§ 57.7.315 - Legge 25 luglio 1966, n. 585.
Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:25/07/1966
Numero:585


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1° novembre 1965, è istituito presso il Ministero della pubblica istruzione, per le esigenze delle Facoltà o Scuole delle università e degli Istituti di istruzione Universitaria, [...]
Art. 2.      I professori aggregati svolgono attività didattica e scientifica.
Art. 3.      I professori aggregati fanno parte del Consiglio di facoltà. Qualora il loro numero superi la metà dei professori di ruolo del Consiglio stesso, i professori aggregati eleggono ogni anno, a [...]
Art. 4.      Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e annualmente almeno tre mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, su [...]
Art. 5.      I posti di ruolo di professore aggregato sono coperti in seguito a concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi: a) coloro che siano stati ternati in concorsi a posti di professore [...]
Art. 6.      La Commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed è composta di cinque membri; nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 5 la [...]
Art. 7.      La Commissione giudicatrice dei concorsi, con motivata relazione, propone non più di un vincitore per ciascun posto messo a concorso; quando il concorso sia indetto per più posti la Commissione [...]
Art. 8.      All'atto della nomina, ai professori aggregati è attribuito il coefficiente 500.
Art. 9.      I professori aggregati possono essere trasferiti, con il loro consenso e subordinatamente alla disponibilità di posti di ruolo, da una ad altra Facoltà o Scuola dello stesso o di altro Ateneo.
Art. 10.      I professori aggregati vengono collocati a riposo all'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui abbiano compiuto il 65° anno di età.
Art. 11.      Per tutto quanto non sia diversamente disposto nella presente legge, si osservano, nei confronti dei professori aggregati, le disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico, di [...]
Art. 12.      All'onere di lire 300 milioni, derivante dall'approvazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1966, si farà fronte con una aliquota del fondo iscritto al Capitolo 3523 dello stato [...]


§ 57.7.315 - Legge 25 luglio 1966, n. 585. [1]

Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria.

(G.U. 30 luglio 1966, n. 188)

 

     Art. 1.

     Con effetto dal 1° novembre 1965, è istituito presso il Ministero della pubblica istruzione, per le esigenze delle Facoltà o Scuole delle università e degli Istituti di istruzione Universitaria, il ruolo dei professori aggregati.

     La dotazione organica del predetto ruolo è determinata nella annessa tabella.

 

          Art. 2.

     I professori aggregati svolgono attività didattica e scientifica.

     Ad essi possono essere affidati, in relazione alle materie per cui hanno vinto il concorso, i seguenti compiti:

     a) la direzione di un settore di ricerca, di un reparto ovvero di un laboratorio;

     b) l'insegnamento istituzionale o monografico relativo a discipline ufficiali proprie dei corsi di laurea ovvero insegnamenti nelle scuole di specializzazione, di perfezionamento o comunque di diploma; lo svolgimento di un corso annuale di discipline biennali o triennali, di cui al comma terzo dell'art. 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311, quando non sia fatto obbligo al professore di ruolo di tenere un secondo insegnamento annuale senza retribuzione; nei casi consentiti, uno dei corsi sdoppiati di insegnamenti ufficiali.

     La Facoltà o Scuola, al momento della copertura del posto, sentito l'interessato, delibera i compiti specifici, tra quelli previsti dal comma precedente, che l'aggregato sarà tenuto a svolgere, determina l'istituto di appartenenza e le modalità di coordinamento delle sue attività. Qualora, nell'interesse degli studi, si renda successivamente opportuno affidare al professore aggregato compiti diversi, sempre nell'ambito di quelli previsti dal secondo comma del presente articolo, la Facoltà delibera con il concorso dell'interessato. In caso di dissenso, su ricorso dell'interessato, decide in via definitiva il Senato accademico.

     Qualora nella Facoltà di appartenenza debbano essere impartiti corsi ufficiali di insegnamento per i quali non vi sia il titolare di ruolo, il professore aggregato, a sua domanda, può essere chiamato a svolgere, con incarico interno, su deliberazione motivata del Consiglio di facoltà, in aggiunta all'attività di cui ai precedenti commi, uno dei corsi ufficiali medesimi.

     Col consenso dell'interessato e su proposta della Facoltà o Scuola, approvata dal Senato accademico, il rettore può, altresì, destinare, con comando temporaneo, il professore aggregato ad un Collegio universitario per lo svolgimento di corsi integrativi dell'insegnamento ufficiale e, comunque, per coadiuvare la direzione del Collegio nell'assistenza scientifica e didattica agli studenti. Ove ciò non contrasti con l'ordinamento interno del Collegio, al professore aggregato può essere affidata la direzione del Collegio.

