§ 57.7.322 - Legge 24 febbraio 1967, n. 62.
Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario, e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:24/02/1967
Numero:62


Sommario
Art. 1.      Nel periodo dall'anno accademico 1966-67 al 1970-71, sono gradualmente istituiti 1.100 nuovi posti di professore universitario di ruolo, così distribuiti in ciascun anno:
Art. 2.      I posti di professore universitario di ruolo di cui al comma quarto dell'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e al comma secondo dell'art. 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, non [...]
Art. 3.      I termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre da istituirsi per l'anno accademico 1966-67 e per i relativi bandi sono rispettivamente prorogati al 15 [...]
Art. 4.      A modifica di quanto disposto dalla legge 29 gennaio 1951, n. 22, a decorrere dall'anno accademico 1968-69, le nomine e i trasferimenti dei professori universitari di ruolo hanno decorrenza dal [...]
Art. 5.      Il professore incaricato che abbia impartito per almeno nove anni un insegnamento ufficiale e risulti compreso in una terna, valida ai sensi della legislazione vigente, dei vincitori di un [...]
Art. 6.      Per coprire le cattedre relative a insegnamenti impartiti continuativamente per incarico da almeno nove anni, le Facoltà e Scuole possono, con deliberazione motivata, proporre al Ministro [...]
Art. 7.      L'articolo 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, è abrogato.
Art. 8.      Ferme restando le norme di cui al successivo art. 12 sul cumulo degli incarichi, e fino all'entrata in vigore delle norme dell'art. 4, il professore incaricato, nominato straordinario o [...]
Art. 9.      Gli organi accademici devono deliberare sul conferimento degli incarichi per il successivo anno accademico entro il 15 maggio di ciascun anno.
Art. 10.      I professori che, a norma del precedente art. 7, siano proposti per il conferimento dello stesso incarico d'insegnamento già svolto nella medesima Facoltà e Scuola per i tre anni accademici [...]
Art. 11.      Gli incarichi retribuiti per le materie di insegnamento a scelta dello studente possono essere conferiti nei limiti sotto indicati:
Art. 12.      E' vietato il conferimento agli incaricati esterni di cui all'art. 21, primo comma della legge 18 marzo 1958, n. 311, di un terzo incarico sia a titolo retribuito che a titolo gratuito.
Art. 13.      I comandi di cui all'art. 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e all'art. 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, non possono superare, in ciascun anno accademico, il numero complessivo di 180.
Art. 14.      Per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71 sono istituiti n. 7.000 posti di assistente ordinario di cui: n. 2.150 durante l'anno accademico 1966-67; 1.050 durante l'anno accademico 1967-68; [...]
Art. 15.      Nell'assegnazione dei posti istituiti a norma del precedente articolo è riservato, a favore delle cattedre, presso cui prestano servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di [...]
Art. 16.      Ai posti vacanti di assistente ordinario presso Università o Istituti universitari statali possono essere trasferiti anche assistenti ordinari appartenenti ad Università o Istituti universitari [...]
Art. 17.      Non possono ottenere la conferma nelle funzioni di assistente straordinario quei candidati dei concorsi riservati che non risultino compresi nella terna degli idonei.
Art. 18.      La ripartizione tra le cattedre della Facoltà e delle Scuole dei posti di assistente ordinario non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, è effettuata con decreto del [...]
Art. 19.      Gli assistenti in servizio presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, si considerano assistenti straordinari, ai fini della [...]
Art. 20.      Il ruolo aggiunto del personale assistente universitario, istituito dall'art. 32 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è soppresso.
Art. 21.  [3]
Art. 22.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni che consentono la nomina di assistenti volontari nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria.
Art. 23.      Le disposizioni dei due ultimi commi dell'art. 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, modificato dall'art. 15 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, sono soppresse e sostituite dalle seguenti:
Art. 24.      In esecuzione di accordi culturali, debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri incarichi annuali, rinnovabili, negli anni successivi, in deroga a quanto disposto [...]
Art. 25.      Possono partecipare al concorso per posti di ruolo per professore aggregato anche cittadini stranieri secondo le norme che saranno indicate da apposito regolamento da emanarsi con decreto del [...]
Art. 26.      Al personale assistente alle cattedre di astronomia e di materie matematiche proveniente, a norma del quarto comma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con [...]
Art. 27.      Sono istituiti complessivamente n. 25 posti di carriera direttiva del personale scientifico degli Osservatori astronomici in aggiunta ai posti di cui alla tabella C, allegata alla legge 26 [...]
Art. 28.      Sono istituiti due posti di carriera direttiva del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano in aggiunta ai posti di cui alla tabella D, allegata alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, [...]
Art. 29.      Il quarto comma dell'art. 12 della legge 18 marzo 1958, n. 276, è sostituito dal seguente:
Art. 30.      Al personale scientifico di carriera direttiva degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano si applica il disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, [...]
Art. 31.  [4]
Art. 32.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi di cui all'art. 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, secondo le modifiche introdotte con l'art. 31 della [...]
Art. 33.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 57.7.322 - Legge 24 febbraio 1967, n. 62. [1]

Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario, e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari.

(G.U. 13 marzo 1967, n. 65)

 

     Art. 1.

     Nel periodo dall'anno accademico 1966-67 al 1970-71, sono gradualmente istituiti 1.100 nuovi posti di professore universitario di ruolo, così distribuiti in ciascun anno:

     150 nell'anno accademico 1966-67

     150 nell'anno accademico 1967-68

     240 nell'anno accademico 1968-69

     270 nell'anno accademico 1969-70

     290 nell'anno accademico 1970-71

     I nuovi posti di professore di ruolo, da ripartire con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sono riservati nella misura del 5 per cento per le esigenze delle Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, istituiti dopo il 31 dicembre 1965, fermo restando lo stanziamento globale fissato dall'ultimo comma dell'art. 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942; della restante parte, almeno il 30 per cento è destinato al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250. Per le cattedre di ruolo relative ad insegnamenti clinici il raddoppiamento può anche effettuarsi quando ai reparti annessi sia assegnato un numero di letti superiore al massimo indicato dall'art. 1, commi quarto e quinto, del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1144.

     Il 10 per cento dei nuovi posti, che risulteranno disponibili dopo le detrazioni di cui al comma precedente, è riservato, ai sensi del successivo art. 6, per l'assegnazione alle Facoltà e Scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline, che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni.

     I posti di professore di ruolo riservati alle esigenze delle Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965, nonché quelli riservati alle Facoltà e Scuole che richiedano i concorsi per le discipline impartite per incarico da almeno - nove anni, qualora non siano utilizzati entro il 31 dicembre 1971 per le finalità cui sono destinati, vanno assegnati alle Facoltà e Scuole con le modalità di cui al comma successivo.

     La ripartizione dei posti non riservati al raddoppiamento tra le Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, in conformità delle norme vigenti. Le richieste motivate delle Facoltà e Scuole, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma, devono essere corredate dei pareri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

     Il Ministro per la pubblica istruzione, nella relazione annuale, di cui all'art. 38 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sullo stato della scuola, darà anche notizia del rapporto esistente fra il numero dei professori di ruolo o aggregati e degli assistenti di ruolo ed il numero degli studenti iscritti presso ciascuna delle Facoltà e Scuole dello stesso tipo.

     La destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte della Facoltà e Scuola interessata, purché ricorrano le condizioni di cui al comma secondo. E' data precedenza alle cattedre il cui insegnamento sia da almeno un biennio raddoppiato per incarico.

 

          Art. 2.

     I posti di professore universitario di ruolo di cui al comma quarto dell'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e al comma secondo dell'art. 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, non assegnati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono utilizzati per provvedere alle esigenze di Università e di Istituti universitari istituiti in regioni che ne sono prive, della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Trieste, nonché per provvedere alle necessità derivanti dalla statizzazione di Università libere o di Istituti pareggiati.

