§ 98.1.27188 - Legge 13 luglio 1999, n. 226.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile


Settore:Normativa nazionale
Data:13/07/1999
Numero:226


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato [...]


§ 98.1.27188 - Legge 13 luglio 1999, n. 226. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile

(G.U. 14 luglio 1999, n. 163)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132

     All'articolo 1:

     al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

     “In dette ordinanze sono, altresì, adottate le disposizioni e fissati i termini per il completamento degli accertamenti tecnici, ai fini della definitiva delimitazione dei territori interessati dal sisma";

     al comma 2, al primo periodo, le parole da: “dalla data di entrata in vigore" fino a: “il programma finanziario" sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal termine fissato per il completamento degli accertamenti tecnici ai sensi del medesimo comma 1, con deliberazione delle rispettive Giunte, i rispettivi programmi finanziari"; al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”, ivi compresi gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili oggetto di sgombero per inagibilità conseguente a dissesti idrogeologici verificatisi anteriormente al sisma del 9 settembre 1998 nei territori individuati dalle ordinanze di cui al comma 1, e per i quali non sono stati concessi altri contributi;” al terzo periodo, dopo la parola: “Basilicata" sono inserite le seguenti: “, sulla base degli accertamenti tecnici e dei criteri di intervento di cui al comma 1," e le parole: “sulla base delle disponibilità di cui all'articolo" sono sostituite dalle seguenti: “utilizzando fino ad un importo di lire 5 miliardi annui dei contributi ad essa assegnati ai sensi dell'articolo".

     All'articolo 2:

     al comma 1, dopo le parole: “30 marzo 1998, n. 61," sono inserite le seguenti: “e successive modificazioni,";

     al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole: “delle disponibilità" sono inserite le seguenti: “derivanti dai mutui";

     al comma 4, dopo le parole: “30 marzo 1998, n. 61," sono inserite le seguenti: “e successive modificazioni,"; le parole: “in funzione alle esigenze" sono sostituite dalle seguenti: “in funzione delle esigenze" e le parole: “citato decreto-legge n. 6 del 1998" sono sostituite dalle seguenti: “decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni".

     Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

     “Art. 2-bis. (Disposizioni sul servizio di leva e sul servizio civile sostitutivo). - 1. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998 e 1999 e residenti alla data del 9 settembre 1998 nei comuni delle regioni Basilicata, Calabria e Campania interessati dal sisma di cui all'articolo 1, comma 1, sono utilizzati a domanda, anche se già incorporati o in servizio, come coadiutori del personale dello Stato, delle regioni o degli enti locali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare le conseguenze del sisma.

     2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile è tenuta ad attivare, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte dei comuni di cui al comma 1 e da parte delle organizzazioni di volontariato che operino nei territori interessati dal sisma, che abbiano già presentato o presentino domanda, nonché ad effettuare le relative assegnazioni.

     3. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale, sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, collocati in congedo anticipato".

     All'articolo 3:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     “1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 28 settembre 1998, n. 499, adottato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 12 ed i cui termini sono aggiornati con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, si applicano fino al 31 dicembre 2000, nei limiti delle relative disponibilità finanziarie, che sono mantenute in bilancio fino alla stessa data. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della citata legge n. 449 del 1997 si applicano, fino al 31 dicembre 2000 e nei limiti delle relative disponibilità finanziarie, anche per i territori di cui all'articolo 1";

     dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

     “2-bis. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, dopo le parole: “servizi di agriturismo" sono aggiunte le seguenti: “, e comprende, per queste ultime, anche l'adeguamento igienico-sanitario".

     2-ter. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è sostituito dal seguente:

     “4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15, solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli edifici alla data in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario, dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato".

     2-quater. Al comma 5 e al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, le parole: “del 26 settembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: “in cui si è verificato il danno, per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997".

     2-quinquies. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è inserito il seguente:

     “5-bis. Nei casi disciplinati dall'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1999, il contributo spettante può essere utilizzato anche per l'acquisto di alloggi nel territorio dello stesso comune. L'area di sedime dell'edificio demolito o da demolire viene acquisita al patrimonio indisponibile del comune e i diritti dei terzi sull'immobile originario si trasferiscono sull'immobile acquistato"";

     al comma 3, dopo le parole: “n. 6 del 1998," sono inserite le seguenti: “convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998,";

     dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

     “3-bis. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono aggiunti i seguenti:

     “6-ter. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale e a quelli di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni delle regioni Umbria e Marche e che devono essere lasciati temporaneamente liberi per ragioni connesse all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di cui fanno parte, conseguenti ai danni provocati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dell'edificio, salvo disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione può essere rivalutato ad un tasso non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.

     6-quater. Allo scopo di favorire il trasferimento delle attività commerciali, artigianali, turistiche e dei servizi aventi sede operativa nei comuni delle regioni Umbria e Marche, che devono essere temporaneamente delocalizzate per permettere l'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio in cui le medesime attività si svolgono, conseguenti ai danni provocati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, possono essere stipulati, in deroga a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione di durata inferiore a sei anni. Tali contratti si rinnovano per un periodo massimo di due anni su richiesta del conduttore e ad essi non si applica l'indennità per la perdita dell'avviamento prevista dall'articolo 34 della citata legge n. 392 del 1978, e successive modificazioni".

     3-ter. Il comma 7 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è sostituito dal seguente:

     “7. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a potenziare il personale delle soprintendenze e dell'Ufficio del commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997; a tale fine è autorizzata, nel limite massimo del 3 per cento degli stanziamenti di cui al comma 4, e comunque nel limite delle complessive disponibilità di cui al medesimo comma 4, l'applicazione delle misure di potenziamento previste dall'articolo 14, comma 14, nonché di altre misure necessarie al pieno funzionamento degli uffici con riferimento alle attività connesse alla ricostruzione, ivi compresi distacchi temporanei da altre soprintendenze".

     3-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è inserito il seguente:

     “1-bis. I periodi di percezione dell'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale concessa ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997, ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci delle cooperative di lavoro operanti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della medesima ordinanza, sono coperti da contribuzione figurativa utile a tutti gli effetti ai fini pensionistici. All'onere, pari a lire 8 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Le regioni provvedono a versare direttamente all'INPS le relative spettanze, sulla base di specifica richiesta da parte dello stesso Istituto".

     3-quinquies. Dopo il comma 6-novies dell'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono aggiunti i seguenti:

     “6-decies. In favore del consorzio della bonificazione umbra di Spoleto, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, è erogato un contributo di lire 516 milioni per l'anno 1999 per l'ulteriore perdita di gettito contributivo conseguente alla sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 1-bis.

     6-undecies. Gli edifici ubicati nelle regioni Umbria e Marche, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono esonerati, fino al 31 dicembre 2000, dal pagamento dei contributi di bonifica fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità degli edifici stessi; alla richiesta di esonero da parte dei contribuenti deve essere allegata copia dell'ordinanza sindacale di sgombero dell'edificio.

     6-duodecies. In favore del consorzio della bonificazione umbra di Spoleto e del consorzio di bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, per le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-undecies, è disposta l'erogazione da parte delle regioni Umbria e Marche di un contributo rispettivamente di lire 240 milioni e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000. L'erogazione a favore dei consorzi di bonifica è disposta non oltre il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni".

     3-sexies. I contributi di cui al comma 3-quinquies sono erogati dalle regioni Umbria e Marche in favore dei consorzi di bonifica. Al relativo onere, pari a lire 856 milioni per l'anno 1999 e a lire 340 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

     3-septies. Il primo periodo del comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è sostituito dal seguente:

     “Per le attività previste dal presente decreto le regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni e in deroga alle vigenti disposizioni di legge, al potenziamento dei propri uffici attraverso la dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite di cinquanta ore pro-capite mensili, nonché ad avvalersi di liberi professionisti o dei soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, o di università e di enti pubblici di ricerca, di società e di cooperative di produzione e lavoro".

     3-octies. Per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa fino ad un massimo del 4 per cento delle disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, intendendosi corrispondentemente ridotte le medesime disponibilità. Le regioni provvedono a ripartire le risorse secondo un piano allo scopo predisposto sulla base dei relativi fabbisogni, che tiene conto anche delle esigenze finanziarie connesse alle verifiche di cui al comma 13 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e delle esigenze finanziarie per contribuire alle spese di deposito dei beni mobili sgomberati per dare corso ai lavori di ricostruzione e riparazione degli edifici danneggiati.

     3-novies. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, dopo la parola: “Parma," è inserita la seguente: “Piacenza,".

     3-decies. Al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come modificato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, le parole: “1998 e 1999" e le parole:”fino al 31 dicembre 1999" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “1998, 1999 e 2000" e: “31 dicembre 2000".

     3-undecies. Ai fini della concessione delle provvidenze di cui al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, non costituiscono cause di decadenza l'alienazione dell'azienda o di un suo ramo, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, e l'alienazione di immobili adibiti ad attività produttive, conseguente a procedure concorsuali o ad esecuzioni forzate. Tale disposizione si applica anche nel caso di alienazioni perfezionate dopo il 30 marzo 1998.

     3-duodecies. Per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e di recupero conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, i comuni interessati possono, garantendo in ogni caso l'equilibrio dei rispettivi bilanci, deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche";

     al comma 5, le parole: “30 gennaio 1998, n. 6, è prorogato al 20 luglio 2000" sono sostituite dalle seguenti: “n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è prorogato al 31 dicembre 2000";

     dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

     “5-bis. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, già prorogato al 31 dicembre 1998 dall'articolo 23, comma 6-quater, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è differito al 30 giugno 2000. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al decreto del Ministro delle finanze del 15 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 1998".

     Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

     “Art. 3-bis. (Agevolazioni fiscali). 1. Le domande di contributo per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici e idrogeologici di cui al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, sono esenti dall'imposta di bollo a decorrere dalla data dei relativi eventi calamitosi. All'onere complessivo, stimato per l'anno 1999 in lire 1,6 miliardi per le regioni Umbria e Marche, in lire 290 milioni per la regione Basilicata, in lire 45 milioni per la regione Calabria, in lire 38 milioni per la regione Campania, si provvede mediante corrispondente utilizzo e riduzione delle disponibilità complessive derivanti dai mutui contratti dalle regioni Umbria e Marche ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dalle regioni Basilicata, Calabria e Campania, ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto. Le regioni provvedono a versare i relativi importi all'entrata del bilancio dello Stato.

     Art. 3-ter. (Interventi a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1984 in Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania). 1. I contributi concessi a favore dei soggetti privati a seguito degli eventi sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania possono essere utilizzati anche per gli interventi di ricostruzione o di recupero di immobili, anche se già adibiti a civile abitazione, acquistati dagli enti locali successivamente agli eventi calamitosi o dagli stessi utilizzati per fini istituzionali.

     Art. 3-quater. (Deroghe a norme tecniche per costruzioni in zone sismiche). 1. Al fine di garantire il recupero delle caratteristiche urbanistiche ed ambientali dei comparti urbani interessati, per gli interventi di ricostruzione in sito, da realizzare ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, le regioni interessate possono, acquisito il parere obbligatorio del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 21 settembre 1998, disporre deroghe alle limitazioni di cui ai punti C2 e C3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 16 gennaio 1996, recante norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1996.

     2. Per gli interventi di ricostruzione, riparazione e consolidamento con miglioramento sismico degli edifici ricadenti nei territori della regione siciliana, distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici del giugno 1981, di cui al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e del dicembre 1990, di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, nonché per gli interventi di recupero e consolidamento con miglioramento sismico degli edifici ricadenti nei centri storici della stessa regione finalizzati all'attuazione di piani particolareggiati di recupero ed alla riduzione del rischio sismico, gli uffici del Genio civile della regione siciliana possono disporre deroghe alle limitazioni di cui ai punti C2 e C3 del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici del 16 gennaio 1996, previa acquisizione del parere espresso dalla conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, da convocare a cura degli stessi uffici, alla quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali interessati.

     Art. 3-quinquies. (Misure a favore delle attività produttive danneggiate da eventi calamitosi). 1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, ivi compresi i soggetti mutuatari di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, possono chiedere all'istituto mutuante di rinegoziare, nei limiti delle disponibilità dei fondi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, gestiti dal Mediocredito Centrale e dall'Artigiancassa, le operazioni finanziarie già stipulate ai vigenti tassi d'interesse e nell'ulteriore termine di dieci anni, di cui tre di preammortamento, ai sensi dei citati articoli 2 e 3. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui ai predetti articoli 2 e 3 è ridotto all'1,5 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento, con oneri a carico delle predette disponibilità finanziarie. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, si provvede a disciplinare le condizioni e le modalità attuative della presente disposizione, stabilendo anche che la rinegoziazione non costituisce una nuova operazione finanziaria e che il periodo di preammortamento può essere utilizzato anche ai fini del differimento del pagamento delle rate non pagate, tenendo conto degli oneri amministrativi e finanziari sostenuti dalle banche. Alle operazioni finanziarie rinegoziate non possono essere estesi i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni.

     2. Nei limiti delle risorse residue autorizzate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, e dell'articolo 15 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti previsti dal predetto articolo 5, comma 3, è ridotto all'1,5 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento.

     3. Per la concessione dei contributi in conto interessi per la ripresa delle attività produttive di cui al presente decreto, il tasso d'interesse a carico dei soggetti beneficiari è fissato nella misura dell'1,5 per cento nominale annuo nei limiti, comunque, della autorizzazione di spesa prevista dal presente decreto".

     All'articolo 4:

     al comma 2, le parole: “per i medesimi anni" sono sostituite dalle seguenti: “per il medesimo anno".

     All'articolo 5:

     nella rubrica le parole: “e Toscana" sono sostituite dalle seguenti: “, Toscana e Piemonte";

     al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

     “Esse sono, altresì, volte alla realizzazione ed al completamento degli interventi strutturali di emergenza già avviati nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana, in attuazione, rispettivamente, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, e del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, nonché nei territori delle province di Cuneo e Torino, colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 1999, e a completare il programma di interventi sugli edifici pubblici e di culto, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e quello per i dissesti idrogeologici di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2782 del 9 aprile 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 1998";

     al comma 3, le parole: “e Toscana attuano," sono sostituite dalle seguenti: “, Toscana e Piemonte attuano, anche attraverso gli enti locali interessati," e dopo le parole: “4 febbraio 1992, n. 225" sono inserite le seguenti: “, e nell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni";

     al comma 4, le parole: “citato decreto-legge n. 6 del 1998" sono sostituite dalle seguenti: “decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni";

     dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     “4-bis. Nei territori di cui al comma 1, gli interventi di ricostruzione e recupero degli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali distrutti o gravemente danneggiati comprendono anche le opere strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e per l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7".

     Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

     “Art. 5-bis. (Proroga di termine). 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 23, comma 6-ter, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002".

     All'articolo 6:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     “1. A favore dei soggetti privati e delle attività produttive danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 5, comma 1, si applicano i benefici e le modalità di cui agli articoli 4, comma 6, 5, comma 4, e 18, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, fatte salve le misure già stabilite nelle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile. Per i territori di cui agli articoli 1 e 5, comma 1, i benefici di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti delle risorse di cui agli articoli 4 e 7 del presente decreto, anche a favore del personale militare avente sede operativa nei comuni danneggiati. Per la ricostruzione degli immobili privati distrutti o da demolire nei territori dei comuni della regione Campania danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, classificati ad elevato rischio sismico ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2788 del 12 giugno 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 112 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 25 giugno 1998, si applicano, in luogo dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, quelli di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2-bis dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 6 del 1998";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     “2. Nelle aree direttamente investite dalle calamità idrogeologiche del 1998 e dei primi mesi del 1999 nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Piemonte è vietato procedere alla ricostruzione di manufatti ed immobili distrutti e alla riparazione di quelli gravemente danneggiati oggetto di ordinanze di sgombero per inagibilità totale, nonché realizzare nuovi insediamenti anche produttivi. Le regioni territorialmente competenti, entro il termine del 30 settembre 1999, provvedono alla individuazione e perimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico interessate dalle predette calamità. Se le regioni non provvedono entro tale termine, l'individuazione e la perimetrazione sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'ambiente, previa diffida e decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione della diffida medesima alla competente regione. In tali aree ad elevato rischio idrogeologico sono dettate misure di salvaguardia fino alla realizzazione degli interventi strutturali di emergenza e di messa in sicurezza di cui all'articolo 5 e conseguente riperimetrazione delle aree a rischio. Per i territori della regione Campania colpiti dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 per i quali è stata già effettuata la perimetrazione delle aree a rischio e sono state fissate le conseguenti misure di salvaguardia, la prima riperimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico è effettuata sempre entro il 30 settembre 1999 ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999. Le successive riperimetrazioni saranno stabilite, di volta in volta, con le stesse procedure ed in relazione agli interventi di salvaguardia realizzati e programmati, previa verifica delle condizioni di sicurezza";

