§ 57.7.254 - Legge 26 gennaio 1962, n. 16.
Provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:26/01/1962
Numero:16


Sommario
Art. 1.      La tabella B, annessa alla legge 18 marzo 1958, n. 311, concernente i coefficienti di retribuzione e le misure lorde iniziali degli stipendi spettanti ai professori universitari di ruolo in [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Gli stipendi spettanti ai professori incaricati esterni d'insegnamento universitario sono suscettibili di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni [...]
Art. 4.      Ai professori incaricati esterni di insegnamento universitario, nonché ai loro familiari in caso di morte, è riconosciuto il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dalle [...]
Art. 5.      Le deliberazioni sulle proposte relative agli incarichi d'insegnamento debbono essere adottate dai competenti Organi accademici entro il 15 luglio, per l'anno accademico successivo.
Art. 6.      Coloro che, per almeno cinque anni, abbiano lodevolmente tenuto un incarico d'insegnamento universitario e siano abilitati alla libera docenza, ovvero siano stati compresi nella terna di un [...]
Art. 7.      L'ultimo comma dell'art. 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      L'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e la tabella A annessa alla legge stessa sono sostituiti dal seguente articolo e dalla tabella B allegata alla presente legge:
Art. 9.      Fermo restando l'art. 39 del regolamento generale universitario di cui al regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, gli assistenti, di ruolo e non di ruolo, devono tenere aggiornato un registro nel [...]
Art. 10.      Il primo comma dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è sostituito dal seguente:
Art. 11.      L'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è sostituito dal seguente:
Art. 12.      Il coefficiente 229, previsto dal quinto comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, per determinare la misura della retribuzione spettante all'assistente incaricato, è elevato al [...]
Art. 13.      L'art. 15 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è sostituito dal seguente:
Art. 14.      Il periodo trascorso in congedo per motivi di studio senza assegni è utile ai fini della pensione, previo versamento allo Stato della ritenuta in conto entrate del Tesoro, da calcolarsi sullo [...]
Art. 15.      L'art. 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è sostituito dal seguente:
Art. 16.      I contributi dovuti dallo Stato per ogni esercizio finanziario alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 20 della legge 18 marzo 1958, n. 349, sono elevati [...]
Art. 17.      Agli assistenti non di ruolo degli Istituti superiori navale ed orientale di Napoli e dell'Università di Camerino, inquadrati, come dipendenti statali non di ruolo, ai sensi delle leggi 3 [...]
Art. 18.      Il secondo comma dell'art. 1 della legge 23 novembre 1951, numero 1340, che sostituisce l'art. 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , è modificato come segue:
Art. 19.      Gli assistenti volontari che, alla data del 31 ottobre 1961, risultino presso ciascuna cattedra in eccedenza rispetto al contingente fissato dal precedente art. 18, rimangono in servizio, alle [...]
Art. 20.      A decorrere dal 1° novembre 1961, gli assistenti ordinari in servizio presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore sono inquadrati nelle classi di stipendio di cui alla tabella B [...]
Art. 21.  [7]
Art. 22.      L'indennità di ricerca scientifica è fissata, a decorrere dal 1° novembre 1961, nelle seguenti misure mensili lorde:
Art. 23.      Al personale di ruolo di cui alla presente legge che cessi dal servizio con il 31 ottobre 1961, il trattamento di quiescenza è liquidato sulla base del trattamento economico stabilito dalla [...]
Art. 24.      La presente legge ha effetto dal 1° novembre 1961, salvo per quanto concerne le disposizioni contenute nei commi terzo e quarto dell'art. 5, che avranno effetto dal 1° novembre 1962.


§ 57.7.254 - Legge 26 gennaio 1962, n. 16.

Provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano.

(G.U. 12 febbraio 1962, n. 38)

 

Titolo I

PROFESSORI UNIVERSITARI Dl RUOLO E INCARICATI

 

     Art. 1.

