§ 98.1.27062 - Legge 24 ottobre 1996, n. 556.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/10/1996
Numero:556


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, [...]


§ 98.1.27062 - Legge 24 ottobre 1996, n. 556.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario.

(G.U. 25 ottobre 1996, n. 251)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 luglio 1994, n. 452, 17 settembre 1994, n. 538, 16 novembre 1994, n. 630, 13 gennaio 1995, n. 8, 17 marzo 1995, n. 78, 19 maggio 1995, n. 178, 28 giugno 1995, n. 249, 13 luglio 1995, n. 286, 28 agosto 1995, n. 354, 18 settembre 1995, n. 382, 27 ottobre 1995, n. 440, 18 novembre 1995, n. 486, 23 dicembre 1995, n. 542, 16 gennaio 1996, n. 17, 16 gennaio 1996, n. 18, 26 febbraio 1996, n. 75, 15 marzo 1996, n. 123, 15 marzo 1996, n. 126, 15 marzo 1996, n. 127, 26 aprile 1996, n. 211, e 22 giugno 1996, n. 329. Restano altresì, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 maggio 1996, n. 259, 17 maggio 1996, n. 263, e 17 maggio 1996, n. 264, fino alla data del 26 giugno 1996.

 

 

     ALLEGATO

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 1996, N. 437.

     All'articolo 1:

     il comma 2 è sostituito dai seguenti:

     "2. All'articolo 19-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: '31 dicembre 1994' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 1996' e le parole: '31 ottobre 1995' sono sostituite dalle seguenti: '15 dicembre 1996';

     b) al comma 3, lettere b) e d), le parole: '31 dicembre 1994' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 1996';

     c) al comma 4, lettera e), le parole: '15 febbraio 1995' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 1996';

     d) al comma 5-bis, al primo periodo, le parole: '31 dicembre 1994' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 1996'; al secondo periodo, le parole: '10 aprile 1995' sono sostituite dalle seguenti: '17 agosto 1996'; al terzo periodo, le parole: '31 dicembre 1994' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 1996' e le parole: '10 aprile 1995' sono sostituite dalle seguenti: '17 agosto 1996'.

     2-bis. L'articolo 11-bis del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è abrogato";

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, le parole: '30 aprile 1995' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 1996' e le parole: '30 ottobre 1995' sono sostituite dalle seguenti: '15 dicembre 1996'";

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. Il termine di cinque giorni previsto a favore delle banche per il riversamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o agli uffici IVA delle imposte, dei contributi e delle altre somme ricevute per delega dai contribuenti è prorogato al primo giorno lavorativo successivo, quando i giorni intercorrenti tra la data di versamento da parte dei contribuenti e il predetto termine non sono lavorativi, salvo il caso in cui per effetto di tale proroga il riversamento debba essere effettuato oltre il 31 dicembre. Per l'anno 1995 le somme ricevute dalle banche il 22 dicembre 1995 devono essere riversate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o agli uffici IVA entro il 29 dicembre 1995".

     All'articolo 3:

     al comma 3, terzo periodo, la parola: "disposte" è sostituita dalla seguente: "disposta".

     All'articolo 4:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato".

     L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

     "Art. 6 (Proroga del termine per la chiusura della partita IVA). - 1. Il termine di cui all'articolo 2-nonies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, prorogato al 31 dicembre 1995 dall'articolo 3, comma 126, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1997. Di tali disposizioni possono avvalersi, alle medesime condizioni, anche i contribuenti che, avendo già chiuso la partita IVA alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 564 del 1994, non hanno presentato le dichiarazioni indicate nel citato articolo 2-nonies o non hanno effettuato il pagamento della tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA per le annualità per le quali operano le disposizioni del medesimo articolo 2-nonies.

     2. I termini di decadenza per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, che scadono successivamente alla data del 26 febbraio 1996, nonché quelli che scadono il 5 marzo 1997, sono prorogati al 30 giugno 1997".

     All'articolo 7:

     al comma 1, la lettera b) è soppressa;

     il comma 2 è soppresso;

     dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

     "6-bis. All'articolo 78, comma 10, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: 'lettere a) e d)' sono sostituite dalle seguenti: 'lettere a), d) e g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeò. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, le parole: 'lettere a) e d)' sono sostituite dalle seguenti: 'lettere a), d) e g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeò.

     6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano a decorrere dal periodo di imposta 1997";

     al comma 7, le parole: "fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 165 del medesimo articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1997".

     All'articolo 8:

     al comma 1, dopo la parola: "dipartimenti," sono inserite le seguenti: "direzioni centrali,".

     All'articolo 11:

     al comma 1, lettera d), le parole: "dall'articolo 63" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 3";

     al comma 2, le parole: "dal 17 aprile 1993" sono sostituite dalle seguenti: "dal 15 gennaio 1993";

     al comma 3, terzo periodo, le parole da: ", da pubblicare" fino a: "del presente comma," sono soppresse; al medesimo comma 3, l'ultimo periodo è soppresso.

     All'articolo 12:

     al comma 1, lettera b), il capoverso 2-bis è sostituito dal seguente:

     " 2-bis. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza";

     al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

     " d-bis) all'articolo 50, le parole: 'Salvo quanto previsto all'articolo 48, comma 5,' sono soppresse";

     al comma 1, la lettera e) è soppressa;

     al comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

     "h) all'articolo 71, comma 1, le parole: 'l'articolo 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,' e le parole:

     ', l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202' sono soppresse";

     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     "1-bis. Al primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è premesso il seguente:

     'Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, non sospende la riscossione; tuttavia la Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, sentito l'ufficio delle imposte, ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato all'esattore e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato dalla Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossioné.

     1-ter. All'articolo 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     '4-bis. La Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, sentito l'ufficio competente, può disporre, in tutto o in parte, la sospensione della riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonché dei relativi avvisi di mora, fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. La sospensione può essere revocata ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossioné";

     al comma 3, le parole: "la sentenza è depositata" sono sostituite dalle seguenti: "la decisione è depositata";

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     4. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 196, è inserito il seguente:

     '196-bis. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2- bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, nella misura del settanta per cento dell'importo, ad apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze e destinato ad incentivi all'efficienza conseguita dagli uffici nell'attività di accertamento e della successiva cura delle ragioni dell'amministrazione finanziaria in sede contenziosa. La ripartizione delle somme riassegnate ai sensi del presente comma è effettuata, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro delle finanze, tra coloro che hanno partecipato alla predetta attività, in ragione diretta degli importi recuperati con decisione definitiva ed in ragione inversa rispetto all'incidenza delle soccombenze