§ 38.10.339 - D.L. 11 marzo 2026, n. 32.
Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.10 lavori pubblici
Data:11/03/2026
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Prosecuzione dell'iter approvativo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, commissariamento delle opere a terra e rimodulazioni connesse al riallineamento temporale delle relative [...]
Art. 2.  Disposizioni urgenti in materia di messa in sicurezza e di adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle tratte autostradali A24 e A25
Art. 3.  Disposizioni urgenti per la funzionalità dei Commissari nominati per la realizzazione e il completamento delle opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032» e delle opere [...]
Art. 4.  Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari della società ANAS S.p.A.
Art. 5.  Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Art. 6.  Disposizioni per accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma
Art. 7.  Disposizioni urgenti per la funzionalità della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. e della Fondazione Milano - Cortina 2026
Art. 8.  Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime
Art. 9.  Ulteriori disposizioni urgenti in materia di commissariamenti per la realizzazione di interventi infrastrutturali
Art. 10.  Disposizioni urgenti per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia
Art. 11.  Entrata in vigore


§ 38.10.339 - D.L. 11 marzo 2026, n. 32.

Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni.

(G.U. 11 marzo 2026, n. 58)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, gli articoli 11 e 15;

     Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante «Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente»;

     Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3;

     Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 86;

     Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante «Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea»;

     Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 511;

     Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 200;

     Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'articolo 1, comma 95;

     Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» e, in particolare, gli articoli 4 e 4-ter;

     Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'articolo 1, comma 14;

     Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonchè in materia di divieto di attività parassitarie» e, in particolare, l'articolo 3;

     Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 27, comma 17, e l'articolo 206, commi da 1 a 5;

     Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'articolo 95 che reca misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo;

     Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare, l'articolo 1, comma 589;

     Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'articolo 33, comma 5;

     Visto il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, recante «Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria»;

     Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici» e, in particolare, l'articolo 17;

     Visto il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» e, in particolare, l'articolo 14-bis;

     Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l'articolo 1, commi 272, 280 e 519;

     Visto il decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, recante «Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport», e, in particolare, l'articolo 5;

     Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», e, in particolare, l'articolo 1, commi 261 e 886;

     Vista la legge 18 marzo 2025, n. 40, recante «Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità» e, in particolare, l'articolo 3;

     Visto il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, recante «Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonchè l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti» e, in particolare, gli articoli 1-sexies e 3-quater;

     Visto il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonchè ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport» e, in particolare, gli articoli 5 e 9-ter;

     Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure finalizzate a garantire il tempestivo completamento dell'iter approvativo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, assicurando il coordinamento delle amministrazioni competenti;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di procedere a una razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite alle gestioni commissariali operanti sulle tratte autostradali A24 e A25, in un'ottica di chiara ripartizione delle sfere di attribuzione secondo univoci criteri competenziali, nonchè di efficientamento dell'utilizzo delle risorse disponibili;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire la realizzazione e il completamento delle infrastrutture prioritarie e urgenti relative alla sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, nonchè delle attività di adeguamento del traforo del Gran Sasso connesse all'attuazione degli obblighi in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (TEN-T);

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di ottimizzare i tempi di esecuzione del complesso delle lavorazioni interferenti con il traforo del Gran Sasso e, in particolare, di dare nuovo impulso alla realizzazione e al completamento dei relativi interventi di messa in sicurezza antisismica, di ripristino della funzionalità e di manutenzione straordinaria in galleria;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la realizzazione e il completamento di interventi imprescindibili e urgenti di ripristino, di messa in sicurezza, di ammodernamento e di manutenzione straordinaria delle tratte autostradali A24 e A25;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie e funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032» e delle opere relative al polo logistico di Alessandria Smistamento;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di accelerare la realizzazione e il completamento di taluni interventi già commissariati di ANAS S.p.A. e di RFI S.p.A., mediante il trasferimento delle competenze degli attuali commissari, rispettivamente, ai responsabili delle articolazioni territoriali di ANAS prossime ai territori interessati dagli interventi e ai responsabili pro tempore delle strutture di RFI;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di accelerare la realizzazione e il completamento di taluni interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale gestita dalla società RFI S.p.A., mediante la nomina dell'amministratore delegato della medesima società RFI S.p.A. quale commissario straordinario;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire il celere espletamento delle attività relative a lavori, servizi e forniture strettamente connesse agli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali sul territorio nazionale;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire un efficace coordinamento nell'attuazione degli interventi necessari alla realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino e della nuova Città della salute e delle Scienza di Novara;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la nomina del Commissario per la ricostruzione post-calamità in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona, Pesaro-Urbino e Macerata;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure necessarie a assicurare la continuità degli approvvigionamenti funzionali alla sicurezza energetica nazionale, con particolare riguardo agli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire l'attuazione delle misure per la salvaguardia e la tutela della laguna di Venezia;

     Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 5 febbraio e del 10 marzo 2026;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Prosecuzione dell'iter approvativo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, commissariamento delle opere a terra e rimodulazioni connesse al riallineamento temporale delle relative autorizzazioni di spesa

     1. Al fine di conformarsi alle deliberazioni della Corte dei conti - Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato sulla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, e sul decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2023, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti necessari, in particolare:

     a) a sottoporre al controllo di legittimità della competente Sezione della Corte dei conti l'accordo di programma stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023;

     b) a svolgere, in raccordo con le amministrazioni competenti, gli adempimenti istruttori propedeutici all'adozione di una nuova delibera del CIPESS sugli atti e sui documenti di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023, attraverso:

     1) l'aggiornamento del piano economico-finanziario della società concessionaria, anche al fine di recepire le variazioni alle autorizzazioni di spesa per la realizzazione dell'opera disposte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 e comunque entro il limite di spesa autorizzato a legislazione vigente;

     2) l'acquisizione del parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) sulle tariffe di pedaggio per l'attraversamento del collegamento stabile stradale, definite nel nuovo piano economico-finanziario della società concessionaria ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera c), numero 2), del decreto-legge n. 35 del 2023;

     3) la sottoposizione al Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito delle competenze al medesimo attribuite dall'articolo 1, comma 4, dell'Allegato I.11 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tenuto conto del parere espresso dal medesimo Consiglio sul progetto di massima dell'opera nell'adunanza del 10 ottobre 1997, di una richiesta di parere sui profili tecnici di particolare complessità e rilevanza della relazione del progettista di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2023;

     c) a svolgere, in raccordo con le amministrazioni competenti, gli adempimenti istruttori sull'attuazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativo agli esiti procedimentali delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sui siti in cui si trovano un tipo di habitat naturale o una specie prioritari, che si articola:

     1) nell'adozione di un provvedimento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di ricognizione delle valutazioni ambientali e dell'incidenza sui siti di cui all'alinea, anche con riferimento alle soluzioni alternative, inclusa quella di non intervento;

     2) nell'adozione di un provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le amministrazioni settoriali competenti, di individuazione delle conseguenze sulla salute dell'uomo e sulla sicurezza pubblica attese dalla realizzazione dell'opera, tenuto conto delle soluzioni alternative, inclusa quella di non intervento;

     3) nella sottoposizione al Consiglio dei ministri di una nuova proposta di deliberazione in merito ai motivi imperativi di rilevante interesse pubblico che, in considerazione delle conseguenze individuate dai provvedimenti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, giustificano la realizzazione dell'opera;

     d) a svolgere, in raccordo con le amministrazioni competenti, gli adempimenti istruttori relativi al dialogo strutturato con la Commissione europea sulla valutazione della compatibilità del progetto con il quadro normativo dell'Unione europea;

     e) a svolgere ogni altro compito funzionale alla prosecuzione e conclusione dell'iter approvativo dell'opera nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 35 del 2023 sulla natura sostitutiva della delibera CIPESS rispetto ad ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, propedeutico o successivo alla delibera medesima, fermo restando quanto espressamente previsto dal predetto decreto-legge n. 35 del 2023 e dal presente articolo.

