§ 57.7.11d - Legge 24 giugno 1950, n. 465.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'istituzione di ruoli del personale assistente, tecnico, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:24/06/1950
Numero:465


Sommario
Art. 1.      Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è ratificato con le modificazioni seguenti
Art. 2.      Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, possono, con deliberazione del rispettivo Consiglio di amministrazione, conferire le funzioni di assistente [...]
Art. 3.      Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1° luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172
Art. 4.      In relazione alla soppressione del terzo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, saranno riaperti i termini per la partecipazione ai concorsi [...]
Art. 5.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con suo decreto, le variazioni occorrenti all'attuazione dell'art. 2 della presente legge


§ 57.7.11d - Legge 24 giugno 1950, n. 465.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'istituzione di ruoli del personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari.

(G.U. 17 luglio 1950, n. 161)

 

 

     Art. 1.

     Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è ratificato con le modificazioni seguenti:

     Art. 4. - Il terzo comma è soppresso.

     Il quarto comma è sostituito dal seguente:

     "Ai posti vacanti di assistente può provvedersi, oltre che per concorso, mediante trasferimento di assistenti di ruolo, semprechè trattisi di cattedre corrispondenti o affini a quella cui l'assistente è addetto, o ad una parte di essa, previo parere favorevole della Facoltà in seguito a richiesta del professore ufficiale, e con il consenso dell'assistente".

     Sono aggiunti i seguenti commi:

     "Ai posti vacanti di assistente alle cattedre di astronomia e di materie matematiche può provvedersi, altresì, alle condizioni di cui al precedente comma, mediante trasferimento del personale scientifico degli Osservatori astronomici di cui alla tabella B annessa alla legge 8 agosto 1942, n. 1145, e ai posti vacanti di assistente alle cattedre di clinica ostetrica e ginecologica può provvedersi mediante nomina del personale assistente delle scuole di ostetricia autonome, di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128.

     "E' ammesso il trasferimento degli assistenti di astronomia e di materie matematiche a posti di aiuto degli Osservatori astronomici e degli assistenti di clinica ostetrica e ginecologica a posti di aiuto o di assistente nelle scuole ostetriche autonome, in seguito a richiesta dei direttori competenti e con il consenso dell'assistente".

     Art. 5. - L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "La nomina è conferita, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, mediante decreto Ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore ufficiale della materia. Entro un triennio dalla data di pubblicazione dei risultati del concorso, coloro che siano stati compresi nella terna degli idonei possono essere chiamati a coprire posti di ruolo presso cattedra della stessa materia, o di altra materia ritenuta parte della prima, o ad essa affine, in qualsiasi Università o Istituto d'istruzione universitaria, su richiesta dei rispettivi professori ufficiali".

     Art. 8. - E' sostituito dal seguente:

     "Gli assistenti non possono permanere in servizio per oltre un decennio salvo che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza; in tale ultimo caso essi non possono permanere in servizio oltre il 65° anno di età.

     "La cessazione dal servizio decorre dal termine dell'anno durante il quale sia maturato il decennio di servizio o si compia il 65° anno di età".

     Art. 9. - Al primo comma sono aggiunte le seguenti parole:

     "ove ambedue le Facoltà interessate non ritengano compatibile il contemporaneo adempimento degli obblighi inerenti ai due uffici di professore incaricato e di assistente".

     Tra il primo ed il secondo comma è inserito il seguente:

     "Per giustificate ragioni di studio o scientifiche il Ministro può concedere all'assistente, sentito il rettore, un congedo della durata di un anno solare, prorogabile annualmente sino a tre anni. Durante tale periodo l'assistente continua a fruire del trattamento economico inerente al grado rivestito, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo".

     Il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Il periodo trascorso in congedo ai sensi dei precedenti commi è valutato ai fini della applicazione del precedente art. 6".

     Art. 11. - Il primo comma è sostituito dal seguente:

     "La Facoltà o Scuola, qualora ne ravvisi la necessità, in rapporto alle esigenze funzionali dei singoli istituti, può conferire la qualifica di aiuto su designazione del professore ufficiale della materia, ad uno degli assistenti che abbia conseguito la nomina ad ordinario da almeno tre anni oppure che abbia conseguito la nomina ad ordinario da almeno un anno e che abbia, alla stessa data, non meno di tre anni di attività di servizio ininterrotto quale assistente non di ruolo retribuito".

