§ 98.1.28730 - D.L. 17 settembre 1994, n. 538 .
Disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/09/1994
Numero:538


Sommario
Art. 1.  Accertamento con adesione del contribuente
Art. 2.  Autotutela
Art. 3.  Chiusura delle liti fiscali pendenti
Art. 4.  Conciliazione giudiziale
Art. 5.  Responsabilità patrimoniale dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria
Art. 6.  Modificazione alla disciplina in materia di notificazione degli atti di registro e di premio di assunzione
Art. 7.  Servizio ispettivo di sicurezza
Art. 8.  Organizzazione del Servizio
Art. 9.  Anagrafe patrimoniale
Art. 10.  Norme di attuazione
Art. 11.  Servizio centrale degli ispettori tributari
Art. 12.  Concorsi speciali
Art. 13.  Personale dirigenziale
Art. 14.  Compiti della Scuola centrale tributaria
Art. 15.  Entrata in vigore


§ 98.1.28730 - D.L. 17 settembre 1994, n. 538 [1].

Disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione

(G.U. 17 settembre 1994, n. 218)

 

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO

 

     Art. 1. Accertamento con adesione del contribuente

     1. Ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche che esercitano, anche in forma associata, attività di impresa o di lavoro autonomo, può essere definita, con unico atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti.

     2. La definizione è esclusa nelle ipotesi che costituiscono reato fiscale ai sensi del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

     3. La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza e l'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito di impresa o di lavoro autonomo ed ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, che viene liquidata, sui maggiori imponibili, con l'aliquota media del contribuente.

     4. Per la definizione il contribuente si può fare rappresentare con procura speciale non autenticata. La definizione si perfeziona con il pagamento delle maggiori somme dovute per effetto dell'adesione, che sono versate in base alle norme sull'autoliquidazione.

     5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva a fini extratributari. Le sanzioni amministrative per infedele dichiarazione sono applicate nella misura di un terzo del minimo.

     6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie:

     a) per l'individuazione degli uffici competenti, in attesa della istituzione degli uffici delle entrate, e per la loro organizzazione, secondo criteri di efficienza e di trasparenza;

     b) per la determinazione delle modalità di accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore.

     7. Cessano di avere efficacia le norme in materia di concordato per le zone montane, di cui al comma 1 dell'art. 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e di determinazione delle quote di capacità operativa degli uffici delle entrate e della Guardia di finanza, da destinare ai controlli dei contribuenti che abbiano dichiarato un reddito di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, di cui al comma 1 dell'art. 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

 

          Art. 2. Autotutela

     1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione.

 

          Art. 3. Chiusura delle liti fiscali pendenti

     1. Le liti fiscali, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto dinanzi alla commissione tributaria di primo grado e non ancora decise, possono essere definite, a domanda del ricorrente:

     a) con il pagamento della somma di lire 150 mila, se la lite è di importo fino a lire 2 milioni;

     b) con il pagamento di una somma pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni.

     2. I pagamenti previsti nel comma 1 sono effettuati mediante versamento in conto corrente postale per le somme di cui alla lettera a) del comma 1 e con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione per le somme di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

     3. Ai fini del presente articolo:

     a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

     b) per valore della lite si intende l'importo a qualsiasi titolo preteso con l'atto di imposizione; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dall'imposta relativa al maggiore imponibile accertato, dagli interessi e dalle eventuali sanzioni irrogate nello stesso atto impugnato.

     4. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 15 dicembre 1994; tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.

     5. Restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.

     6. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista nell'art. 4.

     7. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per la presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per il controllo delle stesse e le modalità per l'estinzione dei giudizi, e le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente articolo, fermo restando che i pagamenti non possono essere effettuati dopo il 15 dicembre 1994. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.

 

          Art. 4. Conciliazione giudiziale

     1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dopo l'art. 20 è inserito il seguente articolo:"Art. 20-bis (Conciliazione). -- 1. Se la controversia involge questioni non risolvibili in base a prove certe e dirette, ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale su tali questioni. Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche dal collegio. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore.

     2. Ciascuna delle parti può proporre la conciliazione anche prima dell'udienza con atto scritto che deve essere comunicato all'altra parte e depositato in segreteria.

