§ 98.1.28331 - D.L. 24 novembre 1992, n. 455 .
Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/11/1992
Numero:455


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 129, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito [...]
Art. 2.      1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi [...]
Art. 3.      1. Le dichiarazioni e le istanze di cui agli articoli 32, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 46, comma 1; 51, comma 1; 55, commi 6 e 9; 56, comma 6; 57, comma 6; 63, [...]
Art. 4.      1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 5.      1. Per gli accertamenti diversi da quelli parziali di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, notificati dopo il 30 [...]
Art. 6.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuate, [...]
Art. 7.      1. Al fine di consentire la corretta e generalizzata utilizzazione dei meccanismi di determinazione del reddito complessivo o dell'imposta dovuta previsti dai decreti [...]
Art. 8.      1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della rete distributiva, è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di lire 100 miliardi [...]
Art. 9.      1. Il primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: Le persone [...]
Art. 10.      1. Le richieste presentate con le modalità indicate nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, [...]
Art. 11.      1. I contribuenti che nell'anno 1992 hanno registrato importazioni da Paesi membri della Comunità economica europea in misura superiore al 10 per cento dell'ammontare [...]
Art. 12.      1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo o del contributo non è superiore a lire 600.000, il concessionario della riscossione può procedere, in luogo [...]
Art. 13.      1. All'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 14.      1. Per l'anno 1992 non si fa luogo all'applicazione dell'art. 61, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. [...]
Art. 15.      1. Al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni in favore dell'ente” Ferrovie dello Stato", disposto dagli articoli 1 e 15 della legge 17 maggio 1985, n. 210, [...]
Art. 16.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28331 - D.L. 24 novembre 1992, n. 455 [1].

Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie

(G.U. 24 novembre 1992, n. 277)

 

     Art. 1.

     1. L'art. 129, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'art. 11, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, deve intendersi applicabile anche per la determinazione del reddito imponibile delle unità immobiliari urbane non di lusso, secondo i criteri di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, quando il canone che sarebbe ritraibile, per effetto di regimi di determinazione legale, dalla locazione di tali unità, ridotto del 25 per cento, risulti inferiore per oltre un quinto al reddito medio ordinario risultante dall'applicazione delle tariffe d'estimo di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, Supplemento straordinario n. 9; in tale caso il reddito imponibile è determinato in misura pari a quella del canone ritraibile ridotto del 25 per cento. Per le unità immobiliari site nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la presente disposizione si applica con riferimento al canone ritraibile ridotto del 40 per cento. Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

     2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come modificate dall'art. 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, oltre quanto previsto nelle predette disposizioni, di non avere già usufruito, quale acquirente, delle agevolazioni previste dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, dall'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, nonchè di quelle previste dall'art. 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, dall'art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, dall'art. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, dall'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, e dal presente comma. Se gli immobili acquistati con i benefici previsti dal presente comma vengono ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, con una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse, ovvero, se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è dovuta una penalità pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del 30 per cento. La disposizione prevista dal precedente periodo non si applica nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente comma, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

     3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che sussistano tutte le condizioni ed i requisiti previsti, anche per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate successivamente al 1° gennaio 1992, se il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici che erano stabiliti dall'art. 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, presenta istanza, a pena di decadenza entro un anno dalla data dell'atto, all'ufficio del registro competente, per usufruire delle agevolazioni e contestualmente dichiara, ai sensi e con le modalità dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti indicati dal comma 2; per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati, le scritture private autenticate e le scritture private non autenticate già sottoposti alla registrazione nel predetto periodo con l'assolvimento delle imposte in misura normale, si fa luogo al rimborso delle medesime imposte se il contribuente, sempre che sussistano le condizioni ed i requisiti sopra richiamati, con istanza da presentarsi allo stesso ufficio presso il quale è stato registrato l'atto di acquisto, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma.

     4. All'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     3-bis. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.";

     b) nel comma 4 è aggiunta la seguente lettera:

     i-bis) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di carattere assistenziale e sanitario.".

 

          Art. 2.