     2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) il piano economico-finanziario, come modificato all'esito dell'istruttoria svolta in coerenza con quanto previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, nonchè gli ulteriori atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023, per l'approvazione degli stessi ai sensi del medesimo articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 35 del 2023, previa acquisizione del parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) sul piano economico-finanziario.

     3. La delibera adottata dal CIPESS ai sensi del comma 2 è trasmessa alla competente Sezione della Corte dei conti, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 14 dicembre 1994, n. 20, per il controllo preventivo di legittimità.

     4. All'esito dell'acquisto di efficacia dell'accordo di programma di cui al comma 1, lettera a), e della delibera adottata dal CIPESS ai sensi del comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a sottoscrivere con la società concessionaria un atto aggiuntivo alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante, sotto forma di allegato, il piano economico-finanziario, come modificato all'esito dell'istruttoria svolta in coerenza con quanto previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo. Il decreto di assenso al predetto atto aggiuntivo, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 35 del 2023, è trasmesso, unitamente all'accordo di programma di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, alla competente Sezione della Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità.

     5. L'Amministratore delegato pro tempore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) è nominato Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ferroviari complementari al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, individuati e attribuiti alla società RFI nell'accordo di programma stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

     6. Il Commissario straordinario di cui al comma 5 opera con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. L'incarico commissariale decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto e cessa alla data dell'effettiva entrata in esercizio degli interventi di cui al comma 5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 5, il Commissario straordinario è autorizzato a nominare, in qualità di subcommissari, i responsabili pro tempore di strutture di RFI, ai quali può delegare attività e funzioni proprie, e può avvalersi della collaborazione delle strutture della medesima società RFI e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del bilancio di RFI.

     7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi da 1 a 6 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 26 milioni di euro per l'anno 2030, 407 milioni di euro per l'anno 2031, 857 milioni di euro per l'anno 2032, 293 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.204 milioni di euro per l'anno 2034.

     9. Ai fini della riduzione dell'esposizione debitoria della società Rete Ferroviaria italiana (RFI) è autorizzata la spesa di 1.800 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2027.

     10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 è incrementata di 109 milioni di euro per l'anno 2029 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è incrementata di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031.

     11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota assegnata, con DPCM 11 giugno 2019, al Ministero delle infrastrutture e trasporti e destinata al programma ANAS «Ponti, Viadotti e Gallerie» è incrementata di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 54 milioni di euro per l'anno 2029.

     12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota assegnata, con DPCM 23 dicembre 2020, al Ministero delle infrastrutture e trasporti e destinata al programma ANAS «manutenzione straordinaria» è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e 222 milioni di euro per l'anno 2028.

     13. L'autorizzazione di spesa a favore della società Rete Ferroviaria italiana (RFI) di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040.

     14. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 480 milioni di euro per l'anno 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 500 milioni di euro per l'anno 2033.

     15. Il fondo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è incrementato in termini di indebitamento netto di 8 milioni di euro nel 2028, 100 milioni di euro nel 2029, 26 milioni di euro nel 2030, 731 milioni di euro nel 2031, 1.340 milioni di euro nel 2032, 830 milioni di euro nel 2033 e di 107 milioni di euro nel 2034, nonchè in termini di fabbisogno e indebitamento netto di 250 milioni di euro per l'anno 2035 e 124 milioni di euro per l'anno 2036.

     16. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 778 milioni di euro per l'anno 2026, 592 milioni di euro per l'anno 2027, 303 milioni di euro per l'anno 2028 e 507 milioni di euro per l'anno 2029.