     Fra il secondo ed il terzo comma è inserito il seguente:

     "Qualora, tuttavia, l'istituto o clinica annessi alla cattedra siano organizzati in reparti o servizi, la qualifica di aiuto può essere conferita ad ogni assistente preposto ad un reparto o servizio, sotto le condizioni previste dal primo comma".

     Art. 13. - E' sostituito dal seguente:

     "Ai posti vacanti di assistente di ruolo può provvedersi, nelle more del concorso, mediante assistenti incaricati cui compete il trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di prima categoria.

     "Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui l'assistente di ruolo sia legittimamente impedito o trovisi in congedo ai sensi dell'art. 9 del presente decreto, sono conferiti, ad ogni effetto, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia, trasmessa dal rettore con il proprio parere".

     Art. 13 bis (nuovo).- "In aggiunta ai posti di assistente ordinario assegnati alle singole Università ai sensi del precedente articolo 2, è consentito istituire, con decreto del Presidente della Repubblica, altri posti, anche in relazione a determinati insegnamenti, sempre che i relativi mezzi siano forniti da enti o da privati mediante regolare convenzione tra questi e le Università o gli Istituti di istruzione universitaria da approvare con lo stesso decreto. Gli assistenti che siano assegnati ai posti così costituiti hanno trattamento giuridico ed economico identico a quello degli altri assistenti ordinari.

     "Il trattamento economico di attività e di quiescenza dovrà essere per altro in ogni caso contenuto entro i limiti stabiliti dalle convenzioni, con esclusione di qualsiasi onere, anche in avvenire, a carico dello Stato".

     Art. 14. - Il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Gli assistenti volontari sono nominati con decreto del rettore, su proposta del professore ufficiale della materia. Valgono, quanto al titolo di studio, le disposizioni di cui al precedente art. 4".

     Il secondo comma è soppresso.

     Art. 15. - E' sostituito dal seguente:

     "Il servizio di assistente volontario può essere riscattato dagli interessati, agli effetti del trattamento di quiescenza, nel modo previsto dal successivo art. 35 bis.

     "Tale riscatto è consentito altresì agli assistenti ordinari che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, abbiano cessato di far parte del personale universitario e abbiano raggiunto il periodo minimo di servizio necessario per il trattamento di quiescenza".

     "Alle condizioni e con le modalità di cui al precedente art. 11, primo e quarto comma, può essere conferita la qualifica di aiuto volontario agli assistenti volontari, nelle proporzioni di uno ogni quattro assistenti volontari.

     Art. 17. - E' sostituito dal seguente:

     "I limiti massimi di età previsti per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono aumentati, nei confronti degli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria".

     Art. 19. - Il terzo comma è sostituito dal seguente:

     "Titolo per l'ammissione al concorso è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale. Per l'ammissione al concorso per ostetrica è richiesto il diploma di ostetrica; per l'ammissione al concorso per infermiere è richiesto il possesso dell'apposito diploma o patentino rilasciato dalla prefettura".

     Il quarto comma è sostituito dal seguente:

     "I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35° , salvo le elevazioni ai limiti di età stabiliti da disposizioni di carattere generale".

     Art. 21. - Il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "La stabilità si consegue al termine di un periodo triennale di prova su proposta del professore ufficiale della materia e su parere conforme del rettore. Durante tale periodo, il tecnico in prova è soggetto a revoca al termine di ciascun anno accademico, su proposta del professore ufficiale della materia e su parere conforme del rettore".

     Art. 21 bis (nuovo). — "All'atto della nomina di cui all'art. 21 il tecnico è assegnato al gruppo C, grado 13° , dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, con la qualifica di tecnico in prova. Al conseguimento della stabilità è assegnato al grado 12° , con la qualifica di tecnico di 3a classe.

     "Dopo quattro anni di permanenza in tale grado è promosso, con qualifica di tecnico di 2a classe, al grado 11° , nel quale permane otto anni, al termine dei quali è promosso al grado 10° con la qualifica di tecnico di 1 classe.