     1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione delle tariffe d'estimo e delle rendite delle unità immobiliari urbane. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe e delle nuove rendite e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'art. 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990; tuttavia le tariffe d'estimo e le rendite stabilite con la revisione effettuata ai sensi del primo periodo del presente comma si applicano, ai soli fini delle imposte dirette, dal 1° gennaio 1992 nei casi in cui, anche per effetto della revisione generale della qualificazione, classificazione e classamento di cui al comma 2, risultano di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel Supplemento straordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991 e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992 pubblicati nel Supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono computare in diminuzione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, delle imposte sui redditi dovute sulla base della prima dichiarazione che deve essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo ed eventualmente degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, la differenza tra l'ammontare delle imposte dirette dovute sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali e quello delle medesime imposte calcolate sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dalla revisione generale effettuata ai sensi del presente articolo.

     2. La revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze 18 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1.

     3. Per l'applicazione dell'art. 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363; degli articoli 25, comma 1, lettera a), e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, nonchè per la determinazione del limite al potere di rettifica degli uffici ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonchè di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il valore delle unità immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite catastali, quali risultano stabilite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta, sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile, con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990.

     4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 con la stessa procedura prevista nel primo periodo del comma 1, sarà disposta una ulteriore revisione riguardante le zone censuarie e i criteri di classificazione delle unità censuarie, nonchè le tariffe d'estimo e le rendite delle unità immobiliari urbane sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo del comma 1, tenendo conto delle superfici commerciali per le unità immobiliari appartenenti ai gruppi di categoria A e B e dei volumi per le unità immobiliari appartenenti ai gruppi di categoria C e D.

 

          Art. 3.

     1. Le dichiarazioni e le istanze di cui agli articoli 32, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 46, comma 1; 51, comma 1; 55, commi 6 e 9; 56, comma 6; 57, comma 6; 63, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificata dal presente decreto, possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 31 marzo 1993, senza applicazione di sanzioni.

     2. Se le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 1 del presente articolo sono presentate successivamente al 30 giugno 1992, i versamenti previsti negli articoli 39, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 51, comma 6, primo periodo; 55, commi da 1 a 5 e 9; 56, commi da 1 a 4; 63, comma 5, della citata legge n. 413 del 1991, devono essere eseguiti in unica soluzione entro la predetta data del 31 marzo 1993 e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1° luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento. Continuano ad applicarsi fino al 31 marzo 1993 gli articoli 34, commi 5 e 6; 36, comma 3; 39, comma 5; 48, comma 1; 55, comma 8, della medesima legge n. 413 del 1991. Il termine per la richiesta di sospensione della riscossione di cui all'art. 34, comma 7, secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991 è fissato al 15 aprile 1993.

     3. I soggetti che, avendo presentato entro il 30 giugno 1992 le dichiarazioni e le istanze indicate nel comma 1, non hanno provveduto ai versamenti degli importi relativi alle rate scadute prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono effettuare, senza applicazione di sanzioni, il versamento di tali importi entro la data del 31 marzo 1993, maggiorato, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna delle rate non versate; resta fermo in ogni caso l'obbligo del versamento delle rate non ancora scadute.

     4. Le istanze di cui all'art. 53, commi 8 e 9, e quelle ai fini dell'applicazione dell'art. 54 della citata legge n. 413 del 1991, possono essere presentate fino al 31 marzo 1993; in tal caso le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 12 per cento annuo; fino alla stessa data del 31 marzo 1993 può altresì essere presentata l'istanza prevista dall'art. 53, comma 4, della medesima legge n. 413 del 1991.

     5. Le istanze previste dall'art. 64, commi 1 e 2, della citata legge n. 413 del 1991, possono essere presentate anche oltre i termini prescritti dalla predetta legge e fino al 31 marzo 1993; in tal caso il pagamento è effettuato nei termini e secondo le modalità stabilite negli articoli 1; 2, commi 1, 2, 3 e 5; 3, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1992, e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1° luglio 1992 fino alla data di effettuazione del versamento.

     6. I termini del 30 aprile 1992 indicati nell'art. 43, comma 1, primo e secondo periodo della citata legge n. 413 del 1991, sono differiti al 31 marzo 1993.

