§ 98.1.26265 - Legge 9 marzo 1985, n. 110.
Utilizzazione delle disponibilità residue sul Fondo investimenti e occupazione (FIO) nell'ambito del Fondo occorrente per far fronte ad oneri [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/03/1985
Numero:110


Sommario
Art. 1.      Al fine del sostegno degli investimenti nei settori produttivi e infrastrutturali, le residue risorse del "Fondo investimenti e occupazione" relativo all'anno 1984, pari [...]
Art. 2.      E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, per l'anno 1985, per la realizzazione di agenzie del lavoro sperimentali promosse dalle Commissioni regionali dell'impiego [...]
Art. 3.      Le quote non ripartite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) o comunque non utilizzate dalle amministrazioni beneficiarie a valere sulle [...]
Art. 4.      All'onere di 1.684,5 miliardi di lire derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge nell'anno 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 5.      Il sesto comma dell'art. 52 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è così sostituito
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 98.1.26265 - Legge 9 marzo 1985, n. 110.

Utilizzazione delle disponibilità residue sul Fondo investimenti e occupazione (FIO) nell'ambito del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per l'anno 1984.

(G.U. 4 aprile 1985, n. 81)

 

     Art. 1.

     Al fine del sostegno degli investimenti nei settori produttivi e infrastrutturali, le residue risorse del "Fondo investimenti e occupazione" relativo all'anno 1984, pari a 1.684,5 miliardi di lire, sono ripartite come segue:

     a) 366,5 miliardi per l'incremento del "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" istituito con l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

     b) 370 miliardi per l'incremento del fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni;

     c) 100 miliardi per le finalità di cui all'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni;

     d) 450 miliardi per un'assegnazione straordinaria al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, per le finalità di cui all'art. 54 della legge 7 agosto 1982, n. 526, da erogarsi secondo i criteri indicati nell'articolo stesso;

     e) 80 miliardi per ulteriore apporto al fondo per il finanziamento delle agevolazioni al commercio di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517;

     f) 30 miliardi da assegnare alla regione Calabria, per interventi urgenti relativi al trasferimento di centri abitati;

     g) 40 miliardi per ulteriore apporto al fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

     h) 50 miliardi per un ulteriore apporto alle disponibilità finanziarie della legge 29 maggio 1982, n. 308, specificamente destinato: quanto a lire 10 miliardi alle finalità di cui all'art. 11; quanto a lire 10 miliardi alle finalità di cui all'art. 12; quanto a lire 30 miliardi alle finalità di cui all'art. 14 della stessa legge;

     i) 48 miliardi per consentire all'IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.a. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 24 miliardi. Per la medesima finalità i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati della somma di lire 8 miliardi ciascuno. Dell'aumento di capitale sociale predetto 30 miliardi dovranno essere destinati dalla GEPI S.p.a. all'aumento del capitale sociale della INSAR S.p.a., costituita ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 febbraio 1982, n. 25;

     l) 70 miliardi da conferire per 35 miliardi all'ENI e per 35 miliardi all'IRI, in aumento dei rispettivi fondi di dotazione, per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi a nuove iniziative anche in concorso con soggetti pubblici e privati nei settori dell'industria manifatturiera e del terziario avanzato da localizzare nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I fondi sono conferiti ai singoli enti sulla base dei progetti approvati dal CIPE;

     m) 55 miliardi per l'avvio di centri di ricerca nel Mezzogiorno in ragione di 35 miliardi alla CIRA S.p.a. per la realizzazione del Centro di ricerche aerospaziali, di 10 miliardi all'ENI per il Centro di ricerca sul carbone in Sardegna, di 10 miliardi all'EFIM per il Centro di ricerca sull'alluminio e sulle nuove leghe in Sardegna;

     n) 15 miliardi all'ITALKALI società collegata all'Ente minerario siciliano per il finanziamento di programmi di valorizzazione delle risorse minerarie siciliane e lire 10 miliardi all'ENI da destinare al completamento dell'impianto di eduzione delle acque funzionale al bacino minerario dell'Iglesiente. I relativi progetti saranno approvati dal CIPE.

 

          Art. 2.

     E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, per l'anno 1985, per la realizzazione di agenzie del lavoro sperimentali promosse dalle Commissioni regionali dell'impiego attraverso convenzioni con il Ministero del lavoro, gli enti locali e le regioni nelle realtà territoriali caratterizzate da più elevati indici di disoccupazione e da più acuti processi di ristrutturazione.

     Alla copertura dell'onere relativo all'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, alla voce "Servizio nazionale dell'impiego".

 

          Art. 3.

     Le quote non ripartite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) o comunque non utilizzate dalle amministrazioni beneficiarie a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 56 della legge 7 agosto 1982, n. 526, all'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e all'art. 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, possono essere assegnate dal CIPE per il finanziamento di progetti rispondenti alle finalità di cui al predetto art. 37, le cui domande vengono presentate nell'anno 1985. Si applica il comma terzo dello stesso art. 37.

     In relazione alle predette assegnazioni il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a variazioni compensative sul conto dei residui passivi.

 

          Art. 4.

     All'onere di 1.684,5 miliardi di lire derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge nell'anno 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposita voce "Fondo investimenti e occupazione".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     Il sesto comma dell'art. 52 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è così sostituito:

     "Il tasso delle emissioni obbligazionarie è uguale al tasso effettivo massimo che di volta in volta viene determinato dalla Banca d'Italia".

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.