§ 98.1.28163 - D.L. 21 luglio 1990, n. 192 .
Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:21/07/1990
Numero:192


Sommario
Art. 1.      1. I contribuenti, i quali, con riferimento agli anni 1988 e 1989 presentano entro il 20 ottobre 1990 la denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti [...]
Art. 2.      1. Le controversie relative agli atti di accertamento notificati entro il 31 dicembre 1988, instaurate ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica [...]
Art. 3.      1. Nel comma 5 dell'art. 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificato [...]
Art. 4.      1. L'imposta annuale di concessione governativa per l'esclusiva di vendita al dettaglio di tabacchi di cui allalegge 6 giugno 1973, n. 312, limitatamente a quella dovuta [...]
Art. 5.      1. Sulle derivazioni di acqua per usi industriali di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 10 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con [...]
Art. 6.      1. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è aumentata da lire 196 al metro [...]
Art. 7.      1. Sono aumentate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi
Art. 8.      1. Allatabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 9.      1. In aggiunta al limite di spesa previsto dall'art. 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è [...]
Art. 10.      1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) sono aumentate da lire 546.000 a lire 764.400 per ettanidro, alla [...]
Art. 11.      1. E' istituito, per il triennio 1991, 1992 e 1993, un fondo di lire 150 miliardi annui presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per interventi a favore dei [...]
Art. 12.      1. L'ammontare del fondo di cui all'art. 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, è ulteriormente integrato di lire 1.534 miliardi per l'anno 1990 e di lire [...]
Art. 13.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28163 - D.L. 21 luglio 1990, n. 192 [1].

Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato

(G.U. 21 luglio 1990, n. 169)

 

     Art. 1.

     1. I contribuenti, i quali, con riferimento agli anni 1988 e 1989 presentano entro il 20 ottobre 1990 la denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ovvero integrano la denuncia già presentata ai medesimi effetti, non incorrono nelle sanzioni per omessa o infedele denuncia limitatamente alla base imponibile o alla maggiore base imponibile dichiarata, sempre che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato notificato avviso di accertamento. La denuncia può essere anche spedita a mezzo raccomandata postale e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 20 ottobre 1990 è sospesa la notifica degli avvisi di accertamento relativi agli anni 1988 e 1989.

     2. I comuni adottano idonee misure per la diffusione, nell'ambito del proprio territorio, delle disposizioni recate dal comma 1, con particolare riferimento ai termini, alle modalità ed agli effetti ivi previsti, per consentire ai contribuenti di avvalersene agevolmente.

     3. La tassa o la maggiore tassa liquidata per gli anni 1988 e 1989 e per l'anno 1990 sulla base delle denunce presentate ai sensi del comma 1 è riscossa, con apposito ruolo, in quattro rate con scadenza nell'anno 1991. I concessionari della riscossione versano ai comuni l'ammontare delle predette tasse liquidate per gli anni 1988 e 1989 e in apposito capitolo del bilancio dello Stato l'ammontare di quelle liquidate per l'anno 1990.

     4. I soggetti che presentano denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli di cui al comma 1, hanno l'obbligo di indicare il proprio numero di codice fiscale nelle denunce.

     5. Al fine di agevolare l'esercizio dell'azione di accertamento da parte dei comuni, il sistema informativo dell'anagrafe tributaria provvede all'incrocio dei dati, forniti dal Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, relativi ai soggetti iscritti nei ruoli ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con i dati del catasto, degli atti di compravendita e locazione immobiliare, delle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e con ogni altro dato in possesso del sistema informativo stesso, nonchè con i dati forniti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende municipalizzate fornitrici di energia elettrica; il sistema informativo, effettuati gli incroci, invia ai comuni elenchi dei soggetti che risultano non aver provveduto al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

     6. Il Ministero delle finanze, avvalendosi del servizio ispettivo per la finanza locale, effettua presso i comuni verifiche sulla gestione della tassa e sulla utilizzazione dei dati forniti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria ai fini dell'esercizio dell'azione di accertamento.