     7. La dichiarazione di opzione di cui all'art. 58, comma 2, della citata legge n. 413 del 1991, può essere presentata fino al 31 marzo 1993; se la dichiarazione è presentata oltre il 1° giugno 1992 il relativo versamento deve essere, in ogni caso, effettuato in unica soluzione e non in due rate di uguale importo, anche se l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta supera 4 milioni di lire e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 2 giugno 1992 fino alla data di effettuazione del versamento.

     8. All'art. 17, comma 7, della citata legge n. 413 del 1991, le parole: 30 settembre 1992" sono sostituite dalle parole:” 30 novembre 1992".

     9. Le disposizioni dell'art. 29, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, si applicano fino al 31 marzo 1993, alle condizioni e nei confronti dei soggetti ivi previsti, agli atti pubblici e alle scritture private autenticate il cui termine per la registrazione scade dopo il 30 settembre 1992.

     10. Le disposizioni di cui agli articoli 9, ultimo comma, e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, all'art. 20, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, e all'art. 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, risultanti dalle modificazioni apportate con l'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, si applicano, con gli effetti previsti dall'ultimo comma del citato art. 14, per la integrazione delle dichiarazioni presentate, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, per il primo periodo di imposta successivo a quelli per i quali il contribuente poteva avvalersi delle disposizioni previste dal titolo VI della citata legge n. 413 del 1991, anche se sono stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'art. 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Per avvalersi delle presenti disposizioni, le dichiarazioni integrative devono essere presentate entro il 31 marzo 1993.

 

          Art. 4.

     1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'art. 10, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, dopo le parole: , e successive modificazioni." il seguente periodo: “Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.";

     b) nell'art. 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La rivalutazione non è, altresì, obbligatoria per gli immobili utilizzati dalle cooperative di cui all'art. 10 ed al primo comma, primo periodo, dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.";

     c) nell'art. 34:

     1) al comma 1, le parole: anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4," sono sostituite dalle parole: “anteriormente al 1 ottobre 1991";

     2) il comma 4 è soppresso;

     d) nell'art. 36, comma 1, le parole da: “anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge" sino alle parole: e successive modificazioni", sono sostituite dalle parole: “fino al 30 settembre 1991 è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonchè per gli accertamenti parziali di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, notificati fino al 31 marzo 1993,";

     e) nell'art. 38, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     “3-bis. Per i soggetti ai quali sono imputati pro quota i redditi delle imprese familiari e delle società o associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni, ed all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, nonchè per i coniugi che gestiscono l'azienda in comunione, l'importo minimo determinato con le modalità indicate nel comma 3 del presente articolo va ripartito proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. In nessun caso tale importo può risultare inferiore a lire 100.000; se, in relazione ai redditi propri e di partecipazione, risultino applicabili al medesimo contribuente importi minimi di diverso ammontare, deve essere versato quello di ammontare maggiore.";

     f) nell'art. 44:

     1) al comma 1, dopo le parole: “60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata" sono inserite le parole: “dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio penale" e le parole: “ai sensi dell'art. 54" sono sostituite dalle parole: “ai sensi degli articoli 54 e 55";

     2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     “6. La eventuale eccedenza di imposta già versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potrà essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie già pagate.";

     3) il secondo periodo del comma 7 è soppresso;

     g) nell'art. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     “4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.";

     h) nell'art. 49, comma 7, l'ultimo periodo è soppresso;

     i) nell'art. 53:

     1) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo.";

     2) il comma 10 è sostituito dal seguente:

     “10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora.";

     3) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

     “12-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 12, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ed all'art. 40, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

     “12-ter. I termini per ricorrere avverso gli accertamenti di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 31 marzo 1993.";

     l) nell'art. 55, comma 8, le parole: “30 aprile 1992" sono sostituite dalle parole: 31 marzo 1993";

     m) nell'art. 57:

     1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: “termini di prescrizione e di decadenza riguardanti" sono inserite le parole: l'accertamento e";

     2) al comma 3, le parole: “di cui agli articoli da 44 a 48" sono sostituite dalle parole: “di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48";

     3) al comma 4, le parole: “1° settembre 1991" sono sostituite dalle parole: ” 30 novembre 1991";

     n) nell'art. 59:

     1) al comma 1, le parole: “articoli 34 e 44" sono sostituite dalle parole:” articoli 34, 36 e 44";

     2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     “1-bis. Nel caso di presentazione delle dichiarazioni integrative ai sensi dell'art. 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1 si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati.";

     o) nell'art. 63, comma 9, le parole: “1° settembre 1991" sono sostituite dalle parole: “30 novembre 1991".

