§ 77.1.3D - Legge 16 aprile 1974, n. 114.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.1 assegni familiari
Data:16/04/1974
Numero:114


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, recante norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali con le seguenti modificazioni:


§ 77.1.3D - Legge 16 aprile 1974, n. 114.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali.

(G.U. 2 maggio 1974, n. 113)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, recante norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali con le seguenti modificazioni:

     Dopo l'art. 2 sono aggiunti i seguenti:

Art. 2 bis. (Trattamenti minimi).

     Il trattamento minimo sulla pensione diretta è garantito anche quando il suo titolare percepisca contemporaneamente una pensione di riversibilità a carico di ogni altro trattamento pensionistico sostitutivo o che abbia dato luogo ad esclusione o ad esonero dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia.

Art. 2 ter. (Utilizzazione dei contributi accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi).

     Il titolare di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali ha diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell'assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali predette.

     Ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono considerati utili anche i contributi della predetta assicurazione eventualmente utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale ovvero di un supplemento di essa.

     La pensione della gestione speciale per i lavoratori autonomi è revocata con effetto dalla data di decorrenza della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

     Ricorrendo, alla data del decesso del dante causa, le condizioni di cui ai precedenti commi, i superstiti di pensionati a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali hanno diritto a liquidare la pensione di riversibilità nella assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Art. 2 quater. (Trattamento di riversibilità - Riapertura dei termini).

     Sono soppressi i termini di decadenza di cui agli articoli 24 e 64 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Le pensioni spettanti ai superstiti di assicurato o di pensionato, di cui ai citati articoli, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Art. 2 quinquies. (Riliquidazione delle pensioni di vecchiaia e di invalidità).

     È riaperto per la durata di 180 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine per l'esercizio della facoltà di opzione di cui all'art. 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

     In sede di riliquidazione, conseguente all'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, sono recuperati i ratei di pensione percepiti a decorrere al 1° maggio 1968 limitatamente al periodo compreso tra il 1° maggio 1968 e il 30 aprile 1969.

     Per le domande già definite, il rimborso delle quote di pensione successive al 30 aprile 1969, sospese ai sensi del citato art. 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, viene effettuato a domanda degli interessati.

     E' altresì riaperto per la durata di 180 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine per l'esercizio della facoltà di opzione di cui all'art. 4 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485.

     La riliquidazione di cui al presente articolo ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, prodotta ai sensi del presente articolo.

Art. 2 sexies. (Riscatto a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina).

     Le disposizioni di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, già prorogate con la legge 17 marzo 1965, n. 179, riguardanti il riconoscimento, a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina, dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi speciali di previdenza sostitutivi della medesima, sono richiamate in vigore senza alcuna scadenza dalla data da cui avrà effetto la presente legge.

     La facoltà di riscatto ex legge 1° febbraio 1962, n. 35, è estesa ai superstiti dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina in qualsiasi epoca deceduti, con gli stessi criteri previsti dalla legge 1° febbraio 1962, n. 35, e sue proroghe. La documentazione idonea a dimostrare il rapporto di lavoro del defunto e la residenza dello stesso dovrà essere presentata dai superstiti con dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

Art. 2 septies. (Contributi asili-nido).

     L'obbligo del versamento del contributo previsto dall'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, deve intendersi riferito anche ai datori di lavoro i cui dipendenti sono iscritti a trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria ovvero che ne abbiano comportato l'esclusione o l'esonero e deve intendersi escluso per i datori di lavoro che occupano personale addetto ai servizi domestici e familiari e per lo Stato e per gli enti locali territoriali.

     Il gettito dell'addizionale contributiva di cui al comma precedente è versato dalle gestioni previdenziali interessate direttamente al bilancio dello Stato nei termini e con le modalità di cui all'art. 9, lettera a), della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Art. 2-octies. - (Riscatto di periodi di lavoro all'estero). - Nei casi previsti dall'art. 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, l'onere del riscatto, determinato con le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è ridotto del cinquanta per cento.

Art. 2 novies. (Riscatto laurea).

     Il periodo di corso legale di laurea è riscattabile con le norme e le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. L'onere del riscatto è ridotto del cinquanta per cento.

     L'art. 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 2 decies. (Prima liquidazione a titolo di anticipazione sulle prestazioni pensionistiche).

     Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di calcolo delle pensioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere, in favore di coloro nei cui confronti sia stato accertato il diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, un trattamento pensionistico di prima liquidazione a titolo di anticipazione sulla prestazione definitiva spettante.

