§ 42.4.17 - Legge 18 marzo 1958, n. 276.
Ordinamento delle carriere del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.4 personale
Data:18/03/1958
Numero:276


Sommario
Art. 1.      I ruoli organici del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano di cui alla tabella B annessa alla legge 8 agosto 1942, n. 1145, [...]
Art. 2.      La carriera del personale scientifico degli Osservatori astronomici comprende le qualifiche di aiuto-astronomo, astronomo, primo astronomo e astronomo capo cui [...]
Art. 3.  (Accesso alla carriera)
Art. 4.  (Svolgimento della carriera)
Art. 5.  (Anticipazione della nomina a primo astronomo per conseguita libera docenza)
Art. 6.  (Anticipazioni della nomina ad astronomo capo per merito distinto)
Art. 7.  (Composizione delle Commissioni giudicatrici)
Art. 8.      La carriera del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano comprende le qualifiche di aiuto ricercatore, ricercatore, primo ricercatore e ricercatore capo, cui [...]
Art. 9.  (Accesso alla carriera)
Art. 10.  (Svolgimento della carriera)
Art. 11.  (Composizione delle Commissioni giudicatrici)
Art. 12.      La Stazione astronomica di Carloforte, di cui alla legge 8 agosto 1942, n. 1145, assume la denominazione di Stazione astronomico-geodetica di Carloforte
Art. 13.  (Personale incaricato)
Art. 14.  (Passaggio agli Istituti di istruzione secondaria)
Art. 15.      Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1942, n. 1145, e successive modificazioni, che siano in contrasto con quelle della presente legge
Art. 16.  (Organi competenti alla redazione del rapporto informativo)
Art. 17.  (Disciplina)
Art. 18.      Al personale scientifico degli Osservatori astronomici, proveniente, a norma dell'ultimo comma del precedente art. 3 dal ruolo degli assistenti universitari è [...]
Art. 19.  [5]
Art. 20.  (Assegnazione di personale scientifico a Osservatori astronomici delle Università)
Art. 21.  (Inquadramento del personale scientifico degli Osservatori astronomici)
Art. 22.  (Inquadramento del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano)
Art. 23.  (Copertura della spesa)
Art. 24.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 42.4.17 - Legge 18 marzo 1958, n. 276. [1]

Ordinamento delle carriere del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano.

(G.U. 11 aprile 1958, n. 87)

 

 

     Art. 1.

     I ruoli organici del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano di cui alla tabella B annessa alla legge 8 agosto 1942, n. 1145, modificata con il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 481, ratificata con la legge 21 marzo 1953, n. 190, sono sostituiti con quelli stabiliti nelle tabelle A e B annesse alla presente legge.

     La ripartizione del personale scientifico tra i vari Osservatori astronomici è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione secondo le esigenze del servizio.

 

Capo I

 

OSSERVATORI ASTRONOMICI

 

          Art. 2.

     La carriera del personale scientifico degli Osservatori astronomici comprende le qualifiche di aiuto-astronomo, astronomo, primo astronomo e astronomo capo cui corrispondono i coefficienti di stipendio indicati nella tabella A annessa alla presente legge.

 

          Art. 3. (Accesso alla carriera)

     Gli aiuti-astronomi sono assunti a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami fra laureati in matematica, fisica, fisica-matematica, ingegneria o in discipline nautiche.

     Gli esami consistono in due prove di cui una scritta ed una orale, eventualmente integrate da uno o più esperimenti o esercizi pratici o grafici. I candidati dovranno inoltre dare dimostrazione di buona conoscenza di due lingue straniere così da intendere correntemente un'opera scritta in quelle lingue sulle materie attinenti al concorso.

     I candidati potranno produrre i titoli scientifici di cui siano eventualmente in possesso; ai titoli stessi è riservato un punteggio non eccedente il 25 per cento del totale dei punti.

     Alla copertura del posti vacanti nel ruolo del personale scientifico degli Osservatori astronomici potrà provvedersi anche mediante trasferimento nella qualifica di aiuto-astronomo di assistenti di astronomia e di materie matematiche delle Università.