     "Il tecnico di 1a classe, fornito di otto anni di anzianità, è promosso al grado 9° , con la qualifica di tecnico principale.

     "Le qualifiche degli infermieri e delle ostetriche sono le medesime di quelle stabilite per i tecnici. Peraltro, nei confronti delle infermiere fornite dell'abilitazione a funzioni direttive o del diploma di assistenti sanitarie visitatrici, la nomina, a seguito del concorso, è conferita per il grado 11° anzichè per il grado 13° , con la qualifica di vice capo-sala in prova. Superato che abbiano il periodo triennale di prova, assumono la qualifica di vice capo-sala e rimangono nel grado 11° per altri cinque anni, dopo di che sono promosse al grado 10° con la qualifica di capo-sala. Le capo-sala fornite di otto anni di anzianità sono promosse al grado 9° con la qualifica di capo-sala principale.

     "Nei confronti delle infermiere, fornite di un diploma rilasciato da una scuola-convitto, e delle ostetriche, la nomina, a seguito del concorso, è conferita per il grado 12° , anzichè per il grado 13° , con la qualifica di infermiere e di ostetriche di 3 classe in prova. Superato che abbiano, nel grado 12° , il periodo triennale di prova, sono assegnate al grado 11° , con la qualifica a questo inerente, e conseguono quindi l'ulteriore sviluppo di carriera ai sensi dei precedenti commi secondo e terzo.

     "Tutte le promozioni di cui al presente articolo sono subordinate ad un motivato giudizio sul rendimento e sulla diligenza in servizio, reso dal professore ufficiale della materia".

     Art. 22 bis (nuovo). — "Ai posti vacanti di tecnico può provvedersi nelle more del concorso, mediante tecnici non di ruolo, cui compete il trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di terza categoria.

     "Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui il tecnico di ruolo sia legittimamente impedito, sono conferiti, ad ogni effetto, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia, trasmessa dal rettore con parere conforme".

     Art. 23. - Il terzo comma è sostituito dal seguente:

     "I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35° , salvo le elevazioni ai limiti di età stabilite da disposizioni di carattere generale".

     Art. 25. - Il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Il trattamento economico previsto per il personale subalterno che consegua la stabilità è determinato dall'annessa tabella D".

     Sono aggiunti in fine i seguenti commi:

     "Al personale subalterno di cui al precedente comma sono attribuite, con decreto del rettore, su proposta del direttore amministrativo le qualifiche di usciere, o di bidello, o di custode, od altra corrispondente, in relazione al servizio cui l'interessato sia addetto.

     "Le qualifiche e le funzioni di usciere capo, bidello capo o custode capo, od altre tradizionali negli Atenei, sono attribuite, in relazione alle esigenze dei servizi, con decreto del rettore, su proposta del direttore amministrativo".

     Art. 26 bis (nuovo). "Ai posti vacanti di subalterno può provvedersi, nelle more del concorso, mediante subalterni incaricati, cui compete il trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di quarta categoria.

     "Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui il subalterno di ruolo sia legittimamente impedito, sono conferiti, ad ogni effetto, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta motivata del rettore".

     Art. 28. - Il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Il collocamento nel predetto grado è effettuato secondo l'ordine dell'anzianità di servizio maturata. Detta anzianità di servizio è riconosciuta utile ai fini della progressione gerarchica di cui all'articolo 6 del presente decreto".

     L'ultimo comma è soppresso.

     Art. 28 bis (nuovo). - "Le disposizioni di cui all'art. 28 si applicano anche nei confronti degli aiuti e assistenti, assunti in ruolo a seguito di procedimenti autorizzati dal Governo militare alleato, i quali si trovino in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. Le disposizioni di cui al citato art. 28 si applicano, altresì, nei confronti degli assistenti non di ruolo retribuiti in servizio alla data suddetta, i quali abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza ed abbiano ininterrottamente esplicato le funzioni di assistente non di ruolo retribuito dall'anno accademico 1945 - 46".

     Art. 28 ter (nuovo). - "I limiti di età di cui al precedente art. 8 sono elevati di cinque anni nei confronti degli assistenti che siano stati riammessi in servizio nei casi previsti dai regi decreti 6 gennaio 1944, n. 9, e 20 gennaio 1944, n. 25, e dai decreti legislativi Luogotenenziali 7 settembre 1944, n. 255, e 7 settembre 1944, n. 264.

