§ 98.1.27004 - Legge 27 ottobre 1995, n. 438.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/10/1995
Numero:438


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994, è convertito in legge con le modificazioni [...]


§ 98.1.27004 - Legge 27 ottobre 1995, n. 438.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994.

(G.U. 28 ottobre 1995, n. 253)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 1995, N. 364

     All'articolo 1:

     nella rubrica, le parole: "dall'articolo 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 3 e 3-bis";

     al comma 3, capoverso 3-bis, le parole: "della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "del presente decreto".

     Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 1-bis (Interventi di modifica delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 e successive modificazioni). 1. Al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 6:

     1) nel comma 16-quater, dopo le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600", sono inserite le seguenti: "e dall'art. 55, secondo comma, numeri 1) e 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,"; e le parole: "ai carabinieri o alla Polizia di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "alla Guardia di finanza o agli uffici del registro o agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto o ai carabinieri o alla Polizia di Stato";

     2) dopo il comma 16-quater, sono aggiunti i seguenti:

     "16-quinquies. In deroga al disposto dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, i contributi in conto capitale erogati, in base a leggi dello Stato, dallo Stato, dalle regioni o dai comuni alle imprese danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali e delle avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, non concorrono alla formazione del reddito di impresa del soggetto percipiente.

     16-sexies. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo avverrà senza corresponsione di interessi, soprattasse ed altri oneri";

     b) all'articolo 7, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "e in ulteriori sei rate quadrimestrali con interessi al tasso legale calcolati dall'inizio della rateizzazione".

     Art. 1-ter - (Ulteriori interventi di modifica delle disposizioni previste dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni). 1. Al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2:

     1) al comma 3, dopo le parole: "ricostituzione di scorte" sono inserite le seguenti: "da impiegare anche in attività differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994";

     2) il comma 4-bis è abrogato;

     3) al comma 7, le parole: "può essere accordata con un massimale pari" sono sostituite dalle seguenti: "la misura del relativo intervento è fissata";

     4) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

     "8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previo utilizzo delle garanzie rilasciate dai Confidi ai sensi dell'articolo 2-bis";

     b) all'articolo 2-bis, comma 2, le parole: "la garanzia integrativa" sono sostituite dalle seguenti: "le garanzie"; e le parole: "ai commi 6 e 7 dell'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 6 dell'articolo 3";

     c) all'articolo 3:

     1) al comma 7-bis, le parole "di cui ai commi 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 6";

     2) dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente:

     "7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al citato comma 6, previo utilizzo delle garanzie rilasciate dai Confidi ai sensi dell'articolo 2-bis";

     d) all'articolo 3-bis, al comma 1, le parole: "pari al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 30 per cento"; e le parole: "nel limite massimo complessivo di lire 200 milioni" sono inserite dalle seguenti: "nel limite massimo complessivo di lire 300 milioni";

     e) dopo l'articolo 3-ter, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 3-quater. - 1. In caso di danni ai fabbricati aziendali delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 3, comma 2, qualora si rendesse necessario il trasferimento dell'impresa in altra sede nello stesso comune o in altro comune interessato dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 al fine di consentire all'imprenditore di ubicare l'azienda in zone a minore rischio di esondazione, possono essere finanziati, con le modalità di cui agli articoli 2 e 3, i costi relativi all'acquisto o alla ristrutturazione di un immobile, nei limiti del danno subìto.

     2. I finanziamenti previsti dagli articoli 2 e 3 sono concessi per tutti i ripristini documentati, effettuati dalle imprese danneggiate di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, a decorrere dal 4 novembre 1994.

     Art. 3-quinquies. - 1. Nel caso in cui i titolari delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 3, comma 2, siano diversi dai proprietari degli impianti o degli immobili distrutti o danneggiati destinati all'esercizio d'impresa, i contributi previsti dagli articoli 2, 3 e 3-bis, relativamente ai danni subìti dagli impianti o dagli immobili stessi, possono essere richiesti dai proprietari direttamente o per il tramite delle imprese danneggiate.

     Art. 3-sexies. - 1. Nel rispetto del destinazione prevista, i finanziamenti per il ripristino migliorativo di cui agli articoli 2 e 3 possono essere diretti all'acquisto di impianti e strutture aziendali ritenuti più idonei o convenienti al rilancio dell'impresa.

     Art. 3-septies. - 1. Le provvidenze previste dall'articolo 3-bis si intendono applicabili anche ai consorzi agrari provinciali in liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio alla data del 4 novembre 1994, aventi sede nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

     2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati a fruire delle provvidenze previste dall'articolo 3-bis presentano per il tramite di una banca apposita domanda al Mediocredito centrale S.p.a., per le relative concessioni, secondo le direttive impartite con i decreti del Ministro del tesoro del 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, e del 24 marzo 1995, pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale.

     3. All'onere di cui al presente articolo, valutato in lire 1.500 milioni, si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1996 dall'articolo 1 comma 4";

     f) all'articolo 4:

     1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. Limitatamente alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, non si applica la limitazione percentuale prevista per l'indennizzo del danno di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, come modificata dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22";

     2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Conseguentemente le regioni sono tenute a procedere immediatamente alla liquidazione delle provvidenze sulla base dell'attestazione prodotta dagli interessati";

     g) dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

     "Art. 4-bis. - 1. Le provvidenze di cui agli articoli 2, 3, 3-bis e 4 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, ivi trovandosi ad operare per motivi connessi alla loro attività produttiva, abbiano subito danni a beni mobili strumentali";

     h) all'articolo 5, al comma 1, le parole: "agli articoli 1, 2, 3, 3-bis e 9" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 1, 2, 3, 3-bis, 3-quater, 3-quinquies e 9".

