§ 80.4.624 - L. 5 ottobre 2026, n. 174.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.4 organizzazione
Data:05/10/2026
Numero:174


Sommario
Art. 1. 


§ 80.4.624 - L. 5 ottobre 2026, n. 174.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonchè in materia di protezione civile.

(G.U. 6 ottobre 2026, n. 232)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonchè in materia di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO 2026, N. 144

     All'articolo 1:

     al comma 1, lettera b), le parole: «all'autorizzazione o al diniego» sono sostituite dalle seguenti: «dell'autorizzazione o del diniego»;

     al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

     al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ambito delle finalità di cui al presente comma, decorso il termine previsto per il personale di cui al primo periodo, le procedure di cui all'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si applicano, nei limiti ivi previsti, anche alle assunzioni effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69. I mesi di servizio occorrenti ai fini delle assunzioni di cui al secondo periodo del presente comma sono maturati computando i periodi di servizio svolti, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato del contingente di personale già reclutato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del citato articolo 17-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge n. 25 del 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze non può procedere a ulteriori assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in applicazione del medesimo articolo 17-ter, comma 3, quarto periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei periodi secondo e terzo del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse di cui al citato articolo 17-ter, comma 3, sesto periodo. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 11-bis, comma 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di euro 390.000 per l'anno 2026 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del sesto periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 5 del citato articolo 17-ter del decreto-legge n. 25 del 2025»;

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, la parola: "comunque" è sostituita dalle seguenti: ", a decorrere dal 1° marzo 2022,"»;

     al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «nazionale quadro (CCNQ)» sono inserite le seguenti: «sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonchè delle altre prerogative sindacali,», dopo le parole: «4 dicembre 2017» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017,» e dopo le parole: «ed integrazioni» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al comma 6:

     al primo periodo, le parole: «13, della» sono sostituite dalle seguenti: «13 della» e le parole: «b), e c)» sono sostituite dalle seguenti: «b) e c)»;

     al secondo periodo, le parole: «di direzione di ufficio» sono soppresse e dopo le parole: «2004, n. 108» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le disposizioni relative al transito nella prima fascia di cui al presente comma si applicano, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell'amministrazione presso cui l'incarico è svolto, anche al personale dirigenziale di livello non generale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia titolare di un incarico dirigenziale di livello generale apicale, di un incarico dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero dell'incarico di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178. Per le finalità di cui ai periodi primo e secondo del presente comma, la domanda prevista dall'articolo 3, comma 7-quater, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per il personale ivi indicato, è presentata entro il termine di trentasei mesi a decorrere dalla data del compimento del periodo di cinque anni, fermo restando che il transito previsto dal presente comma avviene nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell'amministrazione di destinazione e presso la quale il medesimo personale presta servizio»;

     dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

     «6-bis. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo del comma 6 si applicano al personale dirigenziale di ruolo nella medesima amministrazione. Il periodo utile ai fini del computo del quinquennio decorre, in ogni caso, dalla data di conferimento del primo incarico dirigenziale di livello generale o di uno degli incarichi di cui al terzo periodo del medesimo comma 6.

     6-ter. All'articolo 17-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2:

     1) all'alinea, dopo le parole: "la Cabina di regia" sono inserite le seguenti: "si avvale di una struttura tecnica istituita presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, che";

     2) alla lettera c), dopo le parole: "promuovere l'elaborazione" sono inserite le seguenti: ", entro il termine del 31 gennaio 2027,";

     b) al comma 3, primo periodo, le parole: "La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica" sono sostituite dalle seguenti: "La struttura tecnica di cui al comma 2 è";

     c) al comma 4, primo periodo, le parole: "Al fine di coadiuvare l'attività della Cabina di regia, alla struttura tecnica di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "Anche al fine di coadiuvare l'attività della Cabina di regia, alla struttura tecnica di cui al comma 2".