     In relazione ai compiti previsti dai precedenti commi, l'insegnamento del professore aggregato assume carattere ufficiale ai sensi dell'art. 62 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

     Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi previsti per i professori ufficiali dall'art. 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

 

          Art. 3.

     I professori aggregati fanno parte del Consiglio di facoltà. Qualora il loro numero superi la metà dei professori di ruolo del Consiglio stesso, i professori aggregati eleggono ogni anno, a scrutinio segreto, una loro rappresentanza pari al 50 per cento dei professori ordinari e straordinari costituenti il Consiglio di facoltà.

     I professori aggregati non votano nelle deliberazioni dei Consigli di facoltà che si riferiscono alla chiamata dei professori di ruolo o, comunque, alla persona di un professore di ruolo o fuori ruolo.

 

          Art. 4.

     Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e annualmente almeno tre mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, su proposta motivata delle singole Facoltà e Scuole e sentito il parere del Senato accademico, possono richiedere l'assegnazione di posti di ruolo di professore aggregato, da destinare a un gruppo di materie affini. L'affinità tra le materie dello stesso gruppo deve essere ricondotta ad una disciplina che assicuri unità all'insegnamento o alla ricerca che il professore aggregato dovrà svolgere.

     I posti di ruolo di professore aggregato disponibili sono ripartiti annualmente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione tra le singole Facoltà o Scuole che ne abbiano fatto richiesta. La ripartizione è disposta in relazione alle esigenze scientifiche e didattiche. Con lo stesso decreto vengono determinati i gruppi di materie cui vengono destinati i posti di ruolo di professore aggregato. Per tale determinazione deve essere sentito il parere della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

     La medesima procedura va esperita nel caso di eventuali modificazioni.

 

          Art. 5.

     I posti di ruolo di professore aggregato sono coperti in seguito a concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi: a) coloro che siano stati ternati in concorsi a posti di professore universitario di ruolo; b) i professori incaricati; c) i liberi docenti; d) gli assistenti ordinari e straordinari; e) i presidi e i professori ordinari di scuola secondaria di secondo grado; f) i ricercatori in servizio presso istituti statali o presso università e istituti di istruzione universitaria statali o liberi, o presso università e istituzioni scientifiche straniere; g) coloro che, indipendentemente dal titolo di studio, presentino, a giudizio della Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 6, titoli di carattere scientifico nel settore cui il concorso si riferisce. La motivazione dell'ammissione deve essere indicata nella relazione della Commissione.

     L'incarico di insegnamento, il servizio di assistente, di professore secondario e di ricercatore, la libera docenza, debbono essere stati esercitati per almeno tre anni e debbono riferirsi ad una delle materie del gruppo per cui viene indetto il concorso.

     Il concorso è indetto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione su richiesta della Facoltà o Scuola, da formularsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al secondo comma dell'art. 4 o dalla data di vacanza del posto.

     Qualora sia richiesta da più Facoltà l'apertura di concorso a un posto di professore aggregato attribuito a uno stesso gruppo di materie, il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a indire un unico concorso pubblico, purché il numero dei posti messi a concorso non sia superiore a tre.

     I titoli devono essere di carattere scientifico. Gli esami consistono in una discussione sulle pubblicazioni presentate dal candidato e in una lezione su temi scelti dalla Commissione stessa e riguardanti il gruppo di materie cui si riferisce il concorso; la lezione potrà, se necessario, essere integrata da una prova pratica.

     Qualora nel termine di cui al terzo comma del presente articolo la Facoltà o Scuola non abbia richiesto l'apertura del concorso, il Ministro, sentito il Senato accademico dell'Università o Istituto interessato, può, con decreto motivato, trasferire il posto ad altra Facoltà che ne abbia fatto richiesta, ovvero indire il concorso per la stessa Facoltà cui il posto è assegnato.

     Il bando di concorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

          Art. 6.

     La Commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed è composta di cinque membri; nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 5 la Commissione è composta di 7 membri. In ogni caso, uno di essi è sorteggiato fra i professori aggregati della materia o delle materie affini a quelle del gruppo di materie per cui è stato indetto il concorso.

     Gli altri membri della Commissione sono scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo delle materie o di materie affini a quelle del gruppo di materie per cui è indetto il concorso.

     Due di essi (o tre nei casi in cui la Commissione è composta di 7 membri) sono eletti dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai professori aggregati delle materie di cui al comma precedente e due (o tre nei casi in cui la Commissione è composta di 7 membri) sono sorteggiati secondo norme che saranno dettate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

     Il sorteggio sarà effettuato fra tutti i docenti non eletti, ma che abbiano riportato voti nelle elezioni, purché essi siano in numero non inferiore a dieci nel caso che la Commissione debba essere composta di 5 membri e non inferiore a quindici nel caso che la Commissione debba essere composta di 7 membri.