     3. L'ufficio può, comunque, depositare in segreteria una proposta di conciliazione alla quale la parte ha previamente aderito. In tal caso il presidente della commissione, o altro componente dallo stesso delegato, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione; la proposta di conciliazione e il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 4. Nell'ipotesi in cui la proposta non venga Considerata ammissibile, il presidente della commissione fissa l'udienza di discussione del ricorso o rinvia all'udienza già fissata. Il provvedimento è depositato entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta ed entro il ventesimo giorno successivo a quest'ultima data, nel caso in cui la conciliazione sia stata ritenuta ammissibile, deve essere effettuato il versamento delle somme dovute con le modalità indicate nel comma 4.

     4. Nel caso in cui la conciliazione avviene in udienza e la commissione ritiene sussistenti i presupposti e le condizioni di ammissibilità, viene redatto apposito processo verbale che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro dieci giorni dalla data dell'udienza; in difetto del versamento si applica l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

     5. In caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura della metà del minimo delle somme dovute.

     6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti dinanzi alla commissione centrale e alle udienze istruttorie dinanzi alla Corte di appello. In quest'ultimo caso, le competenze collegiali sono attribuite al consigliere istruttore. Si applica l'art. 1304, primo comma, del codice civile.

     7. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.".

 

          Art. 5. Responsabilità patrimoniale dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria

     1. Nell'attività di interpretazione delle disposizioni tributarie e, comunque, nell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave.

 

          Art. 6. Modificazione alla disciplina in materia di notificazione degli atti di registro e di premio di assunzione

     1. All'art. 16, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con decreto del Ministro delle finanze può essere stabilito, con riferimento a singoli tributi, comprese le tasse automobilistiche, o a specifici tipi di atti e tenuto conto del numero complessivo dei procedimenti da trattare e delle esigenze di automatizzazione delle relative procedure, che gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni da emanare dai singoli uffici del registro sono predisposti e sottoscritti, a nome e per conto di detti uffici, con sistemi automatizzati e notificati a cura dell'anagrafe tributaria.".

     2. All'art. 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente

     :"3-quater. Il credito di imposta non spetta nel caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali in materia di trattamento economico dei soggetti assunti.".

 

Capo II

 

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

 

          Art. 7. Servizio ispettivo di sicurezza

     1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del comitato previsto dall'art. 8, comma 3.

     2. Al fine di verificare la scrupolosa osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive del Ministro delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'art. 10:

     a) esegue accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri d'ufficio;

     b) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

     c) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

     d) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, agli enti creditizi, alle società di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle società fiduciarie, alle imprese ed enti assicurativi ed alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonchè ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera c);

     e) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria, salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

     f) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni o documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alle lettere a) e c);

     g) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe prevista dall'art. 9.

     3. Gli addetti al SIS, previa autorizzazione del Ministro delle finanze, possono accedere presso i soggetti indicati alla lettera d) del comma 2 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie richiesti secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto dall'art. 10, qualora non trasmessi nei termini richiesti, ovvero allorché sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti.

     4. Gli accertamenti, le ispezioni e le indagini di cui al presente articolo e i risultati conseguenti sono coperti da segreto d'ufficio.

     5. Al SIS, alla sua attività, ai documenti da esso formati o comunque a sua disposizione, non si applicano le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     6. Gli addetti al SIS, nell'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e ad essi non è opponibile il segreto d'ufficio.

 

          Art. 8. Organizzazione del Servizio

     1. Al Servizio ispettivo di sicurezza sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a dieci anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, nonchè undici magistrati amministrativi, contabili o ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello o equiparata, scelti e nominati con decreto del Ministro delle finanze, i quali sono posti fuori ruolo.

     2. Al SIS è preposto un direttore, nominato con decreto del Ministro delle finanze, scelto tra i magistrati di cui al comma 1, con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione o equiparata, che dura in carica cinque anni ed è confermabile per una sola volta, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza.

     3. L'indirizzo e la direzione del SIS sono esercitati da un comitato, presieduto dal Ministro delle finanze o da un suo delegato, composto dal direttore del servizio di cui al comma 2 e dagli altri magistrati di cui al comma 1. Questi ultimi esercitano funzioni di capo uffici, durano in carica cinque anni e sono confermabili per una sola volta.