     Il Ministro per la pubblica istruzione effettua con proprio decreto la ripartizione numerica dei posti di ruolo, di cui al precedente comma, tra i diversi corsi di laurea e di diploma.

 

          Art. 3.

     I termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre da istituirsi per l'anno accademico 1966-67 e per i relativi bandi sono rispettivamente prorogati al 15 aprile ed al 15 maggio 1967.

 

          Art. 4.

     A modifica di quanto disposto dalla legge 29 gennaio 1951, n. 22, a decorrere dall'anno accademico 1968-69, le nomine e i trasferimenti dei professori universitari di ruolo hanno decorrenza dal 1° novembre. Qualunque provvedimento in merito ai suddetti adempimenti adottato dopo tale data decorre dal 1° novembre dell'anno successivo.

 

          Art. 5.

     Il professore incaricato che abbia impartito per almeno nove anni un insegnamento ufficiale e risulti compreso in una terna, valida ai sensi della legislazione vigente, dei vincitori di un concorso a cattedra universitaria della stessa disciplina di cui abbia svolto il corso per incarico o di disciplina che comprenda la stessa, può essere proposto dalla Facoltà interessata per la nomina in ruolo anche in soprannumero per la materia oggetto del concorso o per materia che sia parte di quella, purché l'insegnamento non risulti già impartito da più titolari di ruolo a seguito di raddoppiamento di cattedra con studenti iscritti in numero non superiore a 250 per ciascun corso.

     La nomina in soprannumero può essere disposta solo se non vi siano nelle Facoltà e Scuole, che effettuano la chiamata, cattedre di ruolo disponibili. Non si considerano disponibili a tali effetti e cattedre di ruolo per le quali sia in corso la procedura del concorso o del trasferimento.

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano fino a tutto l'anno accademico 1970-71.

 

          Art. 6.

     Per coprire le cattedre relative a insegnamenti impartiti continuativamente per incarico da almeno nove anni, le Facoltà e Scuole possono, con deliberazione motivata, proporre al Ministro l'apertura del concorso, anche in deroga al disposto dell'art 3 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78, richiedendo l'assegnazione di uno dei posti di professore di ruolo riservati a tale scopo dall'art. 1 della presente legge.

     Il provvedimento di assegnazione alla Facoltà e Scuola richiedente del posto di professore di ruolo riservato è adottato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione che terrà conto, a tal fine, della frequenza dei concorsi relativi alla materia espletati negli ultimi nove anni, dopo aver sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione sulla effettiva rilevanza scientifica e didattica dell'insegnamento proposto.

 

          Art. 7.

     L'articolo 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, è abrogato.

     Gli incarichi di insegnamento sono conferiti a domanda, secondo il seguente ordine di precedenza, a:

     1) ternati in concorsi a cattedre nella materia o nelle materie affini;

     2) già incaricati e con libera docenza nella materia o in materia affine;

     3) liberi docenti o già incaricati sprovvisti di libera docenza purché abbiano sei anni di incarico nella materia o in materia affine;

     4) cultori della materia che siano in possesso di laurea conseguita da almeno tre anni, salvo che abbiano già svolto un insegnamento universitario per incarico all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ovvero, nel caso in cui siano sprovvisti del titolo di laurea, abbiano superato il 35° anno di età, e che, per opere, lavori, uffici, insegnamenti tenuti siano di riconosciuta competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico;

     5) professori aggregati della Facoltà e Scuola per un gruppo di materie tra le quali sia compresa quella da conferire per incarico nel solo caso che ai medesimi, ai termini del successivo art. 9, sia stato attribuito quale compito istituzionale lo svolgimento di altro insegnamento ufficiale;

     6) professori di ruolo di altra Facoltà e Scuola della medesima sede.