     "Gli assistenti di cui al precedente comma e coloro che siano stati riammessi in servizio ai sensi del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, si intendono assegnati, all'atto dell'inquadramento di cui all'art. 28, ad altrettanti posti istituiti transitoriamente in aggiunta a quelli stabiliti per ciascuna Università od Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. Tali posti saranno soppressi all'atto della cessazione del servizio o del trasferimento ad altra Università o ad altro Istituto d'istruzione universitaria degli assistenti della materia relativa ai posti stessi.

     "Il decennio di servizio di cui al precedente art. 8 è elevato, altresì, di cinque anni nei confronti di coloro che abbiano conseguito la nomina di ruolo anteriormente alla data del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172".

     Art. 29. - Sono aggiunti i seguenti commi:

     "La qualifica di aiuto è altresì riconosciuta, con deliberazione della Facoltà, agli assistenti di ruolo che di fatto si trovino nelle condizioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172".

     "Gli attuali aiuti volontari conservano, ad personam, la qualifica loro attribuita indipendentemente dalle condizioni di cui al precedente art. 15".

     Art. 30. - E' sostituito dal seguente:

     "I concorsi di cui al decreto legislativo 22 settembre 1947, n. 1200, che siano già stati indetti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano a svolgersi, qualora non ancora espletati, secondo le norme del citato decreto legislativo 22 settembre 1947, n. 1200.

     "Per la nomina dei vincitori e la validità delle terne degli idonei, si applicano, tuttavia, le disposizioni di cui all'art. 5, ultimo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato dalla presente legge, previa pubblicazione dei risultati dei concorsi nel bollettino ufficiale del Ministero".

     Art. 31. - E' sostituito dal seguente:

     "Il personale tecnico e subalterno, sia appartenente ai ruoli transitori di cui all'art. 313 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sia organicamente assegnato a posti di ruolo previsti dai regolamenti interni universitari, sia assunto in base ai regi decreti 28 febbraio 1924, n. 1018, e 8 luglio 1925, n. 1227, ovvero in base all'art. 223 del citato testo unico, in servizio alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è inquadrato nei ruoli di cui alle annesse tabelle B e C, conservando l'anzianità di servizio di ruolo maturata. Detta anzianità di ruolo è riconosciuta utile ai fini della progressione gerarchica di cui al precedente articolo 21 bis.

     "Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì nei confronti dell'ostetrica in servizio presso la Scuola di ostetricia di Venezia, nonchè nei confronti del personale infermiere a portantino, che, alla data del presente decreto, appartenga a posti di organico a carico dei bilanci degli Atenei, e rivesta la qualifica di effettivo".

     Art. 31 bis (nuovo). - "Gli attuali uscieri capi e bidelli capi conservano, ad personam, la qualifica presentemente loro attribuita".

     Art. 32. - L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "Per la partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso della licenza della scuola elementare. Per i concorsi medesimi si prescinde dal limite di età e, nei confronti del personale che abbia esercitato le funzioni di cui ai precedenti commi per almeno un quinquennio, si prescinde anche dal titolo di studio".

     Art. 32 bis (nuovo). - "Per l'ammissione ai concorsi pubblici a posti di tecnico e di subalterno, che saranno banditi a norma dei precedenti articoli 19 e 23 entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si prescinde dal limite di età nei confronti di coloro che, alla data predetta, abbiano esercitato per almeno cinque anni presso le Università e gli Istituti di cui all'art. 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, funzioni non inferiori a quelle inerenti ai posti messi a concorso.

     "Coloro che trovansi nelle predette condizioni potranno essere ammessi ai concorsi per tecnico, indipendentemente dal possesso della licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale ma purchè in possesso della licenza di scuola elementare, e, per le ostetriche e gli infermieri, rispettivamente, del diploma di ostetrica e dell'apposito patentino rilasciato dalle prefetture".