     6-quater. Al fine di assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni istituzionali e di non disperdere le professionalità e le competenze acquisite, le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale possono procedere, entro il 31 dicembre 2027, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica, in coerenza con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale e nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, all'assunzione a tempo indeterminato, nella corrispondente qualifica, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato che:

     a) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2026, almeno trentasei mesi continuativi di servizio presso la medesima agenzia o il medesimo Istituto nella medesima qualifica non dirigenziale;

     b) abbia conseguito una valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta;

     c) sia stato reclutato mediante procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     6-quinquies. L'assunzione a tempo indeterminato di cui al comma 6-quater è subordinata al positivo esito di un colloquio volto ad accertare l'idoneità professionale, le competenze acquisite e la coerenza dell'esperienza maturata con le funzioni da svolgere. Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 6-quater ecceda quello dei posti disponibili, costituiscono criteri di priorità per l'assunzione la maggiore anzianità di servizio maturata presso l'agenzia o l'Istituto di cui all'alinea del medesimo comma 6-quater e, a parità di anzianità di servizio, la valutazione dell'attività svolta e l'esito del colloquio.

     6-sexies. Dall'attuazione dei commi 6-quater e 6-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

     al comma 8, capoverso Art. 8:

     al comma 1, la parola: «nuovo» è soppressa;

     al comma 2:

     alla lettera e), dopo le parole: «protezione e» è inserita la seguente: «la»;

     alla lettera h), le parole: «presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte nell'elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute tenuto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

     al comma 6, la parola: «rimborso» è sostituita dalla seguente: «rimborsi»;

     al comma 9, le parole: «comma 453, legge» sono sostituite dalle seguenti: «comma 453, della legge», dopo le parole: «2022, n. 197» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «delle foreste del 22 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «e delle foreste 22 maggio»;

     dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

     «9-bis. Fino al 31 dicembre 2029, allo scopo di garantire la sicurezza, la resilienza e lo sviluppo delle infrastrutture energetiche e idriche di rilevanza strategica nonchè l'attuazione degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede all'esercizio delle competenze di autorità settoriale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, mediante l'attribuzione di due incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rispettivamente posti nell'ambito dei dipartimenti competenti in materia di energia e di acque e comunque nei limiti della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al primo periodo e fino al medesimo termine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può conferire gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella propria dotazione organica in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, comunque nel limite massimo di due unità ulteriori. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

     9-ter. Il comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115, è abrogato»;

     al comma 12, le parole: «2035, a euro 3.969.922» sono sostituite dalle seguenti: «2035 e a euro 3.969.922 annui» e dopo le parole: «anno 2036» nonchè dopo le parole: «n. 282, convertito» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al comma 15:

     al primo periodo, le parole: «n. 112 la parola» sono sostituite dalle seguenti: «n. 112, la parola:» e le parole: «sostituita da» sono sostituite dalle seguenti: «sostituita dalla seguente:»;

     al secondo periodo, le parole: «euro 180.237 a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «euro 180.237 annui a decorrere dall'anno» e le parole: «Fondo per esigenze indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione,»;

     dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

     «15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, commi 7-quinquies e 7-novies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, anche per gli interventi diversi da quelli ivi previsti, finanziati con risorse pubbliche nazionali, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove necessario per rafforzare la capacità amministrativa, accelerare la spesa per investimenti od ottimizzare l'efficace, efficiente e tempestivo utilizzo delle risorse, possono avvalersi dell'istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di società da questo direttamente o indirettamente controllate, sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, nel rispetto della normativa vigente, ivi compresa quella riguardante la remunerazione per le attività svolte, nell'ambito delle risorse disponibili per i singoli interventi o con gli ordinari stanziamenti delle amministrazioni interessate e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     15-ter. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella sezione II del capo IV del titolo IV del libro quarto, dopo l'articolo 815 è aggiunto il seguente:

     "Art. 815-bis (Contingente per il funzionamento del Reparto ambientale marino). - 1. Per il funzionamento del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, istituito ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, è costituito un contingente di trenta unità di personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, da collocare in soprannumero rispetto alla dotazione organica dei rispettivi gradi e ruoli, così determinato:

     a) contrammiraglio (CP): 1;

     b) capitano di vascello (CP): 1;

     c) capitano di fregata (CP): 3;

     d) capitano di corvetta (CP): 1;

     e) tenente di vascello (CP): 2;

     f) sottotenente di vascello (CP): 3;

     g) maresciallo nocchiere di porto: 5;

     h) sergente nocchiere di porto: 5;

     i) graduato: 9.

     2. Le unità di personale del ruolo ufficiali di cui al comma 1 sono in aggiunta al contingente massimo determinato dall'articolo 801 del presente codice.

     3. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario del personale di cui al comma 1";

     b) all'articolo 1032, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto di cui all'articolo 815-bis aventi grado non inferiore a capitano di vascello le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione".