     Le Facoltà, nel superiore interesse degli studi, possono proporre il conferimento di incarichi di insegnamento, in deroga all'ordine di precedenza di cui al precedente comma, e possono altresì proporre il conferimento di incarichi di insegnamento a cittadini stranieri in possesso della conoscenza della lingua italiana, ovvero a professori di ruolo di altra sede secondo la procedura prevista dall'art. 9, quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311. In tali casi la scelta della Facoltà deve essere giustificata da motivate ragioni di importanza didattica e scientifica, che devono essere esposte in apposita relazione approvata a voti palesi dalla medesima Facoltà. Copia integrale di tale relazione deve essere trasmessa agli aspiranti cui l'incarico non sia stato attribuito.

     Per gli incarichi conferiti a professori di ruolo della stessa Facoltà e Scuola si applicano le norme di cui al primo comma dell'art. 113 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

 

          Art. 8.

     Ferme restando le norme di cui al successivo art. 12 sul cumulo degli incarichi, e fino all'entrata in vigore delle norme dell'art. 4, il professore incaricato, nominato straordinario o trasferito ad altra Facoltà e Scuola, successivamente all'inizio dell'anno accademico, può continuare a svolgere l'insegnamento sino al termine dell'anno accademico in corso, presso la Facoltà che gli ha conferito l'incarico.

 

          Art. 9.

     Gli organi accademici devono deliberare sul conferimento degli incarichi per il successivo anno accademico entro il 15 maggio di ciascun anno.

     Prima di deliberare sul conferimento degli incarichi il Consiglio di facoltà deve stabilire i corsi ufficiali di insegnamento che, in mancanza di titolare di ruolo, possono essere affidati a professori aggregati a termini del quarto comma dell'art. 2 della legge 25 luglio 1966, n. 585.

     Lo svolgimento di un corso annuale di discipline biennali e triennali, di cui al comma terzo dell'art. 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311, quando non sia fatto obbligo al professore di ruolo di tenere un secondo insegnamento annuale senza retribuzione, deve essere affidato ad un professore aggregato.

     Gli insegnamenti ufficiali raddoppiati, nei casi consentiti, devono essere affidati a professori aggregati.

     In mancanza di professori aggregati gli insegnamenti di cui ai commi precedenti possono essere conferiti per incarico ad altri professori secondo le norme di cui al precedente art. 7.

     Per le discipline comuni a più indirizzi del medesimo corso di laurea o a più corsi di laurea e diploma, le Facoltà, qualora propongano più incarichi di insegnamento, devono motivare le proposte in relazione alle diverse esigenze dell'insegnamento nei vari indirizzi o corsi, o in rapporto al numero degli studenti. Le proposte degli incarichi devono essere approvate dal Senato accademico. Il Ministro per la pubblica istruzione decide, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

 

          Art. 10.

     I professori che, a norma del precedente art. 7, siano proposti per il conferimento dello stesso incarico d'insegnamento già svolto nella medesima Facoltà e Scuola per i tre anni accademici immediatamente precedenti, hanno diritto che il rinnovo valga per il biennio accademico successivo.

     L'incarico conferito per un biennio ha termine prima della fine del biennio stesso ove il relativo insegnamento sia attribuito, per chiamata o per trasferimento, a professore di ruolo.

     La disposizione del primo comma del presente articolo non si applica ai professori di ruolo e aggregati ai quali, nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni legislative, vengano conferiti incarichi di insegnamento.

 

          Art. 11.

     Gli incarichi retribuiti per le materie di insegnamento a scelta dello studente possono essere conferiti nei limiti sotto indicati:

     a) nelle Facoltà nelle quali vi siano uno o più corsi di laurea e uno o più corsi di diploma, in ciascun corso di laurea e di diploma, in misura pari al numero minimo degli insegnamenti a scelta dello studente richiesto per il conseguimento della laurea e del diploma, aumentato di due;

     b) nelle Facoltà, nelle quali vi siano corsi di laurea con più indirizzi, per ciascun indirizzo, in misura pari a quella prevista nella precedente lettera a);

     c) nelle Facoltà nelle quali vi sia un solo corso di laurea ad unico indirizzo, in misura pari al triplo degli insegnamenti a scelta dello studente richiesti per il conseguimento della laurea ove questi non superino il numero di tre ovvero pari al doppio se superino tale numero.