     17. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 16, pari a 2.828 milioni di euro per l'anno 2026, 1.992 milioni di euro per l'anno 2027, 775 milioni di euro per l'anno 2028, 760 milioni di euro per l'anno 2029, 116 milioni di euro per l'anno 2030, 977 milioni di euro per l'anno 2031, 1.107 milioni di euro per l'anno 2032, 793 milioni di euro per l'anno 2033, 1.204 milioni di euro per l'anno 2034 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 856 milioni di euro per l'anno 2029, 266 milioni di euro per l'anno 2030, 1.095 milioni di euro per l'anno 2031, 1.340 milioni di euro per l'anno 2032, 830 milioni di euro per l'anno 2033, 280 milioni di euro per l'anno 2035 e 154 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede:

     a) quanto a 938 milioni di euro per l'anno 2026, 718 milioni di euro per l'anno 2027, 632 milioni di euro per l'anno 2028 e 499 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

     b) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032 e 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89;

     c) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

     d) quanto a 86 milioni di euro per l'anno 2030, 204,76 milioni di euro per l'anno 2031, 288 milioni di euro per l'anno 2032 e 225 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota assegnata, con DPCM 11 giugno 2019, al Ministero delle infrastrutture e trasporti e destinata al programma ANAS «Ponti, Viadotti e Gallerie»;

     e) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2031, 98 milioni di euro per l'anno 2032 e 174 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota assegnata, con DPCM 23 dicembre 2020, al Ministero delle infrastrutture e trasporti e destinata al programma ANAS «manutenzione straordinaria»;

     f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2030, 661,24 milioni di euro per l'anno 2031, 669,04 milioni di euro per l'anno 2032, 500 milioni di euro per l'anno 2033 e 712 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a favore della società Rete Ferroviaria italiana (RFI) di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

     g) quanto a 1.890 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274 milioni di euro per l'anno 2027, 143 milioni di euro per l'anno 2028, 261 milioni di euro per l'anno 2029 e 250 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

     h) quanto a 126 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028, 350 milioni di euro per l'anno 2029, 236 milioni di euro per l'anno 2030, 328 milioni di euro per l'anno 2032, 35 milioni di euro per l'anno 2033, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

     Art. 2. Disposizioni urgenti in materia di messa in sicurezza e di adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle tratte autostradali A24 e A25

     1. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028». Al fine di dare attuazione alla proroga dell'incarico commissariale di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della regione Abruzzo, adotta entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019. Nelle more dell'acquisto di efficacia del decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso opera in regime di prorogatio con i medesimi compiti, funzioni e poteri e con il medesimo compenso di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge n. 32 del 2019.

     2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-quater del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019, subentra, con i medesimi compiti, funzioni e poteri, al Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nello svolgimento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità del traforo del Gran Sasso. A tale fine, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le risorse disponibili finalizzate a legislazione vigente agli interventi di cui al primo periodo del presente comma, da trasferire al Commissario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 cessa dalle proprie funzioni in relazione alle attività di cui al primo periodo del presente comma. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione agli interventi di cui al primo periodo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo, gli impegni finanziari assunti nell'esecuzione dell'incarico, nonchè la ricognizione delle relative risorse disponibili.

     3. All'articolo 206, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028».

     4. Al fine di dare attuazione alla proroga dell'incarico commissariale di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un decreto ai sensi dell'articolo 206, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nelle more dell'acquisto di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario per la messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25 opera in regime di prorogatio con i medesimi compiti, funzioni e poteri e con il medesimo compenso di cui all'articolo 206 del decreto-legge n. 34 del 2020.

     5. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

     6. Per le attività relative agli adempimenti di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, delle gallerie sulle tratte autostradali A24 e A25, incluso il traforo del Gran Sasso, è autorizzata, a favore della società concessionaria, la spesa di 20,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 7,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,8 milioni di euro per l'anno 2028, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

     7. Per la realizzazione degli ulteriori interventi di manutenzione straordinaria sulle tratte autostradali A24 e A25, incluso il traforo del Gran Sasso, è autorizzata, a favore della società concessionaria, la spesa di 66,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 85,3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 62,2 milioni di euro per l'anno 2028, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

 

     Art. 3. Disposizioni urgenti per la funzionalità dei Commissari nominati per la realizzazione e il completamento delle opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032» e delle opere relative al polo logistico di Alessandria Smistamento

     1. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al terzo periodo, le parole «è collocato» sono sostituite dalle seguenti: «può essere collocato» e le parole «, in ogni caso per tutta la durata del mandato» sono soppresse;

     b) al quarto periodo, le parole «All'atto del» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di».

