.
Art. 3.  Servizi pubblici essenziali.
Art. 4.  Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali.
Art. 5.  Negoziazione decentrata.
Art. 6.  Assemblea.
Art. 7.  Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali.
Art. 8.  Aspettative sindacali.
Art. 9.  Disciplina del personale in aspettativa sindacale.
Art. 10.  Permessi sindacali retribuiti.
Art. 11.  Monte orario complessivo dei permessi sindacali.
Art. 12.  Copertura assicurativa.
Art. 13.  Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.
Art. 14.  Tutela dei portatori di handicap e dei dipendenti in particolari condizioni fisiche.
Art. 15.  Tutela maternità.
Art. 16.  Igiene e sicurezza sul lavoro.
Art. 17.  Pari opportunità.
Art. 18.  Diritto allo studio.
Art. 19.  Recupero permessi e ritardi.
Art. 20.  Patrocinio legale del dipendente.
Art. 21.  Mobilità.
Art. 22.  Trattamento di missione.
Art. 23.  Fondo incentivazione.
Art. 24.  Nuovi stipendi.
Art. 25.  Retribuzione individuale di anzianità.
Art. 26.  Effetti dei nuovi stipendi.
Art. 27.  Corsi.
Art. 28.  Rideterminazione organici.
Art. 29.  Utilizzazione fondo di incentivazione per l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.
Art. 30.  Utilizzazione fondo di incentivazione per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Art. 31.  Incremento della retribuzione di anzianità.
Art. 32.  Assemblea del personale.
Art. 33.  Congedo ordinario.
Art. 34.  Danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto.
Art. 35.  Orario di servizio.
Art. 36.  Indennità per guida di veicoli a motore di proprietà delle aziende.
Art. 37.  Reperibilità.
Art. 38.  Riorganizzazione del servizio di recapito.
Art. 39.  Prestazioni portalettere degli uffici locali.
Art. 40.  Personale di scorta.
Art. 41.  Compenso annuale di incentivazione.
Art. 42.  Trattamento di missione.
Art. 43.  Personale viaggiante.
Art. 44.  Premio per l'incremento del rendimento industriale.
Art. 45.  Utilizzazione del fondo d'incentivazione.
Art. 46.  Arricchimento esperienza professionale.
Art. 47.  Indennità di funzione.
Art. 48.  Indennità di servizio notturno e festivo.
Art. 49.  Indennità per doppi e tripli turni di lavoro.
Art. 50.  Indennità rischio e insalubrità.
Art. 51.  Indennità per i servizi meccanografici.
Art. 52.  Maneggio valori.
Art. 53.  Passaggi di profilo nell'ambito della stessa qualifica funzionale.
Art. 54.  Guida veicoli a motore.
Art. 55.  Altre indennità.
Art. 56.  Premio di produzione.
Art. 57.  Arricchimento esperienza professionale.
Art. 58.  Guida veicoli a motori.
Art. 59.  Indennità di turno.
Art. 60.  Indennità di servizio notturno e festivo.
Art. 61.  Indennità di maneggio valori.
Art. 62.  Indennità per servizi meccanografici.
Art. 63.  Passaggi di personale nell'ambito della stessa qualifica funzionale.
Art. 64.  Indennità di rischio.
Art. 65.  Fondo per il miglioramento dei servizi.
Art. 66.  Indennità notturna e festiva.
Art. 67.  Altre indennità.
Art. 68.  Trattamento di missione.
Art. 69.  Mensa.
Art. 70.  Disciplina concorsi interni.
Art. 71.  Profili professionali.
Art. 72.  Contrattazione aziendale.
Art. 73.  Premio di produzione.
Art. 74.  Indennità di turno.
Art. 75.  Indennità di maneggio valori.
Art. 76.  Indennità per servizi meccanografici.
Art. 77.  Indennità di servizio notturno e festivo.
Art. 78.  Lavoro straordinario.
Art. 79.  Servizi sociali ed assistenziali.
Art. 80.  Soppressione assegno personale.
Art. 81.  Fondo di incentivazione.
Art. 82.  Premio di incentivazione.
Art. 83.  Indennità di turno.
Art. 84.  Indennità di servizio notturno e festivo.
Art. 85.  Servizi meccanografici.
Art. 86.  Maneggio valori.
Art. 87.  Indennità rischio.
Art. 88.  Norme finali di rinvio.
Art. 89.  Copertura finanziaria.
Art. 90.  Entrata in vigore.


§ 12.4.34 - D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335.

Regolamento per il reperimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

(G.U. 20 novembre 1990, n. 271 – S.O.).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

 

Art. 1. Campo di applicazione e durata.

     1. Il presente regolamento si applica al personale del comparto di contrattazione collettiva delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, così come determinato e composto per effetto dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

     2. Il presente regolamento si applica anche al personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

     3. Il presente regolamento concerne il triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

 

     Art. 2. Rapporti amministrazione-cittadino.

     1. Le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza.

     2. A tale scopo, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo approntano strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso l'istituzione di uffici di pubbliche relazioni, abilitati inoltre a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti ai fini del miglioramento dei servizi.

     3. In tale quadro le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo predispongono, sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno di ciascuna di esse, appositi progetti - da realizzare nel periodo di vigenza del presente regolamento - finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, mediante interventi diretti al conseguimento di:

     a) semplificazione della modulistica e riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e le istruzioni contenute nella circolare del Ministero per la funzione pubblica in data 20 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;

     b) ampliamento degli orari di apertura degli uffici, per garantire, ove necessario, l'accesso degli utenti stessi in almeno due pomeriggi alla settimana. In sede di contrattazione decentrata verranno definite le modalità attuative;

     c) collegamento interamministrazioni e unificazione di adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso l'istituzione di "sportelli polivalenti";

     d) miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche;

     e) formazione del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare mediante piani da specificare in sede di contrattazione decentrata, specificatamente rivolta ad assicurare completezza delle informazioni fornite anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.

     4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in prosieguo con cadenza annuale, le aziende promuovono apposite conferenze, con le organizzazioni e confederazioni sindacali di cui al comma 3 e con rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi.

 

     Art. 3. Servizi pubblici essenziali.

     1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, art. 10, i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo sono i seguenti:

     a) protezione civile e servizi di soccorso ai cittadini;

     b) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti;

     c) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento;

     d) servizio postale, di telecomunicazioni e di informazione radio-televisiva, vigilanza per la sicurezza delle strutture dei monopoli fiscali;

     e) depositi cauzionali;

     f) trasporti.

     2. Nell'ambito dei servizi essenziali dovrà garantirsi, con le modalità di cui all'articolo 4, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

     a) il funzionamento dei servizi radioelettrici, postali, telegrafici e telefonici, limitatamente alle attività relative alla salvezza della vita umana, alle comunicazioni di Stato e di assistenza al volo, nonché al controllo delle emissioni radioelettriche al fine di evitare interferenze che potrebbero pregiudicare le comunicazioni nell'ambito dei servizi di Stato, aeroportuali, dei vigili del fuoco, di pronto soccorso e della protezione civile;

     b) la sorveglianza, la salvaguardia, la funzionalità e la sicurezza dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti anche a ciclo continuo, nonché il presidio per la salvaguardia dei fondi e dei valori negli uffici di maggiore rilevanza;

     c) l'integrità della materia prima;

     d) l'informazione e le notizie sullo stato di transitabilità delle strade a livello nazionale e regionale;

     e) le informazioni e le notizie per il servizio meteorologico, per gli avvisi ai naviganti e per la viabilità, anche ai fini del soccorso aereo, marittimo e stradale;

     f) il soccorso tecnico urgente prestato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed eventualmente dalle altre aziende del comparto nell'ambito del servizio di protezione civile;

     g) l'erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento, quali pensioni sociali e di invalidità civile;

     h) il servizio di trasporto aereo, limitatamente all'esigenza di assistenza per i voli di Stato, sia nazionali che esteri, di emergenza ed ai collegamenti con le isole;

     i) il servizio attinente ai depositi cauzionali ed al relativo ufficio informazioni, allo svolgimento di gare pubbliche ed all'erogazione di premi, limitatamente ai giorni di scadenza previsti dalla normativa comunitaria.