     2. Ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, come da ultimo modificato dal presente articolo, le domande devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), valutato in lire 60 miliardi, si fa fronte per lire 29 miliardi con le disponibilità di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, e per lire 31 miliardi con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1996 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza.

     Art. 1-quater (Interventi di modifica delle disposizioni previste dal decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265). - 1. All'articolo 5-ter, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, le parole: "Ministro dei lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro delle finanze".

     Art. 1-quinquies (Accelerazione delle procedure per la concessione degli aiuti per il ripristino dei danni alle aziende agricole). - 1. Per la concessione alle aziende agricole danneggiate dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994 di contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture fondiarie aziendali ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, gli uffici regionali sono autorizzati ad erogare un acconto nella misura del 70 per cento del contributo richiesto per le domande presentate sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. All'atto della emissione del decreto di concessione gli uffici regionali sono autorizzati ad erogare ulteriori acconti fino al 90 per cento del contributo concesso.

     2. Per la concessione alle aziende agricole danneggiate dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994 di contributi in conto capitale per il ripristino di infrastrutture ed opere di bonifica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, gli uffici regionali sono autorizzati ad erogare un acconto nella misura del 30 per cento del contributo richiesto all'atto della presentazione dei progetti. All'atto della approvazione dei progetti gli uffici regionali sono autorizzati ad erogare ulteriori acconti fino al 90 per cento del contributo concesso.

     Art. 1-sexies (Interventi per il deflusso delle acque). - 1. L'Autorità di bacino del Po, d'intesa con il presidente del Magistrato per il Po e con i presidenti delle giunte delle regioni interessate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano di interventi urgenti sui ponti nei tratti urbani o in loro prossimità per consentire il regolare deflusso delle acque. Al relativo onere, valutato in lire 150 miliardi, si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1996 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza. Il Ministro dei lavori pubblici provvede alla ripartizione dei fondi fra le amministrazioni competenti.

     Art. 1-septies (Interventi per l'eliminazione dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico). - 1. Per il risanamento delle regioni interessate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i presidenti delle giunte delle regioni interessate, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel quadro di esigenze prioritarie, a predisporre un piano di interventi diretti ad eliminare i rischi derivanti da dissesti idrogeologici e da movimenti franosi.

     2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 provvedono le regioni interessate. Al relativo onere, valutato in lire 50 miliardi, si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1996 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza".

     L'articolo 3 è soppresso.

     All'articolo 4:

     al comma 1, le parole: "dagli articoli 1, comma 3, 2, 3 e 3-bis della citata legge" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 1, comma 3, 2, 3 e 3-bis del citato decreto-legge"; e al medesimo comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per la determinazione delle provvidenze, nonchè per l'ammissione e la relativa concessione ed erogazione dei contributi, si applicano i criteri adottati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente alle imprese danneggiate, e le conseguenti direttive impartite con decreti del Ministro del tesoro. I soggetti aventi diritto possono presentare la relativa domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

     Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 4-bis (Ulteriori disposizioni per l'applicazione delle provvidenze). - 1. Possono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, tutti i soggetti che non hanno beneficiato delle altre provvidenze previste nelle disposizioni a favore delle zone alluvionate del novembre 1994.

     2. La domanda di ammissione al contributo deve essere prodotta nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed essere corredata da certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti di non aver beneficiato di altre provvidenze.

     Art. 4-ter (Riassegnazione di fondi al Ministero dei lavori pubblici). - 1. Lo stanziamento di lire 50 miliardi, utilizzato per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come sostituito dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, viene reintegrato allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici con una somma di pari importo. All'onere si fa fronte con le disponibilità di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, rispettivamente per lire 24 miliardi nell'esercizio 1995 e per lire 26 miliardi nell'esercizio 1996, intendendosi corrispondentemente ridotti gli stanziamenti di competenza.

     Art. 4-quater (Termine per la presentazione delle domande). - 1. Le domande rivolte ad ottenere i benefici previsti dalle disposizioni a favore delle imprese delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 31 marzo 1996.

     Art. 4-quinquies (Conversione dei mutui). - 1. I mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 dai soggetti risultati successivamente alla citata data alluvionati potranno essere convertiti con i mutui previsti dal decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 e successive modificazioni, e dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, per il massimo dell'importo dei danni subiti e nei limiti delle garanzie e della durata previste.

     Art. 4-sexies (Disposizioni in materia di rilevamenti geologici). - 1. Al fine prioritario di effettuare i rilevamenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonchè per accelerare la realizzazione della cartografia geologica del territorio nazionale e l'espletamento delle altre attività scientifiche ad essa strumentali, il Servizio geologico nazionale può avvalersi della collaborazione degli istituti e dei dipartimenti universitari, del Consiglio nazionale delle ricerche e dei servizi e relativi uffici geologici delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano mediante la stipula di accordi di programma, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Agli accordi di programma si applicano le procedure di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Per l'attuazione degli accordi di programma gli organismi sopra indicati possono avvalersi di singoli geologi e di singoli tecnici specializzati anche estranei all'Amministrazione, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

     2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 possono anche integrare le convenzioni già stipulate dal Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

     All'articolo 5: - al comma 1, le parole da: "la Regione Piemonte per le esigenze" fino a: "ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "le regioni Piemonte e Liguria, per le esigenze proprie e delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane delle regioni stesse, possono assumere personale tecnico specializzato con contratto a termine di durata non superiore a due anni nel limite di 20 unità per quanto concerne il Piemonte e di 5 unità per quanto concerne la Liguria”.