     2. All'art. 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.".

     3. L'importo dovuto ai sensi del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ad integrazione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, eccedente l'ammontare eventualmente già accantonato, può essere imputato alle riserve preesistenti. L'ammontare non prelevato dalle riserve può essere imputato nel conto dei profitti e delle perdite, in unica soluzione o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto, a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o da quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in corso a tali date. Le rettifiche contabili di cui all'art. 33, commi 7, 8 e 9, della predetta legge dovranno essere effettuate nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o in quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in quelli in corso a tali date.

     4. L'art. 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di trasformazione di enti pubblici in società per azioni e quelle con esse connesse, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio netto dei predetti soggetti e non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nei rispettivi bilanci, in seguito alle predette operazioni, dalle società derivate dalla trasformazione; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.

     5. Alle operazioni di conferimento di aziende o di rami di esse, di fusione e di scissione effettuate dalle società derivanti dalle trasformazioni, fino a quando sono interamente possedute dallo Stato e comunque non oltre tre anni dalla trasformazione, si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218 e successive modificazioni.

     6. All'art. 16, comma 2, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:, “con esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali.".

     7. A decorrere dal 1° gennaio 1992 la ritenuta di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi, premi ed altri frutti maturati derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 720 miliardi per l'anno 1993 ed in lire 200 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     8. Per l'anno 1993 i sostituti d'imposta hanno facoltà di non svolgere le attività previste dall'art. 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dandone comunicazione ai propri dipendenti entro il 5 dicembre 1992; in tal caso per lo stesso anno sono esonerati dagli obblighi connessi alle predette attività ma resta fermo quello di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta di acconto con le modalità previste dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di assistenza fiscale. Nessun compenso è dovuto ai sostituti d'imposta per tale adempimento.

 

          Art. 5.

     1. Per gli accertamenti diversi da quelli parziali di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, notificati dopo il 30 settembre 1991 e sino al 31 marzo 1993, il contribuente può presentare dichiarazioni integrative ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rispettivamente ai sensi degli articoli 38 e 49 ovvero degli articoli 32 e 50 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificata dal presente decreto; nel caso di dichiarazioni integrative presentate ai sensi dei predetti articoli 32 e 50, l'accertamento opera per la differenza al netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 37, comma 1, e all'art. 50, comma 3, della citata legge n. 413 del 1991. Si applicano le disposizioni degli articoli 34, commi 5, 6 e 7; 36, commi 3 e 4; 48 della medesima legge n. 413 del 1991.

     2. Al fine dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, i contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali si considerano relativi agli imponibili per i quali i soggetti si avvalgono delle disposizioni dei capi I e IV del titolo VI della stessa legge quando nelle dichiarazioni integrative risultano esplicitamente indicati redditi propri o somme erogate a dipendenti assoggettabili ai predetti contributi o premi.

     3. Ai fini dell'art. 55, comma 2, secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991, il pagamento di una somma in misura pari alla metà di quella prevista dalla tabella di cui all'allegato B della predetta legge n. 413 del 1991 definisce i rapporti relativi all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi.

     4. Per il controllo delle dichiarazioni di opzione e dei versamenti dell'imposta sostitutiva previsti dall'art. 58, comma 2, della citata legge n. 413 del 1991, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni; a tal fine gli uffici provvedono alla correzione degli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili stabiliti ai sensi dell'art. 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991, nonchè nella determinazione e nel versamento dell'imposta. Per i beni esclusi dal patrimonio dell'impresa per effetto dell'opzione prevista nel predetto art. 58, comma 2, le tariffe e le rendite catastali determinate dalla Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, si applicano con riferimento alla categoria o alla classe in atto alla data da cui ha effetto l'opzione.