 

     Art. 4. Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali.

     1. Al fine di cui all'articolo 3 saranno individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso articolo 3, appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso ad aggiunzioni di lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.

     2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con apposito accordo decentrato a livello nazionale per singola azienda o amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo del comparto, da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata, sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti standards minimi e per la individuazione del personale necessario a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

     3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2, nonché le disposizioni cui deve attenersi il personale in sciopero detentore di chiavi o responsabile della custodia di valori, saranno determinate in sede di contrattazione decentrata a livello locale entro 15 giorni dall'accordo di cui al comma 2 e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more delle definizioni degli accordi di cui ai commi 2 e 3, saranno assicurate comunque le prestazioni indispensabili.

     4. In conformità agli accordi di cui ai commi 2 e 3, le amministrazioni individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'articolo 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate, in relazione alle turnazioni programmate, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando - anche tramite affissione all'albo 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, che sarà accordata nel caso sia possibile.

     5. Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validità per il periodo di vigenza del presente regolamento.

 

     Art. 5. Negoziazione decentrata.

     1. La negoziazione decentrata a livello nazionale e locale resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, con le integrazioni che seguono.

     2. L'accordo decentrato a livello nazionale, la cui negoziazione deve essere avviata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, previo adempimento, entro il predetto termine, di quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, individua le norme immediatamente esecutive che non necessitano di ulteriori modalità attuative a livello di negoziazione decentrata territoriale.

     3. La negoziazione decentrata a livello locale deve essere attivata entro trenta giorni dalla definizione dell'accordo decentrato nazionale, deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi di norma nel termine di trenta giorni dal suo inizio.

     4. Trascorso il suddetto termine senza che si sia pervenuti alla conclusione dell'accordo a livello locale, la trattativa è rimessa alla negoziazione decentrata a livello superiore, con la partecipazione anche delle parti locali interessate, e deve concludersi di norma entro quindici giorni dal suo inizio.

     5. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati nazionali e locali devono essere definite in una sessione negoziale unica per ogni triennalità contrattuale, fatti salvi diversi periodi individuati fra le parti negli accordi predetti, ovvero in relazione a quanto emerge in attuazione del comma 7, e riferiti a specifiche e particolari esigenze rappresentate da una delle parti.

     6. Ove, nell'interpretazione o applicazione delle norme degli accordi decentrati, dovessero insorgere contrasti, gli stessi sono risolti congiuntamente tra le parti mediante riconvocazione entro 10 giorni dalla richiesta di una di esse.

     7. Gli accordi decentrati a livello nazionale devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica a scadenza prefissate, della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione, ed indicare analoghi criteri per il livello locale.

 

     Art. 6. Assemblea.

     1. Le assemblee sul posto di lavoro negli uffici con servizio continuativo al pubblico vanno tenute di regola nelle prime e ultime 2 ore di servizio.

     2. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicate all'amministrazione con preavviso scritto da effettuarsi di norma tre giorni prima.

     3. Qualora sia stato raggiunto il limite massimo di ore a disposizione per le assemblee il dipendente può chiedere, nel limite previsto dal comma 6 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, ulteriori 5 ore annue.

     4. Tali ore sono recuperate ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.

 

     Art. 7. Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali.

     1. Il trasferimento in sede od ufficio di diverso Comune, o fra uffici di Comune con popolazione non inferiore a trentamila abitanti e distanti non meno di 5 Km, dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari delle organizzazioni sindacali, può essere disposto solo previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza, salvo i casi di passaggio di categoria o qualifica.

     2. Le disposizioni del comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico sindacale.

 

     Art. 8. Aspettative sindacali. [1]

 

     Art. 9. Disciplina del personale in aspettativa sindacale. [2]

 

     Art. 10. Permessi sindacali retribuiti. [3]

 

     Art. 11. Monte orario complessivo dei permessi sindacali. [4]

 

     Art. 12. Copertura assicurativa.

     1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le amministrazioni sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

     2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria dei terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

     3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto ed operativi di proprietà dell'amministrazione saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

     4. I massimali delle polizze di cui al presente articolo non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

     5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratte dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo, per lo stesso evento.

 

     Art. 13. Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.

     1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura associativa convenzionata prevista dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto a tossicodipendenza o alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto e controllato dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno:

     a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

     b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti, nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

     c) ulteriore riduzione dell'orario di lavoro, superiore alle due ore giornaliere previste alla lettera b), con relativa riduzione retributiva;

     d) utilizzazione temporanea, relativa alla fase riabilitativa, del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali, quando tale misura sia stata individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

     2. I dipendenti, il cui coniuge od i cui parenti entro il terzo grado, a condizione che quest'ultimi non abbiano parenti più prossimi, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di riabilitazione, hanno titolo ad ottenere la concessione di orari flessibili, di permessi giornalieri o dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo. Gli stessi benefici spettano ai dipendenti che abbiano la tutela giuridica di persone che si trovino nelle stesse condizioni previste nel presente comma.

     3. L'amministrazione dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.

 

     Art. 14. Tutela dei portatori di handicap e dei dipendenti in particolari condizioni fisiche.

     1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica, la necessità di sottoporsi a terapia salvavita ovvero la condizione di portatore di handicap, che debbono sottoporsi ad un intervento riabilitativo predisposto e controllato dalle strutture medesime, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, ad esclusione del comma 3.

     2. L'attuazione della normativa sulla tutela dei lavoratori invalidi, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, ed ai decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, 1° febbraio 1986, n. 13, e 23 agosto 1988, n. 395, è demandata alla negoziazione decentrata territoriale al fine di:

     a) individuare e rimuovere gli ostacoli architettonici che limitano l'accesso e la libera utilizzazione degli ambienti di lavoro;

     b) richiedere l'intervento delle strutture ispettive competenti a certificare l'esistenza degli ostacoli e la natura degli interventi necessari per rimuoverli;

     c) definire le modifiche strutturali e organizzative atte a garantire la piena integrazione produttiva del lavoratori invalidi.

 

     Art. 15. Tutela maternità.

     1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ed agli altri soggetti indicati negli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono attribuite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività.

 

     Art. 16. Igiene e sicurezza sul lavoro.

     1. Le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo adottano idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.

     2. Il personale addetto in via esclusiva all'uso dei videoterminali deve essere adibito ad attività lavorative di diverso contenuto per periodi di 10 minuti per ogni ora di lavoro non cumulabili, salvo regolamentazioni più favorevoli già esistenti nell'ambito del comparto. In ogni caso, almeno nei primi tre mesi di gravidanza, le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali.

     3. Le organizzazioni e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno delle aziende, unitamente ai rappresentanti delle stesse, vigilano sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti; nei settori in cui si ravviserà una maggiore incidenza di rischio l'amministrazione istituisce, per i dipendenti addetti ai predetti settori, il libretto sanitario per garantire ai lavoratori che operano in ambienti insalubri visite mediche periodiche, a scopo preventivo, secondo le modalità previste in materia per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.