     15-quater. Per l'attuazione del comma 15-ter è autorizzata la spesa di 2.375.324 euro annui a decorrere dall'anno 2027, di cui 2.314.029 euro per gli oneri stipendiali e 61.295 euro per il funzionamento. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 2.375.324 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

     15-quinquies. Al fine di ripianare la dotazione organica dei ruoli del Corpo, mantenendo l'invarianza finanziaria per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2027, per il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera è autorizzato il ricorso ad arruolamenti integrativi per un numero massimo di unità di personale corrispondente al contingente istituito dall'articolo 815-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dal comma 15-ter del presente articolo, ove ricorrano le disponibilità nell'ambito degli incorporamenti della Marina militare e limitatamente ai ruoli le cui consistenze effettive siano inferiori alle dotazioni organiche previste dalla legge.

     15-sexies. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con contratti di lavoro flessibile, anche per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè gli enti e le aziende speciali previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, nelle procedure selettive per il reclutamento di personale con qualifica non dirigenziale indette entro il 31 dicembre 2027, riservare una quota non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso ovvero prevedere la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita a favore dei soggetti che abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratti di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, stipulati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, nel medesimo profilo professionale presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

     15-septies. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28-bis, commi 1, 8-bis, 8-ter e 8-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in considerazione della peculiarità del relativo ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione, e possono essere individuate specifiche modalità applicative delle medesime disposizioni anche per i Ministeri».

     Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

     «Art. 1-bis (Ulteriori disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione). - 1. All'articolo 60, comma 6, quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "Per le predette finalità l'Ispettorato" sono inserite le seguenti: "è articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e".

     2. All'articolo 1, comma 22-bis, ottavo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro";

     b) la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "nove".

     3. All'articolo 2, comma 14-bis, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: "e in scadenza entro il 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "e in scadenza entro il 31 dicembre 2027";

     b) dopo le parole: "per il collocamento a riposo" sono aggiunte le seguenti: "e ai limiti temporali previsti dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

     4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 90.119 per l'anno 2026 e a euro 360.473 annui a decorrere dall'anno 2027, e a quelli derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a euro 88.217 per l'anno 2026 e a euro 352.869 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

     All'articolo 2:

     al comma 1, le parole: «33, del» sono sostituite dalle seguenti: «33 del» e le parole: «commi 557, 557-quater» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 557 a 557-quater»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. All'articolo 3, comma 3-quater.1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027"»;

     al comma 3, lettera b), le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al terzo periodo»;

     al comma 4, secondo periodo, le parole: «alla singola progettualità» sono sostituite dalle seguenti: «al singolo progetto»;

     al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «1997, n. 465» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «corso concorso» sono sostituite dalla seguente: «corso-concorso»;

     al comma 8, secondo periodo, la parola: «repubblica» è sostituita dalla seguente: «Repubblica», dopo le parole: «1997, n. 465» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «del comparto» sono soppresse, dopo le parole: «funzioni locali» sono inserite le seguenti: «- triennio 2022-2024» e dopo le parole: «23 febbraio 2026,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026,»;

     dopo il comma 8 è inserito il seguente:

     «8-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 8 agosto 2025, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito degli stanziamenti di cui al primo periodo sono comprese le risorse destinate al funzionamento dei consigli regionali, ferma restando l'autonomia contabile dei medesimi"»;

     al comma 9, dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al»;

     il comma 10 è sostituito dal seguente:

     «10. In attesa di una revisione organica dell'ordinamento delle province che preveda l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente della provincia e del consiglio provinciale, l'individuazione, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, delle funzioni fondamentali e di ulteriori funzioni delle province, considerandone e valorizzandone le specificità, nonchè il riordino del sistema di finanziamento delle province medesime al fine di assicurare l'adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni ad esse attribuite, al fine del riallineamento dei relativi mandati, la durata dei consigli provinciali in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia, nel caso in cui il mandato dei consigli cessi prima di quello dei presidenti; ferma restando l'applicabilità dell'articolo 1, comma 65, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la durata del mandato dei presidenti di provincia in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi consigli provinciali, nel caso in cui il mandato dei presidenti cessi prima di quello dei consigli. La disposizione di cui al primo periodo relativa alla proroga della durata dei consigli provinciali non si applica, limitatamente al rinnovo dei consigli provinciali da effettuare entro il 31 dicembre 2026, alle province nelle quali il presidente sia stato eletto, nel medesimo anno, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le province di cui al secondo periodo restano fermi i termini per il rinnovo dei consigli provinciali previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. I consigli provinciali rinnovati ai sensi dei periodi secondo e terzo restano in carica fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia. Le disposizioni del presente comma non comportano l'interruzione del mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali»;