     Il trattamento di prima liquidazione è determinato:

     a) in un importo pari al trattamento minimo in vigore alla data di decorrenza della prestazione, semprechè ne ricorrano le condizioni, ove il lavoratore faccia valere negli ultimi dodici mesi di contribuzione acquisita agli atti o documentata dagli interessati - con esclusione di quanto corrisposto nello stesso periodo a titolo di gratifica annuale o periodica o di conguagli di retribuzione dovuti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo - una retribuzione media inferiore al limite minimo della nona classe delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per la liquidazione della pensione di anzianità, della quattordicesima classe delle predette tabelle per la pensione di vecchiaia ovvero della trentesima classe delle tabelle stesse per la pensione di invalidità;

     b) in un trattamento pari alla somma che si ottiene applicando alla retribuzione media degli ultimi dodici mesi di cui alla precedente lettera a) diminuita del 15 per cento - con esclusione di quanto corrisposto nello stesso periodo a titolo di gratificazione annuale o periodica o di conguagli di retribuzione dovuti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo - la percentuale di commisurazione di cui alle tabelle B e C allegate alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in corrispondenza all'anzianità di contribuzione, ove il lavoratore faccia valere, negli ultimi dodici mesi di contribuzione acquisita agli atti o documentata dagli interessati una retribuzione media - al netto delle gratificazione o conguagli di cui sopra - superiore al limite massimo dell'ottava classe delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per la liquidazione della pensione di anzianità, della tredicesima classe delle predette tabelle per la pensione di vecchiaia ovvero della ventinovesima classe delle tabelle medesime per la pensione di invalidità.

     Sulle pensioni di prima liquidazione dovranno essere corrisposte le maggiorazioni per carichi familiari di cui all'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni, per il coniuge, per i figli minori conviventi e per i figli inabili, per i quali il relativo diritto sia accertabile sulla base degli atti e, ove trattisi di minori, il diritto stesso non venga meno, per compimento dell'età, entro un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data di decorrenza della pensione.

     Le somme che in sede di liquidazione definitiva dovessero risultare erogate in eccedenza, saranno recuperate sugli importi effettivamente spettanti, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 69, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 2 undecies. (Dichiarazione concernente i periodi di lavoro assoggettati all'obbligo assicurativo).

     Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare, a richiesta del lavoratore o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una dichiarazione dalla quale risultino i periodi di lavoro assoggettati all'obbligo di assicurazione sociale per i quali non sia intervenuta la prescrizione decennale di cui all'art. 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e le retribuzioni corrisposte negli ultimi dodici mesi.

     Tale dichiarazione, rilasciata su apposito modulo predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, produce effetti anche rispetto a quanto disposto dall'art. 23-ter della legge 11 agosto 1972, n. 485, nonchè dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive integrazioni.

     Ai fini della liquidazione delle prestazioni pensionistiche nei confronti dei lavoratori agricoli, le commissioni locali per la manodopera in agricoltura sono autorizzate a rilasciare dichiarazioni attestanti l'attività lavorativa svolta nei periodi per i quali non sono ancora operanti gli elenchi nominativi. Tali dichiarazioni producono effetti anche rispetto a quanto disposto dall'art. 23-ter della legge 11 agosto 1972, n. 485.

Art. 2 duodecies. (Liquidazione della pensione).

     Gli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale qualora nel corso dell'istruttoria di una domanda di pensione di invalidità accertino che il lavoratore interessato è in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità, dovranno direttamente procedere alla liquidazione di tali prestazioni.

     Dopo l'art. 3 è aggiunto il seguente:

Art. 3 bis. (Assicurazione facoltativa).

     Ai titolari di rendita liquidata o da liquidare nell'assicurazione facoltativa, di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, è concessa, a domanda, un'integrazione in misura pari alla differenza tra l'importo della rendita e quello della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

     L'integrazione di cui al comma precedente è corrisposta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino al raggiungimento dell'età prevista per il conseguimento del diritto alla pensione sociale, semprechè i titolari di rendita si trovino nelle condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sociale medesima ed abbiano instaurato il rapporto assicurativo anteriormente al 1° marzo 1974.

     A favore dei titolari di rendita di cui al primo comma si applica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'art. 2-bis della legge 11 agosto 1972, n. 485.

     Gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'integrazione di cui al primo comma sono assunti dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti.

     Dopo l'art. 4 è aggiunto il seguente:

Art. 4 bis. (Maggiorazioni delle pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani e commercianti).

     A decorrere dal 1° gennaio 1974 la misura delle quote di maggiorazione delle pensioni per familiari a carico, erogate dalle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali di cui all'art. 21, della legge 21 luglio 1965, n. 903, non può essere inferiore a L. 4.580 mensili.

     All'art. 5:

     al quarto comma, le parole: di cui all'art. 4, sono sostituite dalle seguenti: di cui agli articoli 4 e 7;

     e sono aggiunte, in fine, le parole: e per i ciechi civili assoluti viene corrisposta al titolo della cecità.

     All'art. 6, sono soppressi il secondo e terzo comma.