     La tabella B, annessa alla legge 18 marzo 1958, n. 311, concernente i coefficienti di retribuzione e le misure lorde iniziali degli stipendi spettanti ai professori universitari di ruolo in corrispondenza della loro anzianità, è sostituita, a decorrere dal 1° novembre 1961, con la tabella A allegata alla presente legge.

 

          Art. 2. [1]

     Il primo e il secondo comma dell'art. 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:

     "Coloro ai quali è conferito un incarico di insegnamento presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, non fruiscano di redditi di lavoro subordinato, sono considerati incaricati esterni.

     Ad essi è corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda di lire 1.740.000, pari al coefficiente 580, se compresi in una terna di concorsi a cattedre universitarie ovvero se liberi docenti confermati, ovvero incaricati della direzione di un istituto; una retribuzione iniziale annua lorda di lire 1 milione 500.000, pari al coefficiente 500, se liberi docenti; una retribuzione iniziale annua lorda di lire 927.000, pari al coefficiente 309, se cultori della materia".

 

          Art. 3.

     Gli stipendi spettanti ai professori incaricati esterni d'insegnamento universitario sono suscettibili di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di insegnamento.

     Gli aumenti periodici sono calcolati sull'importo iniziale degli stipendi dovuti, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento di ogni biennio di servizio.

     Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi è valutato l'insegnamento impartito a decorrere dall'anno accademico 1961-62.

     L'attribuzione degli aumenti periodici è subordinata alla attestazione da parte del preside della Facoltà o Scuola che l'incaricato ha adempiuto ai doveri di cui all'art. 84 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

 

          Art. 4.

     Ai professori incaricati esterni di insegnamento universitario, nonché ai loro familiari in caso di morte, è riconosciuto il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

     Ai fini del trattamento suddetto si considerano utili i servizi prestati in qualità di incaricato esterno dal 1° novembre 1961.

     Ai fini del solo trattamento di quiescenza si considerano utili anche i servizi prestati anteriormente al 1° novembre 1961 qualora i servizi stessi siano riscattati ai fini della pensione. Si applicano, per tale riscatto, le norme vigenti in materia per gli impiegati statali di ruolo.

     Agli effetti del predetto trattamento di quiescenza sono riscattabili altresì con le stesse norme indicate nel precedente comma, i servizi ammessi a riscatto per i professori universitari di ruolo, salvo quanto previsto dal successivo comma [2] .

     I servizi prestati in qualità di professore incaricato nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento, sono riscattabili con le norme vigenti in materia per i professori di ruolo delle scuole ed istituti predetti. Gli anni di servizio prestato con meno di 18 ore di insegnamento settimanale sono riscattabili in ragione di tanti diciottesimi quante sono state le ore di insegnamento [3] .

     E' ammesso il riscatto, totale o parziale, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza. Per i limiti e le modalità del riscatto, si applicano il secondo ed il terzo comma dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 [4] .

     Il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dal presente articolo è liquidato a domanda degli interessati. La pensione compete nei casi in cui il professore incaricato esterno abbia prestato almeno venti anni di servizio effettivo, valutabile a tal fine. Negli altri casi compete l'indennità per una volta tanto, in luogo di pensione, purché il professore incaricato abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

     Il professore incaricato collocato in pensione ai sensi del presente articolo, che sia riassunto in servizio statale pensionabile, perde il godimento della pensione. Qualora la pensione sia più favorevole del nuovo trattamento economico, la differenza gli viene conservata a titolo di assegno personale non pensionabile, da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio. Al professore incaricato, riassunto in servizio statale, al quale già in precedenza sia stata liquidata l'indennità per una volta tanto in luogo di pensione, si applica l'art. 70 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

     Il professore di cui al precedente comma, all'atto della cessazione dal servizio, liquida un nuovo trattamento di quiescenza sulla base di tutti i servizi prestati e con le norme relative all'ultimo impiego. In ogni caso, questo trattamento non può essere inferiore a quello precedentemente goduto.

     I professori di cui al primo comma sono assoggettati, dal 1° novembre 1961, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per gli impiegati civili di ruolo dello Stato. Dalla stessa data cessa per i professori medesimi l'iscrizione alle assicurazioni sociali obbligatorie. Per il periodo computabile ai fini del trattamento di quiescenza l'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà allo Stato ed agli interessati i contributi versati per l'assicurazione invalidità e vecchiaia.