 

     Art. 17. Pari opportunità.

     1. I Comitati per le pari opportunità, di cui al comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; ove, in sede di negoziazione decentrata, ne sia ravvisata l'esigenza, possono costituirsi comitati per le pari opportunità in strutture territoriali di particolare consistenza. Le Amministrazioni garantiranno tutti gli strumenti idonei per il loro funzionamento.

     2. I comitati sono composti da 5 componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno delle aziende, e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'amministrazione. I comitati sono presieduti da un rappresentante dell'Amministrazione.

     3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, in sede di contrattazione decentrata nazionale e territoriale, anche tenendo conto delle proposte formulate dai comitati, sono concordate le proposte e le misure volte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, con particolare riferimento a:

     a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;

     b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;

     c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui si dovrà tener conto anche nella attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito delle misure volte a superare, per la generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale.

 

     Art. 18. Diritto allo studio.

     1. I permessi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, qualora le richieste superino il tre per cento delle unità in servizio presso ciascuna amministrazione all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:

     a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studio e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;

     b) ai dipendenti che frequentano l'anno di corso che precede l'ultimo e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentano gli anni ancora anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla lettera a);

     c) ai dipendenti che frequentano corsi per i quali è prevista la frequenza obbligatoria;

     d) ai dipendenti ammessi a frequentare attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).

     2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

     3. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studio e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

     4. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza o quello degli esami sostenuti.

     5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.

     6. Le graduatorie dei richiedenti possono essere predisposte anche per ambiti territoriali delimitati, da definirsi in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, nei limiti della percentuale complessiva di cui al comma 1.

 

     Art. 19. Recupero permessi e ritardi.

     1. Con riferimento alle disposizioni dei commi 3 e 5 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, in caso di recupero di ore non lavorate nel mese precedente per brevi permessi o ritardi, spetta al dipendente la restituzione, entro i trenta giorni successivi, di ogni altra indennità non percepita per effetto della mancata prestazione, purché il recupero sia stato effettuato nella stessa condizione di lavoro in cui si è verificato il ritardo o è stato concesso il permesso.

 

     Art. 20. Patrocinio legale del dipendente.

     1. L'azienda o l'amministrazione autonoma, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità, dinanzi al giudice ordinario o amministrativo, nei confronti del dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.

     2. L'azienda o l'amministrazione autonoma deve esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.

     3. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità, dinanzi al giudice ordinario o amministrativo, nei confronti del dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, nel caso in cui il dipendente non abbia accettato il legale di nomina dell'amministrazione ed abbia nominato uno di propria fiducia, l'amministrazione è tenuta al rimborso delle spese di giudizio e di onorario sostenute e documentate nei limiti delle vigenti disposizioni, entro 60 giorni dal momento in cui la responsabilità del dipendente risulti esclusa da provvedimento giudiziario non riformabile.

 

     Art. 21. Mobilità.

     1. Al personale trasferito da una ad altra amministrazione anche di diverso comparto a seguito delle procedure di mobilità volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, è corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente, un compenso "una tantum" a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:

     categoria o qualifica funzionale VIII e superiori

     L. 3.500.000; categoria o qualifica funzionale VII

     L. 3.000.000; categoria o qualifica funzionale VI

     L. 2.500.000; categoria o qualifica funzionale V ed inferiori: L. 2.000.000

 

     Art. 22. Trattamento di missione.

     1. Le misure intere lorde dell'indennità di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono le seguenti:

     a) categoria o qualifiche: quinta, sesta, settima, ottava, nona L. 39.600;

     b) categorie o qualifiche: prima, seconda, terza e quarta L. 28.800.

     2. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:

     a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima emergenza, di soccorso tecnico urgente e di scorta a trasporti speciali;

     b) attività di intervento, manutenzione, controllo e sorveglianza su impianti, apparecchiature ed immobili;

     c) attività di manutenzione e sorveglianza lungo la rete delle strade ed autostrade statali; di conduzioni di autoveicoli, nonché di funzionamento dei mezzi operativi per la esecuzione della manutenzione connessa con la sicurezza stradale;

     d) attività di controllo, rilevazione, collaudo, ispezione delle opere d'arte (ponti, gallerie, manufatti ecc.);

     e) attività di gestione, di controllo, di rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di verifica ed ispettiva di natura amministrativo-contabile, tecnica, fiscale e similare;

     f) attività che comportino imbarchi brevi su unità aeronautiche e marittime.

     3. Per il personale indicato nel comma 2 le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire 20.000 nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto e di L. 20.000 nette per il pernottamento.

 

     Art. 23. Fondo incentivazione.

     1. A decorrere dal 1° ottobre 1990 il fondo di incentivazione di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è incrementato di una quota pari allo 0,65% del monte retributivo relativo all'anno precedente.

     2. Per le amministrazioni destinatarie di disposizioni legislative di istituzione, di finanziamento o di incremento dei fondi di incentivazione della produttività, ovvero per le amministrazioni eventualmente destinatarie di analoghe future disposizioni legislative, la quota aggiuntiva di cui al comma 1 è posta a carico, fino a concorrenza, degli stanziamenti derivanti dall'applicazione delle predette disposizioni.

 

     Art. 24. Nuovi stipendi.

     1. I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1987, n. 269, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 di cui all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, sono stabiliti a regime nella misura seguente:

 

Categoria o qualifica

 

I

L.6.081.000

II

L.6.981.000

III

L.8.182.000

IV

L.9.320.000

V

L.10.487.000

VI

L.11.616.000

VII

L.13.550.000

VIII

L.15.531.000

IX

L.18.071.000

 

     2. Gli aumenti stipendiali lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1° luglio 1990.

     3. Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

 

Categoria o qualifica

 

I

L.152.000

II

L.190.000

III

L.273.000

IV

L.321.000

V

L.371.000

VI

L.397.000

VII

L.496.000

VIII

L.512.000

IX

L.592.000

 

     4. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

 

Categoria o qualifica

 

I

L.715.000

II

L.894.000

III

L.1.276.000

IV

L.1.516.000

V

L.1.743.000

VI

L.1.865.000

VII

L.2.331.000

VIII

L.2.410.000

IX

L.2.789.000

 

     5. Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

 

Categoria o qualifica

 

I

L.1.200.000

II

L.1.500.000

III

L.2.161.000

IV

L.2.539.000

V

L.2.926.000

VI

L.3.135.000

VII

L.3.919.000

VIII

L.4.050.000

IX

L.4.690.000

 

     6. Ciascuno degli emolumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

     7. Ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e della Cassa depositi e prestiti, inquadrati nel IV, V e VI livello retributivo, competono i seguenti valori stipendiali annui lordi:

 

Categoria o qualifica

 

IV

L.9.566.000

V

L.10.734.000

VI

L.11.715.000

 

     8. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, capo reparto e vice capo reparto di sesta qualifica funzionale, compete uno stipendio annuo lordo di L. 12.500.000. Ai dipendenti indicati nel presente comma gli aumenti stipendiali sono corrisposti alle scadenze e con le proporzioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.