     All'art. 14:

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     Ai fini della spesa di cui al comma precedente è autorizzata, a partire dall'anno 1974, l'erogazione, a carico del bilancio dello Stato, di un contributo annuo di lire 80 miliardi a favore della Cassa unica per gli assegni familiari.

     Dopo l'art. 14 è aggiunto il seguente:

Art. 14 bis.

     La misura degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, prevista dalla legge 30 giugno 1971, n. 509, per ciascun figlio e persone equiparate a carico è elevata a lire 79.000 annue a decorrere dal 1° gennaio 1975.

     Il concorso delle Stato di cui all'art. 2 della stessa legge 30 giugno 1971, n. 509, è fissato in lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1974 e 1975; in lire 60 miliardi per l'anno 1976 ed in lire 72 miliardi annui a partire dal 1977.

     All'art. 16:

     il secondo comma è sostituito dal seguente:

     Qualora sussista per lo stesso familiare il diritto a trattamenti diversi, ferma restando l'erogazione della maggiorazione della pensione, spetta anche l'assegno familiare o il diverso trattamento di famiglia limitatamente alla differenza risultante tra la precedente prestazione e l'importo dell'assegno familiare.

     Dopo l'art. 16 sono aggiunti i seguenti:

Art. 16 bis. (Prescrizione degli assegni familiari).

     L'art. 23 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

     Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni.

     Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.

     La prescrizione è interrotta nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'ispettorato del lavoro. La prescrizione è interrotta altresì dalla intimazione dell'ispettorato del lavoro.

     Il termine di prescrizione di cui agli articoli 32 e 44 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è elevato a cinque anni.

     La disposizione di cui al primo comma dell'art. 23 del testo unico sugli assegni familiari, nel testo modificato dal presente articolo, nonchè la disposizione di cui al quarto capoverso del presente articolo, si applicano anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16 ter. (Valutazione dei periodi di aspettativa ai fini degli assegni familiari).

     I periodi di aspettativa previsti dall'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e i permessi spettanti a norma degli articoli 23 e 32 della stessa legge, sono considerati come periodi di effettivo lavoro ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, o della corresponsione di altri trattamenti per i familiari a carico comunque denominati.

     All'art. 17 il secondo comma è sostituito dai seguenti:

     Con la stessa decorrenza, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro e dai lavoratori del settore agricolo è fissato nella misura del 7,10 per cento delle retribuzioni, determinate con le modalità di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

     La stessa aliquota si applica inoltre alle imprese di pesca di cui all'art. 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, munite del permesso della pesca costiera locale o ravvicinata di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nonchè ai pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, semprechè non godano dei benefici di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

     Tale contributo è ripartito tra i datori di lavoro ed i lavoratori nella misura, rispettivamente, del 4,75 e 2,35 per cento.

     Dopo l'art. 17 è aggiunto il seguente:

Art. 17 bis. (Lavoratori dello spettacolo).

     Per far fronte agli oneri riguardanti trattamenti minimi di pensione previsti dal presente decreto, i contributi a percentuale dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono rispettivamente elevati a 15,70 per cento e 14,95 per cento.

     L'assegno provvisorio integrativo non spetta ai lavoratori dello spettacolo che optino per la pensione liquidata in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

     All'art. 18:

     le parole: nella misura di lire 2.400 mensili, sono sostituite dalle seguenti: nella misura di lire 2.500 mensili.

     All'art. 19:

     al primo comma le parole: nella misura di lire 82 per ogni giornata, sono sostituite dalle seguenti: nella misura di lire 94 per ogni giornata.

     All'art. 20:

     al primo comma i punti 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:

     3) 3,50 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di imprese agricole iscritti negli elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, e successive modifiche e integrazioni. Tale aliquota si applica altresì alle cooperative agricole e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale - sezione agricola - ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ivi compresi quelli che provvedono alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici dei propri soci. La stessa aliquota si applica inoltre alle imprese di pesca di cui all'art. 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, munite del permesso della pesca costiera locale o ravvicinata di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nonchè ai pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;

     4) 5 per cento per le rimanenti cooperative e loro consorzi, qualunque sia l'attività esercitata, allorchè le stesse risultino iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale delle cooperative ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni.

     All'art. 21 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria della assicurazione generale obbligatoria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1432.

     All'art. 22:

     al secondo alinea le parole: relativamente agli articoli 1, 2, 3 e 13, sono sostituite dalle seguenti: relativamente agli articoli 1, 2, 3, 4-bis e 13;

     e al terzo alinea, dopo le parole: dell'art. 20 del presente decreto, sono aggiunte le seguenti: e col contributo dello Stato previsto dallo stesso art. 14.

     All'art. 25:

     al primo comma, dopo le parole: articoli 5, 7 e 9, sono aggiunte le seguenti: nonchè a quello di lire 85 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 14, ultimo comma, e 14 bis.