 

          Art. 2.

     1. Le controversie relative agli atti di accertamento notificati entro il 31 dicembre 1988, instaurate ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, pendenti presso l'intendente di finanza od il Ministro delle finanze alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, a seguito di apposita istanza prodotta dal contribuente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base del 90 per cento del tributo ancora controverso con abbandono delle sanzioni e degli interessi.

     2. L'istanza deve essere presentata o spedita a mezzo raccomandata postale all'autorità presso cui pende il gravame, la quale dichiara estinto il procedimento, dandone comunicazione alle parti interessate.

     3. Per le controversie riguardanti le soppresse imposte di consumo di cui all'art. 90 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, pendenti presso le competenti autorità amministrative alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente deve chiedere la trattazione del proprio ricorso con istanza da presentare o spedire a mezzo raccomandata postale entro centottanta giorni dalla data suddetta all'autorità competente a decidere, indicando la residenza o domicilio. In difetto di tale istanza il ricorso stesso è definito per rinuncia, di cui è data comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto impugnato ed alle parti interessate. Nell'istanza il contribuente può chiedere di avvalersi della disposizione di cui al comma 1.

 

          Art. 3.

     1. Nel comma 5 dell'art. 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificato dall'art. 1, comma 1, lettera 1- bis), del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 giugno 1990, n. 165, le parole “che - direttamente o indirettamente - controllano l'impresa o ne sono controllate" sono sostituite dalle seguenti: “che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.".

     2. Le disposizioni di cui alla lettera a), comma 7, dell'art. 26 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applicano altresì ai beni ammortizzabili acquistati anteriormente al 2 marzo 1989 relativamente alle plusvalenze realizzate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. A decorrere dal 1° gennaio 1990 il secondo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è abrogato.

     4. Gli avvisi di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono essere notificati dall'ufficio delle imposte mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica si dà per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.

     5. La disposizione recata dal comma 4 si applica anche per le notifiche delle richieste di dati e notizie che gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria e i centri informativi inviano in conformità alle singole leggi di imposta.

     6. Gli accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 41-bis del decreto n. 600 del 1973, sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte.

     7. Alla copertura dell'onere recato dalle disposizioni dei commi 4 e 5, stimato in lire 3 miliardi e 500 milioni per l'anno 1990, in lire 13 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 14 miliardi a decorrere dall'anno 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate previste dal presente decreto.

 

          Art. 4.

     1. L'imposta annuale di concessione governativa per l'esclusiva di vendita al dettaglio di tabacchi di cui allalegge 6 giugno 1973, n. 312, limitatamente a quella dovuta per ammontari dell'aggio superiori a lire 8.000.000, è stabilita nella misura di lire 1.000.000 per ammontari compresi tra lire 8.000.001 e lire 20.000.000, di lire 2.000.000 per ammontari compresi tra lire 20.000.001 e lire 100.000.000 e di lire 3.000.000 per ammontari oltre lire 100.000.000.

     2. Se l'ammontare dell'aggio tabacchi è superiore a lire 1.500.000, l'imposta annuale dovuta è ridotta dell'importo necessario ad evitare che l'ammontare residuo dell'aggio risulti inferiore a quello massimo della classe precedente.

     3. Per l'anno 1990, l'imposta annuale è dovuta nella misura risultante dalla somma dei cinque dodicesimi dell'importo di tale imposta vigente alla data del 31 maggio 1990 e dei sette dodicesimi di quelli stabiliti dal presente articolo ed il termine per il pagamento è fissato al 30 settembre 1990. Gli importi dovuti sono arrotondati alle mille lire superiori. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato effettuato il pagamento dell'imposta annuale per l'anno 1990 sulla base di quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, lettera c), e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 1990, in misura superiore a quella stabilita dal presente articolo, l'eccedenza sarà computata ai fini del pagamento dell'imposta annuale dovuta per l'anno 1991; se il pagamento è stato eseguito in misura inferiore, deve esserne effettuata l'integrazione entro il predetto termine del 30 settembre 1990.

 

          Art. 5.

     1. Sulle derivazioni di acqua per usi industriali di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 10 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dallalegge 1° dicembre 1981, n. 692, si applica, oltre quelli vigenti in favore degli enti locali, un sopracanone in favore dello Stato in ragione di lire 20 milioni per ogni modulo. Il sopracanone è ridotto a lire 10 milioni per ogni modulo se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, con le medesime caratteristiche qualitative. Al sopracanone non si applica il disposto dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 giugno 1990, n. 165.

     2. Per le cessioni e le importazioni di acque minerali e di birra l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 19 per cento.

     3. I soggetti che eseguono il condizionamento delle acque minerali da immettere in commercio mediante confezioni in bottiglie o contenitori sono tenuti, entro il secondo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, ad eseguire una specifica annotazione nel registro di carico e scarico previsto dall'art. 8 del decreto del Ministro delle finanze 27 agosto 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1° settembre 1976, dei quantitativi di acqua minerale condizionati dal 23 maggio 1990 al 21 luglio 1990, non ancora immessi in commercio a quest'ultima data.

 

          Art. 6.

     1. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è aumentata da lire 196 al metro cubo. Nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'imposta è dovuta nella misura di lire 102 al metro cubo.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano sui consumi di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (C.I.P.) n. 37 del 26 giugno 1986, nonchè sui consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui.

     3. E' assoggettato all'imposta di consumo nella misura di lire 20 al metro cubo il gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane e agricole e per gli usi industriali, escluso quello utilizzato per la produzione di energia elettrica e quello utilizzato per i consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali, i gas di petrolio e gli altri idrocarburi naturali o artificiali, gassosi o liquefatti, in prodotti chimici di natura diversa.

     4. Le aliquote di imposta stabilite nel presente articolo si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla predetta data, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

 

          Art. 7.

     1. Sono aumentate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:

     a) benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, benzina e petrolio diverso da quello lampante, da lire 87.021 a lire 92.063 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C

     b) “Jet Fuel JP4" destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina, da lire 8.702,10 a lire 9.206,30 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C

     c) acqua ragia minerale, da lire 6.450 a lire 29.500 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C

     d) petrolio lampante, da lire 25.000 a lire 43.200 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C

     e) “cherosene" destinato all'Amministrazione della difesa relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 17.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per il petrolio lampante, da lire 2.500 a lire 4.320 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C

     f) oli da gas, da lire 43.420 a lire 86.840 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C

     g) oli da gas da usare come combustibile di cui alla lettera F), punto 1), dellatabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 e successive modificazioni, da lire 49.924 a lire 54.546 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C

     h) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da lire 52.000 a lire 104.000 per cento kg;

     i) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da lire 52.000 a lire 104.000 per cento kg;

     l) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da lire 52.000 a lire 104.000 per cento kg;

     m) gas di petrolio liquefatti destinati ad uso combustione, da lire 9.000 a lire 24.500 per cento kg, e gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come carburanti per l'autotrazione, da lire 37.590 a lire 58.437 per cento kg.

     2. Gli aumenti stabiliti nel comma 1, alle lettere a), g) ed m), si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta o della sovrimposta di confine nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti in quantità superiore a tremila chilogrammi dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale ed in quantità superiore a 40 ettolitri dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti. Si applicano le disposizioni dell'art. 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213 e del successivo art. 10, sostituito con l'art. 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.

 

          Art. 8.