 

     Art. 25. Retribuzione individuale di anzianità.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:

 

Categoria o qualifica

 

I

L.198.000

II

L.214.000

III

L.256.000

IV

L.280.000

V

L.312.000

VI

L.344.000

VII

L.403.000

VIII

L.480.000

IX

L.480.000

 

     2. Al personale assunto in data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 l'importo di cui al comma 1 è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

     3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

     4. A decorrere dal 1° ottobre 1990, al personale che nel triennio contrattuale abbia maturato 5 anni di effettivo servizio continuativo nella stessa amministrazione competono i seguenti importi annui, da inserire nella retribuzione individuale di anzianità:

 

Categoria o qualifica

 

I

L.122.000

II

L.140.000

III

L.164.000

IV

L.186.000

V

L.210.000

VI

L.232.000

VII

L.271.000

VIII

L.311.000

IX

L.361.000

 

     5. I suddetti importi al compimento del decimo anno si raddoppiano, al compimento del quindicesimo anno si triplicano, al compimento del ventesimo anno si quadruplicano e si aggiunge a tale ultimo valore lo 0,50 per cento del tabellare iniziale riportato al comma 1 dell'articolo 24.

 

     Art. 26. Effetti dei nuovi stipendi.

     1. I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione alle attribuzioni degli aumenti determinati negli articoli 24 e 25, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. Non hanno effetto invece su altri istituti comportanti compensi ed erogazioni di natura economica.

     2. Ai fini della corresponsione dei nuovi trattamenti derivanti dall'applicazione del presente regolamento si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     3. In ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono corrisposti integralmente, alle scadenze e nelle percentuali previste dai precedenti articoli, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

     4. I nuovi stipendi, negli importi corrispondenti agli aumenti determinati nell'articolo 24, hanno effetto sull'importo orario per lavoro straordinario e sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

     5. La spesa sostenuta nell'anno 1989 per prestazioni di lavoro straordinario non può essere incrementata in conseguenza degli effetti dei nuovi stipendi sulle misure orarie dei compensi.

 

     Art. 27. Corsi.

     1. Per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e per l'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, il comma 5 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. I corsi sono concentrati, ove possibile, in sedi delle aziende capoluoghi di provincia.

     3. Per i corsi fuori dell'orario di servizio, l'articolazione degli orari e le sedi sono stabilite con accordo decentrato territoriale.

 

CAPO II

SPECIFICITA' DELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI

DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO

 

SEZIONE I

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE

E TELECOMUNICAZIONI E DELL'AZIENDA

DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

 

     Art. 28. Rideterminazione organici.

     1. In attuazione dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, al fine di un primo ridimensionamento degli organici, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la commissione paritetica amministrazione-sindacati ed il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, entro il 30 settembre 1990 si provvederà alla riduzione della dotazione organica del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella misura di circa 7.100 unità. Tale risultato sarà conseguito mediante:

     a) la riduzione per circa 1.300 unità della maggiorazione dell'assegno di personale, relativamente agli uffici principali la cui attività è articolata in più turni di lavoro nell'arco della giornata;

     b) la riduzione per circa 1.200 unità delle maggiorazioni dell'assegno base di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 1974, relativamente agli uffici locali;

     c) l'aumento del divisore del rapporto utilizzato per la determinazione del fabbisogno di personale necessario per l'espletamento dell'attività lavorativa degli uffici amministrativi centrali, compartimentali e periferici, in modo tale da conseguire una riduzione di circa 3.000 unità;

     d) l'adeguamento degli indici parametrici delle operazioni per la cui esecuzione sono state introdotte tecnologie automatizzate e la soppressione degli indici attinenti ad adempimenti superati o superflui, con riduzione di circa 800 unità presso gli uffici postali elettronici e di circa 800 unità presso gli uffici di telecomunicazioni dotati di sistema leotex.

     2. Il conferimento delle funzioni superiori è subordinato alla essenzialità ed alla indifferibilità dei compiti da espletare, alla assoluta impossibilità di assicurarne lo svolgimento con l'attribuzione dei medesimi ad unità presenti ed appartenenti alla categoria richiesta per la copertura del posto vacante od a categoria superiore, nonché all'emissione di formale provvedimento a cura dell'autorità competente.

     3. In attuazione dell'articolo 7 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la Commissione paritetica amministrazione-sindacati ed il Consiglio di amministrazione, sono individuate le funzioni per le quali è consentito il conferimento delle funzioni superiori e sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni recate dal comma 2.

 

     Art. 29. Utilizzazione fondo di incentivazione per l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

     1. Il fondo di incentivazione, di cui all'art. 23, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per 45 miliardi di lire annue è destinato alla rivalutazione dell'indennità oraria per il servizio prestato dalle ore 21 alle ore 7, del compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive e delle maggiorazioni del premio industriale per gli addetti ai servizi di recapito e di guida, a turni rotativi ed ai servizi di cassa.

     2. Agli stessi fini, di cui al comma 1, sono devolute le seguenti economie annue:

     a) lire 15 miliardi derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di rideterminazione degli organici previste dall'art. 28, conseguenti a riduzione del compenso di intensificazione;

     b) lire 9 miliardi, lire 2,2 miliardi, lire 9,2 miliardi e lire 1,6 miliardi per riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli nn. 103, 110, 138 e 149 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1990, concernenti i compensi per il lavoro straordinario, di intensificazione e di abbinamento.

     3. La rivalutazione delle indennità e dei compensi indicati nel comma 1 è stabilita nelle seguenti misure lorde:

     a) indennità oraria per il servizio prestato dalle ore 21,00 alle ore 7,00: quaranta per cento;

     b) compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive: quaranta per cento;

     c) maggiorazione del premio industriale per gli addetti ai servizi di cassa di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269: lire 1.400 al giorno;

     d) maggiorazione del premio industriale per gli addetti ai servizi di recapito ed alla guida di automezzi: lire 1.200 al giorno;

     e) maggiorazione del premio industriale per gli addetti ai turni rotativi: lire 1.200 al giorno indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

     4. Le rivalutazioni hanno effetto dal 1° ottobre 1990.

     5. Le competenze accessorie sono corrisposte unitamente allo stipendio del mese successivo a quello cui esse si riferiscono.

     6. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si provvede:

     a) alla soppressione del premio di produzione, incrementando corrispondentemente la "misura base" del premio industriale;

     b) alla rielaborazione della disciplina del premio industriale, tenendo conto delle modifiche apportate con il presente articolo e di quelle eventualmente richieste dall'esigenza di armonizzazione delle diverse voci che compongono il compenso;

     c) alla rideterminazione degli uffici, servizi e settori, nei confronti del cui personale possa essere confermata l'erogazione di compensi di intensificazione in relazione alla natura dell'attività svolta.

 

     Art. 30. Utilizzazione fondo di incentivazione per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

     1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 23, relativamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è destinato, per un importo di lire 2,5 miliardi annue, alla rivalutazione dell'indennità oraria per il servizio prestato dalle 21 alle 7, del compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive e delle maggiorazioni del premio industriale per gli addetti ai servizi di guida, a turni rotativi ed ai servizi di cassa e, ove occorra, al finanziamento della reperibilità.

     2. Agli stessi fini, di cui al comma 1, sono devolute le seguenti economie annue:

     a) lire 500 milioni e 1.000 milioni per riduzione degli stanziamenti iscritti rispettivamente nei capitoli 104 e 126 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno 1990, concernenti i compensi per lavoro straordinario per il personale amministrativo e tecnico;

     b) lire 1.000 milioni per riduzione degli stanziamenti del capitolo concernente il compenso per premio industriale.

     3. La rivalutazione delle indennità e dei compensi indicati nel comma 1 è stabilita nelle seguenti misure lorde:

     a) indennità oraria per il servizio prestato dalle ore 21 alle ore 7: quaranta per cento;

     b) compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive: quaranta per cento;

     c) aumento della maggiorazione del premio industriale per gli addetti ai servizi di cassa: lire 1.400 al giorno;

     d) aumento della maggiorazione del premio industriale per gli addetti ai servizi di guida automezzi: lire 1.200 al giorno;

     e) aumento della maggiorazione del premio industriale per gli addetti ai turni rotativi: lire 1.200 al giorno, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

     4. Le rivalutazioni hanno effetto dal 1° ottobre 1990.

     5. Le competenze accessorie sono corrisposte unitamente allo stipendio del mese successivo a quello cui esse si riferiscono.