     5. In caso di infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma 4 si applicano in quanto compatibili le sanzioni previste dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

     6. Dopo l'art. 62 della citata legge n. 413 del 1991, è inserito il seguente:

     Art. 62-bis -- 1. Le sanzioni amministrative previste nell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, e nell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 29 aprile 1992 hanno provveduto al pagamento, ovvero vi hanno provveduto successivamente in due rate di uguale importo entro il 30 giugno e nel mese di luglio 1992, ovvero vi provvedono in unica soluzione entro il 31 marzo 1993, delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30 novembre 1991, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a questa data.

     2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla stessa data, all'autorità giudiziaria.

     3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare la relativa dichiarazione integrativa, indicando, nelle annotazioni del modello o in apposito prospetto, le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonchè gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati non sono richiesti quando le imposte e le ritenute sono state versate tardivamente prima del 29 aprile 1992 e alla medesima data non è stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione.

     4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora pagate alla data del 29 aprile 1992, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato anteriormente al 29 aprile 1992 all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento se la dichiarazione è stata presentata entro il 30 giugno 1992 ovvero del 13 per cento se la dichiarazione è presentata successivamente a tale data ed entro il 31 marzo 1993.".

 

          Art. 6.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione nei confronti dei soggetti all'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri della Comunità economica europea o degli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti a registrazione presso tali soggetti. Gli elenchi debbono riferirsi a periodi mensili per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, per cessioni ovvero per acquisti, scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea per un ammontare complessivo superiore a 150 milioni di lire, a periodi trimestrali per gli altri soggetti con ammontare superiore a 50 milioni di lire ed a periodi annuali per i restanti soggetti; gli elenchi stessi debbono contenere i dati anagrafici ed il numero di partita IVA del soggetto obbligato e debbono essere presentati agli uffici doganali entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di riferimento per gli elenchi mensili ed entro il mese solare successivo negli altri casi.

     2. Negli elenchi mensili debbono essere indicati i dati di cui agli articoli 21 e 23, comma 1, del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, nonchè quelli di cui al comma 2 dello stesso art. 23 che saranno indicati con decreto del Ministro delle finanze sulla base delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il numero individuale di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti. Negli elenchi trimestrali e annuali debbono essere indicati il numero di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti.

     3. Gli elenchi debbono essere redatti su stampati conformi ai modelli predisposti d'intesa con l'ISTAT, approvati con decreto del Ministro delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabilite le modalità per la presentazione degli elenchi, anche tramite terzi, nonchè le procedure ed i termini per la trasmissione dei dati all'ISTAT. I contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati, dotati di supporti magnetici, in luogo degli elenchi devono presentare, secondo modalità e termini stabiliti dal predetto decreto, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi.

     4. Nei casi di omessa presentazione, di incompletezza o di inesattezza degli elenchi si applicano le sanzioni, le riduzioni e le esimenti previste dall'art. 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Ai fini dell'accertamento delle violazioni si applicano le disposizioni degli articoli 51, 63 e 64 del citato decreto presidenziale n. 633 del 1972.

 

          Art. 7.

     1. Al fine di consentire la corretta e generalizzata utilizzazione dei meccanismi di determinazione del reddito complessivo o dell'imposta dovuta previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 26 ottobre 1972, n. 633, e dei coefficienti di determinazione dei ricavi previsti dagli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni, nonchè di provvedere a tutte le attività connesse alle esigenze del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria, è autorizzata per l'anno 1992 la spesa complessiva di lire 100 miliardi per:

     a) la definizione delle situazioni e pendenze tributarie;

     b) la predisposizione dell'inventario degli immobili pubblici;

     c) la realizzazione di servizi d'automazione preliminari alla istituzione dei centri di assistenza fiscale;

     d) la semplificazione delle procedure e la connessa tempestiva informazione dei contribuenti; nonchè per provvedere sia alle spese occorrenti per l'invio di inviti, richieste ed avvisi di accertamento ai contribuenti sia alle attività di assistenza in favore degli stessi ed, in particolare, per il calcolo dell'imposta straordinaria sugli immobili di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e il relativo pagamento, nonchè alle attività connesse con il controllo e l'accertamento di tale imposta;

     e) l'informatizzazione degli uffici centrali. L'Amministrazione finanziaria è autorizzata a procedere per l'affidamento di appalti e concessioni per l'acquisizione dei singoli servizi occorrenti alla predisposizione dei sistemi informatici previo esperimento di confronti concorrenziali fra soggetti in possesso dei necessari requisiti per ciascuna categoria di servizio.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 100 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento: “Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati". Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     4. Il Fondo per i progetti finalizzati di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 100,5 miliardi per l'anno 1992; tale fondo dovrà essere prioritariamente destinato ad interventi volti a favorire, attraverso la rete telematica dei comuni, l'interscambio di dati tra le anagrafi comunali della popolazione e gli archivi delle licenze di esercizio commerciale da un lato e gli enti che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale dall'altro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento “Rifinanziamento del fondo per i progetti finalizzati di cui all'art. 26 della legge n. 67 del 1988 (di cui miliardi 50 per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per il "Progetto Milano")".

 

          Art. 8.

     1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della rete distributiva, è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di lire 100 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.

     2. L'ammontare del credito attribuibile per ciascun litro di carburante erogato è stabilito, sulla base del volume di carburante erogato nell'anno precedente, per l'anno 1992, con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, 4 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 22 giugno 1992, e, per l'anno successivo, con analogo decreto da emanare entro il 31 marzo 1993. Il credito di imposta non compete per il volume di carburante erogato superiore a 5 milioni di litri.

     3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito di imposta determinato ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° agosto 1992. Per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonchè per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro, al fine delle conseguenti contabilizzazioni, si applica il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 13 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 1992.

     4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi precedenti, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1992 e a lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento “Interventi per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1994, gli aumenti dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine previsti dall'art. 23, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano alla benzina avente un tenore di benzene non superiore all'1 per cento in volume, nonchè un tenore di idrocarburi aromatici non superiore al 35 per cento in peso, e agli oli da gas per uso combustibile con tenore di zolfo non superiore allo 0,1 per cento espresso in peso, fino all'importo complessivo, rispettivamente, di lire 20 al litro per la benzina e di lire 21 al litro per gli oli da gas, previo accertamento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei relativi costi. La differenza di imposta non dovuta per effetto dell'applicazione della presente disposizione viene rimborsata al soggetto obbligato al pagamento del tributo mediante accredito da utilizzare per l'estrazione di prodotti petroliferi senza pagamento d'imposta per un importo corrispondente alle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso, con l'osservanza delle modalità e condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

     6. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, ai titolari della concessione di coltivazione ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o dei comuni limitrofi, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi sugli utili dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, reinvestiti nelle attività sopra indicate e in attuazione dei predetti piani. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma. In caso di inosservanza delle disposizioni recate dal presente comma e dai decreti ivi previsti, gli utili non reinvestiti concorrono a formare il reddito per il doppio del loro ammontare.

 

          Art. 9.

     1. Il primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'art. 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1° maggio e il 10 giugno di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente".

     2. Il n. 3) del primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     “3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti nell'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6), ed almeno dieci giorni prima del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti dal medesimo art. 3, secondo comma, lettera c);".

     3. Al pagamento delle imposte sui redditi, di quelle sostitutive e di quelle straordinarie, i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in alternativa alla delega ad una azienda di credito nazionale, possono provvedere presso una azienda di credito con sede all'estero disponendo per un bonifico in lire corrispondente all'ammontare delle imposte dovute in favore di una delle aziende di credito nazionali di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

     4. Nel bonifico, da domiciliare presso la sede centrale dell'azienda di credito nazionale, devono essere indicati le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza anagrafica nello Stato estero, il domicilio fiscale in Italia, nonchè la causale del versamento e l'anno di riferimento.

     5. Il bonifico costituisce a tutti gli effetti delega irrevocabile di pagamento; dalla data di ricevimento del bonifico decorre per l'azienda di credito nazionale il termine previsto dall'art. 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per effettuare il versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

     6. Agli effetti della tempestività del versamento da parte dei contribuenti indicati nel comma 3 si ha riguardo alla data del bonifico.

     7. Tra gli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 11 luglio 1986, n. 390, sono compresi gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, l'Istituto nazionale del dramma antico (INDA) e il Club alpino italiano (CAI).

 

          Art. 10.

     1. Le richieste presentate con le modalità indicate nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, per la estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, sono oggetto di controllo da parte degli uffici competenti e quindi di riscontro secondo quanto disposto dal predetto decreto del Ministro delle finanze; le operazioni di riscontro devono essere completate entro il 30 novembre 1992 con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito, computati fino al 31 dicembre 1992 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta.

     2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato aventi libera circolazione con godimento 1° gennaio 1993 ad un tasso di interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta, fino all'importo massimo di lire 4.500 miliardi, le cui caratteristiche sono stabilite dallo stesso Ministro del tesoro con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre 1992, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al presente comma.

     3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 4.500 miliardi per il 1992, in lire 292,5 miliardi per il 1993 ed in annue lire 585 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 4.500 miliardi per il 1992, lire 256 miliardi per il 1993 e lire 512 miliardi per il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando parte dello specifico accantonamento e, quanto a lire 36,5 miliardi per il 1993 e lire 73 miliardi per il 1994, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2. Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 11.

     1. I contribuenti che nell'anno 1992 hanno registrato importazioni da Paesi membri della Comunità economica europea in misura superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli acquisti e importazioni di beni e servizi registrati nel corso dello stesso anno e che nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto evidenziano un credito d'imposta non inferiore a lire 100 milioni, non possono computare tale importo in detrazione negli anni successivi. La disposizione si applica anche alle eccedenze di credito non compensate, determinate in sede di dichiarazione annuale e trasferite dalle singole società controllanti che si sono avvalse per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     2. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 10si applicano alla estinzione dei crediti di cui al comma 1 del presente articolo, nonchè alla estinzione dei decreti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto indicate nel comma 1 del predetto art. 10, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1986. In tale caso la richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo 1993; le operazioni di riscontro devono essere completate entro il 30 giugno 1993; gli interessi, relativi a ciascun credito, devono essere computati al 31 dicembre 1993; il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994; l'importo massimo della emissione dei titoli non può superare lire 7.500 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993; il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre 1993.

     3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.500 miliardi per il 1993 e in annue lire 975 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 7.500 miliardi per il 1993 e lire 855 miliardi per il 1994, mediante parziale utilizzo delle proiezioni dello specifico accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992 e, quanto a lire 120 miliardi annui a decorrere dal 1994, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 12.

     1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo o del contributo non è superiore a lire 600.000, il concessionario della riscossione può procedere, in luogo della notificazione della cartella di pagamento prevista dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo contenente gli elementi indicati nel predetto art. 25; restano ferme le disposizioni concernenti la notificazione dell'avviso di mora quando occorre procedere alla riscossione coattiva.

     2. Nei casi in cui è previsto il pagamento spontaneo di tributi erariali da parte dei contribuenti prima dell'iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento deve indicare, oltre gli elementi indicati nell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche il diritto di notifica, in favore del concessionario del servizio della riscossione dei tributi, in misura pari a quella di cui all'art. 4, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202.

     3. Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio di riscossione in scadenza nei mesi di settembre e novembre 1991, nonchè nei mesi di febbraio, aprile, giugno e settembre 1992, ferma restando la validità degli atti già compiuti, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dal 1° novembre 1992.

     4. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'art. 62, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La dilazione è usufruibile anche sui versamenti diretti se il decreto di concessione della dilazione viene emesso successivamente alla scadenza del termine previsto dall'art. 72 del presente decreto per la rata cui la dilazione si riferisce.";

     b) all'art. 78 le parole: “il concessionario deve dimostrare" sono sostituite dalle seguenti: “il concessionario, anche nei casi in cui si è avvalso della facoltà prevista all'art. 51, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve dimostrare".

     5. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, continuano ad applicarsi al periodo compreso tra il 1° maggio 1990 ed il 31 dicembre 1991, semprechè le relative regolarizzazioni siano state effettuate entro il 15 gennaio 1992. Per il ritardato versamento è dovuto, per i giorni di ritardo, l'interesse del 20 per cento annuo.

 

          Art. 13.