 

          Art. 4. (Svolgimento della carriera)

     Gli aiuti-astronomi sono nominati per un anno solare e sulla proposta del proprio direttore, confermati di anno in anno. Dopo almeno un biennio di lodevole servizio, essi possono conseguire, su proposta del direttore, la stabilità nell'ufficio. Gli aiuti-astronomi nominati stabili conseguono la qualifica di astronomo.

     Gli astronomi conseguono a ruolo aperto, le qualifiche di primo astronomo e di astronomo capo rispettivamente dopo la permanenza effettiva di sette anni nella qualifica di astronomo e di dieci anni in quella di primo astronomo.

     Ai fini del computo dell'anzianità di servizio, prevista dal precedente comma, non si tiene conto degli anni di servizio per i quali sia stato riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono" né dei periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

     I passaggi di qualifica di cui al presente articolo sono subordinati al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione sulla base di un motivato rapporto sull'attività scientifica svolta e sulla diligenza in servizio, predisposto dal rispettivo direttore di osservatorio.

 

          Art. 5. (Anticipazione della nomina a primo astronomo per conseguita libera docenza)

     Il periodo di permanenza nella qualifica di astronomo, previsto nel precedente art. 4 per il conferimento della qualifica di primo astronomo, è ridotto per non più di tre anni a favore di coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza in astronomia o in materia ritenuta strettamente affine, anteriormente al compimento del quarto anno di permanenza della qualifica di astronomo.

     Per coloro che conseguano la libera docenza dopo il quarto anno di permanenza nella qualifica di astronomo, il passaggio alla qualifica di primo astronomo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decreto di conferimento della libera docenza.

 

          Art. 6. (Anticipazioni della nomina ad astronomo capo per merito distinto)

     Il periodo di permanenza nella qualifica di primo astronomo previsto dal precedente art. 4 per il conseguimento della qualifica di astronomo capo è ridotto per non più di tre anni por i vincitori di concorso per merito distinto.

     Il concorso per merito distinto è per esame e per titoli.

     Esso e indetto annualmente entro il 31 dicembre per una aliquota di posti pari ad un quarto del numero dei primi astronomi che al 1° gennaio successivo abbiano almeno sette anni di permanenza nella qualifica.

     Il concorso può essere indetto anche quando il personale che si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma risulti in numero inferiore a quattro ma non a due.

     La Commissione giudicatrice dispone di 100 punti dei quali almeno 75 sono riservati alle prove di esame e 25 ai titoli.

     Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, in ordine di merito, e in numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore agli 8/10.

     Il concorso non può essere ripetuto da coloro che abbiano riportato nella prova di esame una votazione inferiore a quella prevista nel precedente comma.

     Al concorso di cui al presente articolo possono partecipare i primi astronomi che si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il conseguimento della qualifica di astronomo capo ed abbiano riportato nell'ultimo triennio giudizio complessivo di "ottimo".

 

          Art. 7. (Composizione delle Commissioni giudicatrici)

     La Commissione giudicatrice del concorso per l'assunzione a posti di aiuto astronomo è composta di cinque membri nominati dal Ministro, per la pubblica istruzione, di cui tre sono scelti fra i direttori degli osservatori e professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e due fra i professori di ruolo e fuori ruolo di materia affine, di cui uno del ramo fisico e uno del ramo matematico.

     La Commissione giudicatrice del concorso per merito distinto è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione su designazione unanime, o a maggioranza, dei direttori degli Osservatori astronomici e professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia.

     Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano fra loro, o con alcuno dei candidati, parenti o affini sino al 4° grado incluso.

 

Capo II

 

OSSERVATORIO VESUVIANO

 

          Art. 8.

     La carriera del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano comprende le qualifiche di aiuto ricercatore, ricercatore, primo ricercatore e ricercatore capo, cui corrispondono i coefficienti di stipendio indicati nella tabella B annessa alla presente legge.

 

          Art. 9. (Accesso alla carriera)

     Gli aiuti ricercatori sono assunti in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami fra laureati in fisica, fisica-matematica, scienze geologiche, scienze naturali, chimica o ingegneria.

     Gli esami consistono in due prove, di cui una scritta e l'altra orale: i candidati dovrà o inoltre dare dimostrazione di buona conoscenza di due lingue straniere così da intendere correntemente un'opera scritta in quelle lingue sulle materie attinenti al concorso.

     I candidati potranno produrre i titoli scientifici di cui siano eventualmente in possesso; ai titoli stessi è riservato un punteggio non superiore al 25 per cento del totale dei punti.

 

          Art. 10. (Svolgimento della carriera)

     Per lo svolgimento della carriera del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano fino alla qualifica di primo ricercatore si osservano le norme previste dalla presente legge per il corrispondente personale degli Osservatori astronomici.

     Ai fini della riduzione del periodo di permanenza nella qualifica di ricercatore per il passaggio alla qualifica di primo ricercatore, la libera docenza deve essere conseguita in fisica terrestre o in materia ritenuta strettamente affine.

     Il posto di ricercatore capo è conferito mediante concorso per titoli ed esami da espletare tra i primi ricercatori con almeno sette anni di anzianità nella qualifica.

     Al concorso di cui al precedente comma possono essere ammessi anche gli assistenti di ruolo delle Università e degli Istituti superiori assegnati alle cattedre di fisica terrestre avanti almeno otto anni di anzianità nel coefficiente 402.

 

          Art. 11. (Composizione delle Commissioni giudicatrici)

     La Commissione giudicatrice del concorso per l'assunzione a posti di aiuto ricercatore è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e composta del direttore dell'Osservatore vesuviano, che la presiede, e di quattro membri scelti del Ministro fra i professori di ruolo e fuori ruolo di fisica terrestre, geografia fisica, geologia, chimica generale o di materie affini.

     La Commissione giudicatrice del concorso al posto di ricercatore capo è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e composta del direttore dell'Osservatorio vesuviano, di due membri designati dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e di due scelti dal Ministro stesso fra i professori di ruolo e fuori ruolo indicati nel primo comma.

     Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano fra loro, o con alcuno dei candidati, parenti o affini sino al 4° grado incluso.

 

Capo III

 

STAZIONE ASTRONOMICA-GEODETICA DI CARLOFORTE

 

          Art. 12.

     La Stazione astronomica di Carloforte, di cui alla legge 8 agosto 1942, n. 1145, assume la denominazione di Stazione astronomico-geodetica di Carloforte.

     Essa è sottoposta alla vigilanza tecnica di una Commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e costituita dal presidente della Commissione geodetica italiana, dal direttore dell'Ufficio centrale delle latitudini - finché tale Ufficio rimane assegnato all'Italia e, quando ciò non sarà più, da altro membro italiano della Commissione delle variazioni delle latitudini dell'Unione astronomica e geodetica internazionale - nonché da un astronomo delegato dal Comitato per l'astronomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

     Presidente della Commissione è, di diritto, il presidente della Commissione geodetica italiana.

     Per il servizio della Stazione astronomica geodetica di Carloforte si provvede con un aiuto astronomo o un primo astronomo appartenente al personale scientifico assegnato a ciascuno degli Osservatori astronomici a turno nell'ordine appresso indicato:

     Osservatorio astronomico di Milano;

     Osservatorio astrofisico di Arcetri;

     Osservatorio astronomico di Roma;

     Osservatorio astronomico di Padova;

     Osservatorio astrofisico di Catania;

     Osservatorio astronomico di Trieste;

     Osservatorio astronomico di Pino Torinese;

     Osservatorio astronomico di Napoli [2] .

     La designazione viene effettuata dal direttore dell'Osservatorio competente [3] .

     La permanenza di tale personale presso la Stazione astronomico-geodetica non supererà la durata di tre anni.

 

Capo IV

 

NORME GENERALI

 

          Art. 13. (Personale incaricato) [4]

 

          Art. 14. (Passaggio agli Istituti di istruzione secondaria)

     Il personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano dopo cinque anni almeno di lodevole servizio negli Osservatori può ottenere la nomina nei ruoli dei professori degli Istituti di istruzione secondaria dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, con le modalità e alle stesse condizioni previste per gli assistenti ordinari di Università e degli Istituti di istruzione superiore.

 

          Art. 15.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1942, n. 1145, e successive modificazioni, che siano in contrasto con quelle della presente legge.