     al comma 11, la parola: «esercizio» è sostituita dalla seguente: «anno», le parole: «progetti PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e le parole: «Consiglio UE» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio dell'Unione europea»;

     al comma 12:

     alla lettera c):

     al primo periodo, le parole: «n. 48 del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «4 maggio 2023, n. 48»;

     al secondo periodo, le parole: «l'importo dell'alinea» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo di cui all'alinea»;

     alla lettera d):

     al primo periodo, le parole: «e di 11,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 11,7 milioni di euro»;

     al secondo periodo, le parole: «l'importo dell'alinea» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo di cui all'alinea»;

     alla lettera e):

     al primo periodo, dopo le parole: «di 7,8 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

     al secondo periodo, le parole: «l'importo dell'alinea» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo di cui all'alinea»;

     dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

     «12-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: "30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2026"».

     All'articolo 3:

     al comma 1:

     alla lettera b), dopo le parole: «all'articolo 249» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

     alla lettera c), numero 1), capoverso 6, secondo periodo, le parole: «sarà determinato» sono sostituite dalle seguenti: «è determinato»;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 458-bis:

     1) alla lettera a):

     1.1) le parole: "2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "2027, 2028 e 2029";

     1.2) le parole: "almeno dimezzato rispetto a quello dell'esercizio precedente" sono sostituite dalle seguenti: "pari a zero o negativo ovvero migliorato, rispetto a quello dell'esercizio precedente, almeno del 10 per cento per l'anno 2027, del 20 per cento per l'anno 2028 e del 30 per cento per l'anno 2029, e riferito esclusivamente al perimetro non sanitario del bilancio regionale";

     2) alla lettera b), le parole: "dal 2028" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2030";

     3) alla lettera c):

     3.1) le parole: "dal 2026" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2027";

     3.2) dopo le parole: "rilevato alla fine di ciascun esercizio" sono inserite le seguenti: "e riferito esclusivamente al perimetro non sanitario del bilancio regionale";

     b) dopo il comma 458-bis è inserito il seguente:

     "458-ter. Ai fini del comma 458-bis, il perimetro non sanitario del bilancio regionale è individuato al netto dei pagamenti effettuati direttamente dalla regione per il tramite della gestione sanitaria accentrata di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sulla base del codice identificativo dell'ufficio destinatario risultante dalla piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64"».

     All'articolo 4:

     al comma 2, dopo le parole: «di seguito» è inserita la seguente: «denominato»;

     al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «contratti pubblici» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al comma 4, secondo periodo, le parole: «derivanti dal diritto» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa»;

     al comma 7:

     alla lettera b), le parole: «all'articolo 1, comma 607, numero 22, della» sono sostituite dalle seguenti: «al numero 1 della voce "Ministero della salute" dell'allegato 1 annesso alla»;

     alla lettera d), le parole: «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1-bis,»;

     al comma 8:

     al primo periodo, le parole: «con modificazioni dalla legge 9 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023»;

     al secondo periodo, le parole: «anche conseguente» sono sostituite dalle seguenti: «anche conseguenti» e dopo le parole: «contributi pluriennali» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     dopo il comma 8 è inserito il seguente:

     «8-bis. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2027";

     b) al secondo periodo, le parole: "anche negli anni 2024, 2025 e 2026" sono sostituite dalle seguenti: "anche negli anni 2024, 2025, 2026 e 2027"»;

     al comma 9, lettera d), le parole: «articolo 5, del» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5 del»;

     al comma 10:

     all'alinea, le parole: «articolo 2, del» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2 del» e dopo le parole: «le funzioni» sono inserite le seguenti: «in materia»;

     alla lettera a), le parole: «nazionale, dei» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale e dei» e le parole: «accordi della Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «accordi conclusi in sede di Conferenza»;

     alla lettera b), la parola: «IRCCS» è sostituita dalle seguenti: «Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)» e la parola: «tenuta» è sostituita dalle seguenti: «concorso alla definizione»;

     alla lettera c), la parola: «ISS,» è sostituita dalle seguenti: «Istituto superiore di sanità» e la parola: «AGENAS,» è sostituita dalle seguenti: «Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali nonchè»;

     alla lettera d), la parola: «ed» è sostituita dalla seguente: «e» e la parola: «ASL» è sostituita dalle seguenti: «aziende sanitarie locali»;

     dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

     «10-bis. Il termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della salute in data 16 dicembre 2022, come successivamente integrato e modificato, è prorogato fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2027».

     All'articolo 5:

     al comma 1, le parole: «primo periodo,» sono soppresse.

     All'articolo 6:

     al comma 1, capoverso 2-quater, dopo le parole: «finanziamento ordinario» sono inserite le seguenti: «delle università,»;

     al comma 2, alinea, le parole: «articolo 2, della» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2 della».

     All'articolo 7:

     al comma 1:

     all'alinea, dopo le parole: «2026, n. 100» sono inserite le seguenti: «, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145,»;

     alla lettera b), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;

     alla lettera c), capoverso Art. 16:

     al comma 1, primo periodo, le parole: «dal capo II del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente capo»;

     al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

     al comma 4, le parole: «di cui al comma 1, può essere delegata» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 del presente articolo possono essere delegate» e le parole: «2017, e» sono sostituite dalle seguenti: «2017 e»;

     al comma 9, le parole: «dall'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata»;

     al comma 11, lettera a), le parole: «per l'anno 2026» sono soppresse;

     al comma 2, lettera d), capoverso 3-ter, le parole da: «, come modificato» fino alla fine del capoverso sono soppresse;

     al comma 3:

     alla lettera a), capoverso 1-bis, dopo le parole: «c) e d),» sono inserite le seguenti: «del presente articolo,» e le parole: «al presidio» sono sostituite dalle seguenti: «nel presidio»;

     alla lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «c) e d),» sono inserite le seguenti: «del presente articolo,» e le parole: «al presidio» sono sostituite dalle seguenti: «nel presidio»;

     al comma 5:

     all'alinea, le parole: «del regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto»;

     al capoverso Art. 5-bis, primo periodo, le parole: «Le piante» sono sostituite dalle seguenti: «1. Le piante»;

     al comma 6, primo periodo, le parole: «di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dal comma 5 del presente articolo»;

     al comma 9, dopo le parole: «bilancio triennale 2026-2028», ovunque ricorrono, è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «euro 7.382.432» è inserita la seguente: «annui»;

     al comma 10, le parole: «di identità, di sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «di identità e di sicurezza» e dopo le parole: «2026, n. 100,» sono inserite le seguenti: «convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145,»;

     al comma 13:

     all'alinea, le parole: «del comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 11 e 12»;

     alla lettera a), le parole: «2028, euro» sono sostituite dalle seguenti: «2028 ed euro»;

     alla lettera b), le parole: «2035 e ad euro» sono sostituite dalle seguenti: «2035 ed euro»;

     al comma 14:

     all'alinea, le parole: «è aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «è inserito»;

     al capoverso 3-bis, secondo periodo, le parole: «8 e 9 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «8 e 9, del regolamento di cui al decreto»;

     al comma 16:

     alla lettera a) sono premesse le seguenti:

     «0a) all'articolo 27, comma 1:

     1) alla lettera b), le parole: "si avvale" sono sostituite dalla seguente: "dispone";

     2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

     "b.1) dispone del Comando forze speciali di cui all'articolo 29-bis";

     0b) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

     "Art. 29-bis (Comando forze speciali). - 1. Il Comando forze speciali dipende dal Capo di stato maggiore della difesa e svolge funzioni di pianificazione, di direzione e di condotta delle operazioni delle Forze speciali, in conformità agli indirizzi del Ministro della difesa e previa autorizzazione del medesimo Ministro per lo svolgimento di ogni attività.

     2. Il comandante del Comando forze speciali è nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo.

     3. Le disposizioni che disciplinano le attività del Comando forze speciali sono stabilite nel regolamento"»;

     alla lettera b), capoverso 1-bis, le parole: «entro un termine non inferiore ai dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno dieci giorni prima della data entro cui il parere deve essere reso»;

     al comma 17, lettera c), capoverso g-bis), le parole: «articolo 9, del» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 9 del».