     Dal numero degli incarichi di materie a scelta dello studente, che devono essere retribuiti a norma del presente articolo, vanno detratti gli insegnamenti di quelle materie cui risulti attribuita una cattedra coperta da professore di ruolo.

     Gli incarichi conferiti per materie di insegnamento a scelta dello studente la cui istituzione sia espressamente prevista da accordi culturali debitamente ratificati, sono retribuiti sul bilancio dello Stato, anche in deroga ai limiti di cui al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 12.

     E' vietato il conferimento agli incaricati esterni di cui all'art. 21, primo comma della legge 18 marzo 1958, n. 311, di un terzo incarico sia a titolo retribuito che a titolo gratuito.

     E' vietato il conferimento al personale docente di ruolo di un secondo incarico sia a titolo retribuito che a titolo gratuito.

     E' vietato il conferimento di un secondo incarico sia a titolo retribuito sia a titolo gratuito a coloro che ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato, o che comunque fruiscano di un reddito di lavoro subordinato.

     Ove, dopo l'inizio dell'anno accademico, debba nei casi previsti dalle disposizioni legislative vigenti, provvedersi al conferimento di incarichi di insegnamento, può essere consentito, in caso di necessità, il conferimento di un terzo incarico gratuito ai professori incaricati esterni e di un secondo incarico gratuito al personale docente di cui ai due precedenti commi.

     La presente disposizione avrà effetto dall'anno accademico 1968-69.

 

          Art. 13.

     I comandi di cui all'art. 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e all'art. 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, non possono superare, in ciascun anno accademico, il numero complessivo di 180.

     I comandi di cui al comma precedente possono essere conferiti anche al personale docente direttivo ed ispettivo della scuola elementare purché provvisto di abilitazione alla libera docenza.

     I comandi suddetti possono essere disposti anche presso l'Università italiana per stranieri di Perugia, con la facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di disporre che i medesimi, così come le eventuali successive conferme, abbiano durata triennale. I comandi presso l'Università italiana per stranieri di Perugia possono essere disposti nei confronti di presidi e professori appartenenti ai ruoli degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado e di insegnanti appartenenti ai ruoli della scuola elementare, anche se non abilitati alla libera docenza [2] .

     Le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, si applicano anche nei confronti dei professori appartenenti ai ruoli degli Istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado comandati presso le Facoltà di scienze politiche e presso le Facoltà di scienze economiche e bancarie, per l'insegnamento delle lingue straniere.

 

          Art. 14.

     Per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71 sono istituiti n. 7.000 posti di assistente ordinario di cui: n. 2.150 durante l'anno accademico 1966-67; 1.050 durante l'anno accademico 1967-68; 1.200 durante l'anno accademico 1968-69; 1.300 durante l'anno accademico 1969-70; 1.300 durante l'anno accademico 1970-71.

 

          Art. 15.

     Nell'assegnazione dei posti istituiti a norma del precedente articolo è riservato, a favore delle cattedre, presso cui prestano servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio, anche se non continuativo, in qualità di assistenti retribuiti, un numero di posti pari a quello degli assistenti che si trovano nelle predette condizioni. I relativi concorsi sono riservati agli assistenti straordinari che, confermati in servizio per l'anno accademico 1966-67, a norma dell'art. 15 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, maturino, alla fine di ciascun anno accademico, la prescritta anzianità.

     Gli assistenti straordinari, già nominati per l'anno accademico 1966-67, in osservanza del succitato art. 15 della legge n. 16 del 1962, si intendono confermati per gli anni successivi fino all'espletamento del concorso per il posto di ruolo, salvo motivata sconferma da parte del titolare della cattedra e salvo quanto disposto dal successivo art. 17 della presente legge.