     4. Ai magistrati addetti al SIS e al direttore compete un trattamento economico aggiuntivo pari allo stipendio di dirigente generale di livello C.

     5. Con decreto del Ministro delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta, per l'espletamento dei compiti di segreteria.

     6. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 1.133 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1401 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.

     7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 9. Anagrafe patrimoniale

     1. Presso il Servizio ispettivo di sicurezza è costituita l'anagrafe patrimoniale degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari.

     2. I soggetti di cui al comma 1, con dichiarazione scritta, comunicano al SIS i dati e le notizie stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 10 indicativi del loro stato patrimoniale e del tenore di vita familiare e li aggiornano periodicamente.

     3. Con il decreto di cui all'art. 10 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato ai sensi dell'art. 84, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     4. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonchè degli altri sistemi informativi ad essi connessi ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

     5. Con il decreto di cui all'art. 10 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi nonchè le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti al servizio di cui al comma 1 dell'art. 8.

     6. Previa autorizzazione del comitato di cui all'art. 8, comma 3, su proposta del direttore del SIS, le indagini di cui all'art. 7, comma 2, lettera c), e le richieste di cui alle successive lettere d), e) ed f), sono estese ai parenti ed affini dei soggetti di cui all'art. 7, comma 2, nonchè a terzi, persone fisiche e giuridiche, imprese, enti ed organismi, per i quali vi siano concreti elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei soggetti indicati.

 

          Art. 10. Norme di attuazione

     1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione degli articoli 7, 8 e 9.

 

          Art. 11. Servizio centrale degli ispettori tributari

     1. Alla legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'art. 9, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, l'attività di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei direttori regionali territorialmente competenti o dei comandanti di zona della Guardia di finanza; controlla, altresì, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;". Nello stesso comma, nella lettera b), le parole: "del controllo" sono sostituite dalle seguenti: "dei controlli" e, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera: "d-bis) esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze.

     b) nell'art. 10, comma quarto, primo periodo, le parole: "ha la durata di sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "ha la durata di cinque anni, indipendentemente dal raggiungimento del limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo dagli ordinamenti di provenienza".

     2. Il numero degli ispettori addetti al Servizio centrale degli ispettori tributari è ridotto di undici unità.

     3. Il limite quinquennale di cui al comma 1, lettera b), non si applica agli ispettori tributari già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. La suddivisione nelle categorie di provenienza di cui all'art. 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è determinata con decreto del Ministro delle finanze.

 

          Art. 12. Concorsi speciali

     1. I concorsi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al potenziamento dell'attività di controllo si articolano in una prova di preselezione consistente in una serie di test psico-attitudinali, in una prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio, in materie attinenti al profilo professionale da ricoprire.

     2. Alla prova scritta possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione in numero non superiore al doppio dei posti disponibili.

 

          Art. 13. Personale dirigenziale

     1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito dai seguenti: "1. Il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è inquadrato, secondo le modalità stabilite dall'art. 12, in un ruolo amministrativo e in un ruolo tecnico, aventi dotazioni organiche il cui numero complessivo non può superare le duemilaquattrocentododici unità, di cui cinque per il livello di funzione B, quarantuno per il livello di funzione C, seicentoquattro per il livello di funzione D e millesettecentosessantadue per il livello di funzione E.1-bis. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, è aggiunto un posto di funzione di consigliere ministeriale nella qualifica di dirigente generale di livello C.".

     2. Ferma restando l'applicabilità del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nella tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, sono aggiunti dieci posti di funzione di consigliere ministeriale, di cui uno in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello B, e nove in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello C. Nella medesima tabella la dotazione organica della qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo è ridotta a millecinquecentodiciassette posti.

 

          Art. 14. Compiti della Scuola centrale tributaria

     1. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'art. 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi di settore previsti dall'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la possibilità, nei limiti dello stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e consorziarsi con università, enti di ricerca ed istituti italiani ed esteri, pubblici e privati, di determinare compensi e forme di erogazione degli stessi, di effettuare pubblicazioni ed acquisti di libri di testo e di altro materiale didattico da distribuire ai partecipanti alle attività didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione.

 

          Art. 15. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 24 ottobre 1996, n. 556, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.