     Al personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano si applicano, in quanto non contrastino con le norme della presente legge, le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

     I congedi straordinari e le aspettative di cui al testo unico dalle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono concessi al personale di cui al precedente comma su motivato rapporto del direttore dell'Osservatorio presso il quale ciascuno risulti assegnato.

 

          Art. 16. (Organi competenti alla redazione del rapporto informativo)

     Il rapporto informativo per il personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano viene redatto dal proprio direttore, il quale esprime il giudizio complessivo per il personale con qualifica inferiore a quella rispettivamente di primo astronomo e di primo ricercatore.

     Per il personale con qualifiche non inferiori a quelle di cui al precedente comma, il giudizio complessivo è dato dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 17. (Disciplina)

     Presso il Ministero della pubblica istruzione è costituita all'inizio di ogni biennio e con decreto del Ministro, una Commissione di disciplina cui competono le deliberazioni in materia disciplinare nei riguardi del personale degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano.

     La Commissione è composta di tre direttori di Osservatorio scelti dal Ministro, il più anziano dei quali la presiede.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di carriera direttiva fornito di qualifica non superiore a quella di consigliere di 1ª classe in servizio presso il Ministero.

     Per quanto concerne la nomina dei membri supplenti e la modalità relative al funzionamento della Commissione di disciplina di cui al precedente comma, nonché le modalità concernenti il procedimento disciplinare, valgono le norme all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     La censura è inflitta al personale degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano dal direttore dell'Osservatorio presso cui ciascuno risulti assegnato.

 

          Art. 18.

     Al personale scientifico degli Osservatori astronomici, proveniente, a norma dell'ultimo comma del precedente art. 3 dal ruolo degli assistenti universitari è riconosciuto, all'atto del conseguimento della stabilità e della qualifica di astronomo, il servizio prestato nel ruolo di provenienza per non più di quattro anni ai fini dell'ulteriore progressione di carriera.

 

          Art. 19. [5]

 

          Art. 20. (Assegnazione di personale scientifico a Osservatori astronomici delle Università)

     Il Ministro per la pubblica istruzione può, per esigenze di servizio, assegnare tre unità del ruolo organico del personale scientifico degli Osservatori astronomici, qualunque sia la qualifica da essi rivestita, rispettivamente due all'Osservatorio dell'Università di Bologna e una all'Osservatorio dell'Università di Palermo.

     Il personale scientifico assegnato all'Osservatorio astronomico di Padova può essere destinato dal proprio direttore, e nel numero dallo stesso ritenuto opportuno, a prestare servizio presso l'Osservatorio astrofisico di Asiago, dipendente dall'Università di Padova.

     L'aiuto appartenente al ruolo del personale scientifico degli Osservatori astronomici e attualmente assegnato all'Osservatorio dell'Università di Palermo rimane in servizio presso l'Università stessa. La spesa relativa al posto di ruolo predetto, attualmente gravante sul bilancio dell'Università di Palermo, passa a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dall'esercizio 1957-58.

 

Capo V

 

NORME TRANSITORIE

 

          Art. 21. (Inquadramento del personale scientifico degli Osservatori astronomici)

     Nella prima attuazione della presente legge i primi astronomi sono inquadrati nella corrispondente nuova qualifica di primo astronomo, di cui al ruolo stabilito con la tabella A annessa alla presente legge, nell'ordine e con l'anzianità maturata nella qualifica di appartenenza. Qualora l'anzianità maturata nella qualifica sia tale da consentire il conferimento della qualifica di astronomo capo, l'inquadramento in quest'ultima qualifica è disposto con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

     Gli astronomi sono inquadrati nella corrispondente nuova qualifica di astronomo, di cui al ruolo stabilito con la suindicata tabella, nell'ordine e con l'anzianità maturata nella qualifica di appartenenza.

     Effettuato l'inquadramento, di cui al precedente comma, e nell'anzidetta qualifica di astronomo sono altresì inquadrati, nell'ordine e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli astronomi aggiunti e gli aiuti che abbiano conseguito la stabilità nel ruolo.

     Gli aiuti che non hanno conseguito la stabilità vengono inquadrati nel nuovo ruolo con la qualifica di aiuto astronomo conservando l'anzianità maturata.

