§ 45.1.122 – D.L. 29 ottobre 1986, n. 708.
Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:29/10/1986
Numero:708


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Presso le prefetture delle provincie comprendenti i comuni di cui all'art. 1 restano o sono costituite le commissioni di cui all'art. 13, terzo comma, del D.L. 23 [...]
Art. 3.      1. Il prefetto, acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 2, determina i criteri circa l'impiego della forza pubblica nei procedimenti di rilascio di [...]
Art. 4. 
Art. 4 bis. 
Art. 4 ter. 
Art. 5.      1. Per far fronte alla situazione di particolare tensione abitativa che si registra nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, secondo le risultanze del [...]
Art. 5 bis. 
Art. 5 ter. 
Art. 6.      1. Per il pagamento in unica soluzione dei conguagli di cui all'art. 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, nonché di quelli dovuti in applicazione degli [...]
Art. 7.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 45.1.122 – D.L. 29 ottobre 1986, n. 708. [1]

Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative.

(G.U. 29 ottobre 1986, n. 252).

 

     Art. 1. [2]

     1. Fino al 31 marzo 1987 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di proprietà privata e pubblica ad uso abitazione è sospesa nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed in quelli della delibera adottata dal CIPE in data 30 maggio 1985 e pubblicata nella G.U. 19 giugno 1985. Le stesse disposizioni si applicano negli altri comuni capoluogo di provincia.

     2. Ai fini dell'applicazione degli artt. 2, 3 e 4 del presente decreto il CIPE, sentite le regioni, procede entro il 31 marzo 1987 alla integrale revisione della delibera assunta in data 30 maggio 1985 classificando ad alta tensione abitativa solo quei comuni, superiori a 10.000 abitanti secondo le risultanze dell'ultimo censimento, compresi nei mandamenti pretorili nei quali il rapporto tra le richieste di esecuzione relative all'anno 1986 e le famiglie residenti risulti superiore allo stesso rapporto considerato a livello nazionale [3].

 

          Art. 2.

     1. Presso le prefetture delle provincie comprendenti i comuni di cui all'art. 1 restano o sono costituite le commissioni di cui all'art. 13, terzo comma, del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. La loro composizione è integrata da tre rappresentanti delle organizzazioni dei proprietari e da tre rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale [4].

     2. I rappresentanti dei proprietari e degli inquilini sono nominati dal prefetto su designazione delle rispettive organizzazioni provinciali.

     3. Le designazioni di cui al comma 2 debbono pervenire al prefetto entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto e la nomina deve avvenire entro i successivi dieci giorni [5].

     4. In mancanza delle designazioni provvede il prefetto entro i termini suindicati, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica delle categorie.

 

          Art. 3.

     1. Il prefetto, acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 2, determina i criteri circa l'impiego della forza pubblica nei procedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, dando priorità ai casi di morosità sopravvenuta del conduttore, se risultante da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o da altro titolo esecutivo [6].

     2. E’ assicurata inoltre la priorità all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio emessi per finita locazione qualora il locatore, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da allegare al titolo esecutivo, affermi sotto la sua responsabilità di avere urgente necessità di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli [7].

     3. Il locatore che nel termine di novanta giorni dall'avvenuta consegna non abbia adibito, senza giustificato motivo, l'immobile ad abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, è tenuto al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati dal conduttore ovvero al risarcimento del danno in misura non superiore a 48 mensilità del canone determinato ai sensi degli artt. da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

     4. Nella formulazione del parere di cui al comma 1, la Commissione tiene conto delle eventuali conseguenze che i provvedimenti di rilascio da eseguirsi contestualmente possono produrre, in relazione anche alla situazione abitativa dei comuni.

     5. In ogni caso l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio non può essere rinviata oltre i dodici mesi decorrenti rispettivamente dal 31 marzo 1987 ovvero, per i provvedimenti la cui esecutorietà è successiva a tale data, dalla esecutorietà stessa.

     5 bis. Nei confronti dei soggetti titolari di assegnazioni di alloggi, in corso di costruzione o ultimati, di edilizia sovvenzionata ovvero agevolata, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è sospesa fino alla effettiva consegna dell'alloggio e comunque non oltre il 31 dicembre 1987, ferma restando la esclusione per morosità [8].

     5 ter. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonché in quelli di Venezia e Chioggia, il termine del 31 dicembre 1987, di cui al comma 5 bis, è prorogato al 31 dicembre 1988 [9].

     5 quater. Nei suddetti comuni le disposizioni di cui al comma 5 bis si applicano anche nei confronti dei soggetti che si trovino utilmente collocati nelle graduatorie definitive dei bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica ove l'ente promotore del bando certifichi che l'assegnazione provvisoria o definitiva, avverrà o potrà avvenire entro il termine del 31 dicembre 1987 [10].

