§ 2.1.64 – L. 30 giugno 1971, n. 509.
Elevazione della misura degli assegni familiari ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:30/06/1971
Numero:509


Sommario
Art. 1.      La misura degli assegni familiari prevista dalla legge 14 luglio 1967, n. 585, in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, è determinata in lire 40.000 annue [...]
Art. 2.      Il concorso dello Stato, fissato in 28 miliardi di lire dalla legge 14 luglio 1967, n. 585, è elevato a lire 36 miliardi per il 1971 e stabilito in 50 miliardi di lire [...]
Art. 3.      Per l'esercizio 1971, al maggior onere di 8 miliardi di lire si provvede mediante riduzione per il corrispondente importo del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato [...]


§ 2.1.64 – L. 30 giugno 1971, n. 509.

Elevazione della misura degli assegni familiari ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

(G.U. 2 agosto 1971, n. 194).

 

     Art. 1.

     La misura degli assegni familiari prevista dalla legge 14 luglio 1967, n. 585, in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, è determinata in lire 40.000 annue per ciascun figlio e persone equiparate a carico, per l'anno 1971, e in lire 55.000 annue, a decorrere dal 1972.

 

          Art. 2.

     Il concorso dello Stato, fissato in 28 miliardi di lire dalla legge 14 luglio 1967, n. 585, è elevato a lire 36 miliardi per il 1971 e stabilito in 50 miliardi di lire annue per il 1972 e per i successivi esercizi.

 

          Art. 3.

     Per l'esercizio 1971, al maggior onere di 8 miliardi di lire si provvede mediante riduzione per il corrispondente importo del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.