§ 80.9.303 - D.Lgs. 26 aprile 1990, n. 105.
Organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:26/04/1990
Numero:105


Sommario
Art. 1.  Istituzione del Dipartimento
Art. 2.  Consiglio di amministrazione
Art. 3.  Composizione e funzionamento del consiglio di amministrazione
Art. 4.  Semplificazione delle formalità preventive
Art. 5.  Direzione generale
Art. 6.  Competenze del direttore generale
Art. 7.  Competenze dei direttori centrali
Art. 8.  Commissione di disciplina
Art. 9.  Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e Ufficio centrale di ragioneria
Art. 10.  Preparazione professionale
Art. 11.  Sistemi informatici
Art. 12.  Ordinamento periferico del Dipartimento
Art. 13.  Direzioni compartimentali
Art. 14.  Direzioni delle circoscrizioni doganali
Art. 15.  Dogane
Art. 16.  Uffici tecnici di finanza
Art. 17.  Laboratori chimici
Art. 18.  Trasferimento di attribuzioni
Art. 19.  Programmi pluriennali
Art. 20.  Programmi edilizi
Art. 21.  Controlli contabili
Art. 22.  Potenziamento delle attività di accertamento ispettive e di contrasto alle frodi
Art. 23.  Ruolo unico
Art. 24.  Piante organiche
Art. 25.  Addetti doganali presso le rappresentanze diplomatiche
Art. 26.  Attribuzione delle competenze
Art. 27.  Revisione dell'ordinamento e dei compiti degli uffici
Art. 28.  Nuove piante organiche
Art. 29.  Immissione nel ruolo unico
Art. 30.  Personale dirigente
Art. 31.  Personale non dirigente
Art. 32.  Criteri per la formazione del ruolo unico
Art. 33.  Personale del ruolo ad esaurimento
Art. 34.  Copertura dei posti
Art. 35.  Istituzione di un compenso incentivante unico
Art. 36.  Criteri di erogazione del compenso incentivante unico
Art. 37.  Istituzione della indennità di istituto doganale
Art. 38.  Facoltà di opzione per il personale dell'Amministrazione centrale
Art. 39.  Disposizioni finanziarie
Art. 40.  Entrata in vigore


§ 80.9.303 - D.Lgs. 26 aprile 1990, n. 105.

Organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349.

(G.U. 9 maggio 1990, n. 106, S.O.)

 

 

Titolo I

 

ORDINAMENTO DEL DIPARTIMENTO

 

Capo I

 

ORGANIZZAZIONE CENTRALE

 

     Art. 1. Istituzione del Dipartimento [1]

 

          Art. 2. Consiglio di amministrazione [2]

 

          Art. 3. Composizione e funzionamento del consiglio di amministrazione [3]

 

          Art. 4. Semplificazione delle formalità preventive [4]

 

          Art. 5. Direzione generale [5]

 

          Art. 6. Competenze del direttore generale [6]

 

          Art. 7. Competenze dei direttori centrali [7]

 

          Art. 8. Commissione di disciplina [8]

 

          Art. 9. Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e Ufficio centrale di ragioneria [9]

 

          Art. 10. Preparazione professionale [10]

 

          Art. 11. Sistemi informatici [11]

 

Capo II

 

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

 

          Art. 12. Ordinamento periferico del Dipartimento [12]

 

          Art. 13. Direzioni compartimentali [13]

 

          Art. 14. Direzioni delle circoscrizioni doganali [14]

 

          Art. 15. Dogane [15]

 

          Art. 16. Uffici tecnici di finanza [16]

 

          Art. 17. Laboratori chimici [17]

 

          Art. 18. Trasferimento di attribuzioni [18]

 

Capo III

 

GESTIONE OPERATIVA

 

          Art. 19. Programmi pluriennali [19]

 

          Art. 20. Programmi edilizi

     1. Il Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione del Dipartimento, predispone ed attua programmi per la realizzazione di strutture edilizie per gli uffici e, anche d'intesa con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, per l'acquisizione di alloggi di servizio nelle zone disagiate.

