| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
| Capitolo: | 80.4 organizzazione |
| Data: | 05/10/2026 |
| Numero: | 174 |
| Sommario |
| Art. 1. |
§ 80.4.624 - L. 5 ottobre 2026, n. 174.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonchè in materia di protezione civile.
(G.U. 6 ottobre 2026, n. 232)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO 2026, N. 144
All'articolo 1:
al comma 1, lettera b), le parole: «all'autorizzazione o al diniego» sono sostituite dalle seguenti: «dell'autorizzazione o del diniego»;
al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ambito delle finalità di cui al presente comma, decorso il termine previsto per il personale di cui al primo periodo, le procedure di cui all'articolo 50, comma 17, del
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 13-bis del
al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «nazionale quadro (CCNQ)» sono inserite le seguenti: «sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonchè delle altre prerogative sindacali,», dopo le parole: «4 dicembre 2017» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017,» e dopo le parole: «ed integrazioni» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 6:
al primo periodo, le parole: «13, della» sono sostituite dalle seguenti: «13 della» e le parole: «b), e c)» sono sostituite dalle seguenti: «b) e c)»;
al secondo periodo, le parole: «di direzione di ufficio» sono soppresse e dopo le parole: «2004, n. 108» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le disposizioni relative al transito nella prima fascia di cui al presente comma si applicano, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell'amministrazione presso cui l'incarico è svolto, anche al personale dirigenziale di livello non generale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia titolare di un incarico dirigenziale di livello generale apicale, di un incarico dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 19, comma 3, del
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo del comma 6 si applicano al personale dirigenziale di ruolo nella medesima amministrazione. Il periodo utile ai fini del computo del quinquennio decorre, in ogni caso, dalla data di conferimento del primo incarico dirigenziale di livello generale o di uno degli incarichi di cui al terzo periodo del medesimo comma 6.
6-ter. All'articolo 17-ter del
a) al comma 2:
1) all'alinea, dopo le parole: "la Cabina di regia" sono inserite le seguenti: "si avvale di una struttura tecnica istituita presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, che";
2) alla lettera c), dopo le parole: "promuovere l'elaborazione" sono inserite le seguenti: ", entro il termine del 31 gennaio 2027,";
b) al comma 3, primo periodo, le parole: "La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica" sono sostituite dalle seguenti: "La struttura tecnica di cui al comma 2 è";
c) al comma 4, primo periodo, le parole: "Al fine di coadiuvare l'attività della Cabina di regia, alla struttura tecnica di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "Anche al fine di coadiuvare l'attività della Cabina di regia, alla struttura tecnica di cui al comma 2".
6-quater. Al fine di assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni istituzionali e di non disperdere le professionalità e le competenze acquisite, le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale possono procedere, entro il 31 dicembre 2027, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica, in coerenza con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale e nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, all'assunzione a tempo indeterminato, nella corrispondente qualifica, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato che:
a) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2026, almeno trentasei mesi continuativi di servizio presso la medesima agenzia o il medesimo Istituto nella medesima qualifica non dirigenziale;
b) abbia conseguito una valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta;
c) sia stato reclutato mediante procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35 del
6-quinquies. L'assunzione a tempo indeterminato di cui al comma 6-quater è subordinata al positivo esito di un colloquio volto ad accertare l'idoneità professionale, le competenze acquisite e la coerenza dell'esperienza maturata con le funzioni da svolgere. Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 6-quater ecceda quello dei posti disponibili, costituiscono criteri di priorità per l'assunzione la maggiore anzianità di servizio maturata presso l'agenzia o l'Istituto di cui all'alinea del medesimo comma 6-quater e, a parità di anzianità di servizio, la valutazione dell'attività svolta e l'esito del colloquio.