     I concorsi a posti di assistente ordinario, riservati agli assistenti straordinari, debbono essere banditi entro cinque mesi ed espletati entro nove mesi dall'assegnazione del posto alla cattedra. I rettori delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti necessari per il rispetto dei termini sopra indicati. Trascorsi tali termini, il Ministro provvede, nelle forme previste per quanto riguarda la ripartizione dei posti di assistente al recupero del posto stesso che, comunque, non potrà essere assegnato alla stessa cattedra la quale in precedenza aveva richiamato il posto.

     I posti riservati, comunque non coperti, sono recuperati dal Ministro e sono soggetti a nuova ripartizione.

 

          Art. 16.

     Ai posti vacanti di assistente ordinario presso Università o Istituti universitari statali possono essere trasferiti anche assistenti ordinari appartenenti ad Università o Istituti universitari liberi o pareggiati, con le modalità in vigore per i trasferimenti degli assistenti ordinari di ruolo statale.

     Con le medesime modalità, ai posti vacanti di assistente ordinario presso Università o Istituti universitari liberi o pareggiati possono essere trasferiti assistenti ordinari appartenenti ad Università o Istituti universitari statali.

 

          Art. 17.

     Non possono ottenere la conferma nelle funzioni di assistente straordinario quei candidati dei concorsi riservati che non risultino compresi nella terna degli idonei.

     Non possono del pari ottenere la conferma coloro che, pur avendo titolo a partecipare ai relativi concorsi riservati, se ne astengano, nonché coloro che, pur essendo risultati idonei in tali concorsi, non abbiano conseguita la nomina in ruolo per avere rinunciato alla nomina stessa o per essersi dimessi dopo tale nomina.

     A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più consentite nuove nomine o riassunzioni in servizio di assistenti straordinari.

     Il servizio di assistente straordinario, comunque retribuito, è valutabile, al fini del trattamento di quiescenza, previo riscatto da parte degli interessati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 bis della legge 24 giugno 1950, n. 465.

 

          Art. 18.

     La ripartizione tra le cattedre della Facoltà e delle Scuole dei posti di assistente ordinario non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione con specifico riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma, avuto particolare riguardo alle cattedre che ne siano prive, alle esigenze didattiche e della ricerca scientifica e tenuto, altresì, conto del numero degli assistenti ordinari e straordinari in servizio.

     A modifica di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, almeno un ventesimo dei nuovi posti di assistente, non riservati agli assistenti straordinari, è destinato alle esigenze delle Università, degli Istituti di istruzione universitaria, delle Facoltà e Scuole, degli Istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965.

     La ripartizione dei posti riservati agli assistenti straordinari di cui al precedente art. 15 è del pari disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 19.

     Gli assistenti in servizio presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, si considerano assistenti straordinari, ai fini della presente legge.

 

          Art. 20.

     Il ruolo aggiunto del personale assistente universitario, istituito dall'art. 32 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è soppresso.

     Gli assistenti di ruolo aggiunto, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati nel corrispondente ruolo organico del personale assistente universitario conservando l'anzianità di carriera e la classe di stipendio maturate nel ruolo di provenienza, fatto salvo il termine decennale per il conseguimento della libera docenza, che ha inizio dalla data del provvedimento di inquadramento nei ruoli aggiunti e non dalla data di decorrenza dell'inquadramento stesso.

     Gli assistenti di ruolo aggiunto che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso dell'abilitazione alla libera docenza, sono inquadrati nella seconda classe di stipendio (ex coefficiente 500).

     All'atto dell'inquadramento nella seconda classe di stipendio, disposto in applicazione del precedente comma, il servizio di ruolo aggiunto prestato nella terza classe di stipendio successivamente al conseguimento della libera docenza, è computato sino a un massimo di quattro anni ai fini della carriera e della progressione economica nel ruolo degli assistenti ordinari.

     Gli assistenti già appartenenti ai ruoli aggiunti che, per concorso, siano stati nominati in ruolo organico, conseguono a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento più favorevole al quale avrebbero avuto diritto, ai sensi del presente articolo, ove fossero rimasti nel predetto ruolo aggiunto, conservando, a tutti gli effetti, la anzianità complessiva maturata nel ruolo aggiunto e nel ruolo organico.