     Il personale di cui al presente articolo ha diritto ad opzione nei confronti dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 5.

     Le deliberazioni sulle proposte relative agli incarichi d'insegnamento debbono essere adottate dai competenti Organi accademici entro il 15 luglio, per l'anno accademico successivo.

     E' data facoltà al Ministero per la pubblica istruzione di accordare una proroga di 15 giorni qualora, per comprovati motivi, gli Organi accademici non abbiano potuto deliberare in ordine alle proposte d'incarichi entro il predetto termine del 15 luglio.

     Oltre ai termini previsti dai precedenti commi si può provvedere al conferimento di incarico d'insegnamento in casi di morte, di dimissioni, o rinuncia di un professore ufficiale o di trasferimento di un professore di ruolo. Negli altri casi, l'incarico s'intende rinnovato, con le modalità previste dai successivi commi, al professore che l'ha svolto nell'anno accademico precedente sulla base delle relative delibere dei competenti organi accademici. Le Direzioni provinciali del Tesoro, ricevuta comunicazione del rinnovo dell'incarico da parte dei rettori dell'Università, proseguono i pagamenti sulla base del ruolo di spesa fissa relativo all'anno accademico precedente [5] .

     L'incarico è conferito con decreto del rettore dell'Università o Istituto di istruzione superiore, previo nulla osta del Ministro per la pubblica istruzione sentito, nei casi prescritti dalle vigenti norme, il parere della Sezione prima del Consiglio superiore. Sono parimenti disposti dal rettore tutti gli altri provvedimenti relativi agli incaricati di insegnamento, ferma restando la competenza del Ministro per la pubblica istruzione in materia di liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza e salva, altresì, la competenza degli Uffici provinciali del tesoro nei casi previsti dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

     Le funzioni di controllo preventivo, di competenza della Ragioneria centrale e della Corte dei conti, sui provvedimenti devoluti ai rettori ai sensi del precedente comma, sono devolute rispettivamente alle Ragionerie regionali dello Stato e agli uffici della Corte dei conti indicati dall'art. 34 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

 

          Art. 6.

     Coloro che, per almeno cinque anni, abbiano lodevolmente tenuto un incarico d'insegnamento universitario e siano abilitati alla libera docenza, ovvero siano stati compresi nella terna di un concorso per assistente universitario di ruolo, possono, a domanda, e su conforme parere della Prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, essere assunti nei ruoli dei professori delle scuole secondarie, subordinatamente alla disponibilità dei posti nei ruoli medesimi.

     La domanda è trasmessa al Ministero della pubblica istruzione dalla Facoltà competente che la correda del proprio parere.

     L'assunzione ha luogo con la qualifica di straordinario e per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che, a giudizio della Giunta della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, siano corrispondenti a quelle tenute dall'interessato per incarico in una Facoltà o Scuola.

     La domanda di assunzione può essere presentata anche nel corso dell'incarico; in caso di cessazione, deve essere presentata a pena di decadenza, non oltre un anno dalla data della cessazione stessa. I requisiti di cui al primo comma del presente articolo debbono essere posseduti alla data della domanda.

     Nei concorsi per le scuole secondarie e nelle graduatorie per il conferimento degli incarichi nelle predette scuole, il servizio prestato dagli ex incaricati universitari ha lo stesso valore, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, del servizio prestato quale incaricato nelle scuole secondarie con piena qualifica. Il servizio stesso viene riconosciuto, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, nei modi e nei limiti stabiliti nell'art. 6, primo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165.

     La valutazione di cui al comma quarto dell'art. 17 della legge 18 marzo 1958, n. 311, è estesa, limitatamente ad un terzo, anche al periodo d'insegnamento prestato antecedentemente al conseguimento della libera docenza, fermo restando comunque il limite massimo complessivo di 4 anni previsto dal comma anzidetto.