6-sexies. Dall'attuazione dei commi 6-quater e 6-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
al comma 8, capoverso Art. 8:
al comma 1, la parola: «nuovo» è soppressa;
al comma 2:
alla lettera e), dopo le parole: «protezione e» è inserita la seguente: «la»;
alla lettera h), le parole: «presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte nell'elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute tenuto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
al comma 6, la parola: «rimborso» è sostituita dalla seguente: «rimborsi»;
al comma 9, le parole: «comma 453, legge» sono sostituite dalle seguenti: «comma 453, della legge», dopo le parole: «2022, n. 197» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «delle foreste del 22 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «e delle foreste 22 maggio»;
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Fino al 31 dicembre 2029, allo scopo di garantire la sicurezza, la resilienza e lo sviluppo delle infrastrutture energetiche e idriche di rilevanza strategica nonchè l'attuazione degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede all'esercizio delle competenze di autorità settoriale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) ed e), del
9-ter. Il comma 7 dell'articolo 4 del
al comma 12, le parole: «2035, a euro 3.969.922» sono sostituite dalle seguenti: «2035 e a euro 3.969.922 annui» e dopo le parole: «anno 2036» nonchè dopo le parole: «n. 282, convertito» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 15:
al primo periodo, le parole: «n. 112 la parola» sono sostituite dalle seguenti: «n. 112, la parola:» e le parole: «sostituita da» sono sostituite dalle seguenti: «sostituita dalla seguente:»;
al secondo periodo, le parole: «euro 180.237 a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «euro 180.237 annui a decorrere dall'anno» e le parole: «Fondo per esigenze indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione,»;
dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, commi 7-quinquies e 7-novies, del
15-ter. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) nella sezione II del capo IV del titolo IV del libro quarto, dopo l'articolo 815 è aggiunto il seguente:
"Art. 815-bis (Contingente per il funzionamento del Reparto ambientale marino). - 1. Per il funzionamento del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, istituito ai sensi dell'articolo 20 della
a) contrammiraglio (CP): 1;
b) capitano di vascello (CP): 1;
c) capitano di fregata (CP): 3;
d) capitano di corvetta (CP): 1;
e) tenente di vascello (CP): 2;
f) sottotenente di vascello (CP): 3;
g) maresciallo nocchiere di porto: 5;
h) sergente nocchiere di porto: 5;
i) graduato: 9.
2. Le unità di personale del ruolo ufficiali di cui al comma 1 sono in aggiunta al contingente massimo determinato dall'articolo 801 del presente codice.
3. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario del personale di cui al comma 1";
b) all'articolo 1032, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto di cui all'articolo 815-bis aventi grado non inferiore a capitano di vascello le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione".
15-quater. Per l'attuazione del comma 15-ter è autorizzata la spesa di 2.375.324 euro annui a decorrere dall'anno 2027, di cui 2.314.029 euro per gli oneri stipendiali e 61.295 euro per il funzionamento. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 2.375.324 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
15-quinquies. Al fine di ripianare la dotazione organica dei ruoli del Corpo, mantenendo l'invarianza finanziaria per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2027, per il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera è autorizzato il ricorso ad arruolamenti integrativi per un numero massimo di unità di personale corrispondente al contingente istituito dall'articolo 815-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al
15-sexies. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con contratti di lavoro flessibile, anche per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
15-septies. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28-bis, commi 1, 8-bis, 8-ter e 8-quater, del
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Ulteriori disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione). - 1. All'articolo 60, comma 6, quinto periodo, del
2. All'articolo 1, comma 22-bis, ottavo periodo, del
a) la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro";
b) la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "nove".