     Art. 35 bis (nuovo). "Il personale di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, che, anteriormente alla immissione nei ruoli statali, abbia prestato, alle dipendenze delle Amministrazioni universitarie, servizio di ruolo che non dava diritto ad alcun trattamento di quiescenza, neanche sotto forma assicurativa, a carico delle Amministrazioni stesse, potrà, su domanda, ottenere la valutazione, per intero, di detto servizio, previo pagamento di un contributo per ciascun anno valutato, pari al 6 per cento dello stipendio assegnato all'atto della immissione in ruolo.

     "L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà alle Università e agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati durante un periodo che viene valutato ai sensi del precedente comma.

     "Le Amministrazioni universitarie restituiranno agli interessati i contributi accantonati su conti individuali eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti interni".

     Art. 35 ter (nuovo).— "Il servizio non di ruolo prestato nelle Amministrazioni universitarie anteriormente alla nomina nei ruoli statali può essere riscattato secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza per l'intera sua effettiva durata, verso pagamento di un contributo di riscatto pari al 6 per cento dello stipendio o della retribuzione spettante alla data della domanda. Se la domanda è presentata dopo la cessazione del servizio il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio o sull'ultima retribuzione. "I servizi non di ruolo che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non dànno luogo a liquidazione di indennità per cessazione dal rapporto di impiego; e, qualora tale indennità sia stata corrisposta, deve essere recuperata all'atto del riscatto. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà alle Università ed agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, per il periodo riscattato per intero ai sensi dell'art. 35 bis".

 

          Art. 2.

     Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, possono, con deliberazione del rispettivo Consiglio di amministrazione, conferire le funzioni di assistente straordinario a laureati che siano in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi per assistente ordinario. Il Consiglio di amministrazione determina, caso per caso, su proposta del professore ufficiale della materia e sentita la Facoltà o Scuola interessata, gli obblighi di servizio e, in relazione agli obblighi medesimi, la retribuzione mensile. In nessun caso, però, detta retribuzione può essere superiore al trattamento economico iniziale previsto per il personale tecnico statale avventizio di prima categoria.

     Le funzioni di assistente straordinario possono anche essere conferite mediante assegnazione agli interessati, con particolari modalità, da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione di borse di studio, o di internato, a carico del bilancio universitario.

     La retribuzione può anche far carico, nei casi di cui ai precedenti commi, ai fondi a disposizione degli istituti o cliniche.

     Le funzioni di assistente straordinario sono compatibili con altri impieghi pubblici.

     Lo Stato verserà annualmente a ciascuna Università o Istituto di istruzione universitaria, in aggiunta al contributo fisso di cui al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, una somma pari alla spesa per un numero di assistenti straordinari non superiore al 15 per cento dei posti di assistente ordinario ad esse assegnato, calcolandosi, per ogni assistente straordinario, una spesa annua di lire 300.000.

     Lo stanziamento di cui all'art. 35 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sarà diminuito di una somma pari al complessivo ammontare del maggior contributo che lo Stato dovrà versare alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria ai sensi del precedente comma.

     Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dal 1° luglio 1950.

     Gli assistenti non di ruolo in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, esclusi gli assistenti incaricati di cui all'art. 13 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, saranno, dalla data indicata nel precedente comma, considerati assistenti straordinari ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo.

     Gli assistenti straordinari di cui al presente articolo hanno diritto a tutte le forme di previdenza e di assistenza previste per i dipendenti dagli Enti di diritto pubblico.

 

          Art. 3.

     Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1° luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

 

          Art. 4.

     In relazione alla soppressione del terzo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, saranno riaperti i termini per la partecipazione ai concorsi per assistente ordinario che siano stati indetti dopo il 1° luglio 1948 ed in ordine ai quali le relative commissioni giudicatrici non abbiano ancora formulato il proprio giudizio.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con suo decreto, le variazioni occorrenti all'attuazione dell'art. 2 della presente legge.

     Alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

     Tabella A - Tabella organica del personale assistente

     (Gruppo A).

Grado 8°

Numero dei posti 2900

Grado 9°

 

Grado 10°

 

 

     Tabella B - Tabella organica del personale tecnico

     (Gruppo C).

Grado 9°

Numero dei posti 1195

Grado 10°

 

Grado 11°

 

Grado 12°

 

Grado 13°

 

 

     Tabella C — Tabella organica del personale subalterno

     Numero dei posti 2715.

     La tabella D è soppressa.

     La tabella E diviene tabella D.