 

          Art. 4. [11]

     1. Le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 si applicano sino al 31 marzo 1988 ai comuni di cui all'art. 1.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 nonché al precedente art. 1 non si applicano ai provvedimenti di rilascio emessi in una delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, nn. 1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'art. 3, primo comma, nn. 2), 3), 4) e 5) del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, ovvero fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonché per morosità sopravvenuta risultante da decreto ingiuntivo o da altro titolo esecutivo [12].

 

          Art. 4 bis. [13]

     1. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonché in quelli di Venezia e Chioggia, le disposizioni degli artt. 1, 2, 3 e 4 si applicano ai provvedimenti eseguibili ai sensi ed in forza di quanto previsto dall'art. 2, comma 5ter, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, e integrato dall'art. 1quater del D.L. 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472.

     2. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonché in quelli di Venezia e Chioggia, le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 si applicano anche alla esecuzione dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 4, con esclusione dei casi fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonché per morosità sopravvenuta risultante dal decreto ingiuntivo o da altro titolo esecutivo.

 

          Art. 4 ter. [14]

     1. Al comma 5 ter dell'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, come integrato dall'art. 1 quater del D.L. 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: (omissis).

 

          Art. 5.

     1. Per far fronte alla situazione di particolare tensione abitativa che si registra nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, secondo le risultanze del censimento del 25 ottobre 1981, il Comitato esecutivo del Comitato per l'Edilizia Residenziale - CER - ripartisce fra tali comuni la somma di lire 800 miliardi per provvedere:

     a) quanto a lire 600 miliardi, all'acquisto di immobili abitabili alla data dell'acquisto stesso: una quota non superiore al 20 per cento della somma assegnata a ciascun comune può essere utilizzata per il recupero di immobili di loro proprietà destinati ad uso abitativo [15];

     b) quanto a lire 200 miliardi, alla corresponsione, direttamente da parte dei comuni, dei contributi in conto capitale di cui al decimo comma dell'art. 2 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, della legge 25 marzo 1982, n. 94.

     2. I contributi di cui alla lettera b) del comma 1 sono destinati, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 2, a coloro nei cui confronti sia stato eseguito o sia eseguibile un provvedimento di rilascio.

     3. I comuni di cui al comma 1 possono procedere all'acquisto di alloggi nei comuni vicini, anche se non confinanti.

     4. Gli alloggi devono avere le caratteristiche tipologiche di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, salvo eventuali deroghe approvate dal Comitato esecutivo del CER.

     5. I comuni procedono prioritariamente all'acquisto di immobili di edilizia convenzionata ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e della legge 28 gennaio 1977, n. 10, salvo che sussista la possibilità di acquisto di altri immobili a migliori condizioni.

     6. E’ consentito, in relazione alla natura del finanziamento disponibile, anche l'acquisto di immobili di edilizia convenzionata-agevolata, con subentro dell'ente pubblico nell'agevolazione. In tal caso l'onere a carico dell'ente pubblico è ridotto al tasso minimo di cui all'art. 20, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     7. Il prezzo di acquisto degli alloggi di cui ai commi 5 e 6 non può essere superiore a quello in convenzione.

     8. [16].

     9. [17].

     10. Le assegnazioni delle unità immobiliari acquistate sono disposte dal comune, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 2 e tenendo comunque conto della composizione e del reddito complessivo del nucleo familiare del beneficiario [18].

     11. I soggetti assegnatari degli alloggi devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e rientrare nelle fasce di reddito di cui all'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     12. Gli alloggi di cui ai commi 5 e 6 sono assegnati con contratto di locazione alle condizioni previste nella convenzione; quelli di cui al comma 8 sono assegnati con contratto di locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

     13. Il Comitato esecutivo del CER procede alla ripartizione delle somme previste nel comma 1 sulla base del numero degli abitanti residenti al censimento del 25 ottobre 1981, dei provvedimenti di rilascio emessi e delle richieste di esecuzione dei provvedimenti stessi. Per tali adempimenti il Comitato esecutivo è integrato dal rappresentante del Ministero dell'interno in seno al CER [19].

     14. I comuni entro sessanta giorni dalla ripartizione inviano al CER un programma di utilizzazione dei fondi assegnati, secondo le finalità indicate nel comma 1.

     15. La messa a disposizione dei fondi, ripartiti ai sensi del comma 13 per l'acquisto degli immobili di cui alla lettera a) del comma 1, è effettuata quando i comuni abbiano dato completa attuazione al programma di acquisti di cui all'art. 4, comma 9, del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. Il CER accerta la regolare esazione dei canoni di locazione degli immobili acquisiti con il programma di cui al presente decreto, nonché con quello di cui all'art. 4, comma 9, del citato decreto legge.