3. All'articolo 2, comma 14-bis, del
a) le parole: "e in scadenza entro il 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "e in scadenza entro il 31 dicembre 2027";
b) dopo le parole: "per il collocamento a riposo" sono aggiunte le seguenti: "e ai limiti temporali previsti dall'articolo 19, comma 2, del
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 90.119 per l'anno 2026 e a euro 360.473 annui a decorrere dall'anno 2027, e a quelli derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a euro 88.217 per l'anno 2026 e a euro 352.869 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «33, del» sono sostituite dalle seguenti: «33 del» e le parole: «commi 557, 557-quater» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 557 a 557-quater»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 3, comma 3-quater.1, del
al comma 3, lettera b), le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al terzo periodo»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «alla singola progettualità» sono sostituite dalle seguenti: «al singolo progetto»;
al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «1997, n. 465» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «corso concorso» sono sostituite dalla seguente: «corso-concorso»;
al comma 8, secondo periodo, la parola: «repubblica» è sostituita dalla seguente: «Repubblica», dopo le parole: «1997, n. 465» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «del comparto» sono soppresse, dopo le parole: «funzioni locali» sono inserite le seguenti: «- triennio 2022-2024» e dopo le parole: «23 febbraio 2026,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026,»;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. All'articolo 1, comma 3, della
al comma 9, dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al»;
il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. In attesa di una revisione organica dell'ordinamento delle province che preveda l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente della provincia e del consiglio provinciale, l'individuazione, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, delle funzioni fondamentali e di ulteriori funzioni delle province, considerandone e valorizzandone le specificità, nonchè il riordino del sistema di finanziamento delle province medesime al fine di assicurare l'adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni ad esse attribuite, al fine del riallineamento dei relativi mandati, la durata dei consigli provinciali in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia, nel caso in cui il mandato dei consigli cessi prima di quello dei presidenti; ferma restando l'applicabilità dell'articolo 1, comma 65, della
al comma 11, la parola: «esercizio» è sostituita dalla seguente: «anno», le parole: «progetti PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e le parole: «Consiglio UE» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio dell'Unione europea»;
al comma 12:
alla lettera c):
al primo periodo, le parole: «n. 48 del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «4 maggio 2023, n. 48»;
al secondo periodo, le parole: «l'importo dell'alinea» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo di cui all'alinea»;
alla lettera d):
al primo periodo, le parole: «e di 11,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 11,7 milioni di euro»;
al secondo periodo, le parole: «l'importo dell'alinea» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo di cui all'alinea»;
alla lettera e):
al primo periodo, dopo le parole: «di 7,8 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
al secondo periodo, le parole: «l'importo dell'alinea» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo di cui all'alinea»;
dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«12-bis. All'articolo 2, comma 1, del
All'articolo 3:
al comma 1:
alla lettera b), dopo le parole: «all'articolo 249» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
alla lettera c), numero 1), capoverso 6, secondo periodo, le parole: «sarà determinato» sono sostituite dalle seguenti: «è determinato»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 1 della
a) al comma 458-bis:
1) alla lettera a):
1.1) le parole: "2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "2027, 2028 e 2029";
1.2) le parole: "almeno dimezzato rispetto a quello dell'esercizio precedente" sono sostituite dalle seguenti: "pari a zero o negativo ovvero migliorato, rispetto a quello dell'esercizio precedente, almeno del 10 per cento per l'anno 2027, del 20 per cento per l'anno 2028 e del 30 per cento per l'anno 2029, e riferito esclusivamente al perimetro non sanitario del bilancio regionale";
2) alla lettera b), le parole: "dal 2028" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2030";
3) alla lettera c):
3.1) le parole: "dal 2026" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2027";
3.2) dopo le parole: "rilevato alla fine di ciascun esercizio" sono inserite le seguenti: "e riferito esclusivamente al perimetro non sanitario del bilancio regionale";
b) dopo il comma 458-bis è inserito il seguente:
"458-ter. Ai fini del comma 458-bis, il perimetro non sanitario del bilancio regionale è individuato al netto dei pagamenti effettuati direttamente dalla regione per il tramite della gestione sanitaria accentrata di cui all'articolo 22 del
All'articolo 4:
al comma 2, dopo le parole: «di seguito» è inserita la seguente: «denominato»;
al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «contratti pubblici» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «derivanti dal diritto» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa»;