     2. All'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al terzo periodo, le parole: «è collocato fuori ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «può essere collocato fuori ruolo»;

     b) al quarto periodo, le parole: «All'atto del» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di».

 

     Art. 4. Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari della società ANAS S.p.A.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'amministratore delegato della società ANAS S.p.A. subentra, con i medesimi compiti, funzioni e poteri, ai Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, nonchè ai sensi dell'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell'articolo 33, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nello svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete stradale di interesse nazionale gestita dalla medesima società ANAS S.p.A., indicati nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il medesimo Commissario subentrante, per lo svolgimento delle attività commissariali, è autorizzato a nominare, in qualità di subcommissari, i responsabili pro tempore delle strutture territoriali di ANAS S.p.A. competenti per l'area geografica in cui ricadono le opere commissariate, ai quali può delegare attività e funzioni proprie. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari straordinari di cui al primo periodo cessano dalle proprie funzioni in relazione alle attività aventi ad oggetto gli interventi relativi alle opere commissariate. Al Commissario e ai sub-commissari nominati ai sensi del presente articolo non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e i medesimi svolgono le relative funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del bilancio di ANAS S.p.A. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti avente natura ricognitiva degli interventi oggetto del subentro di cui al comma 1, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono indicati i cronoprogrammi procedurali e finanziari, le fonti finanziarie disponibili per la realizzazione dei medesimi, nonchè i criteri e le modalità di revoca delle stesse in caso di mancato rispetto dei termini previsti.

 

     Art. 5. Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) subentra, con i medesimi compiti, funzioni e poteri, ai Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nonchè ai sensi dell'articolo 1, comma 280, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nello svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale gestita dalla medesima società RFI S.p.A., indicati nell'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il medesimo Commissario subentrante, per lo svolgimento delle attività commissariali, è autorizzato a nominare, in qualità di subcommissari, i responsabili pro tempore di strutture della società RFI S.p.A., ai quali può delegare attività e funzioni proprie. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari straordinari di cui al primo periodo cessano dalle proprie funzioni in relazione alle attività aventi ad oggetto gli interventi relativi alle opere commissariate. Al Commissario e ai sub-commissari nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e i medesimi svolgono le relative funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del bilancio di RFI S.p.A. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti avente natura ricognitiva degli interventi oggetto del subentro di cui al comma 1, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono indicati i cronoprogrammi procedurali e finanziari, le fonti finanziarie disponibili per la realizzazione dei medesimi, nonchè i criteri e le modalità di revoca delle stesse in caso di mancato rispetto dei termini previsti.

     3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'amministratore delegato della società RFI S.p.A. è, altresì, nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 2-bis e 3, del citato decreto-legge n. 32 del 2019, per lo svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale gestita dalla medesima società RFI S.p.A., indicati nell'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'incarico commissariale cessa alla data di effettiva entrata in esercizio degli interventi. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo, per lo svolgimento delle attività commissariali, è autorizzato a nominare, in qualità di subcommissari, i responsabili pro tempore di strutture della società RFI S.p.A., ai quali può delegare attività e funzioni proprie. Il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario e ai sub-commissari nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, o altri emolumenti comunque denominati e i medesimi svolgono le relative funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del bilancio di RFI S.p.A. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 6. Disposizioni per accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma

     1. L'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, si interpreta nel senso che il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma e per la realizzazione del sistema delle tranvie di Roma è autorizzato ad approvare accordi transattivi esclusivamente a condizione che prevedano la rinuncia da parte delle società Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.p.A. alle rispettive pretese e azioni e ai relativi giudizi pendenti tra le parti, a qualunque titolo dedotti o deducibili, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa maturati, nonchè a tutte le ulteriori pretese in futuro azionabili a qualsiasi titolo in relazione ai rapporti sorti o definiti anche in via transattiva per il periodo antecedente alla stipula dei medesimi accordi transattivi.