     All'articolo 8:

     al comma 1:

     al primo periodo, le parole: «rendicontazione, e» sono sostituite dalle seguenti: «rendicontazione e», la parola: «PNRR» è sostituita dalle seguenti: «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», dopo la parola: «Commissario» è inserita la seguente: «straordinario» e le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»;

     al secondo periodo, le parole: «gli incarichi» sono sostituite dalle seguenti: «i relativi incarichi» e le parole: «, e non generale,» sono sostituite dalle seguenti: «e non generale»;

     al comma 2:

     alla lettera a):

     all'alinea, le parole: «istituito con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 25-quater del» e le parole: «tesi al superamento» sono sostituite dalle seguenti: «teso al superamento»;

     al numero 1), le parole: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza» sono soppresse;

     al numero 2), le parole: «all'implementazione» sono sostituite dalle seguenti: «allo sviluppo»;

     al numero 3), le parole: «al decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 25-quater, comma 5-bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136»;

     al numero 4), le parole: «all'art. 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3 del»;

     alla lettera b), le parole: «degli stakeholder» sono sostituite dalle seguenti: «dei portatori di interessi»;

     alla lettera f), le parole: «relaziona trimestralmente» sono sostituite dalle seguenti: «presenta una relazione trimestrale»;

     alla lettera g), le parole: «al decreto-legge n. 119 del 2018» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a), alinea,» e le parole: «di cui alla lettera a) del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla medesima lettera a)»;

     al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Commissario straordinario» sono inserite le seguenti: «per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura», le parole: «tecnica, dell'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «tecnica dell'Agenzia» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del presente articolo»;

     al comma 4, la parola: «dettagliati» è sostituita dalle seguenti: «definiti dettagliatamente»;

     al comma 5, dopo le parole: «e 2030» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

     All'articolo 10:

     al comma 1:

     al secondo periodo, le parole: «nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2016»;

     al quarto periodo, le parole: «Agli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento», dopo la cifra: «900.000» è inserita la seguente parola: «euro», le parole: «anche conseguente» sono sostituite dalle seguenti: «anche conseguenti», dopo le parole: «contributi pluriennali» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «comma 511, della» è inserita la seguente: «legge»;

     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Per assicurare l'erogazione della pensione anticipata ai giornalisti professionisti iscritti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), già iscritti presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, è autorizzata la spesa nel limite di 4,6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, con conseguente aumento del limite di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come incrementato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'articolo 25-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 4,6 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

     a) quanto a 4,6 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;

     b) quanto a 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

     1-ter. All'articolo 24 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     "2-bis. Nei casi in cui, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, l'applicazione dell'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sia preclusa dall'intervenuta prescrizione dei contributi, le risorse di cui al comma 2 del presente articolo sono destinate, nei limiti degli stanziamenti annualmente disponibili per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033, alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, richiesta dal lavoratore ai sensi del quinto o del settimo comma del medesimo articolo. Ai relativi oneri si provvede con le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, previa esibizione, da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale all'INPS, di documenti di data certa, dai quali possano evincersi l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro. A tal fine il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale collabora all'individuazione e alla trasmissione della documentazione utile, secondo le modalità definite dall'INPS con proprie istruzioni operative. Ai maggiori oneri per prestazioni pensionistiche derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 23.000 euro per l'anno 2027, 26.000 euro per l'anno 2028, 31.000 euro per l'anno 2029, 37.000 euro per l'anno 2030, 42.000 euro per l'anno 2031, 49.000 euro per l'anno 2032, 55.000 euro per l'anno 2033, 59.000 euro per l'anno 2034, 61.000 euro per l'anno 2035 e 69.000 euro annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede mediante riduzione, per 23.000 euro per l'anno 2027 e 69.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e specialì della missione 'Fondi da ripartirè dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

     1-quater. Al fine di assicurare il rafforzamento organizzativo e funzionale della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, all'articolo 18, comma 4, quarto periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "la qualifica di direttore generale" sono sostituite dalle seguenti: "le qualifiche di direttore generale e di segretario generale, entrambi nominati dalla Commissione su proposta del presidente,".

     1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-quater, pari a euro 60.806 per l'anno 2026 e a euro 364.834 annui a decorrere dall'anno 2027, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede a valere sul bilancio della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e senza determinare incrementi dell'aliquota contributiva a carico dei soggetti vigilati».