al comma 7:
alla lettera b), le parole: «all'articolo 1, comma 607, numero 22, della» sono sostituite dalle seguenti: «al numero 1 della voce "Ministero della salute" dell'allegato 1 annesso alla»;
alla lettera d), le parole: «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1-bis,»;
al comma 8:
al primo periodo, le parole: «con modificazioni dalla legge 9 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023»;
al secondo periodo, le parole: «anche conseguente» sono sostituite dalle seguenti: «anche conseguenti» e dopo le parole: «contributi pluriennali» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. All'articolo 2-bis, comma 1, del
a) al primo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2027";
b) al secondo periodo, le parole: "anche negli anni 2024, 2025 e 2026" sono sostituite dalle seguenti: "anche negli anni 2024, 2025, 2026 e 2027"»;
al comma 9, lettera d), le parole: «articolo 5, del» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5 del»;
al comma 10:
all'alinea, le parole: «articolo 2, del» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2 del» e dopo le parole: «le funzioni» sono inserite le seguenti: «in materia»;
alla lettera a), le parole: «nazionale, dei» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale e dei» e le parole: «accordi della Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «accordi conclusi in sede di Conferenza»;
alla lettera b), la parola: «IRCCS» è sostituita dalle seguenti: «Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)» e la parola: «tenuta» è sostituita dalle seguenti: «concorso alla definizione»;
alla lettera c), la parola: «ISS,» è sostituita dalle seguenti: «Istituto superiore di sanità» e la parola: «AGENAS,» è sostituita dalle seguenti: «Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali nonchè»;
alla lettera d), la parola: «ed» è sostituita dalla seguente: «e» e la parola: «ASL» è sostituita dalle seguenti: «aziende sanitarie locali»;
dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Il termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: «primo periodo,» sono soppresse.
All'articolo 6:
al comma 1, capoverso 2-quater, dopo le parole: «finanziamento ordinario» sono inserite le seguenti: «delle università,»;
al comma 2, alinea, le parole: «articolo 2, della» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2 della».
All'articolo 7:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «2026, n. 100» sono inserite le seguenti: «, convertito dalla
alla lettera b), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;
alla lettera c), capoverso Art. 16:
al comma 1, primo periodo, le parole: «dal capo II del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente capo»;
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 4, le parole: «di cui al comma 1, può essere delegata» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 del presente articolo possono essere delegate» e le parole: «2017, e» sono sostituite dalle seguenti: «2017 e»;
al comma 9, le parole: «dall'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata»;
al comma 11, lettera a), le parole: «per l'anno 2026» sono soppresse;
al comma 2, lettera d), capoverso 3-ter, le parole da: «, come modificato» fino alla fine del capoverso sono soppresse;
al comma 3:
alla lettera a), capoverso 1-bis, dopo le parole: «c) e d),» sono inserite le seguenti: «del presente articolo,» e le parole: «al presidio» sono sostituite dalle seguenti: «nel presidio»;
alla lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «c) e d),» sono inserite le seguenti: «del presente articolo,» e le parole: «al presidio» sono sostituite dalle seguenti: «nel presidio»;
al comma 5:
all'alinea, le parole: «del regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto»;
al capoverso Art. 5-bis, primo periodo, le parole: «Le piante» sono sostituite dalle seguenti: «1. Le piante»;
al comma 6, primo periodo, le parole: «di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, di cui al
al comma 9, dopo le parole: «bilancio triennale 2026-2028», ovunque ricorrono, è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «euro 7.382.432» è inserita la seguente: «annui»;
al comma 10, le parole: «di identità, di sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «di identità e di sicurezza» e dopo le parole: «2026, n. 100,» sono inserite le seguenti: «convertito dalla
al comma 13:
all'alinea, le parole: «del comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 11 e 12»;
alla lettera a), le parole: «2028, euro» sono sostituite dalle seguenti: «2028 ed euro»;
alla lettera b), le parole: «2035 e ad euro» sono sostituite dalle seguenti: «2035 ed euro»;
al comma 14:
all'alinea, le parole: «è aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «è inserito»;
al capoverso 3-bis, secondo periodo, le parole: «8 e 9 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «8 e 9, del regolamento di cui al decreto»;
al comma 16:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) all'articolo 27, comma 1:
1) alla lettera b), le parole: "si avvale" sono sostituite dalla seguente: "dispone";
2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b.1) dispone del Comando forze speciali di cui all'articolo 29-bis";
0b) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
"Art. 29-bis (Comando forze speciali). - 1. Il Comando forze speciali dipende dal Capo di stato maggiore della difesa e svolge funzioni di pianificazione, di direzione e di condotta delle operazioni delle Forze speciali, in conformità agli indirizzi del Ministro della difesa e previa autorizzazione del medesimo Ministro per lo svolgimento di ogni attività.