     2. Alla realizzazione delle strutture edilizie per uffici può provvedersi con le procedure e modalità previste dall'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146 e successive modificazioni. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite misure di sicurezza richieste per gli immobili da adibire a sedi degli uffici del Dipartimento, la costruzione può essere affidata in concessione a società con prevalente partecipazione statale anche indiretta. I contratti e le concessioni sono stipulati, e le relative spese sono effettuate, anche in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni, ed all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140. E' esclusa ogni forma di gestione fuori bilancio. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi 8 agosto 1977, n. 584, e 30 marzo 1981, n. 113 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. L'assegnazione degli alloggi al personale addetto alle strutture operative del Dipartimento ha luogo in base a criteri e procedure da definire d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

     4. A decorrere dal 1° gennaio 1991, i canoni relativi agli alloggi di servizio concessi in uso al personale del Dipartimento sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale.

     5. Sono a carico dei concessionari gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi fabbricati, nonchè le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio statale.

 

          Art. 21. Controlli contabili [20]

 

          Art. 22. Potenziamento delle attività di accertamento ispettive e di contrasto alle frodi [21]

 

Capo IV

 

PERSONALE DEL DIPARTIMENTO

 

          Art. 23. Ruolo unico [22]

 

          Art. 24. Piante organiche [23]

 

          Art. 25. Addetti doganali presso le rappresentanze diplomatiche

     1. Presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, considerate di precipuo interesse nel campo della cooperazione doganale, possono essere destinati funzionari del Dipartimento, in qualità degli addetti doganali, secondo quanto disposto dall'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per la destinazione degli esperti. Gli addetti doganali svolgono compiti di studio, osservazioni, consulenza e informazione nel quadro dei compiti e delle attività delle Rappresentanze diplomatiche, in vista dello sviluppo della cooperazione bilaterale nel settore doganale. Il numero degli addetti doganali viene stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

     2. Quando agli addetti doganali spetta il compito di curare il collegamento degli organi ed uffici del Dipartimento con gli organi operanti nel Paese di accreditamento, essi operano nell'ambito di uffici istituiti dal Dipartimento fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione nel settore doganale stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali.

     3. L'addetto doganale viene designato, tra i dirigenti o funzionari di qualifica non inferiore alla nona, dal Ministro delle finanze, su proposta del direttore generale del Dipartimento, sentito il consiglio di amministrazione.

 

Titolo II

 

NORME TRANSITORIE FINALI

 

          Art. 26. Attribuzione delle competenze [24]

 

          Art. 27. Revisione dell'ordinamento e dei compiti degli uffici [25]

 

          Art. 28. Nuove piante organiche [26]

 

          Art. 29. Immissione nel ruolo unico [27]

 

          Art. 30. Personale dirigente [28]

 

          Art. 31. Personale non dirigente [29]

 

          Art. 32. Criteri per la formazione del ruolo unico [30]

 

          Art. 33. Personale del ruolo ad esaurimento [31]

 

          Art. 34. Copertura dei posti [32]

 

          Art. 35. Istituzione di un compenso incentivante unico

     1. E' istituito un unico compenso incentivante a favore del personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che assorbe i trattamenti accessori appresso indicati:

     a) indennità di confine a favore del personale in servizio presso gli uffici doganali di confine ed aeroportuali posti in località disagiata (cap. 5321 e cap. 5305, parte);

     b) compensi incentivanti la produttività al personale civile periferico (cap. 5323, quota parte per sportello, cassa e meccanografia);

     c) fondo da ripartire per le finalità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (cap. 1383, parte);

     d) indennità di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 (cap. 5318, parte).

