§ 57.7.549 - Legge 24 novembre 1967, n. 1154.
Disposizioni integrative dell'art. 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per quanto concerne l'Università italiana per stranieri di Perugia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:24/11/1967
Numero:1154


Sommario
Art. unico.      Il terzo comma dell'art. 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, è sostituito con il seguente:


§ 57.7.549 - Legge 24 novembre 1967, n. 1154.

Disposizioni integrative dell'art. 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per quanto concerne l'Università italiana per stranieri di Perugia.

(G.U. 13 dicembre 1967, n. 310)

 

     Art. unico.

     Il terzo comma dell'art. 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, è sostituito con il seguente:

     "I comandi suddetti possono essere disposti anche presso l'Università italiana per stranieri di Perugia, con la facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di disporre che i medesimi, così come le eventuali successive conferme, abbiano durata triennale. I comandi presso l'Università italiana per stranieri di Perugia possono essere disposti nei confronti di presidi e professori appartenenti ai ruoli degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado e di insegnanti appartenenti ai ruoli della scuola elementare, anche se non abilitati alla libera docenza".