     1. Allatabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera “B) ” Benzina”, dopo il punto 4) è aggiunto il seguente: “5) destinata a generare direttamente, mediante impianti fissi, energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente i motori delle macchine agricole, costituenti la dotazione tecnica di aziende agricole singole, unite in cooperativa o servite da un unico centro macchine, ed effettivamente funzionanti per lavori agricoli, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria sulla base dei consumi medi accertati, purchè la potenza dei motori non sia superiore a 40 CV e le macchine non siano adibite a lavori per conto di terzi. é fatta eccezione per le mietitrebbie per le quali l'agevolazione è accordata anche nei casi in cui esse abbiano motore di potenza superiore a 40 CV e siano adibite a lavori per conto di terzi: aliquota per ettolitro pari al 30 per cento dell'aliquota normale.";

     b) alla lettera D) Petrolio lampante, dopo il punto 4) è aggiunto il seguente: “5) destinato a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole nonchè al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli: aliquota per ettolitro pari al 30 per cento dell'aliquota normale.";

     c) alla lettera F) Oli da gas, dopo il punto 1) è aggiunto il seguente: “2) destinati a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole nonchè al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli: aliquota per ettolitro pari al 30 per cento dell'aliquota prevista per gli oli da gas per uso combustione.";

     2. Sono soppresse la lettera B), punto 3, la lettera C), punto 1, e la lettera E), punto 4, della tabella A, allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350 e successive modificazioni.

     3. All'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, nel primo comma, è aggiunto, dopo il numero 10), il seguente: “11) Bitume di petrolio: aliquota per cento kg lire 6.000.".

     4. I titolari dei depositi di bitumi per uso commerciale sono assoggettati alle disposizioni del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, per quanto concerne l'obbligo della denuncia del deposito ed il rilascio della licenza fiscale di esercizio e sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico previsto dall'art. 4 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

     5. Le lettere G), H) e M) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

 

"G) Oli da gas e oli combustibili speciali:

 

1)

impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale

 

 

aliquota per cento Kg

9.000 (1)

2)

impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

 

 

aliquota per cento Kg

9.000 (1)

3)

impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

 

 

aliquota per cento Kg

2.840 (2) (3)

4)

da usare direttamente come combustibile nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700 °C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa:

 

 

aliquota per cento Kg

9.000 (1)

 

 

 

 

H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:

 

1)

da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

 

 

aliquote per cento Kg:

 

 

a) densi

9.000

 

b) semifluidi

23.081

 

c) fluidi

25.898

 

d) fluidissimi

62.509

 

e) densi con tenore di zolfo inferiore all'uno per cento

4.500

2)

impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

 

 

aliquota per cento Kg

9.000

3)

impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

 

 

aliquota per cento Kg

9.000

4)

impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

 

 

aliquota per cento Kg

2.840 (4)

5)

impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:

 

 

aliquota per cento Kg

9.000

6)

destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi:

 

 

aliquota per cento Kg

9.000

7)

destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria:

 

 

aliquota per cento Kg

9.000

8)

destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi:

 

 

aliquota per cento Kg

100

9)

le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.

 

 

 

 

 

M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:

 

1)

impiegati nella preparazione di "fanghi'' per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi:

 

 

aliquota per cento Kg

9.000 (1)

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 7.560 per ettolitro.

(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 2.386 per ettolitro.

(3) Per gli oli da gas e per gli oli combustibili speciali impiegati per l'autoproduzione di energia elettrica l'aliquota è, rispettivamente, di lire 84 per ettolitro e di lire 100 per cento kg.

(4) Per gli oli combustibili diversi da quelli speciali impiegati per l'autoproduzione di energia elettrica l'aliquota è di lire 100 per cento kg.

     6. Le aliquote ridotte previste dalla lettera B), punto 2), per la benzina consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, punto 3), per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze e punto 4), per la benzina impiegata per generare forza motrice nei lavori di perforazione per le ricerche di idrocarburi, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono stabilite in misura pari al 30 per cento dell'aliquota normale.

     7. Alla tabella C) allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n.989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n.1350, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera D), punto III, lettera a), le parole” 53 centistokes (7 gradi Engler)" sono sostituite dalle seguenti: “91 centistokes (12 gradi Engler)";

     b) alla lettera D), punto III, lettera b), le parole “53 centistokes (7 gradi Engler)" sono sostituite dalle seguenti “91 centistokes (12 gradi Engler)".