     Ai primi astronomi, che all'atto dell'inquadramento nel nuovo ruolo risultino in possesso dell'abilitazione alla libera docenza in astronomia o in materia ritenuta strettamente affine, è consentita l'abbreviazione di tre anni del periodo di permanenza prevista per il conseguimento della qualifica di astronomo capo.

     Nei confronti del personale di cui i precedenti commi, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti in possesso di una anzianità complessiva di effettivo servizio, maturata nel ruolo, maggiore di quella prevista dal precedente art. 4 per il conseguimento della qualifica nella quale viene effettuato l'inquadramento, l'eccedenza di tale anzianità è valutata, in ragione della metà e per un massimo di cinque anni, se superiore ai dieci anni, a titolo di abbreviazione della permanenza richiesta in quest'ultima qualifica per il conseguimento di quella immediatamente superiore.

     L'abbreviazione di cui al precedente comma non è operante nei confronti di coloro che nell'ultimo decennio, pur avendo i requisiti richiesti, non abbiano partecipato a concorsi per la promozione al grado superiore o che, avendovi partecipato, non abbiano conseguito l'idoneità.

     Per i primi astronomi, che in base all'anzianità posseduta nella qualifica conseguano l'inquadramento nella qualifica di astronomo capo, l'eventuale eccedenza di anzianità, computata ai sensi del sesto comma del presente articolo, è valutata ai fini della progressione economica.

     Per il personale scientifico proveniente dal ruolo degli assistenti universitari che sia stato immesso, a seguito di concorso, nel ruolo degli Osservatori astronomici direttamente nella soppressa qualifica di astronomo aggiunto, l'anzianità di effettivo servizio raggiunta nel ruolo di provenienza è valutata, per un massimo di quattro anni e in aggiunta all'anzianità complessiva maturata nel ruolo degli Osservatori astronomici, ai fini del computo dell'eccedenza di anzianità valutabile ai sensi del sesto comma del presente articolo, fermo restando il limite massimo dell'abbreviazione di cinque anni previsti dal comma medesimo.

     Nel computo dell'anzianità complessiva, valutabile a norma del presente articolo, non va tenuto conto di quella relativa agli anni di servizio nei quali sia stato riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono" né i periodi trascorsi in posizione di stato che abbiano prodotto interruzione nel decorso dell'anzianità di servizio.

     L'inquadramento nelle nuove qualifiche a norma del presente articolo, è subordinato al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione sulla base di un motivato rapporto sull'attività scientifica svolta e sulla diligenza in servizio predisposto dal rispettivo direttore di Osservatorio.

 

          Art. 22. (Inquadramento del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano)

     L'aiuto dell'Osservatorio vesuviano è inquadrato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel nuovo ruolo con la qualifica di ricercatore.

     L'eventuale maggiore anzianità di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza, di cui il predetto aiuto risulti in possesso all'atto dell'inquadramento nella nuova qualifica, è valutata in ragione della metà e per un massimo di cinque anni, se superiore ai dieci anni, a titolo di abbreviazione del periodo di permanenza richiesta in tale qualifica per il conseguimento di quella immediatamente superiore.

     L'inquadramento nella nuova qualifica, di cui al primo comma, è subordinato al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione su rapporto motivato del direttore dell'Osservatorio vesuviano sull'attività scientifica e sulla diligenza in servizio dell'aiuto predetto.

 

          Art. 23. (Copertura della spesa)

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58, si provvederà con prelevamento dal conto corrente infruttifero di Tesoreria intestato: "Ministero del tesoro - liquidazione dei beni tedeschi in Italia".

     L'importo sarà fatto affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 24.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     I benefici economici previsti dalla presente legge, salvo le diverse disposizioni particolari, decorrono dal 1° gennaio 1958.

 

     Tabelle.

     (Omissis) [6]


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 29 della L. 24 febbraio 1967, n. 62.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 29 della L. 24 febbraio 1967, n. 62.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 20 della L. 25 ottobre 1977, n. 808.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 26 gennaio 1962, n. 16.

[6]  Tabelle già sostituite dall'art. 21 della L. 26 gennaio 1962, n. 16, dalla L. 18 febbraio 1963, n. 377, e ulteriormente sostituite dall'art. 28 della L. 24 febbraio 1967, n. 62.