     15 bis. I fondi di cui al comma 13 non utilizzati da parte dei comuni di cui al comma 1 sono destinati da parte del CER, sulla base di richieste ad esso inoltrate, all'acquisto di alloggi da parte di altri comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti in cui si registrino difficoltà abitative nel mercato dell'affitto [20].

     16. Al finanziamento di lire 600 miliardi di cui alla lettera a) del comma 1 si provvede, quanto a lire 100 miliardi, mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 e, quanto a lire 500 miliardi, con mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al tasso di interesse annuo del 4 per cento, avvalendosi dei fondi dei conti correnti postali di cui al D.L.Lgt. 6 settembre 1917, n. 1451, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473. I mutui sono garantiti dallo Stato.

     17. L'ammortamento dei mutui è disciplinato dalle norme previste dai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 8 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25.

     18. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 300 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando, per lire 250 miliardi, l'accantonamento "Interventi a favore della Regione Calabria" e, per lire 50 miliardi, l'accantonamento "Completamento interventi avviati in attuazione della legge 14 marzo 1977, n. 73".

     19. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5 bis. [21]

     1. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e quelle di cui al comma 9bis dell'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987. L'aliquota del 2 per cento ai fini dell'imposta di registro di cui ai commi 1 e 9bis del predetto articolo è elevata al 4 per cento [22].

     2. Tale beneficio viene esteso ai cittadini italiani emigrati all'estero che acquistino la prima casa sul territorio italiano.

     3. All'onere derivante dalle minori entrate di cui al comma 1, valutato per l'anno 1987 in lire 180 miliardi, si provvede con una corrispondente quota delle maggiori entrate, realizzate successivamente alla presentazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno medesimo, derivanti dai decreti del Presidente della Repubblica adottati ai sensi della legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5 ter. [23]

     1. Il termine di cui all'articolo 17 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è prorogato al 31 dicembre 1987.

 

          Art. 6.

     1. Per il pagamento in unica soluzione dei conguagli di cui all'art. 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, nonché di quelli dovuti in applicazione degli artt. 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, il termine previsto dall'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1989 per i residui di stanziamento provenienti dall'esercizio 1983, esistenti al 31 dicembre 1986, sul capitolo 8249 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

     2. Per le esigenze di cui all'art. 5ter del regio decreto 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, il termine previsto dall'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1989 per i residui di stanziamento provenienti dall'esercizio 1983, esistenti al 31 dicembre 1986, sul capitolo 8272 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 7.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 23 dicembre 1986, n. 899.

[2] Articolo così sostituito dalla L. di conversione L. 23 dicembre 1986, n. 899.

[3] Il termine del 31 marzo 1987 di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1987 dall'art. 13 quinquies del D.L. 26 gennaio 1987, n. 8.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione L. 23 dicembre 1986, n. 899.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione L. 23 dicembre 1986, n. 899.

[6] Comma così modificato dalla L. di conversione L. 23 dicembre 1986, n. 899.

[7] Comma così modificato dalla L. di conversione L. 23 dicembre 1986, n. 899.

[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione L. 23 dicembre 1986, n. 899.

[9] Comma aggiunto dall'art. 13 quater del D.L. 26 gennaio 1987, n. 8.

[10] Comma aggiunto dall'art. 13 quater del D.L. 26 gennaio 1987, n. 8.

[11] Articolo così sostituito dalla L. di conversione L. 23 dicembre 1986, n. 899.

[12] Comma così modificato dall'art. 13 quater del D.L. 26 gennaio 1987, n. 8.

[13] Articolo aggiunto dall'art. 13 quater del D.L. 26 gennaio 1987, n. 8.

[14] Articolo aggiunto dall'art. 13 quater del D.L. 26 gennaio 1987, n. 8.

[15] Lettera così modificata dalla L. di conversione L. 23 dicembre 1986, n. 899.

[16] Comma abrogato dall'art. 13 della L. 30 aprile 1999, n. 136, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

[17] Comma abrogato dall'art. 13 della L. 30 aprile 1999, n. 136, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

[18] Comma così modificato dalla L. di conversione L. 23 dicembre 1986, n. 899.

[19] Comma così modificato dalla L. di conversione L. 23 dicembre 1986, n. 899.

[20] Comma inserito dalla L. di conversione L. 23 dicembre 1986, n. 899.

[21] Articolo inserito dalla L. di conversione L. 23 dicembre 1986, n. 899.

[22] Il termine del 31 dicembre 1987 di cui al presente comma, già prorogato al 31 dicembre 1988 dall'art. 5 della L. 11 marzo 1988, n. 67 è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991 dall'art. 2 della L. 24 dicembre 1988, n. 541.

[23] Articolo inserito dalla L. di conversione L. 23 dicembre 1986, n. 899.