2. Il comandante del Comando forze speciali è nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo.
3. Le disposizioni che disciplinano le attività del Comando forze speciali sono stabilite nel regolamento"»;
alla lettera b), capoverso 1-bis, le parole: «entro un termine non inferiore ai dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno dieci giorni prima della data entro cui il parere deve essere reso»;
al comma 17, lettera c), capoverso g-bis), le parole: «articolo 9, del» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 9 del».
All'articolo 8:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «rendicontazione, e» sono sostituite dalle seguenti: «rendicontazione e», la parola: «PNRR» è sostituita dalle seguenti: «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», dopo la parola: «Commissario» è inserita la seguente: «straordinario» e le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»;
al secondo periodo, le parole: «gli incarichi» sono sostituite dalle seguenti: «i relativi incarichi» e le parole: «, e non generale,» sono sostituite dalle seguenti: «e non generale»;
al comma 2:
alla lettera a):
all'alinea, le parole: «istituito con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 25-quater del» e le parole: «tesi al superamento» sono sostituite dalle seguenti: «teso al superamento»;
al numero 1), le parole: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza» sono soppresse;
al numero 2), le parole: «all'implementazione» sono sostituite dalle seguenti: «allo sviluppo»;
al numero 3), le parole: «al
al numero 4), le parole: «all'art. 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3 del»;
alla lettera b), le parole: «degli stakeholder» sono sostituite dalle seguenti: «dei portatori di interessi»;
alla lettera f), le parole: «relaziona trimestralmente» sono sostituite dalle seguenti: «presenta una relazione trimestrale»;
alla lettera g), le parole: «al decreto-legge n. 119 del 2018» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a), alinea,» e le parole: «di cui alla lettera a) del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla medesima lettera a)»;
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Commissario straordinario» sono inserite le seguenti: «per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura», le parole: «tecnica, dell'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «tecnica dell'Agenzia» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del presente articolo»;
al comma 4, la parola: «dettagliati» è sostituita dalle seguenti: «definiti dettagliatamente»;
al comma 5, dopo le parole: «e 2030» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
All'articolo 10:
al comma 1:
al secondo periodo, le parole: «nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2016»;
al quarto periodo, le parole: «Agli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento», dopo la cifra: «900.000» è inserita la seguente parola: «euro», le parole: «anche conseguente» sono sostituite dalle seguenti: «anche conseguenti», dopo le parole: «contributi pluriennali» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «comma 511, della» è inserita la seguente: «legge»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per assicurare l'erogazione della pensione anticipata ai giornalisti professionisti iscritti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), già iscritti presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della
a) quanto a 4,6 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del
b) quanto a 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1-ter. All'articolo 24 della
"2-bis. Nei casi in cui, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, l'applicazione dell'articolo 1, comma 131, della
1-quater. Al fine di assicurare il rafforzamento organizzativo e funzionale della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, all'articolo 18, comma 4, quarto periodo, del
1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-quater, pari a euro 60.806 per l'anno 2026 e a euro 364.834 annui a decorrere dall'anno 2027, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede a valere sul bilancio della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e senza determinare incrementi dell'aliquota contributiva a carico dei soggetti vigilati».