 

     Art. 7. Disposizioni urgenti per la funzionalità della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. e della Fondazione Milano - Cortina 2026

     1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Rientrano, altresì, nello scopo statutario della Società le attività relative alla fornitura e gestione di beni e servizi e alla realizzazione di interventi, incluse le infrastrutture e gli impianti, anche provvisori, individuati mediante convenzioni con il Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, finalizzati a garantire la funzionalità e l'accessibilità, anche dal punto di vista trasportistico e logistico, delle opere olimpiche e delle opere connesse e di contesto dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.».

     2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 16 del 2020 adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1.

     3. All'articolo 5, comma 8, del citato decreto-legge n. 96 del 2025 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario straordinario è autorizzato a erogare anticipazioni di cassa per un importo massimo del 50 per cento delle risorse di cui al comma 3 alla Fondazione "Milano - Cortina 2026" nelle more del completamento delle procedure realizzative e della rendicontazione prevista, fermo restando il conguaglio in positivo o in negativo alla conclusione delle procedure ivi compresa la rendicontazione finale.».

     4. È abrogato l'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

     5. In relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, è autorizzata la spesa per l'anno 2026 di:

     a) euro 3.000.000,00 a favore del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per i servizi di accoglienza delle delegazioni straniere per la parte relativa alla partecipazione ai giochi degli Alti Dignitari;

     b) euro 9.000.000,00 a favore del Ministero della Difesa, per le esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi, nonchè alla logistica finalizzata all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere;

     c) euro 32.278.800,00 a favore del Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2025 n. 96 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119;

     d) euro 6.221.200,00 a favore di Sport e Salute S.p.a. per il successivo trasferimento alla Federazione Medico sportiva italiana.

     6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a euro 50.500.000 per l'anno 2026, si provvede quanto a 500.000 euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle somme di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 riferite all'annualità 2025 che restano acquisite all'erario e quanto a euro 50.000.000 mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 500.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

     Art. 8. Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime

     1. Al fine di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone alla Conferenza unificata, per l'acquisizione del parere ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno schema di bando-tipo per l'avvio delle procedure di affidamento di cui al medesimo articolo 4, comma 4, della legge n. 118 del 2022.

 

     Art. 9. Ulteriori disposizioni urgenti in materia di commissariamenti per la realizzazione di interventi infrastrutturali

     1. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 589, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'espletamento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi necessari alla realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino provvede, con le modalità e con i poteri di cui ai commi 590 e 591 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022, anche alla realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione della nuova Città della salute e della scienza di Novara.

     2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la durata e le funzioni del Commissario relativamente ad entrambi gli incarichi.

     3. Le spese per il compenso da riconoscere al Commissario straordinario sono a carico della Regione Piemonte che vi provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio.

     4. Per il compenso da riconoscere al Commissario alla ricostruzione post-calamità di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 2025, n. 40, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale con delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2025, è autorizzata la spesa di 59.715 euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 59.715 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     5. Allo scopo di assicurare la continuità degli approvvigionamenti funzionali alla sicurezza energetica nazionale, gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto in esercizio sulla base di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, in scadenza entro il 31 dicembre 2026 e per i quali, alla data del 30 giugno 2026, sia stata presentata un'istanza di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione, anche in altro sito, continuano a operare sulla base dell'originaria autorizzazione e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione. Qualora sia prevista la realizzazione di opere per il mantenimento ovvero l'esercizio degli impianti di cui al primo periodo in altro sito, l'efficacia dell'autorizzazione originaria e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, è prorogata sino all'ultimazione delle opere medesime, fermi restando gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

 

     Art. 10. Disposizioni urgenti per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia

     1. Il Modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, è acquisito al patrimonio indisponibile dello Stato per la consegna in uso governativo all'Autorità preposta ai sensi di legge.

     2. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività di cui al presente articolo, l'Autorità è iscritta di diritto, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'elenco di cui al medesimo articolo 63, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.».

 

     Art. 11. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     ALLEGATI