     Nei confronti dei professori degli Istituti d'istruzione secondaria pervenuti nei relativi ruoli ai sensi del presente articolo e dell'art. 132 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, il servizio prestato quali incaricati di insegnamento universitario o di assistente ordinario è considerato, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai trasferimenti, come servizio prestato nelle Scuole secondarie con piena qualifica.

 

          Art. 7.

     L'ultimo comma dell'art. 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, è sostituito dal seguente:

     "I comandi di cui al presente articolo non possono superare in alcun caso, in ciascun anno accademico, il numero complessivo di settanta, da attribuire secondo criteri che saranno fissati mediante regolamento ministeriale".

 

Titolo II

ASSISTENTI UNIVERSITARI

 

          Art. 8.

     L'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e la tabella A annessa alla legge stessa sono sostituiti dal seguente articolo e dalla tabella B allegata alla presente legge:

     "Agli assistenti ordinari competono le classi di stipendio stabilite dall'annessa tabella B.

     All'atto della nomina in ruolo, agli assistenti ordinari è attribuita la quarta classe di stipendio. Dopo due anni di servizio, e previo giudizio favorevole espresso dalla competente Facoltà o Scuola, sulla base dei titoli scientifici e dell'attività esplicata, gli assistenti ordinari conseguono la terza classe di stipendio. Qualora il giudizio sia sfavorevole, essi sono mantenuti in servizio, conservando la quarta classe di stipendio, per altri due anni solari, al termine dei quali, ove il nuovo giudizio non sia favorevole, cessano dal servizio.

     Le classi di stipendio seconda e prima sono attribuite al compimento rispettivamente dell'ottavo e quarto anno di appartenenza alla classe precedente, salva la osservanza, in ogni caso, di quanto disposto dal successivo art. 10.

     La seconda classe di stipendio viene attribuita al termine del primo anno di servizio nel coefficiente 420 (terza classe di stipendio), qualora gli interessati abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza ovvero al primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa.

     Agli assistenti ordinari spettano, per ogni biennio di appartenenza ad una stessa classe di stipendio, gli aumenti periodici previsti dall'art. 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19".

 

          Art. 9.

     Fermo restando l'art. 39 del regolamento generale universitario di cui al regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, gli assistenti, di ruolo e non di ruolo, devono tenere aggiornato un registro nel quale vanno annotate sommariamente le ricerche, gli studi, le attività didattiche e le altre attività di istituto compiuti nel corso di ogni bimestre, secondo le modalità stabilite dal Senato accademico.

 

          Art. 10.

     Il primo comma dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è sostituito dal seguente:

     "L'assistente, al quale sia conferito un incarico retribuito d'insegnamento presso altra Università o Istituto di istruzione superiore, è collocato in congedo senza assegni. In tale posizione egli può essere collocato, a sua richiesta, anche nel caso in cui l'incarico sia conferito nella stessa Università od Istituto, qualora il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Senato accademico, ne ravvisi l'opportunità, in rapporto alle esigenze di servizio. In entrambi i casi il congedo non può protrarsi oltre tre anni accademici; ed all'interessato vengono corrisposti gli assegni previsti per gli incaricati nella misura e con le norme di cui all'art. 1, comma primo, del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, e successive modificazioni, salva l'attribuzione di un assegno differenziale, utile ai fini del trattamento di quiescenza, qualora gli assegni medesimi dovessero risultare inferiori a quelli spettanti per l'ufficio di assistente".

 

          Art. 11.

     L'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è sostituito dal seguente:

     "Gli assistenti che, alla scadenza del decimo anno di servizio di ruolo, non abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza nella materia cui sono addetti o in materia affine, cessano dall'ufficio dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello durante il quale sia maturato il decennio medesimo.

     Gli assistenti che partecipino alla sessione di esami di abilitazione alla libera docenza in corrispondenza del decimo anno dalla nomina in ruolo, sono trattenuti in servizio oltre la fine dell'anno accademico in cui interviene la data di scadenza del decennio, qualora gli esami di abilitazione per la disciplina a cui prendono parte non siano stati espletati, con l'approvazione degli atti, entro la fine dell'anno accademico medesimo. La eventuale cessazione, per mancato conseguimento della libera docenza, viene disposta dalla data di scadenza del decimo anno di servizio, salva l'irripetibilità degli assegni [6] .