     Il collocamento nel ruolo organico degli assistenti previsto dalla presente legge è disposto in soprannumero rispetto all'organico della cattedra cui l'assistente di ruolo aggiunto risulta assegnato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 21. [3]

 

          Art. 22.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni che consentono la nomina di assistenti volontari nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria.

     Gli assistenti volontari che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere confermati nella qualifica stessa per non oltre 8 anni accademici a partire dal 1967-68 e possono, altresì, concorrere all'assegnazione delle borse istituite a termini del precedente art. 21 della presente legge anche se abbiano superato i quattro anni di anzianità di laurea.

 

          Art. 23.

     Le disposizioni dei due ultimi commi dell'art. 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, modificato dall'art. 15 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, sono soppresse e sostituite dalle seguenti:

     "Ove la situazione delle singole cattedre non consenta di affidare in tutto o in parte le funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti agli assistenti ordinari, incaricati, straordinari e a coloro che fruiscono di borse di addestramento didattico e scientifico, le funzioni medesime possono essere affidate dal Consiglio di amministrazione dell'Università o dell'Istituto d'istruzione universitaria, su proposta delle competenti Facoltà, sino all'anno accademico 1974-75, agli assistenti volontari in servizio.

     Ove ancora il personale sopra indicato non sia sufficiente a sopperire alle esigenze delle esercitazioni, le funzioni stesse possono essere affidate a laureati.

     Agli assistenti volontari ed ai laureati di cui ai commi precedenti, che non abbiano rapporto d'impiego con l'Università o con l'Istituto, è corrisposto un compenso non inferiore a lire 2.000 per ogni esercitazione fatta durante il periodo delle lezioni.

     Le somme per i compensi per le esercitazioni di cui ai commi precedenti sono tratte da un fondo unico per ogni Università costituito da:

     a) quote dei proventi per prestazioni in conto terzi;

     b) quote dei proventi per contributi di biblioteca e di laboratorio;

     c) eventuali contribuzioni destinate a tale scopo da Enti pubblici o organismi privati.

     Il Consiglio di amministrazione determina le quote che sui proventi di cui alle lettere a) e b) sono destinate allo scopo anzidetto; tali quote, in ogni caso, non possono essere inferiori al 10 per cento dell'ammontare di ciascuno dei due proventi.

     Qualora le somme del fondo previsto dal quinto comma del presente articolo risultino superiori al fabbisogno, il Consiglio di amministrazione destina la rimanenza per la costituzione di borse di addestramento didattico e scientifico secondo la disciplina prevista dalle norme vigenti".

 

          Art. 24.

     In esecuzione di accordi culturali, debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri incarichi annuali, rinnovabili, negli anni successivi, in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, in corrispondenza di posti di lettore di ruolo.

     L'incarico è conferito con decreto rettorale, previa deliberazione della Facoltà e Scuola, su proposta del professore ufficiale della materia che sceglie tra una terna designata dalle competenti autorità del paese di origine.

     La documentazione di rito è sostituita da dichiarazioni delle competenti Autorità diplomatiche attestanti che il prescelto è in possesso di tutti i requisiti, compreso il titolo di studio, richiesti per l'ufficio di lettore nella Università del paese di provenienza.

     Con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, sempre in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri speciali incarichi di lettore di lingua e di lingua e letteratura straniera anche in aggiunta ai posti di lettore di ruolo. Il conferimento dell'incarico è subordinato all'autorizzazione dei Ministro per la pubblica istruzione.

     Il numero di tali incarichi viene determinato in base a quanto stabilito, a titolo di reciprocità, in applicazione dei rispettivi accordi culturali e nel limite di lire 100 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1970.

     Ai lettori nominati ai sensi del presente articolo, è corrisposto un assegno pari allo stipendio iniziale dell'assistente Universitario incaricato, salvo quanto diversamente possa essere disposto a seguito di eventuale proposta che la Commissione mista prevista dall'accordo culturale con il paese di origine abbia a sottoporre ai due Governi.

 

          Art. 25.

     Possono partecipare al concorso per posti di ruolo per professore aggregato anche cittadini stranieri secondo le norme che saranno indicate da apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero per la pubblica istruzione entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 26.

     Al personale assistente alle cattedre di astronomia e di materie matematiche proveniente, a norma del quarto comma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, dal personale scientifico degli Osservatori astronomici di cui alla tabella C, allegata alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, modificata dall'art. 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, è riconosciuto all'atto del conseguimento della terza classe di stipendio, il servizio prestato nel ruolo di provenienza, per non più di quattro anni, ai fini della ulteriore progressione di carriera.

 

          Art. 27.

     Sono istituiti complessivamente n. 25 posti di carriera direttiva del personale scientifico degli Osservatori astronomici in aggiunta ai posti di cui alla tabella C, allegata alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, modificata dall'art. 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, con effetto dagli anni finanziari dal 1966 al 1970, di cui n. 6 dall'anno 1966, n. 7 dall'anno 1967, n. 5 dall'anno 1968, n. 5 dall'anno 1969 e n. 2 dall'anno 1970.

 

          Art. 28.

     Sono istituiti due posti di carriera direttiva del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano in aggiunta ai posti di cui alla tabella D, allegata alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, modificata dall'art. 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, con effetto dall'anno finanziario 1966. La predetta tabella D, di cui all'art. 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, e la nota in calce alla medesima sono sostituite, con effetto dalla data indicata nel primo comma dell'art. 24 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e nell'art. 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, dalle seguenti:

 

Ex coeff. di stipendio

Qualifica

Posti

309

Aiuto ricercatore

5

420

Ricercatore, dopo 2 anni di permanenza nella qualifica di aiuto ricercatore

 

500

Primo ricercatore, dopo 8 anni di permanenza nella qualifica di ricercatore

 

580

Ricercatore capo, dopo 4 anni di permanenza nella qualifica di primo ricercatore

 

 

     La qualifica di primo ricercatore viene attribuita al compimento dei 3 anni di complessivo servizio di ruolo, compreso il periodo di prova, qualora gli interessati abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza in fisica terrestre o in materia strettamente affine, ovvero al primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa. Per quanto riguarda il riconoscimento dei servizi pre-ruolo si osservano le disposizioni che disciplinano la materia per il ruolo degli assistenti universitari".

 

          Art. 29.

     Il quarto comma dell'art. 12 della legge 18 marzo 1958, n. 276, è sostituito dal seguente:

     "Per il servizio della Stazione astronomica geodetica di Carloforte si provvede con un aiuto astronomo o un primo astronomo appartenente al personale scientifico assegnato a ciascuno degli Osservatori astronomici a turno nell'ordine appresso indicato:

     Osservatorio astronomico di Milano;

     Osservatorio astrofisico di Arcetri;

     Osservatorio astronomico di Roma;

     Osservatorio astronomico di Padova;

     Osservatorio astrofisico di Catania;

     Osservatorio astronomico di Trieste;

     Osservatorio astronomico di Pino Torinese;

     Osservatorio astronomico di Napoli.

     La designazione viene effettuata dal direttore dell'Osservatorio competente";

 

          Art. 30.

     Al personale scientifico di carriera direttiva degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano si applica il disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e il disposto dell'art. 14 della legge 26 gennaio 1962, n. 16.

     Il congedo per motivi di studio o di ricerca scientifica esteso al personale scientifico di carriera direttiva degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano con la disposizione contenuta nel precedente comma è concesso sentito il direttore dell'Osservatorio competente per periodi complessivi non superiori a cinque anni nel decennio.

 

          Art. 31. [4]

 

          Art. 32.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi di cui all'art. 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, secondo le modifiche introdotte con l'art. 31 della presente legge.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 33.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Comma così sostituito dall'art. unico della L. 24 novembre 1967, n. 1154.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580.