     All'articolo 11:

     al comma 1, lettera a):

     al capoverso 2-bis:

     al primo periodo, le parole: «2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «"2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2» e le parole: «alle attività spaziali effettuate, in esecuzione di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «alle attività spaziali effettuate in esecuzione di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «da 3 a 7» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     dopo il capoverso 2-ter è aggiunto il seguente:

     «2-quater. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività spaziali effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima della data della sua entrata in vigore e che alla suddetta data abbiano già iniziato a produrre effetti».

     All'articolo 12:

     al comma 1:

     al primo periodo, le parole: «entro la data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 settembre 2026»;

     al secondo periodo, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 15 settembre 2026»;

     al terzo periodo, la parola: «unità» è sostituita dalla seguente: «persone»;

     al comma 4, primo periodo, le parole: «entro il limite massimo di euro 1.875.000 per l'anno 2026 e di euro 4.500.000 per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite massimo di euro 4.885.237 per l'anno 2026 e di euro 11.724.569 per l'anno 2027,».

     All'articolo 13:

     al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «abituale e continuativa» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al comma 2, dopo le parole: «articolo 14» sono inserite le seguenti: «, comma 2,»;

     al comma 3, le parole: «deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «il certificato di regolare esecuzione deve essere redatto».

     All'articolo 14:

     al comma 1, lettera c):

     al capoverso 4-ter, le parole: «dai sismi» sono sostituite dalle seguenti: «dagli eventi sismici»;

     al capoverso 4-quater, le parole: «4-ter, entro» sono sostituite dalle seguenti: «4-ter entro».

     All'articolo 15:

     al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) al comma 2, secondo periodo, le parole da: "non possono essere erogati" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2027"».

     All'articolo 16:

     al comma 1:

     al primo periodo, dopo le parole: «possono bandire» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «fabbisogni, e» sono sostituite dalle seguenti: «fabbisogni e» e le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

     al terzo periodo, la parola: «conseguenti» è sostituita dalla seguente: «successivi»;

     al comma 2, capoverso 1-bis, le parole: «per gli anni 2026 e 2027,» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede»;

     al comma 3, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, introdotto dal comma 2 del presente articolo,».

     All'articolo 17:

     al comma 1, lettera b), le parole: «parole: ", individuate» sono sostituite dalle seguenti: «parole: "individuate».

     All'articolo 18:

     al comma 1, secondo periodo, le parole: «annui negli anni» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni» e le parole: «, pubblicato nel sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia» sono soppresse;

     al comma 2, dopo le parole: «articolo 1, comma» sono inserite le seguenti: «4-decies, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, introdotto dall'articolo 1, comma» e dopo le parole: «articolo 2» sono inserite le seguenti: «, comma 2,»;

     al comma 6, le parole: «riparazione sociale dei territori» sono sostituite dalle seguenti: «riparazione nei territori»;

     al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «2016, n. 232» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

     All'articolo 19:

     al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «predetti Uffici» sono inserite le seguenti: «o enti»;

     al comma 3, dopo le parole: «euro 1.385.000», ovunque ricorrono, è inserita la seguente: «annui» e le parole: «ai sensi dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo»;

     al comma 4:

     al secondo periodo, le parole: «si intende» sono sostituite dalle seguenti: «è differito»;

     al quarto periodo, le parole: «presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «presente comma».

     All'articolo 20:

     al comma 1, dopo le parole: «si applicano anche» sono inserite le seguenti: «con riferimento».

     All'articolo 21:

     al comma 1, dopo le parole: «19 settembre 2016,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016,» e dopo le parole: «15 novembre 2016,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2016,»;

     al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «protezione civile» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri» e le parole: «sul territorio» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio»;

     al comma 4:

     al primo periodo, dopo le parole: «26 agosto 2016,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016,»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «protezione civile» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri» e dopo le parole: «17 ottobre 2016» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al comma 5, secondo periodo, le parole: «dall'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata»;

     al comma 6, secondo periodo, le parole: «dall'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata»;

     al comma 7, dopo le parole: «2017, n. 205» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

     All'articolo 22:

     al comma 1, le parole: «2025 n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «2025, n. 199,».

     Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 22-bis (Misure a tutela dei lavoratori nell'ambito della gestione commissariale nel territorio dell'isola di Ischia). - 1. All'articolo 29 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "2-ter. Fino al termine della durata della gestione commissariale di cui all'articolo 17 del presente decreto, agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni dell'isola di Ischia a seguito degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, di cui al medesimo articolo 17, nonchè agli interventi urgenti a seguito degli eventi eccezionali verificatisi nei medesimi territori a partire dal 26 novembre 2022, di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 8-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

     2-quater. Il Commissario straordinario provvede all'attuazione del comma 2-ter senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

 

     Art. 22-ter (Modifica all'allegato 4 del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, in materia di opere per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della società RFI Spa quale commissario straordinario). - 1. All'allegato 4 al decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, è aggiunta, in fine, la seguente voce: "Lazio - Nuova linea ferroviaria Passo Corese-Rieti - J31H96000000031"».

     All'articolo 23:

     al comma 1, capoverso 9, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «c) e d)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

     All'articolo 24:

     al comma 2, lettera a), dopo le parole: «personale dirigenziale» è aggiunto il seguente segno di interpunzione: «,»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. All'articolo 33 della legge 26 gennaio 2026, n. 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "1-bis. Durante il periodo di prima operatività dell'Agenzia gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 1, primo periodo, possono essere conferiti anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermi restando i requisiti, i presupposti e le modalità di conferimento disciplinati dal medesimo articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001"»;

     al comma 3:

     al primo periodo, le parole: «naturali, avversità» sono sostituite dalle seguenti: «naturali e avversità»;

     al secondo periodo, le parole: «accantonamento del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «accantonamento relativo al Ministero»;

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di pesca e acquacoltura».

     All'articolo 25:

     al comma 1:

     al capoverso 2-ter, alinea:

     al terzo periodo, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma»;

     al quarto periodo, le parole: «pubbliche amministrazioni (BDAP)» sono sostituite dalle seguenti: «amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,»;

     al capoverso 2-quater, le parole: «pubbliche amministrazioni (BDAP)» sono sostituite dalle seguenti: «amministrazioni pubbliche (BDAP)»;

     al capoverso 2-septies:

     alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 29 aprile 2023»;

     alla lettera b), le parole: «, e del» sono sostituite dalle seguenti: «e del citato»;

     alla lettera c), le parole: «, e del» sono sostituite dalle seguenti: «e del citato»;

     al capoverso 2-octies:

     al primo periodo, le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»;

     al terzo periodo, le parole: «revisione contabile trasmessa» sono sostituite dalle seguenti: «revisione contabile le cui risultanze sono trasmesse»;

     al capoverso 2-decies, lettera d), le parole: «d'interesse» sono sostituite dalle seguenti: «di interessi»;

     al capoverso 2-undecies:

     al primo periodo, le parole: «ad AMCO» sono sostituite dalle seguenti: «alla società AMCO», dopo le parole: «1999, n. 112», dopo le parole: «1° gennaio 2027», dopo le parole: «a 26-bis» nonchè dopo le parole: «lettera b-ter)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «di cui al titolo VI» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla parte I, titolo VI,», le parole: «e riscossione» sono sostituite dalle seguenti: «e di riscossione» e le parole: «dell'articolo 35» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35»;

     il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il riferimento ivi contenuto all'agente della riscossione si intende riferito alla società AMCO»;

     al terzo periodo, dopo le parole: «a 26-bis» nonchè dopo le parole: «lettera b-ter)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «2015, possono» sono sostituite dalle seguenti: «2015 possono», le parole: «da AMCO» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società AMCO» e dopo le parole: «comma 2-novies» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

     al quarto periodo, le parole: «ad AMCO» sono sostituite dalle seguenti: «alla società AMCO» e le parole: «al comma 2-novies,» sono sostituite dalle seguenti: «al citato comma 2-novies»;

     al capoverso 2-duodecies, primo periodo, le parole: «Stato città» sono sostituite dalla seguente: «Stato-città» e dopo le parole: «comma 2-quinquiesdecies» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

     al capoverso 2-terdecies:

     al primo periodo, la parola: «necessarie» è sostituita dalla seguente: «necessari»;

     al terzo periodo, le parole: «trattati, la» sono sostituite dalle seguenti: «trattati e la»;

     al capoverso 2-septiesdecies, le parole: «Stato città» sono sostituite dalla seguente: «Stato-città».

     Nel capo V, all'articolo 26 è premesso il seguente:

     «Art. 25-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».