§ 55.1.67 - D.L. 17 giugno 1996, n. 321 .
Disposizioni urgenti per le attività produttive.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:17/06/1996
Numero:321


Sommario
Art. 1.  Agevolazioni finanziarie per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso.
Art. 2.  Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso
Art. 3.  Disposizioni relative alla attività delle camere di commercio.
Art. 4.  Conservazione di somme in bilancio.
Art. 5.  Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico.
Art. 6.  Procedura liquidatoria dell'Ente nazionale cellulosa e carta.
Art. 7.  Programma di osservazione satellitare.
Art. 8.  Disposizioni concernenti la S.p.a. Ferrovie dello Stato.
Art. 9.  Cooperazione aerospaziale.
Art. 10.  Acquisto e installazione di sistemi di controllo della radioattività.
Art. 11.  Disposizioni urgenti riguardanti la GEPI S.p.a.
Art. 12.  Entrata in vigore.


§ 55.1.67 - D.L. 17 giugno 1996, n. 321 [1] .

Disposizioni urgenti per le attività produttive.

(G.U. 17 giugno 1996, n. 140)

 

     Art. 1. Agevolazioni finanziarie per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso.

     1. Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è incrementato di lire 35.100 milioni per l'anno 1995 per la concessione alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso delle agevolazioni finanziarie previste dal comma 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     2. Le disponibilità dei capitoli 8043, 8044 e, nel limite di lire 48.500 milioni, del capitolo 8045 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le somme che affluiranno sugli stessi capitoli in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, sono utilizzate, anche in deroga alla riserva di fondi per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso, per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, incluse nel piano generale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto in data 21 dicembre 1990, con esclusione delle somme spettanti alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso riconosciute ammissibili alle agevolazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 2. Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso [2].

     1. E' istituito il Consorzio obbligatorio per il collegamento informatico e telematico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, al quale è attribuita personalità giuridica. Il Consorzio ha il compito di:

     a) realizzare un sistema di collegamento informatico e telematico su tutto il territorio nazionale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso;

     b) gestire e diffondere le informazioni raccolte in modo da assicurare la trasparenza della formazione dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari;

     c) provvedere al collegamento con organismi comunitari ed extra-comunitari, anche al fine di raccogliere e diffondere l'informazione sulle tendenze dei mercati internazionali;

     c-bis) effettuare, a richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate, rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari [3].

     2. Al Consorzio devono partecipare le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che usufruiscono, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e tutti gli altri enti e società gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali.

     3. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in relazione agli scopi delpresente decreto ed a norma dello statuto sono obbligatori per tutti i partecipanti.

     4. Il Consorzio può, altresì, secondo le modalità che saranno stabilite nello statuto erogare servizi a chi dovesse richiederli verso pagamento del relativo prezzo.

     5. Le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate in base alla quantità di merce movimentata ed alle merceologie presenti nei mercati. I costi di gestione sono ripartiti tra i consorziati proporzionalmente alle quote di partecipazione possedute.

     6. A gravare sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, al Consorzio sono concesse, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato al raggiungimento dei compiti di cui al comma 1, le agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura prevista per le iniziative ubicate nei territori meridionali e nel limite massimo di lire 6 miliardi. Tali agevolazioni sono riconosciute nella forma di un contributo in conto capitale pari all'80 per cento delle spese ammesse per la realizzazione del predetto programma di investimenti. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a determinare le spese ammissibili e le modalità di erogazione del contributo.

     7. Con l'adesione al Consorzio obbligatorio di cui al comma 1, le società consortili che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ammessi ai contributi di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, possono eliminare dai programmi di investimento le spese relative alle funzioni deferite al Consorzio obbligatorio.

 

          Art. 3. Disposizioni relative alla attività delle camere di commercio.

     1. Il contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a titolo di concorso delle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato è integrato per l'anno 1995 di lire 2.500 milioni ed è ripartito secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dallalegge 18 giugno 1993, n. 191.