     6. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si provvede:

     a) alla soppressione del premio di produzione, incrementando corrispondentemente la "misura base" del premio industriale;

     b) alla rielaborazione della disciplina del premio industriale, tenendo conto delle modifiche apportate con il presente articolo e di quelle eventualmente richieste dalla esigenza di armonizzazione delle diverse voci che compongono il compenso.

 

     Art. 31. Incremento della retribuzione di anzianità.

     1. A decorrere dal 1° ottobre 1990, per il personale delle aziende postelegrafoniche inquadrato nelle categorie VIII e IX la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1 dell'art. 25 è incrementata dell'importo annuo lordo di lire 360.0000.

 

     Art. 32. Assemblea del personale.

     1. Al personale viaggiante istituzionalmente e permanentemente applicato fuori dalle sedi di servizio dove si svolge l'assemblea, nonché al personale degli uffici locali di minore entità che, qualora impedito per motivi di servizio, partecipi ad altra assemblea appositamente indetta, fuori dell'orario di servizio, e ciò sia documentato, compete riposo compensativo per la stessa durata dell'assemblea. Tali particolari situazioni e modalità applicative verranno individuate in sede di contrattazione aziendale.

 

     Art. 33. Congedo ordinario.

     1. La disposizione di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, si applicano anche per motivate esigenze di servizio.

     2. Il congedo non accordato o sospeso per esigenze di servizio non può, in ogni caso, essere fruito oltre il 30 novembre.

 

     Art. 34. Danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto.

     1. In deroga all'articolo 12, nell'ambito dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici gli infortuni in servizio causati da mezzi di trasporto di proprietà dell'azienda o del dipendente continuano ad essere disciplinati dai regi decreti 16 giugno 1938, nn. 1274 e 1275, modificati dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1350.

     2. Le Aziende postelegrafoniche sono autorizzate a stipulare apposita polizza assicurativa per i rischi non coperti ai sensi dei regi decreti 16 giugno 1938, nn. 1274 e 1275, previsti dall'articolo 12.

 

     Art. 35. Orario di servizio.

     1. Qualora il dipendente, raggiunto il proprio ufficio, sia inviato, per eventi non programmati e non programmabili, in altra sede di lavoro ubicata nell'ambito della circoscrizione dell'Organo di applicazione, il tempo occorrente per il viaggio di andata e per l'eventuale rientro al proprio ufficio è considerato compreso nell'orario di servizio.

 

     Art. 36. Indennità per guida di veicoli a motore di proprietà delle aziende.

     1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a qualsiasi carriera, categoria e qualifica appartenente, può essere affidata, per esigenze di servizio connesse all'espletamento delle proprie mansioni ed in relazione all'organizzazione dei servizi, la conduzione di veicoli a motore di proprietà dell'amministrazione, purchè gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

     2. Al personale sopraindicato spetta, per ogni giornata di espletamento delle anzidette mansioni integrative, l'indennità stabilita annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il consiglio di amministrazione.

     3. L'indennità di cui al comma 2 non è frazionabile.

     4. In caso di infortunio il personale di cui al comma 1 ha diritto al trattamento previsto dai regi decreti 16 giugno 1938, nn. 1274 e 1275, come modificati dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1350.

 

     Art. 37. Reperibilità.

     1. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici può istituire il servizio di reperibilità del dipendente con l'obbligo per quest'ultimo di raggiungere il posto di lavoro nel più breve tempo possibile.

     2. In sede di accordo decentrato nazionale sono definiti i criteri per l'individuazione delle aree e delle figure professionali interessate, le modalità, i limiti di effettuazione del servizio e la conseguente riduzione dei turni notturni, nonchè la misura del compenso, che sarà approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

     3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con corrispondenti economie sugli stanziamenti destinati al pagamento dell'indennità per servizio notturno, conseguenti a riduzione di personale addetto ai turni notturni, e del compenso per lavoro straordinario, nonchè, ove necessario, utilizzando il fondo di incentivazione di cui all'art. 23.

     4. In caso di chiamata l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario.

 

     Art. 38. Riorganizzazione del servizio di recapito.

     1. Una quota dell'incremento del fondo di incentivazione di cui all'art. 23, non inferiore a lire 10 miliardi, è destinata alla elaborazione ed attuazione di un progetto di ristrutturazione del servizio recapito.

     2. In caso di mancanza di sostituti portalettere degli uffici locali, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può procedere alla chiamata diretta dei lavoratori iscritti nelle liste della competente sezione circoscrizionale del collocamento per un periodo non superiore a 10 giorni, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 31 dicembre 1988, attuativo dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, ai fini di assicurare il recapito della corrispondenza postale e telegrafica.

 

     Art. 39. Prestazioni portalettere degli uffici locali.

     1. Il portalettere addetto a zona di recapito con entità di lavoro giornaliero, superiore a 400 punti, valutata secondo i criteri ed i coefficienti stabiliti con il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, previsto dall'art. 13 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ha titolo, per ciascun mese, ad un numero di compensi di intensificazione corrispondente al quoziente risultante dal prodotto del numero di punti eccedenti i 400 giornalieri per il numero di giorni di effettiva presenza nel mese in servizio diviso per 60 minuti. I resti superiori a 30 si arrotondano, per eccesso, ad un'ora e quelli pari od inferiori a 30 si trascurano.

 

     Art. 40. Personale di scorta.

     1. Nel settore del recapito la scorta è elevata al 25 per cento entro il 30 settembre 1990, a condizione che l'operazione trovi esatta compensazione in altri settori e che non comporti nuovi oneri; a tal fine potranno essere utilizzate anche le riduzioni di assegno di cui al comma 1 dell'articolo 28.

 

     Art. 41. Compenso annuale di incentivazione.

     1. Le misure dei nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione alla attribuzione degli aumenti di cui agli articoli 24 e 25, hanno effetto sul compenso annuale di incentivazione di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 873.

 

     Art. 42. Trattamento di missione.

     1. Le misure intere lorde dell'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 22 sono stabilite:

     a) in lire 40.320 per il personale inquadrato nelle categorie dalla V alla IX;

     b) in lire 29.680 per il personale inquadrato nelle categorie dalla I alla IV.

 

     Art. 43. Personale viaggiante.

     1. A decorrere dal 1° ottobre 1990, le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come modificato da ultimo dall'articolo 18 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, sono così modificate:

     a) direttori di treni postali e capiturno: lire 2.250;

     b) rimanente personale: lire 2.100.

 

SEZIONE II

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

 

     Art. 44. Premio per l'incremento del rendimento industriale.

     A decorrere dal 1° ottobre 1990, il premio per l'incremento del rendimento industriale di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483, ed all'art. 130 della legge 11 luglio 1980, n. 312, stabilito nelle misure di cui all'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1978, n. 269, è così rideterminato:

     Per settimane di cinque giorni lavorativi:

 

Qualifica I

L.4.280

Qualifica II

L.5.670

Qualifica III

L.6.450

Qualifica IV

L.7.220

Qualifica V

L.8.350

Qualifica VI

L.9.380

Qualifica VII

L.11.220

Qualifica VIII

L.15.110

Qualifica IX

L.17.550

 

     Art. 45. Utilizzazione del fondo d'incentivazione.

     1. Il fondo d'incentivazione di cui all'articolo 23, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per 2,6 miliardi di lire annue è destinato alla rivalutazione del premio per l'incremento del rendimento industriale.