     Sull'affinità ai sensi del presente articolo il Ministro decide, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

     Gli assistenti che, in base al presente articolo, rimangono in servizio oltre il decimo anno dalla nomina in ruolo senza avere conseguita la libera docenza, restano assegnati alla terza classe di stipendio, conseguendo il passaggio alla seconda classe con l'inizio del mese successivo a quello della data del decreto di conferimento della predetta abilitazione.

     Gli assistenti ordinari, che abbiano conseguito la libera docenza oltre il termine previsto dagli articoli 8 e 28 ter della legge 24 giugno 1950, n. 465, e nei cui riguardi non sia stato adottato il provvedimento di cessazione dall'ufficio, conseguiranno la seconda classe di stipendio con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge".

 

          Art. 12.

     Il coefficiente 229, previsto dal quinto comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, per determinare la misura della retribuzione spettante all'assistente incaricato, è elevato al coefficiente 271.

 

          Art. 13.

     L'art. 15 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è sostituito dal seguente:

     "Il servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo, in qualità di assistente non di ruolo retribuito, è computato fino ad un massimo di quattro anni ai fini della carriera e della progressione economica del ruolo degli assistenti ordinari, nonché ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta dal precedente art. 7.

     Il servizio di assistente ordinario presso Università o Istituto di istruzione superiore liberi o pareggiati o presso scuole di ostetricia autonome è computato per intero ai fini della carriera e della progressione economica nel ruolo statale medesimo.

     La valutazione ai fini della carriera, di cui al primo comma del presente articolo, è disposta alla data di conseguimento della libera docenza; quella ai fini della progressione economica è disposta in ogni classe di stipendio".

 

          Art. 14.

     Il periodo trascorso in congedo per motivi di studio senza assegni è utile ai fini della pensione, previo versamento allo Stato della ritenuta in conto entrate del Tesoro, da calcolarsi sullo stipendio che l'assistente avrebbe percepito se avesse prestato effettivo servizio nel periodo medesimo.

 

          Art. 15.

     L'art. 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è sostituito dal seguente:

     "Per ciascun anno accademico le Università e gli Istituti di istruzione universitaria possono, con deliberazione dei rispettivi Consigli di amministrazione e con il nulla osta del Ministro per la pubblica istruzione, conferire le funzioni di assistente straordinario a laureati che siano prescelti dal professore ufficiale della materia, purché abbiano già coperto l'ufficio di assistente straordinario nell'anno accademico 1961-62.

     All'assistente straordinario spetta un compenso mensile di lire 60.000, ridotto a metà qualora l'interessato ricopra altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato, o comunque fruisca di reddito di lavoro subordinato.

     La retribuzione dell'assistente straordinario in misura pari a quella di cui al secondo comma del presente articolo, può anche far carico sui fondi a disposizione dell'Istituto o Clinica.

     Ove la situazione delle singole cattedre non consenta di affidare, in tutto o in parte, agli assistenti ordinari, incaricati o straordinari, le funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti, le funzioni medesime possono essere affidate agli assistenti volontari. In tal caso all'assistente volontario è dovuto un compenso da stabilirsi di volta in volta da parte del Consiglio di amministrazione in misura di lire 2.000 per esercitazione, fatta durante il periodo delle lezioni.

     I criteri di massima per l'applicazione del presente articolo saranno fissati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro".

 

          Art. 16.

     I contributi dovuti dallo Stato per ogni esercizio finanziario alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 20 della legge 18 marzo 1958, n. 349, sono elevati alla misura complessiva di lire 800 milioni.

     Per l'esercizio finanziario 1961-62, la misura complessiva dei contributi è fissata in lire 700 milioni.

 

          Art. 17.