     2. A completamento dell'intervento statale destinato alla perequazione, per l'anno 1995 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da erogarsi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le stesse modalità e gli stessi criteri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.

     3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 12,5 miliardi per l'anno 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     4. All'articolo 34, comma terzo, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 febbraio 1982, n. 51, le parole: "applicando una sovrattassa pari al cinque per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni." sono sostituite dalle seguenti: "applicando una sovrattassa del due per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni.".

 

          Art. 4. Conservazione di somme in bilancio.

     1. Le disponibilità in conto residui dei capitoli 7545, 7553, 7559, 7561, 7563, 7904, 7911 e 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché del capitolo 7739 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1995 e precedenti, non impegnate entro tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1996.

     2. Gli oneri derivanti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, gravano su apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla quale affluiscono le risorse di cui al capitolo 7559 indicato nel comma 1, nonché le eventuali ulteriori risorse che verranno attribuite per le stesse finalità. Sono a carico della medesima sezione del Fondo le spese di funzionamento per la citata legge 25 febbraio 1992, n. 215.

 

          Art. 5. Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma primo, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 novembre 1994, n. 644, ed altresì onde consentire una prima attuazione dei più urgenti interventi relativi ai programmi per la Difesa da definire mediante apposite convenzioni fra il Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro ai sensi delle procedure attuative dell'articolo 2-ter del richiamato decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono autorizzati, con effetto dal 1995, gli ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1995, di lire 220 miliardi per l'anno 1996, di lire 100 miliardi per l'anno 1997, di lire 100 miliardi per l'anno 1998.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1995, lire 250 miliardi per l'anno 1996, lire 350 miliardi per l'anno 1997 e lire 450 miliardi per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 30 miliardi per l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1996, a lire 350 miliardi per l'anno 1997 e a lire 450 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 6. Procedura liquidatoria dell'Ente nazionale cellulosa e carta.

     1. Per consentire l'accelerazione delle procedure liquidatorie dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e delle società controllate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, è autorizzato il conferimento alla gestione liquidatoria dell'importo di lire 120 miliardi per l'anno 1995, comprensive delle spese per consentire la gestione delle aziende e dell'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura trasferiti in comodato al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce Ministero del tesoro. Per le medesime finalità, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle condizioni più favorevoli previste dalla legislazione vigente, mutui decennali, nell'ammontare massimo correlato ad una rata annua di ammortamento per capitale ed interessi pari a lire 40 miliardi, ivi compresa la quota già contratta dei mutui previsti dall'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, che decade per la restante parte. A tal fine è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 40 miliardi per l'anno 1997, cui si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1997 e successivi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

     2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, le parole: "30 giugno 1996" sono sostituite dalle seguenti (Omissis). Fino a tale data è istituito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, un comitato di sorveglianza sulla liquidazione dell'ENCC, composto di quattro funzionari in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri del tesoro, con funzioni di presidente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente, i cui oneri per funzionamento e per compensi sono posti a carico della liquidazione.

 

          Art. 7. Programma di osservazione satellitare.

     1. Per consentire il perseguimento di obiettivi di prevenzione delle catastrofi dovute a fenomeni meteorologici e di controllo delle coste, nonché dell'inquinamento dei mari, comunque in linea con i principi di politica spaziale dell'Unione europea, è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 60 miliardi ai fini dell'avvio della realizzazione, che viene affidata all'Agenzia spaziale italiana, di un programma satellitare di osservazione, di telerilevamento e di utilizzo dei dati acquisiti dalle amministrazioni competenti.

     1 bis. L'Agenzia spaziale italiana deve coinvolgere nella realizzazione dei progetti relativi al programma di cui al comma 1 le piccole e medie imprese qualificate e aventi requisiti tecnico-economici specifici [4] .

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7504 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995.

 

          Art. 8. Disposizioni concernenti la S.p.a. Ferrovie dello Stato.