     2. E' istituito un unico capitolo di spesa per il lavoro straordinario, da erogare al personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che assorbe gli stanziamenti previsti per la erogazione dei seguenti compensi:

     a) lavoro straordinario del personale dirigente centrale (cap. 1019, parte) e periferico (cap. 5303);

     b) lavoro straordinario del personale centrale non dirigente (cap. 1019, parte);

     c) somme da erogare al personale in servizio nelle dogane per compenso per lavoro straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396 (cap. 5310);

     d) somme da erogare a favore del personale in servizio nei laboratori chimici delle dogane per compenso per lavoro straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396 (cap. 5311);

     e) somme da erogare al personale in servizio negli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione per compenso per lavoro straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396 (cap. 5312).

     3. Lo stanziamento da iscrivere annualmente nel capitolo di cui al comma 2 è pari alla somma occorrente per corrispondere al personale del Dipartimento i compensi per il lavoro straordinario determinati nei limiti massimi individuali di ore autorizzate al 31 dicembre 1989 dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, e, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396.

     4. Le economie risultanti dalla graduale riduzione dei limiti massimi individuali di ore di lavoro straordinario confluiscono nel fondo del compenso incentivante unico di cui al comma 1.

 

          Art. 36. Criteri di erogazione del compenso incentivante unico

     1. Con decreto del Ministro delle finanze si provvede a determinare, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, i criteri di ripartizione del compenso incentivante unico di cui all'art. 35; fino all'emanazione del suddetto decreto, i compensi da riassorbire verranno corrisposti agli aventi diritto secondo le norme attualmente in vigore.

     2. I criteri di cui al comma 1 dovranno in ogni caso prevedere la parametrazione del compenso per ufficio e per qualifica, con riferimento alla produttività ed al disagio, avuto riguardo a particolari condizioni di servizio, alla responsabilità ed alla natura delle prestazioni rese.

     3. Al termine di ogni semestre solare, con le modalità di cui al comma 1, possono essere determinate le quote di ore di lavoro straordinario riassorbibili per effetto della istituzione di turni di lavoro ordinario a seguito dell'immissione in servizio del personale di nuova nomina.

     4. D'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con decreto del Ministro delle finanze saranno sottoposte a revisione tutte le norme che regolano difformemente le modalità di espletamento tra i vari servizi, compresa la durata retribuibile degli stessi, nonchè i rimborsi e le prestazioni di fare, posti a carico dei contribuenti in relazione alle prestazioni straordinarie svolte a loro richiesta, in modo da realizzare la necessaria uniformità tra tutti gli uffici del Dipartimento.

 

          Art. 37. Istituzione della indennità di istituto doganale

     1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera i, n. 2, della legge 10 ottobre 1989, n. 349, è istituita, con decorrenza 1° gennaio 1990, l'indennità di istituto doganale. Detta indennità è analoga a quelle in godimento al personale di altre categorie del pubblico impiego operante negli spazi doganali.

     2. I criteri di attribuzione delle somme da corrispondere a ciascuna qualifica dirigenziale, ad esaurimento ed a ciascun livello retributivo sono stabiliti annualmente, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze.

     3. Unitamente alla somma aggiuntiva di lire 30 miliardi annui prevista all'art. 3, comma 1, lettera i, n. 2, della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono fatti affluire in un unico capitolo di spesa obbligatoria gli stanziamenti previsti per la erogazione al personale del Dipartimento dei seguenti compensi:

     a) compenso incentivante previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

     b) maggiorazione del compenso incentivante prevista dall'art. 3 della legge 13 luglio 1984, n. 302.

 

          Art. 38. Facoltà di opzione per il personale dell'Amministrazione centrale [33]

 

          Art. 39. Disposizioni finanziarie [34]

 

          Art. 40. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Tabella A [35]

     (Omissis)

 

     Tabella B [36]

     (Omissis)


[1]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[3]  Articolo modificato dall'art. 3 della L. 27 dicembre 1990, n. 404 e abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[8]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[9]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[10]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[11]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[12]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[13]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[14]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[15]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[16]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[17]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[18]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[19]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[20]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[21]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[22]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[23]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[24]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[25]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[26]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[27]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[28]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[29]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[30]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[31]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[32]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[33]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[34]  Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[35]  Tabella abrogata dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[36]  Tabella abrogata dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.