§ 54.5.21 - L. 19 dicembre 1983, n. 696.
Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:54. Impresa
Capitolo:54.5 piccola e media impresa
Data:19/12/1983
Numero:696


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Agli oneri relativi all'applicazione degli articoli da 14 a 19 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, compresi quelli per il funzionamento, le indennità di missione ed il rimborso delle spese di [...]
Art. 3.      Gli istituti ed aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1552, n. 949, sono autorizzati ad erogare direttamente alle imprese acquirenti i contributi concessi [...]
Art. 4.      Nel primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 54.5.21 - L. 19 dicembre 1983, n. 696.

Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

(G.U. 21 dicembre 1983, n. 348).

 

Art. 1. [1]

     Al fine di agevolare l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di macchine operatrici a comando e controllo elettronico destinate all'automazione di processi produttivi per la lavorazione o la misurazione o la movimentazione o lo stivaggio dei materiali oppure di apparecchiature meccaniche ed elettroniche di automazione delle macchine operatrici oppure di apparecchiature elettroniche di comando e di controllo di macchine operatrici è concesso un contributo pari al 25 per cento del loro costo al netto dell'IVA.

     Il contributo di cui al comma precedente è elevato al 32 per cento per l'acquisto di macchine da parte di imprese operanti nelle zone di competenza della Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

     Sono ammesse ai contributi per gli ordini emessi entro il 31 maggio 1984, nell'ambito dei settori estrattivo e manifatturiero, le piccole e medie imprese individuate ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lettera f), L. 12 agosto 1977, n. 675, e le imprese artigiane [2].

     Il contributo è concesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta del comitato interministeriale di cui all'articolo 9, quinto comma, del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, sulla base dell'ordine ed è successivamente erogato su presentazione della fattura quietanzata.

     Le categorie delle macchine operatrici e delle apparecchiature di cui al primo comma sono stabilite dal CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quindici giorni dalla data della predetta delibera del CIPI.

     Per le operazioni di locazione finanziaria il contributo è erogato nella misura del 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative ai pagamenti dell'acconto e del primo canone e per il restante 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative al pagamento per canoni, compresi l'acconto e il primo canone, che coprano almeno il 60 per cento del costo del bene al netto dell'IVA.

     Ad ogni singola impresa non possono essere concessi complessivamente contributi per un importo superiore a lire 500 milioni, se ubicata nel Centro-Nord, e a lire 600 milioni, se ubicata nei territori di cui al secondo comma.

     E' fatto divieto di distrazione delle macchine acquistate con il contributo di cui alla presente legge per un periodo di tre anni dalla consegna delle macchine stesse.

     Il contributo non è cumulabile con quelli previsti da altre leggi statali, regionali o delle province autonome.

     Alle macchine ed apparecchiature acquistate a norma della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 15, L. 26 aprile 1983, n. 130.

     All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, intendendosi corrispondentemente ridotta la quota di cui al terzo comma dell'art. 18, L. 17 febbraio 1982, n. 46.

 

     Art. 2.

     Agli oneri relativi all'applicazione degli articoli da 14 a 19 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, compresi quelli per il funzionamento, le indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto, si provvede mediante la spesa di lire 100 milioni per ciascun anno a valere sulle disponibilità del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della predetta L. 17 febbraio 1982, n. 46.

 

     Art. 3.

     Gli istituti ed aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1552, n. 949, sono autorizzati ad erogare direttamente alle imprese acquirenti i contributi concessi dall'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) a valere sulle assegnazioni statali al fondo di cui al primo capoverso dell'art. 3, L. 28 maggio 1973, n. 295, per la concessione di contributi agli interessi sulle operazioni di finanziamento relative agli acquisti di nuove macchine utensili o di produzione ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni.

 

     Art. 4.

     Nel primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, come sostituito dall'art. 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, l'inciso "di cui almeno uno per finanziamenti assistiti dal contributo dello Stato" è soppresso.

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 3 del D.L. 9 aprile 1984, n. 62.