 

     Art. 46. Arricchimento esperienza professionale.

     1. Per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, agli importi di cui all'art. 25, comma 4, a decorrere del 1° ottobre 1990, si aggiungono i seguenti importi annui:

 

Livelli

con almeno 5 anni

con almeno 10 anni

con almeno 15 anni

con almeno 20 anni

1

61.000

122.000

182.000

274.000

2

70.000

140.000

209.000

314.000

3

82.000

164.000

245.000

368.000

4

93.000

186.000

280.000

419.000

5

105.000

210.000

315.000

472.000

6

116.000

232.000

348.000

523.000

7

135.000

271.000

406.000

610.000

8

155.000

311.000

466.000

699.000

9

181.000

361.000

542.000

813.000

 

     Art. 47. Indennità di funzione.

     1. Con decorrenza 1° ottobre 1990, la maggiorazione dell'indennità di funzione prevista dall'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è corrisposta anche al personale che svolge le funzioni di analista di sistema capo reparto, capo sezione della Direzione generale, capo dei servizi amministrativi e di segreteria negli opifici e stabilimenti, di economo cassiere, di capo fase e di capo laboratorio di controllo delle lavorazioni, di vice capo officina, di agente capo coordinatore e di agente verificatore titolare, nelle seguenti misure giornaliere:

 

Qualifica V

L.2.575

Qualifica VI

L.2.887

Qualifica VII

L.3.454

 

     2. Spetta inoltre, con medesima decorrenza di cui al comma 1, al personale della III, IV, V e VI qualifica funzionale addetto alla conduzione ed assistenza degli impianti e delle macchine del ciclo produttivo negli opifici e stabilimenti, per le giornate di effettiva applicazione, un compenso di lire 1.500 giornaliere.

     3. Per gli addetti alle confezioni dei sigari a mano di IV e V qualifica le maggiorazioni sono aumentate di lire 1.000.

 

     Art. 48. Indennità di servizio notturno e festivo.

     1. A decorrere del 1° ottobre 1990, l'indennità oraria di cui all'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è rideterminata in L. 1.800.

 

     Art. 49. Indennità per doppi e tripli turni di lavoro.

     1. I nuovi stipendi tabellari di cui all'art. 24 non producono effetti sull'indennità di turno di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271, come modificati dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91.

     2. Le misure delle indennità di cui al comma 1, nei valori espressi in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, sono aumentate del 60 per cento.

 

     Art. 50. Indennità rischio e insalubrità.

     1. Con decorrenza 1° ottobre 1990, le indennità giornaliere di rischio e di insalubrità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, n. 338, sono così rideterminate:

 

Gruppo I

L.1.800

Gruppo II

L.1.620

Gruppo III

L.1.260

Gruppo IV

L.720

 

     Art. 51. Indennità per i servizi meccanografici.

     1. Con decorrenza 1° ottobre 1990, l'indennità di cui all'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è rideterminata in L. 1.800 giornaliere.

 

     Art. 52. Maneggio valori.

     1. A decorrere dal 1° ottobre 1990, l'indennità di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è rideterminata in L. 29.000.

 

     Art. 53. Passaggi di profilo nell'ambito della stessa qualifica funzionale.

     1. Il personale appartenente a qualifica funzionale non superiore alla sesta che, a seguito di formale disposizione della Direzione generale, è applicato senza demerito per un periodo continuativo non inferiore ad un anno a profilo diverso della stessa qualifica funzionale non richiedente possesso di specifico titolo tecnico professionale può ottenere, a domanda e semprechè esista disponibilità di posto, il passaggio nel profilo professionale applicato, previo parere favorevole della Commissione nazionale paritetica di cui all'art. 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

     Art. 54. Guida veicoli a motore.

     1. Per esigenze di servizio connesse all'espletamento urgente di compiti d'istituto, al personale di qualsiasi qualifica funzionale che ne faccia richiesta, semprechè in possesso dei requisiti previsti, può essere affidata la guida di autovetture dell'Amministrazione, con l'attribuzione della relativa indennità (gruppo III).

 

     Art. 55. Altre indennità.

     1. Con decorrenza 1° luglio 1990, sono soppresse l'indennità malarica, corrisposta in base all'art. 204 del decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1928, e l'assegno integrativo ex caropane di cui all'art. 9, ultimo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212.

 

SEZIONE III

PERSONALE DELL'AZIENDA NAZIONALE

AUTONOMA DELLE STRADE

 

     Art. 56. Premio di produzione.

     1. A decorrere dal 1° ottobre 1990, il premio di produzione di cui all'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, viene così rideterminato:

 

Livello1

L.80.000

Livello 2

L.90.000

Livello 3

L.95.000

Livello 4

L.115.000

Livello 5

L.120.000

Livello 6

L.130.000

Livello 7

L.170.000

Livello 8

L.190.000

Livello 9

L.230.000

 

     Art. 57. Arricchimento esperienza professionale.

     1. A decorrere dal 1° ottobre 1990, gli importi di cui all'articolo 25, comma 4, spettanti ai dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade sono raddoppiati.

 

     Art. 58. Guida veicoli a motori.

     1. Per esigenze di servizio connesse all'espletamento di compiti d'istituto, al personale di qualsiasi qualifica funzionale che ne faccia richiesta può essere affidata, semprechè in possesso dei requisiti richiesti, la conduzione di autoveicoli e mezzi operativi dell'Azienda, con l'attribuzione della relativa indennità di rischio. Il conseguente provvedimento è adottato dai dirigenti dei compartimenti ed uffici speciali.

 

     Art. 59. Indennità di turno.

     1. A decorrere dal 1° ottobre 1990, l'indennità di turno di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è rideterminata in L. 2.800 e L. 3.600, rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi.

 

     Art. 60. Indennità di servizio notturno e festivo.

     1. A decorrere dal 1° ottobre 1990, l'indennità di cui all'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è rideterminata in L. 1.800.

 

     Art. 61. Indennità di maneggio valori.

     1. A decorrere dal 1° ottobre 1990, l'indennità di cui all'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è rideterminata in L. 29.000.

 

     Art. 62. Indennità per servizi meccanografici.

     1. A partire dal 1° ottobre 1990, al personale formalmente assegnato ai centri meccanografici ed elettronici ed effettivamente applicato ai relativi apparati, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con provvedimento dell'organo competente, spetta una indennità giornaliera di lire 1.500 per ogni giornata di effettiva presenza.

 

     Art. 63. Passaggi di personale nell'ambito della stessa qualifica funzionale.

     1. Il personale che, con atto formale di data certa, risulti assegnato per un periodo non inferiore a tre anni a funzioni di differente profilo professionale, nell'ambito della medesima qualifica funzionale, è inquadrato, a domanda previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nel profilo della stessa qualifica funzionale corrispondente alle funzioni esercitate, semprechè vi sia disponibilità di posto.

     2. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento si prescinde dalla disponibilità dei posti, nel rispetto della dotazione organica della qualifica funzionale, e il termine di tre anni previsto dal comma 1 è ridotto ad un anno.

     3. Per coloro che abbiano esercitato mansioni di diverso profilo per un periodo non inferiore a cinque anni si prescinde anche dal titolo di studio proprio del profilo professionale di inquadramento.

 

SEZIONE IV

PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE

DEI VIGILI DEL FUOCO

 

     Art. 64. Indennità di rischio.