     Agli assistenti non di ruolo degli Istituti superiori navale ed orientale di Napoli e dell'Università di Camerino, inquadrati, come dipendenti statali non di ruolo, ai sensi delle leggi 3 dicembre 1957, n. 1210, e 13 marzo 1958, n. 254, compete, dalla data di applicazione delle leggi medesime, un assegno personale pari alla differenza fra il trattamento attribuito a norma delle citate leggi e quello spettante all'assistente incaricato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 19, e della presente legge.

 

          Art. 18.

     Il secondo comma dell'art. 1 della legge 23 novembre 1951, numero 1340, che sostituisce l'art. 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , è modificato come segue:

     "Gli assistenti volontari non possono superare, per ciascuna cattedra, il doppio del numero degli assistenti di ruolo previsti in organico per la cattedra stessa. Per le cattedre cui non trovansi assegnati assistenti ordinari, non potrà essere superato il numero di due volontari. In via eccezionale, in relazione a particolari esigenze delle singole cattedre, il rettore, previo parere favorevole del Consiglio della Facoltà o Scuola interessata, può richiedere al Ministro per la pubblica istruzione di essere autorizzato a nominare un numero maggiore di assistenti volontari. L'autorizzazione è concessa, sentito il parere della Prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione".

 

          Art. 19.

     Gli assistenti volontari che, alla data del 31 ottobre 1961, risultino presso ciascuna cattedra in eccedenza rispetto al contingente fissato dal precedente art. 18, rimangono in servizio, alle condizioni previste dalle vigenti norme, fino al riassorbimento con le prime vacanze presso la cattedra stessa.

 

          Art. 20.

     A decorrere dal 1° novembre 1961, gli assistenti ordinari in servizio presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore sono inquadrati nelle classi di stipendio di cui alla tabella B allegata alla presente legge con l'osservanza delle seguenti norme:

     a) agli assistenti ordinari che alla data del 1° novembre 1961 non abbiano compiuto un biennio di servizio dalla nomina nel ruolo è attribuito il coefficiente 309 (quarta classe di stipendio);

     b) agli assistenti ordinari che, alla data del 1° novembre 1961, abbiano compiuto almeno un biennio di servizio dalla nomina in ruolo, è attribuito - semprechè intervenga il giudizio favorevole di cui al precedente art. 8 - il coefficiente 420 (terza classe di stipendio). Qualora il giudizio sia sfavorevole essi sono mantenuti in servizio, nel coefficiente 309 (quarta classe di stipendio), per altri due anni solari, al termine dei quali, ove il nuovo giudizio non sia favorevole, cessano dall'ufficio di assistente;

     c) agli assistenti ordinari che al termine del primo anno di servizio nel coefficiente 420 (terza classe di stipendio) risultino in possesso dell'abilitazione alla libera docenza, è attribuito il coefficiente 500 (seconda classe di stipendio). L'anzianità nel coefficiente 500 decorre dalla data del compimento del primo anno di servizio nel coefficiente 420.

     Qualora l'anzianità nel coefficiente 500 risulti di almeno quattro anni (ivi compresi quelli derivanti dagli eventuali riconoscimenti di servizi) agli assistenti predetti è attribuito il coefficiente 580 (prima classe di stipendio);

     d) agli assistenti ordinari che abbiano conseguito la libera docenza successivamente al compimento del primo anno di servizio nel coefficiente 420 (terza classe di stipendio), è attribuito il coefficiente 500 (seconda classe di stipendio).

     L'anzianità nel coefficiente medesimo decorre dal primo giorno del mese successivo al conseguimento della predetta abilitazione.

     Qualora l'anzianità nel coefficiente 500 risulti di almeno 4 anni (ivi compresi quelli derivanti dagli eventuali riconoscimenti di servizi), agli assistenti è attribuito il coefficiente 580 (prima classe di stipendio).

 

Titolo III

PERSONALE SCIENTIFICO DEGLI OSSERVATORI

ASTRONOMICI E DELL'OSSERVATORIO VESUVIANO

 

          Art. 21. [7]

     Le tabelle A e B, concernenti i ruoli della carriera direttiva del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, annesse alla legge 18 marzo 1958, n. 276, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle C e D allegate alla presente legge, nelle quali è previsto anche il nuovo sviluppo di carriera in sostituzione di quello di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 276.

     Il personale di ruolo in servizio alla data del 1° novembre 1961 viene inquadrato, a decorrere dalla data medesima, nei coefficienti previsti per le rispettive qualifiche nelle allegate tabelle C e D, con il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio, compreso il periodo di prova, maturata nella qualifica.

     La retribuzione spettante al personale incaricato di cui all'art. 13 della citata legge 18 marzo 1958, n. 276, è fissata in misura pari allo stipendio previsto per il coefficiente 271 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

 

          Art. 22.

     L'indennità di ricerca scientifica è fissata, a decorrere dal 1° novembre 1961, nelle seguenti misure mensili lorde:

     professori universitari di ruolo e fuori ruolo L. 85.000

     professori universitari incaricati esterni L. 65.000

     professori universitari incaricati interni L. 35.000

     astronomi capi, primi astronomi, ricercatore capo e primi ricercatori L. 40.000

     astronomi, aiuti astronomi, ricercatori e aiuti ricercatori L. 35.000

     personale scientifico incaricato degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano L. 20.000

     assistenti universitari ordinari in possesso della libera docenza L. 40.000

     assistenti universitari ordinari senza libera docenza L. 35.000

     assistenti universitari incaricati L. 20.000

     L'indennità di ricerca scientifica viene corrisposta per dodici mesi all'anno ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio o assegni: nei casi in cui questi sono ridotti, è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo. Detta indennità è corrisposta con ruoli di spesa fissa ed assorbe ogni altra indennità che in atto gli interessati eventualmente percepiscono, esclusa l'indennità di rischio e l'indennità di carica dei rettori. L'indennità di ricerca scientifica è ridotta della metà per coloro che svolgano privatamente libera attività professionale o di consulenza professionale retribuita con un reddito netto annuo, escluso quello derivante da diritti di autore, tassabile, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, superiore ad 1 milione di lire.

     Ai professori universitari direttori degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, nonché al personale di cui alle tabelle C e D, annesse alla presente legge, può essere corrisposto, oltre l'indennità di ricerca scientifica, l'eventuale compenso per lavoro straordinario.

     Agli assistenti ed al personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano cui sia conferito un incarico di insegnamento presso le Università ed Istituti di istruzione universitaria è attribuita, durante il periodo di incarico, l'indennità di ricerca scientifica nella misura spettante ai professori incaricati esterni [8] .

     Sono abrogati gli articoli 19 della legge 18 marzo 1958, n. 311, 17 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e 19 della legge 18 marzo 1958, n. 276.

     A decorrere dal 1° novembre 1961, è attribuita ai direttori delle scuole di ostetricia di Venezia e Trieste l'indennità di ricerca scientifica nella misura mensile lorda di lire 65 mila. Dalla stessa data cessa per i direttori anzidetti l'indennità di carica fissata dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

     In nessun caso può essere corrisposta più di una indennità di ricerca scientifica a due o più diversi titoli.

 

          Art. 23.

     Al personale di ruolo di cui alla presente legge che cessi dal servizio con il 31 ottobre 1961, il trattamento di quiescenza è liquidato sulla base del trattamento economico stabilito dalla presente legge.

 

          Art. 24.

     La presente legge ha effetto dal 1° novembre 1961, salvo per quanto concerne le disposizioni contenute nei commi terzo e quarto dell'art. 5, che avranno effetto dal 1° novembre 1962.

     All'onere derivante dalla presente legge si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal disegno di legge sull'adeguamento dei canoni demaniali e di sovraccanoni dovuti ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     Tabella A

     Carriera dei professori universitari di ruolo

 

Coefficiente

 

Stipendio

580

Quinta classe di stipendio, all'atto della nomina a straordinario

L. 1.740.000

700

Quarta classe di stipendio all'atto della nomina a ordinario (dopo tre anni di straordinario)

L. 2.100.000

800

Terza classe di stipendio, dopo cinque anni di permanenza nella quarta classe

L. 2.400.000

970

Seconda classe di stipendio, dopo quattro anni di permanenza nella terza classe

L. 2.910.000

1040

Prima classe di stipendio, dopo quattro anni di permanenza nella seconda classe

L. 3.120.000

 

 

     Tabella B

     Carriera degli assistenti universitari

 

Coefficiente

 

Stipendio

309

Quarta classe di stipendio

L. 927.000

420

Terza classe di stipendio, dopo due anni di permanenza nella quarta classe

L. 1.260.000

500

Seconda classe di stipendio, dopo otto anni di permanenza nella terza classe (a)

L. 1.500.000

580

Prima classe di stipendio, dopo quattro anni di permanenza nella seconda classe

L. 1.740.000

 

(a) L'assegnazione alla seconda classe di stipendio è anticipata al compimento del primo anno di servizio nel coefficiente 420 (terza classe di stipendio) nei confronti degli assistenti in possesso dell'abilitazione alla libera docenza ovvero al conseguimento dell'abilitazione stessa.

 

 

     Tabella C [9]

     Ruolo organico della carriera direttiva del personale scientifico degli Osservatori astronomici

 

Coefficiente

Qualifica

Stipendio lire

Posti

309

Aiuto astronomo

927.000

43

420

Astronomo, dopo 2 anni di permanenza nella qualifica di aiuto astronomo

1.260.000

 

500

Primo astronomo, dopo 8 anni di permanenza nella qualifica di astronomo

1.500.000

 

580

Astronomo capo, dopo 4 anni di permanenza nella qualifica di primo astronomo

1.740.000

 

 

     La qualifica di primo astronomo viene attribuita al compimento di 3 anni di complessivo servizio di ruolo, compreso il periodo di prova, qualora gli interessati abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza in astronomia o in materia strettamente affine, ovvero al primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa. Per quanto riguarda il riconoscimento dei servizi pre-ruolo si osservano le disposizioni che disciplinano la materia per il ruolo degli assistenti universitari.

 

     Tabella D [10]

     Ruolo organico della carriera direttiva del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano

 

Coefficiente

Qualifica

Stipendio lire

Posti

309

Aiuto ricercatore

927.000

2

420

Ricercatore, dopo 2 anni di permanenza nella qualifica di aiuto ricercatore

1.260.000

 

500

Primo ricercatore, dopo 8 anni di permanenza nella qualifica di ricercatore

1.500.000

 

580

Ricercatore capo

1.740.000

1

 

     Il posto di ricercatore capo è conferito mediante concorso per titoli ed esami da espletare tra i primi ricercatori con almeno 7 anni di anzianità nella qualifica. Al concorso medesimo possono essere ammessi anche gli assistenti di ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria assegnati alle cattedre di fisica terrestre ed aventi almeno 13 anni di anzianità di ruolo complessiva.

     La qualifica di primo ricercatore viene attribuita al compimento di 3 anni di complessivo servizio di ruolo, compreso il periodo di prova, qualora gli interessati abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza in fisica terrestre o in materia strettamente affine, ovvero al primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa. Per quanto riguarda il riconoscimento dei servizi pre-ruolo si osservano le disposizioni che disciplinano la materia per il ruolo degli assistenti universitari.


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 18 dicembre 1963, n. 377.

[2]  Comma inserito dall'art. 5 della L. 6 dicembre 1966, n. 1077.

[3]  Comma inserito dall'art. 5 della L. 6 dicembre 1966, n. 1077.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 7 della L. 6 dicembre 1966, n. 1077.

[5]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 18 dicembre 1963, n. 377.

[6]  Per l'interpretazione autentica del presente capoverso, vedi l'art. 1 della L. 13 giugno 1964, n. 445.

[7]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 18 dicembre 1963, n. 377.

[8]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 18 dicembre 1963, n. 377.

[9]  Tabella così sostituita dall'art. 2 della L. 18 dicembre 1963, n. 377.

[10]  Tabella così sostituita dall'art. 2 della L. 18 dicembre 1963, n. 377.