All'articolo 11:
al comma 1, lettera a):
al capoverso 2-bis:
al primo periodo, le parole: «2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «"2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2» e le parole: «alle attività spaziali effettuate, in esecuzione di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «alle attività spaziali effettuate in esecuzione di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e»;
al secondo periodo, dopo le parole: «da 3 a 7» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il capoverso 2-ter è aggiunto il seguente:
«2-quater. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività spaziali effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima della data della sua entrata in vigore e che alla suddetta data abbiano già iniziato a produrre effetti».
All'articolo 12:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «entro la data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 settembre 2026»;
al secondo periodo, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 15 settembre 2026»;
al terzo periodo, la parola: «unità» è sostituita dalla seguente: «persone»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «entro il limite massimo di euro 1.875.000 per l'anno 2026 e di euro 4.500.000 per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite massimo di euro 4.885.237 per l'anno 2026 e di euro 11.724.569 per l'anno 2027,».
All'articolo 13:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «abituale e continuativa» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 2, dopo le parole: «articolo 14» sono inserite le seguenti: «, comma 2,»;
al comma 3, le parole: «deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «il certificato di regolare esecuzione deve essere redatto».
All'articolo 14:
al comma 1, lettera c):
al capoverso 4-ter, le parole: «dai sismi» sono sostituite dalle seguenti: «dagli eventi sismici»;
al capoverso 4-quater, le parole: «4-ter, entro» sono sostituite dalle seguenti: «4-ter entro».
All'articolo 15:
al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) al comma 2, secondo periodo, le parole da: "non possono essere erogati" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2027"».
All'articolo 16:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «possono bandire» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «fabbisogni, e» sono sostituite dalle seguenti: «fabbisogni e» e le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
al terzo periodo, la parola: «conseguenti» è sostituita dalla seguente: «successivi»;
al comma 2, capoverso 1-bis, le parole: «per gli anni 2026 e 2027,» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede»;
al comma 3, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1-bis dell'articolo 6 del
All'articolo 17:
al comma 1, lettera b), le parole: «parole: ", individuate» sono sostituite dalle seguenti: «parole: "individuate».
All'articolo 18:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «annui negli anni» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni» e le parole: «, pubblicato nel sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia» sono soppresse;
al comma 2, dopo le parole: «articolo 1, comma» sono inserite le seguenti: «4-decies, del
al comma 6, le parole: «riparazione sociale dei territori» sono sostituite dalle seguenti: «riparazione nei territori»;
al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «2016, n. 232» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
All'articolo 19:
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «predetti Uffici» sono inserite le seguenti: «o enti»;
al comma 3, dopo le parole: «euro 1.385.000», ovunque ricorrono, è inserita la seguente: «annui» e le parole: «ai sensi dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo»;
al comma 4:
al secondo periodo, le parole: «si intende» sono sostituite dalle seguenti: «è differito»;
al quarto periodo, le parole: «presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «presente comma».
All'articolo 20:
al comma 1, dopo le parole: «si applicano anche» sono inserite le seguenti: «con riferimento».
All'articolo 21:
al comma 1, dopo le parole: «19 settembre 2016,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016,» e dopo le parole: «15 novembre 2016,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2016,»;
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «protezione civile» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri» e le parole: «sul territorio» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio»;
al comma 4:
al primo periodo, dopo le parole: «26 agosto 2016,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016,»;
al secondo periodo, dopo le parole: «protezione civile» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri» e dopo le parole: «17 ottobre 2016» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 5, secondo periodo, le parole: «dall'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata»;
al comma 6, secondo periodo, le parole: «dall'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata»;
al comma 7, dopo le parole: «2017, n. 205» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
All'articolo 22:
al comma 1, le parole: «2025 n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «2025, n. 199,».
Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
«Art. 22-bis (Misure a tutela dei lavoratori nell'ambito della gestione commissariale nel territorio dell'isola di Ischia). - 1. All'articolo 29 del
"2-ter. Fino al termine della durata della gestione commissariale di cui all'articolo 17 del presente decreto, agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni dell'isola di Ischia a seguito degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, di cui al medesimo articolo 17, nonchè agli interventi urgenti a seguito degli eventi eccezionali verificatisi nei medesimi territori a partire dal 26 novembre 2022, di cui all'articolo 5-ter del
2-quater. Il Commissario straordinario provvede all'attuazione del comma 2-ter senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
Art. 22-ter (Modifica all'allegato 4 del
All'articolo 23:
al comma 1, capoverso 9, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «c) e d)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
All'articolo 24:
al comma 2, lettera a), dopo le parole: «personale dirigenziale» è aggiunto il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 33 della
"1-bis. Durante il periodo di prima operatività dell'Agenzia gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 1, primo periodo, possono essere conferiti anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «naturali, avversità» sono sostituite dalle seguenti: «naturali e avversità»;
al secondo periodo, le parole: «accantonamento del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «accantonamento relativo al Ministero»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di pesca e acquacoltura».
All'articolo 25:
al comma 1:
al capoverso 2-ter, alinea:
al terzo periodo, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma»;
al quarto periodo, le parole: «pubbliche amministrazioni (BDAP)» sono sostituite dalle seguenti: «amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'articolo 13 della
al capoverso 2-quater, le parole: «pubbliche amministrazioni (BDAP)» sono sostituite dalle seguenti: «amministrazioni pubbliche (BDAP)»;
al capoverso 2-septies:
alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 29 aprile 2023»;
alla lettera b), le parole: «, e del» sono sostituite dalle seguenti: «e del citato»;
alla lettera c), le parole: «, e del» sono sostituite dalle seguenti: «e del citato»;
al capoverso 2-octies:
al primo periodo, le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»;
al terzo periodo, le parole: «revisione contabile trasmessa» sono sostituite dalle seguenti: «revisione contabile le cui risultanze sono trasmesse»;
al capoverso 2-decies, lettera d), le parole: «d'interesse» sono sostituite dalle seguenti: «di interessi»;
al capoverso 2-undecies:
al primo periodo, le parole: «ad AMCO» sono sostituite dalle seguenti: «alla società AMCO», dopo le parole: «1999, n. 112», dopo le parole: «1° gennaio 2027», dopo le parole: «a 26-bis» nonchè dopo le parole: «lettera b-ter)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «di cui al titolo VI» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla parte I, titolo VI,», le parole: «e riscossione» sono sostituite dalle seguenti: «e di riscossione» e le parole: «dell'articolo 35» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35»;
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il riferimento ivi contenuto all'agente della riscossione si intende riferito alla società AMCO»;
al terzo periodo, dopo le parole: «a 26-bis» nonchè dopo le parole: «lettera b-ter)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «2015, possono» sono sostituite dalle seguenti: «2015 possono», le parole: «da AMCO» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società AMCO» e dopo le parole: «comma 2-novies» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;
al quarto periodo, le parole: «ad AMCO» sono sostituite dalle seguenti: «alla società AMCO» e le parole: «al comma 2-novies,» sono sostituite dalle seguenti: «al citato comma 2-novies»;
al capoverso 2-duodecies, primo periodo, le parole: «Stato città» sono sostituite dalla seguente: «Stato-città» e dopo le parole: «comma 2-quinquiesdecies» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al capoverso 2-terdecies:
al primo periodo, la parola: «necessarie» è sostituita dalla seguente: «necessari»;
al terzo periodo, le parole: «trattati, la» sono sostituite dalle seguenti: «trattati e la»;
al capoverso 2-septiesdecies, le parole: «Stato città» sono sostituite dalla seguente: «Stato-città».
Nel capo V, all'articolo 26 è premesso il seguente:
«Art. 25-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla