§ 17.3.133 - Legge 8 agosto 1985, n. 424.
Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni causati nel settore delle opere pubbliche dalle eccezionali avversità atmosferiche di gennaio e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:08/08/1985
Numero:424


Sommario
Art. 1.      1. Per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dalle eccezionali condizioni atmosferiche di gennaio e febbraio 1985 nel settore delle opere pubbliche, la [...]
Art. 2.      1. I mutui sono concessi esclusivamente per la riparazione dei danni prodotti dalla neve, dal gelo, da alluvioni o mareggiate alle opere di viabilità comunale o [...]
Art. 3.      1. La corrispondenza del finanziamento richiesto ai soli lavori connessi direttamente ai danni di cui al precedente art. 2 deve essere asseverata
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 17.3.133 - Legge 8 agosto 1985, n. 424. [1]

Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni causati nel settore delle opere pubbliche dalle eccezionali avversità atmosferiche di gennaio e febbraio 1985.

(G.U. 21 agosto 1985, n. 196)

 

 

     Art. 1.

     1. Per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dalle eccezionali condizioni atmosferiche di gennaio e febbraio 1985 nel settore delle opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni ed alle province colpite, con ammortamento a carico dello Stato, per un importo globale di 400 miliardi di lire, a valere sui fondi previsti dalla lettera a) dell'art. 9 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni.

     2. In caso di ulteriori necessità, il Ministro del tesoro, con propri decreti, può disporre l'elevazione del suddetto importo, sino ad un massimo di 500 miliardi di lire.

     3. Le somme utilizzate per le finalità di cui al comma 1 sono rimesse a disposizione dei comuni che risultino destinatari dei mutui a valere sui fondi previsti dalla lettera a) del succitato art. 9 per l'esercizio 1985, nel mese di febbraio 1986.

 

          Art. 2.

     1. I mutui sono concessi esclusivamente per la riparazione dei danni prodotti dalla neve, dal gelo, da alluvioni o mareggiate alle opere di viabilità comunale o provinciale, alle reti di adduzione o di distribuzione dell'acqua e alle reti fognanti, con esclusione delle opere di manutenzione ordinaria.

     2. Per gli edifici pubblici, di proprietà comunale o provinciale, destinati a fini istituzionali, il finanziamento è limitato al ripristino di porzioni di fabbricato o alla ricostruzione degli immobili crollati per le cause di cui al comma 1.

 

          Art. 3.

     1. La corrispondenza del finanziamento richiesto ai soli lavori connessi direttamente ai danni di cui al precedente art. 2 deve essere asseverata:

     a) da una dichiarazione congiunta dal rappresentante legale dell'ente e del capo dell'ufficio tecnico, ove questo sia istituito;

     b) da apposita certificazione del prefetto, sentito il capo dell'ufficio del genio civile competente per territorio.

     2. Le domande di mutuo, corredate dall'attestazione dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, devono pervenire alla Cassa depositi e prestiti, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 1985. A tale fine fa fede il timbro a data della Cassa stessa.

     3. In deroga alle norme vigenti, i mutui di cui alla presente legge possono essere assunti con delibera di giunta.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.