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     “3. Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle aree a rischio di cui al comma 2 i comuni interessati provvedono ad individuare, d'intesa con la regione o con la provincia, ove delegata, le aree per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle unità immobiliari totalmente distrutti o da demolire come previsto dal comma 4. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale o con l'amministrazione provinciale, ove, delegata, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ed altresì dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere previste. La superficie delle aree per la ricostruzione, nonché i parametri e gli indici edificatori per esse stabiliti, devono essere strettamente commisurati all'entità delle unità immobiliari totalmente distrutte o da demolire come previsto dal comma 4; possono essere ammessi per le predette unità immobiliari limitati incrementi delle superfici edilizie correlati esclusivamente a comprovabili necessità di adeguamenti funzionali e igienico-sanitari, previsti dalle norme tecniche. Le predette aree sono acquisite, tramite espropriazione, al patrimonio del comune e conseguentemente cedute ai soggetti proprietari delle unità immobiliari da ricostruire ad un prezzo pari al costo di acquisizione, maggiorato di quello delle opere di urbanizzazione realizzate. Ove gli immobili non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i relitti dei medesimi sono demoliti e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune";

     al comma 5, al primo periodo, dopo la parola: “edilizie," sono inserite le seguenti: “o di tutela paesistico-ambientale,"; dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

     “Nel caso sia stata presentata richiesta di sanatoria e l'istruttoria non sia conclusa, la corresponsione dell'indennizzo è sospesa fino all'adozione dell'eventuale provvedimento di sanatoria";

     al comma 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

     “Per l'erogazione dei contributi le regioni possono avvalersi dei sindaci dei comuni territorialmente competenti".

     Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

     “Art. 6-bis. - (Modifica all'articolo 8 del decreto-legge n. 328 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 471 del 1994). 1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, dopo le parole: “ordini di accreditamento" sono inserite le seguenti: “da emettere anche in deroga ai limiti di somma previsti dalla normativa vigente"".

     All'articolo 7:

     al comma 2, dopo le parole: “lire 304 miliardi" sono inserite le seguenti: “per l'anno 1999";

     dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     “3-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2000 e lire 45 miliardi per l'anno 2001 in favore della regione Emilia-Romagna e di lire 15 miliardi per l'anno 2000 e lire 10 miliardi per l'anno 2001 in favore della regione Piemonte. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".

     All'articolo 8:

     al comma 1, al primo periodo, le parole: “Per esigenze straordinarie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse alle campagne antincendio boschivi" sono sostituite dalle seguenti: “Per interventi straordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi all'attività antincendi boschivi"; all'ultimo periodo sono soppresse le parole: “e successivi";

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     “1-bis. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendi boschivi è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole";

     al comma 3, dopo le parole: “sono reperite" sono inserite le seguenti: “direttamente o anche" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il Centro polifunzionale di protezione civile può essere utilizzato per l'espletamento di servizi a favore di terzi ed i relativi proventi affluiscono in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per la protezione civile";

     al comma 7, le parole: “nonché quelli" sono sostituite dalle seguenti: “nonché a quelli" e dopo le parole:”legge 8 agosto 1985, n. 424," sono inserite le seguenti: “il cui ammortamento risulta scaduto";

     al comma 8, dopo le parole: “per l'anno finanziario 1999” è soppressa la parola: “e" e dopo le parole: “all'unità previsionale di base 6.2.1.2" sono inserite le seguenti: “- fondo per la protezione civile,";

     dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

     “8-bis. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è sostituito dal seguente:

     “4. I versamenti di fondi effettuati a qualsiasi titolo da parte di enti, privati e amministrazioni pubbliche a favore del Dipartimento della protezione civile confluiscono all'unità previsionale di base 31.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'unità previsionale di base 6.2.1.2 “Fondo per la protezione civile" (Cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica"".

     Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

     “Art. 8-bis. - (Misure di sicurezza per le gallerie stradali ed autostradali). 1. Allo scopo di assicurare la prevenzione di gravi calamità sono attuate misure di protezione e di miglioramento delle condizioni di sicurezza di tunnel e gallerie stradali ed autostradali.

     2. Nell'ambito del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è individuato un sistema di indirizzi e strumenti idonei a perseguire gli obiettivi di cui al comma 1.

     3. In sede di prima applicazione del presente articolo, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, individua i siti potenzialmente a rischio e provvede ad avviare gli interventi di sicurezza prioritari nella rete autostradale; nell'ambito di tali interventi è in particolare ricompresa la dotazione di presidi territoriali di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o degli equivalenti Corpi regionali o provinciali in prossimità delle strutture che presentano le maggiori condizioni di rischio per la pubblica incolumità.

     4. Il finanziamento delle attività e degli interventi relativi alla rete autostradale è assicurato dalle rispettive società concessionarie previ appositi accantonamenti, individuati nei rispettivi piani finanziari. I piani finanziari delle società concessionarie autostradali, predisposti ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e della deliberazione del CIPE del 21 settembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 6 ottobre 1993, e successive modificazioni, sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

     All'articolo 9:

     la rubrica è sostituita dalla seguente: ”Modifiche al decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998, in materia di rischio idrogeologico";

     al comma 1, capoverso 1, le parole da: “e la perimetrazione" fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: “delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime";

     al comma 2, capoverso 1-bis, al primo periodo, le parole: “30 settembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 1999"; le parole: “, ove non si sia già proceduto," sono soppresse; le parole: “piani stralcio di bacino" sono sostituite dalle seguenti: “piani straordinari" e le parole: “più elevato" sono sostituite dalle seguenti: “più alto"; al secondo periodo, le parole: “piani stralcio" sono sostituite dalle seguenti: “piani straordinari"; il terzo periodo è sostituito dal seguente: ”I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale"; al quinto periodo, le parole: “30 settembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 1999"; al sesto periodo, le parole: “dei piani di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: “di detti piani"; al settimo periodo, la parola: “Ministero" è sostituita dalla seguente: “Ministro"; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I piani straordinari approvati possono essere integrati e modificati con le stesse modalità di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate";

     dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     “2-bis. I piani straordinari di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 introdotto dal comma 2 del presente articolo, sono predisposti tenendo conto, per i territori interessati, delle perimetrazioni effettuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del presente decreto";

     al comma 3, le parole: “piani stralcio" sono sostituite dalle seguenti: “piani straordinari";

     dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     “3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

     “2-ter. Per la realizzazione degli interventi previsti dai piani straordinari di cui al comma 1-bis il Ministero dell'ambiente può assumere impegni pluriennali di spesa per gli esercizi 1999 e 2000, nei limiti di spesa di cui all'articolo 8, comma 2";

     il comma 4 è soppresso;

     al comma 5, dopo le parole: “Il secondo" sono inserite le seguenti: “ed il terzo" e le parole: “è sostituito" sono sostituite dalle seguenti: “sono sostituiti";

     dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

     “6-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito dal seguente:

     “4-bis. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di dirigente tecnico nei ruoli del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, già espletati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è considerata utile l'anzianità di servizio prestato nella carriera direttiva, ricongiunto ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104"".

     Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente: - “Art. 9-bis. (Atto di indirizzo e coordinamento). 1. Su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere integrato o modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1999, recante l'atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180".


[1] L'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha abrogato l'art. 2 bis.