     Ove ciò non avvenga, il sorteggio si effettuerà tra tutti i docenti di cui al comma secondo del presente articolo.

     Nessuno può far parte per due volte consecutive di una Commissione di concorso per il medesimo gruppo di materie.

     Qualora non si renda possibile, per mancanza di professori aggregati di discipline attinenti al concorso, procedere alla scelta di un professore aggregato, la designazione e la conseguente nomina vengono fatte nei confronti di altro professore di ruolo o fuori ruolo, secondo quanto disposto dal presente articolo.

     La Commissione si riunisce in Roma nella sede prefissata dal Ministero della pubblica istruzione.

     Si osservano, per quanto riguarda le incompatibilità e, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, le modalità delle elezioni, le stesse disposizioni che disciplinano la materia nei confronti dei concorsi per la copertura dei posti di professore universitario di ruolo.

 

          Art. 7.

     La Commissione giudicatrice dei concorsi, con motivata relazione, propone non più di un vincitore per ciascun posto messo a concorso; quando il concorso sia indetto per più posti la Commissione può designare tanti vincitori quanti sono i posti, graduandoli in ordine di merito e mai alla pari. Qualora la designazione della Facoltà o Scuola cada sul secondo o terzo vincitore della graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice, la nomina non può essere approvata ed effettuata se non quando chi preceda nella graduatoria abbia già conseguito ovvero abbia rifiutato la nomina, ovvero sia già professore aggregato.

     Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, previo parere della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e la relazione è integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale, parte II, del Ministero.

     La nomina è conferita con decreto del Ministro al vincitore prescelto dalla Facoltà o Scuola.

     Qualora ai vincitori dei concorsi a posti di professore aggregato non sia offerta, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, la nomina nella Facoltà ovvero, nel caso del quarto comma dell'art. 5 della presente legge, in una delle Facoltà che hanno chiesto il concorso, il Ministro può nominare i vincitori ai posti per cui fu indetto il concorso rimasti ancora vacanti.

     Il posto di professore aggregato non può essere coperto per incarico.

 

          Art. 8.

     All'atto della nomina, ai professori aggregati è attribuito il coefficiente 500.

     Dopo tre anni di regolare ed ininterrotto servizio, e previo giudizio favorevole di una apposita Commissione di tre professori ordinari di ruolo o fuori ruolo nominata dal Ministro per la pubblica istruzione su designazione della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, i professori aggregati sono confermati nel ruolo.

     All'atto della nomina a stabile, i professori aggregati vengono inquadrati nel coefficiente 580.

     Dopo cinque anni di permanenza nel coefficiente 580, ai professori aggregati è attribuito il coefficiente 630 e, dopo quattro anni, il coefficiente 750 e, infine, dopo altri quattro anni, il coefficiente 820.

     Ai professori aggregati è attribuita l'indennità di ricerca scientifica nelle misure e con le modalità previste per i professori incaricati esterni delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

     Le disposizioni relative alla valutazione dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati prima della nomina nel ruolo dei professori universitari si osservano anche nei confronti dei professori aggregati.

     In caso di servizi prestati contemporaneamente, si valutano quelli per i quali sono previste disposizioni più favorevoli.

 

          Art. 9.

     I professori aggregati possono essere trasferiti, con il loro consenso e subordinatamente alla disponibilità di posti di ruolo, da una ad altra Facoltà o Scuola dello stesso o di altro Ateneo.

     Il trasferimento è richiesto, con deliberazione motivata, dalle Facoltà o Scuole che hanno la disponibilità del posto di ruolo alle Facoltà o Scuole presso cui i professori aggregati sono in servizio, e che sono tenute a trasmettere al Ministro per la pubblica istruzione le richieste, allegando dichiarazioni scritte d'assenso degli interessati.

     Il provvedimento è disposto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione per lo stesso gruppo di materie al quale il professore aggregato è assegnato, o per un gruppo affine.

 

          Art. 10.

     I professori aggregati vengono collocati a riposo all'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui abbiano compiuto il 65° anno di età.

 

          Art. 11.

     Per tutto quanto non sia diversamente disposto nella presente legge, si osservano, nei confronti dei professori aggregati, le disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, dei professori universitari di ruolo.

     Si applicano, altresì, nei confronti dei predetti professori aggregati, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive integrazioni, sul decentramento di servizi del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 12.

     All'onere di lire 300 milioni, derivante dall'approvazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1966, si farà fronte con una aliquota del fondo iscritto al Capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     TABELLA

     Ruolo organico dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria

 

     dal 1° novembre 1965 posti n. 200

     dal 1° novembre 1966 posti n. 400

     dal 1° novembre 1967 posti n. 600

     dal 1° novembre 1968 posti n. 800

     dal 1° novembre 1969 posti n. 1.000

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.