     1. A decorrere dal 1° ottobre 1990, l'indennità di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è rideterminata nelle seguenti misure lorde mensili:

 

Livello 4

L.310.000

Livello 5

L.360.000

Livello 6

L.450.000

Livello 7

L.540.000

Livello 8

L.580.000

Livello 9

L.630.000

 

     2. A decorrere dal 1° ottobre 1990, per il personale del supporto tecnico e amministrativo-contabile del Corpo le indennità non pensionabili di cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, sono rideterminate nelle seguenti misure:

 

Livello1

L.90.000

Livello 2

L.110.000

Livello 3

L.130.000

Livello 4

L.180.000

Livello 5

L.210.000

Livello 6

L.250.000

Livello 7

L.310.000

Livello 8

L.330.000

Livello 9

L.360.000

 

Tale indennità non compete al personale del supporto tecnico-amministrativo che transita nel ruolo operativo del Corpo.

     3. Ai capi reparto e vice capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di VI qualifica funzionale l'indennità di cui al comma 1 compete nella misura di L. 480.000 mensili.

     4. Al personale operativo del Corpo, per il rischio della responsabilità per l'intervento, con almeno 22 o 28 anni di effettivo servizio nel Corpo, l'indennità del comma 1 è maggiorata rispettivamente di lire 80.000 e 130.000.

     5. Tali maggiorazioni non competono a coloro che transitano nei ruoli del supporto tecnico ed amministrativo, mentre competono al personale che viene dispensato dal servizio a seguito di giudizio di inidoneità fisica e che non transiti nei ruoli del supporto tecnico ed amministrativo-contabile indipendentemente dal limite di servizio di cui al comma 4.

 

     Art. 65. Fondo per il miglioramento dei servizi.

     1. E' istituito un fondo alimentato dalla quota pari allo 0,65% della retribuzione complessiva dell'anno precedente, nonchè da una quota parte pari al 60% dei proventi derivanti da servizi di prevenzione e di vigilanza forniti dalla Amministrazione con prestazioni fuori degli orari di lavoro ordinari, straordinari e riturnazioni.

     2. Il fondo viene utilizzato:

     a) per compensare i dipendenti che partecipano alla realizzazione dei servizi di prevenzione e di vigilanza;

     b) per l'incentivazione degli addetti alla formazione e all'aggiornamento del personale del Corpo;

     c) per incentivare la partecipazione del personale ai corsi di aggiornamento professionale;

     d) per compensare la partecipazione a turni di reperibilità;

     e) per sviluppare l'attività di studio, ricerca e sperimentazione.

     3. Le modalità e i criteri di utilizzazione del fondo per le attività di cui al comma 2 sono definite in sede di contrattazione decentrata nazionale.

     4. I compensi giornalieri per la partecipazione ai turni di reperibilità di cui al comma 2, lettera d), sono definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale ed approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

     5. I compensi relativi all'attività di cui al comma 2, lettera a), dopo un periodo di avviamento di 6 mesi, durante i quali sono corrisposti con cadenza trimestrale posticipata, sono attribuiti mensilmente.

 

     Art. 66. Indennità notturna e festiva.

     1. Per il personale del Corpo dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1° ottobre 1990 l'indennità di cui all'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è determinata in L. 1.800.

     2. Per il personale in turno di servizio a Capodanno, Pasqua, 1° maggio, Ferragosto e Natale l'indennità di cui al comma 1 è di L. 3.600.

 

     Art. 67. Altre indennità.

     1. A decorrere dal 1° ottobre 1990, le indennità di cui al comma 1 dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, sono determinate rispettivamente in L. 2.640.000 e L. 2.280.000 annue lorde.

     2. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del brevetto di pilota di elicottero o di motorista o specialista di elicotteri con obbligo di volo, in servizio presso gli Uffici della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio del Ministero dell'interno, con competenza nello specifico settore della specializzazione posseduta, entro i limiti degli organici predisposti per gli stessi uffici, l'indennità di cui al comma 1 è corrisposta nella misura del 50 per cento.

     3. Con decorrenza 1° ottobre 1990, per gli operatori subacquei di cui al comma 2 dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, l'indennità ivi prevista è determinata in L. 2.040.000.

 

     Art. 68. Trattamento di missione.

     1. Al personale in trasferta che, nella località di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovata esigenza di servizio compete l'indennità di missione nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 22 del presente regolamento per ogni 24 ore frazionabili di permanenza fuori sede, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive integrazioni e modificazioni. L'indennità è ridotta del 50% qualora il dipendente in missione sia tenuto, a seguito di provvedimento dell'amministrazione, a fruire di vitto e di alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione medesima.

 

     Art. 69. Mensa.

     1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impegnato per esigenze di servizio in corsi di aggiornamento professionale della durata giornaliera non inferiore a 8 ore ha diritto di usufruire della mensa di servizio.

     2. Il personale dei ruoli di supporto tecnico e amministrativo-contabile che effettua prestazioni lavorative con orari giornalieri non inferiori alle 7 ore continuative con una pausa non superiore ai 60 minuti è ammesso alla mensa di servizio. E' posta a carico del personale una quota pari al 20% del costo della mensa riferito al personale operativo.

 

     Art. 70. Disciplina concorsi interni.

     1. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità, le materie d'esame e le prove per l'ammissione ai profili ai quali si accede esclusivamente dall'interno.

 

 

     Art. 71. Profili professionali.

     1. In sede di attuazione dei nuovi profili professionali per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco allegati al presente regolamento, il personale è inquadrato con decreto del Ministro dell'interno nei nuovi profili secondo lo schema di corrispondenza e la declaratoria contenute nelle unite tabelle A e B, che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

     2. Il personale delle ex carriere direttive tecnica e sanitaria e ginnico-sportiva, nei cui confronti hanno trovato applicazione le norme relative alla nona qualifica funzionale, è inquadrato, rispettivamente, nei profili di ispettore antincendio coordinatore, medico coordinatore e ispettore ginnico coordinatore della nona qualifica funzionale.

 

SEZIONE V

PERSONALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

 

     Art. 72. Contrattazione aziendale.

     1. La delegazione di parte pubblica per la contrattazione nazionale aziendale della Cassa depositi e prestiti è composta dal direttore generale, che la presiede, e dai due capi-dipartimento.

     2. L'accordo aziendale è sottoposto alla deliberazione del consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione ed è reso esecutivo con provvedimento del direttore generale.

     3. L'accordo aziendale potrà definire eventuali momenti di contrattazione decentrata territoriale, stabilendone, nell'ambito delle proprie competenze, i modi, i tempi, gli ambiti territoriali, le materie e le parti.

 

     Art. 73. Premio di produzione.

     1. A decorrere dal 1° ottobre 1990, al personale spetta un premio di produzione così determinato:

     a) un premio annuo da corrispondere in due rate semestrali, finalizzato al raggiungimento di obiettivi fissati di volta in volta dal consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali aziendali maggiormente rappresentative, nella misura annua pari al 10% della retribuzione annua lorda (per 12 mesi) costituita dalla stipendio e dall'indennità integrativa speciale, in godimento al 31 dicembre dell'anno precedente; tale premio viene corrisposto in relazione al grado di operosità e rendimento e dell'apporto dato alla produzione tenendo conto delle giornate di effettiva presenza utilizzata per il conseguimento del progetto obiettivo e sulla scelta di criteri e di standards stabiliti d'intesa con le organizzazioni sindacali aziendali maggiormente rappresentative firmatarie dell'accordo recepito con il presente regolamento;

     b) un premio mensile così articolato:

 

Livello1

L.140.000

Livello 2

L.171.000

Livello 3

L.203.000

Livello 4

L.235.000

Livello 5

L.273.000

Livello 6

L.310.000

 

     2. I compensi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono corrisposti anche in relazione alla quantità e qualità di lavoro, sulla base di standards individuali fissati dal consiglio di amministrazione d'intesa con le organizzazioni sindacali aziendali.