     8. Il secondo comma dell'art. 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è sostituito dal seguente: “Sui prodotti ottenuti è dovuta l'imposta di fabbricazione ragguagliata al 50 per cento dell'aliquota fissata per ciascuna specie dei prodotti stessi.".

 

          Art. 9.

     1. In aggiunta al limite di spesa previsto dall'art. 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è prevista la spesa di lire 122 miliardi per l'anno 1990, di lire 275 miliardi per l'anno 1991 e di lire 275 miliardi per l'anno 1992.

     2. Per l'anno 1990 il decreto indicato nell'art. 13, comma 2, del decreto-legge di cui al comma 1 è integrato con successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Alla copertura dell'onere recato dal presente articolo, pari a lire 122 miliardi per l'anno 1990, a lire 275 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 275 miliardi per l'anno 1992, si provvede con quotaparte delle maggiori entrate previste dal presente decreto.

 

          Art. 10.

     1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) sono aumentate da lire 546.000 a lire 764.400 per ettanidro, alla temperatura di 20 °C.

     2. L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista fino al 31 dicembre 1992 dall'art. 8, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è aumentata, fino alla predetta data, da lire 442.000 a lire 618.800 per ettanidro, alla temperatura di 20 °C.

     3. Gli aumenti di imposta stabiliti dai commi 1 e 2 si applicano agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora assolto l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine, nonchè alle acquaviti in invecchiamento ad imposta ridotta.

     4. Agli alcoli nazionali o d'importazione, tal quali o contenuti nei seguenti prodotti finiti o semilavorati: a) liquori, b) acquaviti, c) estratti alcolici, d) profumerie alcoliche, e) vermouth, marsala, vini aromatizzati e vini liquorosi, che abbiano già assolto il tributo nella precedente misura, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti, si applica l'aumento nella misura di lire 176.800 ad ettanidro. Sono esclusi dall'aumento gli alcoli detenuti negli esercizi di minuta vendita in quantità complessiva non superiore a 3.000 litri anidri. Per i vermouth, marsala, vini aromatizzati e vini liquorosi, l'aumento d'imposta si applica sull'alcole aggiunto, determinato nella misura forfettaria di litri anidri sei per ettolitro di prodotto finito.

     5. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 4, valgono le norme dell'art. 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213 e del successivo art. 10, sostituito dall'art. 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777, ad eccezione del termine di effettuazione del versamento della differenza di imposta sulle giacenze dichiarate che viene fissato nel quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     6. La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati è effettuata nelle misure di lire 618.800 ad ettanidro fino al 31 dicembre 1992 e di lire 764.400 ad ettanidro dal 1° gennaio 1993.

     7. Le agevolazioni fiscali previste dall'art. 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388 e successive modificazioni, ed estese ai vini liquorosi ed ai vini aromatizzati con l'art. 4-bis del decreto-legge 15 maggio 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408, sono ridotte al 35 per cento.

 

          Art. 11.

     1. E' istituito, per il triennio 1991, 1992 e 1993, un fondo di lire 150 miliardi annui presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per interventi a favore dei produttori agricoli operanti nel comparto dell'orticoltura, della florovivaistica e delle colture protette, al fine di accrescere la competitività di tali settori.

     2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio provvedimento e sulla base degli appositi piani di settore approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), fissa i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo.

     3. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

 

          Art. 12.

     1. L'ammontare del fondo di cui all'art. 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, è ulteriormente integrato di lire 1.534 miliardi per l'anno 1990 e di lire 4.017 miliardi per l'anno 1991. Detto ammontare è comprensivo delle disponibilità necessarie per l'adeguamento dei trattamenti, di attività e di quiescenza, delle categorie di personale cui si applica l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, in conseguenza degli incrementi retributivi riconosciuti al personale soggetto alla contrattazione prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

     2. Alla copertura del relativo onere si provvede, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, con quota parte delle maggiori entrate previste dal presente decreto.

 

          Art. 13.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 12 novembre 1990, n. 331, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.