     1. La compensazione tra i debiti per trattamenti pensionistici ed i crediti per IVA della società Ferrovie dello Stato S.p.a. nei confronti dello Stato, di cui agli articoli 4, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, e 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, ha luogo, fino all'esercizio 1995 compreso, sulla base delle risultanze del bilancio della società, revisionato da società di certificazione autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Le poste attive e passive, risultanti, per gli stessi titoli, alla data del 31 dicembre 1993, sono quelle individuate nell'ambito del patrimonio netto della società, accertato con il decreto del Ministro del tesoro in data 23 dicembre 1994. Effettuata la compensazione, il saldo debitorio al 31 dicembre 1994 è iscritto, a titolo di apporto, in apposita riserva del patrimonio netto della società Ferrovie dello Stato.

     2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, dopo le parole: "prestiti obbligazionari" sono inserite le seguenti (Omissis).

     3. Al fine di consentire il completamento delle procedure concernenti l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o impianti aeroportuali, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, continuano ad applicarsi per l'anno 1996.

 

          Art. 9. Cooperazione aerospaziale.

     1. [5]

     2. Allo scopo di integrare le finalità e gli obiettivi dell'ASI e del CIRA, in una strategia complessiva aeronautica e spaziale compatibile con la pianificazione strategica pluriennale dell'ASI, il Governo assumerà provvedimenti idonei a realizzare una migliore e più efficiente utilizzazione delle strutture di ricerca pubbliche del settore aerospaziale. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 233, è prorogato fino alla costituzione degli organi dell'ASI, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

     3. La parte annuale di risorse eventualmente non utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, è destinata al perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, ed è corrisposta con i criteri e le modalità di cui alla legge stessa. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 10. Acquisto e installazione di sistemi di controllo della radioattività.

     1. Per il potenziamento delle misure di prevenzione dei pericoli di inquinamento da sostanze radioattive, il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare un programma di adeguamento e sostituzione degli impianti e delle attrezzature di controllo e monitoraggio utilizzati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la rete nazionale di rilevamento della ricaduta radioattiva. Alla stipula delle convenzioni e dei contratti relativi agli acquisti e forniture occorrenti si provvede con l'osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in quanto applicabili.

     2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri della sanità e delle finanze, provvede ai fini dell'acquisto e della installazione di sistemi di scintillazione disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli presso i valichi di frontiera, alla cui utilizzazione e controllo è addetto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito della gestione della rete di rilevamento di cui al comma 1.

     3. Per l'attuazione del programma previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1995 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando, quanto a lire 31.500 milioni, la voce relativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 8.500 milioni, la voce relativa al Ministero di grazia e giustizia. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 5 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzazione dei fondi dello stanziamento iscritto per lo stesso anno al capitolo di spesa n. 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 11. Disposizioni urgenti riguardanti la GEPI S.p.a.

     1. I mutui stipulati e da stipulare dalla GEPI S.p.a. in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, sono considerati apporti del Tesoro al patrimonio della GEPI S.p.a. Il loro residuo importo complessivo, ivi compresi i mutui stipulati, da stipulare e la quota capitale delle rate maturate nell'anno 1995, è imputato al patrimonio netto della GEPI S.p.a. al 31 dicembre 1995 ed è trasferito ad aumento del capitale sociale della società stessa.

     2. L'apporto al capitale sociale di cui al comma 1 è esente da ogni tassa e imposta. La deliberazione di aumento del capitale sociale, mediante utilizzo del predetto apporto, è soggetta alla tassa fissa di registro di lire 100 milioni.

     3. Ai fini dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, non si tiene conto, ai sensi dell'articolo 3, comma 111, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dell'incremento del patrimonio netto della GEPI S.p.a., di cui al comma 1.

 

          Art. 12. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 8 agosto 1996, n. 421.

[2] Comma così modificato dall'art. 9 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 9 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[4] Comma inserito dalla legge di conversione.

[5] Comma soppresso dalla legge di conversione.