     3. Le assenze delle quali tener conto per le attribuzioni delle varie parti di premio sono quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, che istituisce il compenso incentivante per i dipendenti dello Stato di cui al comparto di contrattazione collettiva dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

     4. Con gli stessi parametri e criteri alla fine di ogni anno vanno ripartite, a favore del personale che ha prestato servizio nello stesso anno, tutte le quote di premio mensile e semestrale non erogate rispetto al monte globale teoricamente percepibile.

 

     Art. 74. Indennità di turno.

     1. A decorrere dal 1° ottobre 1990, l'indennità di turno di cui all'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, viene rideterminata in L. 3.000 e L. 3.600, rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi.

     2. Il personale assegnato ad uffici organizzati su turni non può esimersi dalle turnazioni, ferma restando la disposizione del comma 2 dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.

 

     Art. 75. Indennità di maneggio valori.

     1. A decorrere dal 1° ottobre 1990, l'indennità di cui all'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è rideterminata in lire 29.000.

 

     Art. 76. Indennità per servizi meccanografici.

     1. A decorrere dal 1° ottobre 1990, l'indennità di cui all'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è rideterminata in lire 1.500.

 

     Art. 77. Indennità di servizio notturno e festivo.

     1. A decorrere dal 1° ottobre 1990, l'indennità di cui all'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è rideterminata in lire 1.800.

 

     Art. 78. Lavoro straordinario.

     1. I fabbisogni globali di ore di lavoro straordinario da utilizzare nell'ambito aziendale sono determinati, per periodi non eccedenti l'anno solare, con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, nel limite di spesa annua pari a 135 ore pro-capite riferito ai dipendenti presenti è nel limite individuale di 220 ore annue.

     2. I criteri e i limiti annui di utilizzazione individuale delle ore di lavoro straordinario sono determinati in sede di accordo aziendale.

 

     Art. 79. Servizi sociali ed assistenziali.

     1. A livello di contrattazione nazionale aziendale sono fissati i criteri e gli stanziamenti a carico del bilancio dell'Istituto, volti alla realizzazione di servizi sociali ed assistenziali, ivi compreso il servizio di mensa da gestire anche secondo le modalità di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.

 

     Art. 80. Soppressione assegno personale.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'assegno personale mensile non riassorbibile di cui all'articolo 106, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è soppresso e dello stesso importo è aumentata la retribuzione individuale di anzianità.

 

SEZIONE VI

PERSONALE DELL'AZIENDA DI STATO

PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

 

     Art. 81. Fondo di incentivazione.

     1. Il fondo di incentivazione di cui all'articolo 23 si alimenta annualmente anche con il corrispettivo di n. 222 ore di lavoro straordinario per ogni dipendente presente al 31 dicembre 1989, determinato applicando gli importi orari validi alla stessa data. Lo stanziamento del capitolo dello stato di previsione è ridotto del pari importo destinato al suddetto personale.

     2. I piani ed i progetti per l'attuazione dell'intervento incentivante per il miglioramento dell'efficienza e dei servizi debbono riferirsi alla conservazione, commercializzazione, distribuzione dei prodotti agricoli, alla attuazione delle direttive e dei regolamenti comunitari, nonchè alle attività connesse e presupposte all'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Azienda.

     3. La predisposizione dei progetti e la verifica dei risultati sono demandati alla contrattazione decentrata nazionale.

     4. Alla realizzazione dei piani e progetti, finanziati dal fondo, partecipano anche i dipendenti provenienti dai Monopoli di Stato comunque in servizio presso gli uffici dell'Azienda in forza di formale provvedimento.

     5. Il fondo è finalizzato anche a compensare le prestazioni di lavoro straordinario per fronteggiare le particolari situazioni di attività dell'azienda, connesse anche a vacanze di organico.

 

     Art. 82. Premio di incentivazione.

     1. A decorrere dal 1° ottobre 1990, il premio di incentivazione di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è così rideterminato:

 

Qualifica 1

L.135.000

Qualifica 2

L.155.000

Qualifica 3

L.190.000

Qualifica 4

L.210.000

Qualifica 5

L.235.000

Qualifica 6

L.265.000

Qualifica 7

L.305.000

Qualifica 8

L.370.000

Qualifica 9

L.415.000

 

     Art. 83. Indennità di turno.

     1. A decorrere dal 1° ottobre 1990, l'indennità di turno di cui all'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, viene rideterminata in lire 3.000 e lire 3.600, rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi.

 

     Art. 84. Indennità di servizio notturno e festivo.

     1. A decorrere dal 1° ottobre 1990, l'indennità di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è rideterminata in lire 1.800.

 

     Art. 85. Servizi meccanografici.

     1. A decorrere dal 1° ottobre 1990, l'indennità di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, viene rideterminata in lire 1.500.

 

     Art. 86. Maneggio valori.

     1. A decorrere dal 1° ottobre 1990, l'indennità di cui all'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è rideterminata in lire 29.000.

 

     Art. 87. Indennità rischio.

     1. A decorrere dal 1° ottobre 1990, agli addetti al controllo sulla lavorazione del tabacco, agli addetti ai reparti tipografici, nonchè agli addetti alla conduzione automezzi, purchè formalmente assegnati in via continuativa, compete l'indennità prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, negli importi appresso determinati:

 

Gruppo 1

L.1.800

Gruppo 2

L.1.620

Gruppo 3

L.1.260

Gruppo 4

L.720

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 88. Norme finali di rinvio.

     1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e 17 settembre 1987, n. 494.

 

     Art. 89. Copertura finanziaria.

     1. L'onere derivante dall'applicazione del presente regolamento è valutato:

     a) per il periodo 1988-1990, in complessive lire 707 miliardi, ivi compresi gli oneri per arretrati relativi agli anni 1988 e 1989 e al netto di lire 635 miliardi quale acconto sui miglioramenti economici autorizzato dal decreto-legge 24 luglio 1990, n. 200, e di lire 180 miliardi per minori spese derivanti dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554;

     b) a decorrere dall'anno 1991, in lire 1.295 miliardi annui al netto di lire 180 miliardi per minori spese derivanti dalla detta legge 29 dicembre 1988, n. 554.

     2. Il predetto onere netto è così ripartito, rispettivamente, per il periodo 1988-1990 e per l'anno 1991 e successivi:

     a) Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), lire 26,5 miliardi e lire 48 miliardi;

     b) Azienda autonoma dei monopoli, lire 32 miliardi e lire 60 miliardi;

     c) Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, lire 560 miliardi e lire 1.025 miliardi;

     d) Azienda di Stato per i servizi telefonici, lire 35 miliardi e lire 64 miliardi;

     e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco, lire 52 miliardi e lire 95 miliardi;

     f) Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), lire 0,5 miliardi e lire 1 miliardo;

     g) Cassa depositi e prestiti, lire 1 miliardo e lire 2 miliardi.

     3. All'onere di lire 707 miliardi per l'anno 1990 e di lire 1.295 miliardi annui a decorrere dall'anno 1991, si provvede, quanto a lire 350 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 700 miliardi a decorrere dal 1991, con le maggiori entrate derivanti dall'adeguamento delle tariffe postali e quanto a lire 357 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 595 miliardi a decorrere dal 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 a corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 90. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

TABELLA A

PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Omissis).

 

 

TABELLA B

PROFILI PROFESSIONALI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Omissis).


[1] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770.

[2] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770.

[3] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770.

[4] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770.