     1. All'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda le necessità operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresì, con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosità e di quello di inesigibilità. La remunerazione è articolata come segue:

     a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;

     b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di importo massimo, tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali somme;

     c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, tenendo conto dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione;

     d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di assicurare la remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del presente comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.";

     b) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Sono a carico dello Stato, inoltre, i compensi di cui al comma 3, lettera d), da erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno 27 dei mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre di ciascun anno mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente intendente di finanza e tratti su ordine di accreditamento, ovvero tramite concessione di una corrispondente dilazione a valere, anche sui versamenti diretti, a decorrere dalla prima scadenza utile dopo le date sopra indicate.";

     c) al comma 8, nel primo periodo, sono soppresse le parole: “e degli interessi"; le parole: “tenuto conto anche delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel biennio precedente" sono sostituite dalle seguenti: “tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato dal Governo per il biennio successivo".

     2. Ai fini della formazione dei ruoli da emettere entro il 31 dicembre 1992, la misura minima del compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è fissata in lire 5.000, valevole per tutte le concessioni.

     3. Per l'anno 1993, la rideterminazione dei compensi deve essere contenuta nei limiti della dotazione del pertinente capitolo 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.

 

          Art. 14.

     1. Per l'anno 1992 non si fa luogo all'applicazione dell'art. 61, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del presente decreto.

     2. Per lo stesso anno 1992 ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed ai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione spetta, a titolo di contributo in conto esercizio e nei limiti delle residue disponibilità di bilancio esistenti al 31 dicembre 1992 sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del presente decreto; tale compenso è da calcolarsi in relazione all'ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti nell'anno 1992, e non può, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese di gestione riferite all'esercizio 1992 e la somma costituita dall'importo delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti nello stesso esercizio.

     3. Ai fini di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 1993, verranno determinati l'importo per abitante spettante a ciascuna concessione, nonchè le modalità ed i termini di presentazione, da parte dei concessionari e dei commissari governativi, della domanda per ottenere il contributo e della relativa documentazione.

     4. Il contributo di cui al comma 3 è attribuito con decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 1993.

     5. Dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 4 e fino alla data di effettiva liquidazione del contributo il Ministero delle finanze concede ai concessionari o ai commissari governativi una dilazione sui versamenti di cui all'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario o il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'art. 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

     6. La regolazione contabile concernente i provvedimenti di dilazione emessi dall'intendente di finanza a favore dei concessionari e dei commissari governativi per i contributi in conto esercizio erogati ai sensi del presente articolo verrà effettuata nell'anno 1993 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'anno 1992 mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione delle entrate.

     7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le concessioni operanti nella Regione Sicilia.

 

          Art. 15.

     1. Al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni in favore dell'ente” Ferrovie dello Stato", disposto dagli articoli 1 e 15 della legge 17 maggio 1985, n. 210, gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonchè gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene e delle relative note di trascrizione compilate e presentate dall'ente “Ferrovie dello Stato". Le schede suddette devono altresì contenere: l'indicazione degli oneri gravanti sui beni a favore delle amministrazioni dello Stato e di terzi o dei relativi limiti; la valutazione dei beni riferita ai valori di mercato corrente al 31 dicembre 1985, fatte salve le successive variazioni per le modifiche nelle destinazioni urbanistiche nella zona, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto; l'attestazione, da parte dei direttori compartimentali dell'ente “Ferrovie dello Stato" territorialmente competenti, che alla data del 31 dicembre 1985 il bene risultava nella disponibilità dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

     2. L'ente “Ferrovie dello Stato" contestualmente alla presentazione delle schede e delle note di trascrizione di cui al comma 1 agli uffici e conservatorie di cui al medesimo comma, trasmette le stesse schede e note di trascrizione al Ministero delle finanze che può sollevare contestazioni a riguardo nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento. La contestazione sospende l'efficacia della trascrizione di cui al comma 1 ed è definita con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti. Nel caso in cui disponga il trasferimento del bene, il decreto costituisce titolo per la trascrizione e voltura.

     3. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui ai commi 1 e 2 i beni e i diritti, non destinati all'esercizio ferroviario che abbiano formato oggetto di atti di disposizione del Ministero delle finanze o dell'ente Ferrovie dello Stato" non ancora perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero delle finanze e l'ente Ferrovie dello Stato" sono tenuti a comunicarsi reciprocamente l'elenco dei beni e diritti di cui al presente comma. Le eventuali controversie sulla spettanza dei suddetti beni e diritti sono risolte con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti.

 

          Art. 16.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 24 marzo 1993, n. 75, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.